Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2009 (vai al sommario)
AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI
COMUNICATO
Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Universita' per il biennio economico 2008-2009.

Il giorno 12 marzo 2009, alle ore 16,00, presso la sede dell'ARAN, ha avuto luogo l'incontro tra:
l'ARAN nella persona del presidente avv. Massimo Massella Ducci Teri, firmato, ed i rappresentanti delle seguenti Confederazioni e Organizzazioni sindacali:
per le Confederazioni sindacali:
CGIL, non firmato;
CISL, firmato;
UIL, firmato;
CONFSAL, firmato;
CISAL, firmato,
per le Organizzazioni sindacali di categoria:
FLC/CGIL, non firmato;
CISL Universita', firmato;
UIL PA, firmato;
CONFSAL - Federazione Snals/universita' Cisapuni, firmato;
CSA di CISAL Universita', firmato.
A seguito del parere favorevole reso dal Comitato di Settore del Comparto Universita' il 30 gennaio 2009, e preso atto che il Consiglio dei Ministri, con propria delibera del 13 febbraio 2009, ha approvato l'ipotesi di CCNL relativa al personale del comparto Universita' per il secondo biennio economico 2008-2009, gia' sottoscritta in data 16 gennaio 2009, e che l'ipotesi medesima e' stata positivamente certificata dalla Corte dei conti in data 9 marzo 2009, le Parti procedono alla sottoscrizione definitiva dell'allegato CCNL.
 
Allegato

Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale
non dirigente del comparto universita'
per il biennio economico 2008-2009

Art. 1.

Campo di applicazione, durata e decorrenza del contratto

1. Il presente CCNL si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato e determinato, esclusi i dirigenti, appartenente al comparto delle Universita' e delle altre istituzioni, compreso il personale delle Aziende ospedaliere universitarie, di seguito tutte definite «Amministrazioni» nel testo del presente CCNL, di cui all'art. 12 del CCNQ per la definizione dei comparti di contrattazione, sottoscritto l'11 giugno 2007.
2. Il presente contratto si riferisce al periodo dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2009 e concerne gli istituti giuridici e del trattamento economico di cui ai successivi articoli.
3. Gli effetti decorrono dal giorno della sottoscrizione, salvo diversa prescrizione del presente contratto.
4. Per quanto non previsto dal presente contratto, restano in vigore le norme del CCNL 16 ottobre 2008.

Art. 2.

Valutazione e misurazione dell'attivita' amministrativa

1. Nell'ottica di proseguire il processo di innovazione e di miglioramento dell'organizzazione e dell'attivita', le Amministrazioni, ispirano la propria azione a logiche di implementazione dello sviluppo delle capacita' e delle competenze organizzative in funzione dei risultati che intendono conseguire.
2. A tal fine, le Amministrazioni si dotano di strumenti idonei a consentire il miglioramento qualitativo dell'attivita' e dell'efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse, con particolare riguardo:
a) alla qualita' dell'offerta formativa e della ricerca scientifica;
b) alla qualita' ed efficacia delle sedi didattiche.

Art. 3.

Stipendio tabellare

1. Gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 84, comma 2, e dalla tabella D del CCNL del 16 ottobre 2008, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilita', indicati nella allegata tabella A, con le decorrenze ivi stabilite.
2. Gli importi annui lordi degli stipendi tabellari, risultanti dall'applicazione del comma 1, sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella B.
3. Il trattamento complessivo annuo lordo dei collaboratori ed esperti linguistici di cui all'art. 68 del CCNL 16 ottobre 2008, quadriennio normativo 2006-09, e' rideterminato nelle misure e alle decorrenze stabilite dalla allegata tabella C. Il trattamento complessivo di cui sopra comprende e assorbe l'indennita' di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 33 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.
4. Gli incrementi di cui al comma 1 comprendono ed assorbono l'indennita' di vacanza contrattuale, secondo le previsioni dell'art. 33 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

Art. 4.

Effetti dei nuovi stipendi

1. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 3 sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla Tabella A, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza economica del presente contratto. Agli effetti del trattamento di fine servizio e di fine rapporto, dell'indennita' sostitutiva del preavviso, nonche' sull'indennita' in caso di decesso di cui all'art. 2122 codice civile, si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
2. Resta confermato quanto previsto dall'art. 84, commi 5-7, del CCNL del 16 ottobre 2008.

