Gazzetta n. 75 del 31 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI |
DECRETO 2 marzo 2009 |
Concessione, ai sensi dell'articolo 2, commi 521 e 522, della legge n. 244/2007, degli ammortizzatori sociali in deroga, per le imprese operanti nel comparto degli appalti delle pulizie ferroviarie. (Decreto n. 45209). |
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IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 1-quinquies, del decreto-legge n. 249 del 5 ottobre 2004, convertito con modificazioni nella legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni; Visto l'accordo siglato in data 2 maggio 2002 presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, alla presenza del sottosegretario pro tempore del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; Visto l'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; Visto il verbale di accordo stipulato, in data 16 giugno 2008, ai sensi dell'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, alla presenza del sottosegretario al lavoro pro tempore, assistito dalla direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, dalle organizzazioni sindacali e per la parte datoriale da FISE, ANCP e tutte le aziende operanti nel settore che applicano il CCNL delle attivita' ferroviarie; Vista la nota n. 14/8312, del 25 giugno 2008, con la quale la direzione generale degli ammortizzatori sociali e I.O. ha richiesto, alla direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro, chiarimenti in merito al limite temporale di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore degli appalti ferroviari; Vista la nota n. 15/15237/16.01.03 del 10 ottobre 2008, con la quale la direzione generale della tutela delle condizioni di lavoro ha dichiarato che, salvo diverso avviso delle organizzazioni sindacali e datoriali di settore, il beneficio degli ammortizzatori sociali per il settore in questione puo' essere concesso anche con data di scadenza successiva a quella del 31 luglio 2008 e comunque non oltre il 31 dicembre 2008; Visto il riscontro, in data 20 ottobre 2008 e 21 ottobre 2008 da parte delle organizzazioni sindacali e dell'ANCP, che confermano il limite temporale di utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga per il settore degli appalti ferroviari, non oltre la data del 31 dicembre 2008; Considerato che dal confronto tra le parti, finalizzato a verificare il permanere dello stato di crisi del settore appalti ferroviari, e' emerso che nell'attuale situazione permangono difficolta' ancora da risolvere in relazione alle problematiche occupazionali e, pertanto, e' stata confermata la necessita' di utilizzare, anche per l'anno 2008, gli ammortizzatori sociali in deroga previsti dall'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, riferiti a CIGS, ai contratti di solidarieta' e alla mobilita', in favore di quelle aziende che non sono in possesso dei requisiti di cui alla legge n. 223/1991 e dei lavoratori delle cooperative ex lege n. 602/1970 operanti nel comparto; Ritenuto, per quanto precede, di dare attuazione all'accordo del 16 giugno 2008;
Decreta: Art. 1. Ai sensi dall'art. 2, commi 521 e 522, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e sulla base di quanto concordato nel verbale di accordo ministeriale di settore, stipulato in data 16 giugno 2008, allegato al presente decreto, per il periodo al 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008, possono essere concessi, in favore delle imprese operanti nel comparto degli appalti delle pulizie ferroviarie, gli ammortizzatori sociali in deroga riferiti a: trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese che non sono in possesso dei requisiti per accedere alla legge n. 223 del 1991; contratti di solidarieta' e procedure di mobilita' in favore dei dipendenti delle imprese che non sono in possesso dei requisiti per accedere alla legge n. 223 del 1991 e dei lavoratori delle cooperative ex lege n. 602/1970 operanti nel comparto. |
| Art. 2. La concessione dei trattamenti di cui all'art. 1 del presente decreto puo' essere disposta nel limite massimo complessivo di spesa di € 7.000.000,00 e gravera' sullo stanziamento di cui all'art. 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. |
| Art. 3. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilita' finanziarie, individuato dal precedente art. 2, l'INPS e' tenuto a controllare i flussi di spesa afferenti alla avvenuta erogazione delle prestazioni di cui al presente provvedimento e a darne riscontro al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 2 marzo 2009
p. Il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali il Sottosegretario delegato Viespoli
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |
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