Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 10 febbraio 2009, n. 5
Testo del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 34 dell'11 febbraio 2009) coordinato con la legge di conversione 9 aprile 2009, n. 33 (in questo stesso supplemento ordinario a pag. 1), recante: «Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, (( nonche' disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario». ))

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma I del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Incentivi al rinnovo del parco circolante e incentivi all'acquisto di
veicoli ecologici
1. Fermo restando le misure incentivanti di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, in attuazione del principio di salvaguardia ambientale ed al fine di incentivare la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione, di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con autovetture nuove di categoria «euro 4» o «euro5» che emettono non oltre 140 grammi di CO2 per chilometro oppure non oltre 130 grammi di CO2 per chilometro se alimentate a gasolio, e' concesso un contributo di euro 1500.
2. Per la sostituzione, realizzata attraverso la demolizione di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria «euro 0», «euro 1» o «euro 2», immatricolati fino al 31 dicembre 1999, con veicoli nuovi di cui all'articolo 54, comma 1, lettere c), d), f), g), ed m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», e' concesso un contributo di euro 2500.
3. Per l'acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonche' mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e' aumentato di 1500 euro nel caso in cui il veicolo acquistato, nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2 non superiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 1.
4. Per l'acquisto di veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria «euro 4» o «euro 5», nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, commi 228 e 229, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il contributo e' incrementato fino ad euro 4000. Le agevolazioni di cui al presente comma sono cumulabili, ove ne ricorrano le condizioni, con quelle di cui al comma 2.
5. In caso di acquisto di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata (( ovvero non superiore a 60 kW )) nuovo di categoria «euro 3» con contestuale rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria «euro 0» o «euro 1», realizzata attraverso la demolizione con le modalita' indicate al comma 233 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' concesso un contributo di euro 500.
6. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 hanno validita' per i veicoli nuovi acquistati, anche in locazione finanziaria, con contratto stipulato tra venditore ed acquirente a decorrere dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, purche' immatricolati non oltre il 31 marzo 2010.
7. A decorrere dal 7 febbraio 2009, la misura dell'incentivo di cui all'articolo 29, comma 9, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e' rideterminata nella misura di euro 500 per le installazioni degli impianti a GPL e di euro 650 per le installazioni degli impianti a metano (( sugli autoveicoli di categoria «euro 0», «euro 1» ed «euro 2», )) nei limiti della disponibilita' prevista dal comma 59 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, come ulteriormente incrementata dal comma 8 dell'articolo 29 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
8. Le agevolazioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5 possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.
9. Per l'applicazione del presente articolo valgono le norme di cui ai commi dal 230 al 234 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
(( 9-bis. La lettera c) del comma 230 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituita dalla seguente:
«c) copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione».
9-ter. Il comma 232 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' sostituito dal seguente:
«232. Fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' stata emessa la fattura di vendita, le imprese costruttrici o importatrici conservano, anche su supporto elettronico, la seguente documentazione, che deve essere ad esse trasmessa dal venditore:
a) copia della fattura di vendita, del contratto di acquisto e della domanda di immatricolazione o della carta provvisoria di circolazione;
b) copia del libretto o della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di proprieta' del veicolo usato; in caso di mancanza, copia dell'estratto cronologico;
c) copia della domanda di cancellazione per demolizione e copia del documento di presa in carico da parte del centro autorizzato per la demolizione;
d) copia dello stato di famiglia nel caso in cui il veicolo demolito sia intestato a familiare convivente». ))

10. Il comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che il tetto ivi previsto non si applica ai crediti d'imposta spettanti a titolo di rimborso di contributi anticipati sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di un bene o servizio.
11. Al fine di diminuire le emissioni di particolato nel settore del trasporto pubblico, e' stabilito, nel limite di spesa per l'anno 2009 di 11 milioni di euro, un finanziamento straordinario per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico, omologati secondo il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008, n. 39, e che garantiscano un'efficacia di abbattimento delle emissioni di particolato non inferiori al 90 per cento, su veicoli a motore ad accensione spontanea (diesel) di categoria N3 ed M3 di classe euro 0, euro 1, euro 2 proprieta' di aziende che svolgono servizi di pubblica utilita' attraverso l'impiego di veicoli appartenenti alle suddette categorie.
12. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' finalizzato alla concessione di contributi per l'installazione dei dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11.
13. Le modalita' di erogazione dei contributi di cui al comma 12 sono regolate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano con appositi provvedimenti emanati entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano destinano prioritariamente le risorse alle aziende di cui al comma 12 che effettuano servizio nei comuni individuati ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 351.
14. I contributi di cui al comma 12 sono concessi in misura pari al 25 per cento delle spese sostenute per l'acquisto e l'installazione del dispositivo per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico di cui al comma 11 e comunque in misura non superiore a 1.000 euro per ciascun dispositivo.
15. Il finanziamento straordinario di cui al comma 11 e' ripartito, con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base dei dati relativi al trasporto pubblico.
16. I contributi di cui al comma 12 non sono cumulabili con altri contributi di natura nazionale, regionale e locale concessi per l'installazione di dispositivi per l'abbattimento delle emissioni di particolato dei gas di scarico.
17. L'erogazione del finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, come ripartito ai sensi del comma 15, e' subordinata alla notifica da parte della regione o della provincia autonoma al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di misure di riduzione delle emissioni di inquinanti nel settore della mobilita', vigenti al momento dell'erogazione del finanziamento stesso.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dei commi da 344 a 347, 353, 358 e
359 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296
(Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007):
«344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative ad interventi di riqualificazione
energetica di edifici esistenti, che conseguono un valore
limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la
climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20 per
cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto
2005, n. 192, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.».
«345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative ad interventi su edifici esistenti,
parti di edifici esistenti o unita' immobiliari,
riguardanti strutture opache verticali, strutture opache
orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive
di infissi, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo, a condizione che siano rispettati
i requisiti di trasmittanza termica U, espressa in W/m2K,
della Tabella 3 allegata alla presente legge.».
«346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, relative all'installazione di pannelli
solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o
industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua
calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e
cura, istituti scolastici e universita', spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino
a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro, da
ripartire in tre quote annuali di pari importo.».
«347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, per interventi di sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie
a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di
distribuzione, spetta una detrazione dall'imposta lorda per
una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.».
«353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, per la sostituzione di frigoriferi,
congelatori e loro combinazioni con analoghi apparecchi di
classe energetica non inferiore ad A+ spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 200 euro per ciascun
apparecchio, in un'unica rata.».
«358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di motori
ad elevata efficienza di potenza elettrica, compresa tra 5
e 90 kW, nonche' per la sostituzione di motori esistenti
con motori ad elevata efficienza di potenza elettrica,
compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo
della detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica
rata.».
«359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31
dicembre 2007, per l'acquisto e l'installazione di
variatori di velocita' (inverter) su impianti con potenza
elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli
importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in
un'unica rata.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 29 del
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini
previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti
in materia finanziaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31:
«9. La misura dell'incentivo e' determinata nella misura
di euro 350 per le installazioni degli impianti a GPL e di
euro 500 per l'installazione degli impianti a metano.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 54 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice
della strada):
«1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno
quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in:
a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di
persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del
conducente;
b) autobus: veicoli destinati al trasporto di persone
equipaggiati con piu' di nove posti compreso quello del
conducente;
c) autoveicoli per trasporto promiscuo: veicoli aventi
una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t
o 4,5 t se a trazione elettrica o a batteria, destinati al
trasporto di persone e di cose e capaci di contenere al
massimo nove posti compreso quello del conducente;
d) autocarri: veicoli destinati al trasporto di cose e
delle persone addette all'uso o al trasporto delle cose
stesse;
e) trattori stradali: veicoli destinati esclusivamente
al traino di rimorchi o semirimorchi;
f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli
destinati al trasporto di determinate cose o di persone in
particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti
permanentemente di speciali attrezzature relative a tale
scopo;
g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati
dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature
e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali
veicoli e' consentito il trasporto del personale e dei
materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e
di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle
attrezzature stesse;
h) autotreni: complessi di veicoli costituiti da due
unita' distinte, agganciate, delle quali una motrice. Ai
soli fini della applicazione dell'art. 61, commi 1 e 2,
costituiscono un'unica unita' gli autotreni caratterizzati
in modo permanente da particolari attrezzature per il
trasporto di cose determinate nel regolamento. In ogni caso
se vengono superate le dimensioni massime di cui all'art.
61, il veicolo o il trasporto e' considerato eccezionale;
i) autoarticolati: complessi di veicoli costituiti da
un trattore e da un semirimorchio;
l) autosnodati: autobus composti da due tronconi rigidi
collegati tra loro da una sezione snodata. Su questi tipi
di veicoli i compartimenti viaggiatori situati in ciascuno
dei due tronconi rigidi sono comunicanti. La sezione
snodata permette la libera circolazione dei viaggiatori tra
i tronconi rigidi. La connessione e la disgiunzione delle
due parti possono essere effettuate soltanto in officina;
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria
ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al
trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo,
compreso il conducente;
n) mezzi d'opera: veicoli o complessi di veicoli dotati
di particolare attrezzatura per il carico e il trasporto di
materiali di impiego o di risulta dell'attivita' edilizia,
stradale, di escavazione mineraria e materiali assimilati
ovvero che completano, durante la marcia, il ciclo
produttivo di specifici materiali per la costruzione
edilizia; tali veicoli o complessi di veicoli possono
essere adibiti a trasporti in eccedenza ai limiti di massa
stabiliti nell'art. 62 e non superiori a quelli di cui
all'art. 10, comma 8, e comunque nel rispetto dei limiti
dimensionali fissati nell'art. 61. I mezzi d'opera devono
essere, altresi', idonei allo specifico impiego nei
cantieri o utilizzabili a uso misto su strada e fuori
strada.».
- Si riporta il testo dei commi 228 e 229 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«228. Per l'acquisto di autovetture e di veicoli di cui
al comma 227, nuovi ed omologati dal costruttore per la
circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia,
del motore con gas metano o GPL, nonche' mediante
alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno e' concesso un
contributo pari ad euro 1.500, incrementato di ulteriori
euro 500 nel caso in cui il veicolo acquistato,
nell'alimentazione ivi considerata, abbia emissioni di CO2
inferiori a 120 grammi per chilometro. Le agevolazioni di
cui al presente comma sono cumulabili, ove se ne presentino
le condizioni, con quelle di cui ai commi 226 e 227.».
«229. Le disposizioni di cui ai commi 226, 227 e 228
possono essere fruite nel rispetto della regola degli aiuti
«de minimis» di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della
Commissione, del 12 gennaio 2001. Le disposizioni di cui ai
commi 226 e 227 hanno validita' per i veicoli nuovi
acquistati e risultanti da contratto stipulato dal
venditore e acquirente a decorrere dal 3 ottobre 2006 e
fino al 31 dicembre 2007; i suddetti veicoli non possono
essere immatricolati oltre il 31 marzo 2008; le
disposizioni di cui al comma 228 hanno validita' per i
veicoli nuovi ivi previsti per i quali il predetto
contratto e' stipulato a decorrere dal 3 ottobre 2006 e
fino al 31 dicembre 2009, con possibilita' di
immatricolazione dei veicoli fino al 31 marzo 2010.».
- Si riporta il testo del comma 233 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad
un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di
provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di
cancellazione per demolizione al pubblico registro
automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non
possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o
alle case costruttrici o ai centri appositamente
autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine
della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero
di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre
2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento
sull'efficacia della presente disposizione, sulla base dei
dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione
degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le
eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal
Governo con specifica previsione di legge per alimentare il
Fondo per la mobilita' sostenibile, di cui al comma 1121,
subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 59 dell'art. 2 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«59. Per gli interventi finalizzati ad incentivare
l'installazione su autoveicoli immatricolati come «euro 0»
o «euro 1» di impianti a GPL o a metano per autotrazione,
e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 29 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007:
«8. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 59
dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, e' incrementata di 50 milioni di euro per
l'anno 2009.».
- Il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione,
del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli
articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza
minore (de minimis) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
L 379 del 28 dicembre 2006, pagg. 5-10.
- Si riporta il testo dei commi dal 230, 231 e dal 233
al 234 dell'art. 1 della gia' citata legge n. 296 del 2006,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«230. Al fine di consentire agli enti impositori di
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti per
beneficiare dell'esenzione e del contributo di cui ai commi
226, 227, 228 e 236, il venditore integra la documentazione
da consegnare al pubblico registro automobilistico, per la
trascrizione del titolo di acquisto del nuovo veicolo, con
una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, in cui devono essere indicati: a) la
conformita' del veicolo acquistato ai requisiti prescritti
dai commi 226, 227, 228 e 236; b) la targa del veicolo
ritirato per la consegna ai centri autorizzati di cui
all'articolo 3, comma 1, lettera p), del decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e la conformita' dello
stesso ai requisiti stabiliti dai commi 226, 227, 228 e
236;
c) copia del documento di presa in carico da parte del
centro autorizzato per la demolizione.».
«231. Ai fini dell'applicazione dei commi 224, 226, 227
e 228, i centri autorizzati che hanno effettuato la
rottamazione, ovvero le imprese costruttrici o importatrici
del veicolo nuovo rimborsano al venditore l'importo del
contributo e recuperano detto importo quale credito di
imposta solo ai fini della compensazione di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal momento
in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico
l'originale del certificato di proprieta'. Il credito di
imposta non e' rimborsabile, non concorre alla formazione
del valore della produzione netta di cui al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ne' dell'imponibile
agli effetti delle imposte sui redditi e non rileva ai fini
del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Il
contributo di cui ai commi 226, 227 e 228 non spetta per
gli acquisti dei veicoli per la cui produzione o al cui
scambio e' diretta l'attivita' dell'impresa. Il contributo
di cui ai commi 226, 227 e 228 spetta anche nel caso in cui
il veicolo demolito sia intestato ad un familiare
convivente, risultante dallo stato di famiglia.».
«233. Entro quindici giorni dalla data di consegna del
veicolo nuovo, il venditore ha l'obbligo di consegnare ad
un demolitore il veicolo ritirato per la demolizione e di
provvedere direttamente o tramite delega alla richiesta di
cancellazione per demolizione al pubblico registro
automobilistico. I veicoli ritirati per la demolizione non
possono essere rimessi in circolazione e vanno avviati o
alle case costruttrici o ai centri appositamente
autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine
della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero
di materiali e della rottamazione. Entro il 31 dicembre
2007 il Governo presenta una relazione al Parlamento
sull'efficacia della presente disposizione, sulla base dei
dati rilevati dal Ministero dei trasporti, con valutazione
degli effetti di gettito derivati dalla stessa. Le
eventuali maggiori entrate possono essere utilizzate dal
Governo con specifica previsione di legge per alimentare il
Fondo per la mobilita' sostenibile, di cui al comma 1121,
subordinatamente al rispetto del raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica.».
«234. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministero dei trasporti,
sentiti il soggetto gestore del pubblico registro
automobilistico ed il Comitato interregionale di gestione
di cui all'articolo 5 del protocollo di intesa tra le
regioni e le province autonome ed il Ministero
dell'economia e delle finanze per la costituzione, gestione
ed aggiornamento degli archivi regionali e nazionale delle
tasse automobilistiche, da adottare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti i criteri di collegamento tra gli archivi
informatici relativi ai veicoli, al fine di rendere
uniformi le informazioni in essi contenute e di consentire
l'aggiornamento in tempo reale dei dati in essi presenti.».
- Si riporta il testo del comma 53 dell'art. 1 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2008):
«53. A partire dal 1° gennaio 2008, anche in deroga alle
disposizioni previste dalle singole leggi istitutive, i
crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della
dichiarazione dei redditi possono essere utilizzati nel
limite annuale di 250.000 euro. L'ammontare eccedente e'
riportato in avanti anche oltre il limite temporale
eventualmente previsto dalle singole leggi istitutive ed e'
comunque compensabile per l'intero importo residuo a
partire dal terzo anno successivo a quello in cui si genera
l'eccedenza. Il tetto previsto dal presente comma non si
applica al credito d'imposta di cui all'articolo 1, comma
280, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il tetto
previsto dal presente comma non si applica al credito
d'imposta di cui all'articolo 1, comma 271, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, a partire dalla data del 1° gennaio
2010.».
- Il decreto del Ministro dei trasporti 25 gennaio 2008,
n. 39 recante “Regolamento recante disposizioni
concernenti l'omologazione e l'installazione di sistemi
idonei alla riduzione della massa di particolato emesso da
motori ad accensione spontanea destinati alla propulsione
di autoveicoli” e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 13 marzo 2008, n. 62.
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 4 agosto 1999, n. 351 (Attuazione della
direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione
della qualita' dell'aria ambiente):
«Art. 8 (Misure da applicare nelle zone in cui i livelli
sono piu' alti dei valori limite). - 1. Le regioni
provvedono, sulla base della valutazione preliminare di cui
all'articolo 5, in prima applicazione, e, successivamente,
sulla base della valutazione di cui all'articolo 6, alla
definizione di una lista di zone e di agglomerati nei
quali:
a) i livelli di uno o piu' inquinanti eccedono il
valore limite aumentato del margine di tolleranza;
b) i livelli di uno o piu' inquinanti sono compresi tra
il valore limite ed il valore limite aumentato del margine
di tolleranza.
2. Nel caso che nessun margine di tolleranza sia stato
fissato per uno specifico inquinante, le zone e gli
agglomerati nei quali il livello di tale inquinante supera
il valore limite, sono equiparate alle zone ed agglomerati
di cui al comma 1, lettera a).
3. Nelle zone e negli agglomerati di cui al comma 1, le
regioni adottano un piano o un programma per il
raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti
ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c). Nelle zone e
negli agglomerati in cui il livello di piu' inquinanti
supera i valori limite, le regioni predispongono un piano
integrato per tutti gli inquinanti in questione.
4. I piani e programmi, devono essere resi disponibili
al pubblico e agli organismi di cui all'articolo 11, comma
1, e riportare almeno le informazioni di cui all'allegato
V.
5. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto
con il Ministro della sanita', sentita la Conferenza
unificata, entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono stabiliti i criteri per
l'elaborazione dei piani e dei programmi di cui al comma 3.
6. Allorche' il livello di un inquinante e' superiore o
rischia di essere superiore al valore limite aumentato del
margine di tolleranza o, se del caso, alla soglia di
allarme, in seguito ad un inquinamento significativo avente
origine da uno Stato dell'Unione europea, il Ministero
dell'ambiente, sentite le regioni e gli enti locali
interessati, provvede alla consultazione con le autorita'
degli Stati dell'Unione europea coinvolti allo scopo di
risolvere la situazione.
7. Qualora le zone di cui ai commi 1 e 2 interessino
piu' regioni, la loro estensione viene individuata d'intesa
fra le regioni interessate che coordinano i rispettivi
piani.».



 
Art. 2.
Detrazione per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici
1. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio effettuati su singole unita' immobiliari residenziali iniziati a partire dal 1o luglio 2008, a fronte di spese sostenute dalla predetta data, e' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 20 per cento delle ulteriori spese documentate, effettuate con le stesse modalita', sostenute dal 7 febbraio 2009 e fino al 31 dicembre 2009, per l'acquisto di mobili, elettrodomestici (( di classe energetica non inferiore ad A+, )) esclusi quelli indicati al secondo periodo, nonche' apparecchi televisivi e computer, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al primo periodo e' cumulabile con la detrazione per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazione prevista dal comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come prorogata dal comma 20 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
2. La detrazione di cui al comma 1, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo, e' calcolata su di un importo massimo complessivo non superiore a 10.000 euro.
(( 3. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto, promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonche' alle iniziative promozionali gia' assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione. Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica):
«Art. 1 (Disposizioni tributarie concernenti interventi
di recupero del patrimonio edilizio). - 1. Ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae
dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo
ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed
effettivamente rimaste a carico, per la realizzazione degli
interventi di cui alle lettere a), b), c) e d)
dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 , sulle
parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo
1117, n. 1), del codice civile, nonche' per la
realizzazione degli interventi di cui alle lettere b), c) e
d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 ,
effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di
qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o
detenute e sulle loro pertinenze. Tra le spese sostenute
sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni
professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie
e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legge 5
marzo 1990, n. 46 , per quanto riguarda gli impianti
elettrici, e delle norme UNI-CIG, di cui alla legge 6
dicembre 1971, n. 1083 , per gli impianti a metano. La
stessa detrazione, con le medesime condizioni e i medesimi
limiti, spetta per gli interventi relativi alla
realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali
anche a proprieta' comune, alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che,
attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo
di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone
portatrici di handicap in situazioni di gravita', ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, all'adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi,
alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura
degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico,
al conseguimento di risparmi energetici con particolare
riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego
delle fonti rinnovabili di energia, nonche' all'adozione di
misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione
di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare
sulle parti strutturali, e all'esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici. Gli interventi relativi
all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o
complessi di edifici collegati strutturalmente e
comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri
storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti
unitari e non su singole unita' immobiliari. Gli effetti
derivanti dalle disposizioni di cui al presente comma sono
cumulabili con le agevolazioni gia' previste sugli immobili
oggetto di vincolo ai sensi della legge 1° giugno 1939, n.
1089 , e successive modificazioni, ridotte nella misura del
50 per cento.
1-bis. La detrazione compete, altresi', per le spese
sostenute per la redazione della documentazione
obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli
interventi necessari al rilascio della suddetta
documentazione.
2. La detrazione stabilita al comma 1 e' ripartita in
quote costanti nell'anno in cui sono state sostenute le
spese e nei quattro periodi d'imposta successivi. E'
consentito, alternativamente, di ripartire la predetta
detrazione in dieci quote annuali costanti e di pari
importo.
3. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto
con il Ministro dei lavori pubblici, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalita'
di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2
nonche' le procedure di controllo, da effettuare anche
mediante l'intervento di banche o della societa' Poste
italiane S.p.A., in funzione del contenimento del fenomeno
dell'evasione fiscale e contributiva, ovvero mediante
l'intervento delle aziende unita' sanitarie locali, in
funzione dell'osservanza delle norme in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e nei
cantieri, previste dal decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626 , e dal decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 , e successive modificazioni ed integrazioni,
prevedendosi in tali ipotesi specifiche cause di decadenza
dal diritto alla detrazione. Le detrazioni di cui al
presente articolo sono ammesse per edifici censiti
all'ufficio del catasto o di cui sia stato richiesto
l'accatastamento e di cui risulti pagata l'imposta comunale
sugli immobili (ICI) per gli anni a decorrere dal 1997, se
dovuta.
4. In relazione agli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3
i comuni possono deliberare l'esonero dal pagamento della
tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. I comuni possono fissare aliquote agevolate dell'ICI
anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che
eseguano interventi volti al recupero di unita' immobiliari
inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al
recupero di immobili di interesse artistico o
architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti
alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche
pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti. L'aliquota
agevolata e' applicata limitatamente alle unita'
immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di
tre anni dall'inizio dei lavori.
6. La detrazione compete, per le spese sostenute nel
periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1998 e
in quello successivo, per una quota pari al 41 per cento
delle stesse e, per quelle sostenute nei periodi d'imposta
in corso alla data del 1° gennaio degli anni 2000 e 2001,
per una quota pari al 36 per cento.
7. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla
quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma
1 le detrazioni previste dai precedenti commi non
utilizzate in tutto o in parte dal venditore spettano per i
rimanenti periodi di imposta di cui al comma 2
all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare.
8. I fondi di cui all'articolo 2, comma 63, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , vengono destinati ad
incrementare le risorse di cui alla lettera b) del citato
comma 63 e utilizzati per lo stesso impiego e con le stesse
modalita' di cui alla medesima lettera b).
9. ... .
10. L'articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e
successive modificazioni, deve intendersi nel senso che
l'amministrazione preposta alla tutela del vincolo, ai fini
dell'espressione del parere di propria competenza, deve
attenersi esclusivamente alla valutazione della
compatibilita' con lo stato dei luoghi degli interventi per
i quali e' richiesta la sanatoria, in relazione alle
specifiche competenze dell'amministrazione stessa.
11. ....».
- Per il riferimento al comma 353 dell'art. 1 della
legge n. 296 del 2006 si veda nelle note all'articolo 1.
- Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 244 del 2007:
«20. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 344
a 347, 353, 358 e 359, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, si applicano, nella misura e alle condizioni ivi
previste, anche alle spese sostenute entro il 31 dicembre
2010. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si
applicano anche alle spese per la sostituzione intera o
parziale di impianti di climatizzazione invernale non a
condensazione, sostenute entro il 31 dicembre 2009. La
predetta agevolazione e' riconosciuta entro il limite
massimo di spesa di cui al comma 21.».



 
Art. 3.
Distretti produttivi e reti di imprese
1. All'articolo 6-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel comma 2 le parole: «, ad eccezione delle norme inerenti i tributi dovuti agli enti locali» sono soppresse.
2. All'articolo 1, comma 368, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma 366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la tassazione di distretto ai fini dell'applicazione dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende quello delle imprese che vi appartengono, che hanno contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile, nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli enti locali, viene operata su base concordataria per almeno un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un triennio, il volume delle imposte dirette di competenza delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio, avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
10) (( resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti al distretto )) e l'applicazione delle disposizioni penali tributarie; in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante con gli enti locali competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e' determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti locali interessati, previa consultazione delle categorie interessate e degli organismi rappresentativi dei distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio, prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la determinazione di quanto dovuto in base al concordato.
3. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317».
(( 3-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano alle aziende che si impegnano a non delocalizzare al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo la produzione dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto.
3-ter. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 3-bis e' subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria. ))

4. Dall'attuazione del comma 1, nonche' dell'articolo 1, commi da 366 a 371-ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come modificati dal presente articolo, non devono derivare oneri superiori a 10 milioni di euro per l'anno 2009 e 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2010.
(( 4-bis. Le operazioni, effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 7, lettera a), secondo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, possono assumere qualsiasi forma, quale quella della concessione di finanziamenti, del rilascio di garanzie, dell' assunzione di capitale di rischio o di debito, e possono essere realizzate anche a favore delle piccole e medie imprese per finalita' di sostegno dell'economia. Le predette operazioni possono essere effettuate in via diretta ovvero attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito ad eccezione delle operazioni a favore delle piccole e medie imprese che possono essere effettuate esclusivamente attraverso l'intermediazione di soggetti autorizzati all'esercizio del credito.
4-ter. Con il contratto di rete due o piu' imprese si obbligano ad esercitare in comune una o piu' attivita' economiche rientranti nei rispettivi oggetti sociali allo scopo di accrescere la reciproca capacita' innovativa e la competitivita' sul mercato. Il contratto e' redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, e deve indicare:
a) la denominazione sociale delle imprese aderenti alla rete;
b) l'indicazione delle attivita' comuni poste a base della rete;
c) l'individuazione di un programma di rete, che contenga l'enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascuna impresa partecipante e le modalita' di realizzazione dello scopo comune da perseguirsi attraverso l'istituzione di un fondo patrimoniale comune, in relazione al quale sono stabiliti i criteri di valutazione dei conferimenti che ciascun contraente si obbliga ad eseguire per la sua costituzione e le relative modalita' di gestione, ovvero mediante ricorso alla costituzione da parte di ciascun contraente di un patrimonio destinato all'affare, ai sensi dell'articolo 2447-bis, primo comma, lettera a) del codice civile;
d) la durata del contratto e le relative ipotesi di recesso;
e) l'organo comune incaricato di eseguire il programma di rete, i suoi poteri anche di rappresentanza e le modalita' di partecipazione di ogni impresa alla attivita' dell'organo.
4-quater. Il contratto di rete e' iscritto nel registro delle imprese ove hanno sede le imprese contraenti.
4-quinquies. Alle reti delle imprese di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 1, comma 368, lettera b), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e successive modificazioni. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 6-bis del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 6-bis (Distretti produttivi e reti di imprese).
- 1. Al fine di promuovere lo sviluppo del sistema delle
imprese attraverso azioni di rete che ne rafforzino le
misure organizzative, l'integrazione per filiera, lo
scambio e la diffusione delle migliori tecnologie, lo
sviluppo di servizi di sostegno e forme di collaborazione
tra realta' produttive anche appartenenti a regioni
diverse, con decreto del Ministro dello sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, sono definite le caratteristiche e le modalita'
di individuazione delle reti delle imprese e delle catene
di fornitura.
2. Alle reti, di livello nazionale, delle imprese e alle
catene di fornitura, quali libere aggregazioni di singoli
centri produttivi coesi nello sviluppo unitario di
politiche industriali, anche al fine di migliorare la
presenza nei mercati internazionali, si applicano le
disposizioni concernenti i distretti produttivi previste
dall'articolo 1, commi 366 e seguenti, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, come da ultimo modificati dal
presente articolo.
3. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 366, primo periodo, dopo le parole:
«Ministro per l'innovazione e le tecnologie,» sono inserite
le seguenti: «previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni
interessate,»;
b) al comma 368, alla lettera a), i numeri da 1) a 15)
sono sostituiti dai seguenti:
«1) al fine della razionalizzazione e della riduzione
degli oneri legati alle risorse umane e finanziarie
conseguenti alla effettuazione degli adempimenti in materia
di imposta sul valore aggiunto, con regolamento da emanare
ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, previa intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, e sentite le regioni
interessate, sono disciplinate, per le imprese appartenenti
ai distretti di cui al comma 366, apposite semplificazioni
contabili e procedurali, nel rispetto della disciplina
comunitaria, e in particolare della direttiva 2006/112/CE
del Consiglio, del 28 novembre 2006, e successive
modificazioni;
2) rimane ferma la facolta' per le regioni e gli enti
locali, secondo i propri ordinamenti, di stabilire
procedure amministrative semplificate per l'applicazione di
tributi propri»;
c) al comma 368, lettera b), numero 1), ultimo periodo,
dopo le parole: «Ministro per la funzione pubblica,» sono
inserite le seguenti: «previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano, e sentite le regioni
interessate,»;
d) al comma 368, lettera b), numero 2), ultimo periodo,
dopo le parole: «Ministro dell'economia e delle finanze»
sono inserite le seguenti: «, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate,»;
e) il comma 370 e' abrogato.
4. Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112, come modificato dall'articolo 1,
comma 370, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole:
«anche avvalendosi delle strutture tecnico-organizzative
dei consorzi di sviluppo industriale di cui all'articolo
36, comma 4, della legge 5 ottobre 1991, n. 317» sono
soppresse.
5. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.».
- Si riporta il testo del comma 368 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2006), e successive modificazioni, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«368. Ai distretti produttivi si applicano le seguenti
disposizioni:
«a) fiscali:
1) le imprese appartenenti a distretti di cui al comma
366 possono congiuntamente esercitare l'opzione per la
tassazione di distretto ai fini dell'applicazione
dell'IRES;
2) si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni contenute nell'articolo 117 e seguenti del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
relative alla tassazione di gruppo delle imprese residenti;
3) tra i soggetti passivi dell'IRES di cui
all'articolo 73, comma 1, lettera b), del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono compresi i
distretti di cui al comma 366, ove sia esercitata l'opzione
per la tassazione unitaria di cui ai commi da 366 a 372;
4) il reddito imponibile del distretto comprende
quello delle imprese che vi appartengono, che hanno
contestualmente optato per la tassazione unitaria;
5) la determinazione del reddito unitario imponibile,
nonche' dei tributi, contributi ed altre somme dovute agli
enti locali, viene operata su base concordataria per almeno
un triennio, secondo le disposizioni che seguono;
6) fermo il disposto dei numeri da 1 a 5, ed anche
indipendentemente dall'esercizio dell'opzione per la
tassazione distrettuale o unitaria, i distretti di cui al
comma 366 possono concordare in via preventiva e vincolante
con l'Agenzia delle entrate, per la durata di almeno un
triennio, il volume delle imposte dirette di competenza
delle imprese appartenenti da versare in ciascun esercizio,
avuto riguardo alla natura, tipologia ed entita' delle
imprese stesse, alla loro attitudine alla contribuzione e
ad altri parametri oggettivi, determinati anche su base
presuntiva;
7) la ripartizione del carico tributario tra le
imprese interessate e' rimessa al distretto, che vi
provvede in base a criteri di trasparenza e parita' di
trattamento, sulla base di principi di mutualita';
8) non concorrono a formare la base imponibile in
quanto escluse le somme percepite o versate tra le imprese
appartenenti al distretto in contropartita dei vantaggi
fiscali ricevuti o attribuiti;
9) i parametri oggettivi per la determinazione delle
imposte di cui al numero 6) vengono determinati dalla
Agenzia delle entrate, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
10) resta fermo l'assolvimento degli ordinari obblighi
e adempimenti fiscali da parte delle imprese appartenenti
al distretto e l'applicazione delle disposizioni penali
tributarie; in caso di osservanza del concordato, i
controlli sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione e l'aggiornamento degli elementi di cui al
numero 6);
11) i distretti di cui al comma 366 possono concordare
in via preventiva e vincolante con gli enti locali
competenti, per la durata di almeno un triennio, il volume
dei tributi, contributi ed altre somme da versare dalle
imprese appartenenti in ciascun anno;
12) la determinazione di quanto dovuto e' operata
tenendo conto della attitudine alla contribuzione delle
imprese, con l'obiettivo di stimolare la crescita economica
e sociale dei territori interessati; in caso di opzione per
la tassazione distrettuale unitaria, l'ammontare dovuto e'
determinato in cifra unica annuale per il distretto nel suo
complesso;
13) criteri generali per la determinazione di quanto
dovuto in base al concordato vengono determinati dagli enti
locali interessati, previa consultazione delle categorie
interessate e degli organismi rappresentativi dei
distretti;
14) la ripartizione del carico tributario derivante
dall'attuazione del numero 7) tra le imprese interessate e'
rimessa al distretto, che vi provvede in base a criteri di
trasparenza e parita' di trattamento, sulla base di
principi di mutualita';
15) in caso di osservanza del concordato, i controlli
sono eseguiti unicamente a scopo di monitoraggio,
prevenzione ed elaborazione dei dati necessari per la
determinazione di quanto dovuto in base al concordato;
b) amministrative:
1) al fine di favorire la massima semplificazione ed
economicita' per le imprese che aderiscono ai distretti, le
imprese aderenti possono intrattenere rapporti con le
pubbliche amministrazioni e con gli enti pubblici, anche
economici, ovvero dare avvio presso gli stessi a
procedimenti amministrativi per il tramite del distretto di
cui esse fanno parte. In tal caso, le domande, richieste,
istanze ovvero qualunque altro atto idoneo ad avviare ed
eseguire il rapporto ovvero il procedimento amministrativo,
ivi incluse, relativamente a quest'ultimo, le fasi
partecipative del procedimento, qualora espressamente
formati dai distretti nell'interesse delle imprese aderenti
si intendono senz'altro riferiti, quanto agli effetti, alle
medesime imprese; qualora il distretto dichiari altresi' di
avere verificato, nei riguardi delle imprese aderenti, la
sussistenza dei presupposti ovvero dei requisiti, anche di
legittimazione, necessari, sulla base delle leggi vigenti,
per l'avvio del procedimento amministrativo e per la
partecipazione allo stesso, nonche' per la sua conclusione
con atto formale ovvero con effetto finale favorevole alle
imprese aderenti, le pubbliche amministrazioni e gli enti
pubblici provvedono senza altro accertamento nei riguardi
delle imprese aderenti. Nell'esercizio delle attivita'
previste dal presente numero, i distretti comunicano anche
in modalita' telematica con le pubbliche amministrazioni e
gli enti pubblici che accettano di comunicare, a tutti gli
effetti, con tale modalita'. I distretti possono accedere,
sulla base di apposita convenzione, alle banche dati
formate e detenute dalle pubbliche amministrazioni e dagli
enti pubblici. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro per la funzione pubblica, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative delle disposizioni del presente numero;
2) al fine di facilitare l'accesso ai contributi
erogati a qualunque titolo sulla base di leggi regionali,
nazionali o di disposizioni comunitarie, le imprese che
aderiscono ai distretti di cui al comma 366 possono
presentare le relative istanze ed avviare i relativi
procedimenti amministrativi, anche mediante un unico
procedimento collettivo, per il tramite dei distretti
medesimi che forniscono consulenza ed assistenza alle
imprese stesse e che possono, qualora le imprese siano in
possesso dei requisiti per l'accesso ai citati contributi,
certificarne il diritto. I distretti possono altresi'
provvedere, ove necessario, a stipulare apposite
convenzioni, anche di tipo collettivo con gli istituti di
credito ed intermediari finanziari iscritti nell'elenco di
cui all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive
modificazioni, volte alla prestazione della garanzia per
l'ammontare della quota dei contributi soggetti a rimborso.
Con decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e
sentite le regioni interessate, sono stabilite le modalita'
applicative della presente disposizione;
3) i distretti hanno la facolta' di stipulare, per
conto delle imprese, negozi di diritto privato secondo le
norme in materia di mandato di cui agli articoli 1703 e
seguenti del codice civile;
c) finanziarie:
1) al fine di favorire il finanziamento dei distretti
e delle relative imprese, con regolamento del Ministro
dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro delle
attivita' produttive e la CONSOB, sono individuate le
semplificazioni, con le relative condizioni, alle
disposizioni della legge 30 aprile 1999, n. 130,
applicabili alle operazioni di cartolarizzazione aventi ad
oggetto crediti concessi da una pluralita' di banche o
intermediari finanziari alle imprese facenti parte del
distretto e ceduti ad un'unica societa' cessionaria;
2) con il regolamento di cui al numero 1) vengono
individuate le condizioni e le garanzie a favore dei
soggetti cedenti i crediti di cui al numero 1) in presenza
delle quali tutto o parte del ricavato dell'emissione dei
titoli possa essere destinato al finanziamento delle
iniziative dei distretti e delle imprese dei distretti
beneficiarie dei crediti oggetto di cessione;
3) le disposizioni di cui all'articolo 7-bis della
legge 30 aprile 1999, n. 130, si applicano anche ai crediti
delle banche nei confronti delle imprese facenti parte dei
distretti, alle condizioni stabilite con il regolamento di
cui al numero 1);
4) le banche e gli altri intermediari che hanno
concesso crediti ai distretti o alle imprese facenti parte
dei distretti e che non procedono alla relativa
cartolarizzazione o alle altre operazioni di cui alla legge
30 aprile 1999, n. 130, possono, in aggiunta agli
accantonamenti previsti dalle norme vigenti, effettuare
accantonamenti alle condizioni stabilite con il regolamento
di cui al numero 1);
5) al fine di favorire l'accesso al credito e il
finanziamento dei distretti e delle imprese che ne fanno
parte, con particolare riferimento ai progetti di sviluppo
e innovazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
adotta o propone le misure occorrenti per:
5.1) assicurare il riconoscimento della garanzia
prestata dai confidi quale strumento di attenuazione del
rischio di credito ai fini del calcolo dei requisiti
patrimoniali degli enti creditizi, in vista del recepimento
del Nuovo accordo di Basilea;
5.2) favorire il rafforzamento patrimoniale dei
confidi e la loro operativita'; anche a tal fine i fondi di
garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito,
con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
possono essere destinati anche alla prestazione di servizi
ai confidi soci ai fini dell'iscrizione nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107 del testo unico di cui al
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
5.3) agevolare la costituzione di idonee agenzie
esterne di valutazione del merito di credito dei distretti
e delle imprese che ne fanno parte, ai fini del calcolo dei
requisiti patrimoniali delle banche nell'ambito del metodo
standardizzato di calcolo dei requisiti patrimoniali degli
enti creditizi, in vista del recepimento del Nuovo accordo
di Basilea;
5.4) favorire la costituzione, da parte dei
distretti, con apporti di soggetti pubblici e privati, di
fondi di investimento in capitale di rischio delle imprese
che fanno parte del distretto;
d) per la ricerca e lo sviluppo:
1) al fine di accrescere la capacita' competitiva
delle piccole e medie imprese e dei distretti industriali,
attraverso la diffusione di nuove tecnologie e delle
relative applicazioni industriali, e' costituita l'Agenzia
per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione, di
seguito denominata «Agenzia»;
2) l'Agenzia promuove l'integrazione fra il sistema
della ricerca ed il sistema produttivo attraverso
l'individuazione, valorizzazione e diffusione di nuove
conoscenze, tecnologie, brevetti ed applicazioni
industriali prodotti su scala nazionale ed internazionale;
3) l'Agenzia stipula convenzioni e contratti con
soggetti pubblici e privati che ne condividono le
finalita';
4) l'Agenzia e' soggetta alla vigilanza della
Presidenza del Consiglio dei Ministri che, con propri
decreti di natura non regolamentare, sentiti il Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, il
Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero delle
attivita' produttive, nonche' il Ministro per lo sviluppo e
la coesione territoriale ed il Ministro per l'innovazione e
le tecnologie, se nominati, definisce criteri e modalita'
per lo svolgimento delle attivita' istituzionali. Lo
statuto dell'Agenzia e' soggetto all'approvazione della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 23 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59), e successive modificazioni, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«3. Le funzioni di assistenza sono esercitate
prioritariamente attraverso gli sportelli unici per le
attivita' produttive anche avvalendosi delle strutture
tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale
di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre
1991, n. 317.».
- Si riporta il testo dei commi 366 e 367 e da 369 a
371-ter dell'art. 1 della gia' citata legge n. 266 del
2005, cosi' come modificato dalla presente legge:
«366. Ai fini dell'applicazione dei commi da 367 a 371,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle attivita' produttive, con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, con il
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, e sentite le regioni interessate, sono definite le
caratteristiche e le modalita' di individuazione dei
distretti produttivi, quali libere aggregazioni di imprese
articolate sul piano territoriale e sul piano funzionale,
con l'obiettivo di accrescere lo sviluppo delle aree e dei
settori di riferimento, di migliorare l'efficienza
nell'organizzazione e nella produzione, secondo principi di
sussidiarieta' verticale ed orizzontale, anche individuando
modalita' di collaborazione con le associazioni
imprenditoriali.».
«367. L'adesione da parte di imprese industriali, dei
servizi, turistiche ed agricole e della pesca e' libera.».
«369. Le norme in favore dei distretti produttivi di cui
al comma 366 si applicano anche ai distretti rurali e
agro-alimentari di cui all'articolo 13 del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ai sistemi produttivi,
ai sistemi produttivi locali, distretti industriali e della
pesca e consorzi di sviluppo industriale definiti ai sensi
dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
nonche' ai consorzi per il commercio estero di cui alla
legge 21 febbraio 1989, n. 83.».
«370. [Al comma 3 dell'articolo 23 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono aggiunte le
seguenti parole: «anche avvalendosi delle strutture
tecnico-organizzative dei consorzi di sviluppo industriale
di cui all'articolo 36, comma 4, della legge 5 ottobre
1991, n. 317.»].
«371. Fatta salva la compatibilita' con la normativa
comunitaria, le disposizioni di cui ai commi da 366 a 372
trovano applicazione in via sperimentale nei riguardi di
uno o piu' distretti individuati con il decreto di cui al
comma 366. Ultimata la fase sperimentale, l'applicazione
delle predette disposizioni e' in ogni caso realizzata
progressivamente.».
«371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366,
puo' essere riconosciuto un contributo statale a progetti
in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni,
per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse
pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.».
«371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma
371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed
eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo
restando il limite massimo di cui al comma 372.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 5 del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 (Disposizioni
urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione
dell'andamento dei conti pubblici), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e
successive modificazioni:
«7. La CDP S.p.A. finanzia, sotto qualsiasi forma:
a) lo Stato, le regioni, gli enti locali, gli enti
pubblici e gli organismi di diritto pubblico, utilizzando
fondi rimborsabili sotto forma di libretti di risparmio
postale e di buoni fruttiferi postali, assistiti dalla
garanzia dello Stato e distribuiti attraverso Poste
italiane S.p.A. o societa' da essa controllate, e fondi
provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di
finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, che
possono essere assistiti dalla garanzia dello Stato.
L'utilizzo dei fondi di cui alla presente lettera, e'
consentito anche per il compimento di ogni altra operazione
di interesse pubblico prevista dallo statuto sociale della
CDP S.p.A., nei confronti dei medesimi soggetti di cui al
periodo precedente o dai medesimi promossa, tenuto conto
della sostenibilita' economico-finanziaria di ciascuna
operazione. Dette operazioni potranno essere effettuate
anche in deroga a quanto previsto dal comma 11, lettera b);
b) le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni
destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle
bonifiche, utilizzando fondi provenienti dall'emissione di
titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre
operazioni finanziarie, senza garanzia dello Stato e con
preclusione della raccolta di fondi a vista. La raccolta di
fondi e' effettuata esclusivamente presso investitori
istituzionali.».
- Si riporta il testo del primo comma dell'art. 2447-bis
del codice civile:
«1. La societa' puo':
a) costituire uno o piu' patrimoni ciascuno dei quali
destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
b) convenire che nel contratto relativo al
finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o
parziale del finanziamento medesimo siano destinati i
proventi dell'affare stesso, o parte di essi.».