Art. 5.

Fondo per le progressioni economiche e per la produttivita'
collettiva e individuale

1. I fondi per i trattamenti accessori di ciascuna Amministrazione, di cui all'art. 87, del CCNL del 16 ottobre 2008, saranno integrati sulla base di apposite disposizioni di legge, come segue:
il recupero, entro il 30 giugno 2009 e con le modalita' previste dall'art. 61, comma 17 del decreto-legge n. 112, del 25 giugno 2008 convertito nella legge 133 del 2008, delle risorse derivanti dai tagli ai fondi di ente di cui all'art. 67, comma 5, dalle citate disposizioni legislative;
utilizzando quota parte delle risorse eventualmente derivanti dai risparmi aggiuntivi previsti dal comma 34 dell'art. 2, della legge finanziaria per il 2009, rispetto a quelli gia' considerati ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica o comunque destinati a tale scopo in forza di una specifica disposizione normativa, realizzati per effetto di processi amministrativi di razionalizzazione e riduzione dei costi di funzionamento dell'amministrazione, che possono essere destinate al finanziamento della contrattazione integrativa, a seguito di verifica semestrale effettuata dal Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 2, comma 33, del medesimo disegno di legge.

Art. 6.

Progressioni economiche all'interno della categoria

1. Il comma 4 dell'art. 79 del CCNL 16 ottobre 2008 e' sostituito come segue: «Il finanziamento della progressione economica avverra', per tutte le categorie di personale, compresa la categoria EP, attraverso le risorse indicate all'art. 88, (utilizzo del fondo) comma 2, lettera a), in stretta correlazione con il raggiungimento di obiettivi qualitativi di miglioramento del servizio, di innovazione e di maggiore efficienza.».

Art. 7.

Conto ore individuale

1. Al comma 1 dell'art. 27 del CCNL 16 ottobre 2008 e' aggiunta la seguente frase: «Le disponibilita' del conto ore individuale, a richiesta del dipendente, possono essere utilizzate anche per permessi orari.».

----> Vedere tabelle da pag. 57 a pag. 59 <----
DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 1

Le parti congiuntamente dichiarano che il «monte salari», espressione utilizzata in tutti i Contratti collettivi per la quantificazione delle risorse da destinare al fondo per i trattamenti accessori, si riferisce a tutte le somme, come risultanti dai dati inviati da ciascun Ateneo al Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 60 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in sede di rilevazione del conto annuale, corrisposte nell'anno di riferimento per i compensi erogati al personale destinatario del CCNL in servizio in tale anno, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, esclusa la dirigenza. Tali somme ricomprendono quelle corrisposte sia a titolo di trattamento economico principale che accessorio, ivi comprese le incentivazioni, con esclusione degli emolumenti non correlati ad effettive prestazioni lavorative. Non costituiscono, pertanto, base di calcolo per la determinazione del «monte salari», oltre che le voci relative agli assegni per il nucleo familiare, anche, ad esempio, i buoni pasto, i rimborsi spese, le indennita' di trasferimento, gli oneri per i prestiti al personale e per le attivita' ricreative, le somme corrisposte a titolo di equo indennizzo ecc. Non concorrono alla determinazione del monte salari neppure gli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 2

Il valore dell'indennita' di vacanza contrattuale per il biennio 2010-11 e' determinato nelle misure previste dall'Accordo sul costo del lavoro del luglio 1993, applicando ai minimi retributivi il TIP 2010, il 30% del predetto tasso dal 1° aprile 2010 ed il 50% del medesimo tasso dal 1° luglio 2010.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 3

Le parti si danno reciprocamente atto che gli importi derivanti dai risparmi sulla retribuzione individuale di anzianita' e dal differenziale tra le posizioni economiche rivestite e il valore iniziale della categoria, di coloro che cessano definitivamente dal servizio, del personale appartenente alla categoria EP, confluiscono nel Fondo di cui all'art. 87 del CCNL 16 ottobre 2008.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA N. 4

Le parti si danno reciprocamente atto che, la disposizione di cui all'art. 22 del CCNL 16 ottobre 2008 garantisce, anche al personale con contratto a tempo determinato inferiore all'anno, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL 16 ottobre 2008 per il personale a tempo indeterminato, nei termini e nelle modalita' stabilite dal medesimo art. 22.
 
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