Gazzetta n. 80 del 6 aprile 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 10 marzo 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Ricardo Helen Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile Visti gli articoli 39 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento recante norme di attuazione del Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa al riconoscimento della qualifiche professionali; Visto l'art. 1, comma 2 del citato decreto legislativo n. 286/1998, e successive modifiche che prevede l'applicabilita' del decreto legislativo stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli; Vista l'istanza della sig.ra Ricardo Helen Cristina, nata a Conselheiro Lafaiete (Brasile) il 20 aprile 1969, cittadina brasiliana-italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogado», di cui e' in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico «Bacharel em Direito» conseguito in data 7 luglio 1994 presso la «Faculdade de direito Milton Campos» e della Laurea specialistica in giurisprudenza, conseguita presso l'«Universita' degli studi di Ferrara» in data 7 dicembre 2007; Considerato che e' iscritta presso l'«Ordem dos Advogados do Brasil» dal 5 maggio 2008; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi del 25 novembre 2008 in cui si esprimeva parere favorevole; Considerato il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale di categoria nella conferenza sopra citata; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di Avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Ricardo Helen Cristina, nata a Conselheiro Lafaiete (Brasile) il 20 aprile 1969, cittadina brasiliana-italiana e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale; 5) diritto del lavoro; 6) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato. |
| Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 10 marzo 2009 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di un elaborato su una materia scelta dal candidato tra le seguenti 1) diritto civile, 2) diritto penale, 3) diritto amministrativo (sostanziale e processuale), 4) diritto processuale civile, 5) diritto processuale penale. c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su una materia a scelta della candidata tra le nove materie sopra indicate e inoltre su deontologia e ordinamento forense. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta. |
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