 
(( Art. 3-bis

Estensione del regime dell'IVA per cassa ai fornitori di imprese in
amministrazione straordinaria
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa autorizzazione comunitaria, possono essere disciplinate le modalita' e i termini per l'estensione delle disposizioni di cui all'articolo 7 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, nei limiti delle risorse di cui al predetto articolo 7, comma 2, anche ad altre fattispecie con particolare riferimento ai fornitori di imprese in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2:
«Art. 7 (Pagamento dell'IVA al momento dell'effettiva
riscossione del corrispettivo). - 1. Le disposizioni
dell'articolo 6, quinto comma, secondo periodo, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si
applicano anche alle cessioni di beni ed alle prestazioni
di servizi effettuate nei confronti di cessionari o
committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o
professione. L'imposta diviene, comunque, esigibile dopo il
decorso di un anno dal momento di effettuazione
dell'operazione; il limite temporale non si applica nel
caso in cui il cessionario o il committente, prima del
decorso del termine annuale, sia stato assoggettato a
procedure concorsuali o esecutive. Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle operazioni effettuate
dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di
applicazione dell'imposta, ne' a quelle fatte nei confronti
di cessionari o committenti che assolvono l'imposta
mediante l'applicazione dell'inversione contabile. Per le
operazioni di cui al presente comma la fattura reca
l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad
esigibilita' differita, con l'indicazione della relativa
norma; in mancanza di tale annotazione, si applicano le
disposizioni dell'articolo 6, quinto comma, primo periodo,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633.
2. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1 e'
subordinata alla preventiva autorizzazione comunitaria
prevista dalla direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze e' stabilito, sulla base della predetta
autorizzazione e delle risorse derivanti dal presente
decreto, il volume d'affari dei contribuenti nei cui
confronti e' applicabile la disposizione del comma 1
nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presente
articolo.».
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e
successive modificazioni recante «Nuova disciplina
dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in
stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30
luglio 1998, n. 274» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
9 agosto 1999, n. 185.



 
Art. 4.
Aggregazione tra imprese
1. Per i soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che risultano da operazioni di aggregazione aziendale, realizzate attraverso fusione o scissione effettuate nell'anno 2009, si considera riconosciuto, ai fini fiscali, il valore attribuito ai beni strumentali materiali e immateriali, per effetto della imputazione su tali poste di bilancio del disavanzo da concambio, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
2. Nel caso di operazioni di conferimento di azienda effettuate ai sensi dell'articolo 176 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nell'anno 2009, si considerano riconosciuti, ai fini fiscali, i maggiori valori iscritti dal soggetto conferitario di cui al comma 1 sui beni strumentali materiali e immateriali, per un ammontare complessivo non eccedente l'importo di 5 milioni di euro.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano qualora alle operazioni di aggregazione aziendale partecipino esclusivamente imprese operative da almeno due anni. Le medesime disposizioni non si applicano qualora le imprese che partecipano alle predette operazioni facciano parte dello stesso gruppo societario. Sono in ogni caso esclusi i soggetti legati tra loro da un rapporto di partecipazione superiore al 20 per cento ovvero controllati anche indirettamente dallo stesso soggetto ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile. Il maggior valore attribuito ai beni ai sensi dei commi precedenti e' riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dall'esercizio successivo a quello in cui ha avuto luogo l'operazione di aggregazione aziendale.
4. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 3 si applicano qualora le imprese interessate dalle operazioni di aggregazione aziendale si trovino o si siano trovate ininterrottamente, nei due anni precedenti l'operazione, nelle condizioni che consentono il riconoscimento fiscale di cui ai commi 1 e 2.
5. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.
6. La societa' risultante dall'aggregazione, che nei primi quattro periodi d'imposta dalla effettuazione dell'operazione pone in essere ulteriori operazioni straordinarie, di cui al titolo III, capi III e IV, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi da 1 a 5, decade dall'agevolazione, fatta salva l'attivazione della procedura di cui all'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
7. Nella dichiarazione dei redditi del periodo d'imposta in cui si verifica la decadenza prevista al comma 6, la societa' e' tenuta a liquidare e versare l'imposta sul reddito delle societa' e l'imposta regionale sulle attivita' produttive dovute sul maggior reddito, relativo anche ai periodi di imposta precedenti, determinato senza tenere conto dei maggiori valori riconosciuti fiscalmente ai sensi dei commi 1 e 2. Sulle maggiori imposte liquidate non sono dovute sanzioni e interessi.
(( 7-bis. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, una quota pari a 300 milioni di euro delle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive modificazioni, giacenti sull'apposito conto di tesoreria, a cura del titolare del medesimo conto, e' trasferita al conto di tesoreria intestato al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse alle attivita' di credito all'esportazione. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 73 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui
redditi):
«1. Sono soggetti all'imposta sul reddito delle
societa':
a) le societa' per azioni e in accomandita per azioni,
le societa' a responsabilita' limitata, le societa'
cooperative e le societa' di mutua assicurazione, nonche'
le societa' europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001
e le societa' cooperative europee di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;
b) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
c) gli enti pubblici e privati diversi dalle societa',
nonche' i trust, residenti nel territorio dello Stato, che
non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di
attivita' commerciali;
d) le societa' e gli enti di ogni tipo, compresi i
trust, con
o
senza personalita' giuridica, non residenti nel territorio
dello Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 176 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986:
«Art. 176 (Regimi fiscali del soggetto conferente e del
soggetto conferitario). - 1. I conferimenti di aziende
effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello
Stato nell'esercizio di imprese commerciali, non
costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore
delle partecipazioni ricevute, l'ultimo valore fiscalmente
riconosciuto dell'azienda conferita e il soggetto
conferitario subentra nella posizione di quello conferente
in ordine agli elementi dell'attivo e del passivo
dell'azienda stessa, facendo risultare da apposito
prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei
redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente
riconosciuti.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
se il conferente o il conferitario e' un soggetto non
residente, qualora il conferimento abbia ad oggetto aziende
situate nel territorio dello Stato.
2-bis. In caso di conferimento dell'unica azienda
dell'imprenditore individuale, la successiva cessione delle
partecipazioni ricevute a seguito del conferimento e'
disciplinata dagli articoli 67, comma 1, lettera c), e 68,
assumendo come costo delle stesse l'ultimo valore fiscale
dell'azienda conferita.
2-ter. In luogo dell'applicazione delle disposizioni dei
commi 1, 2 e 2-bis, la societa' conferitaria puo' optare,
nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio nel
corso del quale e' stata posta in essere l'operazione o, al
piu' tardi, in quella del periodo d'imposta successivo, per
l'applicazione, in tutto o in parte, sui maggiori valori
attribuiti in bilancio agli elementi dell'attivo
costituenti immobilizzazioni materiali e immateriali
relativi all'azienda ricevuta, di un'imposta sostitutiva
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche,
dell'imposta sul reddito delle societa' e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, con aliquota del 12
per cento sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel
limite di 5 milioni di euro, del 14 per cento sulla parte
dei maggiori valori che eccede 5 milioni di euro e fino a
10 milioni di euro e del 16 per cento sulla parte dei
maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro. I maggiori
valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano
riconosciuti ai fini dell'ammortamento a partire dal
periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata
l'opzione; in caso di realizzo dei beni anteriormente al
quarto periodo d'imposta successivo a quello dell'opzione,
il costo fiscale e' ridotto dei maggiori valori
assoggettati a imposta sostitutiva e dell'eventuale maggior
ammortamento dedotto e l'imposta sostitutiva versata e'
scomputata dall'imposta sui redditi ai sensi degli articoli
22 e 79.
3. Non rileva ai fini dell'articolo 37-bis del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,
il conferimento dell'azienda secondo i regimi di
continuita' dei valori fiscali riconosciuti o di
imposizione sostitutiva di cui al presente articolo e la
successiva cessione della partecipazione ricevuta per
usufruire dell'esenzione di cui all'articolo 87, o di
quella di cui agli articoli 58 e 68, comma 3.
4. Le aziende acquisite in dipendenza di conferimenti
effettuati con il regime di cui al presente articolo si
considerano possedute dal soggetto conferitario anche per
il periodo di possesso del soggetto conferente. Le
partecipazioni ricevute dai soggetti che hanno effettuato i
conferimenti di cui al periodo precedente o le operazioni
di cui all'articolo 178, in regime di neutralita' fiscale,
si considerano iscritte come immobilizzazioni finanziarie
nei bilanci in cui risultavano iscritti i beni dell'azienda
conferita o in cui risultavano iscritte, come
immobilizzazioni, le partecipazioni date in cambio.
5. Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 2-bis,
l'eccedenza in sospensione di imposta, ai sensi
dell'articolo 109, comma 4, lettera b), relativa
all'azienda conferita non concorre alla formazione del
reddito del soggetto conferente e si trasferisce al
soggetto conferitario a condizione che questi istituisca il
vincolo di sospensione d'imposta previsto dalla norma
predetta.
6. [Quando il conferimento abbia ad oggetto l'unica
azienda dell'imprenditore individuale si applica l'ultimo
comma dell'articolo 175].».
- Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
«Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
- Sono considerate societa' controllate:
1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le societa' in cui un'altra societa' dispone di voti
sufficienti per esercitare un'influenza dominante
nell'assemblea ordinaria;
3) le societa' che sono sotto influenza dominante di
un'altra societa' in virtu' di particolari vincoli
contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo
comma si computano anche i voti spettanti a societa'
controllate, a societa' fiduciarie e a persona interposta:
non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le societa' sulle quali
un'altra societa' esercita un'influenza notevole.
L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un
decimo se la societa' ha azioni quotate in mercati
regolamentati.».
- Il Titolo III, Capi III e IV, del gia' citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986 comprende
gli articoli da 170 a 181.
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 37-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento
delle imposte sui redditi):
«8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto-legge 28
maggio 1981, n. 251 (Provvedimenti per il sostegno delle
esportazioni italiane), convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e successive
modificazioni:
«Art. 2. - E' istituito presso il Mediocredito centrale
un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di
finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a
fronte di programmi di penetrazione commerciale di cui
all'articolo 15, lettera n), della legge 24 maggio 1977, n.
227, in Paesi diversi da quelli delle Comunita' europee
nonche' a fronte di attivita' relative alla promozione
commerciale all'estero del settore turistico al fine di
acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
[Il fondo di cui al precedente comma e' amministrato da
un comitato nominato con decreto del Ministro del commercio
con l'estero di concerto con il Ministro del tesoro ed il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Il comitato, istituito presso il Ministero del commercio
con l'estero, e' composto:
a) dal Ministro del commercio con l'estero o, su sua
delega, dal Sottosegretario di Stato, che lo presiede;
b) da un dirigente per ciascuno dei Ministeri del
tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
del commercio con l'estero o da altrettanti supplenti di
pari qualifica designati dai rispettivi Ministri;
c) dal direttore generale del Mediocredito centrale o,
in caso di sua assenza o impedimento, da un suo delegato;
d) dal direttore generale dell'Istituto nazionale per
il commercio estero (ICE), o, in caso di sua assenza o
impedimento, da un suo delegato].
[Le condizioni e le modalita' per la concessione dei
finanziamenti di cui al primo comma del presente articolo
nonche' l'importo massimo degli stessi saranno stabiliti
con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il
Ministro del commercio con l'estero, sentito il Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio, tenuto
conto del programma di cui all'articolo 2 della legge 16
marzo 1976, n. 71. Le tipologie e le modalita' delle
garanzie a copertura dei rimborsi del capitale, dei
relativi interessi e di altri oneri accessori relativi ai
finanziamenti sono determinate dal comitato di cui alla
convenzione del 16 ottobre 1998 tra il Ministero del
commercio con l'estero e la SIMEST S.p.A., stipulata ai
sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143. Saranno ammesse con priorita' ai benefici del
fondo le richieste relative alle piccole e medie imprese
comprese quelle agricole, ai consorzi e raggruppamenti fra
le stesse costituiti, e alle societa' a prevalente capitale
pubblico che operano per la commercializzazione all'estero
dei prodotti delle piccole e medie imprese del
Mezzogiorno].
La disposizione di cui al primo comma del presente
articolo si applica anche alle imprese alberghiere e
turistiche limitatamente alle attivita' volte ad
incrementare la domanda estera del settore.
[E' autorizzato il conferimento al fondo di cui al primo
comma della somma di lire 375 miliardi per il triennio
1981-83 in ragione di lire 75 miliardi nell'anno 1981 e di
lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1982 e 1983].».



 
Art. 5.
Rivalutazione sostitutiva immobili
1. All'articolo 15, comma 20, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: «con la misura del 7 per cento per gli immobili ammortizzabili e del 4 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili» sono sostituite dalle seguenti: «con la misura del 3 per cento per gli immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente agli immobili non ammortizzabili».
(( 1-bis. Nelle more della definitiva entrata in vigore della revisione generale delle norme tecniche per le costruzioni, all'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le sole norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui al paragrafo 11.3.2. del decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008, il termine del regime transitorio di cui al presente comma e' stabilito al 30 giugno 2009. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 20 dell'art. 15 del gia'
citato decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«20. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di
rivalutazione puo' essere riconosciuto ai fini delle
imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive a decorrere dal quinto esercizio
successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, con il versamento di
un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle societa',
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di
eventuali addizionali con la misura del 3 per cento per gli
immobili ammortizzabili e dell'1,5 per cento relativamente
agli immobili non ammortizzabili, da computare in
diminuzione del saldo attivo della rivalutazione.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 20 del gia'
citato decreto-legge n. 248 del 2007, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1. Il termine di cui al comma 2-bis dell'articolo 5 del
decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, gia'
prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3,
comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2007, n. 17, e' differito al 30 giugno 2010. Per le sole
norme tecniche relative all'acciaio B450A e B450C, di cui
al paragrafo 11.3.2 del decreto del Ministero delle
infrastrutture 14 gennaio 2008, recante “Approvazione
delle nuove norme tecniche per le costruzioni”,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 febbraio 2008, n.
29, Supplemento ordinario, il termine del regime
transitorio di cui al comma 1 e' stabilito al 30 giugno
2009.».



 
(( Art. 5-bis
Riconversione di impianti di produzione di energia elettrica
1. Per la riconversione degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati ad olio combustibile in esercizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di consentirne l'alimentazione a carbone o altro combustibile solido, si procede in deroga alle vigenti disposizioni di legge nazionali e regionali che prevedono limiti di localizzazione territoriale, purche' la riconversione assicuri l'abbattimento delle loro emissioni di almeno il 50 per cento rispetto ai limiti previsti per i grandi impianti di combustione di cui alle sezioni 1, 4 e 5 della parte II dell'allegato II alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.». ))




Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante
«Norme in materia ambientale» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 aprile 2006, n. 88, supplemento ordinario.



 
Art. 6.

Sostegno al finanziamento per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli
e veicoli commerciali
1. Con il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono stabilite anche le modalita' per favorire l'intervento della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie volte ad agevolare la concessione di finanziamenti per l'acquisto degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei veicoli commerciali di cui all'articolo 1.
(( 1-bis. All'articolo 9 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, un' attivita' di analisi e revisione delle procedure di spesa e della allocazione delle relative risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti, che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo 3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20 settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti sulla base delle indicazioni fornite con circolare del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».
1-ter. All'articolo 20 del decreto-legge del 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 10-quinquies, e' aggiunto il seguente:
«10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis della legge 24 dicembre 2003 n. 350 e successive modificazioni, possono richiedere il finanziamento da parte della Banca europea per gli investimenti secondo le forme documentali e contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni di finanziamento di scopo.». ))




Riferimenti normativi:
Si riporta il testo dell'art. 9 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 9 (Rimborsi fiscali ultradecennali e
velocizzazione, anche attraverso garanzie della Sace
S.p.A., dei pagamenti da parte della p.a.). - 1.
All'articolo 15-bis, comma 12, del decreto-legge 2 luglio
2007, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2007, n. 127, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Relativamente agli anni 2008 e 2009 le risorse
disponibili sono iscritte sul fondo di cui all'articolo 1,
comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
rispettivamente, per provvedere all'estinzione dei crediti,
maturati nei confronti dei Ministeri alla data del 31
dicembre 2007, il cui pagamento rientri, secondo i criteri
di contabilita' nazionale, tra le regolazioni debitorie
pregresse e il cui ammontare e' accertato con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, anche sulla base
delle risultanze emerse a seguito della emanazione della
propria circolare n. 7 del 5 febbraio 2008, nonche' per
essere trasferite alla contabilita' speciale n. 1778
«Agenzia delle entrate - Fondi di Bilancio» per i rimborsi
richiesti da piu' di dieci anni, per la successiva
erogazione ai contribuenti.
1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
alle condizioni, nei limiti delle risorse disponibili e con
le modalita' ivi previsti, anche ai crediti maturati nei
confronti dei Ministeri alla data del 31 dicembre 2008. In
ogni caso non e' consentita l'utilizzazione per spese di
personale.
1-ter. Allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle
risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni
debitorie, i Ministeri avviano, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle
attivita' di cui all'articolo 3, comma 67, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, un' attivita' di analisi e revisione
delle procedure di spesa e dell' allocazione delle relative
risorse in bilancio. I risultati delle analisi sono
illustrati in appositi rapporti dei Ministri competenti,
che costituiscono parte integrante delle relazioni sullo
stato della spesa di cui all'articolo 3, comma 68, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni,
da inviare alle Camere e al Ministero dell'economia e delle
finanze. A tal fine il termine di cui al medesimo articolo
3, comma 68, della legge n. 244 del 2007 e' prorogato al 20
settembre 2009.
1-quater. I rapporti di cui al comma 1-ter sono redatti
sulla base delle indicazioni fornite con circolare del
Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro
il 30 giugno 2009. Ai fini del presente comma, sulla base
dei dati e delle informazioni contenuti nei predetti
rapporti e di qualsiasi altro dato ritenuto necessario, che
i Ministeri sono tenuti a fornire, il Ministero
dell'economia e delle finanze elabora specifiche proposte».
2. Per effetto della previsione di cui al comma 1, i
commi 139, 140 e 140-bis dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono abrogati.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalita'
per favorire l'intervento delle imprese di assicurazione e
della SACE s.p.a. nella prestazione di garanzie finalizzate
ad agevolare la riscossione dei crediti vantati dai
fornitori di beni e servizi nei confronti delle
amministrazioni pubbliche, con priorita' per le ipotesi
nelle quali sia contestualmente offerta una riduzione
dell'ammontare del credito originario.
3-bis. Per l'anno 2009, su istanza del creditore di
somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le
regioni e gli enti locali, nel rispetto dei limiti di cui
agli articoli 77-bis e 77-ter del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, possono certificare, entro il termine
di venti giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il
relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, al fine
di consentire al creditore la cessione pro soluto a favore
di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla
legislazione vigente. Tale cessione ha effetto nei
confronti del debitore ceduto, a far data dalla predetta
certificazione, che puo' essere a tal fine rilasciata anche
nel caso in cui il contratto di fornitura o di servizio in
essere alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto esclusa la cedibilita' del
credito medesimo. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente comma.».
- Si riporta il testo dell'art. 20 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 20 (Norme straordinarie per la velocizzazione
delle procedure esecutive di progetti facenti parte del
quadro strategico nazionale e simmetrica modifica del
relativo regime di contenzioso amministrativo). - 1. In
considerazione delle particolari ragioni di urgenza
connesse con la contingente situazione
economico-finanziaria del Paese ed al fine di sostenere e
assistere la spesa per investimenti, compresi quelli
necessari per la messa in sicurezza delle scuole, con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su
proposta del Ministro competente per materia di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuati gli investimenti pubblici di competenza
statale, ivi inclusi quelli di pubblica utilita', con
particolare riferimento agli interventi programmati
nell'ambito del Quadro Strategico Nazionale programmazione
nazionale, ritenuti prioritari per lo sviluppo economico
del territorio nonche' per le implicazioni occupazionali ed
i connessi riflessi sociali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale. Il decreto di cui al
presente comma e' emanato di concerto anche con il Ministro
dello sviluppo economico quando riguardi interventi
programmati nei settori dell'energia e delle
telecomunicazioni. Per quanto riguarda gli interventi di
competenza regionale si provvede con decreto del Presidente
della Giunta Regionale ovvero dei Presidenti delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
2. I decreti di cui al precedente comma 1 individuano i
tempi di tutte le fasi di realizzazione dell'investimento e
il quadro finanziario dello stesso. Sul rispetto dei
suddetti tempi vigilano commissari straordinari delegati,
nominati con i medesimi provvedimenti.
3. Il commissario nominato ai sensi del comma 2 monitora
l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per
l'esecuzione dell'investimento; vigila sull'espletamento
delle procedure realizzative e su quelle autorizzative,
sulla stipula dei contratti e sulla cura delle attivita'
occorrenti al finanziamento, utilizzando le risorse
disponibili assegnate a tale fine. Esercita ogni potere di
impulso, attraverso il piu' ampio coinvolgimento degli enti
e dei soggetti coinvolti, per assicurare il coordinamento
degli stessi ed il rispetto dei tempi. Puo' chiedere agli
enti coinvolti ogni documento utile per l'esercizio dei
propri compiti. Quando non sia rispettato o non sia
possibile rispettare i tempi stabiliti dal cronoprogramma,
il commissario comunica senza indugio le circostanze del
ritardo al Ministro competente, ovvero al Presidente della
Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano. Qualora sopravvengano circostanze che
impediscano la realizzazione totale o parziale
dell'investimento, il commissario straordinario delegato
propone al Ministro competente ovvero al Presidente della
Giunta regionale o ai Presidenti delle province autonome di
Trento e di Bolzano la revoca dell'assegnazione delle
risorse.
4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3,
il commissario ha, sin dal momento della nomina, con
riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto
necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche
sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il
commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente
e nel rispetto comunque della normativa comunitaria
sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento
giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto
dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente
articolo contengono l'indicazione delle principali norme
cui si intende derogare.
5. Il commissario, se alle dipendenze di
un'amministrazione pubblica statale, dalla data della
nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico,
e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente,
fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente
articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro
dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo
viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di
disponibilita' di posti, il dipendente viene
temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da
riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i
relativi oneri sono compensati mediante contestuale
indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali
equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad
assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per
tali finalita' a legislazione vigente. Per lo svolgimento
dei compiti di cui al presente articolo, il commissario
puo' avvalersi degli uffici delle amministrazioni
interessate e del soggetto competente in via ordinaria per
la realizzazione dell'intervento.
6. In ogni caso, i provvedimenti e le ordinanze emesse
dal commissario non possono comportare oneri privi di
copertura finanziaria in violazione dell'articolo 81 della
Costituzione e determinare effetti peggiorativi sui saldi
di finanza pubblica, in contrasto con gli obiettivi
correlati con il patto di stabilita' con l'Unione Europea.
7. Il Presidente del Consiglio dei Ministri delega il
coordinamento e la vigilanza sui commissari al Ministro
competente per materia che esplica le attivita' delegate
avvalendosi delle strutture ministeriali vigenti, senza
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Per gli interventi di competenza regionale il Presidente
della Giunta Regionale individua la competente struttura
regionale. Le strutture di cui al presente comma segnalano
alla Corte dei Conti ogni ritardo riscontrato nella
realizzazione dell'investimento, ai fini dell'eventuale
esercizio dell'azione di responsabilita' di cui
all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.
8. I provvedimenti adottati ai sensi del presente
articolo sono comunicati agli interessati a mezzo fax o
posta elettronica all'indirizzo da essi indicato. L'accesso
agli atti del procedimento e' consentito entro dieci giorni
dall'invio della comunicazione del provvedimento. Il
termine per la notificazione del ricorso al competente
Tribunale amministrativo regionale avverso i provvedimenti
emanati ai sensi del presente articolo e' di trenta giorni
dalla comunicazione o dall'avvenuta conoscenza, comunque
acquisita. Il ricorso principale va depositato presso il
Tar entro cinque giorni dalla scadenza del termine di
notificazione del ricorso; in luogo della prova della
notifica puo' essere depositata attestazione dell'ufficiale
giudiziario che il ricorso e' stato consegnato per le
notifiche; la prova delle eseguite notifiche va depositata
entro cinque giorni da quando e' disponibile. Le altre
parti si costituiscono entro dieci giorni dalla
notificazione del ricorso principale e entro lo stesso
termine possono proporre ricorso incidentale; il ricorso
incidentale va depositato con le modalita' e termini
previsti per il ricorso principale. I motivi aggiunti
possono essere proposti entro dieci giorni dall'accesso
agli atti e vanno notificati e depositati con le modalita'
previste per il ricorso principale. Il processo viene
definito ad una udienza da fissarsi entro 15 giorni dalla
scadenza del termine per la costituzione delle parti
diverse dal ricorrente; il dispositivo della sentenza e'
pubblicato in udienza; la sentenza e' redatta in forma
semplificata, con i criteri di cui all'articolo 26, quarto
comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034. Le misure
cautelari e l'annullamento dei provvedimenti impugnati non
possono comportare, in alcun caso, la sospensione o la
caducazione degli effetti del contratto gia' stipulato, e,
in caso di annullamento degli atti della procedura, il
giudice puo' esclusivamente disporre il risarcimento degli
eventuali danni, ove comprovati, solo per equivalente. Il
risarcimento per equivalente del danno comprovato non puo'
comunque eccedere la misura del decimo dell'importo delle
opere che sarebbero state eseguite se il ricorrente fosse
risultato aggiudicatario, in base all'offerta economica
presentata in gara. Se la parte soccombente ha agito o
resistito in giudizio con mala fede o colpa grave si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 96 del codice
di procedura civile. Per quanto non espressamente disposto
dal presente articolo, si applica l'articolo 23-bis della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034 e l'articolo 246 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive
modificazioni. Dall'attuazione del presente comma non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica.
8-bis. Per la stipulazione dei contratti ai sensi del
presente articolo non si applica il termine di trenta
giorni previsto dall'articolo 11, comma 10, del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture,
di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
9. Con decreti del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente per materia
in relazione alla tipologia degli interventi, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
stabiliti i criteri per la corresponsione dei compensi
spettanti ai commissari straordinari delegati di cui al
comma 2. Alla corrispondente spesa si fara' fronte
nell'ambito delle risorse assegnate per la realizzazione
dell'intervento. Con esclusione dei casi di cui al comma 3,
quarto e quinto periodo, il compenso non e' erogato qualora
non siano rispettati i termini per l'esecuzione
dell'intervento. Per gli interventi di competenza regionale
si provvede con decreti del Presidente della Giunta
Regionale.
10. Per la realizzazione delle infrastrutture e degli
insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale
si applica quanto specificamente previsto dalla Parte II,
Titolo III, Capo IV, del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Nella progettazione
esecutiva relativa ai progetti definitivi di infrastrutture
e insediamenti produttivi strategici di preminente
interesse nazionale, di cui alla Parte II, Titolo III, Capo
IV, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163
del 2006, approvati prima della data di entrata in vigore
del decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 2004,
n. 142, si applicano i limiti acustici previsti
nell'allegato 1 annesso al medesimo decreto del Presidente
della Repubblica n. 142 del 2004; non si applica l'articolo
11, comma 2, del citato decreto del Presidente della
Repubblica n. 142 del 2004.
10-bis. Il comma 4 dell'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 383, e' sostituito dal seguente:
«4. L'approvazione dei progetti, nei casi in cui la
decisione sia adottata dalla conferenza di servizi,
sostituisce ad ogni effetto gli atti di intesa, i pareri,
le concessioni, anche edilizie, le autorizzazioni, le
approvazioni, i nulla osta, previsti da leggi statali e
regionali. Se una o piu' amministrazioni hanno espresso il
proprio dissenso nell'ambito della conferenza di servizi,
l'amministrazione statale procedente, d'intesa con la
regione interessata, valutate le specifiche risultanze
della conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni
prevalenti espresse in detta sede, assume comunque la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera. Nel caso in cui la
determinazione di conclusione del procedimento di
localizzazione dell'opera non si realizzi a causa del
dissenso espresso da un'amministrazione dello Stato
preposta alla tutela ambientale,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio
storico-artistico o alla tutela della salute e della
pubblica incolumita' ovvero dalla regione interessata, si
applicano le disposizioni di cui all'articolo 81, quarto
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616».
10-ter. Al fine della sollecita progettazione e
realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti
produttivi di cui al comma 10 del presente articolo, per
l'attivita' della struttura tecnica di missione prevista
dall'articolo 163, comma 3, lettera a), del citato codice
di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006, e'
autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2009 e 2010. Al relativo onere, pari a
1 milione di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si
provvede mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 145, comma
40, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni.
10-quater. Al fine di accedere al finanziamento delle
opere di cui al presente comma da parte della Banca europea
per gli investimenti (BEI), il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti predispone forme appropriate
di collaborazione con la BEI stessa. L'area di
collaborazione con la BEI riguarda prioritariamente gli
interventi relativi alle opere infrastrutturali
identificate nel primo programma delle infrastrutture
strategiche, approvato dal Comitato interministeriale per
la programmazione economica con delibera n. 121 del 21
dicembre 2001, pubblicata nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002, e finanziato
dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, ovvero identificate
nella direttiva 2004/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi
di sicurezza per le gallerie della rete stradale
transeuropea (TEN), e nella Parte II, Titolo III, Capo IV,
del citato codice di cui al decreto legislativo n. 163 del
2006, nel rispetto dei requisiti e delle specifiche
necessari per l'ammissibilita' al finanziamento da parte
della BEI e del principio di sussidiarieta' al quale questa
e' tenuta statutariamente ad attenersi.
10-quinques. Ai fini di cui al comma 10-quater, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica
ogni anno alla BEI una lista di progetti, tra quelli
individuati dal Documento di programmazione
economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 1, comma 1,
della legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, suscettibili di poter beneficiare di un
finanziamento da parte della BEI stessa.
10-quinquies.1. I soggetti beneficiari di contributi
pubblici pluriennali, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 4, commi 177 e 177-bis, della legge 24
dicembre 2003 n. 350, e successive modificazioni, possono
richiedere il finanziamento da parte della Banca europea
per gli investimenti secondo le forme documentali e
contrattuali che la Banca stessa utilizza per le operazioni
di finanziamento di scopo.
10-sexies. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 185, comma 1, dopo la lettera c), e'
aggiunta la seguente:
«c-bis) il suolo non contaminato e altro materiale
allo stato naturale escavato nel corso dell'attivita' di
costruzione, ove sia certo che il materiale sara'
utilizzato a fini di costruzione allo stato naturale nello
stesso sito in cui e' stato scavato»;
b) all'articolo 186, comma 1, sono premesse le seguenti
parole: «Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 185.».



 
Art. 7.
Controlli fiscali
1. Il controllo delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni, fruite in sede di liquidazione o autoliquidazione dell'imposta principale, (( e' eseguito prioritariamente sulla base di criteri )) selettivi approvati con atto del Direttore dell'Agenzia delle entrate, che tengono conto di specifiche analisi di rischio circa l'indebito utilizzo delle agevolazioni medesime. La conseguente maggiore capacita' operativa per l'Agenzia delle entrate viene destinata all'esecuzione di specifici controlli volti al contrasto dell'utilizzo di crediti inesistenti mediante compensazioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
(( 1-bis. Per l'espletamento delle attivita' di contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unita' previsionale di base «Funzionamento» del programma «Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «Politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo. Le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», unita' previsionale di base 25.1.3 “Oneri comuni di parte corrente” - capitolo n. 3094, dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
1-ter. Le risorse di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, non utilizzate al 31 dicembre 2008, sono mantenute in bilancio. A tal fine le risorse di cui al precedente periodo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, quanto a euro 3.750.000 per la copertura di quota parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma 5, quanto a euro 1.200.000 per la copertura degli oneri di cui al comma 1-quater del presente articolo e, quanto a euro 25.050.000, per essere riassegnate, nell'anno 2009, al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute anche successivamente al termine indicato del 30 settembre 2007 e comunque non oltre il 31 dicembre 2007. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente con la ripartizione gia' stabilita nel decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 4 dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2009. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di 1.200.000 euro per l'anno 2009.
1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico-finanziaria, nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' destinata alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove siano state realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.
1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-quinquies. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul fondo di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come rifinanziato dal comma 1-ter del presente articolo. ))

2. Al comma 18 dell'articolo 27 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il primo periodo e' aggiunto, in fine, il seguente: «E' punito con la sanzione del duecento per cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila euro per ciascun anno solare.».
(( 2-bis. L'articolo 24, comma 3, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto e' di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1 del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 2007, n. 46. ))
3. In relazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni finanziarie della missione di spesa «Politiche economico-finanziarie e di bilancio» sono ridotte di 10 milioni di euro per l'anno 2009, di 100 milioni di euro per l'anno 2010, di 200 milioni di euro per l'anno 2011 e di 310 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.
(( 3-bis. All'articolo 20 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonche' dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n 133; i decreti di cui al comma 1 del presente articolo contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare»;
b) al comma 5 sono premessi i seguenti periodi: «Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, e' collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente, fermo restando quanto previsto dal comma 9 del presente articolo per quanto concerne la spesa relativa. Al rientro dal fuori ruolo, al dipendente di cui al primo periodo viene attribuito uno dei posti disponibili. In mancanza di disponibilita' di posti, il dipendente viene temporaneamente collocato in posizione soprannumeraria, da riassorbire, comunque, al verificarsi delle cessazioni, e i relativi oneri sono compensati mediante contestuale indisponibilita' di un numero di posti dirigenziali equivalenti dal punto di vista finanziario, idonei ad assicurare il rispetto del limite di spesa sostenuto per tali finalita' a legislazione vigente.».
3-ter. Al comma 1 dell'articolo 18 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati».
3-quater. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative, la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria , di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
«b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che gia' detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria».
3-quinquies. Al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 120, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per societa' ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso»;
b) il comma 2 dell'articolo 193 e' sostituito dal seguente:
«2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste, rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1, 2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dagli articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila».
3-sexies. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma dell'articolo 2357 e' sostituito dal seguente:
«Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle societa' che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non puo' eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da societa' controllate.»;
b) il secondo comma dell'articolo 2357-bis e' sostituito dal seguente:
«Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni»;
c) il secondo comma dell'articolo 2445 e' sostituito dal seguente:
«L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalita' della riduzione. Nel caso di societa' cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale». )



