Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2009 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 gennaio 2009, n. 3
Testo del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 22 del 28 gennaio 2009), coordinato con la legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26, (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie».

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( .. )).

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Disciplina per il contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni
amministrative per l'anno 2009

1. Limitatamente all'anno 2009, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con il primo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali, anche quando disciplinate da norme regionali, lo svolgimento delle operazioni elettorali e' regolato dalle seguenti disposizioni, ferma restando per il resto la vigente normativa relativa alle singole consultazioni elettorali:
a) le operazioni di votazione si svolgono dalle ore 15 alle ore 22 del sabato e dalle ore 7 alle ore 22 della domenica;
b) ai fini del computo dei termini dei procedimenti elettorali si considera giorno della votazione quello della domenica;
c) le operazioni previste dall'articolo 32, primo comma, numeri 2), 3) e 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, devono essere ultimate non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente a quello della votazione, giorno in cui deve essere pubblicato il manifesto recante l'annuncio dell'avvenuta convocazione dei comizi per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia; il termine per il compimento delle operazioni previste dal primo comma dell'articolo 33 del citato testo unico n. 223 del 1967 decorre dalla data di pubblicazione del suddetto manifesto;
d) per il materiale occorrente agli uffici elettorali di sezione si applicano le disposizioni dell'articolo 33 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
e) le cartoline avviso agli elettori residenti all'estero che esercitano il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione del territorio nazionale sono spedite col mezzo postale piu' rapido;
f) salvo quanto previsto dal presente decreto, per la nomina dei componenti, per la costituzione e per il funzionamento degli uffici elettorali di sezione e per le operazioni preliminari alla votazione si applicano le disposizioni di cui alle leggi 8 marzo 1989, n. 95, e 21 marzo 1990, n. 53, nonche' del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361;
g) gli uffici elettorali comunali, al fine di rilasciare, previa annotazione in apposito registro, le tessere elettorali non consegnate o i duplicati delle tessere in caso di deterioramento, smarrimento o furto dell'originale, restano aperti dal lunedi' al venerdi' antecedenti alla votazione dalle ore 9 alle ore 19, il sabato dalle ore 8 alle ore 22 e la domenica per tutta la durata delle operazioni di voto;
h) l'atto di designazione dei rappresentanti presso gli uffici elettorali di sezione e' presentato, entro il giovedi' precedente il giorno della votazione, al segretario del comune che ne dovra' curare la trasmissione ai presidenti degli uffici elettorali di sezione, ovvero e' presentato direttamente ai singoli presidenti degli uffici elettorali di sezione il sabato, purche' prima dell'inizio delle operazioni di votazione;
i) gli adempimenti di cui all'articolo 30 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, devono essere effettuati entro le ore 7 e 30 del sabato di inizio delle operazioni di votazione; successivamente, alle ore 9, il presidente costituisce l'ufficio elettorale di sezione, provvedendo ad espletare le operazioni preliminari alla votazione, ivi comprese quelle di autenticazione delle schede;
l) l'ufficio elettorale di sezione, dopo che siano state ultimate le operazioni di votazione e di riscontro dei votanti per tutte le consultazioni che hanno avuto luogo, procede alla formazione dei plichi contenenti gli atti relativi a tali operazioni e le schede avanzate. I plichi devono essere contemporaneamente rimessi, prima che abbiano inizio le operazioni di scrutinio, per il tramite del comune, al tribunale del circondario o sezione distaccata, che ne rilascia ricevuta. Effettuate le anzidette operazioni, l'ufficio elettorale di sezione da' inizio alle operazioni di scrutinio per la elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia;
m) lo scrutinio per le elezioni provinciali e comunali ha inizio alle ore 14 del lunedi' successivo al giorno di votazione, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni provinciali e poi, senza interruzione, di quelle per le elezioni comunali;
n) ai componenti di tutti gli uffici elettorali di sezione spettano i compensi di cui all'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 13 marzo 1980, n. 70;
o) in caso di successivo secondo turno di votazione per le elezioni dei presidenti della provincia e dei sindaci, si applicano le disposizioni di cui alle lettere a), b), f), g), h), i) ed n) e le operazioni di scrutinio hanno inizio dopo la chiusura delle votazioni nella giornata di domenica, appena completate le operazioni previste dall'articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570.
2. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni di cui al comma 1, l'importo massimo delle spese da rimborsare a ciascun comune per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, fatta eccezione per il trattamento economico dei componenti di seggio, e' stabilito nei limiti delle assegnazioni di bilancio disposte per lo scopo dal Ministero dell'interno, con proprio decreto, con distinti parametri per elettore e per sezione elettorale, calcolati, rispettivamente, nella misura di due terzi e di un terzo sul totale da ripartire. Per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali le quote sono maggiorate del 40 per cento. Dall'attuazione del precedente periodo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'incremento della dotazione finanziaria relativa ai rimborsi elettorali per i comuni aventi fino a 5 sezioni elettorali si provvede mediante compensazione tra gli enti beneficiari. Le spese derivanti dall'attuazione di adempimenti comuni alle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ed alle elezioni dei presidenti delle province, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali sono proporzionalmente ripartite tra lo Stato e gli altri enti interessati alle consultazioni, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al primo periodo. Il riparto delle spese anticipate dai comuni interessati e' effettuato dai prefetti sulla base dei rendiconti dei comuni da presentarsi entro il termine di quattro mesi dalla data delle consultazioni, a pena di decadenza dal diritto al rimborso. Con le stesse modalita' si procede per il riparto delle altre spese sostenute direttamente dall'Amministrazione dello Stato e relative ad adempimenti comuni.
3. In caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia con le elezioni dei presidenti della provincia, dei sindaci e dei consigli provinciali e comunali delle regioni a statuto speciale, il riparto di cui al comma 2 e' effettuato d'intesa tra il Ministero dell'interno e l'amministrazione regionale, fermo restando per lo Stato il vincolo di cui al medesimo comma 2, primo periodo.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo degli articoli 32 e 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali):
«Art. 32 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 25, e
legge 22 gennaio 1966, n. 1, articoli 20 e 32, comma 2). -
Alle liste elettorali, rettificate in conformita' dei
precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla
revisione del semestre successivo, altre variazioni se non
in conseguenza:
1) della morte;
2) della perdita della cittadinanza italiana;
Le circostanze di cui al presente ed al precedente
numero debbono risultare da documento autentico;
3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da
sentenza o da altro provvedimento dell'autorita'
giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della
esecuzione dei provvedimenti che applicano le misure di
prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), nonche'
il cancelliere o il funzionario competenti per il
casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di
competenza, certificazione delle sentenze e dei
provvedimenti che importano la perdita del diritto
elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero,
quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello
di nascita. La certificazione deve essere trasmessa
all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona
alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non
risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale
e' stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali
accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza,
la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino e'
compreso;
4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che
hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle
relative liste, in base al certificato dell'ufficio
anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal
registro di popolazione. I gia' iscritti nelle liste, che
hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti
nelle relative liste, in base alla dichiarazione del
sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta
cancellazione da quelle liste. La dichiarazione e'
richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione
anagrafica;
5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi
diversi dal compimento del diciottesimo anno di eta' o del
riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause
ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve
acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al
casellario giudiziale e all'autorita' di pubblica sicurezza
le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato
e' in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del
diritto di voto nel comune.
Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale
elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le
stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione.
Copia del verbale relativo a tali operazioni e' trasmessa
al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il
tribunale competente per territorio ed al presidente della
Commissione elettorale mandamentale.
La Commissione elettorale mandamentale apporta le
variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste
generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa
ed ha la facolta' di richiedere gli atti al Comune.
Alle operazioni previste dal presente articolo la
commissione comunale e' tenuta a provvedere almeno ogni sei
mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione
del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la
variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il
trentesimo giorno anteriore alla data delle elezioni per le
variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo
giorno anteriore alla data delle elezioni, per le
variazioni di cui al n. 1).
Le deliberazioni relative alle cancellazioni di cui ai
numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati
entro dieci giorni.
Le deliberazioni relative alle variazioni di cui ai
numeri 4) e 5) unitamente all'elenco degli elettori
iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate
nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni
del mese successivo a quello della adozione delle
variazioni stesse. Del deposito il sindaco da' preventivo,
pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo
comunale ed in altri luoghi pubblici.
Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi e'
ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale
nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data
della notificazione o dalla data del deposito.
La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel
termine di quindici giorni dalla loro ricezione e dispone
le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono
notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le
stesse modalita' di cui al comma precedente.
Per i cittadini residenti all'estero si osservano le
disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.».
«Art. 33. - Entro dieci giorni dalla data di
pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi
elettorali, la commissione elettorale comunale compila un
elenco in triplice copia dei cittadini che, pur essendo
compresi nelle liste elettorali, non avranno compiuto, nel
primo giorno fissato per le elezioni, il diciottesimo anno
di eta'.
