Gazzetta n. 76 del 1 aprile 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 10 marzo 2009
Riconoscimento, alla sig.ra Macias Barrachina Maria del Mar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di assistente sociale.

IL DIRETTORE GENERALE
della giustizia civile

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;
Visto il decreto legislativo 9 novembre, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi “ordinamenti”»;
Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 264, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di assistente sociale;
Vista l'istanza della sig.ra Macias Barrachina Maria del Mar, nata a Martorell (Barcellona-Spagna) il 15 agosto 1974, cittadina spagnola, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «trabajadora social», conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di assistente sociale in Italia;
Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Titol - titulo Treball Social-Trabajo social» conseguito presso la «Universitat de Barcelona» l'11 ottobre 1995;
Considerato che l'istante e' iscritta presso il «Col.Legi Oficial de Diplomatos en Trball Social I Assistents social de Catalunya» dal 5 luglio 1996;
Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 25 novembre 2008;
Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria, nella Conferenza sopra citata;
Considerato che la richiedente non ha una formazione professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di assistente sociale - sezione B, per cui appare necessario applicare le seguenti misure compensative: 1) legislazione sociale, 2) organizzazione dei servizi sociali oppure a scelta della richiedente in un tirocinio di dodici mesi (12);

Decreta:
Art. 1.

Alla sig.ra Macias Barrachina Maria del Mar, nata a Martorell (Barcellona-Spagna) il 15 agosto 1974, cittadina spagnola, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa, quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli assistenti sociali - sez. B, e l'esercizio della professione in Italia.
 
Art. 2.

Il riconoscimento di cui al presente articolo e' subordinato, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale, scritta e orale, oppure al compimento di un tirocinio di adattamento, per un periodo di dodici mesi;
 
Art. 3.

La prova attitudinale ove oggetto di scelta della richiedente vertera' sulle seguenti materie: 1) legislazione sociale, 2) organizzazione dei servizi sociali.
Le modalita' di svolgimento dell'una o dell'altra sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del seguente decreto.
Roma, 10 marzo 2009

Il direttore generale: Frunzio
 
Allegato A

a) Prova attitudinale: la candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda.
La prova attitudinale, volta ad accertare la conoscenza delle materie indicate nel testo del decreto, si compone di un esame scritto ed orale da svolgersi in lingua italiana. All'esame orale la candidata potra' accedere solo se abbia superato, con successo, quello scritto.
La commissione rilascia all'interessato certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli Assistenti sociali sez B.
b) Tirocinio di adattamento: ove oggetto di scelta della richiedente, e' diretto ad ampliare e approfondire le conoscenze di base, specialistiche e professionali di cui al precedente art. 2. La richiedente presentera' al Consiglio nazionale domanda in carta legale allegando la copia autenticata del presente provvedimento. Il Consiglio nazionale vigilera' sull'effettivo svolgimento del tirocinio, a mezzo del presidente dell'ordine provinciale.
 
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