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (Norme di semplificazione
degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione
dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche' di
modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni), e successive modificazioni:
«Art. 17 (Oggetto). - 1. I contribuenti eseguono
versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti
all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle
regioni e degli enti previdenziali, con eventuale
compensazione dei crediti, dello stesso periodo, nei
confronti dei medesimi soggetti, risultanti dalle
dichiarazioni e dalle denunce periodiche presentate
successivamente alla data di entrata in vigore del presente
decreto. Tale compensazione deve essere effettuata entro la
data di presentazione della dichiarazione successiva.
2. Il versamento unitario e la compensazione riguardano
i crediti e i debiti relativi:
a) alle imposte sui redditi, alle relative addizionali
e alle ritenute alla fonte riscosse mediante versamento
diretto ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602 ; per le ritenute di cui al secondo comma del
citato articolo 3 resta ferma la facolta' di eseguire il
versamento presso la competente sezione di tesoreria
provinciale dello Stato; in tal caso non e' ammessa la
compensazione;
b) all'imposta sul valore aggiunto dovuta ai sensi
degli articoli 27 e 33 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 ,
e quella dovuta dai soggetti di cui all'articolo 74;
c) alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e
dell'imposta sul valore aggiunto;
d) all'imposta prevista dall'art. 3, comma 143, lettera
a), della L. 23 dicembre 1996, n. 662 ;
d-bis) [all'addizionale regionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche];
e) ai contributi previdenziali dovuti da titolari di
posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate
da enti previdenziali, comprese le quote associative;
f) ai contributi previdenziali ed assistenziali dovuti
dai datori di lavoro e dai committenti di prestazioni di
collaborazione coordinata e continuativa di cui
all'articolo 49, comma 2, lettera a), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917 ;
g) ai premi per l'assicurazione contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali dovuti ai sensi del
testo unico approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ;
h) agli interessi previsti in caso di pagamento rateale
ai sensi dell'articolo 20;
h-bis) al saldo per il 1997 dell'imposta sul patrimonio
netto delle imprese, istituita con D.L. 30 settembre 1992,
n. 394, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 novembre
1992, n. 461, e del contributo al Servizio sanitario
nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986,
n. 41, come da ultimo modificato dall'art. 4 del d.-l. 23
febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
L. 22 marzo 1995, n. 85;
h-ter) alle altre entrate individuate con decreto del
Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e
con i Ministri competenti per settore;
h-quater) al credito d'imposta spettante agli esercenti
sale cinematografiche.
2-bis. [Non sono ammessi alla compensazione di cui al
comma 2 i crediti ed i debiti relativi all'imposta sul
valore aggiunto da parte delle societa' e degli enti che si
avvalgono della procedura di compensazione della predetta
imposta a norma dell'ultimo comma dell'articolo 73 del
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633].».
- Si riporta il testo del comma 14 dell'art. 1 del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262 (Disposizioni urgenti
in materia tributaria e finanziaria), convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286:
«14. Gli organismi preposti all'attivita' di controllo,
accertamento e riscossione dei tributi erariali sono
impegnati ad orientare le attivita' operative per una
significativa riduzione della base imponibile evasa ed al
contrasto dell'impiego del lavoro non regolare, del gioco
illegale e delle frodi negli scambi intracomunitari e con
Paesi esterni al mercato comune europeo. Una quota parte
delle maggiori entrate derivanti dal presente comma, per un
ammontare non superiore a 10 milioni di euro per l'anno
2007 e 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2008,
e' destinata ad un apposito fondo destinato a finanziare,
nei confronti del personale dell'Amministrazione
economico-finanziaria, per meta' delle risorse, nonche'
delle amministrazioni statali, per la restante meta' delle
risorse, la concessione di incentivi all'esodo, la
concessione di incentivi alla mobilita' territoriale,
l'erogazione di indennita' di trasferta, nonche' uno
specifico programma di assunzioni di personale qualificato.
Le modalita' di attuazione del presente comma sono
stabilite in sede di contrattazione integrativa.».
- Si riporta il testo del comma 3-quater dell'art. 13
del gia' citato decreto-legge n. 112 del 2008:
«3-quater. Presso il Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito il Fondo per la tutela dell'ambiente e
la promozione dello sviluppo del territorio. La dotazione
del fondo e' stabilita in 60 milioni di euro per l'anno
2009, 30 milioni di euro per l'anno 2010 e 30 milioni di
euro per l'anno 2011. A valere sulle risorse del fondo sono
concessi contributi statali per interventi realizzati dagli
enti destinatari nei rispettivi territori per il
risanamento e il recupero dell'ambiente e lo sviluppo
economico dei territori stessi. Alla ripartizione delle
risorse e all'individuazione degli enti beneficiari si
provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze in coerenza con apposito atto di indirizzo delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Al relativo onere si provvede, quanto a 30
milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente
riduzione delle proiezioni, per il medesimo anno, dello
stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del
programma «Fondi di riserva e speciali» della missione
«Fondi da ripartire» dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008,
allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero e, quanto a 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, mediante
corrispondente riduzione della dotazione del fondo per
interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre
2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.».
- Si riporta il testo del comma 273 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«273. Le somme eventualmente residuate dagli importi di
cui al comma 3-bis dell'articolo 23 del decreto-legge 24
dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2004, n. 47, e al comma 2 dell'articolo 1
del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, sono
destinate, fino a concorrenza, alla copertura degli oneri
derivanti dagli accordi nazionali stipulati dalle
associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali di
categoria in attuazione dell'articolo 1, comma 148, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311. Con decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono quantificati i predetti oneri
contrattuali e stabiliti i criteri e le modalita' di
riparto delle somme.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 4 del
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale
del 6 agosto 2007 (Indennita' di malattia per i lavoratori
del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 273, della legge 23 dicembre 2005, n. 266):
«2. Per l'anno di competenza 2006, le aziende provvedono
a comunicare gli oneri sostenuti entro il 30 settembre
2007, a pena di decadenza, al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, con le modalita' che saranno indicate
con apposito avviso sul sito internet del predetto
Ministero.».
- Si riporta il testo del comma 848 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006:
«848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge vengono stabiliti le modalita'
di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche
attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali
all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con
eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni
nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma
847, le priorita' di intervento e le condizioni per la
eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico
dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui
al comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per
sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il
consolidamento aziendale di piccole e medie imprese
femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e'
adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
«Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di
garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia'
destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le
attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e
successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50
miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore
dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo puo' essere concessa alle banche, agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385 , e successive modificazioni, e alle societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5
ottobre 1991, n. 317 , a fronte di finanziamenti a piccole
e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e
di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale
delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e'
estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo
155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del
1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto
legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385 . La convenzione prevede un distinto
organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono
nominati anche un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di
garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,
comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le
parole: «Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti:
«di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato».
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675 , e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517 , e loro successive modificazioni.
6. ....».
- Si riporta il testo del comma 18 dell'art. 27 del gia'
citato decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«18. L'utilizzo in compensazione di crediti inesistenti
per il pagamento delle somme dovute e' punito con la
sanzione dal cento al duecento per cento della misura dei
crediti stessi. E' punito con la sanzione del duecento per
cento della misura dei crediti compensati chiunque utilizza
i crediti di cui al primo periodo per il pagamento delle
somme dovute per un ammontare superiore a cinquantamila
euro per ciascun anno solare.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 24 del gia'
citato decreto-legge n. 185 del 2008:
«3. L'Agenzia delle entrate provvede alla notifica degli
avvisi di accertamento di cui al comma 1, entro centoventi
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, contenenti l'invito al pagamento delle intere
somme dovute, con l'intimazione che, in caso di mancato
versamento entro trenta giorni dalla data di notifica,
anche nell'ipotesi di presentazione del ricorso, si
procede, ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ad iscrizione a ruolo
a titolo definitivo della totalita' delle somme non
versate, nonche' degli ulteriori interessi dovuti. Non si
fa luogo, in ogni caso, all'applicazione di sanzioni per
violazioni di natura tributaria e di ogni altra specie
comunque connesse alle procedure disciplinate dalle
presenti disposizioni. Non sono applicabili gli istituti
della dilazione dei pagamenti e della sospensione in sede
amministrativa e giudiziale.».
- Si riporta il testo dell'art. 43 del gia' citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e
successive modificazioni:
«Art. 43 (Termine per l'accertamento). - Gli avvisi di
accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza,
entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in
cui e' stata presentata la dichiarazione.
Nei casi di omessa presentazione della dichiarazione o
di presentazione di dichiarazione nulla ai sensi delle
disposizioni del titolo I l'avviso di accertamento puo'
essere notificato fino al 31 dicembre del quinto anno
successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto
essere presentata.
In caso di violazione che comporta obbligo di denuncia
ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale
per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo
2000, n. 74, i termini di cui ai commi precedenti sono
raddoppiati relativamente al periodo di imposta in cui e'
stata commessa la violazione.
Fino alla scadenza del termine stabilito nei commi
precedenti l'accertamento puo' essere integrato o
modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi
avvisi, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi
elementi. Nell'avviso devono essere specificatamente
indicati, a pena di nullita', i nuovi elementi e gli atti o
fatti attraverso i quali sono venuti a conoscenza
dell'ufficio delle imposte.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 27 della
legge 18 aprile 2005, n. 62 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee. Legge comunitaria 2004), nella
formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma
11 dell'articolo 1, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n.
10, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile
2007, n. 46:
«3. [Entro il termine di cui al comma 2, i beneficiari
di cui al medesimo comma, indipendentemente dalla
comunicazione ivi prevista, presentano alle Direzioni
regionali dell'Agenzia delle entrate territorialmente
competenti una dichiarazione dei redditi dei periodi
d'imposta nei quali il regime di esenzione e' stato fruito,
con l'autoliquidazione delle imposte dovute. Il modello e'
presentato anche in caso di autoliquidazione negativa].».
- Per il riferimento all'art. 20 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008 si veda nelle note all'art.
6.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 (Conferimento
alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in
materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo
4, comma 4, della L. 15 marzo 1997, n. 59), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1. L'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
regionale e locale, con qualsiasi modalita' effettuati e in
qualsiasi forma affidati, e' regolato, a norma
dell'articolo 19, mediante contratti di servizio di durata
non superiore a nove anni. L'esercizio deve rispondere a
principi di economicita' ed efficienza, da conseguirsi
anche attraverso l'integrazione modale dei servizi pubblici
di trasporto. I servizi in economia sono disciplinati con
regolamento dei competenti enti locali. Al fine di
garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli
investimenti e del personale, i contratti di servizio
relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico
ferroviario comunque affidati hanno durata minima non
inferiore a sei anni rinnovabili di altri sei, nei limiti
degli stanziamenti di bilancio allo scopo finalizzati.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 106 del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico
delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6
febbraio 1996, n. 52), e successive modificazioni, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«3. La Consob disciplina con regolamento le ipotesi in
cui:
a) la partecipazione indicata nel comma 1 e' acquisita
mediante l'acquisto di partecipazioni in societa' il cui
patrimonio e' prevalentemente costituito da titoli emessi
da altra societa' di cui all'articolo 105, comma 1;
b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori
al cinque per cento da parte di coloro che gia' detengono
la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della
maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria;
c) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo inferiore a quello piu'
elevato pagato, fissando i criteri per determinare tale
prezzo e purche' ricorra una delle seguenti circostanze:
1) i prezzi di mercato siano stati influenzati da
eventi eccezionali o vi sia il fondato sospetto che siano
stati oggetto di manipolazione;
2) il prezzo piu' elevato pagato dall'offerente o
dalle persone che agiscono di concerto con il medesimo nel
periodo di cui al comma 2 e' il prezzo di operazioni di
compravendita sui titoli oggetto dell'offerta effettuate a
condizioni di mercato e nell'ambito della gestione
ordinaria della propria attivita' caratteristica ovvero e'
il prezzo di operazioni di compravendita che avrebbero
beneficiato di una delle esenzioni di cui al comma 5;
d) l'offerta, previo provvedimento motivato della
Consob, e' promossa ad un prezzo superiore a quello piu'
elevato pagato purche' cio' sia necessario per la tutela
degli investitori e ricorra almeno una delle seguenti
circostanze:
1) l'offerente o le persone che agiscono di concerto
con il medesimo abbiano pattuito l'acquisto di titoli ad un
prezzo piu' elevato di quello pagato per l'acquisto di
titoli della medesima categoria;
2) vi sia stata collusione tra l'offerente o le
persone che agiscono di concerto con il medesimo e uno o
piu' venditori;
3) l'offerente o le persone che agiscono di concerto
con il medesimo abbiano posto in essere operazioni volte ad
eludere l'obbligo di offerta pubblica di acquisto;
4) vi sia il fondato sospetto che i prezzi di mercato
siano stati oggetto di manipolazione.»
- Si riporta il testo dell'art. 120 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 120 (Obblighi di comunicazione delle
partecipazioni rilevanti). - 1. Ai fini della presente
sezione, per capitale di societa' per azioni si intende
quello rappresentato da azioni con diritto di voto.
2. Coloro che partecipano in un emittente azioni quotate
avente l'Italia come Stato membro d'origine in misura
superiore al due per cento del capitale ne danno
comunicazione alla societa' partecipata e alla CONSOB.
2-bis. La CONSOB puo', con provvedimento motivato da
esigenze di tutela degli investitori nonche' di efficienza
e trasparenza del mercato del controllo societario e del
mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di
tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per
societa' ad elevato valore corrente di mercato e ad
azionariato particolarmente diffuso.
3. Gli emittenti azioni quotate aventi l'Italia come
Stato membro d'origine che partecipano in misura superiore
al dieci per cento del capitale in una societa' per azioni
non quotate o in una societa' a responsabilita' limitata,
anche estere, ne danno comunicazione alla societa'
partecipata e alla CONSOB.
4. La CONSOB, tenuto anche conto delle caratteristiche
degli investitori, stabilisce con regolamento:
a) le variazioni delle partecipazioni indicate nei
commi 2 e 3 che comportano obbligo di comunicazione;
b) i criteri per il calcolo delle partecipazioni,
avendo riguardo anche alle partecipazioni indirettamente
detenute e alle ipotesi in cui il diritto di voto spetta o
e' attribuito a soggetto diverso dal socio;
c) il contenuto e le modalita' delle comunicazioni e
dell'informazione del pubblico, nonche' le eventuali
deroghe per quest'ultima;
d) i termini per la comunicazione e per l'informazione
del pubblico, che nel caso previsto dal comma 3 possono
avere carattere periodico;
d-bis) i casi in cui le comunicazioni sono dovute dai
possessori di strumenti finanziari dotati dei diritti
previsti dall'articolo 2351, ultimo comma, del codice
civile;
d-ter) i casi in cui la detenzione di strumenti
finanziari derivati determina obblighi di comunicazione;
d-quater) le ipotesi di esenzione dall'applicazione
delle presenti disposizioni.
5. Il diritto di voto inerente alle azioni quotate od
agli strumenti finanziari per i quali sono state omesse le
comunicazioni previste dal comma 2 non puo' essere
esercitato. In caso di inosservanza, si applica l'articolo
14, comma 5. L'impugnazione puo' essere proposta anche
dalla Consob entro il termine indicato nell'articolo 14,
comma 6.
6. Il comma 2 non si applica alle partecipazioni
detenute, per il tramite di societa' controllate, dal
Ministero dell'economia e delle finanze. I relativi
obblighi di comunicazione sono adempiuti dalle societa'
controllate.»
- Si riporta il testo dell'art. 193 del gia' citato
decreto legislativo n. 58 del 1998:
«Art. 193 (Informazione societaria e doveri dei sindaci
e delle societa' di revisione). - 1. Nei confronti di
societa', enti o associazioni tenuti a effettuare le
comunicazioni previste dagli articoli 114, 114-bis, 115,
154-bis e 154-ter o soggetti agli obblighi di cui
all'articolo 115-bis e' applicabile la sanzione
amministrativa pecuniaria da cinquemila a cinquecentomila
euro per l'inosservanza delle disposizioni degli articoli
medesimi o delle relative disposizioni applicative. Se le
comunicazioni sono dovute da una persona fisica, in caso di
violazione la sanzione si applica nei confronti di
quest'ultima.
1-bis. Alla stessa sanzione di cui al comma 1
soggiacciono coloro i quali esercitano funzioni di
amministrazione, di direzione e di controllo presso le
societa' e gli enti che svolgono le attivita' indicate
all'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' i loro dipendenti,
e i soggetti indicati nell'articolo 114, comma 7, in caso
di inosservanza delle disposizioni ivi previste nonche' di
quelle di attuazione emanate dalla CONSOB.
1-ter. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicabile in caso di inosservanza delle disposizioni
previste dall'articolo 114, commi 8 e 11, nonche' di quelle
di attuazione emanate dalla CONSOB, nei confronti della
persona fisica che svolge le attivita' indicate nel comma
1-bis e, quando non ricorra la causa di esenzione prevista
dall'articolo 114, comma 10, nei confronti della persona
fisica che svolge l'attivita' di giornalista.
1-quater. La stessa sanzione di cui al comma 1 e'
applicabile, in caso di inosservanza delle disposizioni di
attuazione emanate dalla Consob ai sensi dell'articolo
113-ter, comma 5, lettere b) e c), nei confronti dei
soggetti autorizzati dalla Consob all'esercizio del
servizio di diffusione e di stoccaggio delle informazioni
regolamentate.
2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni
rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente
dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, e 122, commi 1,
2 e 5, nonche' la violazione dei divieti previsti dagli
articoli 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4,
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il
ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120,
commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiore a due mesi, e' punito
con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro
cinquemila a euro cinquecentomila».
3. La sanzione indicata nel comma 2 si applica:
a) ai componenti del collegio sindacale, del consiglio
di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla
gestione che commettono irregolarita' nell'adempimento dei
doveri previsti dall'articolo 149, commi 1, 4-bis, primo
periodo, e 4-ter, ovvero omettono le comunicazioni previste
dall'articolo 149, comma 3;
b) agli amministratori delle societa' di revisione che
violano le disposizioni contenute nell'articolo 162, comma
3.
3-bis. Salvo che il fatto costituisca reato, i
componenti degli organi di controllo, i quali omettano di
eseguire nei termini prescritti le comunicazioni di cui
all'articolo 148-bis, comma 2, sono puniti con la sanzione
amministrativa in misura pari al doppio della retribuzione
annuale prevista per l'incarico relativamente al quale e'
stata omessa la comunicazione. Con il provvedimento
sanzionatorio e' dichiarata altresi' la decadenza
dall'incarico.».
- Si riporta il testo dell'art. 2357 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2357 (Acquisto delle proprie azioni). - La
societa' non puo' acquistare azioni proprie se non nei
limiti degli utili distribuibili e delle riserve
disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente
approvato. Possono essere acquistate soltanto azioni
interamente liberate.
L'acquisto deve essere autorizzato dall'assemblea, la
quale ne fissa le modalita', indicando in particolare il
numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non
superiore ai diciotto mesi, per la quale l'autorizzazione
e' accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo
massimo.
Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del
primo e secondo comma dalle societa' che fanno ricorso al
mercato del capitale di rischio non puo' eccedere la quinta
parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine
anche delle azioni possedute da societa' controllate.
Le azioni acquistate in violazione dei commi precedenti
debbono essere alienate secondo modalita' da determinarsi
dall'assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In
mancanza, deve procedersi senza indugio al loro
annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale.
Qualora l'assemblea non provveda, gli amministratori e i
sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal
tribunale secondo il procedimento previsto dall'articolo
2446, secondo comma.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche
agli acquisti fatti per tramite di societa' fiduciaria o
per interposta persona.».
- Si riporta il testo dell'art. 2357-bis del codice
civile, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2357-bis (Casi speciali di acquisto delle proprie
azioni). - Le limitazioni contenute nell'articolo 2357 non
si applicano quando l'acquisto di azioni proprie avvenga:
1) in esecuzione di una deliberazione dell'assemblea di
riduzione del capitale, da attuarsi mediante riscatto e
annullamento di azioni;
2) a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni
interamente liberate;
3) per effetto di successione universale o di fusione o
scissione;
4) in occasione di esecuzione forzata per il
soddisfacimento di un credito della societa', sempre che si
tratti di azioni interamente liberate.
Se il valore nominale delle azioni proprie supera il
limite della quinta parte del capitale per effetto di
acquisti avvenuti a norma dei numeri 2), 3) e 4) del primo
comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il
penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il
quale deve avvenire l'alienazione e' di tre anni.».
- Si riporta il testo dell'art. 2445 del codice civile,
cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 2445 (Riduzione del capitale sociale). - La
riduzione del capitale sociale puo' aver luogo sia mediante
liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora
dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci, nei
limiti ammessi dagli articoli 2327 e 2413.
L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le
ragioni e le modalita' della riduzione. Nel caso di
societa' cui si applichi l'articolo 2357, terzo comma, la
riduzione deve comunque effettuarsi con modalita' tali che
le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione
non eccedano la quinta parte del capitale sociale.
La deliberazione puo' essere eseguita soltanto dopo
novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro
delle imprese, purche' entro questo termine nessun
creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto
opposizione.
Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di
pregiudizio per i creditori oppure la societa' abbia
prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia
luogo nonostante l'opposizione.»



 
(( Art. 7-bis

Sospensione dell'efficacia di disposizioni in materia di trasporto di
persone mediante autoservizi non di linea
1. Nelle more della ridefinizione della disciplina dettata dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, in materia di trasporto di persone mediante autoservizi non di linea, da effettuare nel rispetto delle competenze attribuite dal quadro costituzionale e ordinamentale alle regioni ed agli enti locali, l'efficacia dell'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e' sospesa fino al 30 giugno 2009. ))




Riferimenti normativi:
- La legge 15 gennaio 1992, n. 21 recante «Legge quadro
per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici
non di linea» e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 23
gennaio 1992, n. 18.
- Si riporta il testo del comma 1-quater dell'art. 29
del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni
finanziarie urgenti), convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14:
«1-quater. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Servizio di noleggio con conducente). - 1. Il
servizio di noleggio con conducente si rivolge all'utenza
specifica che avanza, presso la rimessa, apposita richiesta
per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio.
2. Lo stazionamento dei mezzi deve avvenire all'interno
delle rimesse o presso i pontili di attracco.
3. La sede del vettore e la rimessa devono essere
situate, esclusivamente, nel territorio del comune che ha
rilasciato l'autorizzazione»;
b) dopo l'articolo 5, e' inserito il seguente:
«Art. 5-bis (Accesso nel territorio di altri comuni). -
1. Per il servizio di noleggio con conducente i comuni
possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro
territorio o, specificamente, all'interno delle aree a
traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di
autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la
preventiva comunicazione contenente, con
autocertificazione, l'osservanza e la titolarita' dei
requisiti di operativita' della presente legge e dei dati
relativi al singolo servizio per cui si inoltra la
comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso»;
c) all'articolo 8, il comma 3 e' sostituito dal
seguente:
«3. Per poter conseguire e mantenere l'autorizzazione
per il servizio di noleggio con conducente e' obbligatoria
la disponibilita', in base a valido titolo giuridico, di
una sede, di una rimessa o di un pontile di attracco
situati nel territorio del comune che ha rilasciato
l'autorizzazione»;
d) all'articolo 11, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai
seguenti:
«3. Nel servizio di noleggio con conducente, esercitato
a mezzo di autovetture, e' vietata la sosta in posteggio di
stazionamento su suolo pubblico nei comuni ove sia esercito
il servizio di taxi. In detti comuni i veicoli adibiti a
servizio di noleggio con conducente possono sostare, a
disposizione dell'utenza, esclusivamente all'interno della
rimessa. I comuni in cui non e' esercito il servizio taxi
possono autorizzare i veicoli immatricolati per il servizio
di noleggio con conducente allo stazionamento su aree
pubbliche destinate al servizio di taxi. Ai veicoli adibiti
a servizio di noleggio con conducente e' consentito l'uso
delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla
circolazione previste per i taxi e gli altri servizi
pubblici.
4. Le prenotazioni di trasporto per il servizio di
noleggio con conducente sono effettuate presso la rimessa.
L'inizio ed il termine di ogni singolo servizio di noleggio
con conducente devono avvenire alla rimessa, situata nel
comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con ritorno alla
stessa, mentre il prelevamento e l'arrivo a destinazione
dell'utente possono avvenire anche nel territorio di altri
comuni. Nel servizio di noleggio con conducente e' previsto
l'obbligo di compilazione e tenuta da parte del conducente
di un 'foglio di servizio' completo dei seguenti dati: a)
fogli vidimati e con progressione numerica; b) timbro
dell'azienda e/o societa' titolare della licenza. La
compilazione dovra' essere singola per ogni prestazione e
prevedere l'indicazione di: 1) targa veicolo; 2) nome del
conducente; 3) data, luogo e km. di partenza e arrivo; 4)
orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine
servizio; 5) dati del committente. Tale documentazione
dovra' essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di
due settimane»;
e) dopo l'articolo 11, e' inserito il seguente:
«Art. 11-bis (Sanzioni). - 1. Fatto salvo quanto
previsto dagli articoli 85 e 86 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285, e dalle rispettive leggi regionali,
l'inosservanza da parte dei conducenti di taxi e degli
esercenti il servizio di noleggio con conducente di quanto
disposto dagli articoli 3 e 11 della presente legge e'
punita:
a) con un mese di sospensione dal ruolo di cui
all'articolo 6 alla prima inosservanza;
b) con due mesi di sospensione dal ruolo di cui
all'articolo 6 alla seconda inosservanza;
c) con tre mesi di sospensione dal ruolo di cui
all'articolo 6 alla terza inosservanza;
d) con la cancellazione dal ruolo di cui all'articolo 6
alla quarta inosservanza.».



