IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6; Visto il decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, con il quale e' stato emanato lo Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari e successive modificazioni; Viste le delibere del Senato accademico integrato del 21 gennaio 2009 e 26 febbraio 2009, con le quali sono state approvate, ai sensi dell'art. 67 dello Statuto, la modifica degli articoli 8, 14, 24-bis, 24-ter e 66-bis; Vista la nota rettorale prot. n. 5276 del 3 marzo 2009, con la quale e' stata inviata al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca le delibere del Senato accademico integrato prima citate; Vista la nota ministeriale prot. n. 1029 del 20 marzo 2009, con la quale il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica di non avere osservazioni da formulare;
Decreta:
Lo Statuto dell'Universita' degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1° febbraio 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1995, e successive modificazioni, viene ulteriormente modificato, come appresso indicato:
Titolo I I PRINCIPI E LE FINALITA'
(Omissis). L'art. 8 «Rapporti con le istituzioni locali» e' interamente sostituito dal seguente:
Art. 8 Rapporti con le comunita' e le istituzioni locali
L'Universita' si propone di contribuire allo sviluppo sociale, culturale ambientale ed economico delle comunita' presenti sul territorio sardo. A tal fine, l'Universita' promuove il confronto sui propri indirizzi programmatici con Regione, Provincia e Comuni, allo scopo di inserire armonicamente l'attivita' di Ateneo nella vita delle collettivita' locali. (Omissis).
Titolo II GLI ORGANI DELL'ATENEO
Capo I IL RETTORE
Art. 14 «Elettorato attivo e passivo», il secondo punto del secondo comma viene cosi' modificato: al personale tecnico-amministrativo e dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato - esclusi i rappresentanti di cui al punto successivo - i cui voti sono computati nella misura di uno ogni venti di quelli validamente espressi per ciascun candidato rettore arrotondati per eccesso; (Omissis). Il Capo VI - «IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI» viene cosi' modificato: «IL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI E IL GARANTE DEGLI STUDENTI». Dopo l'attuale art. 24 vengono inseriti i seguenti due nuovi articoli, con conseguente cambiamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 25. Funzioni
1. Il Garante degli studenti opera quale garante dell'imparzialita' e della trasparenza delle attivita' dell'Universita' connesse con la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti, che incidono sui diritti e sugli interessi degli stessi. 2. Anche di propria iniziativa, il Garante puo' segnalare agli organi accademici, di governo e di controllo, eventuali disfunzioni, irregolarita', carenze, ritardi ed eventuali abusi nei confronti degli studenti. 3. Tra i soggetti tutelati dal Garante, si considerano anche coloro i quali si apprestano a divenire studenti dell'Ateneo, partecipando ai concorsi di ammissione per i corsi di laurea a numero programmato, alle scuole di specializzazione, dottorati di ricerca e master universitari. 4. Il Garante esercita, altresi', le proprie funzioni attraverso richieste di informazioni e proposte inoltrate direttamente agli uffici responsabili degli atti amministrativi o delle attivita' oggetto di contestazione, nel rispetto dei principi generali enunciati nello Statuto di Ateneo, e nei limiti previsti da apposito Regolamento e dalla Carta dei diritti degli studenti. 5. Le funzioni del Garante sono svolte a titolo gratuito.
Art. 26. Designazione
1. Il Garante e' scelto fra soggetti esterni all'Universita' che diano garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di imparzialita' e di indipendenza di giudizio. A tal fine il rettore - tenuto conto anche di eventuali proposte segnalate dagli Organi accademici, corredate da curriculum professionale e da ogni altra informazione utile alla designazione - previo accertamento dei requisiti e della non sussistenza delle cause di incompatibilita', sentiti il Senato accademico e il Consiglio di amministrazione, propone al Consiglio degli studenti le candidature. Il Consiglio degli studenti, avvalendosi di procedure di valutazione dei curricula e di eventuali colloqui atti a verificarne motivazioni, qualita' e competenze, designa, tra i candidati proposti, il Garante che viene nominato con decreto rettorale. 2. Il Garante dura in carica due anni e il relativo mandato puo' essere rinnovato altre due volte. (Omissis).
Titolo VI NORME FINALI E DI COORDINAMENTO
(Omissis). Dopo l'attuale art. 66 (ora 68), viene inserito il seguente nuovo articolo, con conseguente cambiamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 69. Comitato per le pari opportunita'
1. L'Universita' di Sassari istituisce un Comitato per dare concreta attuazione ai principi di eguaglianza e di parita' di trattamento dei propri dipendenti e di tutti coloro che a diverso titolo operano nell'Ateneo. Il Comitato si impegna a contrastare le discriminazioni in tutte le loro forme, a cominciare da quelle legate al sesso, alla religione, alla lingua e alle origini etniche. 2. II Comitato ha in particolare lo scopo di: a) individuare le discriminazioni dirette o indirette che ostacolano la piena realizzazione delle pari opportunita' nell'accesso al lavoro, nell'orientamento e nella formazione professionale, nei percorsi di carriera e nel trattamento economico e retributivo; b) promuovere azioni che favoriscano, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro (condizioni e tempi), l'equilibrio tra responsabilita' familiari e professionali ed una migliore ripartizione di tali responsabilita' tra i sessi. 3. La composizione e le modalita' di funzionamento del Comitato sono definite da apposito Regolamento. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il rettore: Maida |