Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 17 febbraio 2009
Tipologie di beni e servizi, per le quali le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, con esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi mediante le convenzioni stipulate ex articolo 26 della legge n. 488/1999.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze, gia' Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, debba provvedere a stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di procedure ad evidenza pubblica e di scelta del contraente, convenzioni per la fornitura di beni e servizi con le quali l'impresa prescelta si impegna ad accettare, sino a concorrenza della quantita' massima complessiva stabilita dalla convenzione ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, ordinativi di fornitura deliberati dalle amministrazioni dello Stato, anche con il ricorso alla locazione finanziaria;
Visto il decreto ministeriaie del 24 febbraio 2000, con il quale il Ministro dell'economia e delle finanze attribuisce alla Consip S.p.A. l'incarico di stipulare le convenzioni per l'acquisto di beni e servizi per conto delle amministrazioni dello Stato di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
Visto l'art. 58, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale dispone che le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, siano stipulate dalla CONSIP S.p.A. per conto del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero per conto delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
Visto l'art. 63, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provveda alla realizzazione delle iniziative e delle attivita' di cui alle sopra citate norme, ivi comprese quelle di tipo consulenziale, anche avvalendosi, con apposite convenzioni, di societa' interamente possedute dal medesimo Ministero dell'economia e delle finanze;
Visto il decreto ministeriale del 2 maggio 2001 con cui il Ministro dell'economia e delle finanze ha affidato alla CONSIP S.p.A. le iniziative e le attivita' di cui all'art. 58 ed ha previsto, in tale ambito, la stipula di un'apposita convenzione tra la predetta societa' e lo stesso Ministero per regolare i rapporti reciproci, fermo restando quanto gia' previsto dal citato decreto ministeriale del 24 febbraio 2000;
Visto l'art. 1, comma 22 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, con il quale e' stato previsto che a decorrere dal secondo bimestre dell'anno 2006, qualora dal monitoraggio delle spese per beni e servizi emerga un andamento tale da poter pregiudicare il raggiungimento degli obiettivi indicati nel patto di stabilita' e crescita presentato agli organi dell'Unione europea, le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, ad eccezione delle regioni, delle province autonome, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionale, hanno l'obbligo di aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, ovvero di utilizzare i relativi parametri di prezzo-qualita' ridotti del 20 per cento, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili e che, in caso di adesione alle suddette convenzioni le quantita' fisiche dei beni acquistati e il volume dei servizi non possono eccedere quanto risultante dalla media del triennio precedente;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si stabilisce che il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, individua annualmente, entro il mese di gennaio, le tipologie di beni e servizi per le quali sono tenute ad approvvigionarsi, utilizzando le convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie;
Visto, altresi', che le restanti pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con successive modifiche e integrazioni, possono ricorrere alle suddette convenzioni di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonche' a quelle previste dall'art. 1, comma 456 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero ne utilizzano i relativi parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la stipulazione dei contratti di acquisto di beni e servizi;
Visto l'art. 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, che stabilisce che le pubbliche amministrazioni statali di cui all'art. 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e quindi le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le istituzioni universitarie, gli enti pubblici non economici nazionali, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), le agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante le convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip;
Visto, altresi', che le restanti pubbliche amministrazioni adottano misure di contenimento delle spese di cui al comma 1 dell'art. 48 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, in modo da ottenere risparmi equivalenti;
Ritenuto che sussistono gli obblighi relativi all'utilizzazione dei parametri di prezzo-qualita' di cui alle convenzioni stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, anche per gli acquisti effettuati da tutti i suddetti soggetti attraverso il mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101;
Considerato che, per l'individuazione delle tipologie di beni e servizi di cui all'art. 1, comma 449 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il Ministero dell'economia e delle finanze, tramite le proprie strutture, ha effettuato le necessarie analisi in tema di caratteristiche del mercato e grado di standardizzazione dei prodotti;
Considerato che, secondo quanto disposto dal richiamato art. 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133, le pubbliche amministrazioni centrali di cui all'art. 1, comma 1, lettera z), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono gia' tenute ad approvvigionarsi di combustibile da riscaldamento e dei relativi servizi nonche' di energia elettrica mediante convenzioni Consip o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati dalla Consip;

Decreta:
Art. 1.

In relazione a quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono individuate per l'anno 2009, ed in ogni caso sino all'emanazione del successivo decreto, tenuto conto delle caratteristiche del mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le seguenti tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:
1) arredi per ufficio;
2) carburanti da autotrazione (specificamente: carburanti in rete ed extrarete, buoni carburante e fuel card);
3) macchine per ufficio, nonche' prodotti hardware e software (specificamente: fotocopiatrici, in acquisto e noleggio, personal computer, desktop e portatili, server entry e midrange, software microsoft e stampanti);
4) noleggio e acquisto di autoveicoli;
5) servizio di buoni pasto;
6) servizi di telefonia fissa;
7) servizi di telefonia mobile;
8) apparati e servizi di telefonia e trasmissione dati (specificamente reti locali, centrali telefoniche).
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 febbraio 2009

Il Ministro : Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 13 marzo 2009 Ufficio controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 1
Economia e finanze, foglio n. 289
 
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