 
(( Art. 7-ter
Misure urgenti a tutela dell'occupazione
1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il pagamento diretto ai lavoratori e' disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario dell'impresa».
2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro venti giorni dall'inizio della sospensione o della riduzione dell'orario di lavoro.
3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e' autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione nei confronti del datore di lavoro delle somme indebitamente erogate ai lavoratori. La domanda deve essere presentata all'INPS dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalita' stabilite dal medesimo Istituto. Le regioni trasmettono in via telematica all'INPS le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalita' di attuazione, di gestione dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.
4. Il primo periodo del comma 36 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, e' sostituito dal seguente: «In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato “Fondo per l'occupazione” il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente normativa, la concessione, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali».
5. Il primo periodo del comma 9 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' sostituito dal seguente: «Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze».
6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilita' in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, si considerano valide anche eventuali mensilita' accreditate dalla medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilita'.
7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attivita' o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla medesima legge n. 223 del 1991, e' concesso dall'INPS un incentivo pari all'indennita' spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilita' di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo e' erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-bis, della citata legge n. 223 del 1991.
8. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203».
9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettere a) e b), le parole: «tale indennita', fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, puo' essere concessa anche senza necessita' dell'intervento integrativo degli enti bilaterali» sono soppresse;
b) al comma 1-bis, le parole: «secondo quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «, fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali, i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente»;
c) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente:
«1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8»;
d) al comma 14, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Ai fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui al precedente periodo, non utilizzate al termine dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: “al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223,” sono aggiunte le seguenti: “o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo,”».
10. All'articolo 19, comma 7-bis, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole: «presso il fondo di provenienza» sono inserite le seguenti: «nel triennio precedente» e dopo le parole: «pari a 3.000 euro» sono aggiunte le seguenti: «e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009».
11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, sono tenuti, con periodicita' almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunita' di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni.
12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta' anche in caso di committente pubblico»;
b) al comma 1, la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
«e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di venticinque anni di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici»;
c) al comma 1, lettera f), dopo le parole: «di attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati», sono inserite le seguenti: «, da casalinghe»;
d) al comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«h-bis) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati»;
e) dopo il comma 1, e' inserito il seguente:
«1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o con sostegno al reddito compatibilmente con quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio».
13. All'articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 le parole «parenti e affini sino al terzo grado» sono sostituite dalle seguenti: «parenti e affini sino al quarto grado».
14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto a seguito degli accertamenti compiuti dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, sulla base dei curricula presentati dal datore di lavoro e della documentazione integrativa, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.
15. All'articolo 7-bis del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica, sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalita' volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa nonche' per le finalita' di cui al comma 1 del citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilita' di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attivita' aggiuntive rispetto a quelle istituzionali, nonche' le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica».
16. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
«3-bis. Le risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al Fondo di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al comma 3 del presente articolo.».
17. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall'articolo 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: «Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,» sono inserite le seguenti: «a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,».
18. Sono escluse dal patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalita' degli assi prioritari «Adattabilita'» e «Occupabilita'» conseguenti all'accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo per le aree sottoutilizzate e alla nettizzazione dei fondi strutturali comunitari sancito nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 26 febbraio 2009.
19. Ai fini di cui al comma 18, per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal piano operativo regionale (POR) gia' approvato dalla Commissione europea alla data dell'accordo di cui al citato comma 18 e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.
20. Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all'accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 12 febbraio 2009, individuate nell'ambito dei programmi operativi del Fondo sociale europeo 2007/2013 - assi prioritari «Adattabilita'» ed «Occupabilita', il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilita', su richiesta delle regioni e delle province autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all'annualita' 2010 per i predetti assi prioritari. Le risorse anticipate dal citato Fondo di rotazione ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183 del 1987.
21. Al fine di evitare la possibilita' di una applicazione estesa anche ad altri enti, e per garantire conseguentemente anche l'effettivo rispetto delle disponibilita' finanziarie gia' previste, l'articolo 41, comma 16-terdecies del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, si interpreta nel senso che si applica esclusivamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 550, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, per le finalita' di cui al comma 551 del medesimo articolo 2. Resta confermato che alla relativa spesa si fa fronte esclusivamente nei limiti delle risorse preordinate nel bilancio dello Stato con il citato articolo 41, comma 16-terdecies, del decreto- legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 2 della
legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa
integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione,
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento
al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del
lavoro), cosi' come modificato dalla presente legge:
«6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
puo' disporre il pagamento diretto ai lavoratori, da parte
dell'INPS, del trattamento straordinario di integrazione
salariale, con il connesso assegno per il nucleo familiare,
ove spettante, quando per l'impresa ricorrano comprovate
difficolta' di ordine finanziario accertate
dall'Ispettorato provinciale del lavoro territorialmente
competente. Restano fermi gli obblighi del datore di lavoro
in ordine alle comunicazioni prescritte nei confronti
dell'INPS. Il pagamento diretto ai lavoratori e' disposto
contestualmente all'autorizzazione del trattamento di
integrazione salariale straordinaria, fatta salva la
successiva revoca nel caso in cui il servizio competente
accerti l'assenza di difficolta' di ordine finanziario
dell'impresa.».
- Si riporta il testo del comma 36 dell'art. 2 della
legge 22 dicembre 2008, n. 203 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2009), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«36. In attesa della riforma degli ammortizzatori
sociali e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di
euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, di seguito denominato
“Fondo per l'occupazione” il Ministro del
lavoro, della salute, delle politiche sociali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per
periodi non superiori a dodici mesi, in deroga alla vigente
normativa, la concessione, anche senza soluzione di
continuita', di trattamenti di cassa integrazione guadagni,
di mobilita' e di disoccupazione speciale, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali. La
dotazione di cui all'articolo 68, comma 4, lettera a),
della legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive
modificazioni, come da ultimo rideterminata dall'articolo
1, comma 10, del decreto-legge 6 marzo 2006, n. 68,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2006,
n. 127, e' ridotta a euro 139.109.570 per l'anno 2009.
Nell'ambito delle risorse preordinate allo scopo nel Fondo
di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e'
destinata, per l'anno 2009, la somma di 150 milioni di euro
per le finalita' di cui all'articolo 31, comma 3, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.
Conseguentemente, per l'anno 2009 l'ammontare complessivo
dei pagamenti a carico del predetto Fondo non puo' eccedere
l'importo di 420 milioni di euro.».
- Si riporta il testo del comma 9 dell'art. 19 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per
l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente
normativa, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, possono essere
prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma
e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla
regione.».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 8 del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia
previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del
lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema
informatico del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale), convertito, con modificazioni dalla legge 20
maggio 1988, n. 160:
«3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di
integrazione salariale straordinaria e' subordinata al
conseguimento di una anzianita' lavorativa presso l'impresa
di almeno novanta giorni alla data della richiesta del
trattamento.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 16 della
gia' citata legge n. 223 del 1991:
«1. Nel caso di disoccupazione derivante da
licenziamento per riduzione di personale ai sensi
dell'articolo 24 da parte delle imprese, diverse da quelle
edili, rientranti nel campo di applicazione della
disciplina dell'intervento straordinario di integrazione
salariale il lavoratore, operaio, impiegato o quadro,
qualora possa far valere una anzianita' aziendale di almeno
dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente
prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro
derivanti da ferie, festivita' e infortuni, con un rapporto
di lavoro a carattere continuativo e comunque non a
termine, ha diritto alla indennita' di mobilita' ai sensi
dell'articolo 7.».
- Si riporta il testo del comma 26 dell'art. 2 della
legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare):
«26. A decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti
all'iscrizione presso una apposita Gestione separata,
presso l'INPS, e finalizzata all'estensione
dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita',
la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per
professione abituale, ancorche' non esclusiva, attivita' di
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del
testo unico delle imposte sui redditi, approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche'
i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo
49 del medesimo testo unico e gli incaricati alla vendita a
domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno
1971, n. 426. Sono esclusi dall'obbligo i soggetti
assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa
attivita'.».
- Si riporta il testo del comma 212 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica):
«212. Ai fini dell'obbligo previsto dall'articolo 2,
comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i soggetti
titolari di redditi di lavoro autonomo di cui all'articolo
49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, hanno
titolo ad addebitare ai committenti, con effetto dal 26
settembre 1996, in via definitiva, una percentuale nella
misura del 4 per cento dei compensi lordi. Il versamento e'
effettuato alle seguenti scadenze:
a) entro il 31 maggio di ciascun anno, un acconto del
contributo dovuto, nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo
risultanti dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
b) entro il 30 novembre di ciascun anno, un acconto del
contributo dovuto nella misura corrispondente al 40 per
cento dell'importo dovuto sui redditi di lavoro autonomo
risultante dalla dichiarazione dei redditi relativa
all'anno precedente;
c) entro il 31 maggio di ciascun anno, il saldo del
contributo dovuto per il periodo compreso tra il 1° gennaio
ed il 31 dicembre dell'anno precedente.».
- Si riporta il testo dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni:
«Art. 1 (Norme in materia di intervento straordinario di
integrazione salariale). - 1. La disciplina in materia di
intervento straordinario di integrazione salariale trova
applicazione limitatamente alle imprese che abbiano
occupato mediamente piu' di quindici lavoratori nel
semestre precedente la data di presentazione della
richiesta di cui al comma 2. Nel caso di richieste
presentate prima che siano trascorsi sei mesi dal
trasferimento di azienda, tale requisito deve sussistere,
per il datore di lavoro subentrante, nel periodo decorrente
alla data del predetto trasferimento. Ai fini
dell'applicazione del presente comma vengono computati
anche gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto
di formazione e lavoro.
2. La richiesta di intervento straordinario di
integrazione salariale deve contenere il programma che
l'impresa intende attuare con riferimento anche alle
eventuali misure previste per fronteggiare le conseguenze
sul piano sociale. Il programma deve essere formulato in
conformita' ad un modello stabilito, sentito il Comitato
interministeriale per il coordinamento della politica
industriale (CIPI), con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.L'impresa, sentite le
rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di
queste, le organizzazioni sindacali di categoria dei
lavoratori piu' rappresentative operanti nella provincia,
puo' chiedere una modifica del programma nel corso del suo
svolgimento.
3. La durata dei programmi di ristrutturazione,
riorganizzazione o conversione aziendale non puo' essere
superiore a due anni. Il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale ha facolta' di concedere due proroghe,
ciascuna di durata non superiore a dodici mesi, per quelli
tra i predetti programmi che presentino una particolare
complessita' in ragione delle caratteristiche tecniche dei
processi produttivi dell'azienda, ovvero in ragione della
rilevanza delle conseguenze occupazionali che detti
programmi comportano con riferimento alle dimensioni
dell'impresa ed alla sua articolazione sul territorio.
4. Il contributo addizionale di cui all'art. 8, comma 1,
del D.L. 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla L. 20 maggio 1988, n. 160, e' dovuto
in misura doppia a decorrere dal primo giorno del
venticinquesimo mese successivo a quello in cui e' fissata
dal decreto ministeriale di concessione la data di
decorrenza del trattamento di integrazione salariale.
5. La durata del programma per crisi aziendale non puo'
essere superiore a dodici mesi. Una nuova erogazione per la
medesima causale non puo' essere disposta prima che sia
decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla
precedente concessione.
6. Il CIPI fissa, su proposta del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sentito il comitato tecnico di
cui all'art. 19, L. 28 febbraio 1986, n. 41, i criteri per
l'individuazione dei casi di crisi aziendale, nonche' di
quelli previsti dall'articolo 11, comma 2, in relazione
alle situazioni occupazionali nell'ambito territoriale e
alla situazione produttiva dei settori, cui attenersi per
la selezione dei casi di intervento, nonche' i criteri per
l'applicazione dei commi 9 e 10.
7. I criteri di individuazione dei lavoratori da
sospendere nonche' le modalita' della rotazione prevista
nel comma 8 devono formare oggetto delle comunicazioni e
dell'esame congiunto previsti dall'articolo 5, L. 20 maggio
1975, n. 164.
8. Se l'impresa ritiene, per ragioni di ordine
tecnico-organizzativo connesse al mantenimento dei normali
livelli di efficienza, di non adottare meccanismi di
rotazione tra i lavoratori che espletano le medesime
mansioni e sono occupati nell'unita' produttiva interessata
dalle sospensioni, deve indicarne i motivi nel programma di
cui al comma 2. Qualora il CIPI abbia approvato il
programma, ma ritenga non giustificati i motivi addotti
dall'azienda per la mancata adozione della rotazione, il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale promuove
l'accordo fra le parti sulla materia e, qualora tale
accordo non sia stato raggiunto entro tre mesi dalla data
del decreto di concessione del trattamento straordinario di
integrazione salariale, stabilisce con proprio decreto
l'adozione di meccanismi di rotazione, sulla base delle
specifiche proposte formulate dalle parti. L'azienda, ove
non ottemperi a quanto previsto in tale decreto, e' tenuta,
per ogni lavoratore sospeso, a corrispondere con effetto
immediato, nella misura doppia, il contributo addizionale
di cui all'art. 8, comma 1, del citato D.L. 21 marzo 1988,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla L. 20 maggio
1988, n. 160. Il medesimo contributo, con effetto dal primo
giorno del venticinquesimo mese successivo all'atto di
concessione del trattamento di cassa integrazione, e'
maggiorato di una somma pari al centocinquanta per cento
del suo ammontare.
9. Per ciascuna unita' produttiva i trattamenti
straordinari di integrazione salariale non possono avere
una durata complessiva superiore a trentasei mesi nell'arco
di un quinquennio, indipendentemente dalle cause per le
quali sono stati concessi, ivi compresa quella prevista
dall'articolo 1, D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. Si
computano, a tal fine, anche i periodi di trattamento
ordinario concessi per contrazioni o sospensioni
dell'attivita' produttiva determinate da situazioni
temporanee di mercato. Il predetto limite puo' essere
superato, secondo condizioni e modalita' determinate dal
CIPI ai sensi del comma 6, per i casi previsti
dall'articolo 3 della presente legge, dall'articolo 1, D.L.
30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall'articolo 7 del
decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, ovvero
per i casi di proroga di cui al comma 3.
10. Per le imprese che presentino un programma di
ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
a seguito di una avvenuta significativa trasformazione del
loro assetto proprietario, che abbia determinato rilevanti
apporti di capitali ed investimenti produttivi, non sono
considerati, ai fini dell'applicazione del comma 9, i
periodi antecedenti la data della trasformazione medesima.
11. L'impresa non puo' richiedere l'intervento
straordinario di integrazione salariale per le unita'
produttive per le quali abbia richiesto, con riferimento
agli stessi periodi, l'intervento ordinario.».
- Si riporta il testo del comma 4-bis dell'art. 8 della
gia' citata legge n. 223 del 1991:
«4-bis. Il diritto ai benefici economici di cui ai commi
precedenti e' escluso con riferimento a quei lavoratori che
siano stati collocati in mobilita', nei sei mesi
precedenti, da parte di impresa dello stesso o di diverso
settore di attivita' che, al momento del licenziamento,
presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti
con quelli dell'impresa che assume ovvero risulta con
quest'ultima in rapporto di collegamento o controllo.
L'impresa che assume dichiara, sotto la propria
responsabilita', all'atto della richiesta di avviamento,
che non ricorrono le menzionate condizioni ostative.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 19 (Potenziamento ed estensione degli strumenti di
tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di
disoccupazione, nonche' disciplina per la concessione degli
ammortizzatori in deroga). - 1. Nell'ambito del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo
restando quanto previsto dal comma 8 del presente articolo,
sono preordinate le somme di 289 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012,
nei limiti delle quali e' riconosciuto l'accesso, secondo
le modalita' e i criteri di priorita' stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, ai seguenti istituti di tutela
del reddito in caso di sospensione dal lavoro, ivi
includendo il riconoscimento della contribuzione figurativa
e degli assegni al nucleo familiare, nonche' all'istituto
sperimentale di tutela del reddito di cui al comma 2:
a) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti normali di cui all'articolo 19,
primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n.
636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio
1939, n. 1272, e successive modificazioni per i lavoratori
sospesi per crisi aziendali o occupazionali e che siano in
possesso dei requisiti di cui al predetto articolo 19,
primo comma e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del
trattamento non puo' superare novanta giornate annue di
indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si
applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
b) l'indennita' ordinaria di disoccupazione non
agricola con requisiti ridotti di cui all'articolo 7, comma
3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, per i
lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali che
siano in possesso dei requisiti di cui al predetto articolo
7, comma 3, e subordinatamente ad un intervento integrativo
pari almeno alla misura del venti per cento dell'indennita'
stessa a carico degli enti bilaterali previsti dalla
contrattazione collettiva compresi quelli di cui
all'articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276 e successive modificazioni. La durata massima del
trattamento non puo' superare novanta giornate annue di
indennita'. Quanto previsto dalla presente lettera non si
applica ai lavoratori dipendenti da aziende destinatarie di
trattamenti di integrazione salariale, nonche' nei casi di
contratti di lavoro a tempo indeterminato con previsione di
sospensioni lavorative programmate e di contratti di lavoro
a tempo parziale verticale. L'indennita' di disoccupazione
non spetta nelle ipotesi di perdita e sospensione dello
stato di disoccupazione disciplinate dalla normativa in
materia di incontro tra domanda e offerta di lavoro;
c) in via sperimentale per il triennio 2009-2011 e
subordinatamente a un intervento integrativo pari almeno
alla misura del venti per cento dell'indennita' stessa a
carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione
collettiva un trattamento, in caso di sospensione per crisi
aziendali o occupazionali ovvero in caso di licenziamento,
pari all'indennita' ordinaria di disoccupazione con
requisiti normali per i lavoratori assunti con la qualifica
di apprendista alla data di entrata in vigore del presente
decreto e con almeno tre mesi di servizio presso l'azienda
interessata da trattamento, per la durata massima di
novanta giornate nell'intero periodo di vigenza del
contratto di apprendista.
1-bis. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere
da a) a c) del comma 1 il datore di lavoro e' tenuto a
comunicare, con apposita dichiarazione da inviare ai
servizi competenti di cui all'articolo 1 del decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 181, come modificato e
integrato dal decreto legislativo 19 dicembre 2002, n. 297,
e alla sede dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) territorialmente competente, la sospensione
della attivita' lavorativa e le relative motivazioni,
nonche' i nominativi dei lavoratori interessati, che, per
beneficiare del trattamento, devono rendere dichiarazione
di immediata disponibilita' al lavoro o a un percorso di
riqualificazione professionale all'atto della presentazione
della domanda per l'indennita' di disoccupazione fermo
restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento
integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di
tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono
direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa
vigente. Con riferimento ai lavoratori di cui alle lettere
da a) a c) del comma 1, l'eventuale ricorso all'utilizzo di
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria o
di mobilita' in deroga alla normativa vigente e' in ogni
caso subordinato all'esaurimento dei periodi di tutela di
cui alle stesse lettere da a) e c) del comma 1 secondo
quanto precisato dal decreto di cui al comma 3 del presente
articolo.
1-ter. In via transitoria, e per il solo biennio
2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate
anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure
di cui al medesimo comma 1, lettere a), b) e c), un
trattamento equivalente a quello di cui al comma 8.
2. In via sperimentale per il triennio 2009-2011, nei
limiti delle risorse di cui al comma 1 e nei soli casi di
fine lavoro, fermo restando quanto previsto dai commi 8,
secondo periodo, e 10, e' riconosciuta una somma liquidata
in un'unica soluzione pari al 10 per cento del reddito
percepito l'anno precedente, ai collaboratori coordinati e
continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive
modificazioni, iscritti in via esclusiva alla gestione
separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335 con esclusione dei
soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, i quali soddisfino in via
congiunta le seguenti condizioni:
a) operino in regime di monocommittenza;
b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito
superiore a 5.000 euro e pari o inferiore al minimale di
reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2
agosto 1990, n. 233 e siano stati accreditati presso la
predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, un numero di mensilita'
non inferiore a tre;
c) con riferimento all'anno di riferimento siano
accreditati presso la predetta gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335, un numero di mensilita' non inferiore a tre;
[d) svolgano nell'anno di riferimento l'attivita' in
zone dichiarate in stato di crisi ovvero in settori
dichiarati in crisi; ]
e) non risultino accreditati nell'anno precedente
almeno due mesi presso la predetta gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.
335.
2-bis. Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione
dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al
comma 2 nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva
alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi
del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro,
e' destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a
valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di
cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845,
come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo
restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare
complessivo dei pagamenti a carico del predetto Fondo come
stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della
legge 22 dicembre 2008, n. 203.
3. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, sono definite le modalita' di applicazione dei
commi 1, 1-bis, 2, 4 e 10, nonche' le procedure di
comunicazione all'INPS anche ai fini del tempestivo
monitoraggio da parte del medesimo Istituto di cui al comma
4. Lo stesso decreto puo' altresi' effettuare la
ripartizione del limite di spesa di cui al comma 1 del
presente articolo in limiti di spesa specifici per ciascuna
tipologia di intervento di cui alle lettere da a) a c) del
comma 1 e del comma 2 del presente articolo.
4. L'INPS stipula con gli enti bilaterali di cui ai
commi precedenti, secondo le linee guida definite nel
decreto di cui al comma 3, apposite convenzioni per la
gestione dei trattamenti e lo scambio di informazioni,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, anche tramite la costituzione di un'apposita
banca dati alla quale possono accedere anche i servizi
competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, e provvede al monitoraggio dei provvedimenti
autorizzativi dei benefici di cui al presente articolo,
consentendo l'erogazione dei medesimi nei limiti dei
complessivi oneri indicati al comma 1, ovvero, se
determinati, nei limiti di spesa specifici stabiliti con il
decreto di cui al comma 3, comunicandone le risultanze al
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Con effetto dal 1° gennaio 2009 sono soppressi i
commi da 7 a 12 dell'articolo 13 del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
5-bis. Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli
occupazionali e dei collegamenti internazionali occorrenti
allo sviluppo del sistema produttivo e sociale delle aree
interessate, il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero degli affari
esteri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, promuove
la definizione di nuovi accordi bilaterali nel settore del
trasporto aereo, nonche' la modifica di quelli vigenti, al
fine di ampliare il numero dei vettori ammessi a operare
sulle rotte nazionali, internazionali e intercontinentali,
nonche' ad ampliare il numero delle frequenze e
destinazioni su cui e' consentito operare a ciascuna parte,
dando priorita' ai vettori che si impegnino a mantenere i
predetti livelli occupazionali. Nelle more del
perfezionamento dei nuovi accordi bilaterali o della
modifica di quelli vigenti, l'Ente nazionale per
l'aviazione civile, al fine di garantire al Paese la
massima accessibilita' internazionale e intercontinentale
diretta, rilascia ai vettori che ne fanno richiesta
autorizzazioni temporanee, la cui validita' non puo' essere
inferiore a diciotto mesi.
6. Per le finalita' di cui al presente articolo si
provvede per 35 milioni di euro per l'anno 2009 a carico
delle disponibilita' del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il quale, per le medesime finalita',
e' altresi' integrato di 254 milioni di euro per l'anno
2009, di 304 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010 e
2011 e di 54 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012. Al
relativo onere si provvede:
a) mediante versamento in entrata al bilancio dello
Stato da parte dell'INPS di una quota pari a 100 milioni di
euro per l'anno 2009 e a 150 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2010 e 2011 delle entrate derivanti dall'aumento
contributivo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845, con esclusione delle somme destinate al
finanziamento dei fondi paritetici interprofessionali per
la formazione di cui all'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, a valere in via prioritaria sulle
somme residue non destinate alle finalita' di cui
all'articolo 1, comma 72, della legge 28 dicembre 1995, n.
549 e con conseguente adeguamento, per ciascuno degli anni
considerati, delle erogazioni relative agli interventi a
valere sulla predetta quota;
b) mediante le economie derivanti dalla disposizione di
cui al comma 5, pari a 54 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009;
c) mediante utilizzo per 100 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 delle maggiori
entrate di cui al presente decreto.
7. Fermo restando che il riconoscimento del trattamento
e' subordinato all'intervento integrativo, il sistema degli
enti bilaterali eroga la quota di cui al comma 1 fino a
concorrenza delle risorse disponibili. I contratti e gli
accordi interconfederali collettivi stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale stabiliscono le risorse minime a valere sul
territorio nazionale, nonche' i criteri di gestione e di
rendicontazione, secondo le linee guida stabilite con il
decreto di cui al comma 3. I fondi interprofessionali per
la formazione continua di cui all'articolo 118 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e i
fondi di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, possono
destinare interventi, anche in deroga alle disposizioni
vigenti, per misure temporanee ed eccezionali, anche di
sostegno al reddito per l'anno 2009, volte alla tutela dei
lavoratori, anche con contratti di apprendistato o a
progetto, a rischio di perdita del posto di lavoro ai sensi
del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6
agosto 2008.
7-bis. Nel caso di mobilita' tra i fondi
interprofessionali per la formazione continua di cui
all'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
successive modificazioni, da parte dei datori di lavoro
aderenti, la quota di adesione versata dal datore di lavoro
interessato presso il fondo di provenienza nel triennio
precedente deve essere trasferita al nuovo fondo di
adesione nella misura del 70 per cento del totale, al netto
dell'ammontare eventualmente gia' utilizzato dal datore di
lavoro interessato per finanziare propri piani formativi, a
condizione che l'importo da trasferire per tutte le
posizioni contributive del datore di lavoro interessato sia
almeno pari a 3.000 euro e che tali posizioni non siano
riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in
ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla
definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui
alla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del
6 maggio 2003. Sono comunque esclusi dalle quote da
trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati
dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio
2009. Il fondo di provenienza esegue il trasferimento delle
risorse al nuovo fondo entro novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte del datore di lavoro, senza
l'addebito di oneri o costi. Il fondo di provenienza e'
altresi' tenuto a versare al nuovo fondo, entro novanta
giorni dal loro ricevimento, eventuali arretrati
successivamente pervenuti dall'INPS per versamenti di
competenza del datore di lavoro interessato. Entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, l'INPS rende disponibile,
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, la procedura che consente ai datori di lavoro di
effettuare il trasferimento della propria quota di adesione
a un nuovo fondo e che assicura la trasmissione al nuovo
fondo, a decorrere dal terzo mese successivo a quello in
cui e' avvenuto il trasferimento, dei versamenti effettuati
dal datore di lavoro interessato.
8. Le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori
sociali in deroga alla vigente normativa, anche integrate
ai sensi del procedimento di cui all'articolo 18, nonche'
con le risorse di cui al comma l'eventualmente residuate,
possono essere utilizzate con riferimento a tutte le
tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di
apprendistato e di somministrazione. Fermo restanto il
limite del tetto massimo nonche' l'uniformita'
dell'ammontare complessivo di ciascuna misura di tutela del
reddito di cui al comma 1, i decreti di concessione delle
misure in deroga possono modulare e differenziare le misure
medesime anche in funzione della compartecipazione
finanziaria a livello regionale o locale ovvero in ragione
dell'armonizzazione delle misure medesime rispetto ai
regimi di tutela del reddito previsti dal comma 1.
9. Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per
l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente
normativa, anche senza soluzione di continuita', di
trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilita' e
di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007,
n. 244, e successive modificazioni, possono essere
prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e
per periodi non superiori a dodici mesi, con decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. La misura dei trattamenti di cui al presente comma
e' ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del
30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento
nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno
del reddito, nel caso di proroghe successive alla seconda,
possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza
di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla
riqualificazione professionale, organizzati dalla regione.
9-bis. In sede di prima assegnazione delle risorse
destinate per l'anno 2009, di cui al comma 9 del presente
articolo, nelle more della definizione degli accordi con le
regioni e al fine di assicurare la continuita' di
trattamenti e prestazioni, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna quota parte dei
fondi disponibili direttamente alle regioni ed
eventualmente alle province.
10. Il diritto a percepire qualsiasi trattamento di
sostegno al reddito, ai sensi della legislazione vigente in
materia di ammortizzatori sociali, e' subordinato alla
dichiarazione di immediata disponibilita' al lavoro o a un
percorso di riqualificazione professionale, secondo quanto
precisato dal decreto di cui al comma 3. In caso di rifiuto
di sottoscrivere la dichiarazione di immediata
disponibilita' ovvero, una volta sottoscritta la
dichiarazione, in caso di rifiuto di un percorso di rifiuto
di un percorso di riqualificazione professionale o di un
lavoro congruo ai sensi dell'articolo 1-quinquies del
decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, il lavoratore destinatario dei
trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto a
qualsiasi erogazione di carattere retributivo e
previdenziale, anche a carico del datore di lavoro, fatti
salvi i diritti gia' maturati.
10-bis. Ai lavoratori non destinatari dei trattamenti di
cui all'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in
caso di licenziamento, puo' essere erogato un trattamento
di ammontare equivalente all'indennita' di mobilita'
nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno
2009 agli ammortamenti sociali in deroga alla vigente
normativa. Ai medesimi lavoratori la normativa in materia
di disoccupazione di cui all'articolo 19, primo comma, del
regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, si
applica con esclusivo riferimento alla contribuzione
figurativa per i periodi previsti dall'articolo 1, comma
25, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.
11. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali
e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere
concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria e di mobilita' ai dipendenti delle imprese
esercenti attivita' commerciali con piu' di cinquanta
dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi
gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti,
delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti,
nel limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2009,
a carico del Fondo per l'occupazione.
12. Nell'ambito delle risorse indicate al comma 9, sono
destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla
concessione, per l'anno 2009, ai lavoratori addetti alle
prestazioni di lavoro temporaneo occupati con contratto di
lavoro a tempo indeterminato nelle imprese e agenzie di cui
all'articolo 17, commi 2 e 5, della legge 28 gennaio 1994,
n. 84, e successive modificazioni, e ai lavoratori delle
societa' derivate dalla trasformazione delle compagnie
portuali ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera b),
della medesima legge n. 84 del 1994, e successive
modificazioni, di un'indennita' pari a un ventiseiesimo del
trattamento massimo mensile di integrazione salariale
straordinaria previsto dalle vigenti disposizioni, nonche'
della relativa contribuzione figurativa e degli assegni per
il nucleo familiare, per ogni giornata di mancato
avviamento al lavoro, nonche' per le giornate di mancato
avviamento al lavoro che coincidano, in base al programma,
con le giornate definite festive, durante le quali il
lavoratore sia risultato disponibile. L'indennita' e'
riconosciuta per un numero di giornate di mancato
avviamento al lavoro pari alla differenza tra il numero
massimo di ventisei giornate mensili erogabili e il numero
delle giornate effettivamente lavorate in ciascun mese,
incrementato del numero delle giornate di ferie, malattia,
infortunio, permesso e indisponibilita'. L'erogazione dei
trattamenti di cui al presente comma da parte dell'INPS e'
subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il
numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle
giornate di mancato avviamento al lavoro, predisposti dal
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli
accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti
autorita' portuali o, laddove non istituite, dalle
autorita' marittime.
13. Per l'iscrizione nelle liste di mobilita' dei
lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da
aziende che occupano fino a quindici dipendenti,
all'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge
20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 20 marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le
parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite dalle seguenti:
«31 dicembre 2009» e le parole: «e di 45 milioni di euro
per il 2008» sono sostituite dalle seguenti: «e di 45
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009».
14. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del
decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, e
successive modificazioni, le parole: «31 dicembre 2008»
sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009». Ai fini
dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata, per
l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5
milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30
milioni di euro mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma
1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le somme di cui
al precedente periodo, non utilizzate al termine
dell'esercizio finanziario 2009, sono conservate nel conto
residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.
All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, dopo le parole: «al fine di evitare o
ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura
di cui all'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223»,
sono aggiunte le seguenti: «o al fine di evitare
licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo
oggettivo».
15. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro
mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per
cessazione di attivita', di cui all'articolo 1, comma 1,
del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e
successive modificazioni, sono destinati 30 milioni di
euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per
l'occupazione.
16. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali assegna alla societa'
Italia Lavoro S.p.a. 13 milioni di euro quale contributo
agli oneri di funzionamento e ai costi generali di
struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per
l'occupazione.
17. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole:
“e di 80 milioni di euro per l'anno 2008” sono
sostituite dalle seguenti: “e di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009”.
18. Nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno
2009, ai soggetti beneficiari delle provvidenze del Fondo
di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e' altresi' riconosciuto il
rimborso delle spese occorrenti per l'acquisto di latte
artificiale e pannolini per i neonati di eta' fino a tre
mesi. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sono stabilite le
modalita' di attuazione del presente comma.
18-bis. In considerazione del rilievo nazionale e
internazionale nella sperimentazione sanitaria di elevata
specializzazione e nella cura delle patologie nel campo
dell'oftalmologia, per l'anno 2009 e' autorizzata la
concessione di un contributo di 1 milione di euro in favore
della Fondazione “G. B. Bietti” per lo studio e
la ricerca in oftalmologia, con sede in Roma. All'onere
derivante dal presente comma si provvede a carico del Fondo
per l'occupazione, di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
18-ter. Alla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 37:
1) al comma 1, lettera b), le parole: “Ministero
del lavoro e della previdenza sociale” sono
sostituite dalle seguenti: “Ministero del lavoro,
della salute e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle
risorse finanziarie disponibili”;
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
“1-bis. L'onere annuale sostenuto dall'INPGI
per i trattamenti di pensione anticipata, di cui al comma
1, lettera b), pari a 10 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, e' posto a carico del bilancio dello Stato.
L'INPGI presenta annualmente al Ministero del lavoro, della
salute e delle politiche sociali la documentazione
necessaria al fine di ottenere il rimborso degli oneri
fiscalizzati. Al compimento dell'eta' prevista per
l'accesso al trattamento di pensione di vecchiaia ordinaria
da parte dei beneficiari dei trattamenti di cui al primo
periodo, l'onere conseguente e' posto a carico del bilancio
dell'INPGI, fatta eccezione per la quota di pensione
connessa agli scivoli contributivi, riconosciuti fino ad un
massimo di cinque annualita', che rimane a carico del
bilancio dello Stato”;
b) all'articolo 38, comma 2, la lettera b) e' abrogata.
18-quater. Gli oneri derivanti dalle prestazioni di
vecchiaia anticipate per i giornalisti dipendenti da
aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi
aziendale, di cui all'articolo 37 della legge 5 agosto
1981, n. 416, come da ultimo modificato dal comma 18-ter
del presente articolo, pari a 10 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, sono posti a carico delle
disponibilita' del fondo di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del presente decreto.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (Disposizioni
per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro,
in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della
L. 17 maggio 1999, n. 144), e successive modificazioni:
«2. Ad ogni effetto si intendono per:
a) “adolescenti”, i minori di eta' compresa
fra i quindici e diciotto anni, che non siano piu' soggetti
all'obbligo scolastico;
b) “giovani”, i soggetti di eta' superiore
a diciotto anni e fino a venticinque anni compiuti o, se in
possesso di un diploma universitario di laurea, fino a
ventinove anni compiuti, ovvero la diversa superiore eta'
definita in conformita' agli indirizzi dell'Unione europea;
c) “stato di disoccupazione”, la condizione
del soggetto privo di lavoro, che sia immediatamente
disponibile allo svolgimento ed alla ricerca di una
attivita' lavorativa secondo modalita' definite con i
servizi competenti;
d) “disoccupati di lunga durata”, coloro
che, dopo aver perso un posto di lavoro o cessato
un'attivita' di lavoro autonomo, siano alla ricerca di una
nuova occupazione da piu' di dodici mesi o da piu' di sei
mesi se giovani;
e) “inoccupati di lunga durata”, coloro
che, senza aver precedentemente svolto un'attivita'
lavorativa, siano alla ricerca di un'occupazione da piu' di
dodici mesi o da piu' di sei mesi se giovani;
f) “donne in reinserimento lavorativo”,
quelle che, gia' precedentemente occupate, intendano
rientrare nel mercato del lavoro dopo almeno due anni di
inattivita';
g) “servizi competenti”, i centri per
l'impiego di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e) del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e gli altri
organismi autorizzati o accreditati a svolgere le previste
funzioni, in conformita' delle norme regionali e delle
province autonome di Trento e di Bolzano.».
- Si riportano i testi degli articoli 5 e 7 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle
deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di
cui alla L. 14 febbraio 2003, n. 30) e successive
modificazioni:
«Art. 5 (Requisiti giuridici e finanziari). - 1. I
requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo di cui
all'articolo 4 sono:
a) la costituzione della agenzia nella forma di
societa' di capitali ovvero cooperativa o consorzio di
cooperative, italiana o di altro Stato membro della Unione
europea. Per le agenzie di cui alle lettere d) ed e) e'
ammessa anche la forma della societa' di persone;
b) la sede legale o una sua dipendenza nel territorio
dello Stato o di altro Stato membro della Unione europea;
c) la disponibilita' di uffici in locali idonei allo
specifico uso e di adeguate competenze professionali,
dimostrabili per titoli o per specifiche esperienze nel
settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali,
secondo quanto precisato dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali con decreto da adottarsi, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e
sentite le associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente piu' rappresentative, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali,
ai dirigenti muniti di rappresentanza e ai soci
accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui
alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni ed integrazioni, per delitti contro il
patrimonio, per delitti contro la fede pubblica o contro
l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i
quali la legge commini la pena della reclusione non
inferiore nel massimo a tre anni, per delitti o
contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione
degli infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da
leggi in materia di lavoro o di previdenza sociale;
assenza, altresi', di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, o della
legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive
modificazioni;
e) nel caso di soggetti polifunzionali, non
caratterizzati da un oggetto sociale esclusivo, presenza di
distinte divisioni operative, gestite con strumenti di
contabilita' analitica, tali da consentire di conoscere
tutti i dati economico-gestionali specifici;
f) l'interconnessione con la borsa continua nazionale
del lavoro di cui al successivo articolo 15, attraverso il
raccordo con uno o piu' nodi regionali, nonche' l'invio
alla autorita' concedente di ogni informazione strategica
per un efficace funzionamento del mercato del lavoro;
g) il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8
a tutela del diritto del lavoratore alla diffusione dei
propri dati nell'ambito da essi stessi indicato.
2. Per l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo
20, oltre ai requisiti di cui al comma l, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore
a 600.000 euro ovvero la disponibilita' di 600.000 euro tra
capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in
cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e
dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
deposito cauzionale di 350.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nei territorio nazionale o
di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 350.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della
Unione europea;
d) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione
e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il
regolare versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
e) nel caso di cooperative di produzione e lavoro,
oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma
2, la presenza di almeno sessanta soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e
successive modificazioni;
f) l'indicazione della somministrazione di lavoro di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), come oggetto
sociale prevalente, anche se non esclusivo.
3. Per l'esercizio di una delle attivita' specifiche di
cui alle lettere da a) ad h) del comma 3, dell'articolo 20,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore
a 350.000 euro ovvero la disponibilita' di 350.000 euro tra
capitale sociale versato e riserve indivisibili nel caso in
cui l'agenzia sia costituita in forma cooperativa;
b) a garanzia dei crediti dei lavoratori impiegati e
dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un
deposito cauzionale di 200.000 euro presso un istituto di
credito avente sede o dipendenza nel territorio nazionale o
di altro Stato membro della Unione europea; a decorrere dal
terzo anno solare, la disposizione, in luogo della
cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa o
rilasciata da intermediari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo l° settembre
1993, n. 385, che svolgono in via prevalente o esclusiva
attivita' di rilascio di garanzie, a cio' autorizzati dal
Ministero dell'economia e delle finanze, non inferiore al 5
per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore
aggiunto, realizzato nell'anno precedente e comunque non
inferiore a 200.000 euro. Sono esonerate dalla prestazione
delle garanzie di cui alla presente lettera le societa' che
abbiano assolto ad obblighi analoghi previsti per le stesse
finalita' dalla legislazione di altro Stato membro della
Unione europea;
c) la regolare contribuzione ai fondi per la formazione
e l'integrazione del reddito di cui all'articolo 12, il
regolare versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, il rispetto degli obblighi previsti dal
contratto collettivo nazionale delle imprese di
somministrazione di lavoro applicabile;
d) nel caso di cooperative di produzione e lavoro,
oltre ai requisiti indicati al comma 1 e nel presente comma
3, la presenza di almeno venti soci e tra di essi, come
socio sovventore, almeno un fondo mutualistico per la
promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui agli
articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.
4. Per l'esercizio della attivita' di intermediazione,
oltre ai requisiti di cui al comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore
a 50.000 euro;
b) la garanzia che l'attivita' interessi un ambito
distribuito sull'intero territorio nazionale e comunque non
inferiore a quattro regioni;
c) l'indicazione della attivita' di intermediazione di
cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), come oggetto
sociale prevalente, anche se non esclusivo.
5. Per l'esercizio della attivita' di ricerca e
selezione del personale, oltre ai requisiti di cui al comma
1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore
a 25.000 euro;
b) l'indicazione della ricerca e selezione del
personale come oggetto sociale, anche se non esclusivo.
6. Per l'esercizio della attivita' di supporto alla
ricollocazione professionale, oltre ai requisiti di cui al
comma 1, e' richiesta:
a) l'acquisizione di un capitale versato non inferiore
a 25.000 euro;
b) l'indicazione della attivita' di supporto alla
ricollocazione professionale come oggetto sociale, anche se
non esclusivo.».
«Art. 7 (Accreditamenti). - 1. Le regioni, sentite le
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative, istituiscono
appositi elenchi per l'accreditamento degli operatori
pubblici e privati che operano nel proprio territorio nel
rispetto degli indirizzi da esse definiti ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, e successive modificazioni, e dei seguenti principi e
criteri:
a) garanzia della libera scelta dei cittadini,
nell'ambito di una rete di operatori qualificati, adeguata
per dimensione e distribuzione alla domanda espressa dal
territorio;
b) salvaguardia di standard omogenei a livello
nazionale nell'affidamento di funzioni relative
all'accertamento dello stato di disoccupazione e al
monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro;
c) costituzione negoziale di reti di servizio ai fini
dell'ottimizzazione delle risorse;
d) obbligo della interconnessione con la borsa continua
nazionale del lavoro di cui all'articolo 15, nonche'
l'invio alla autorita' concedente di ogni informazione
strategica per un efficace funzionamento del mercato del
lavoro;
e) raccordo con il sistema regionale di accreditamento
degli organismi di formazione.
2. I provvedimenti regionali istitutivi dell'elenco di
cui al comma 1 disciplinano altresi':
a) le forme della cooperazione tra i servizi pubblici e
operatori privati, autorizzati ai sensi delle disposizioni
di cui agli articoli 4, 5 e 6 o accreditati ai sensi del
presente articolo, per le funzioni di incontro tra domanda
e offerta di lavoro, prevenzione della disoccupazione di
lunga durata, promozione dell'inserimento lavorativo dei
lavoratori svantaggiati, sostegno alla mobilita' geografica
del lavoro;
b) requisiti minimi richiesti per l'iscrizione
nell'elenco regionale in termini di capacita' gestionali e
logistiche, competenze professionali, situazione economica,
esperienze maturate nel contesto territoriale di
riferimento;
c) le procedure per l'accreditamento;
d) le modalita' di misurazione dell'efficienza e della
efficacia dei servizi erogati;
e) le modalita' di tenuta dell'elenco e di verifica del
mantenimento dei requisiti.».
- Si riporta il testo dell'art. 70 del gia' citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive
modificazioni, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 70 (Definizione e campo di applicazione). - 1. Per
prestazioni di lavoro accessorio si intendono attivita'
lavorative di natura occasionale rese nell'ambito: a) di
lavori domestici; b) di lavori di giardinaggio, pulizia e
manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti; c)
dell'insegnamento privato supplementare; d) di
manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o
caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarieta'
anche in caso di committente pubblico; e) di qualsiasi
settore produttivo il sabato e la domenica e durante i
periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni
di eta', regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso
l'universita' o un istituto scolastico di ogni ordine e
grado e compatibilmente con gli impegni scolastici; f) di
attivita' agricole di carattere stagionale effettuate da
pensionati, da casalinghe e da giovani di cui alla lettera
e), ovvero delle attivita' agricole svolte a favore dei
soggetti di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; g)
dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del
codice civile, limitatamente al commercio, al turismo e ai
servizi; h) della consegna porta a porta e della vendita
ambulante di stampa quotidiana e periodica; h-bis) di
qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati.
1-bis). In via sperimentale per il 2009, prestazioni di
lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori
produttivi e nel limite massimo di 3.000 euro per anno
solare, da percettori di prestazioni integrative del
salario o sostegno al reddito compatibilmente con quanto
stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'INPS provvede a sottrarre
dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni
integrative del salario o di sostegno al reddito gli
accrediti contributivi derivanti dalla prestazioni di
lavoro accessorio.
2. Le attivita' lavorative di cui al comma 1, anche se
svolte a favore di piu' beneficiari, configurano rapporti
di natura meramente occasionale e accessoria, intendendosi
per tali le attivita' che non danno complessivamente luogo,
con riferimento al medesimo committente, a compensi
superiori a 5.000 euro nel corso di un anno solare.
2-bis. Le imprese familiari possono utilizzare
prestazioni di lavoro accessorio per un importo complessivo
non superiore, nel corso di ciascun anno fiscale, a 10.000
euro.».
- Si riporta il testo dell'art. 74 del gia' citato
decreto legislativo n. 276 del 2003, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«Art. 74 (Prestazioni che esulano dal mercato del
lavoro). - 1. Con specifico riguardo alle attivita'
agricole non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro
autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e
affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o
ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo
aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di
compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione
dei lavori.».
- Si riporta il testo del comma 8 dell'art. 13 della
legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione
dell'impiego dell'amianto), e successive modificazioni:
«8. Per i lavoratori che siano stati esposti all'amianto
per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo
lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro
le malattie professionali derivanti dall'esposizione
all'amianto, gestita dall'INAIL, e' moltiplicato, ai fini
delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di
1,25.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 1 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 (Interventi urgenti a
sostegno dell'occupazione), convertito, con modificazioni
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236:
«7. Per le finalita' di cui al presente articolo e'
istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale il Fondo per l'occupazione, alimentato dalle
risorse di cui all'autorizzazione di spesa stabilita al
comma 8, nel quale confluiscono anche i contributi
comunitari destinati al finanziamento delle iniziative di
cui al presente articolo, su richiesta del Ministero del
lavoro e della previdenza sociale. A tale ultimo fine i
contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
per essere riassegnati al predetto Fondo.».
- Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 6 della
legge 8 marzo 2000, n. 53 (Disposizioni per il sostegno
della maternita' e della paternita', per il diritto alla
cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi
delle citta'):
«4. Le regioni possono finanziare progetti di formazione
dei lavoratori che, sulla base di accordi contrattuali,
prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro, nonche'
progetti di formazione presentati direttamente dai
lavoratori. Per le finalita' del presente comma e'
riservata una quota, pari a lire 30 miliardi annue, del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto
con il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, provvede annualmente, con proprio
decreto, a ripartire fra le regioni la predetta quota,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano.».
- Si riporta il testo dell'art. 7-bis del decreto-legge
30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie
urgenti), convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14, cosi' come modificato dalla presente
legge:
«Art. 7-bis (Criteri e parametri di misurabilita'
dell'azione amministrativa). - 1. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il
31 luglio 2009, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali maggiormente rappresentative, vengono definiti
criteri e parametri di misurabilita' dei risultati
dell'azione amministrativa da applicare ai fini
dell'erogazione di trattamento economico accessorio al
personale delle amministrazioni, di cui all'articolo 67,
commi 2 e 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, sulla base dei seguenti principi:
a) correlazione diretta e significativa con l'impegno e
la rilevanza delle prestazioni rese, ponderate sul piano
qualitativo e quantitativo;
b) correlazione con i livelli di innovazione,
snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa;
c) correlazione con i carichi di lavoro dell'ufficio o
sede di appartenenza da definire in base ad apposite e
oggettive rilevazioni e con il miglioramento dei servizi
resi;
d) dimensione individuale del contributo o apporto dato
alla realizzazione degli obiettivi dell'ufficio.
1-bis. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta
del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista
dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato
B relativamente alle risorse considerate ai fini del
miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono
individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le
modalita' volti ad utilizzare per la contrattazione
integrativa nonche' per le finalita' di cui al comma 1 del
citato articolo 67, in correlazione con l'impegno e le
maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal
processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato
B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento
dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche
la possibilita' di utilizzare le maggiori entrate proprie
rispetto a quelle dei triennio 2005-2007 conseguite per
effetto dello svolgimento di attivita' aggiuntive rispetto
a quelle istituzionali, nonche' le risorse disponibili il
cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 18 del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a
famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare
in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale),
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 18. (Ferma la distribuzione territoriale,
riassegnazione delle risorse per formazione ed occupazione
e per interventi infrastrutturali). - 1. In considerazione
della eccezionale crisi economica internazionale e della
conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo
delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione
territoriale e le competenze regionali, nonche' quanto
previsto ai sensi degli articoli 6-quater e 6-quinques del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE,
presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello
sviluppo economico di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nonche' con il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti per quanto attiene
alla lettera b), in coerenza con gli indirizzi assunti in
sede europea, entro 30 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, assegna una quota delle
risorse nazionali disponibili del Fondo aree
sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di
cui all'articolo 1, comma 841, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, per il sostegno degli investimenti in
ricerca, sviluppo e innovazione da parte delle imprese e
dei centri di ricerca.
2. Fermo restando quanto previsto per le risorse del
Fondo per l'occupazione, le risorse assegnate al Fondo
sociale per occupazione e formazione sono utilizzate per
attivita' di apprendimento, prioritariamente svolte in base
a libere convenzioni volontariamente sottoscritte anche con
universita' e scuole pubbliche, nonche' di sostegno al
reddito. Fermo restando il rispetto dei diritti quesiti,
con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare previa intesa in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, sono definite le modalita' di utilizzo delle
ulteriori risorse rispetto a quelle di cui al presente
comma per le diverse tipologie di rapporti di lavoro, in
coerenza con gli indirizzi assunti in sede europea, con
esclusione delle risorse del Fondo per l'occupazione.
3. Per le risorse derivanti dal Fondo per le aree
sottoutilizzate resta fermo il vincolo di destinare alle
Regioni del Mezzogiorno l'85 per cento delle risorse ed il
restante 15 per cento alle Regioni del Centro-Nord.
3-bis. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate
derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-quater del
decreto-legge 25 giugno 2008, n, 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate
dal CIPE al fondo di cui al comma 1, lettera a), del
presente articolo, sono ripartite, in forza dell'accordo
del 12 febbraio 2009 tra il Governo, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai
principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali
derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di
cui al comma 3 del presente articolo.
4. Agli interventi effettuati con le risorse previste
dal presente articolo possono essere applicate le
disposizioni di cui all'articolo 20.
4-bis. Al fine della sollecita attuazione del piano
nazionale di realizzazione delle infrastrutture occorrenti
al superamento del disagio abitativo, con corrispondente
attivazione delle forme di partecipazione finanziaria di
capitali pubblici e privati, le misure previste ai sensi
dell'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, come modificato da ultimo dal presente comma,
possono essere realizzate anche utilizzando, in aggiunta a
quelle ivi stanziate, le risorse finanziarie rese
disponibili ai sensi del comma 1, lettera b), del presente
articolo, nonche' quelle autonomamente messe a disposizione
dalle regioni a valere sulla quota del Fondo per le aree
sottoutilizzate di pertinenza di ciascuna regione. Per le
medesime finalita', all'articolo 11 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: “d'intesa con”
sono sostituite dalla seguente: “sentita”;
b) al comma 12 sono premesse le seguenti parole:
“Fermo quanto previsto dal comma 12-bis,”;
c) dopo il comma 12 e' inserito il seguente:
“12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi
prioritari e immediatamente realizzabili di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata di competenza
regionale, diretti alla risoluzione delle piu' pressanti
esigenze abitative, e' destinato l'importo di 100 milioni
di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 21 del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla
ripartizione tra le regioni interessate si provvede con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
previo accordo intervenuto in sede di Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano”.
4-ter. Per il finanziamento degli interventi di cui
all'articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Al relativo onere si
provvede a valere sulle risorse di cui al Fondo previsto
dal comma 1, lettera b), del presente articolo.
4-quater. All'articolo 78, comma 3, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Alla gestione ordinaria si applica
quanto previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso
agli obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il
comune di Roma ai sensi del citato articolo 77-bise' a
carico del piano di rientro».
4-quinquies. La tempistica prevista per le entrate e le
spese del piano di rientro di cui all'articolo 78, comma 4,
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
rimodulata con apposito accordo tra il Ministero
dell'economia e delle finanze e il commissario
straordinario del Governo in modo da garantire la
neutralita' finanziaria, in termini di saldi di finanza
pubblica, di quanto disposto dall'ultimo periodo del comma
3 del medesimo articolo 78, come da ultimo modificato dal
comma 4-quater del presente articolo.
4-sexies. All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, dopo il comma 7 e' inserito il
seguente:
“7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, la
percentuale prevista dall'articolo 92, comma 5, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, e successive modificazioni, e' destinata nella misura
dello 0,5 per cento alle finalita' di cui alla medesima
disposizione e, nella misura dell'1,5 per cento, e' versata
ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato
per essere destinata al fondo di cui al comma 17 del
presente articolo”.
4-septies. All'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: “dei
servizi pubblici locali” sono inserite le seguenti:
“e dei servizi di committenza o delle centrali di
committenza apprestati a livello regionale a supporto di
enti senza scopo di lucro e di amministrazioni
aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163”.
4-octies. All'articolo 3, comma 27, secondo periodo,
della legge 24 dicembre 2007, n. 244, dopo le parole:
“producono servizi di interesse generale” sono
inserite le seguenti: “e che forniscono servizi di
committenza o di centrali di committenza a livello
regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di
amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma
25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163,”.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 37 della
legge 5 agosto 1981, n. 416 (Disciplina delle imprese
editrici e provvidenze per l'editoria), come da ultimo
modificato dall'art. 41-bis, comma 6, del decreto-legge 30
dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2009, n. 14, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«1. Ai lavoratori di cui ai precedenti articoli e' data
facolta' di optare, entro sessanta giorni dall'ammissione
al trattamento di cui all'articolo 35 ovvero, nel periodo
di godimento del trattamento medesimo, entro sessanta
giorni dal maturare delle condizioni di anzianita'
contributiva richiesta, per i seguenti trattamenti:
a) per i lavoratori poligrafici, limitatamente al
numero di unita' ammesse dal Ministero del lavoro e della
previdenza sociale: trattamento di pensione per coloro che
possano far valere nella assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
almeno 384 contributi mensili ovvero 1664 contributi
settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B
allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1968, n. 488, sulla base dell'anzianita'
contributiva aumentata di un periodo pari a 3 anni; i
periodi di sospensione per i quali e' ammesso il
trattamento di cui al citato articolo 35 sono riconosciuti
utili d'ufficio secondo quanto previsto dalla presente
lettera; l'anzianita' contributiva non puo' comunque
risultare superiore a 35 anni;
b) per i giornalisti professionisti iscritti all'INPGI,
dipendenti dalle imprese editrici di giornali quotidiani,
di giornali periodici e di agenzie di stampa a diffusione
nazionale, limitatamente al numero di unita' ammesso dal
Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero
del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla
base delle risorse finanziarie e disponibili e per i soli
casi di ristrutturazione o riorganizzazione in presenza di
crisi aziendale: anticipata liquidazione della pensione di
vecchiaia al cinquantottesimo anno di eta', nei casi in cui
siano stati maturati almeno diciotto anni di anzianita'
contributiva, con integrazione a carico dell'INPGI medesimo
del requisito contributivo previsto dal secondo comma
dell'articolo 4 del regolamento adottato dall'INPGI e
approvato con decreto interministeriale 24 luglio 1995, di
cui e' data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 234
del 6 ottobre 1995.».
- La legge 16 aprile 1987, n. 183, recante
«Coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee ed adeguamento
dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari» e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 maggio 1987, n. 109,
S.O.
- Si riporta il testo del comma 16-terdecies dell'art.
41 del gia' citato decreto-legge n. 207 del 2008:
«16-terdecies. Al fine di consentire la conclusione
entro tre mesi delle procedure afferenti la stipula di
convenzioni per lo svolgimento di attivita' socialmente
utili (ASU) nonche' per l'attuazione di politiche attive
del lavoro finalizzate alla stabilizzazione occupazionale
dei lavoratori impiegati in ASU e nelle disponibilita' dei
comuni della Regione siciliana da almeno un triennio, e'
autorizzata la spesa di 55 milioni di euro a decorrere dal
2009. Per gli anni 2009, 2010 e 2011, la spesa fa carico
alle risorse preordinate nel bilancio dello Stato ai sensi
dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 5
giugno e 1° agosto 2008, con utilizzazione
dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma
4, del decreto-legge 27 maggio 2008, n. 93, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, e
successive modificazioni. Dall'anno 2012 si provvede ai
sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.».
- Si riportano il testo dei commi 550 e 551 dell'art. 2
della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2008):
«550. Nel limite di spesa di 55 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2008, il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e' autorizzato a stipulare apposite
convenzioni con i comuni destinatari degli interventi di
cui all'articolo 1, comma 1166, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, previa intesa con le regioni competenti,
anche in deroga alla normativa vigente relativa ai
lavoratori socialmente utili, per lo svolgimento di
attivita' socialmente utili (ASU), per l'attuazione di
misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla
stabilizzazione occupazionale dei lavoratori impiegati in
ASU, nella disponibilita' degli stessi comuni da almeno un
triennio, nonche' dei soggetti utilizzati da questi ultimi
attraverso convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 10,
comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468,
e successive modificazioni, estendendo a quest'ultima
tipologia di lavoratori i benefici e gli incentivi previsti
per i lavoratori socialmente utili.».
«551. Per le finalita' di cui al comma 550, gli enti
utilizzatori possono avvalersi, in deroga ai vincoli
legislativi in materia di assunzioni e di spesa annuale di
cui all'articolo 1, comma 557, della citata legge n. 296
del 2006, della facolta' di procedere ad assunzioni in
pianta organica a tempo indeterminato nelle categorie A e B
dei soggetti di cui al comma 550, nonche' ad assunzioni a
tempo determinato, con inquadramento nelle categorie C e D,
secondo i profili professionali previsti dai rispettivi
ordinamenti, in ogni caso attraverso procedure selettive.
Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale dispone
annualmente con proprio decreto, a far data dall'esercizio
2008, a beneficio dei comuni di cui al comma 550, la
copertura integrale degli oneri relativi alla prosecuzione
delle ASU e alla gestione a regime delle unita'
stabilizzate tramite assunzioni in pianta organica o
assunzione a tempo determinato.».



