Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 30 settembre 2008
Individuazione della zona umida denominata «Palude del Busatello», in comune di Gazzo Veronese.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

Visti l'art. 1, commi 2 e 5, e l'art. 5, comma 2, della legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge quadro sulle aree protette del 6 dicembre 1991, n. 394;
Visto il decreto legislativo del 29 ottobre 1999, n. 300, «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 13 marzo 1976, n. 448, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 173 del 3 luglio 1976, con il quale e' stata data piena ed intera esecuzione alla Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971;
Considerato che la predetta Convenzione, ai sensi dell'art. 10, paragrafo 2, e' entrata in vigore per l'Italia il 14 aprile 1977;
Considerato, altresi', che con il decreto del Presidente della Repubblica dell'11 febbraio 1987, n. 184, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 15 maggio 1987, e' stato reso esecutivo in Italia il Protocollo di emendamento alla Convenzione, adottato a Parigi il 3 dicembre 1982;
Considerato che, a norma dell'art. 2, comma 4, della Convenzione sopracitata e sulla base dei criteri di identificazione delle zone umide di importanza internazionale proposti nella «Conferenza internazionale sulla conservazione delle zone umide e degli uccelli acquatici» tenutasi a Heilingenhafen (Germania dal 2 al 6 dicembre 1974), adottati al IV incontro delle parti contraenti come annesso alla Raccomandazione 4.2 della COP IV (Montreaux, Svizzera, 1990); e approvati con la Risoluzione VI.2 della COP VI (Brisbane, Australia, 1996), sono state a suo tempo designate alcune zone umide di importanza internazionale, che sono state quindi inserite nell'apposito elenco di cui all'art. 2, n. 1, della convenzione medesima;
Considerato che a norma dell'art. 2, comma 5, le parti contraenti di tale Convenzione hanno il diritto di aggiungere all'elenco predetto altre zone umide situate sul proprio territorio;
Considerato, per altro, che l'art. 4, comma 1, della Convenzione di Ramsar prevede che ciascuna parte contraente favorisca la tutela delle zone umide creando delle riserve naturali nelle zone umide, indipendentemente dal fatto se siano o meno riconosciute di importanza internazionale, e ne assicura una adeguata protezione;
Considerato, inoltre, che l'art. 4, comma 3, della Convenzione relativa alla «conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» (Convenzione di Berna), ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 250 dell'11 settembre 1981, prevede per le parti contraenti l'impegno a prestare particolare attenzione alla protezione delle zone che rivestono importanza per le specie migratrici indicate negli allegati II e III alla convenzione medesima e in particolare, per cio' che concerne le aree poste lungo le linee di migrazione, in quanto aree di svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta;
Considerato che la «Palude del Busatello», localizzata all'estremita' meridionale della provincia di Verona verso il Mantovano, nel territorio amministrativo dei comuni di Gazzo Veronese e di Ostiglia, ed a cavallo tra le regioni del Veneto e Lombardia, rappresenta una delle poche zone umide d'acqua dolce rimaste che costituivano la «Silva Hostilia», di cui rimangono quali relitti i biotopi denominati «Bosco Fontana», «Palude Pellegrina»,
«I Brusa'», «Le Vallette», parte dei Laghi di Mantova e quella in questione;
Considerato, altresi', che la zona umida in questione, percorsa in direzione nord-sud dal fiume Busatello che costituisce storicamente il confine politico tra il Veronese ed il Mantovano, pensile rispetto alla giacitura dei terreni circostanti, arginata lungo tutto il suo perimetro e ad alimentazione artificiale per sollevamento delle acque, rappresenta il piu' ben conservato esempio nella Pianura padano-veneta dell'aspetto originario dei luoghi e che puo' essere definita come «l'ultima valle» rimasta intatta dalla grande bonifica di quell'estesissimo sistema di aree umide che costituivano un tempo le «Valli Grandi Veronesi»;
Considerato, quindi, il valore naturalistico che il suddetto biotopo costituisce sotto gli aspetti floristico-vegetazionali, caratterizzati da importanti fitocenosi, fra cui:
