Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 5 marzo 2009 |
Prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, in favore del personale dipendente da La Tecnica ESP S.p.a., in Roma. (Decreto n. 19). |
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IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO per il Lazio
Visto l'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni, in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, sulla concessione o proroga, in deroga alla vigente normativa, degli ammortizzatori stessi; Visto, in particolare, il primo periodo del sopraindicato comma 521, che prevede, entro determinati limiti di spesa, la possibilita' per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di disporre, entro il 31 dicembre 2008, la concessione, anche senza soluzioni di continuita', degli ammortizzatori sociali, in deroga alla vigente normativa, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali; Visto il decreto n. 43297 del 9 aprile 2008 del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di destinazione di fondi, ai sensi del citato art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, a diciotto Regioni ed alla Provincia di Taranto; Visto, in particolare, l'art. 1 del predetto decreto interministeriale, che destina, tra l'altro, 14 milioni di euro alla concessione o alla proroga in deroga alla vigente normativa di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilita', di disoccupazione speciale ai lavoratori delle imprese ubicate nella Regione Lazio; Visto il decreto n. 44453 del 18 novembre 2008 del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e, in particolare, l'art. 1 con il quale le sopraindicate risorse finanziarie, gia' destinate alla Regione Lazio dall'art. 1 del citato decreto n. 43297 del 9 aprile 2008, vengono incrementate di 3 milioni di euro, comprensivi delle risorse che la Regione riterra' di finalizzare agli interventi del settore della Sanita' privata, previa verifica dell'esistenza di oggettive esigenze derivanti da crisi, riorganizzazioni e ristrutturazioni; Considerato quanto convenuto, nell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, dal Sottosegretario al lavoro e previdenza sociale Rosa Rinaldi e dall'Assessore al lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili della Regione Lazio Alessandra Tibaldi, cosi' come integrato dall'Addendum del 29 luglio 2008, sottoscritto dal medesimo assessore e dal Sottosegretario al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali Pasquale Viespoli; Visto l'accordo quadro sottoscritto, in data 28 marzo 2008, presso la Regione Lazio, dai rappresentanti della stessa, di Italia Lavoro S.p.A., dell'Agenzia Lazio Lavoro e delle parti sociali; Visto l'accordo sottoscritto presso la Regione Lazio, assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili, in data 2 dicembre 2008, tra la Regione medesima e le parti sociali, relativo a La Tecnica ESP S.p.a., svolgente attivita' nel settore delle pulizie; Considerato il ricorso alla CIGS in deroga, convenuto nel predetto accordo, per 20 unita' lavorative in forza alla suddetta Societa', operanti presso lo stabilimento della Bristol Myers Squibb S.r.l. di Sermoneta (Latina), sospese a zero ore, con rotazione a cadenza trimestrale (due mesi di lavoro ed un mese di CIGS), per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 30 novembre 2009; Preso atto del parere favorevole espresso contestualmente dalla Regione Lazio «alla richiesta di CIGS in deroga per n. 20 lavoratori a zero ore per il mese di dicembre 2008»; Atteso che il sopraindicato accordo del 2 dicembre 2008, per la parte relativa al mese di dicembre 2008, rinvia alle disposizioni di cui all'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive integrazioni relative alla destinazione di fondi alle Regioni; Tenuti presenti i principi di cui alla nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione, prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007, avente ad oggetto: «Ammortizzatori sociali in deroga ex art. 1, comma 1190, legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007). Decreto interministeriale n. 40975 del 22 maggio 2007. Indicazioni procedurali»; Vista l'istanza di prima concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa (redatta su modello «CIGS/DEROGA 2008»), datata 11 dicembre 2008, recante la richiesta del predetto trattamento in favore di un massimo di 20 unita' lavorative, occupate presso lo stabilimento della Bristol Meyers Squibb S.r.l., sito in Sermoneta (LT), per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2008, con anticipazione del trattamento da parte della societa' istante; Vista la documentazione allegata alla predetta istanza, e, in particolare, l'elenco del personale interessato dalle sospensioni, costituito da numero 20 lavoratori, sospesi per l'intero mese di dicembre 2008; Considerato che dalle risultanze degli accertamenti ispettivi, effettuati in data 20 febbraio 2009, non sono emersi elementi ostativi alla concessione del trattamento di integrazione salariale richiesto; Ritenuto, per quanto precede, di concedere il trattamento di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa, in favore dei lavoratori interessati;
Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla normativa vigente, definito nell'accordo intervenuto presso la Regione Lazio in data 2 dicembre 2008, in favore di 20 lavoratori dipendenti da La Tecnica Esp S.p.a., con sede legale in Roma, Via Reno, n. 30, operanti presso lo stabilimento della Bristol Meyers Squibb S.r.l. sito in Sermoneta (Latina), sospesi dal lavoro a zero ore, per il periodo dal 1° dicembre 2008 al 31 dicembre 2008, indicati nell'allegato elenco, che costituisce parte integrante del presente provvedimento, senza pagamento diretto del trattamento medesimo da parte dell'Ente previdenziale, in quanto il pagamento e' anticipato dalla Societa'. |
| Art. 2. 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai fini dell'effettiva erogazione dei trattamenti di cui all'art. 1, e' tenuto alla verifica delle singole posizioni individuali dei lavoratori interessati, finalizzata, in particolare, all'accertamento del contratto a tempo indeterminato, dell'anzianita' presso l'impresa che procede alle sospensioni superiore a 90 giorni alla data di richiesta del trattamento, della qualifica rivestita (operaio, impiegato, intermedio o quadro) e del rispetto dell'incumulabilita' con altre prestazioni previdenziali ed assistenziali connesse alla sospensione o cessazione dell'attivita' lavorativa, anche se con oneri a carico di altro Ente statale o della Regione. |
| Art. 3. 1. La Societa' predetta, nell'integrale rispetto degli Accordi citati in premessa, e' tenuta a comunicare immediatamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'elenco dettagliato dei dipendenti beneficiari del trattamento - composto da 20 lavoratori per l'intero periodo richiesto - con tutti i dati necessari, nonche' le eventuali variazioni all'elenco stesso. |
| Art. 4. 1. La Societa' in questione, inoltre, ai sensi del combinato disposto dell'art. 4 del citato decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008, dell'art. 3 del citato decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008, nonche' dei punti 4) e 6) dell'accordo governativo del 28 febbraio 2008, e' tenuta a comunicare alla Sede I.N.P.S. territorialmente competente, all'assessorato al lavoro della Regione Lazio e ad Italia Lavoro S.p.A. l'effettivo utilizzo mensile dell'ammortizzatore concesso. 2. Ai fini del necessario monitoraggio sistematico e periodico, la Societa' provvede, in particolare, agli adempimenti di cui al successivo art. 6, comma 5. |
| Art. 5. 1. Gli interventi disposti dall'art. 1 sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' finanziarie previste dal sopraindicato accordo governativo del 28 febbraio 2008, cosi' come integrato dall'Addendum del 29 luglio 2008, e, quindi, nei limiti delle risorse conseguentemente assegnate con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 43297 del 9 aprile 2008 e con l'art. 1 del decreto interministeriale n. 44453 del 18 novembre 2008. |
| Art. 6. 1. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie di cui al precedente art. 5, l'I.N.P.S., Italia Lavoro S.p.A., la Direzione regionale del lavoro per il Lazio e la Regione Lazio curano il costante monitoraggio della spesa complessiva, assicurando un'efficace gestione dei flussi informativi. 2. Per la Direzione regionale del lavoro per il Lazio i relativi adempimenti vengono svolti direttamente da Italia lavoro S.p.A., ente strumentale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo quanto previsto dalla citata nota della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione prot. n. 14/0006658 del 20 giugno 2007. 3. In particolare, l'I.N.P.S., ai fini di cui al precedente comma 1, e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali ed al Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali - Divisione IV, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, ad Italia lavoro S.p.A. ed alla Regione Lazio - Assessorato lavoro, pari opportunita' e politiche giovanili. 4. Sempre ai fini sopraindicati, Italia lavoro S.p.A., quale incaricata della specifica funzione di controllo dei flussi di spesa, utilizzando tutte le informazioni acquisite nel corso della sua attivita', anche tramite relazioni con il referente dell'azienda, prosegue la sua opera di costante assistenza tecnica al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Direzione generale degli ammortizzatori sociali e, in particolare, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio, la quale se ne avvale ai sensi del precedente comma 2. 5. La Societa' e' tenuta a fornire ad Italia Lavoro S.p.A. le informazioni relative all'effettivo utilizzo mensile della C.I.G.S. autorizzata, utilizzando i format preposti, inviandone copia, per conoscenza, anche agli altri soggetti di cui al comma seguente. 6. Italia Lavoro S.p.A. e' incaricata sia di monitorare il bacino di lavoratori effettivamente percettori di C.I.G.S. in deroga e di aggiornare la stima della spesa sia di restituire ai diversi attori coinvolti, con particolare riferimento all'I.N.P.S., ma anche alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione, alla Direzione regionale del lavoro per il Lazio ed alla Regione Lazio, tutte le informazioni rilevate in forma aggregata, al fine di garantire il costante aggiornamento in merito all'andamento della spesa medesima ed il rispetto dei limiti finanziari imposti dalle risorse assegnate. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2009 Il direttore regionale: Necci |
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