 
(( Art. 7-quater
Patto di stabilita' interno
1. Sono esclusi dal saldo del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 per un importo non superiore a quello autorizzato ai sensi del comma 3:
a) i pagamenti in conto residui concernenti spese per investimenti effettuati nei limiti delle disponibilita' di cassa a fronte di impegni regolarmente assunti ai sensi dell'articolo 183 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;
b) i pagamenti per spese in conto capitale per impegni gia' assunti finanziate dal minor onere per interessi conseguente alla riduzione dei tassi di interesse sui mutui o alla rinegoziazione dei mutui stessi, se non gia' conteggiati nei bilanci di previsione;
c) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonche' gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni gia' rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono dettate le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:
a) hanno rispettato il patto di stabilita' interno nell'anno 2007;
b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica;
c) hanno registrato nell'anno 2008 impegni per spesa corrente, al netto delle spese per adeguamenti contrattuali del personale dipendente, compreso il segretario comunale e provinciale, di ammontare non superiore a quello medio corrispondente registrato nel triennio 2005-2007.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, lettere a) e b), gli enti locali di cui al comma 2 possono effettuare pagamenti nei limiti degli importi autorizzati dalla regione di appartenenza, ai sensi del presente comma. A tal fine, gli enti locali di cui al comma 2 dichiarano all' Associazione nazionale dei comuni italiani, all'Unione delle province d'Italia e alla regione, entro il 30 aprile, l'entita' dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. La regione a sua volta definisce e comunica agli enti locali entro il 31 maggio l'ammontare dei pagamenti che possono essere esclusi dal saldo finanziario e contestualmente procede alla rideterminazione del proprio obiettivo programmatico del patto di stabilita' interno per l'anno 2009 per un ammontare pari all'entita' complessiva degli importi autorizzati, trasmettendo altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze entro il successivo mese di giugno, con riferimento a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
4. Il comma 3 dell'articolo 2, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo unico, e successive modificazioni, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi».
5. Per le operazioni effettuate anteriormente alla data di entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma 4, resta ferma la potesta' dell'amministrazione di sindacarne l'elusivita' fiscale secondo la procedura di cui all'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.
6. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, gia' oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, e' affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni, che provvedono alla loro esazione ai sensi e con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
7. Ai fini dell'applicazione del comma 11 dell'articolo 77-ter del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ogni regione definisce e comunica agli enti locali il nuovo obiettivo di patto di stabilita' interno per ciascuno degli anni 2009/2011, determinato sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica altresi' al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di maggio di ciascuno degli anni 2009/2011, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.
8. Al fine di accelerare gli interventi necessari alla risoluzione della crisi economica in atto e in attesa della piena attuazione del federalismo fiscale e della costituzione del fondo unico dei trasferimenti erariali attribuiti alle regioni di cui all'articolo 77 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, per le regioni che hanno rispettato il patto di stabilita' per l'anno 2008 e che rendono disponibili importi per gli enti locali ai sensi del comma 3 del presente articolo, e nel limite del doppio delle somme rese disponibili, e' autorizzato lo svincolo di destinazione delle somme alle stesse spettanti, purche' non esistano obbligazioni sottostanti gia' contratte ovvero non siano somme relative ai livelli essenziali delle prestazioni, per le quali rimane l'obbligo a carico della regione di farvi fronte. Le risorse svincolate ai sensi del precedente periodo sono utilizzate, nei limiti fissati dal patto di stabilita' interno, solo per spese di investimento e del loro utilizzo e' data comunicazione all'amministrazione statale che ha erogato le somme.
9. Sono abrogati:
a) il comma 8 dell'articolo 77-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come sostituito dall'articolo 2, comma 41, lettera c), della legge 22 dicembre 2008, n. 203;
b) il comma 48 dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203, come sostituito dall'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;
c) l'articolo 2-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
10. Restano invariate le previsioni di saldo e di entrata e di spesa degli enti locali che abbiano approvato i bilanci di previsione alla data del 10 marzo 2009, escludendo, sia dalla base di calcolo dell'anno 2007 assunta a riferimento che dai risultati utili per il rispetto del patto di stabilita' interno per il 2009, le risorse originate dalla cessione di azioni o quote di societa' operanti nel settore dei servizi pubblici locali nonche' quelle derivanti dalla distribuzione dei dividendi determinati da operazioni straordinarie poste in essere dalle predette societa', qualora quotate in mercati regolamentati, e le risorse relative alla vendita del patrimonio immobiliare, se destinate alla realizzazione di investimenti o alla riduzione del debito.
11. Il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sulla base degli elementi acquisiti ai sensi del comma, del presente articolo e della verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica, procede alla valutazione degli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alla data del 31 luglio 2009.
12. All'articolo 11 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la parola: «sentita» e' sostituita dalle seguenti: «d'intesa con»;
b) al comma 12, primo periodo, le parole: «sentite le regioni» sono sostituite dalle seguenti: «d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni,»;
c) al comma 12-bis, primo periodo, le parole: «100 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «200 milioni».
13. Non si applicano le sanzioni previste per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome nel caso in cui il superamento dell'obiettivo di spesa stabilito in applicazione del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008 sia determinato dalla maggiore spesa in conto capitale registrata per il 2008 rispetto al 2007 per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione europea.
14. Non si applicano, altresi', le sanzioni nel caso in cui la regione o la provincia autonoma non consegua per l'anno 2008 l'obiettivo di spesa determinato in applicazione del patto di stabilita' interno e lo scostamento registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alla differenza, se positiva, tra le spese in conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento nazionale, relative al 2007 e le corrispondenti spese del 2008.
15. A decorrere dall'anno 2009, le spese correnti per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento statale e regionale, non sono computate nella base di calcolo e nei risultati del patto di stabilita' interno delle regioni e delle province autonome. Nel caso in cui l'Unione europea riconosca importi inferiori, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute e' incluso tra le spese del patto di stabilita' interno relativo all'anno in cui e' comunicato il mancato riconoscimento. Ove la comunicazione sia effettuata nell'ultimo quadrimestre, il recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo.
16. Ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008 la certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31 maggio 2009. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 183 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali), e successive
modificazioni:
«Art. 183 (Impegno di spesa). - 1. L'impegno costituisce
la prima fase del procedimento di spesa, con la quale, a
seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata e'
determinata la somma da pagare, determinato il soggetto
creditore, indicata la ragione e viene costituito il
vincolo sulle previsioni di bilancio, nell'ambito della
disponibilita' finanziaria accertata ai sensi dell'articolo
151.
2. Con l'approvazione del bilancio e successive
variazioni, e senza la necessita' di ulteriori atti, e'
costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese
dovute:
a) per il trattamento economico tabellare gia'
attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri
riflessi;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei
prestiti, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri
accessori;
c) per le spese dovute nell'esercizio in base a
contratti o disposizioni di legge.
3. Durante la gestione possono anche essere prenotati
impegni relativi a procedure in via di espletamento. I
provvedimenti relativi per i quali entro il termine
dell'esercizio non e' stata assunta dall'ente
l'obbligazione di spesa verso i terzi decadono e
costituiscono economia della previsione di bilancio alla
quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del
risultato contabile di amministrazione di cui all'articolo
186. Quando la prenotazione di impegno e' riferita a
procedure di gara bandite prima della fine dell'esercizio e
non concluse entro tale termine, la prenotazione si tramuta
in impegno e conservano validita' gli atti ed i
provvedimenti relativi alla gara gia' adottati.
4. Costituiscono inoltre economia le minori spese
sostenute rispetto all'impegno assunto, verificate con la
conclusione della fase della liquidazione.
5. Le spese in conto capitale si considerano impegnate
ove sono finanziate nei seguenti modi:
a) con l'assunzione di mutui a specifica destinazione
si considerano impegnate in corrispondenza e per
l'ammontare del mutuo, contratto o gia' concesso, e del
relativo prefinanziamento accertato in entrata;
b) con quota dell'avanzo di amministrazione si
considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare
dell'avanzo di amministrazione accertato;
c) con l'emissione di prestiti obbligazionari si
considerano impegnate in corrispondenza e per l'ammontare
del prestito sottoscritto;
c-bis) con aperture di credito si considerano impegnate
all'atto della stipula del contratto e per l'ammontare
dell'importo del progetto o dei progetti, definitivi o
esecutivi finanziati;
d) con entrate proprie si considerano impegnate in
corrispondenza e per l'ammontare delle entrate accertate.
Si considerano, altresi', impegnati gli stanziamenti per
spese correnti e per spese di investimento correlati ad
accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per
legge.
6. Possono essere assunti impegni di spesa sugli
esercizi successivi, compresi nel bilancio pluriennale, nel
limite delle previsioni nello stesso comprese.
7. Per le spese che per la loro particolare natura hanno
durata superiore a quella del bilancio pluriennale e per
quelle determinate che iniziano dopo il periodo considerato
dal bilancio pluriennale si tiene conto nella formazione
dei bilanci seguenti degli impegni relativi,
rispettivamente, al periodo residuale ed al periodo
successivo.
8. Gli atti di cui ai commi 3, 5 e 6 sono trasmessi in
copia al servizio finanziario dell'ente, nel termine e con
le modalita' previste dal regolamento di contabilita'.
9. Il regolamento di contabilita' disciplina le
modalita' con le quali i responsabili dei servizi assumono
atti di impegno. A tali atti, da definire
“determinazioni” e da classificarsi con sistemi
di raccolta che individuano la cronologia degli atti e
l'ufficio di provenienza, si applicano, in via preventiva,
le procedure di cui all'articolo 151, comma 4.».
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali), e successive modificazioni:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e
Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto
legislativo 21 novembre 1997, n. 461 (Riordino della
disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi
diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della L. 23
dicembre 1996, n. 662), e successive modificazioni, cosi'
come modificato dalla presente legge:
«Art. 2 (Modifiche all'articolo 42 del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917) . - 1.
(Omissis).
2. Nel caso dei rapporti di cui alla lettera g-ter) del
comma 1 dell'articolo 41 del testo unico delle imposte sui
redditi, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 , come sostituito
dall'articolo 1, comma 3, del presente decreto, qualora la
garanzia sia costituita da pegno irregolare, agli effetti
fiscali i proventi delle somme di denaro o dei beni dati in
garanzia spettano al costituente il pegno a condizione che,
durante il periodo di efficacia del contratto, il creditore
pignoratizio non compia sulle somme o sui beni atti di
disposizione. Non si considera a tali effetti atto di
disposizione l'immissione delle somme in conti o depositi
vincolati intestati al creditore pignoratizio,
esplicitamente riferibili al soggetto costituente il pegno,
ne' la costituzione in garanzia delle somme o dei beni da
parte del creditore pignoratizio che avvenga nell'ambito di
ulteriori operazioni di prestito di titoli, a condizione
che i soggetti a favore dei quali la garanzia e' costituita
non compiano su dette somme e beni atti di disposizione.
3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere g-bis) e
g-ter) del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e delle operazioni che producono analoghi
effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi,
gli interessi e gli altri proventi, si applica il regime
previsto dall'articolo 89, comma 2, del medesimo testo
unico, e successive modificazioni, ovvero spettano
l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate
all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione
delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero,
sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi,
degli interessi e degli altri proventi.».
- Si riporta il testo dell'art. 37-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), e successive modificazioni:
«Art. 37-bis (Disposizioni antielusive). - 1. Sono
inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i
fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide
ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti
previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere
riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi
tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi
di cui al comma 1, applicando le imposte determinate in
base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute
per effetto del comportamento inopponibile
all'amministrazione.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano a
condizione che, nell'ambito del comportamento di cui al
comma 2, siano utilizzate una o piu' delle seguenti
operazioni:
a) trasformazioni, fusioni, scissioni, liquidazioni
volontarie e distribuzioni ai soci di somme prelevate da
voci del patrimonio netto diverse da quelle formate con
utili;
b) conferimenti in societa', nonche' negozi aventi ad
oggetto il trasferimento o il godimento di aziende;
c) cessioni di crediti;
d) cessioni di eccedenze d'imposta;
e) operazioni di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.
544, recante disposizioni per l'adeguamento alle direttive
comunitarie relative al regime fiscale di fusioni,
scissioni, conferimenti d'attivo e scambi di azioni,
nonche' il trasferimento della residenza fiscale all'estero
da parte di una societa';
f) operazioni, da chiunque effettuate, incluse le
valutazioni e le classificazioni di bilancio, aventi ad
oggetto i beni ed i rapporti di cui all'articolo 81, comma
1, lettere da c) a c-quinquies), del testo unico delle
imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986,
n. 917;
f-bis) cessioni di beni e prestazioni di servizi
effettuate tra i soggetti ammessi al regime della
tassazione di gruppo di cui all'articolo 117 del testo
unico delle imposte sui redditi;
f-ter) pagamenti di interessi e canoni di cui all'art.
26-quater, qualora detti pagamenti siano effettuati a
soggetti controllati direttamente o indirettamente da uno o
piu' soggetti non residenti in uno Stato dell'Unione
europea;
f-quater) pattuizioni intercorse tra societa'
controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile, una delle quali avente sede legale in uno
Stato o territorio diverso da quelli di cui al decreto
ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di
clausola penale, multa, caparra confirmatoria o
penitenziale.
4. L'avviso di accertamento e' emanato, a pena di
nullita', previa richiesta al contribuente anche per
lettera raccomandata, di chiarimenti da inviare per
iscritto entro 60 giorni dalla data di ricezione della
richiesta nella quale devono essere indicati i motivi per
cui si reputano applicabili i commi 1 e 2.
5. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 42,
l'avviso d'accertamento deve essere specificamente
motivato, a pena di nullita', in relazione alle
giustificazioni fornite dal contribuente e le imposte o le
maggiori imposte devono essere calcolate tenendo conto di
quanto previsto al comma 2.
6. Le imposte o le maggiori imposte accertate in
applicazione delle disposizioni di cui al comma 2 sono
iscritte a ruolo, secondo i criteri di cui all'art. 68 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, concernente il pagamento
dei tributi e delle sanzioni pecuniarie in pendenza di
giudizio, unitamente ai relativi interessi, dopo la
sentenza della commissione tributaria provinciale.
7. I soggetti diversi da quelli cui sono applicate le
disposizioni dei commi precedenti possono richiedere il
rimborso delle imposte pagate a seguito dei comportamenti
disconosciuti dall'amministrazione finanziaria; a tal fine
detti soggetti possono proporre, entro un anno dal giorno
in cui l'accertamento e' divenuto definitivo o e' stato
definito mediante adesione o conciliazione giudiziale,
istanza di rimborso all'amministrazione, che provvede nei
limiti dell'imposta e degli interessi effettivamente
riscossi a seguito di tali procedure.
8. Le norme tributarie che, allo scopo di contrastare
comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni,
crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti
ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere
disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella
particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano
verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare
istanza al direttore regionale delle entrate competente per
territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e
indicando le disposizioni normative di cui chiede la
disapplicazione. Con decreto del Ministro delle finanze da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' per
l'applicazione del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 13 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica
per la stabilizzazione e lo sviluppo) e successive
modificazioni:
«6. L'INPS iscrive a ruolo i crediti oggetto della
cessione, secondo le modalita' previste dall'articolo 24
del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, ad
eccezione dei crediti oggetto di dilazione concessa
antecedentemente al 30 novembre 1999, dei crediti di
regolarizzazione contributiva agevolata prevista da norme
di legge e dei crediti gia' oggetto di procedimenti civili
di cognizione ordinaria e di esecuzione; rende esecutivi i
ruoli e li affida in carico ai concessionari del servizio
di riscossione dei tributi. Per tali crediti l'INPS forma
elenchi da trasmettere al cessionario. L'INPS forma
separati elenchi dei crediti ceduti in contestazione, in
dilazione e in regolarizzazione contributiva agevolata
prevista da norme di legge. Nei rapporti tra cedente e
cessionario tali elenchi e la copia dei ruoli costituiscono
documenti probatori dei crediti ai sensi dell'articolo 1262
del codice civile.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione
fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e
finanziaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni:
«Art. 3 (Disposizioni in materia di servizio nazionale
della riscossione). - 1. A decorrere dal 1° ottobre 2006,
e' soppresso il sistema di affidamento in concessione del
servizio nazionale della riscossione e le funzioni relative
alla riscossione nazionale sono attribuite all'Agenzia
delle entrate, che le esercita mediante la societa' di cui
al comma 2, sulla quale svolge attivita' di coordinamento,
attraverso la preventiva approvazione dell'ordine del
giorno delle sedute del consiglio di amministrazione e
delle deliberazioni da assumere nello stesso consiglio.
2. Per l'immediato avvio delle attivita' occorrenti al
conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1 ed al fine
di un sollecito riordino della disciplina delle funzioni
relative alla riscossione nazionale, volto ad adeguarne i
contenuti al medesimo obiettivo, l'Agenzia delle entrate e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (I.N.P.S.)
procedono, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, alla costituzione della
«Riscossione S.p.a.», con un capitale iniziale di 150
milioni di euro, di cui il 51 per cento versato
dall'Agenzia delle entrate ed il 49 per cento versato
dall'INPS.
3. All'atto della costituzione della Riscossione S.p.a.
si procede all'approvazione dello statuto ed alla nomina
delle cariche sociali; il presidente del collegio sindacale
e' scelto tra i magistrati della Corte dei conti.
4. La Riscossione S.p.a., anche avvalendosi, senza nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di
personale dell'Agenzia delle entrate e dell'I.N.P.S. ed
anche attraverso altre societa' per azioni, partecipate ai
sensi del comma 7:
a) effettua l'attivita' di riscossione mediante ruolo,
con i poteri e secondo le disposizioni di cui al titolo I,
capo II, e al titolo II del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' l'attivita'
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 237;
b) puo' effettuare:
1) le attivita' di riscossione spontanea, liquidazione
ed accertamento delle entrate, tributarie o patrimoniali,
degli enti pubblici, anche territoriali, e delle loro
societa' partecipate, nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica; qualora dette attivita' riguardino
entrate delle regioni o di societa' da queste partecipate,
possono essere compiute su richiesta della regione
interessata ovvero previa acquisizione del suo assenso;
2) altre attivita', strumentali a quelle dell'Agenzia
delle entrate, anche attraverso la stipula di appositi
contratti di servizio e, a tale fine, puo' assumere
finanziamenti e svolgere operazioni finanziarie a questi
connesse.
5. Ai fini dell'esercizio dell'attivita' di cui al comma
4, lettera a), il Corpo della Guardia di finanza, con i
poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2, comma 4, del
decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, attua forme di
collaborazione con la Riscossione S.p.a., secondo le
modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, sentiti il comandante generale dello
stesso Corpo della Guardia di finanza ed il direttore
dell'Agenzia delle entrate; con lo stesso decreto possono,
altresi', essere stabilite le modalita' applicative agli
effetti dell'articolo 27, comma 2, della legge 23 dicembre
1999, n. 488.
6. La Riscossione S.p.a. effettua le attivita' di
riscossione senza obbligo di cauzione ed e' iscritta di
diritto, per le attivita' di cui al comma 4, lettera b), n.
1), all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446.
7. La Riscossione S.p.a., previa formulazione di
apposita proposta diretta alle societa' concessionarie del
servizio nazionale della riscossione, puo' acquistare una
quota non inferiore al 51 per cento del capitale sociale di
tali societa' ovvero il ramo d'azienda delle banche che
hanno operato la gestione diretta dell'attivita' di
riscossione, a condizione che il cedente, a sua volta,
acquisti una partecipazione al capitale sociale della
stessa Riscossione S.p.a.; il rapporto proporzionale tra i
prezzi di acquisto determina le percentuali del capitale
sociale della Riscossione S.p.a. da assegnare ai soggetti
cedenti, ferma restando la partecipazione dell'Agenzia
delle entrate e dell'INPS, nelle medesime proporzioni
previste nell'atto costitutivo, in misura non inferiore al
51 per cento. Decorsi ventiquattro mesi dall'acquisto, le
azioni della Riscossione S.p.a. cosi' trasferite ai
predetti soci privati possono essere alienate a terzi, con
diritto di prelazione a favore dei soci pubblici.
7-bis. A seguito dell'acquisto dei rami d'azienda di cui
al comma 7, primo periodo nonche' delle operazioni di
fusione, scissione, conferimento e cessione di aziende o di
rami d'azienda effettuate tra agenti della riscossione, i
privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque
prestate o comunque esistenti a favore del venditore ovvero
della societa' incorporata, scissa, conferente o cedente,
nonche' le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di
acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi
nella cessione, ovvero facenti parte del patrimonio della
societa' incorporata, assegnati per scissione, conferiti o
ceduti, conservano la loro validita' e il loro grado a
favore dell'acquirente ovvero della societa' incorporante,
benficiaria, conferitaria o cessionaria, senza bisogno di
alcuna formalita' o annotazione, previa pubblicazione di
apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale.
7-ter. Nell'ambito degli acquisti di cui al comma 7, la
Equitalia S.p.a. puo' attribuire ai soggetti cedenti, in
luogo di proprie azioni, obbligazioni ovvero altri
strumenti finanziari.
8. Entro il 31 dicembre 2010, i soci pubblici della
Riscossione S.p.a. riacquistano le azioni cedute ai sensi
del comma 7 a privati; entro lo stesso termine la
Riscossione S.p.a. acquista le azioni eventualmente ancora
detenute da privati nelle societa' da essa non interamente
partecipate. Dopo la scadenza del termine di cui al
precedente periodo, i soci pubblici possono cedere le loro
azioni anche a soci privati, scelti in conformita' alle
regole di evidenza pubblica, entro il limite del 49 per
cento del capitale sociale della Riscossione S.p.a.
9. I prezzi delle operazioni da effettuare ai sensi dei
commi 7 e 8 sono stabiliti sulla base di criteri generali
individuati da primarie istituzioni finanziarie, scelte con
procedure competitive.
10. A seguito degli acquisti delle societa'
concessionarie previsti dal comma 7, si trasferisce ai
cedenti l'obbligo di versamento delle somme da
corrispondere a qualunque titolo in conseguenza
dell'attivita' di riscossione svolta fino alla data
dell'acquisto, nonche' di quelle dovute per l'eventuale
adesione alla sanatoria prevista dall'articolo 1, commi 426
e 426-bis, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
11. A garanzia delle obbligazioni derivanti dal comma
10, i soggetti di cui allo stesso comma 10 prestano, fino
al 31 dicembre 2010, con le modalita' stabilite
dall'articolo 28 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, ovvero mediante pegno su titoli di Stato o garantiti
dallo Stato o sulle proprie azioni della Riscossione
S.p.a., una cauzione per un importo pari al venti per cento
della garanzia prestata dalla societa' concessionaria; nel
contempo, tale ultima garanzia e' svincolata.
12. Per i ruoli consegnati fino al 30 settembre 2007
alle societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai sensi
del comma 7, le comunicazioni di inesigibilita' sono
presentate entro il 30 settembre 2010.
13. Per effetto degli acquisti di cui al comma 7,
relativamente a ciascuno di essi:
a) le anticipazioni nette effettuate a favore dello
Stato in forza dell'obbligo del non riscosso come riscosso
sono restituite, in dieci rate annuali, decorrenti dal
2008, ad un tasso d'interesse pari all'euribor diminuito di
0,60 punti. La tipologia e la data dell'euribor da assumere
come riferimento sono stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze;
b) i provvedimenti di sgravio provvisorio e di
dilazione relativi alle quote cui si riferiscono le
anticipazioni da restituire ai sensi della lettera a)
assumono il valore di provvedimenti di rimborso definitivi;
c) le anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso, riferite a
quote non erariali sono restituite in venti rate annuali
decorrenti dal 2008, ad un tasso di interesse pari
all'euribor diminuito di 0,50 punti; per tali quote, se
comprese in domande di rimborso o comunicazioni di
inesigibilita' presentate prima della data di entrata in
vigore della presente disposizione la restituzione
dell'anticipazione e' effettuata con una riduzione del 10%
del loro complessivo ammontare. La tipologia e la data
dell'euribor da assumere come riferimento sono stabilite
con il decreto di cui alla lettera a);
d) ai fini delle restituzioni di cui alle lettere a) e
c), sono rimborsati rispettivamente in dieci e venti
annualita' di pari entita' i crediti risultanti alla data
del 31 dicembre 2007 dai bilanci delle societa' agenti
della riscossione. Il riscontro dell'ammontare dei crediti
oggetto di restituzione e' eseguito in occasione del
controllo sull'inesigibilita' delle quote, secondo le
disposizioni in materia, da effettuarsi a campione, sulla
base dei criteri stabiliti da ciascun ente creditore. Il
recupero dei crediti eventualmente non spettanti e'
effettuato mediante riversamento all'entrata del bilancio
dello Stato delle somme dovute a seguito del diniego del
discarico o del rimborso da parte dei soggetti di cui al
comma 10, fatti salvi gli effetti della sanatoria prevista
dall'art. 1 commi 426 e 426-bis della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Le riscossioni conseguite dagli agenti della
riscossione in data successiva al 31 dicembre 2007 sono
riversate all'entrata del bilancio dello Stato. Le somme
incassate fino al 31 dicembre 2008 sono comunque riversate,
in unica soluzione, entro il 20 gennaio 2009.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze rende
annualmente al Parlamento una relazione sullo stato
dell'attivita' di riscossione; a tale fine, l'Agenzia delle
entrate fornisce allo stesso Ministro dell'economia e delle
finanze gli elementi acquisiti nello svolgimento
dell'attivita' di coordinamento prevista dal comma 1.
15. A decorrere dal 1° ottobre 2006, il Consorzio
nazionale concessionari - C.N.C., previsto dall'articolo 1,
comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28
gennaio 1988, n. 44, opera in forma di societa' per azioni.
[Ai lavoratori dipendenti sono applicate le condizioni
normative, economiche, giuridiche e previdenziali previste
per i lavoratori di cui al comma 16].
16. Dal 1° ottobre 2006, i dipendenti delle societa' non
partecipate dalla Riscossione S.p.a., in servizio alla data
del 31 dicembre 2004 con contratto di lavoro a tempo
indeterminato e per i quali il rapporto di lavoro e' ancora
in essere alla predetta data del 1° ottobre 2006, sono
trasferiti alla stessa Riscossione S.p.a., sulla base della
valutazione delle esigenze operative di quest'ultima, senza
soluzione di continuita' e con garanzia della posizione
giuridica, economica e previdenziale maturata alla data di
entrata in vigore del presente decreto.
17. Gli acquisti di cui al comma 7 lasciano immutata la
posizione giuridica, economica e previdenziale del
personale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto; a tali operazioni non si applicano le
disposizioni dell'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990,
n. 428.
18. Restano ferme le disposizioni relative al fondo di
previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e
successive modificazioni. Alle prestazioni straordinarie di
cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), n. 1), del D.M. 24
novembre 2003, n. 375 del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono ammessi i soggetti
individuati dall'articolo 2 del citato decreto n. 375 del
2003, per i quali la relativa richiesta sia presentata
entro dieci anni dalla data di entrata in vigore dello
stesso. Tali prestazioni straordinarie sono erogate dal
fondo costituito ai sensi del decreto ministeriale n. 375
del 2003, per un massimo di novantasei mesi dalla data di
accesso alle stesse, in favore dei predetti soggetti, che
conseguano la pensione entro un periodo massimo di
novantasei mesi dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro, su richiesta del datore di lavoro e fino alla
maturazione del diritto alla pensione di anzianita' o di
vecchiaia.
19. Il personale in servizio alla data del 31 dicembre
2004, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, alle
dipendenze dell'associazione nazionale fra i concessionari
del servizio di riscossione dei tributi ovvero del
consorzio di cui al comma 15 ovvero delle societa' da
quest'ultimo partecipate, per il quale il rapporto di
lavoro e' in essere con la predetta associazione o con il
predetto consorzio alla data del 1° ottobre 2006 ed e'
regolato dal contratto collettivo nazionale di settore, e'
trasferito, a decorrere dalla stessa data del 1° ottobre
2006, alla Riscossione S.p.a. ovvero alla societa' di cui
al citato comma 15, senza soluzione di continuita' e con
garanzia della posizione giuridica, economica e
previdenziale maturata alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
19-bis. Fino al 31 dicembre 2010 il personale di cui ai
commi 16, 17 e 19 non puo' essere trasferito, senza il
consenso del lavoratore, in una sede territoriale posta al
di fuori della provincia in cui presta servizio alla data
di entrata in vigore del presente decreto; a tale personale
si applicano i miglioramenti economici contrattuali
tabellari che saranno riconosciuti nel contratto collettivo
nazionale di categoria, il cui rinnovo e' in corso alla
predetta data, nei limiti di quanto gia' concordato nel
settore del credito.
20. Le operazioni di cui ai commi 7, 8 e 15 sono escluse
da ogni imposta indiretta, diversa dall'imposta sul valore
aggiunto, e da ogni tassa.
21. La Riscossione S.p.a. assume iniziative idonee ad
assicurare il contenimento dei costi dell'attivita' di
riscossione coattiva, tali da assicurare, rispetto agli
oneri attualmente iscritti nel bilancio dello Stato per i
compensi per tale attivita', risparmi pari ad almeno 65
milioni di euro, per l'anno 2007, 160 milioni di euro per
l'anno 2008 e 170 milioni di euro a decorrere dall'anno
2009.
22. Per lo svolgimento dell'attivita' di riscossione
mediante ruolo, la Riscossione S.p.a. e le societa' dalla
stessa partecipate ai sensi del comma 7 sono remunerate:
a) per gli anni 2007 e 2008, secondo quanto previsto
dall'articolo 4, comma 118, della legge 24 dicembre 2003,
n. 350, ferme restando le disposizioni di cui al comma 21;
b) successivamente, ai sensi dell'articolo 17 del
decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
23. Le societa' partecipate dalla Riscossione S.p.a. ai
sensi del comma 7 restano iscritte all'albo di cui
all'articolo 53, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, se nei loro riguardi permangono i
requisiti previsti per tale iscrizione.
23-bis. Agli agenti della riscossione non si applicano
l'articolo 2, comma 4, del regolamento approvato con
decreto del Ministro delle finanze 11 settembre 2000, n.
289, e le disposizioni di tale regolamento relative
all'esercizio di influenza dominante su altri agenti della
riscossione, nonche' al divieto, per i legali
rappresentanti, gli amministratori e i sindaci, di essere
pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro
il secondo grado di pubblici dipendenti.
24. Fino al momento dell'eventuale cessione, totale o
parziale, del proprio capitale sociale alla Riscossione
S.p.a., ai sensi del comma 7, o contestualmente alla
stessa, le aziende concessionarie possono trasferire ad
altre societa' il ramo d'azienda relativo alle attivita'
svolte in regime di concessione per conto degli enti
locali, nonche' a quelle di cui all'articolo 53, comma 1,
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. In questo
caso:
a) fino al 31 dicembre 2010 ed in mancanza di diversa
determinazione degli stessi enti, le predette attivita'
sono gestite dalle societa' cessionarie del predetto ramo
d'azienda, se queste ultime possiedono i requisiti per
l'iscrizione all'albo di cui al medesimo articolo 53, comma
1, del decreto legislativo n. 446 del 1997, in presenza dei
quali tale iscrizione avviene di diritto;
b) la riscossione coattiva delle entrate di spettanza
dei predetti enti e' effettuata con la procedura indicata
dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, salvo che per i
ruoli consegnati fino alla data del trasferimento, per i
quali il rapporto con l'ente locale e' regolato dal decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e si procede nei
confronti dei soggetti iscritti a ruolo sulla base delle
disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, applicabili alle
citate entrate ai sensi dell'articolo 18 del decreto
legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.
25. Fino al 31 dicembre 2010, in mancanza di
trasferimento effettuato ai sensi del comma 24 e di diversa
determinazione dell'ente creditore, le attivita' di cui
allo stesso comma 24 sono gestite dalla Riscossione S.p.a.
o dalle societa' dalla stessa partecipate ai sensi del
comma 7, fermo il rispetto di procedure di gara ad evidenza
pubblica. Fino alla stessa data possono essere prorogati i
contratti in corso tra gli enti locali e le societa'
iscritte all'albo di cui all'articolo 53, comma 1, del
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
25-bis. Salvo quanto previsto al comma 25, le societa'
di cui al comma 24, lettera a), la Riscossione S.p.a. e le
societa' da quest'ultima partecipate possono svolgere
l'attivita' di riscossione delle entrate degli enti
pubblici territoriali soltanto a seguito di affidamento
mediante procedure ad evidenza pubblica e dal 1° gennaio
2011. Le altre attivita' di cui al comma 4, lettera b),
numero 1), relativamente agli enti pubblici territoriali,
possono essere svolte da Riscossione S.p.a. e dalle
societa' da quest'ultima partecipate a decorrere dal 1°
gennaio 2011, e nel rispetto di procedure di gara ad
evidenza pubblica.
25-ter. Se la titolarita' delle attivita' di cui al
comma 24 non e' trasferita alla Riscossione Spa o alle sue
partecipate, il personale delle societa' concessionarie
addetto a tali attivita' e' trasferito, con le stesse
garanzie previste dai commi 16, 17 e 19-bis, ai soggetti
che esercitano le medesime attivita'.
26. Relativamente alle societa' concessionarie delle
quali la Riscossione S.p.a. non ha acquistato, ai sensi del
comma 7, almeno il 51 per cento del capitale sociale, la
restituzione delle anticipazioni nette effettuate in forza
dell'obbligo del non riscosso come riscosso avviene:
a) per le anticipazioni a favore dello Stato, nel
decimo anno successivo a quello di riconoscimento
dell'inesigibilita';
b) per le restanti anticipazioni, nel ventesimo anno
successivo a quello di riconoscimento dell'inesigibilita'.
27. Le disposizioni del presente articolo, relative ai
concessionari del servizio nazionale della riscossione,
trovano applicazione, se non diversamente stabilito, anche
nei riguardi dei commissari governativi delegati
provvisoriamente alla riscossione.
28. A decorrere dal 1° ottobre 2006, i riferimenti
contenuti in norme vigenti ai concessionari del servizio
nazionale della riscossione si intendono riferiti alla
Riscossione S.p.a. ed alle societa' dalla stessa
partecipate ai sensi del comma 7, complessivamente
denominate agenti della riscossione, anche ai fini di cui
all'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, ed all'articolo 23-decies, comma 6, del
decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47; per
l'anno 2005 nulla e' mutato quanto agli obblighi
conseguenti all'applicazione delle predette disposizioni.
All'articolo 1 del decreto-legge 10 dicembre 2003, n. 341,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 febbraio 2004,
n. 31, sono abrogati i commi 1, 3, 4, 5 e 6.
29. Ai fini di cui al capo II del titolo III della parte
I del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, la
Riscossione S.p.a. e le societa' dalla stessa partecipate
ai sensi del comma 7 sono equiparate ai soggetti pubblici;
ad esse si applicano altresi' le disposizioni previste
dall'articolo 66 dello stesso decreto legislativo n. 196
del 2003.
29-bis. Nel territorio della Regione siciliana,
relativamente alle entrate non spettanti a quest'ultima, le
funzioni di cui al comma 1 sono svolte dall'Agenzia delle
entrate mediante la Riscossione S.p.a. ovvero altra
societa' per azioni a maggioranza pubblica, che, con
riferimento alle predette entrate, opera con i medesimi
diritti ed obblighi previsti per la stessa Riscossione
S.p.a.
30. Entro il 31 marzo 2006 il presidente del consorzio
di cui al comma 15 provvede all'approvazione del bilancio
di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), del decreto
del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44.
31. Agli acquisti di cui al comma 7 non si applicano le
disposizioni del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, relative all'obbligo di preventiva autorizzazione.
32. Nei confronti delle societa' partecipate dalla
Riscossione S.p.a. ai sensi del comma 7 non si applicano
altresi' le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
33. Ai fini di cui al comma 1, si applicano, per il
passaggio dei residui di gestione, le disposizioni previste
dagli articoli 14 e 16 del decreto legislativo 13 aprile
1999, n. 112.
34. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto, cessano di trovare applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1, del decreto
legislativo 13 aprile 1999, n. 112.
35. In deroga a quanto previsto dal comma 13, lettera
c), restano ferme le convenzioni gia' stipulate ai sensi
dell'articolo 61 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n.
112, e dell'articolo 79, comma 5, della legge 21 novembre
2000, n. 342.
35-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2008 gli agenti della
riscossione non possono svolgere attivita' finalizzate al
recupero di somme, di spettanza comunale, iscritte in ruoli
relativi a sanzioni amministrative per violazioni del
codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, per i quali, alla data dell'acquisizione di
cui al comma 7, la cartella di pagamento non era stata
notificata entro due anni dalla consegna del ruolo.
36. Al decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 18:
1) al comma 1, le parole da: “agli uffici”
a: “telematica” sono sostituite dalle seguenti:
“, gratuitamente ed anche in via telematica, a tutti
i dati rilevanti a tali fini, anche se detenuti da uffici
pubblici”;
2) al comma 3, dopo la parola: “decreto”,
sono inserite le seguenti: “di natura non
regolamentare”;
3) dopo il comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente:
“3-bis. I concessionari possono procedere al
trattamento dei dati acquisiti ai sensi dei commi 1 e 2
senza rendere l'informativa di cui all'articolo 13 del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. ”;
b) nell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis), dopo la
parola: “segnalazioni”, sono inserite le
seguenti: “di azioni esecutive e cautelari”;
c) nell'articolo 20, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente: “1-bis. Il controllo di cui al comma 1 e'
effettuato a campione, sulla base dei criteri stabiliti da
ciascun ente creditore.”;
c-bis) all'articolo 42, dopo il comma 1, e' inserito il
seguente:
“1-bis. All'indizione degli esami per conseguire
l'abilitazione all'esercizio delle funzioni di ufficiale
della riscossione si procede senza cadenze temporali
predeterminate, sulla base di una valutazione delle
effettive esigenze del sistema di riscossione coattiva dei
crediti pubblici.”;
d) nell'articolo 59:
1) e' abrogato il comma 4-bis;
2) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
“4-quater. Per i ruoli consegnati fino al 30 giugno
2003 la comunicazione di inesigibilita' di cui all'articolo
19, comma 2, lettera c), e' presentata entro il 30 giugno
2006.”;
3) al comma 4-quinquies, le parole: “1° ottobre
2005” sono sostituite dalle seguenti: “1°
luglio 2006”.
37. All'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 118:
1) le parole: “Nell'anno 2004” sono
sostituite dalle seguenti: “Negli anni 2004, 2005 e
2006”;
2) dopo le parole: “un importo”, e'
inserita la seguente: “annuo”;
b) nel comma 119, la parola: “2004” e'
sostituita dalle seguenti: “degli anni 2004, 2005 e
2006”.
38. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel comma 426, secondo periodo, le parole: “20
novembre 2004” sono sostituite dalle seguenti:
“30 giugno 2005”;
b) nel comma 426-bis:
1) le parole da: “30 ottobre 2003” a:
“20 novembre 2004” sono sostituite dalle
seguenti: “30 settembre 2003”;
2) le parole: “30 ottobre 2006” sono
sostituite dalle seguenti: “30 settembre 2006”;
3) le parole: “1° novembre 2006” sono
sostituite dalle seguenti: “1° ottobre 2006”;
c) dopo il comma 426-bis e' inserito il seguente:
“426-ter. Le somme versate ai sensi del comma 426
rilevano, nella misura del cinquanta per cento, ai fini
della determinazione del reddito delle societa' che
provvedono a tale versamento.”;
d) nel comma 427, le parole: “31 dicembre”
sono sostituite dalle seguenti: “30 settembre”.
39. All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 17 giugno
2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31
luglio 2005, n. 156, le parole: “30 settembre
2005” sono sostituite dalle seguenti: “29
dicembre 2005”.
40. Al decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo l'articolo 47, e' inserito il seguente:
“Art. 47-bis (Gratuita' di altre attivita' e misura
dell'imposta di registro sui trasferimenti coattivi di beni
mobili). - 1. I competenti uffici dell'Agenzia del
territorio rilasciano gratuitamente ai concessionari le
visure ipotecarie e catastali relative agli immobili dei
debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati e svolgono
gratuitamente le attivita' di cui all'articolo 79, comma 2.
2. Ai trasferimenti coattivi di beni mobili non
registrati, la cui vendita e' curata dai concessionari,
l'imposta di registro si applica nella misura fissa di
dieci euro.”;
b) dopo l'articolo 72, e' inserito il seguente:
“72-bis (Espropriazione del quinto dello stipendio e
di altri emolumenti connessi ai rapporti di lavoro). - 1.
L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio contiene,
in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo
comma, n. 4), del codice di procedura civile, l'ordine al
datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario,
fino a concorrenza del credito per il quale si procede e
fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi
quarto, quinto e sesto dello stesso codice di procedura
civile:
a) nel termine di quindici giorni dalla notifica del
predetto atto, il quinto degli stipendi non corrisposti per
i quali, sia maturato, anteriormente alla data di tale
notifica, il diritto alla percezione;
b) alle rispettive scadenze, il quinto degli stipendi
da corrispondere e delle somme dovute a seguito della
cessazione del rapporto di lavoro.”;
b-bis) all'articolo 76, comma 1, le parole: “tre
milioni di lire” sono sostituite dalle seguenti:
“ottomila euro”;
b-ter) all'articolo 85:
1) al comma 2, secondo periodo, le parole:
“dell'eventuale conguaglio” sono sostituite
dalle seguenti: “del prezzo per il quale e' stata
disposta l'assegnazione”;
2) al comma 3, primo periodo, le parole:
“dell'eventuale conguaglio” sono sostituite
dalle seguenti: “del prezzo di assegnazione”.
41. Le disposizioni dell'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si
interpretano nel senso che, fino all'emanazione del decreto
previsto dal comma 4 dello stesso articolo, il fermo puo'
essere eseguito dal concessionario sui veicoli a motore nel
rispetto delle disposizioni, relative alle modalita' di
iscrizione e di cancellazione ed agli effetti dello stesso,
contenute nel D.M. 7 settembre 1998, n. 503 del Ministro
delle finanze.
41-bis. All'articolo 7, comma 3, della legge 9 luglio
1990, n. 187, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
“E' comunque gratuita, anche se effettuata mediante
supporto informatico o tramite collegamento telematico,
qualunque fornitura di dati agli organi costituzionali,
agli organi giurisdizionali, di polizia e militari, alle
amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e alle
agenzie fiscali, nonche', limitatamente ai casi in cui
l'erogazione si renda necessaria ai fini dello svolgimento
dell'attivita' affidata in concessione, ai concessionari
del servizio nazionale della riscossione; su tali forniture
non e' dovuto all'Automobile Club d'Italia (ACI) alcun
rimborso dei costi sostenuti per il collegamento
telematico”.
42. All'articolo 39, primo comma, del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo
le parole: “rivenditori di generi di
monopolio,” sono inserite le seguenti: “nonche'
presso”.
42-bis. Con regolamento del direttore generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono
stabiliti le condizioni ed i termini per la diretta
assegnazione di una rivendita di generi di monopolio ai
titolari di ricevitoria del lotto non abbinata ad una
rivendita di generi di monopolio, che, per effetto di nuove
attivazioni di ricevitorie del lotto presso rivendite di
generi di monopolio o trasferimenti di sede delle stesse,
si trovino a distanza inferiore ai 200 metri da altra
ricevitoria, o comunque quando, a seguito dell'ampliamento
della rete di raccolta, sia intervenuto un significativo
mutamento delle condizioni di mercato che abbia determinato
una concentrazione eccessiva in relazione alla domanda. La
possibilita' di assegnazione e' estesa, qualora non
esercitata dal titolare della ricevitoria, in subordine ai
coadiutori od ai parenti entro il quarto grado od agli
affini entro il terzo grado. Per l'istituzione delle
rivendite di cui al presente comma devono essere rispettati
i parametri vigenti di distanza e redditivita'.
42-ter. Le disposizioni contenute nell'articolo 69,
quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440,
si interpretano nel senso che, successivamente
all'istituzione delle agenzie fiscali previste
dall'articolo 57, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, il potere di cui allo stesso articolo
69, quinto comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n.
2440, puo' essere esercitato anche da tali agenzie e
dall'ente pubblico economico Agenzia del demanio.
42-quater. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma
3, del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, devono
intendersi nel senso che non sono dovuti gli oneri di
riscossione.
42-quinquies. All'articolo 13, comma 1, primo periodo,
della legge 23 dicembre 1998, n. 448, le parole: “31
dicembre 2005” sono sostituite dalle seguenti:
“31 dicembre 2008”.
42-sexies. Al fine di rendere piu' efficienti per la
finanza pubblica le operazioni di cartolarizzazione di
crediti contributivi, nonche' in funzione di una riforma
organica della contribuzione previdenziale in agricoltura,
le disposizioni del comma 42-quinquies non si applicano ai
crediti previdenziali agricoli.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 602, recante «Disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. n. 2.
- Si riporta il testo del comma 11 dell'art. 77-ter del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133:
«11. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi riferiti ai saldi di finanza pubblica, la
regione, sulla base di criteri stabiliti in sede di
consiglio delle autonomie locali, puo' adattare per gli
enti locali del proprio territorio le regole e i vincoli
posti dal legislatore nazionale, in relazione alla
diversita' delle situazioni finanziarie esistenti nelle
regioni stesse, fermo restando l'obiettivo complessivamente
determinato in applicazione dell'articolo 77-bis per gli
enti della regione e risultante dalla comunicazione
effettuata dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato alla
regione interessata.».
- Si riporta il testo dell'art. 77 del succitato
decreto-legge n. 112 del 2008:
«Art. 77 (Patto di stabilita' interno). - 1. Ai fini
della tutela dell'unita' economica della Repubblica, le
regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le
province e i comuni con popolazione superiore a 5.000
abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di
finanza pubblica per il triennio 2009/2011 nelle misure
seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
a) il settore regionale per 1.500, 2.300 e 4.060
milioni, rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011;
b) il settore locale per 1.650, 2.900 e 5.140 milioni,
rispettivamente, per gli anni 2009, 2010 e 2011.
2. Nel caso in cui non fossero approvate entro il 31
luglio 2008 le disposizioni legislative per la disciplina
del nuovo patto di stabilita' interno, volta a conseguire
gli effetti finanziari di cui al comma 1, gli stanziamenti
relativi agli interventi individuati nell'elenco 2 annesso
al presente decreto sono accantonati e possono essere
utilizzati solo dopo l'approvazione delle predette
disposizioni legislative.
2-bis. Al fine di pervenire alla successiva sostituzione
dei trasferimenti statali in coerenza con l'articolo 119,
secondo comma, della Costituzione, e' istituito presso il
Ministero dell'economia e delle finanze un fondo unico in
cui far confluire tutti i trasferimenti erariali attribuiti
alle regioni per finanziare funzioni di competenza
regionale.
2-ter. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il
Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il
Ministro per i rapporti con le regioni, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con i Ministri interessati,
procede all'individuazione dei trasferimenti di cui al
comma 2-bis. Il fondo e' costituito nell'anno 2010 e i
criteri di ripartizione sono stabiliti con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni. Lo schema di decreto e' trasmesso al
Parlamento per l'espressione del parere delle Commissioni
parlamentari competenti per i profili finanziari. Il parere
deve essere espresso entro trenta giorni dalla data di
trasmissione.
2-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti
variazioni di bilancio.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 11 (Piano Casa). - 1. Al fine di garantire su
tutto il territorio nazionale i livelli minimi essenziali
di fabbisogno abitativo per il pieno sviluppo della persona
umana, e' approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previa delibera del Comitato
interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e
d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, un piano nazionale di edilizia abitativa.
2. Il piano e' rivolto all'incremento del patrimonio
immobiliare ad uso abitativo attraverso l'offerta di
abitazioni di edilizia residenziale, da realizzare nel
rispetto dei criteri di efficienza energetica e di
riduzione delle emissioni inquinanti, con il coinvolgimento
di capitali pubblici e privati, destinate prioritariamente
a prima casa per:
a) nuclei familiari a basso reddito, anche
monoparentali o monoreddito;
b) giovani coppie a basso reddito;
c) anziani in condizioni sociali o economiche
svantaggiate;
d) studenti fuori sede;
e) soggetti sottoposti a procedure esecutive di
rilascio;
f) altri soggetti in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 1 della legge 8 febbraio 2007, n. 9;
g) immigrati regolari a basso reddito, residenti da
almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno
cinque anni nella medesima regione.
3. Il piano nazionale di edilizia abitativa ha ad
oggetto la costruzione di nuove abitazioni e la
realizzazione di misure di recupero del patrimonio
abitativo esistente ed e' articolato, sulla base di criteri
oggettivi che tengano conto dell'effettivo bisogno
abitativo presente nelle diverse realta' territoriali,
attraverso i seguenti interventi:
a) costituzione di fondi immobiliari destinati alla
valorizzazione e all'incremento dell'offerta abitativa,
ovvero alla promozione di strumenti finanziari immobiliari
innovativi e con la partecipazione di altri soggetti
pubblici o privati, articolati anche in un sistema
integrato nazionale e locale, per l'acquisizione e la
realizzazione di immobili per l'edilizia residenziale;
b) incremento del patrimonio abitativo di edilizia con
le risorse anche derivanti dalla alienazione di alloggi di
edilizia pubblica in favore degli occupanti muniti di
titolo legittimo, con le modalita' previste dall'articolo
13;
c) promozione da parte di privati di interventi anche
ai sensi della parte II, titolo III, capo III, del codice
dei contratti pubblici relativi a la vori, servizi e
forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163;
d) agevolazioni, anche amministrative, in favore di
cooperative edilizie costituite tra i soggetti destinatari
degli interventi, potendosi anche prevedere termini di
durata predeterminati per la partecipazione di ciascun
socio, in considerazione del carattere solo transitorio
dell'esigenza abitativa;
e) realizzazione di programmi integrati di promozione
di edilizia residenziale anche sociale.
4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
promuove la stipulazione di appositi accordi di programma,
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, previa delibera del CIPE, d'intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, al fine di concentrare gli interventi sulla
effettiva richiesta abitativa nei singoli contesti,
rapportati alla dimensione fisica e demografica del
territorio di riferimento, attraverso la realizzazione di
programmi integrati di promozione di edilizia residenziale
e di riqualificazione urbana, caratterizzati da elevati
livelli di qualita' in termini di vivibilita', salubrita',
sicurezza e sostenibilita' ambientale ed energetica, anche
attraverso la risoluzione dei problemi di mobilita',
promuovendo e valorizzando la partecipazione di soggetti
pubblici e privati. Decorsi novanta giorni senza che sia
stata raggiunta la predetta intesa, gli accordi di
programma possono essere comunque approvati.
5. Gli interventi di cui al comma 4 sono attuati anche
attraverso le disposizioni di cui alla parte II, titolo
III, capo III, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, mediante:
a) il trasferimento di diritti edificatori in favore
dei promotori degli interventi di incremento del patrimonio
abitativo;
b) incrementi premiali di diritti edificatori
finalizzati alla dotazione di servizi, spazi pubblici e
miglioramento della qualita' urbana, nel rispetto delle
aree necessarie per le superfici minime di spazi pubblici o
riservati alle attivita' collettive, a verde pubblico o a
parcheggi di cui al decreto del Ministro dei lavori
pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;
c) provvedimenti mirati alla riduzione del prelievo
fiscale di pertinenza comunale o degli oneri di
costruzione;
d) la costituzione di fondi immobiliari di cui al comma
3, lettera a), con la possibilita' di prevedere altresi' il
conferimento al fondo dei canoni di locazione, al netto
delle spese di gestione degli immobili;
e) la cessione, in tutto o in parte, dei diritti
edificatori come corrispettivo per la realizzazione anche
di unita' abitative di proprieta' pubblica da destinare
alla locazione a canone agevolato, ovvero da destinare alla
alienazione in favore delle categorie sociali svantaggiate
di cui al comma 2.
6. I programmi di cui al comma 4 sono finalizzati a
migliorare e a diversificare, anche tramite interventi di
sostituzione edilizia, l'abitabilita', in particolare,
nelle zone caratterizzate da un diffuso degrado delle
costruzioni e dell'ambiente urbano.
7. Ai fini della realizzazione degli interventi di cui
al comma 3, lettera e), l'alloggio sociale, in quanto
servizio economico generale, e' identificato, ai fini
dell'esenzione dall'obbligo della notifica degli aiuti di
Stato, di cui agli articoli 87 e 88 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea, come parte essenziale e
integrante della piu' complessiva offerta di edilizia
residenziale sociale, che costituisce nel suo insieme
servizio abitativo finalizzato al soddisfacimento di
esigenze primarie.
8. In sede di attuazione dei programmi di cui al comma
4, sono appositamente disciplinati le modalita' e i termini
per la verifica periodica delle fasi di realizzazione del
piano, in base al cronoprogramma approvato e alle esigenze
finanziarie, potendosi conseguentemente disporre, in caso
di scostamenti, la diversa allocazione delle risorse
finanziarie pubbliche verso modalita' di attuazione piu'
efficienti. Le abitazioni realizzate o alienate nell'ambito
delle procedure di cui al presente articolo possono essere
oggetto di successiva alienazione decorsi dieci anni
dall'acquisto originario.
9. L'attuazione del piano nazionale puo' essere
realizzata, in alternativa alle previsioni di cui al comma
4, con le modalita' approvative di cui alla parte II,
titolo III, capo IV, del citato codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
10. Una quota del patrimonio immobiliare del demanio,
costituita da aree ed edifici non piu' utilizzati, puo'
essere destinata alla realizzazione degli interventi
previsti dal presente articolo, sulla base di accordi tra
l'Agenzia del demanio, il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, il Ministero della difesa in caso di aree ed
edifici non piu' utilizzati a fini militari, le regioni e
gli enti locali.
11. Per la migliore realizzazione dei programmi, i
comuni e le province possono associarsi ai sensi di quanto
previsto dal testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, e successive modificazioni. I programmi integrati
di cui al comma 4 sono dichiarati di interesse strategico
nazionale. Alla loro attuazione si provvede con
l'applicazione dell'articolo 81 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive
modificazioni.
12. Fermo quanto previsto dal comma 12-bis, per
l'attuazione degli interventi previsti dal presente
articolo e' istituito un Fondo nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel
quale confluiscono le risorse finanziarie di cui
all'articolo 1, comma 1154, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, di cui all'articolo 3, comma 108, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281 e successive modificazioni, nonche' di cui
agli articoli 21, 21-bis, ad eccezione di quelle gia'
iscritte nei bilanci degli enti destinatari e impegnate, e
41 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e
successive modificazioni. Gli eventuali provvedimenti
adottati in attuazione delle disposizioni legislative
citate al primo periodo del presente comma, incompatibili
con il presente articolo, restano privi di effetti. A tale
scopo le risorse di cui agli articoli 21, 21-bis e 41 del
citato decreto-legge n. 159 del 2007 sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere iscritte
sul Fondo di cui al presente comma, negli importi
corrispondenti agli effetti in termini di indebitamento
netto previsti per ciascun anno in sede di iscrizione in
bilancio delle risorse finanziarie di cui alle indicate
autorizzazioni di spesa.
12-bis. Per il tempestivo avvio di interventi prioritari
e immediatamente realizzabili di edilizia residenziale
pubblica sovvenzionata di competenza regionale, diretti
alla risoluzione delle piu' pressanti esigenze abitative,
e' destinato l'importo di 200 milioni di euro a valere
sulle risorse di cui all'articolo 21 del decreto-legge 1°
ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla
legge 29 novembre 2007, n. 222. Alla ripartizione tra le
regioni interessate si provvede con decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti previo accordo
intervenuto in sede di Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano.
13. Ai fini del riparto del Fondo nazionale per il
sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, di cui
all'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, i
requisiti minimi necessari per beneficiare dei contributi
integrativi come definiti ai sensi del comma 4 del medesimo
articolo devono prevedere per gli immigrati il possesso del
certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel
territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella
medesima regione.».
- Si riporta il testo dei commi 667 e 686 dell'art. 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007), e successive modificazioni:
«667. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuna regione
e provincia autonoma e' tenuta ad inviare, entro il termine
perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a quello di
riferimento, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, una
certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale
dell'ente e dal responsabile del servizio finanziario
secondo un prospetto e con le modalita' definite dal
decreto di cui al comma 666. Per il patto relativo all'anno
2007 la certificazione e' prodotta entro il termine
perentorio del 31 maggio 2008».
«686. Ai fini della verifica del rispetto degli
obiettivi del patto di stabilita' interno, ciascuno degli
enti di cui al comma 676 e' tenuto a inviare, entro il
termine perentorio del 31 marzo dell'anno successivo a
quello di riferimento, al Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato una certificazione, sottoscritta dal rappresentante
legale e dal responsabile del servizio finanziario, secondo
un prospetto e con le modalita' definiti dal decreto di cui
al comma 685. La mancata trasmissione della certificazione
costituisce inadempimento al patto di stabilita' interno.
Per il patto relativo all'anno 2007 la certificazione e'
prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio 2008.».



