Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 11 marzo 2009 |
Non inclusione delle sostanze attive «azocyclotyn», «cyhexatin» e «thidiazuron» nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, e revoca dei prodotti fitosanitari che contengono tali sostanze attive in applicazione della decisione della commissione 2008/296/CE. |
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IL DIRETTORE GENERALE della sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 8, paragrafo 2, quarto comma; Visti i regolamenti della Commissione 451/2000/CE e 703/2001/CE che stabiliscono le modalita' dettagliate per l'attuazione della seconda fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2, della citata direttiva; Considerato che i Notificanti delle sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin e thidiazuron hanno informato la Commissione che non intendevano piu' partecipare al programma di lavoro stabilito dall'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE per tali sostanze attive che di conseguenza non andavano incluse nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Vista la decisione della Commissione 2008/296/CE relativa alla non iscrizione delle sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin e thidiazuron nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE; Considerato che in attuazione della decisione della Commissione 2008/296/CE, gli Stati membri non possono piu' concedere o rinnovare le autorizzazioni per prodotti fitosanitari contenenti tali sostanze attive a decorrere dalla data di adozione della citata decisione; Considerato che la decisione della Commissione 2008/296/CE di non inclusione della sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin e thidiazuron non pregiudica, conformemente a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, una successiva richiesta d'iscrizione della citate sostanze attive nell'allegato I della direttiva medesima; Considerato che in Italia risultano autorizzati solo prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive azocyclotyn e cyhexatin; Ritenuto di dover attuare la suddetta decisione comunitaria revocando i prodotti fitosanitari contenenti le sole sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin attualmente autorizzati in Italia; Considerato che, per l'eliminazione, l'immagazzinamento, la commercializzazione l'impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin deve essere concesso un periodo non superiore a 12 mesi a decorrere dalla data di revoca dei suddetti prodotti fitosanitari; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi pone in vendita prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;
Decreta: Art. 1. Le sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin e thidiazuron non sono iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che ha recepito la direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991. |
| Art. 2. In allegato al presente decreto e' riportato l'elenco dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin le cui autorizzazioni all'immissione in commercio sono state revocate a far data dal 4 ottobre 2008, conformemente a quanto stabilito dell'art. 2, lettera a) della decisione della Commissione 2008/296/CE. |
| Art. 3. 1. La commercializzazione e l'utilizzo delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive azocyclotyn, cyhexatin, e' consentita fino al 4 ottobre 2009. 2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta revoca e del rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative scorte. Il presente decreto dirigenziale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 11 marzo 2009 Il direttore generale: Borrello |
| Allegato A
----> Vedere allegato a pag. 38 <---- |
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