in zone periodicamente sommerse lo Scirpo-Phragmitetum, che da' luogo a facies a Giunco di palude (Juncus effusus), Lisca a foglie strette (Typha angustifolia), Lisca maggiore (Typha latifolia) e Cannuccia palustre (Phragmites australis), ed il Caricetum elatae, stabilizzatosi da secoli grazie all'antica pratica di utilizzare le carici per l'artigianato locale, e comprendente Carice spondicola (Carex elata) seguita da Carex riparia, e con associate la localizzata Cicuta acquatica (Cicuta virosa), Giunco fiorito (Butomus umbellatus), Campanella maggiore (Leucojum aestivum), Calta palustre (Caltha palustris) Sagittaria (Sagittaria sagittifolia) e Cannella delle torbiere (Calamagrostis canescens);
lungo il corso del fiume Busatello le fitocenosi note come «aggallati» e composte da veri e propri tappeti galleggianti e mobili a contatto con il terreno solo in periodi di magra e composte da Menta acquatica (Mentha aquatica), Rabarbaro di palude (Rumex hydrolapatum), Morella rampicante o «dulcamara» (Solanum dulcamara), Finocchio acquatico cicutario (Oenanthe aquatica), Stregona palustre (Stachys palustris), Erba sega (), ecc.;
tra le altre specie significative si rinvengono quelle liberamente nananti come Morso di rana (Hydrocharis morsus-ranae), lenticchie d'acqua (Lemna sp.pl. e Spirodela polirrhyzae), e le pteridofite Erba pesce (Salvinia natans) e Azolla (Azolla filiculoides) che compongono l'associazione Salvinio-Spirodeletum polirhizae;
tra le rizofite sono presenti Ninfea bianca (Nymphaea alba), Nannufaro (Nuphar luteum), Erba vescica (Utricularia vulgaris), Ceratofillo (Ceratophyllum demersum) e varie specie di Brasca (Potamogeton sp.pl.);
di estrema importanza scientifica, tra le specie rare o in via di scomparsa in tutta la Pianura padano-veneta, si rinvengono ancora Cardo di palude (Cirsium palustre), Senecione palustre (Senecio paludosus), Ibisco di palude (Hibiscus palustris), Euforbia lattaiola (Euphorbia palustris), Calta (Caltha palustris), Violetta d'acqua (Hottonia palustris), Limnantemo (Nymphoides peltata) e Centocchio (Mysoton aquaticum);
Considerato, ancora, l'importante ruolo che la zona umida riveste nel suo complesso per l'avifauna acquatica, soprattutto quale habitat di sosta e alimentazione durante il periodo delle migrazioni per numerose specie di uccelli acquatici, e che, nel medesimo biotopo si rinvengono regolarmente almeno un centinaio di specie ornitiche, fra cui molte ricomprese nell'elenco di cui alla direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, negli allegati II e III della gia' citata «Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa» e nei successivi annessi di emendamento II e III alla convenzione, entrati in vigore con il decreto del Ministero degli affari esteri del 6 marzo 1998, n. 4503, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 1998, ed in particolare, tra quelle di cui all'Annesso II «specie di fauna rigorosamente protette»: Tarabusino (Ixobrychus minutus), Tarabuso (Botaurus stellaris), Nitticora (Nycticorax nycticorax), (Egretta garzetta), Airone rosso (Ardea purpurea), Nibbio bruno (Milvus migrans), Falco di palude (Circus aeruginosus), Albanella minore (Circus pygargus), Falco pescatore (Pandion haliaetus), Falco cuculo (Falco vespertinus), Voltolino e schiribille (Porzana sp.pl.), Martin pescatore (Alcedo atthis), Cappellaccia (Galerida cristata) e Allodola (Alauda arvensis); e, tra le altre, Fischione (Anas penelope), Canapiglia (Anas strepera), l'Alzavola (Anas crecca), il Germano reale (Anas platyrhynchos), Mestolone (Anas clypeata), Moriglione (Aythyua ferina), Moretta (Aythya fuligula), Gheppio (Falco tinnunculus), Folaga (Fulica atra), Gallinella d'acqua (Gallinula chloropus), Beccaccino (Gallinago gallinago), varie specie di Acrocefalini (Acrocephalus sp.pl.), Beccamoschino (Cisticola juncidis), Usignolo di fiume (Cettia cetti);
Considerato che la restante componente faunistica e' rappresentata da specie di elevato valore scientifico e naturalistico, sia per la loro localizzazione che per la rarita' oggettiva, tra cui anfibi e rettili elencati nell'Allegato II della Direttiva 92/43/CEE, ed in particolare Tritone crestato italiano (Triturus carnifex), Rana di Lataste (Rana latastei) e Testuggine palustre (Emys orbicularis), e molte specie rientranti tra quelle elencate dagli allegati 2 e 3 della Convenzione di Berna e l'Appendice 2/I della direttiva 79/409/CEE, ed in particolare:
tra i rettili Lucertola vivipara (Zootoca vivipara) che ha qui la stazione piu' meridionale nota per l'Italia, Ramarro (Lacerta viridis complex), Lucertola muraiola (Podarcis muralis), Biacco (Coluber viridiflavus), Orbettino (Anguis fragilis) e Natrice dal collare (Natrix natrix);
