IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas; Visto l'art. 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita' puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia; Vista la procedura di emergenza climatica approvata con il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 23 novembre 2007 ed il successivo aggiornamento di cui nel decreto ministeriale 3 dicembre 2008; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 7 gennaio 2009, recante disposizioni sulla modifica o revoca, in tutto o in parte, dell'obbligo della massimizzazione delle importazioni di gas naturale; Considerato l'attuale completo ripristino dei quantitativi di gas importati dalla Russia in esito all'attuale superamento del contenzioso tra la societa' russa Gazprom e le societa' ucraine del gas, il quale aveva prima ridotto e poi completamente interrotto i flussi di provenienza russa; Considerato il parere del Comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema del gas il quale, in base ai dati esaminati nel corso della riunione del 26 gennaio 2009 sul confronto tra la previsione del fabbisogno e la disponibilita' di approvvigionamento di gas naturale, tenuto conto dell'alto livello di disponibilita' di gas in stoccaggio, ha valutato con esito favorevole la possibilita' di revocare la massimizzazione delle importazioni di gas in atto dal 12 gennaio 2009; Considerati l'andamento climatico finora complessivamente registrato e l'attuale consistenza degli stoccaggi di gas destinato alla modulazione dei consumi; Ritenuto opportuno procedere alla tempestiva revoca delle misure volte alla massimizzazione delle importazioni di gas naturale,
Decreta:
Articolo unico
1. Con decorrenza dalle ore 6,00 del giorno successivo alla data di emanazione del presente decreto e' revocato l'obbligo di completo utilizzo delle capacita' di trasporto conferite ai punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, come previsto dall'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 7 gennaio 2009. 2. I corrispettivi di cui al punto 17 della procedura di emergenza climatica di cui in premessa sono ripristinati a decorrere dal quarto giorno successivo alla data di cui al comma 1. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico. Roma, 29 gennaio 2009 Il Ministro : Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 152 |