IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'art. 5 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004 che, in materia di comunicazione alle Agenzie fiscali dell'impronta relativa ai documenti informatici rilevanti a fini tributari, stabilisce che l'impronta dell'archivio informatico oggetto della conservazione debba essere trasmessa, assieme alla relativa sottoscrizione ed alla marca temporale, entro il mese successivo alla scadenza dei termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto, al fine di estendere la validita' dei documenti informatici; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», ed in particolare l'art. 21 in materia di valore probatorio del documento informatico sottoscritto che, al comma 5, prevede che gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto siano assolti secondo le modalita' definite con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; Visto l'art. 1, comma 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che ha apportato modifiche all'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, nel senso di estendere a tre mesi, successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle dichiarazioni annuali, il periodo in cui la tenuta dei registri contabili con sistemi meccanografici e' considerata regolare anche senza trascrizione su carta; Ritenuto che l'approvazione da parte dei direttori delle Agenzie fiscali del provvedimento che disciplina le modalita' di invio dell'impronta dell'archivio informatico potrebbe comportare problemi applicativi per i contribuenti che adottano sistemi informatici per la formazione e la conservazione dei documenti rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie. Detti contribuenti, infatti, in base all'attuale art. 5, comma 1, del decreto ministeriale 23 gennaio 2004, dovrebbero completare il procedimento di conservazione ed inviare l'impronta dell'archivio informatico entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IRAP ed IVA, mentre i contribuenti che adottano sistemi meccanografici di tenuta della contabilita' in base all'art. 7, comma 4-ter, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, come modificato dall'art.1, comma 161, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, potrebbero provvedere alla stampa dei medesimi documenti entro tre mesi dalla scadenza del medesimo termine; Sentito il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, Decreta: Art. 1. 1. All'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23 gennaio 2004, recante modalita' di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione in diversi tipi di supporto, le parole «Entro il mese successivo» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il quarto mese successivo». Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 6 marzo 2009 Il Ministro : Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2009 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 325 |