 
(( Art. 7-quinquies
Fondi
1. Al fine di assicurare il finanziamento di interventi urgenti ed indifferibili, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione, per l'anno 2009, di 400 milioni di euro.
2. L'utilizzo del fondo di cui al comma 1 e' disposto con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale sono individuati gli interventi da finanziare e i relativi importi, indicando ove necessario le modalita' di utilizzo delle risorse.
3. Una quota del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, pari a 400 milioni di euro, e' trasferita per l'anno 2009 al fondo di cui al comma 1 del presente articolo. La dotazione del fondo di cui al citato articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, e' incrementata, nell'anno 2012, di 400 milioni di euro.
4. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con le risorse di cui al primo periodo del comma 3. Agli oneri derivanti dal secondo periodo del comma 3, pari a 400 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per il medesimo anno.
5. In aggiunta a quanto previsto dal comma 8 del presente articolo, dall'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, nonche' dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, con decreto del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, la dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 puo' essere incrementata anche mediante l'assegnazione di risorse rientranti nella dotazione del Fondo per la finanza d'impresa ai sensi del comma 847 dell'articolo 1 della citata legge n. 296 del 2006, e successive modificazioni, e riguardanti:
a) le risorse destinate alle imprese innovative ai sensi dell'articolo 106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, gestite da Mediocredito Centrale sul conto di tesoreria n. 23514;
b) le risorse del Fondo rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di rischio, di cui all'articolo 4, comma 106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, depositate sul conto corrente n. 22047 di tesoreria centrale, intestato all'Agenzia per l'attrazione degli investimenti e dello sviluppo d'impresa Spa. Le risorse di cui al presente comma possono essere reintegrate con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sulle eventuali disponibilita' del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266.
6. Le disponibilita' dei conti di tesoreria accesi per gli interventi di cui alle lettere a) e b) sono trasferite al conto di tesoreria intestato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, negli importi indicati dal decreto di cui al medesimo comma 5.
7. Le risorse versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, da far affluire sul fondo per gli interventi previsti dall'articolo 1, commi 343, 344, 345-bis, 345-decies, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008, n. 166, possono essere destinate annualmente ad apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato negli anni successivi, per essere destinate agli interventi previsti a legislazione vigente.
8. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, in aggiunta a quanto previsto ai sensi del comma 5 del presente articolo, nonche' dell'articolo 8, comma 1, lettera a), terzo periodo, e dall'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata per l'anno 2010 di 200 milioni di euro, per l'anno 2011 di 300 milioni di euro, nonche', per l'anno 2012, di ulteriori 500 milioni di euro. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2010, 300 milioni di euro per l'anno 2011 e a 500 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, per i medesimi anni.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
10. All'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2, la lettera b-bis) e' sostituita dalla seguente:
«b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.».
11. La dotazione finanziaria del Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera b-bis) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come prevista in forza della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 6 marzo 2009 e' corrispondentemente rideterminata tenendo conto di quanto previsto ai sensi del comma 4, secondo periodo, e del comma 8, secondo periodo, del presente articolo, nonche' dell'articolo 7-octies.
12. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonche' degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, e' riassegnata, entro un mese dalla data in cui le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento nonche' per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 343 dell'art. 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2006):
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 61 della
legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato-legge finanziaria 2003):
«1. A decorrere dall'anno 2003 e' istituito il fondo per
le aree sottoutilizzate, coincidenti con l'ambito
territoriale delle aree depresse di cui alla legge 30
giugno 1998, n. 208, al quale confluiscono le risorse
disponibili autorizzate dalle disposizioni legislative,
comunque evidenziate contabilmente in modo autonomo, con
finalita' di riequilibrio economico e sociale di cui
all'allegato 1, nonche' la dotazione aggiuntiva di 400
milioni di euro per l'anno 2003, di 650 milioni di euro per
l'anno 2004 e di 7.000 milioni di euro per l'anno 2005.».
- Si riporta il testo del comma 5 dell'art. 11 del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per
il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale), convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2:
«5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e
organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE
S.p.a., secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.».
- Si riporta il testo del comma 848 dell'art. 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2007):
«848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge vengono stabiliti le modalita'
di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche
attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali
all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con
eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni
nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma
847, le priorita' di intervento e le condizioni per la
eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico
dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui
al comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per
sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il
consolidamento aziendale di piccole e medie imprese
femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e'
adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'.».
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 7 agosto
1997, n. 266 (Interventi urgenti per l'economia):
«Art. 15 (Razionalizzazione dei fondi pubblici di
garanzia). - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo 2,
comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662
, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia'
destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le
attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e
successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50
miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore
dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo puo' essere concessa alle banche, agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e
medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale
delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e'
estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo
155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del
1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto
legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono
nominati anche un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di
garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e
successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,
comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le
parole: “Ministro del tesoro”, sono inserite le
seguenti: “di concerto con il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato”.
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675, e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517, e loro successive modificazioni.
6. “Omissis”.».
- Si riporta il testo del comma 847 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006 e successive
modificazioni:
«847. In attesa della riforma delle misure a favore
dell'innovazione industriale, e' istituito il Fondo per la
finanza d'impresa, al quale sono conferite le risorse del
Fondo di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n.
266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma 106, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi,
nonche' le risorse destinate all'attuazione dell'articolo
106 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive
modificazioni, e dell'articolo 1, comma 222, della legge 30
dicembre 2004, n. 311. Al Fondo e' altresi' conferita la
somma di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 100 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro per l'anno
2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare
operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di
partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche
tramite banche o societa' finanziarie sottoposte alla
vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a
operazioni di finanza strutturata, anche tramite
sottoscrizione di fondi di investimento chiusi,
privilegiando gli interventi di sistema in grado di
attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private
in coerenza con la normativa nazionale in materia di
intermediazione finanziaria. Con riferimento alle
operazioni di partecipazione al capitale di rischio gli
interventi del Fondo per la finanza di impresa sono
prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
investimento per la nascita ed il consolidamento delle
imprese operanti in comparti di attivita' ad elevato
contenuto tecnologico, al rafforzamento patrimoniale delle
piccole e medie imprese localizzate nelle aree
dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al regolamento
(CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole
e medie imprese e per sostenere la creazione di nuove
imprese femminili ed il consolidamento aziendale di piccole
e medie imprese femminili.».
- Si riporta il testo dell'art. 106 della legge 23
dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria 2001), e successive modificazioni:
«Art. 106 (Promozione e sviluppo di nuove imprese
innovative). - 1. Gli interventi del Fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, sono
estesi al finanziamento dei programmi di investimento per
la nascita e il consolidamento delle imprese operanti in
comparti di attivita' ad elevato impatto tecnologico ovvero
per il rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie
imprese localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e
dell'obiettivo 2 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, e delle iniziative di
promozione ed assistenza tecnica svolte da organismi
qualificati per favorirne l'avvio. Il predetto Fondo puo'
altresi' erogare agevolazioni in forme integrate per i
programmi comportanti una pluralita' di interventi
connessi, relativi ad investimenti fissi, sviluppo
pre-competitivo, formazione del personale e acquisizione di
servizi specializzati. Con direttiva del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottata
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, emanata ai sensi dell'articolo 10, comma 2,
del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, sono
stabilite le modalita' di gestione degli interventi, ivi
compresi quelli finalizzati a facilitare la partecipazione
di investitori qualificati nel capitale di rischio delle
imprese, le forme e le misure delle agevolazioni nei limiti
previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti di
Stato.
2. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e' determinata entro il 31
gennaio di ogni anno la quota delle disponibilita' del
Fondo di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982,
n. 46, da destinare agli interventi di cui al presente
articolo.».
- Si riporta il testo del comma 106 dell'art. 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2004):
«106. Al fine di favorire la crescita e lo sviluppo del
tessuto produttivo nazionale, e' istituito il Fondo
rotativo nazionale per gli interventi nel capitale di
rischio. Il Fondo e' gestito da Sviluppo Italia Spa nel
rispetto della legislazione nazionale e comunitaria
vigente, per effettuare interventi temporanei e di
minoranza, comunque non superiori al 30 per cento, nel
capitale di imprese produttive, nei settori dei beni e dei
servizi, per gli scopi e nelle forme di cui ai commi da 107
a 110 con priorita' per quelli cofinanziati dalle
regioni.».
- Si riportano i testi dei commi 344, 345-bis e
345-decies della gia' citata legge n. 266 del 2005:
«344. Ai benefici di cui al comma 343 sono ammessi anche
i risparmiatori che hanno sofferto il predetto danno in
conseguenza del default dei titoli obbligazionari della
Repubblica argentina.».
«345-bis. Quota parte del fondo di cui al comma 345,
stabilita con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, e' destinata al finanziamento della carta
acquisti, di cui all'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, finalizzata
all'acquisto di beni e servizi a favore dei cittadini
residenti che versano in condizione di maggior disagio
economico.».
«345-decies. Con decreto di natura non regolamentare del
Ministro dell'economia e delle finanze e' stabilita la
quota del fondo, di cui al comma 343, destinata alla tutela
dei soggetti di cui al medesimo comma 343 nonche' al comma
344, e sono altresi' stabilite la quota del predetto fondo
destinata al finanziamento della ricerca scientifica,
nonche' quella destinata in favore dei soggetti beneficiari
degli interventi di cui all'articolo 81, comma 32, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo
le modalita' stabilite con il medesimo decreto.».
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 3 del
decreto-legge 28 agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti
in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi),
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2008,
n. 166:
«2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli
azionisti ovvero obbligazionisti di Alitalia-Linee aeree
italiane S.p.A., che non abbiano esercitato eventuali
diritti di opzione aventi oggetto la conversione dei titoli
in azioni di nuove societa', sono ammessi ai benefici di
cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri sono stabilite le condizioni e le altre modalita'
di attuazione del presente comma.».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 18 del gia'
citato decreto-legge n. 185 del 2008, cosi' come modificato
dalla presente legge:
«1. In considerazione della eccezionale crisi economica
internazionale e della conseguente necessita' della
riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili,
fermi i criteri di ripartizione territoriale e le
competenze regionali, nonche' quanto previsto ai sensi
degli articoli 6-quater e 6-quinques del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133, il CIPE, presieduto in maniera
non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
nonche' con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti per quanto attiene alla lettera b), in coerenza
con gli indirizzi assunti in sede europea, entro 30 giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
assegna una quota delle risorse nazionali disponibili del
Fondo aree sottoutilizzate:
a) al Fondo sociale per occupazione e formazione, che
e' istituito nello stato di previsione del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali nel quale
affluiscono anche le risorse del Fondo per l'occupazione,
nonche' le risorse comunque destinate al finanziamento
degli ammortizzatori sociali concessi in deroga alla
normativa vigente e quelle destinate in via ordinaria dal
CIPE alla formazione;
b) al Fondo infrastrutture di cui all'art. 6-quinquies
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, anche per
la messa in sicurezza delle scuole, per le opere di
risanamento ambientale, per l'edilizia carceraria, per le
infrastrutture museali ed archeologiche, per l'innovazione
tecnologica e le infrastrutture strategiche per la
mobilita';
b-bis) al Fondo strategico per il Paese a sostegno
dell'economia reale, istituito presso la Presidenza del
Consiglio dei Ministri.».
- Si riporta il testo dei commi 927, 928 e 929 dell'art.
1 della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«927. Al fine di diffondere la tecnologia della
televisione digitale sul territorio nazionale, e' istituito
presso il Ministero delle comunicazioni il «Fondo per il
passaggio al digitale» per la realizzazione dei seguenti
interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di
particolare valore in tecnica digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da
parte del titolare dell'obbligo di copertura del servizio
universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in
onda di servizi interattivi di pubblica utilita' diffusi su
piattaforma televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di
famiglie economicamente o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione
alla tecnologia del digitale.».
«928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio
decreto, individua gli interventi di cui al comma 927 e le
concrete modalita' di realizzazione dei medesimi, i
requisiti e le condizioni per accedere agli interventi, le
categorie di destinatari, la durata delle sperimentazioni,
nonche' le modalita' di monitoraggio e di verifica degli
interventi.».
«929. Per la realizzazione degli interventi di cui al
comma 927 e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.».



 
(( Art. 7-sexies
Disposizioni in materia di trasporti
1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dall'articolo 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 4 e' soppresso;
b) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della committenza».
2. All'articolo 29, comma 1-bis, quarto periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «non oltre il 16 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 16 maggio».
3. Le somme rese disponibili per pagamenti non piu' dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo del medesimo Gruppo relativo al 2008. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, si applicano anche al personale del Gruppo Tirrenia.
4. Al fine di scongiurare la possibilita' che sia compromessa la continuita' del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 e' consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614, nonche' dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.
5. All'articolo 29, comma 1-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le parole: «80 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci,». ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 83-bis del gia' citato
decreto-legge n. 112 del 2008, cosi' come modificato
dall'art. 2-quinquies del decreto-legge 23 ottobre 2008, n.
162, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre
2008, n. 201, cosi' come modificato dalla presente legge:
«Art. 83-bis (Tutela della sicurezza stradale e della
regolarita' del mercato dell'autotrasporto di cose per
conto di terzi). - 1. L'Osservatorio sulle attivita' di
autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286, sulla base di un'adeguata
indagine a campione e tenuto conto delle rilevazioni
effettuate mensilmente dal Ministero dello sviluppo
economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione,
determina mensilmente il costo medio del carburante per
chilometro di percorrenza, con riferimento alle diverse
tipologie di veicoli, e la relativa incidenza.
2. Lo stesso Osservatorio, con riferimento alle
tipologie dei veicoli, determina, il quindicesimo giorno
dei mesi di giugno e dicembre, la quota, espressa in
percentuale, dei costi di esercizio dell'impresa di
autotrasporto per conto di terzi rappresentata dai costi
del carburante.
3. Le disposizioni dei commi da 4 a 11 del presente
articolo sono volte a disciplinare i meccanismi di
adeguamento dei corrispettivi dovuti dal mittente per i
costi del carburante sostenuti dal vettore e sono
sottoposte a verifica con riferimento all'impatto sul
mercato, dopo un anno dalla data della loro entrata in
vigore.
4. Qualora il contratto di trasporto sia stipulato in
forma scritta, ai sensi dell'articolo 6 del decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286, anche in attuazione
di accordi volontari di settore stipulati nel rispetto
della disciplina comunitaria della concorrenza, prezzi e
condizioni sono rimessi all'autonomia negoziale delle
parti. Il contratto scritto, ovvero la fattura emessa dal
vettore per le prestazioni ivi previste, evidenzia, ai soli
fini civilistici e amministrativi, la parte del
corrispettivo dovuto dal mittente, corrispondente al costo
del carburante sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle
prestazioni contrattuali.
5. Nel caso in cui il contratto abbia ad oggetto
prestazioni di trasporto da effettuare in un arco temporale
eccedente i trenta giorni, la parte del corrispettivo
corrispondente al costo del carburante sostenuto dal
vettore per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali,
cosi' come gia' individuata nel contratto o nelle fatture
emesse con riferimento alle prestazioni effettuate dal
vettore nel primo mese di vigenza dello stesso, e' adeguata
sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del
gasolio da autotrazione accertato ai sensi del comma 1,
laddove dette variazioni superino del 2 per cento il valore
preso a riferimento al momento della sottoscrizione del
contratto stesso o dell'ultimo adeguamento effettuato.
6. Qualora il contratto di trasporto di merci su strada
non sia stipulato in forma scritta, ai sensi dell'articolo
6 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, la
fattura emessa dal vettore evidenzia, ai soli fini
civilistici e amministrativi, la parte del corrispettivo
dovuto dal mittente, corrispondente al costo del carburante
sostenuto dal vettore per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali. Tale importo deve corrispondere al prodotto
dell'ammontare del costo chilometrico determinato, per la
classe cui appartiene il veicolo utilizzato per il
trasporto, ai sensi del comma 1, nel mese precedente a
quello dell'esecuzione del trasporto, per il numero di
chilometri corrispondenti alla prestazione indicata nella
fattura.
7. La parte del corrispettivo dovuto al vettore, diversa
da quella di cui al comma 6, deve corrispondere a una quota
dello stesso corrispettivo che, fermo restando quanto
dovuto dal mittente a fronte del costo del carburante, sia
almeno pari a quella identificata come corrispondente a
costi diversi dai costi del carburante nel provvedimento di
cui al comma 2.
8. Laddove la parte del corrispettivo dovuto al vettore,
diversa da quella di cui al comma 6, risulti indicata in un
importo inferiore a quello indicato al comma 7, il vettore
puo' chiedere al mittente il pagamento della differenza.
Qualora il contratto di trasporto di merci su strada non
sia stato stipulato in forma scritta, l'azione del vettore
si prescrive decorsi cinque anni dal giorno del
completamento della prestazione di trasporto.
9. Se il committente non provvede al pagamento entro i
quindici giorni successivi, il vettore puo' proporre, entro
i successivi quindici giorni, a pena di decadenza, domanda
d'ingiunzione di pagamento mediante ricorso al giudice
competente, ai sensi dell'articolo 638 del codice di
procedura civile, producendo la documentazione relativa
alla propria iscrizione all'albo degli autotrasportatori di
cose per conto di terzi, la carta di circolazione del
veicolo utilizzato per l'esecuzione del trasporto, la
fattura per i corrispettivi inerenti alla prestazione di
trasporto, la documentazione relativa all'avvenuto
pagamento dell'importo indicato e i calcoli con cui viene
determinato l'ulteriore corrispettivo dovuto al vettore ai
sensi dei commi 7 e 8. Il giudice, verificata la
regolarita' della documentazione e la correttezza dei
calcoli prodotti, ingiunge al committente, con decreto
motivato, ai sensi dell'articolo 641 del codice di
procedura civile, di pagare l'importo dovuto al vettore
senza dilazione, autorizzando l'esecuzione provvisoria del
decreto ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura
civile e fissando il termine entro cui puo' essere fatta
opposizione, ai sensi delle disposizioni di cui al libro
IV, titolo I, capo I, del medesimo codice.
10. Fino a quando non saranno disponibili le
determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento
alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza
chilometrica, gli indici sul costo del carburante per
chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base
dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del
Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del
gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di
categoria piu' rappresentative dei vettori e quelle della
committenza.
11. Le disposizioni dei commi da 3 a 10 del presente
articolo trovano applicazione con riferimento alle
variazioni intervenute nel costo del gasolio a decorrere
dal 1° gennaio 2009 o dall'ultimo adeguamento effettuato a
partire da tale data.
12. Il termine di pagamento del corrispettivo relativo
ai contratti di trasporto di merci su strada, nei quali
siano parte i soggetti che svolgono professionalmente
operazioni di trasporto, e' fissato in trenta giorni dalla
data di emissione della fattura da parte del creditore,
salvo diversa pattuizione scritta fra le parti, in
applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n.
231.
13. In caso di mancato rispetto del termine di cui al
comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli
interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.
14. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 26
della legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive
modificazioni, e dall'articolo 7 del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 286, ove applicabili, alla violazione
delle norme di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 consegue la
sanzione dell'esclusione fino a sei mesi dalla procedura
per l'affidamento pubblico della fornitura di beni e
servizi, nonche' la sanzione dell'esclusione per un periodo
di un anno dai benefici fiscali, finanziari e previdenziali
di ogni tipo previsti dalla legge.
15. Le sanzioni indicate al comma 14 sono applicate
dall'autorita' competente, individuata con decreto del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il
Ministro della giustizia e con il Ministro dello sviluppo
economico.
16. Non si da' luogo all'applicazione delle sanzioni
introdotte dal comma 14 nel caso in cui le parti abbiano
stipulato un contratto di trasporto conforme a un accordo
volontario concluso, tra la maggioranza delle
organizzazioni associative dei vettori e degli utenti dei
servizi di trasporto rappresentati nella Consulta generale
per l'autotrasporto e per la logistica, per disciplinare lo
svolgimento dei servizi di trasporto in uno specifico
settore merceologico.
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle
disposizioni dell'ordinamento comunitario in materia di
tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e
uniforme funzionamento del mercato, l'installazione e
l'esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti
non possono essere subordinati alla chiusura di impianti
esistenti ne' al rispetto di vincoli, con finalita'
commerciali, relativi a contingentamenti numerici, distanze
minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o superfici
minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi
circa la possibilita' di offrire, nel medesimo impianto o
nella stessa area, attivita' e servizi integrativi.
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono
principi generali in materia di tutela della concorrenza e
livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell'articolo
117 della Costituzione.
19. All'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «iscritto
al relativo albo professionale» sono sostituite dalle
seguenti: «abilitato ai sensi delle specifiche normative
vigenti nei Paesi dell'Unione europea».
20. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte della chiusura
di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla
data di entrata in vigore del presente decreto legislativo»
sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, nell'ambito dei propri poteri di programmazione
del territorio, promuovono il miglioramento della rete
distributiva dei carburanti e la diffusione dei carburanti
ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza
e qualita' del servizio per i cittadini, nel rispetto dei
principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e
della disciplina in materia ambientale, urbanistica e di
sicurezza.
22. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita
l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, determina
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto i criteri di
vettoriamento del gas per autotrazione attraverso le reti
di trasporto e distribuzione del gas naturale.
23. Le somme disponibili per il proseguimento degli
interventi a favore dell'autotrasporto sul fondo di cui
all'articolo 1, comma 918, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, al netto delle misure previste dal regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre
2007, n. 273, sono destinate, in via prioritaria e per gli
importi indicati nei commi 24, 25, 26 e 28 del presente
articolo, a interventi in materia di riduzione dei costi di
esercizio delle imprese di autotrasporto di merci, con
particolare riferimento al limite di esenzione contributiva
e fiscale delle indennita' di trasferta e
all'imponibilita', ai fini del reddito da lavoro
dipendente, delle maggiorazioni corrisposte per le
prestazioni di lavoro straordinario, nonche' a incentivi
per la formazione professionale e per processi di
aggregazione imprenditoriale.
24. Abrogato.
25. Nel limite di spesa di 30 milioni di euro, e'
fissata la percentuale delle somme percepite nel 2008
relative alle prestazioni di lavoro straordinario di cui al
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e successive
modificazioni, effettuate nel medesimo anno dai prestatori
di lavoro addetti alla guida dipendenti delle imprese
autorizzate all'autotrasporto di merci, che non concorre
alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e
contributivi. Ai fini dell'applicazione dell'imposta
sostitutiva di cui all'articolo 2 del decreto-legge 27
maggio 2008, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 luglio 2008, n. 126, le somme di cui al periodo
precedente rilevano nella loro interezza.
26. Per l'anno 2008, nel limite di spesa di 40 milioni
di euro, e' riconosciuto un credito di imposta
corrispondente a quota parte dell'importo pagato quale
tassa automobilistica per l'anno 2008 per ciascun veicolo,
di massa massima complessiva non inferiore a 7,5
tonnellate, posseduto e utilizzato per la predetta
attivita'. La misura del credito di imposta deve essere
determinata in modo tale che, per i veicoli di massa
massima complessiva superiore a 11,5 tonnellate, sia pari
al doppio della misura del credito spettante per i veicoli
di massa massima complessiva compresa tra 7,5 e 11,5
tonnellate. Il credito di imposta e' usufruibile in
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive
modificazioni, non e' rimborsabile, non concorre alla
formazione del valore della produzione netta di cui al
decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive
modificazioni, ne' dell'imponibile agli effetti delle
imposte sui redditi e non rileva ai fini del rapporto di
cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni.
27. Tenuto conto del numero degli aventi diritto e dei
limiti di spesa indicati nei commi 24, 25 e 26, con
provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate e,
limitatamente a quanto previsto dal comma 25, di concerto
con il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche
sociali, sono stabiliti la quota di indennita' non
imponibile, gli importi della deduzione forfetaria, la
percentuale delle somme per lavoro straordinario non
imponibile e la misura del credito di imposta, previsti dai
medesimi commi, nonche' le eventuali disposizioni
applicative necessarie per assicurare il rispetto dei
limiti di spesa di cui al comma 29.
28. Agli incentivi per le aggregazioni imprenditoriali e
alla formazione professionale sono destinate risorse
rispettivamente pari a 9 milioni di euro e a 7 milioni di
euro. Con regolamenti governativi, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono disciplinate le
modalita' di erogazione delle risorse di cui al presente
comma.
29. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 24,
25, 26 e 28, pari a complessivi 116 milioni di euro, di cui
106,5 milioni di euro per l'anno 2008 e 9,5 milioni di euro
per l'anno 2009, si fa fronte con le risorse disponibili
sul fondo di cui al comma 918 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296.
30. Le misure previste dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2007, n. 273,
sono estese all'anno 2009, nell'ambito degli interventi
consentiti in attuazione dell'articolo 9 del presente
decreto, previa autorizzazione della Commissione europea.
31. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
individua, tra le misure del presente articolo, quelle
relativamente alle quali occorre la previa verifica della
compatibilita' con la disciplina comunitaria in materia di
aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 87 del Trattato che
istituisce la Comunita' europea.».
- Si riporta il testo del comma 1-bis dell'art. 29 del
gia' citato decreto-legge n. 207 del 2008, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«1-bis. In funzione dell'andamento infortunistico del
settore dell'autotrasporto, con decreto da adottare ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38, i tassi di premio INAIL, per le
imprese con dipendenti, sono ridotti dell'importo di 42
milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2009. Al fine
di garantire il rispetto degli equilibri programmati dei
saldi di finanza pubblica e' soppressa l'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 45, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488. Per il solo anno 2009, a
titolo sperimentale ed al fine di conseguire elementi di
valutazione per gli aggiornamenti di cui all'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, i
tassi di premio sono ulteriormente ridotti nel limite
massimo di 91 milioni di euro, dei quali 11 milioni
destinati alle imprese artigiane del settore
dell'autotrasporto di merci, a seguito del versamento
all'entrata del bilancio dello Stato delle somme di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 ottobre 2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2008, n. 201, che per il corrispondente importo
restano acquisite all'entrata per la necessaria
compensazione sui saldi di finanza pubblica. Con il decreto
di cui al primo periodo e' altresi' stabilito, per l'anno
2009, il differimento, per il settore dell'autotrasporto,
non oltre il 16 maggio, del termine del 16 febbraio per il
versamento dei premi assicurativi.».
- Per il testo del comma 36 dell'art. 2 della gia'
citata legge n. 203 del 2008, cosi' come modificato dalla
presente legge, si veda nelle note all'art. 7-ter.
- Si riporta il testo dell'art. 4 della legge 18 luglio
1957, n. 614 (Sistemazione dei servizi pubblici di linea di
navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como):
«Art. 4. - L'esercizio finanziario ha inizio con il 1°
luglio di ogni anno e termina col 30 giugno dell'anno
successivo.
Sono comunicati al Ministero dei trasporti per
l'approvazione, sentito il Comitato di cui al successivo
articolo 5:
a) entro il mese di novembre, il bilancio di previsione
e, appena adottate, le variazioni al bilancio medesimo rese
necessarie nel corso della gestione;
b) entro il mese di ottobre il consuntivo
dell'esercizio scaduto corredato dal conto patrimoniale,
dal conto economico e dalla relazione dei revisori.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono
comunicati al Parlamento e vengono allegati rispettivamente
allo stato di previsione della spesa del Ministero dei
trasporti ed al conto consuntivo del Ministero predetto.
Gli utili di gestione risultanti dal conto economico
sono versati allo stato di previsione dell'entrata dello
Stato.».
- Si riporta il testo dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97
(Regolamento concernente l'amministrazione e la
contabilita' degli enti pubblici di cui alla L. 20 marzo
1975, n. 70):
«Art. 45 (La situazione amministrativa). - 1. La
situazione amministrativa (Allegato n. 15), allegata al
conto del bilancio, evidenzia:
la consistenza di cassa iniziale, gli incassi e i
pagamenti complessivamente fatti nell'esercizio, in conto
competenza e in conto residui, il saldo alla chiusura
dell'esercizio;
il totale complessivo delle somme rimaste da riscuotere
(residui attivi) e di quelle rimaste da pagare (residui
passivi);
il risultato finale di amministrazione.
2. La situazione amministrativa deve tener distinti i
fondi non vincolati, da quelli vincolati e dai fondi
destinati al finanziamento delle spese in conto capitale.
Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto
dimostrativo della situazione amministrativa.
3. L'avanzo di amministrazione, puo' essere utilizzato:
a) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia
degli equilibri di bilancio di cui all'articolo 5, comma
11, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari, per il
finanziamento delle spese di funzionamento non ripetitive
in qualsiasi periodo dell'esercizio e per le altre spese
correnti solo in sede di assestamento;
b) per il finanziamento di spese di investimento.
4. Nel corso dell'esercizio al bilancio di previsione
puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo
di amministrazione accertato in un ammontare superiore a
quello presunto rinveniente dall'esercizio immediatamente
precedente per la realizzazione delle finalita' di cui alle
lettere a) e b) del comma 3. Tale utilizzazione puo'
avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo
dell'esercizio precedente.
5. L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato
ai sensi del comma 1 e' applicato al bilancio di previsione
nei modi e nei termini di cui all'articolo 5, comma 9, in
aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese
nel risultato contabile di amministrazione.».



 
(( Art. 7-septies
Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese
1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta operativita' delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonche' il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle piccole e medie imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo. ))




Riferimenti normativi:
Per il testo dell'art. 15 della gia' citata legge n. 266
del 1997 e per il testo del comma 848 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 296 del 2006, si veda nelle note
all'art. 7-quinquies.



