Gazzetta n. 79 del 4 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
ORDINANZA 19 marzo 2009
Modifiche all'ordinanza 18 dicembre 2008 del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, recante «norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati».

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1256, e successive modifiche;
Visto il Regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;
Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, art. 21, lettera u);
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 189;
Visti gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e successive modifiche;
Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 392, del 6 ottobre 1998;
Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008 recante «Delega delle attribuzioni del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato on. Francesca Martini», registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2008, registro n. 4, foglio n. 27;
Ravvisata l'opportunita' di intervenire apportando alcune modifiche all'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008, al fine di tutelare la salute pubblica, la salvaguardia e l'incolumita' delle persone, degli animali e dell'ambiente, considerato il dilagare del fenomeno di uccisione di animali mediante l'utilizzo di esche o bocconi avvelenati;
Vista l'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 recante «le norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati»;
Ravvisata l'opportunita' di fornire indicazioni in merito alle procedure autorizzative per i prodotti fitosanitari, sostanze pericolose e presidi medico-chirurgici;
Ritenuto opportuno dare indicazioni sulle modalita' di invio delle spoglie di animali deceduti per avvelenamento o dei campioni;

Ordina:
Art. 1.
L'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 gennaio 2009, n. 13, emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali recante «norme sul divieto di utilizzo di detenzione di esche o di bocconi avvelenati» e' cosi' modificata:
1. All'art. 2, comma 1, le parole: «o viene a conoscenza di un caso di avvelenamento» sono soppresse.
2. All'art. 2, comma 2, dopo la parola: «analitica» sono inserite le seguenti: «L'invio di spoglie di animali deceduti per avvelenamento e campioni da essi prelevati, avviene per il tramite delle ASL competenti per il territorio o delle ditte convenzionate con le predette ASL.».
3. All'art. 4, comma 5, dopo le parole «Forze di Polizia locali» sono inserite le seguenti: «e un veterinario libero professionista nominato dall'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di appartenenza».
4. All'art. 5, comma 1, la parola «nematocidi» e' soppressa.
5. All'art. 5, comma 1, le parole: «topicidi, ratticidi» sono sostituite con la parola: «rodenticidi».
6. All'art. 5, comma 1, la frase «Nel caso in cui la forma commerciale sia "un'esca", deve essere previsto un contenitore con accesso solo all'animale bersaglio» viene sostituita con la seguente «Nel caso di rodenticidi per uso civile deve essere previsto un contenitore, all'atto dell'utilizzo, con accesso solo all'animale bersaglio».
 
Art. 2.
1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in attuazione degli obblighi previsti dall'art. 5, comma 1, dell'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008, predispone una procedura semplificata per il rilascio di un'autorizzazione entro il termine di 4 mesi dalla presentazione della domanda qualora la modifica relativa alla sostanza amaricante non influisca sulle caratteristiche del preparato ne' sulla sua efficacia.
2. I produttori di cui all'art. 5 dell'Ordinanza Ministeriale 18 dicembre 2008 presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, la domanda di adeguamento delle autorizzazioni.
3. Le aziende possono continuare le attivita' produttive gia' autorizzate fino al centoventesimo giorno dalla pubblicazione della presente Ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Fino alla stessa data possono essere concesse, nel rispetto dell'ordine cronologico delle domande, autorizzazioni alla produzione per le quali l'istanza sia stata presentata prima della data di entrata in vigore dell'ordinanza di cui all'art. 1 e possono essere effettuate le conseguenti attivita' produttive.
 
Art. 3.
La presente Ordinanza, inviata alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana ed ha efficacia sino al 16 gennaio 2010.
Roma, 19 marzo 2009

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 1° aprile 2009 Ufficio di controllo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei
beni culturali, registro n. 1, foglio n. 233
 
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