tra gli anfibi Tritone punteggiato (Triturus vulgaris), Rospo comune (Bufo bufo), Rospo smeraldino (Bufo viridis), Rana di Lessona (Rana esculenta complex) e Raganella italiana (Hyla intermedia);
tra i mammiferi Toporagno d'acqua di Miller (Neomys anomalus), Toporagno comune (Sorex araneus), Crocidura minore (Crocidura suaveolens), Mustiolo (Soncus etruscus), Riccio (Erinaceus europaeus) e Donnola (Mustela nivalis);
Considerato pertanto che la zona in questione ha un valore particolare per il mantenimento della diversita' ecologica e genetica della regione continentale e mediterranea grazie alla ricchezza ed alla originalita' della sua flora e della sua fauna, e costituisce un esempio particolarmente rappresentativo di zona umida caratteristica della propria regione biogeografica;
Atteso quindi che la zona in questione soddisfa i criteri di identificazione delle zone di importanza internazionale, cosi' come adottati in occasione delle ultime conferenze delle parti contraenti (Regina-Canada, 1987; Montreaux-Svizzera, 1990; Kushiro-Giappone, 1993 e Brisbane-Australia, 1996);
Visti l'art. 4, lettera h), del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, e gli articoli 4 e 83 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
Atteso che l'amministrazione comunale di Gazzo Veronese e' proprietaria della zona umida denominata «Palude del Busatello» estesa su di una superficie complessiva di circa 60 ha;
Considerato che il comune di Gazzo Veronese, con la deliberazione consiliare n. 38 dell'11 maggio 1995, ha istituito, ai sensi dell'art. 27 della legge regionale del Veneto 16 agosto 1984, n. 40, una Riserva naturale su un'area di 50 ettari e che con successiva delibera consiliare n. 9 del 28 marzo 2000 ha approvato il piano ambientale della riserva medesima;
Considerato, ancora, che, il comune di Gazzo Veronese, con la deliberazione consiliare n. 23 del 20 giugno 2002 e la convenzione prot. n. 2114 del 12 settembre 2002, ha deliberato di affidare all'Associazione W.W.F. Italia la gestione della Riserva Naturale del Busatello;
Considerato che l'area e' stata inserita tra le Important Bird Areas (IBA) ai sensi della direttiva 79/409/CEE;
Considerato, inoltre, che nell'ambito del programma comunitario «Natura 2000» e del relativo progetto italiano «Bioitaly», la Regione Veneto, ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE, ha proposto tra gli altri, quale zona di protezione speciale (ZPS) e quale sito di importanza comunitaria (SIC) la «Palude del Busatello» (codice IT 3210013);
Considerato, infine, che la Palude del Busatello e' adiacente alla zona umida lombarda «Palude di Ostiglia», dichiarata di importanza internazionale con decreto del Ministero dell'agricoltura e foreste dell'11 giugno 1984;
Vista la Raccomandazione C.4.2 adottata dalla COP IV a Montreaux nel 1990;
Vista la richiesta di parere trasmessa alla Regione Veneto con la nota della Direzione generale per la protezione della natura prot. n. DPN-2007-21357 del 1° agosto 2007;
Vista la delibera di giunta della Regione Veneto n. 1836 del 1° luglio 2007, trasmessa con nota prot. 385810 del 24 luglio 2008, con la quale e' stato espresso parere positivo in merito all'inclusione nella Convenzione di Ramsar della zona umida in questione;
Ritenuto di dover procedere alla dichiarazione della zona umida di importanza internazionale denominata «Palude del Busatello» ai sensi della citata Convenzione internazionale di Ramsar;

Decreta:
Art. 1.

La zona umida «Palude del Busatello», ubicata nel comune di Gazzo Veronese, provincia di Verona, e' dichiarata di importanza internazionale ai sensi e per gli effetti della «Convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici», firmato a Ramsar il 2 febbraio 1971, secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto.
 
Art. 2.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la regione Veneto, la provincia di Verona, il comune di Gazzo Veronese e l'Associazione W.W.F. Italia assicureranno, per quanto di propria competenza, il rispetto degli obiettivi di tutela previsti dalla Convenzione di Ramsar nell'ambito del territorio individuato al precedente art. 1.
 
Art. 3.

La sorveglianza sul territorio individuato all'art. 1 e' affidata al Comando dei carabinieri per la tutela dell'ambiente e al Corpo forestale dello Stato, nonche' alle altre Forze di Polizia.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 30 settembre 2008

Il Ministro : Prestigiacomo
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 62 <----
 
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