 
(( Art. 7-octies

Rimborso di titoli obbligazionari emessi dalla societa'
Alitalia-Linee aeree italiane Spa
1. Al fine di assicurare il rimborso dei titoli di cui al presente articolo, e' istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 100 milioni per l'anno 2012.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo per l'anno 2009 fino ad un massimo di 100 milioni di euro si provvede con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
3. Al fine della tutela del risparmio, a fronte delle iniziative resesi necessarie per garantire la continuita' aziendale della societa' Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, e in considerazione del preminente interesse pubblico alla garanzia del servizio pubblico di trasporto aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei collegamenti con le aree periferiche, si stabilisce quanto segue:
a) ai titolari di obbligazioni del prestito obbligazionario «Alitalia 7,5% 2002 - 2010 convertibile» emesso da Alitalia - Linee Aeree Italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, viene attribuito il diritto di cedere al Ministero dell'economia e delle finanze i propri titoli per un controvalore determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle obbligazioni nell'ultimo mese di negoziazione, ridotto del 50 per cento, e comunque nei limiti di cui alla successiva lettera b), in cambio di titoli di Stato di nuova emissione, senza cedola, con scadenza 31 dicembre 2012 e con taglio minimo unitario di euro 1.000. Il diritto e' condizionato all'osservanza delle condizioni e modalita' di seguito specificate;
b) le assegnazioni di titoli di Stato di cui alla precedente lettera a) non potranno risultare superiori a euro 100.000 per ciascun obbligazionista e avverranno con arrotondamento per difetto al migliaio di euro. Per gli importi inferiori ad euro 1.000 si provvede ad assegnare provvisoriamente un titolo di Stato del taglio minimo al conto di deposito titoli di cui al successivo comma 4; l'intermediario finanziario che provvede alla comunicazione di cui al comma 5, lo detiene in nome e per conto del soggetto interessato e provvede, alla scadenza pattuita, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato la differenza tra il valore del titolo di Stato e il controvalore delle obbligazioni trasferite dall'interessato al Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi delle disposizioni seguenti.
4. I titolari di obbligazioni di cui al comma 3 che intendano esercitare il relativo diritto dovranno presentare, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite degli intermediari finanziari che curano la gestione del conto di deposito relativo ai titoli menzionati, nella quale dichiarano il loro impegno irrevocabile:
a) a trasferire al Ministero dell'economia e delle finanze la totalita' dei titoli obbligazionari detenuti;
b) a rinunciare, in favore del Ministero dell'economia e delle finanze e di Alitalia - Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria, a qualsiasi pretesa ed iniziativa direttamente o indirettamente connessa alla proprieta' dei titoli.
5. Entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 4, gli intermediari finanziari, sotto la propria responsabilita', trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria:
a) i nominativi dei soggetti titolari delle obbligazioni che, entro il termine stabilito, hanno presentato la richiesta di adesione, con specifica indicazione, per ciascuno di essi, delle quantita' di detti titoli obbligazionari detenuta alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presento decreto e del numero di conto deposito titoli al quale trasferire i titoli di Stato eventualmente spettanti;
b) le dichiarazioni di impegno irrevocabile ricevute;
c) un'attestazione contenente l'effettiva giacenza presso i propri conti delle quantita' di titoli obbligazionari dichiarati da ciascun soggetto richiedente e la conformita' delle dichiarazioni e degli impegni al contenuto delle disposizioni di cui al precedente comma 4 e la provenienza degli stessi dai soggetti titolari delle obbligazioni di cui al comma 3.
6. A successiva richiesta del Ministero dell'economia e delle finanze, gli intermediari finanziari trasferiscono detti titoli obbligazionari sul conto titoli presso la Banca d'Italia intestato al Ministero dell'economia e delle finanze. La Banca d'Italia verifica l'effettivo trasferimento delle obbligazioni e ne da' comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze e ad Alitalia-Linee aeree italiane Spa, ora in amministrazione straordinaria. Con il trasferimento, il Ministero dell'economia e delle finanze subentra automaticamente in tutti i connessi diritti, anche nei confronti della societa' e della procedura di amministrazione straordinaria, nonche' nelle relative azioni, anche in quelle formulate in sede giudiziaria.
7. Entro il 31 dicembre 2009, e comunque non prima di trenta giorni dalla avvenuta ricezione della comunicazione della Banca d'Italia che attesta l'avvenuto trasferimento dei titoli, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a trasferire i titoli di Stato spettanti agli aventi diritto sul conto di deposito titoli indicato nella comunicazione di cui al comma 5.
8. Il rimborso dei titoli di Stato di cui al comma 3 e' effettuato a valere sulle risorse del fondo di cui al comma 1.
9. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto legge 28 agosto 2008, n. 134, convertito, con modificazioni, in legge 27 ottobre 2008, n. 166, sono soppresse le parole: «ovvero obbligazionisti».
10. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti,le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
Per il testo del comma 343 dell'art. 1 della gia' citata
legge n. 266 del 2005 si veda nelle note all'art.
7-quinquies.
- Si riporta il testo del comma 345 dell'art. 1 della
gia' citata legge n. 266 del 2005:
«345. Il fondo e' alimentato dall'importo dei conti
correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti
all'interno del sistema bancario nonche' del comparto
assicurativo e finanziario, definiti con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso
regolamento sono altresi' definite le modalita' di
rilevazione dei predetti conti e rapporti.».
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto-legge 28
agosto 2008, n. 134 (Disposizioni urgenti in materia di
ristrutturazione di grandi imprese in crisi), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 3. - 1. In relazione ai comportamenti, atti e
provvedimenti che siano stati posti in essere dal 18 luglio
2007 fino alla data di entrata in vigore del presente
decreto al fine di garantire la continuita' aziendale di
Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., nonche' di Alitalia
Servizi S.p.A. e delle societa' da queste controllate, in
considerazione del preminente interesse pubblico alla
necessita' di assicurare il servizio pubblico di trasporto
aereo passeggeri e merci in Italia, in particolare nei
collegamenti con le aree periferiche, la responsabilita'
per i relativi fatti commessi dagli amministratori, dai
componenti del collegio sindacale, dal dirigente preposto
alla redazione dei documenti contabili societari, e' posta
a carico esclusivamente delle predette societa'. Negli
stessi limiti e' esclusa la responsabilita'
amministrativa-contabile dei citati soggetti, dei pubblici
dipendenti e dei soggetti comunque titolari di incarichi
pubblici. Lo svolgimento di funzioni di amministrazione,
direzione e controllo, nonche' di sindaco o di dirigente
preposto alla redazione dei documenti contabili societari
nelle societa' indicate nel primo periodo non puo'
costituire motivo per ritenere insussistente, in capo ai
soggetti interessati, il possesso dei requisiti di
professionalita' richiesti per lo svolgimento delle
predette funzioni in altre societa'.
2. Al fine della tutela del risparmio i piccoli
azionisti di Alitalia-Linee aeree italiane S.p.A., che non
abbiano esercitato eventuali diritti di opzione aventi
oggetto la conversione dei titoli in azioni di nuove
societa', sono ammessi ai benefici di cui all'articolo 1,
comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono
stabilite le condizioni e le altre modalita' di attuazione
del presente comma.
2-bis. Per garantire la sollecita operativita' del fondo
di cui al citato comma 343 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 345-bis del predetto
articolo 1 sono inseriti i seguenti:
«345-ter. Gli importi degli assegni circolari non
riscossi entro il termine di prescrizione del relativo
diritto sono comunicati dagli istituti emittenti al
Ministero dell'economia e delle finanze e versati al fondo
di cui al comma 343, entro il 31 marzo dell'anno successivo
a quello in cui scade il termine di prescrizione.
345-quater. Gli importi dovuti ai beneficiari dei
contratti di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, che non sono reclamati entro il
termine di prescrizione del relativo diritto, sono devoluti
al fondo di cui al comma 343. Resta fermo quanto disposto
dall'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
complementari.
345-quinquies. Gli importi dovuti ai beneficiari dei
buoni fruttiferi postali di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
emessi dopo il 14 aprile 2001 che non sono reclamati entro
il termine di prescrizione del relativo diritto sono
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze e
versati al fondo di cui al comma 343 entro il 31 marzo
dell'anno successivo a quello in cui scade il termine di
prescrizione.
345-sexies. In caso di omessa comunicazione al Ministero
dell'economia e delle finanze, nei termini prescritti,
degli importi di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e
345-quinquies, si applica la sanzione amministrativa nella
misura prevista dall'articolo 1, comma 1, primo periodo,
del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, con
riferimento agli importi da versare al fondo. La sanzione
e' ridotta della meta' se gli importi sono comunicati entro
venti giorni dalla scadenza del termine. In caso di falsa
comunicazione degli importi di cui ai commi 345, 345-ter,
345-quater e 345-quinquies, si applica la sanzione
amministrativa nella misura prevista dall'articolo 1, comma
2, primo periodo, del citato decreto legislativo n. 471 del
1997, con riferimento agli importi da versare al fondo. In
caso di omesso versamento dei citati importi, si applica la
sanzione amministrativa di cui all'articolo 13 del citato
decreto legislativo n. 471 del 1997, con riferimento ad
ogni importo non versato.
345-septies. Il Ministero dell'economia e delle finanze
verifica il corretto adempimento degli obblighi legislativi
e regolamentari previsti per le comunicazioni e i
versamenti di cui ai commi 345, 345-ter, 345-quater e
345-quinquies, anche avvalendosi della Guardia di finanza,
che opera con i poteri previsti dalle leggi in materia di
imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto.
345-octies. Entro il 31 marzo dell'anno successivo a
quello in cui sono venute a conoscenza del verificarsi
della condizione di cui al primo periodo del comma
345-quater, le imprese di assicurazione comunicano al
Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le
modalita' stabilite con il regolamento di cui al comma 345,
gli importi destinati al fondo di cui al comma 343 e
provvedono al relativo versamento anche con riferimento
agli importi per i quali gli eventi che determinano la
prescrizione del diritto dei beneficiari si siano
verificati dopo il 1° gennaio 2006 e di cui siano venute a
conoscenza successivamente alla data di entrata in vigore
della presente disposizione. In sede di prima applicazione
delle disposizioni di cui ai commi 345, 345-ter e
345-quater, nonche' del relativo regolamento di attuazione,
gli importi ivi indicati sono comunicati al Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 15 novembre 2008 e
per le eventuali violazioni si applicano le sanzioni
previste ai sensi del comma 345-sexies».
2-ter. Il secondo comma dell'articolo 2952 del codice
civile e' sostituito dal seguente: «Gli altri diritti
derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di
riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in
cui si e' verificato il fatto su cui il diritto si fonda.».
2-quater. Nella procedura di amministrazione
straordinaria, la domanda di ammissione al passivo per
conto degli obbligazionisti e dei titolari di strumenti
finanziari ammessi alla negoziazione sui mercati
regolamentati e' presentata dal rappresentante comune delle
relative assemblee speciali. I documenti giustificativi
sono presentati dai possessori dei titoli di cui al periodo
precedente entro il termine indicato dal giudice delegato.
3. Il comma 4 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 23
aprile 2008, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 giugno 2008, n. 111, e' abrogato.».
- Per il testo del comma 1 dell'art. 61 della gia'
citata legge n. 289 del 2002 vedasi in note all'art.
7-quinquies.



 
Art. 8.
Copertura finanziaria
(( 1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, commi da 1 a 4 e 5, limitatamente alla parte non coperta ai sensi dell'articolo 7, comma 1-ter, dall'articolo 2, dall'articolo 4, ad eccezione del comma 7-bis, e dall'articolo 5, comma 1, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milioni di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milioni di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto ad euro 311,1 milioni per l'anno 2009, euro 130,5 milioni per l'anno 2010, euro 205,8 milioni per l'anno 2011 e quanto a euro 77,8 milioni per l'anno 2014, mediante utilizzazione delle somme iscritte nel conto dei residui al 31 dicembre 2008 e non piu' dovute, conseguenti alle revoche totali o parziali delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, quantificate in euro 933 milioni complessivi, iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico sul capitolo 7342. A valere su tali somme di euro 933 milioni, nell'anno 2009, rispettivamente, una quota di 311,1 milioni di euro e' versata all'entrata del bilancio dello Stato e una quota pari a 621,9 milioni di euro e' versata su apposita contabilita' speciale, ai fini del riversamento all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2010 per 211 milioni di euro, nell'anno 2011 per 215 milioni di euro, nell'anno 2012 per 95,9 milioni di euro e nell'anno 2014 per 100 milioni di euro. Una quota delle somme riversate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del periodo precedente pari a 80,5 milioni di euro nell'anno 2010 e a 95,9 milioni di euro nell'anno 2012 e' riassegnata negli stessi anni al fondo di garanzia di cui al comma 2 del presente articolo, in aggiunta a quanto previsto ai sensi dei commi 5 e 8 dell'articolo 7-quinquies del presente decreto, nonche' dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
b) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5;
c) quanto a 10 milioni di euro per il 2009, a 100 milioni di euro per l'anno 2010, a 200 milioni di euro per l'anno 2011 e a 308,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, in relazione agli interventi previsti ai sensi dell'articolo 7;
d) quanto a 49.955.833 euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 890, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
e) quanto a 11 milioni di euro per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. ))

2. Conseguentemente all'utilizzo delle risorse provenienti dalle revoche disposto dal comma 1, lettera a) del presente articolo, il rifinanziamento del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' assicurato con gli importi di 80,5 milioni di euro e di 95,9 milioni di euro riassegnati, rispettivamente, negli anni 2010 e 2012 ai sensi del comma 1, lettera a), ultimo periodo, nonche' con le ulteriori disponibilita' accertate a seguito di revoche disposte dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il limite complessivo di 450 milioni di euro previsto dal predetto articolo 11 compatibilmente con gli effetti stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto.
(( 3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui agli articoli 1, commi da 1 a 5, 2, 4, 5 e 7-ter, comma 14, del presente decreto, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. ))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 1 del
decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415 (Modifiche della L.
1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica
dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno), convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488:
«2. Il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) e il Comitato interministeriale per il
coordinamento della politica industriale (CIPI),
nell'ambito delle rispettive competenze, entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, previa determinazione di
indirizzo del Consiglio dei ministri, definiscono le
disposizioni per la concessione delle agevolazioni, sulla
base dei seguenti criteri:
a) le agevolazioni sono calcolate in «equivalente
sovvenzione netto» secondo i criteri e nei limiti massimi
consentiti dalla vigente normativa della Comunita'
economica europea (CEE) in materia di concorrenza e di
aiuti regionali;
b) la graduazione dei livelli di sovvenzione deve
essere attuata secondo un'articolazione territoriale e
settoriale e per tipologia di iniziative che concentri
l'intervento straordinario nelle aree depresse del
territorio nazionale, anche in riferimento alle particolari
condizioni delle aree montane, nei settori a maggiore
redditivita' anche sociale identificati nella stessa
delibera;
c) le agevolazioni debbono essere corrisposte
utilizzando meccanismi che garantiscano la valutazione
della redditivita' delle iniziative ai fini della loro
selezione, evitino duplicazioni di istruttorie, assicurino
la massima trasparenza mediante il rispetto dell'ordine
cronologico nell'esame delle domande ed il ricorso a
sistemi di monitoraggio e, per le iniziative di piccole
dimensioni, maggiore efficienza mediante il ricorso anche a
sistemi di tutoraggio;
d) gli stanziamenti individuati dal CIPI per la
realizzazione dei singoli contratti di programma e gli
impegni assunti per le agevolazioni industriali con
provvedimento di concessione provvisoria non potranno
essere aumentati in relazione ai maggiori importi
dell'intervento finanziario risultanti in sede di
consuntivo.».
- Per il testo del comma 5 dell'art. 11 del gia' citato
decreto-legge n. 185 del 2008 si veda nelle note all'art.
7-quinquies.
- Si riporta il testo dei commi 890 e 1121 dell'art. 1
della gia' citata legge n. 296 del 2006:
«890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo il comma 371 sono inseriti i seguenti:
"371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 366,
puo' essere riconosciuto un contributo statale a progetti
in favore dei distretti produttivi adottati dalle regioni,
per un ammontare massimo del 50 per cento delle risorse
pubbliche complessivamente impiegate in ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
i progetti regionali ammessi al beneficio di cui al comma
371-bis ed i relativi oneri per il bilancio dello Stato ed
eventuali ulteriori progetti di carattere nazionale, fermo
restando il limite massimo di cui al comma 372".».
«1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati
al miglioramento della qualita' dell'aria nelle aree urbane
nonche' al potenziamento del trasporto pubblico, e'
istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il
Fondo per la mobilita' sostenibile, con uno stanziamento di
90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009.».
- Per il testo dell'art. 15 della gia' citata legge n.
266 del 1997 si veda nelle note all'art. 7-quinquies.
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 11 del gia'
citato decreto-legge n. 185 del 2008:
«1. Nelle more della concreta operativita' delle
previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27
dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti dall'attuazione
dell'articolo 2, comma 554 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di
garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997,
n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni di euro,
subordinatamente alla verifica, da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze, della provenienza delle
stesse risorse, fermo restando il limite degli effetti
stimati per ciascun anno in termini di indebitamento netto,
ai sensi del comma 556 del citato articolo 2.».
- Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11-ter della
legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di
contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio),
e successive modificazioni:
«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti
rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate
dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria,
il Ministro competente ne da' notizia tempestivamente al
Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento
con propria relazione e assume le conseguenti iniziative
legislative. La relazione individua le cause che hanno
determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione
dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione
degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
dell'economia e delle finanze puo' altresi' promuovere la
procedura di cui al presente comma allorche' riscontri che
l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
di programmazione economico-finanziaria e da eventuali
aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni
parlamentari. La stessa procedura e' applicata in caso di
sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
costituzionale recanti interpretazioni della normativa
vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».



 
(( Art. 8-bis
Disposizioni in materia di quote latte
1. Dopo il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e dei produttori che abbiano superato il 100 per cento del proprio quantitativo di riferimento individuale, come indicato dal comma 4, non si applica per il periodo 2008-2009. Tali produttori, ai fini della restituzione del prelievo, si collocano dopo i produttori di cui alla lettera c) del medesimo comma 4.
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le disponibilita' dell'importo di cui al medesimo comma, il residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e nell'ordine:
a) alle aziende che non hanno superato il livello produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo 10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di cui all'articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6 per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.
4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».
2. Dopo l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, e' inserito il seguente:
«Art. 10-bis (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo 2008, ed al regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, sono attribuiti alla riserva nazionale per essere assegnati prioritariamente alle aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne di latte non coperte da quota, che risultino ancora in produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota effettuata con validita' nei periodi dal 1995/1996 al periodo di assegnazione della quota.
2. In caso di vendita di azienda con quota con validita' successiva al periodo 2007/2008, la quota e' assegnata anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di azienda rilevata.
3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al momento dell'assegnazione, la quota e' resa disponibile anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella disponibilita' del titolare dell'azienda.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate rispettando le seguenti priorita':
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che risulta effettivamente prodotto calcolato sulla media degli ultimi cinque periodi ed al netto dei quantitativi gia' riassegnati. La quota attribuita in applicazione del presente articolo comporta la corrispondente diminuzione della predetta quota «B» ridotta;
b) aziende ubicate in zone di pianura, montagna e svantaggiate di cui al comma 1 ed aziende, ubicate nelle stesse zone, che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la produzione realizzata in esubero rispetto alla quota posseduta;
c) aziende ubicate in zone di montagna e svantaggiate condotte da giovani imprenditori agricoli, anche non titolari di quota.
5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota sono calcolate come differenza tra il quantitativo consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini del presente comma l'adeguamento in base al tenore di materia grassa e' calcolato con le seguenti modalita':
a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di grassi;
b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento per ogni 0,1 g di grassi in piu' per chilogrammo di latte;
c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.
6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1 a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui all'articolo 10, comma 22.
7. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4, lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di cessazione dell'attivita' tali quantitativi confluiscono nella riserva nazionale per essere riassegnati con le modalita' di cui all'articolo 3, comma 3».
3. Le assegnazioni di cui all'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono comunicate ai beneficiari, a decorrere dal periodo 2009-2010, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 8-quinquies, comma 6, del presente decreto, entro il 15 aprile 2009.
4. Il comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, e' abrogato a decorrere dal 1° aprile 2009. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119:
«Art. 9 - 1. Al termine di ciascun periodo, l'AGEA:
a) contabilizza le consegne di latte effettuate e il
prelievo complessivamente versato dagli acquirenti a
seguito degli adempimenti di cui all'articolo 5;
b) verifica se la somma a livello nazionale delle
consegne rettificate a norma dell'articolo 10, paragrafo 1,
del regolamento (CE) n. 1788/2003 del 29 settembre 2003 del
Consiglio, e' inferiore alle consegne effettive e, a norma
dello stesso articolo 10, paragrafo 2, calcola il prelievo
nazionale dovuto all'Unione europea per esubero produttivo;
c) calcola l'ammontare del prelievo imputato in
eccesso.
2. Il 5 per cento di un importo pari a quello del
prelievo nazionale viene detratto dall'importo di cui alla
lettera c) del comma 1 ed e' accantonato per eventuali
restituzioni successive a quelle di cui al presente
articolo, derivanti dalla soluzione di casi di contenzioso
amministrativo e giurisdizionale e, in seconda istanza, per
essere destinato alle misure di cui all'articolo 18,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1788/2003
del 29 settembre 2003 del Consiglio. Con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, la
percentuale di cui al presente comma potra' essere
rideterminata ogni due periodi.
2-bis. Se la somma a livello nazionale delle consegne
rettificate e' risultata inferiore alle consegne effettive,
l'AGEA verifica se l'ammontare del prelievo imputato in
eccesso, decurtato dell'importo accantonato ai sensi del
comma 2, assume un valore negativo; in tale caso l'AGEA
riduce proporzionalmente le rettifiche verso il basso in
modo da fare coincidere la somma delle consegne rettificate
con le consegne effettive e conseguentemente ridetermina
gli esuberi individuali e il prelievo dovuto dai singoli
produttori interessati.
3. L'importo di cui al comma 1, lettera c), decurtato
dell'importo accantonato ai sensi del comma 2, viene
ripartito tra i produttori titolari di quota che hanno
versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e
nell'ordine:
a) tra quelli per i quali tutto o parte del prelievo
loro applicato risulti indebitamente riscosso o comunque
non piu' dovuto;
b) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone di
montagna, di cui all'articolo 18 del regolamento n.
1257/1999/CE;
c) tra quelli titolari di aziende ubicate nelle zone
svantaggiate, di cui all'articolo 19 del regolamento n.
1257/1999/CE;
c-bis) tra quelli che hanno subito, in base ad un
provvedimento emesso dall'autorita' sanitaria competente,
il blocco della movimentazione degli animali, in aree
interessate da malattie infettive diffuse, per almeno
novanta giorni nel corso di un periodo di
commercializzazione e che, per tale ragione, sono stati
costretti a produrre un quantitativo superiore, fino ad un
massimo del 20 per cento, rispetto a quello di riferimento
assegnato. In caso di superamento di tale limite, la
restituzione del prelievo supplementare non opera per la
parte eccedente il 20 per cento. Le regioni e le province
autonome comunicano all'AGEA entro il 30 aprile del periodo
successivo l'elenco delle aziende interessate ai
provvedimenti riguardanti il blocco della movimentazione,
nonche' i relativi termini di decorrenza.
4. Qualora dette restituzioni non esauriscano le
disponibilita' dell'importo di cui al comma 3, il residuo
viene ripartito tra i produttori titolari di quota che
hanno versato il prelievo, con esclusione di quelli che
abbiano superato di oltre il 100 per cento il proprio
quantitativo di riferimento individuale, secondo i seguenti
criteri e nell'ordine:
a) tra i produttori gia' titolari di quota «B» che sia
stata ridotta ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23
dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 1995, n. 46, nei limiti della riduzione
subita al netto delle assegnazioni regionali integrative
effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21, del
decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, e ai
sensi dell'articolo 3;
b) tra i produttori che abbiano superato di non oltre
il 20 per cento il quantitativo di riferimento individuale
di fine periodo;
b-bis) con decorrenza a partire dal periodo 2005/2006,
tra i produttori titolari di aziende la cui intera
produzione di latte realizzata nel periodo di riferimento
e' stata trasformata in prodotti a denominazione di origine
protetta di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del 14
luglio 1992 del Consiglio. Le regioni e le province
autonome registrano nel SIAN entro il 30 aprile del periodo
successivo l'elenco delle aziende interessate, secondo le
modalita' che saranno definite con decreto del Ministro
delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano;
c) tra tutti i produttori, ivi compresi quelli di cui
alla lettera a), per la parte di prelievo in eccesso non
ancora restituita.
4-bis. L'esclusione, dalla restituzione del prelievo
pagato in eccesso, dei produttori non titolari di quota e
dei produttori che abbiano superato il cento per cento del
proprio quantitativo di riferimento individuale, come
indicato dal comma 4, non si applica per il periodo
2008-2009.
4-ter. A decorrere dal periodo 2009-2010, qualora le
restituzioni di cui al comma 3 non esauriscano le
disponibilita' dell'importo di cui al medesimo comma, il
residuo viene ripartito tra le aziende produttrici che
hanno versato il prelievo, secondo i seguenti criteri e
nell'ordine:
a) alle aziende che non hanno superato il livello
produttivo conseguito nel periodo 2007-2008, purche' non
abbiano successivamente ceduto quota ai sensi dell'articolo
10, comma 10, tenendo conto dei mutamenti di conduzione di
cui all'articolo 10, comma 18;
b) alle aziende che non abbiano superato di oltre il 6
per cento il proprio quantitativo disponibile individuale.
4-quater. Le somme residue confluiscono nel fondo per
gli interventi nel settore lattiero-caseario istituito
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
5. Entro il 31 luglio di ogni anno l'AGEA comunica agli
acquirenti, alle regioni e alle province autonome l'importo
del prelievo imputato a ciascun produttore conferente e gli
importi da restituire calcolati ai sensi dei commi 3 e 4,
ovvero eventuali importi di prelievo dovuti e non versati;
entro lo stesso termine l'AGEA provvede alla restituzione
agli acquirenti degli importi stessi.
6. Entro i successivi quindici giorni gli acquirenti
pagano ai produttori gli importi ad essi spettanti e
provvedono alla riscossione ed al versamento degli
eventuali importi dovuti, dandone comunicazione alle
regioni e alle province autonome.
7. Le decisioni amministrative o giurisdizionali
concernenti i ricorsi in materia, non notificate entro il
trentesimo giorno precedente la scadenza del termine di cui
ai comma 5, non producono effetti sui risultati complessivi
delle operazioni effettuate ai sensi del presente articolo,
che restano fermi nei confronti dei produttori estranei ai
procedimenti nei quali sono state emesse. Al produttore il
cui ricorso e' stato accolto il prelievo versato e'
restituito per la parte non dovuta. I relativi saldi
contabili con l'Unione europea sono iscritti nella gestione
finanziaria dell'AGEA - spese connesse ad interventi
comunitari - e sono ripianati attraverso l'importo
accantonato ai sensi del comma 2.
7-bis. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini
di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta
l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui
all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e'
disposta la revoca del riconoscimento».
- Il Regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio del 17
marzo 2008 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007
per quanto riguarda le quote nazionali per il latte, e'
pubblicato nella G.U.U.E. del 19 marzo 2008, n. L 76.
- Il Regolamento (CE) n. 72/2009 del Consiglio del 19
gennaio 2009 che modifica i regolamenti (CE) n. 247/2006,
(CE) n. 320/2006, (CE) n. 1405/2006, (CE) n. 1234/2007,
(CE) n. 3/2008 e (CE) n. 479/2008 e che abroga i
regolamenti (CEE) n. 1883/78, (CEE) n. 1254/89, (CEE) n.
2247/89, (CEE) n. 2055/93, (CE) n. 1868/94, (CE) n.
2596/97, (CE) n. 1182/2005 e (CE) n. 315/2007 al fine di
adeguare la politica agricola comune, e' pubblicato nella
G.U.U.E del 31 gennaio 2009, n. L 30/1.
- Si riporta il testo dell'articolo 10 del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 maggio 2003, n. 119, rubricato Adempimenti dei
trasportatori. Vendite dirette. Vendite e affitti di quota.
Mutamenti nella conduzione delle aziende. Misure per la
ristrutturazione della produzione lattiera. Altre
disposizioni per i primi due periodi di applicazione.
Periodi pregressi. Responsabilita' finanziaria delle
regioni e delle province autonome. Vigilanza e potere
sostitutivo. Disposizioni attuative e abrogazioni:
«Art. 10. - 1. Il latte deve essere accompagnato,
durante il trasporto, da specifica documentazione di
accompagnamento ai sensi di quanto previsto dal decreto di
cui all'articolo 1, comma 7, che deve essere sottoscritta
dal produttore, o da un suo delegato secondo le modalita'
definite dal decreto di cui all'articolo 1, comma 7, dal
trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente.
2. Per il riscontro dei quantitativi di latte
trasportato, gli organi di controllo competenti effettuano
verifiche sui trasporti di latte in occasione della
raccolta nelle aziende, durante il percorso e presso le
imprese di trasformazione, dopo l'arrivo e la lavorazione
del latte stesso.
3. Il trasportatore che sia trovato sprovvisto della
documentazione di accompagnamento di cui al comma 1 o con
la stessa priva di elementi essenziali indicati nel decreto
di cui all'articolo 1, comma 7, e' soggetto alla sanzione
amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro, fatte salve le
ulteriori sanzioni di legge. Il produttore che non
ottemperi agli obblighi di cui al comma 1 e' soggetto alla
sanzione amministrativa da 1.000 a 10.000 euro.
4. I produttori titolari di una quota per le vendite
dirette sono tenuti a trasmettere alla regione o alla
provincia autonoma competente, nonche' all'AGEA, la
dichiarazione redatta nel rispetto e secondo le modalita'
previste nell'articolo 6, paragrafi 1 e 2, del regolamento
(CE) n. 1392/2001. L'obbligo di trasmissione sussiste anche
se non e' stato venduto latte o prodotti lattiero-caseari.
5. Il mancato rispetto del termine stabilito
dall'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n.
1392/2001 comporta l'applicazione a carico dei produttori,
da parte delle regioni e delle province autonome, delle
procedure e sanzioni previste dall'articolo 6, paragrafi 3
e 4, del medesimo regolamento (CE) n. 1392/2001.
6. Il latte o equivalente latte indicato nelle
dichiarazioni pervenute successivamente al 30 giugno e'
integralmente assoggettato a prelievo supplementare per la
parte eccedente la quota, anche in caso di mancato
superamento del quantitativo di riferimento nazionale
«vendite dirette»; in tale caso le somme corrispondenti
saranno utilizzate dall'AGEA per le finalita' di cui
all'articolo 9, comma 2.
7. Qualora il produttore presenti una dichiarazione non
veritiera, le regioni o le province autonome, accertato il
quantitativo effettivamente venduto, applicano una sanzione
pari al prelievo supplementare corrispondente alla
quantita' di prodotto dichiarato in piu' o in meno, fermo
restando il pagamento del prelievo supplementare sul
quantitativo prodotto oltre la quota.
8. In caso di esubero delle vendite dirette rispetto al
quantitativo nazionale di riferimento per esse assegnato
all'Italia, l'AGEA, entro il 31 luglio di ogni anno, esegue
la compensazione nazionale degli esuberi individuali in
favore, prioritariamente, dei produttori titolari di quota
con aziende ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19
del regolamento (CE) n. 1257/1999 e, successivamente, di
tutti gli altri produttori titolari di quota; entro lo
stesso termine provvede a comunicare ai produttori
interessati i quantitativi non compensati.
9. Entro i termini previsti dall'articolo 8 del
regolamento (CE) n. 1392/2001, il produttore e' tenuto a
versare nel conto corrente di cui all'articolo 5, comma 2,
l'importo del prelievo supplementare di cui al comma 8. In
caso di inadempienza si applica una sanzione amministrativa
non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 10.000 euro,
fermo restando il pagamento del prelievo supplementare.
10. In conformita' all'articolo 8, lettera d), del
regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentito il
trasferimento di quantitativi di riferimento separatamente
dall'azienda, anche tra aziende ubicate in regioni e
province autonome diverse.
11. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
ubicate nelle zone montane, di cui all'articolo 18 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti
esclusivamente ad aziende anch'esse ubicate in zona di
montagna; a tali trasferimenti non si applica la
limitazione di cui al comma 13.
12. I quantitativi di riferimento assegnati ad aziende
ubicate nelle zone svantaggiate, di cui all'articolo 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, possono essere trasferiti
esclusivamente ad aziende ubicate in zone montane o
svantaggiate; a tali trasferimenti non si applica la
limitazione di cui al comma 13.
13. Il trasferimento di quantitativi di riferimento tra
aziende ubicate in regioni o province autonome diverse e'
consentito entro il limite massimo del 70 per cento del
quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito
al periodo di commercializzazione 2003-2004. Per le aziende
ubicate nel territorio delle regioni insulari il
trasferimento di quantitativi di riferimento fuori regione
e' consentito entro il limite massimo del 50 per cento del
quantitativo di riferimento dell'azienda cedente riferito
al periodo di commercializzazione 2003-2004.
14. Ai soci di cooperative di lavorazione,
trasformazione e raccolta di latte e successivamente ai
soci di organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi
del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e'
attribuito il diritto di prelazione per le quote poste in
vendita da altri soci della stessa cooperativa o della
stessa organizzazione di produttori, secondo le procedure e
i termini stabiliti dal decreto di cui all'articolo 1,
comma 7.
15. In conformita' all'articolo 6, paragrafo 1, del
regolamento (CEE) n. 3950/92, come modificato dal
regolamento (CE) n. 1256/1999, e' consentita la stipula di
contratti di affitto della parte di quota non utilizzata,
separatamente dall'azienda, con efficacia limitata al
periodo in corso esclusivamente tra aziende ubicate in zone
di produzione omogenee, dandone comunicazione alle regioni
e alle province autonome per le relative verifiche, purche'
il contratto intervenga tra produttori in attivita' che
hanno prodotto e commercializzato nel corso del periodo.
16. L'atto attestante il trasferimento di quota di cui
ai commi 10, 15 e 18 deve essere convalidato e registrato
nel SIAN dalla regione o dalla provincia autonoma del
produttore che acquisisce il quantitativo in questione.
17. In deroga a quanto previsto dal comma 13, attraverso
accordi tra regioni o province autonome, puo' essere
consentito il trasferimento dell'intero quantitativo
posseduto.
18. Qualsiasi atto o fatto che produce un mutamento
nella conduzione di un'azienda titolare di quota ha
efficacia, con riferimento alla titolarita' della quota,
decorsi quindici giorni dalla data di comunicazione della
variazione stessa alla regione o alla provincia autonoma
competente.
19. I contratti di affitto di azienda, comodato di
azienda o qualsiasi altro contratto a tempo determinato, ad
esclusione di quelli di cui al comma 15, per essere
rilevanti ai fini del regime delle quote latte, devono
avere una durata non inferiore a dodici mesi e una scadenza
coincidente con l'ultimo giorno di un periodo di
commercializzazione; l'eventuale risoluzione anticipata del
contratto ha efficacia sulla titolarita' della quota a
partire dal periodo di commercializzazione successivo a
quello in corso alla data di comunicazione della
risoluzione stessa alla regione o alla provincia autonoma
competente.
20. Al fine di favorire la ristrutturazione della
produzione lattiera e il rientro della produzione nei
limiti del quantitativo nazionale garantito, anche per
favorire la definizione della regolazione debitoria, e'
attivato un programma di abbandono totale ai sensi
dell'articolo 8, lettera a), del regolamento (CEE) n.
3950/92. I quantitativi di riferimento di cui sono titolari
le aziende che accedono al programma di abbandono
confluiscono nella riserva nazionale e sono ripartiti tra
le regioni e le province autonome con le modalita' di cui
all'articolo 3, comma 3, per essere riassegnati ai sensi
dell'articolo 8, lettera b), del regolamento (CEE) n.
3950/92, in conformita' al comma 4 dell'articolo 3 con
esclusione dei produttori che hanno ceduto a titolo oneroso
in tutto o in parte la propria quota conseguendo nel
contempo un esubero produttivo. I quantitativi
eventualmente non riassegnati da una o piu' regioni entro
novanta giorni dalla data di ripartizione confluiscono
nella riserva nazionale per essere ripartiti tra le altre
regioni o province autonome in proporzione ai quantitativi
prodotti in esubero nell'ultimo periodo contabilizzato. Il
programma di abbandono e' attuato dall'AGEA secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti
Commissioni parlamentari.
21. Al fine di favorire la riconversione delle aziende
zootecniche che aderiscono al programma di abbandono di cui
al comma 20 in aziende zootecniche estensive ad indirizzo
carne o ad indirizzo latte non bovino favorendo lo sviluppo
delle razze autoctone, incentivando marchi di qualita' e
introducendo sistemi di tracciabilita', e' definito un
apposito regime di aiuti, attuato dall'AGEA secondo le
modalita' definite con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, da emanare entro quarantacinque
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, sentite la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e le competenti
Commissioni parlamentari in coerenza con gli orientamenti
comunitari in materia di aiuti di Stato e con i piani di
sviluppo rurale regionali di cui al regolamento (CE) n.
1257/1999.
22. Gli aumenti da parte dell'Unione europea del
quantitativo nazionale garantito sono ripartiti con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, tra
le regioni e le province autonome in misura proporzionale
alla media dei quantitativi prodotti in esubero negli
ultimi due periodi contabilizzati, per essere assegnati con
le seguenti priorita', con esclusione dei produttori che
hanno ceduto a titolo oneroso in tutto o in parte la
propria quota:
a) ai produttori che hanno subito la riduzione della
quota «B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n.
727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto;
b) a giovani imprenditori agricoli, anche non titolari
di quota;
c) i quantitativi residui sono assegnati sulla base di
criteri oggettivi autonomamente determinati dalle regioni e
dalle province autonome, che assicurino il mantenimento
diffuso delle strutture produttive esistenti sul territorio
anche con la finalita' di riassorbire il fenomeno della
sovrapproduzione.
23. La quota «B» ridotta ai sensi del decreto-legge 23
dicembre 1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 febbraio 1995, n. 46, di cui al presente articolo,
e' calcolata al netto delle assegnazioni regionali
integrative effettuate ai sensi dell'articolo 1, comma 21,
del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118; la quota
riattribuita in applicazione del presente articolo comporta
corrispondente diminuzione della predetta quota «B»
ridotta.
24. Possono accedere alle misure previste dai commi 20,
21 e 22 i produttori titolari di quota che si pongono in
regola con gli obblighi di versamento del prelievo
supplementare di cui al regolamento (CEE) n. 3950/92, e
successive modificazioni, anche nelle ulteriori forme
previste dal presente decreto.
25. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 20 e
21, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede
mediante riduzione, per 5 milioni di euro,
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2003 di cui
all'articolo 2 della legge 23 dicembre 1999, n. 499, e per
15 milioni di euro, dell'autorizzazione di spesa per l'anno
2003 di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 499 del
1999 come da ultimo ridefinite dalla legge 27 dicembre
2002, n. 289. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
26. Ad ulteriore copertura degli impegni finanziari,
derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della
Commissione europea del 21 ottobre 1994, nonche' dalle
successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel
settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1993, e'
autorizzato il trasferimento all'AGEA dell'importo di 517
milioni di euro per l'anno 2003 cui si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unita' previsionale di base di parte corrente «Fondo
speciale» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente
utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle
politiche agricole e forestali. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
27. Al fine di consentire la graduale applicazione delle
disposizioni di cui all'articolo 5, in relazione al
progressivo riequilibrio tra quota assegnata e produzione
conseguita da ogni produttore titolare di quota, nei primi
due periodi di applicazione del presente decreto non si
attua l'esclusione dalla restituzione di cui all'articolo
9, comma 4, e i versamenti mensili di cui all'articolo 5,
comma 2, vengono eseguiti dagli acquirenti nelle seguenti
percentuali:
a) per i produttori titolari di quota con aziende
ubicate nelle zone di cui agli articoli 18 e 19 del
regolamento (CE) n. 1257/1999, nella misura del 5 per cento
per il primo periodo di applicazione e del 10 per cento per
il secondo periodo;
b) per i produttori gia' titolari di quota «B» ridotta
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre
1994, n. 727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
febbraio 1995, n. 46, nella misura del 5 per cento per il
primo periodo di applicazione e del 10 per cento nel
secondo periodo, nei limiti della riduzione subita al netto
delle assegnazioni regionali integrative effettuate ai
sensi dell'articolo 1, comma 21, del decreto-legge 1° marzo
1999, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
aprile 1999, n. 118, e ai sensi dell'articolo 3;
c) per tutti gli altri produttori nella misura del 100
per cento.
28. L'AGEA, nei primi due periodi di applicazione del
presente decreto, per l'esecuzione dei calcoli di
restituzione del prelievo di cui all'articolo 9 considera
versate e pertanto oggetto di restituzione le somme
trattenute corrispondenti all'esubero produttivo; il
singolo produttore puo' accedere alla restituzione solo in
caso di effettivo versamento della parte di prelievo di cui
al comma 27.
29. Nei soli primi due periodi di applicazione del
presente decreto gli acquirenti, in luogo della materiale
trattenuta del prelievo non versato ai sensi del comma 27,
possono avvalersi di una idonea garanzia secondo le
modalita' previste dal D.M. 12 marzo 2002 del Ministro
delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 127 del 1° giugno 2002.
30. II Commissario straordinario del Governo per il
coordinamento dell'emergenza derivante dalla epizoozia
denominata «blue tongue» provvede, in via transitoria e ai
fini della tutela degli allevamenti, agli adempimenti di
cui all'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), per il periodo
di commercializzazione 2002-2003.
31. Per la prima campagna di applicazione del presente
decreto, gli acquirenti trasmettono, entro il 30 novembre,
una dichiarazione riepilogativa dei quantitativi consegnati
da ciascun produttore; dal 1° gennaio 2004 si applicano le
norme di cui all'articolo 5.
32. Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di
cui ai commi 27, 29 e 31 da parte degli acquirenti comporta
l'applicazione delle misure sanzionatorie di cui
all'articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni e'
disposta la revoca del riconoscimento.
33. Per il periodo di commercializzazione 2003-2004 le
comunicazioni regionali gia' effettuate sono valide ai fini
della determinazione e comunicazione della quota di cui
all'articolo 2.
34. I produttori di latte, relativamente agli importi
imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare
latte, per i periodi di commercializzazione compresi tra
gli anni 1995-1996 e 2001-2002, versano l'importo
complessivamente dovuto, senza interessi. Il versamento
puo' essere effettuato in forma rateale in un periodo non
superiore a trenta anni.
35. Le somme versate dai produttori di latte affluiscono
ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato,
per essere successivamente riassegnate allo stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai
fini della copertura delle anticipazioni di tesoreria
utilizzate. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
36. I produttori interessati aderiscono al versamento
rateale di cui al comma 34 presentando istanza alla regione
o alla provincia autonoma di appartenenza, nella quale
dichiarano di accettare espressamente le imputazioni del
prelievo supplementare complessivamente dovuto. L'istanza
vale come rinuncia ai ricorsi ovvero agli atti del giudizio
eventualmente proposti a tale riguardo, previa indicazione
del numero del ruolo e dell'organo giurisdizionale adito.
36-bis. I giudizi pendenti alla data del 1° gennaio 2004
innanzi agli organi giurisdizionali amministrativi ovvero
ordinari, aventi ad oggetto gli importi imputati e non
pagati a titolo di prelievo supplementare per i periodi di
commercializzazione compresi tra gli anni 1995-1996 e
2001-2002, sono estinti d'ufficio, con compensazione delle
spese tra le parti a seguito dell'accoglimento dell'istanza
di rateizzazione da parte della regione o provincia
autonoma di appartenenza, da comunicare a cura delle
medesime al competente organo giurisdizionale.
37. Sono esclusi dal versamento rateale di cui al comma
34 i produttori che non sono in regola con gli obblighi di
versamento del prelievo supplementare per i periodi di
commercializzazione successivi al 2001-2002, salvo diverse
disposizioni stabilite dall'Unione europea.
38. Gli acquirenti, entro trenta giorni dalla
presentazione da parte dell'interessato della
documentazione comprovante l'accettazione da parte della
regione o della provincia autonoma della richiesta di
rateizzazione, restituiscono gli importi trattenuti ovvero
svincolano le garanzie, relativamente a tutti i periodi di
cui al comma 34.
39. Con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, emanato entro sessanta giorni dalla data di
efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34 a 39,
sono definite le modalita' di attuazione delle predette
disposizioni, fatto salvo quanto previsto dal comma 35
relativamente al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze.
40. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 34
a 39 e' subordinata al conseguimento di un preventivo atto
di assenso da parte dei competenti organi comunitari.
41. In ipotesi di correzioni finanziarie da parte
dell'Unione europea in materia di quote latte, il Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro delle politiche
agricole e forestali, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, promuove i provvedimenti necessari
per l'attribuzione agli organismi competenti dei relativi
oneri.
42. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole
e forestali, acquisito il parere della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, puo' essere
nominato un Commissario straordinario del Governo, che puo'
avvalersi di uno o piu' sub-commissari, per assicurare il
monitoraggio e la vigilanza sull'applicazione del presente
decreto nei suoi primi due periodi di attuazione.
43. Il Commissario straordinario del Governo
nell'espletamento del proprio mandato puo' esercitare, nel
rispetto del principio di sussidiarieta' e del principio di
leale collaborazione, il potere sostitutivo nei confronti
delle amministrazioni pubbliche cui competono gli
adempimenti previsti dal presente decreto, secondo le
modalita' di cui al comma 44.
44. In caso di inadempienze relative all'attuazione del
presente decreto, il Commissario invita l'amministrazione
competente ad adottare, entro il termine di trenta giorni
dalla data della diffida, i provvedimenti dovuti. Decorso
inutilmente tale termine il Commissario, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, esercita il
potere sostitutivo.
45. Agli oneri derivanti dal comma 42 si provvede
nell'ambito degli ordinari stanziamenti recati dallo stato
di previsione del Ministero delle politiche agricole e
forestali. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
46. Le disposizioni contenute nel presente decreto si
applicano, ove non diversamente ed espressamente
specificato, a decorrere dal primo periodo di
commercializzazione successivo alla data di entrata in
vigore del decreto stesso; pertanto tutti gli adempimenti
relativi ai periodi precedenti sono regolamentati dalla
normativa precedentemente in vigore.
47. Sono abrogati a decorrere dal primo periodo di
applicazione del presente decreto, come individuato dal
presente articolo, i provvedimenti e le leggi di seguito
elencati:
a) legge 26 novembre 1992, n. 468;
b) decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1993, n. 569;
c) decreto ministeriale 27 dicembre 1994, n. 762 del
Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali;
d) articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1994, n.
727, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46;
e) decreto ministeriale 25 ottobre 1995 del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1995;
f) articoli 2, 3 e 4 del decreto-legge 23 ottobre 1996,
n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 1996, n. 642;
g) articolo 11 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.
542, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre
1996, n. 649;
h) articolo 2, commi da 166 a 174, della legge 23
dicembre 1996, n. 662;
i) articolo 01, commi da 13 a 21 e da 28 a 35
dell'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1997,
n. 81;
l) decreto ministeriale 15 maggio 1997 del Ministro
delle risorse agricole, alimentari e forestali, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 20 maggio 1997;
m) decreto-legge 7 maggio 1997, n. 118, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1997, n. 204;
n) decreto-legge 1° dicembre 1997, n. 411, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5;
o) decreto ministeriale 17 febbraio 1998 del Ministro
per le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1998;
p) decreto ministeriale 22 giugno 1998 del Ministro per
le politiche agricole, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 148 del 27 giugno 1998;
q) articolo 1, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 15
giugno 1998, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 1998, n. 276;
r) decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118;
s) decreto ministeriale 21 maggio 1999, n. 159 del
Ministro per le politiche agricole;
t) decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 309 del
Ministro per le politiche agricole;
u) decreto ministeriale 10 agosto 1999, n. 310 del
Ministro per le politiche agricole;
v) decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79;
z) articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n.
268, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2000, n. 354;
aa) decreto ministeriale 19 aprile 2001 del Ministro
delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 144 del 23 giugno 2001;
bb) articolo 3 del D.M. 21 gennaio 2003 del Ministro
delle politiche agricole e forestali, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 57 del 10 marzo 2003.
48. Per quanto non espressamente previsto dal presente
decreto, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE)
n. 3950/92, e successive modificazioni, e del regolamento
(CE) n. 1392/2001».
- Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 3 del
decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2004, n. 204, rubricato
«Disposizioni urgenti in materia di agricoltura e di
prelievo supplementare nel settore lattiero-caseario».
«3. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 28 marzo
2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119, il prelievo versato mensilmente in
eccesso dai produttori in regola con i versamenti e'
restituito ai produttori medesimi. Al termine di tale
operazione, qualora il restante totale delle imputazioni di
prelievo da eseguire risulti superiore al prelievo dovuto
all'Unione europea aumentato del 5 per cento, l'AGEA non
procede alla richiesta di prelievo imputato in eccesso ai
produttori che non hanno ancora eseguito i versamenti
mensili, applicando i criteri di priorita' previsti dai
commi 3 e 4 del medesimo articolo 9, ferme restando le
sanzioni di cui all'articolo 5, comma 5, del medesimo
decreto-legge».



