Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 27 marzo 2009
Modalita' di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 121 e, in particolare, l'art. 1, comma 5;
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210;
Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117;
Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 di conversione del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180 e, in particolare, l'art. 1, comma 6, che prevede che con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca sono stabilite le modalita' di svolgimento delle elezioni e del sorteggio, ivi comprese, ove necessario, le suppletive, in relazione a quanto disposto dai commi 4 e 5 dello stesso articolo;
Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato sullo schema del predetto decreto ministeriale, espresso con nota n. 83046P del 12 marzo 2009;

Decreta:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano nelle seguenti ipotesi:
a) per la costituzione, tramite procedure informatizzate, delle commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa indette per il reclutamento di professori universitari di I e II fascia nella prima e nella seconda sessione 2008;
b) per la costituzione, tramite procedure informatizzate, delle commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa indette per il reclutamento di ricercatori dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 180/2008 convertito dalla legge n. 1/2009 e fino al 31 dicembre 2009;
c) per la costituzione, tramite procedure informatizzate, delle commissioni giudicatrici nelle procedure di valutazione comparativa indette per il reclutamento di ricercatori prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 180/2008 convertito dalla legge n. 1/2009 se alla suddetta data non si erano ancora svolte le votazioni per la scelta dei componenti elettivi.
 
Art. 2.
Formazione delle liste dei sorteggiabili
1. Il sorteggio e' effettuato nell'ambito di due liste per ciascuna sessione, formate secondo le modalita previste dal presente decreto, l'una relativa alle procedure indette per il reclutamento di professori universitari di prima e di seconda fascia e l'altra relativa alle procedure concorsuali indette per il reclutamento dei ricercatori.
2. Le liste sono formate mediante procedimento elettorale se il settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e' composto da un numero di professori ordinari superiore al triplo dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
3. Le liste sono formate mediante inclusione automatica in esse di tutti i professori del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando se il settore e' composto da un numero di professori ordinari pari al triplo dei commissari necessari ovvero se il settore e' composto da un numero di professori ordinari inferiore al triplo dei commissari necessari e non vi e' alcun settore scientifico-disciplinare considerato affine.
4. Le liste sono formate mediante inclusione automatica in esse di tutti i professori ordinari del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e elezione di un numero di professori ordinari del settore ovvero dei settori scientifico-disciplinari affini pari a quello occorrente per completarle se il settore e' composto da un numero di professori ordinari inferiore al triplo dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
5. Le liste sono formate mediante inclusione in esse di tutti i professori ordinari del settore scientifico disciplinare oggetto del bando e del settore ovvero dei settori scientifico-disciplinari affini se il settore e' composto da un numero di professori ordinari che, integrato dai professori ordinari del settore o dei settori scientifico-disciplinari affini, e' inferiore al triplo dei commissari complessivamente necessari nella sessione.
6. Con provvedimento direttoriale, sono stabiliti, per ciascuna sessione, un elenco provvisorio degli aventi diritto a far parte della lista e all'elettorato attivo e passivo, il termine per le eventuali opposizioni, l'elenco definitivo degli aventi diritto e la data delle elezioni, ove previste.
 
Art. 3.
Elettorato e voto di preferenza
1. Nei casi di cui all'art. 2, commi 2 e 4, l'elettorato attivo e' costituito dai professori ordinari e straordinari appartenenti al settore oggetto del bando.
2. Ogni elettore puo' esprimere un solo voto. Gli eletti vengono individuati in base ai criteri di cui all'art. 3, comma 8, decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
 
Art. 4.
Elezioni suppletive
1. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, commi 2 e 4, qualora il numero degli eletti sia inferiore al numero, dei componenti necessari, per la costituzione o per l'integrazione della lista, si procede al completamento della stessa in una o piu' sessioni di voto suppletive.
2. Il provvedimento di cui all'art. 2, comma 6, con il quale viene fissata la data delle elezioni, contiene anche la data delle eventuali elezioni suppletive, le quali si tengono, di norma, a partire dal quindicesimo giorno dalla fine della precedente sessione.
 
Art. 5.
Operazioni di sorteggio
1. Composte le liste secondo le modalita' indicate nell'art. 2, i componenti effettivi delle commissioni da costituire per l'espletamento delle procedure di valutazione comparativa sono sorteggiati sotto la supervisione della Commissione di cui all'art. 1, comma 6-bis, della legge 9 gennaio 2009, n. 1 mediante svolgimento delle seguenti operazioni:
a) collocazione in ordine alfabetico di tutti i componenti delle liste, eletti o direttamente inseriti in esse, e attribuzione a ciascuno di essi di un numero d'ordine; in caso di omonimia l'ordine di priorita' e' definito sulla base della data di nascita;
b) definizione mediante apposito sorteggio della lista delle procedure di valutazione comparativa ai fini della individuazione mediante successivo sorteggio dei commissari;
c) estrazione di quattro numeri d'ordine valevoli per tutte le procedure di valutazione comparativa.
Per la formazione delle commissioni occorrenti per espletare le procedure per il reclutamento dei professori al fine di assicurare, ove possibile, che almeno due dei commissari sorteggiati appartengano al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, si procede dapprima alla attribuzione dei primi due numeri d'ordine sorteggiati ai soli professori del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e poi alla attribuzione dei successivi due agli altri componenti della lista, appartenenti sia al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ove non destinati ad altra commissione del medesimo settore, che a quelli affini, con esclusione di quelli gia' sorteggiati. Per la formazione delle commissioni occorrenti per espletare le procedure per il reclutamento dei ricercatori, al fine di assicurare, ove possibile, che almeno uno dei commissari sorteggiati appartenga al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, si procede dapprima alla attribuzione del primo numero d'ordine sorteggiato ai soli professori del settore scientifico-disciplinare oggetto del bando e poi all'attribuzione del secondo numero d'ordine agli altri componenti della lista, appartenenti sia al settore scientifico-disciplinare oggetto del bando, ove non destinati ad altra commissione del medesimo settore, che a quelli affini, con esclusione di quelli gia' sorteggiati;
d) assegnazione dei componenti sorteggiati, nell'ordine di cui alla lettera b), a ciascuna commissione, escludendo dal sorteggio i professori in servizio presso l'ateneo che ha indetto la procedura di valutazione comparativa, i professori designati componenti di commissioni di altre procedure di valutazione comparativa riguardanti la stessa fascia ed i professori gia' assegnati alle commissioni precedenti. Completata una commissione si procede a formare quella successiva.
2. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 3 seconda parte e comma 5, qualora dalle liste sia sorteggiabile un numero di professori ordinari inferiore a quello necessario per la costituzione di tutte le commissioni occorrenti per l'espletamento delle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori ovvero dei ricercatori, si procede prima a costituire mediante sorteggio quante piu' commissioni e' possibile e, esauriti i sorteggiabili, si procede alla ricomposizione della lista originale e alla attribuzione degli stessi numeri d'ordine, ai componenti fino al completamento delle commissioni necessarie.
 
Art. 6.
Supplenti
1. In tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario sorteggiato si procede secondo le modalita' di cui all'art. 5 escludendo dalla lista i professori gia' sorteggiati come componenti per la stessa commissione.
 
Art. 7.
Rinvio
1. Per quanto non disposto dal presente decreto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117.
2. Il presente decreto sara' inviato al Ministero della giustizia per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 marzo 2009

Il Ministro : Gelmini
 
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