 
(( Art. 8-ter
Istituzione del Registro nazionale dei debiti
1. Il rapporto giuridico tra ciascun produttore che eserciti attivita' agricola ai sensi dell'articolo 2, primo paragrafo, lettera c), del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009, e l'Unione europea e' unico nell'ambito delle misure di finanziamento della Politica agricola comune di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005.
2. Ai fini dell'applicazione del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del 21 giugno 2006, cosi' come integrato dal Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione, del 21 ottobre 2008, e del comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, e' istituito presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) il Registro nazionale dei debiti, in cui sono iscritti, mediante i servizi del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), tutti gli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli risultanti dai singoli registri debitori degli organismi pagatori riconosciuti, istituiti ai sensi dell'allegato 1, paragrafo 2, lettera e), del regolamento (CE) n. 885/2006, nonche' quelli comunicati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, connessi a provvidenze e aiuti agricoli dalle stesse erogati. Alla istituzione e alla tenuta del Registro di cui al presente comma si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie gia' previste a legislazione vigente.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ad integrazione della procedura di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, iscrivono gli importi dovuti a titolo di prelievo latte nel Registro di cui al comma 2, mediante i servizi del SIAN.
4. L'iscrizione del debito nel Registro di cui al comma 2 degli importi accertati come dovuti dai produttori agricoli equivale all'iscrizione al ruolo ai fini della procedura di recupero.
5. In sede di erogazione di provvidenze e di aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' di provvidenze e di aiuti agricoli nazionali, gli organismi pagatori, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano presso il Registro di cui al comma 2 l'esistenza di importi a carico dei beneficiari e sono tenuti ad effettuare il recupero, il versamento e la contabilizzazione nel Registro del corrispondente importo, ai fini dell'estinzione del debito.
6. Al comma 16 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni, nel secondo periodo, dopo le parole: «gli organismi pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti», sono inserite le seguenti: «, ad eccezione di quelli derivanti da diritti posti precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni,».
7. L'AGEA definisce con propri provvedimenti le modalita' tecniche per l'attuazione dei commi da 1 a 6, con particolare riguardo ai meccanismi di estinzione dei debiti relativi agli aiuti agricoli comunitari da parte degli organismi pagatori.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' data attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 5-bis e 5-ter del regolamento (CE) n. 885/2006, come integrato dal regolamento (CE) n. 1034/2008, in relazione alla disciplina del pagamento e della riscossione di crediti di modesto ammontare da parte delle pubbliche amministrazioni. ))




Riferimenti normativi:
- Il Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio, del 19
gennaio 2009, che stabilisce norme comuni relative ai
regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito
della politica agricola comune e istituisce taluni regimi
di sostegno a favore degli agricoltori, e che modifica i
regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n.
378/2007 e abroga il regolamento (CE) n. 1782/2003, e'
pubblicato nella G.U.U.E. del 31 gennaio 2009, n. L 30.
- Il Regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione, del
21 giugno 2006, recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto
riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di
altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR, e' pubblicato nella G.U.U.E. del 23 giugno 2006, n.
L 171.
- Il Regolamento (CE) n. 1034/2008 della Commissione,
del 21 ottobre 2008, recante modifica del regolamento (CE)
n. 885/2006 recante modalita' di applicazione del
regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto
riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di
altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del
FEASR, e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 ottobre 2008, n. L
279.
- Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla
legge 11 marzo 2006, n. 81, e successive modificazioni:
«Art. 1. - Per il triennio 2006-2008 sono sospesi gli
aumenti di aliquota di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del
decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146.
2. Dal 1° gennaio 2006, per lo stesso periodo di cui al
comma 1, le agevolazioni contributive previste
dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, sono cosi
determinate:
a) nei territori montani particolarmente svantaggiati
la riduzione contributiva compete nella misura del 75 per
cento dei contributi a carico del datore di lavoro,
previsti dal citato articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter,
della legge n. 67 del 1988;
b) nelle zone agricole svantaggiate, comprese le aree
dell'obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999, nonche' i territori dei
comuni delle regioni Abruzzo, Molise e Basilicata, la
riduzione contributiva compete nella misura del 68 per
cento.
3. Al fine di verificare la possibilita' di definire
modalita' di estinzione dei debiti dei datori di lavoro
agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli verso
l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), ivi
compresi quelli che hanno formato oggetto di cessione ai
sensi dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e' istituita una Commissione di tre esperti, di cui uno
designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e uno
dal Ministro delle politiche agricole e forestali. La
Commissione presenta al Presidente del Consiglio dei
Ministri le proposte per l'estinzione dei predetti debiti
entro il 15 ottobre 2006. Fino a tale data sono sospesi i
giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero
relativi ai suddetti carichi contributivi risultanti alla
data del 30 giugno 2005.
4. A decorrere dal 1° gennaio 2006, la retribuzione
imponibile per il calcolo dei contributi agricoli
unificati, dovuti per tutte le categorie di lavoratori
agricoli a tempo determinato e indeterminato, e' quella
indicata all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 dicembre 1989, n. 389.
5. La retribuzione di cui al comma 4, con la medesima
decorrenza ivi prevista, vale anche ai fini del calcolo
delle prestazioni temporanee in favore degli operai
agricoli a tempo determinato.
6. A decorrere dal 1° luglio 2006, i datori di lavoro
agricolo devono trasmettere all'INPS per via telematica
trimestralmente, entro il mese successivo al trimestre di
riferimento, le dichiarazioni di manodopera agricola con i
dati retributivi e le informazioni necessarie per il
calcolo dei contributi, per l'implementazione delle
posizioni assicurative individuali e per l'erogazione delle
prestazioni. A tal fine l'INPS emana le relative istruzioni
tecniche e procedurali.
7. Entro il 30 giugno 2006 tutte le aziende agricole in
attivita' devono ripresentare per via telematica la
denuncia aziendale di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 11 agosto 1993, n. 375, con le modalita'
previste dall'articolo 44, comma 7, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
8. A decorrere dal 1° luglio 2006 la denuncia aziendale
di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 11 agosto
1993, n. 375, deve essere trasmessa per via telematica, su
apposito modello predisposto dall'INPS. Ai datori di lavoro
che assumono operai a tempo determinato e' fatto obbligo di
inserire nel predetto modello l'indicazione del tipo di
coltura praticata o allevamento condotto, nonche' il
presunto fabbisogno di manodopera. L'INPS procede alla
verifica delle denunce aziendali con priorita' a quelle che
presentano valori di manodopera impiegata inferiori a
quelli calcolati sulla base dei valori medi d'impiego di
manodopera, conformemente a quanto previsto dall'articolo 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334.
9. I datori di lavoro agricolo effettuano le
comunicazioni di assunzione, di trasformazione e di
cessazione del rapporto di lavoro previste,
rispettivamente, dall'articolo 9-bis del decreto-legge 1°
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni,
dall'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000,
n. 181, e dall'articolo 21 della legge 29 aprile 1949, n.
264, e successive modificazioni, per via telematica
esclusivamente alle sedi INPS territorialmente competenti.
L'INPS provvede a trasmettere le comunicazioni previste dal
presente comma al servizio competente di cui all'articolo
1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile
2000, n. 181, e successive modificazioni, nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, e all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro (INAIL).
10. A decorrere dal 1° luglio 2006 i datori di lavoro
agricolo, che, ai sensi delle vigenti disposizioni
legislative e della contrattazione collettiva applicata,
anticipano ai lavoratori agricoli prestazioni temporanee a
carico dell'INPS, possono portare in compensazione, in sede
di dichiarazione mensile, gli importi anticipati. Il datore
di lavoro ha facolta' di effettuare le dichiarazioni di cui
ai commi 6, 7, 8 e 9 del presente articolo per il tramite
dei soggetti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio
1979, n. 12, e successive modificazioni, e degli altri
soggetti abilitati dalle vigenti disposizioni di legge alla
gestione ed alla amministrazione del personale dipendente
del settore agricolo.
11. L'INPS, nell'ambito della propria autonomia
organizzativa e della vigente dotazione organica di
personale, istituisce un'apposita struttura centrale e
periferica dedicata alla previdenza agricola, con il
compito di attuare le relative normative e gestire i
conseguenti rapporti con le aziende, i lavoratori e loro
rappresentanti, sia con riferimento al versante della
contribuzione sia con riferimento al versante delle
prestazioni. La struttura, a livello centrale, e' affidata
ad un dirigente dell'Istituto che risponde direttamente al
direttore generale.
12. Al fine di rendere piu' efficaci i controlli
finalizzati all'emersione del lavoro irregolare in
agricoltura, l'INPS e l'Agenzia per le erogazioni in
agricoltura (AGEA), con le risorse umane gia' assegnate a
legislazione vigente, procedono sistematicamente
all'integrazione delle proprie banche dati, con particolare
riferimento alle informazioni relative alle coltivazioni e
agli allevamenti realizzati per ciascun anno solare e alle
particelle catastali sulle quali insistono i terreni.
13. All'onere derivante dai commi 1, 2, 3 e 15 del
presente articolo, pari a 304 milioni di euro per l'anno
2006, a 336 milioni di euro per l'anno 2007, a 369 milioni
di euro per l'anno 2008 e a 167 milioni di euro annui a
decorrere dall'anno 2009, si provvede:
a) quanto a 42 milioni di euro per l'anno 2006, a 48
milioni di euro per l'anno 2007 e a 54 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2008, mediante utilizzo delle
maggiori entrate recate dai commi 1 e 2;
b) quanto a 262 milioni di euro per l'anno 2006, a 288
milioni di euro per l'anno 2007, a 315 milioni di euro per
l'anno 2008 e a 113 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione
dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61, comma 1, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rideterminata dalle
tabelle D e F della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Ai fini
dell'invarianza del fabbisogno e dell'indebitamento netto
delle pubbliche amministrazioni, l'importo relativo al
limite di cui al comma 33 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' ridotto di 50 milioni di euro; la
percentuale stabilita dal comma 34 dell'articolo 1 della
citata legge n. 266 del 2005 e' rideterminata in misura
corrispondente ad una riduzione dei pagamenti per spese
relative a investimenti fissi lordi di 130 milioni di euro;
il predetto Fondo per le aree sottoutilizzate e' ridotto
per l'anno 2007 di ulteriori 200 milioni di euro.
14. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
15. L'articolo 1, comma 147, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e' abrogato.
16. Per le imprese agricole, le disposizioni contenute
nell'articolo 10, comma 7, del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, e nell'articolo 1, comma 553, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano limitatamente
ai contributi dovuti per le prestazioni lavorative
effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2006. A tale fine, in
sede di pagamento degli aiuti comunitari, gli organismi
pagatori sono autorizzati a compensare tali aiuti, ad
eccezione di quelli derivanti da diritti posti
precedentemente in pegno ai sensi dell'articolo 18 del
decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive
modificazioni, con i contributi previdenziali dovuti
dall'impresa agricola beneficiaria, gia' scaduti alla data
del pagamento degli aiuti medesimi, compresi gli interessi
di legge a qualsiasi titolo maturati e le somme dovute a
titolo di sanzione. A tale fine l'Istituto previdenziale
comunica in via informatica i dati relativi ai contributi
previdenziali scaduti contestualmente all'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura, a tutti gli organismi pagatori e
ai diretti interessati, anche tramite i Centri autorizzati
di assistenza agricola (CAA) istituiti ai sensi
dell'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999,
n. 165, e successive modificazioni. In caso di
contestazioni, la legittimazione processuale passiva
compete all'Istituto previdenziale.
17. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili
con i commi da 1 a 16».
- L'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, e successive modificazioni, cosi' recita:
«1. Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, per
garantire l'adempimento delle obbligazioni contratte
nell'esercizio dell'impresa agricola possono costituire in
pegno, ai sensi dell'articolo 2806 del codice civile, anche
le quote di produzione, i diritti all'aiuto di cui al
regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29
settembre 2003, iscritti nel registro di cui all'articolo 3
del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e i
diritti di reimpianto della propria azienda.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, in deroga a quanto
previsto dall'articolo 2786 del codice civile, gli
imprenditori agricoli continuano ad utilizzare le quote di
produzione, i diritti all'aiuto di cui al regolamento (CE)
n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, iscritti
nel registro di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9
settembre 2005, n. 182, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2005, n. 231 e i diritti di
reimpianto.».



 
(( Art. 8-quater
Rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte
1. Al fine di consolidare la vitalita' economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, puo' richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 8-ter derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea.
2. La rateizzazione di cui al comma 1 e' consentita:
a) per somme non inferiori a 25.000 euro;
b) per una durata non superiore a tredici anni per i debiti inferiori a 100.000 euro;
c) per una durata non superiore a ventidue anni per i debiti compresi fra 100.000 e 300.000 euro;
d) per una durata non superiore a trenta anni per i debiti superiori a 300.000 euro.
3. Sul debito di cui e' richiesta la rateizzazione si applica il seguente tasso d'interesse:
a) per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;
b) per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;
c) per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformita' con la Comunicazione 2008/C 14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base. ))




Riferimenti normativi:
- La Comunicazione 2008/C 14/02 e' pubblicata nella
G.U.U.E del 19 gennaio 2008, n. C 14/6.



 
(( Art. 8-quinquies

Disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti
relativi alle quote latte
1. L'AGEA, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, intima a ciascun debitore il versamento delle somme che risultino esigibili. Sono da considerare esigibili anche le imputazioni di prelievo non sospese in sede giurisdizionale.
2. Il produttore interessato puo' presentare all'AGEA, entro sessanta giorni dal ricevimento della intimazione di cui al comma 1, la richiesta di rateizzazione; a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del suddetto termine sono sospese le procedure di recupero per compensazione, di iscrizione a ruolo, nonche' le procedure di recupero forzoso e sono interrotti i termini di impugnazione. L'AGEA provvede alla tempestiva comunicazione a Equitalia Spa per gli adempimenti di competenza.
3. In caso di accettazione della domanda di rateizzazione di cui all'articolo 8-quater da parte del Commissario straordinario, i produttori devono esprimere la rinuncia espressa ad ogni azione giudiziaria eventualmente pendente dinanzi agli organi giurisdizionali amministrativi e ordinari.
4. Le sospensioni e le interruzioni di cui al comma 2 proseguono per i produttori che presentano la richiesta di rateizzazione fino alla scadenza del termine di cui al comma 6.
5. Per le somme che divengono successivamente esigibili sempreche' riferite ai periodi precedenti al 2009-2010, l'AGEA procede ai sensi del comma 1; entro i sessanta giorni successivi alla ricezione dell'intimazione gli interessati possono chiederne la rateizzazione.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, e' nominato fino al 31 dicembre 2010 un Commissario straordinario, scelto tra i dirigenti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli enti vigilati dallo stesso Ministero e delle relative societa' controllate, il quale, avvalendosi degli uffici competenti di AGEA, assegna le quote di cui all'articolo 8-bis, comma 2, e definisce le modalita' di applicazione dell' articolo 8-quater e del presente articolo. Sulle richieste di rateizzazione il Commissario provvede entro tre mesi dalla presentazione delle richieste di rateizzazione in merito al loro accoglimento e entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione della decisione il debitore comunica l'accettazione della rateizzazione. Con il decreto di nomina e' stabilito il compenso del Commissario straordinario a valere sugli stanziamenti recati annualmente dalla legge finanziaria per le finalita' di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
7. Le quote assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, sono revocate con decorrenza dal periodo in corso al momento della comunicazione agli interessati del relativo provvedimento nei seguenti casi:
a) mancato pagamento del prelievo latte;
b) omessa presentazione della richiesta di rateizzazione nel termine di cui al comma 2;
c) rigetto della richiesta di rateizzazione di cui al comma 2;
d) rinuncia o mancata accettazione da parte del richiedente, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione delle determinazioni del Commissario straordinario di cui al comma 6.
8. Per i produttori che hanno richiesto la rateizzazione, le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonche' le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali erogati dagli organismi pagatori sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata.
9. La mancata effettuazione del versamento, anche per una sola rata, determinata ai sensi del comma 6, comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 8-bis, comma 2.
10. Nei casi di mancata tempestiva presentazione della richiesta di rateizzazione e in quelli di decadenza dal beneficio della dilazione, nonche' in caso di interruzione del pagamento anche di una sola rata, l'AGEA provvede alla riscossione coattiva ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639. ))




Riferimenti normativi:
- Il decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165 recante
«Soppressione dell'AIMA ed istituzione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n, 59» e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 14 giugno 1999, n. 137.
- Si riporta il testo dell'art. 10-bis del decreto-legge
28 marzo 2003, n. 49 (Riforma della normativa in tema di
applicazione del prelievo supplementare nel settore del
latte e dei prodotti lattiero-caseari), convertito,con
modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119:
«Art.10-bis (Assegnazione quote latte). - 1. Gli aumenti
del quantitativo nazionale garantito di latte di cui al
regolamento (CE) n. 248/2008 del Consiglio, del 17 marzo
2008, ed al Documento del Consiglio dell'Unione europea n.
16049/08 del 20 novembre 2008, sono attribuiti alla riserva
nazionale per essere assegnati prioritariamente alle
aziende che nel periodo 2007/2008 hanno realizzato consegne
di latte non coperte da quota, che risultino ancora in
produzione nella campagna di assegnazione, nei limiti del
quantitativo prodotto in esubero nel periodo 2007/2008 e al
netto del quantitativo oggetto di vendita di sola quota
effettuata con validita' nei periodi dal 1995/1996 al
periodo di assegnazione della quota.
2. In caso di vendita di azienda con quota con validita'
successiva al periodo 2007/2008, la quota e' assegnata
anche al nuovo proprietario in proporzione alla quota di
azienda rilevata.
3. In caso di affitto di azienda con quota vigente al
momento dell'assegnazione, la quota e' resa disponibile
anche all'affittuario in proporzione alla quota di azienda
affittata; alla scadenza del contratto la quota torna nella
disponibilita' del titolare dell'azienda.
4. Le assegnazioni di cui al comma 1 vengono effettuate
rispettando le seguenti priorita':
a) aziende che hanno subito la riduzione della quota
«B» ai sensi del decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 727,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
1995, n. 46, nei limiti del quantitativo ridotto che
risulta effettivamente prodotto nel periodo 2007/2008 ed al
netto dei quantitativi gia' riassegnati;
b) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate,
che abbiano prodotto oltre la propria quota in misura
superiore al 5 per cento;
c) aziende ubicate in zone di pianura e svantaggiate
che, nel periodo 2007/2008, abbiano coperto con affitti di
quota ai sensi dell'articolo 10, commi 15 e 16, la
produzione realizzata in misura superiore al 5 per cento
della quota posseduta.
5. Per la determinazione dei quantitativi oggetto di
assegnazione, le consegne di latte non coperte da quota
sono calcolate come differenza tra il quantitativo
consegnato nel periodo 2007/2008, adeguato in base al
tenore di materia grassa, e la quota individuale. Ai fini
del presente comma l'adeguamento in base al tenore di
materia grassa e' calcolato con le seguenti modalita':
a) il tenore medio di grassi del latte consegnato dal
produttore viene raffrontato al tenore di riferimento di
grassi;
b) ove si constati un divario positivo, il quantitativo
di latte consegnato viene maggiorato dello 0,09 per cento
per ogni 0,1 g di grassi in piu' per chilogrammo di latte;
c) ove si constati un divario negativo, il quantitativo
di latte consegnato viene diminuito dello 0,18 per cento
per ogni 0,1 g di grassi in meno per chilogrammo di latte.
6. I quantitativi non assegnati ai sensi dei commi da 1
a 5 sono utilizzati secondo le disposizioni di cui
all'articolo 10, comma 22.
7. Le assegnazioni di cui al presente articolo sono
comunicate dalle regioni e dalle province autonome di
Trento e di Bolzano alle aziende produttrici con le
modalita' ed i termini di cui all'articolo 2, comma 2-bis,
a valere per il periodo 2009/2010.
8. I quantitativi assegnati ai sensi del comma 4,
lettere b) e c), non possono essere oggetto di vendita o
affitto di sola quota fino al 31 marzo 2015. In caso di
cessazione dell'attivita' tali quantitativi confluiscono
nella riserva nazionale per essere riassegnati con le
modalita' di cui all'articolo 3, comma 3.».
- Il regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 recante
«Approvazione del Testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello
Stato» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 settembre
1910, n. 227.



 
(( Art. 8-sexies
Disposizioni finali
1. Le disposizioni degli articoli 8-quater e 8-quinquies sono applicabili fino alla campagna lattiera 2008-2009. ))
 
(( Art. 8-septies
Disposizioni finanziarie
1. Le somme versate dai produttori di latte, ai sensi del presente decreto, affluiscono ad apposito conto di tesoreria, per essere destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria utilizzate in favore dell'AGEA, in relazione alla mancata riscossione dei crediti del settore agricolo. Le eventuali residue disponibilita' del predetto conto di tesoreria, eccedenti rispetto alla integrale complessiva estinzione delle anticipazioni di cui al precedente periodo, per la parte corrispondente alla differenza tra gli interessi applicati e i rendimenti lordi dei buoni del Tesoro poliennali con vita residua superiore ad un anno, sono versate dal predetto conto di tesoreria all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e sono destinate ad interventi nel settore lattiero-caseario, rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito, all'accesso al credito di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e a misure di accompagnamento per il settore. Le ulteriori eventuali risorse residue sono versate e restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita' di funzionamento del conto di tesoreria di cui al presente articolo.
2. Al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 2003, n. 119, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare successivamente all'attivazione del predetto Fondo, sono stabilite, in misura non inferiore a 45 milioni di euro per l'anno 2009, le risorse da destinare al comparto agricolo per le finalita' di cui al presente comma; per le modalita' e i criteri di accesso al predetto Fondo si applica, in quanto compatibile, il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 14 febbraio 2006. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 17 del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante «Interventi
finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo
2003, n. 38».
«Art. 17. - 1. La Sezione speciale istituita
dall'articolo 21 della legge 9 maggio 1975, n. 153, e
successive modificazioni, e' incorporata nell'Istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,
n. 200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi
e passivi.
2. L'ISMEA puo' concedere la propria garanzia a fronte
di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine
concessi da banche, intermediari finanziari iscritti
nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui
al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli altri soggetti
autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati
alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare
e della pesca. La garanzia puo' altresi' essere concessa
anche a fronte di transazioni commerciali effettuate per le
medesime destinazioni.
3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali
da parte delle imprese di cui al comma 2, l'ISMEA puo'
concedere garanzia diretta a banche e agli intermediari
finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, a
fronte di prestiti partecipativi e partecipazioni nel
capitale delle imprese medesime, assunte da banche, da
intermediari finanziari, nonche' da fondi chiusi di
investimento mobiliari.
4. Per le medesime finalita' l'ISMEA potra' intervenire
anche mediante rilascio di controgaranzia e cogaranzia in
collaborazione con confidi, altri fondi di garanzia
pubblici e privati, anche a carattere regionale.
4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui
all'articolo 43 del testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, devono essere assistite dalla
garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo che per la quota di
finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi 2 e
4.
5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di natura non regolamentare,
da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, sono stabiliti i
criteri e le modalita' di prestazione delle garanzie
previste dal presente articolo, nonche' di quelle previste
in attuazione dell'articolo 1, comma 512, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, tenuto conto delle previsioni
contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle
banche in merito al trattamento prudenziale delle garanzie.
5-bis. Le garanzie prestate ai sensi del presente
articolo possono essere assistite dalla garanzia dello
Stato secondo criteri, condizioni e modalita' da stabilire
con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
Agli eventuali oneri derivanti dall'escussione della
garanzia concessa ai sensi del comma 2, si provvede ai
sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della
legge 5 agosto 1978, n. 468. La predetta garanzia e'
elencata nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978.
5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle
normative speciali in materia di redazione dei conti
annuali e garantire una separatezza dei patrimoni,
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), e' autorizzato ad esercitare la propria attivita'
anche attraverso propria societa' di capitali dedicata.
Sull'attivita' del presente articolo, l'ISMEA trasmette
annualmente una relazione al Parlamento.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
decreto di cui al comma 5, il D.M. 30 luglio 2003, n. 283
del Ministro dell'economia e delle finanze, e' abrogato».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 848, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007)»:
«848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede
di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge vengono stabiliti le modalita'
di funzionamento del Fondo di cui al comma 847, anche
attraverso l'affidamento diretto ad enti strumentali
all'amministrazione ovvero altri soggetti esterni, con
eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni
nazionali e comunitarie, nonche' i criteri per la
realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma
847, le priorita' di intervento e le condizioni per la
eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a carico
dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui
al comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per
sostenere la creazione di nuove imprese femminili e il
consolidamento aziendale di piccole e medie imprese
femminili, il decreto che fissa i criteri di intervento e'
adottato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto
con il Ministro per i diritti e le pari opportunita'».
- Si riporta il testo dell'articolo 15 della legge 7
agosto1997, n. 266, recante «Interventi urgenti per
l'economia» e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'11
agosto 1997, n. 186.
«Art. 15. - 1. Al fondo di garanzia di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n.
662, sono attribuite, a integrazione delle risorse gia'
destinate in attuazione dello stesso articolo 2, le
attivita' e le passivita' del fondo di garanzia di cui
all'articolo 20 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e
successive modificazioni, e del fondo di garanzia di cui
all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975, n. 517, e
successive modificazioni, nonche' un importo pari a 50
miliardi di lire a valere sulle risorse destinate a favore
dei consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi ai
sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 237.
2. La garanzia del fondo di cui al comma 1 del presente
articolo puo' essere concessa alle banche, agli
intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di
cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre
1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa'
finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte
all'albo di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5
ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e
medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di
partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale
delle piccole e medie imprese. La garanzia del fondo e'
estesa a quella prestata dai fondi di garanzia gestiti dai
consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo
155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del
1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco
generale di cui all'articolo 106 del medesimo decreto
legislativo.
3. I criteri e le modalita' per la concessione della
garanzia e per la gestione del fondo nonche' le eventuali
riserve di fondi a favore di determinati settori o
tipologie di operazioni sono regolati con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. Apposita convenzione verra' stipulata,
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, tra il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e il Mediocredito centrale, ai
sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385. La convenzione prevede un distinto
organo, competente a deliberare in materia, nel quale sono
nominati anche un rappresentante delle banche e uno per
ciascuna delle organizzazioni rappresentative a livello
nazionale delle piccole e medie imprese industriali e
commerciali.
4. Un importo pari a 50 miliardi di lire, a valere sulle
risorse destinate a favore dei consorzi e cooperative di
garanzia collettiva fidi ai sensi dell'articolo 2 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 , convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, e'
destinato al fondo centrale di garanzia istituito presso
l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964, n. 1068 ,
e successive modificazioni e integrazioni. All'articolo 2,
comma 101, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 , dopo le
parole: «Ministro del tesoro», sono inserite le seguenti:
«di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato».
5. Dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
emanato di concerto con il Ministro del tesoro, di cui al
comma 3, sono abrogati l'articolo 20 della legge 12 agosto
1977, n. 675 , e l'articolo 7 della legge 10 ottobre 1975,
n. 517 , e loro successive modificazioni
6…».
- Si riporta il testo dell'articolo 11 del decreto-legge
29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure urgenti per il
sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale:
«Art. 11. - 1. Nelle more della concreta operativita'
delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, le risorse derivanti
dall'attuazione dell'articolo 2, comma 554 della legge 24
dicembre 2007, n. 244, sono destinate al rifinanziamento
del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7
agosto 1997, n. 266, fino al limite massimo di 450 milioni
di euro, subordinatamente alla verifica, da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze, della provenienza
delle stesse risorse, fermo restando il limite degli
effetti stimati per ciascun anno in termini di
indebitamento netto, ai sensi del comma 556 del citato
articolo 2.
2. Gli interventi di garanzia di cui al comma 1 sono
estesi alle imprese artigiane. L'organo competente a
deliberare in materia di concessione delle garanzie di cui
all'articolo 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n.
266, e' integrato con i rappresentanti delle organizzazioni
rappresentative a livello nazionale delle imprese
artigiane.
3. Il 30 per cento della somma di cui al comma 1 e'
riservato agli interventi di controgaranzia del Fondo a
favore dei Confidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge
del 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
4. Gli interventi di garanzia del Fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662, sono assistiti dalla garanzia dello
Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri,
condizioni e modalita' da stabilire con decreto di natura
non regolamentare del Ministro dell'economia e delle
finanze. La garanzia dello Stato e' inserita nell'elenco
allegato allo stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali
oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma,
numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con
imputazione nell'ambito dell'unita' previsionale di base
8.1.7 dello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze.
5. La dotazione del Fondo di cui al comma 1 potra'
essere incrementata mediante versamento di contributi da
parte delle banche, delle Regioni e di altri enti e
organismi pubblici, ovvero con l'intervento della SACE
S.p.a., secondo modalita' stabilite con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico.
5-bis. Per gli impegni assunti dalle federazioni
sportive nazionali per l'organizzazione di grandi eventi
sportivi in coincidenza degli eventi correlati all'Expo
Milano 2015, e' autorizzato il rilascio di garanzie nel
limite di 13 milioni di euro per l'anno 2009».



 
(( Art. 8-octies
Proroga di agevolazioni previdenziali.
1. All'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, le parole: «31 marzo 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2009».
2. Al relativo onere, pari a 154,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede, quanto a 103 milioni di euro, con quota parte delle risorse affluite all'entrata del bilancio dello Stato nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.2.1.2, ai sensi dell'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle residue disponibilita' del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, e, quanto a 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del citato fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti.
3. La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata, per l'anno 2011, di 103 milioni di euro. Al relativo onere si provvede, per l'anno 2011, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'articolo 1-ter del
decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205,
recante Misure urgenti per il rilancio competitivo del
settore agroalimentare e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale del 4 novembre 2008, n. 258, cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 1-ter. - 1. Le agevolazioni contributive previste
dall'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge 11
marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, si
applicano, fino al 31 dicembre 2009, nei territori montani
particolarmente svantaggiati e nelle zone agricole
svantaggiate, nelle misure determinate dall'articolo 1,
comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006,
n. 81. All'onere derivante dalla presente disposizione,
pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione delle seguenti
autorizzazioni di spesa recate dalla legge 27 dicembre
2006, n. 296: articolo 1, comma 289, quanto a 7,6 milioni
di euro; articolo 1, comma 936, quanto a 23,9 milioni di
euro; articolo 1, comma 1075, quanto a 20 milioni di euro».
- Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 343 e 345,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266:
«343. Per indennizzare i risparmiatori che, investendo
sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi
finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non
altrimenti risarcito, e' costituito, a decorrere dall'anno
2006, un apposito fondo nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze. Il fondo e'
alimentato con le risorse di cui al comma 345, previo loro
versamento al bilancio dello Stato».
«345. Il fondo e' alimentato dall'importo dei conti
correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti
all'interno del sistema bancario nonche' del comparto
assicurativo e finanziario, definiti con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, su proposta del
Ministro dell'economia e delle finanze; con lo stesso
regolamento sono altresi' definite le modalita' di
rilevazione dei predetti conti e rapporti».
- Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 27
ottobre 1966, n. 910, rubricato «Fondo per la
meccanizzazione agricola»:
«Art.12. - Il fondo di cui al capo III della legge 25
luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni ed
integrazioni, assume la denominazione di ''fondo per lo
sviluppo della meccanizzazione in agricoltura'' e la sua
durata e' prorogata al 31 dicembre 1980. Esso e' destinato
alla concessione di prestiti per l'acquisto di macchine
agricole e connesse attrezzature, ivi comprese quelle
destinate a centri dimostrativi od operativi di meccanica
agraria aventi per scopo l'assistenza tecnica e la
formazione professionale, gestiti da enti di sviluppo o da
associazioni di produttori agricoli che svolgano tali
attivita' a favore di propri associati, nonche' ad istituti
o a scuole statali di meccanica agraria ad indirizzo
professionale. A carico del fondo possono essere altresi'
concessi prestiti per l'acquisto di attrezzature mobili per
la copertura di colture di pregio, ivi compresa la
floricoltura.
Le provvidenze di cui al primo comma sono estese, per
giudizio dei competenti organi territoriali del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste, anche ai mezzi agricoli
per trasporto di persone, animali e cose, a favore delle
aziende silvo-pastorali che operano strettamente in zone
carenti di rete viaria.
Possono pure essere concessi prestiti e mutui per scopi
diversi da quelli indicati al primo comma, quando le
relative domande presentate ai termini della citata legge
n. 949 siano state prodotte in data anteriore all'entrata
in vigore della presente legge.
L'interesse a carico dei beneficiari, per le operazioni
poste in essere posteriormente all'entrata in vigore della
presente legge, e' ridotto al 2 per cento.
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti,
singoli o associati, il prestito puo' essere concesso nella
misura del 90 per cento della spesa ammissibile. Saranno
tenute in particolare considerazione le domande presentate
da cooperative di coltivatori diretti.
Per l'acquisto da parte dei coltivatori diretti, coloni
e mezzadri, di macchine operatrici e attrezzature
meccaniche per una spesa non superiore ad un milione di
lire, possono essere concessi, in alternativa ai prestiti
di cui al comma precedente, contributi in conto capitale
nella misura massima del 25 per cento.
Per i prestiti concessi con le disponibilita' del
''Fondo'' gli istituti ed enti daranno atto dell'avvenuto
acquisto delle macchine ed attrezzature nonche' della spesa
relativa al competente ufficio del Ministero
dell'agricoltura e delle foreste che ha rilasciato il
preventivo nullaosta per la concessione dei prestiti
medesimi.
Sulle anticipazioni accordate per l'acquisto di macchine
agricole nell'anno successivo all'entrata in vigore della
presente legge potra' essere accreditata agli istituti ed
enti, per una volta tanto e con le modalita' da stabilire
in apposito atto aggiuntivo alle convenzioni gia'
stipulate, una somma non superiore al 20 per cento delle
anticipazioni medesime, da impiegare per la sollecita
erogazione dei prestiti nelle more degli accreditamenti
disposti dalla Tesoreria.».



 
(( Art. 8-novies

Modifica al comma 7 dell'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133.

1. All'articolo 61, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Le societa', inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicita', nonche' per sponsorizzazioni, desumibile dai precedenti commi 2, 5 e 6». ))
 
Art. 9.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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