Una copia di tale elenco e' immediatamente trasmessa dal
sindaco alla Commissione elettorale mandamentale che
depenna dalle liste sezionali destinate alla votazione i
nominativi dei cittadini compresi nell'elenco stesso.
Delle altre due copie una e' pubblicata nell'albo
pretorio del Comune, l'altra resta depositata nella
segreteria comunale.
Contro l'inclusione o l'esclusione nell'anzidetto elenco
e' ammesso ricorso da parte di ogni cittadino alla
Commissione elettorale mandamentale.».
- Si riporta il testo degli articoli 30 e 33 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
(Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per
la elezione della Camera dei deputati):
«Art. 30 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 20, e
legge 16 maggio 1956, n. 493, artt. 22, comma 1 e 3,
lettera a), 13, n. 5, e 14, comma 2). - Nelle ore
antimeridiane del giorno che precede le elezioni, il
Sindaco provvede a far consegnare al presidente di ogni
Ufficio elettorale di sezione:
1) il plico sigillato contenente il bollo della
sezione;
2) un esemplare della lista degli elettori della
sezione, autenticata dalla Commissione elettorale
mandamentale, e un estratto di tale lista, autenticato in
ciascun foglio dal Sindaco e dal segretario comunale, per
l'affissione nella sala della votazione;
3) l'elenco degli elettori della sezione che hanno
dichiarato di voler votare nel luogo di cura dove sono
degenti, a norma dell'art. 51;
4) tre copie del manifesto contenente le liste dei
candidati della circoscrizione: una copia rimane a
disposizione dell'Ufficio elettorale e le altre devono
essere affisse nella sala della votazione;
5) i verbali di nomina degli scrutatori;
6) le designazioni dei rappresentanti di lista,
ricevute a norma dell'art. 25, secondo comma;
7) i pacchi delle schede che al sindaco sono stati
trasmessi sigillati dalla Prefettura, con l'indicazione
sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
8) un'urna del tipo descritto nell'art. 32;
9) una cassetta o scatola per la conservazione delle
schede autenticate da consegnare agli elettori;
10) un congruo numero di matite copiative per
l'espressione del voto.».
«Art. 33 (Testo unico 5 febbraio 1948, n. 26, art. 23, e
legge 16 maggio 1956, n. 493, art. 17). - Entro quindici
giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi, il Sindaco od un assessore da lui delegato, con
l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza e
il buono stato delle urne, delle cabine e di tutto il
materiale occorrente per l'arredamento delle varie sezioni.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma
precedente, ogni elettore puo' ricorrere al Prefetto,
perche', ove ne sia il caso, provveda a fare eseguire,
anche a mezzo d'apposito commissario, le operazioni di cui
al comma precedente.
La Prefettura provvede ad inviare ai Sindaci, insieme
con i pacchi delle schede di votazione, i plichi sigillati
contenenti i bolli delle sezioni, non oltre il terzo giorno
antecedente quello dell'elezione.».
- La legge 21 marzo 1990, n. 53, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 68 del 22 marzo 1990 reca:
(Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al
procedimento elettorale).
- La legge 8 marzo 1989, n. 95, pubblicata in Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 64 del 17 marzo 1989, reca:
(Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle
persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio
elettorale e modifica all'articolo 53 del testo unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle
amministrazioni comunali, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570).
- Si riporta il testo dell'art. 1 della legge 13 marzo
1980, n. 70 (Determinazione degli onorari dei componenti
gli uffici elettorali e delle caratteristiche delle schede
e delle urne per la votazione):
«Art. 1. - 1. In occasione di tutte le consultazioni
elettorali, con esclusione di quelle per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, al
presidente dell'ufficio elettorale di sezione e'
corrisposto, dal comune nel quale l'ufficio ha sede, un
onorario fisso forfettario di euro 150, oltre al
trattamento di missione, se dovuto, nella misura
corrispondente a quella che spetta ai dirigenti
dell'amministrazione statale.
2. A ciascuno degli scrutatori ed al segretario
dell'ufficio elettorale di sezione, il comune nel quale ha
sede l'ufficio elettorale deve corrispondere un onorario
fisso forfettario di euro 120.
3. Per ogni elezione da effettuare contemporaneamente
alla prima e sino alla quinta, gli onorari di cui ai commi
1 e 2 sono maggiorati, rispettivamente, di euro 37 e di
euro 25. In caso di contemporanea effettuazione di piu'
consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti
degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi
fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.
4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di
cui all'art. 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta
un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero
delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni,
rispettivamente di euro 90 e di euro 61.
5. In occasione di consultazioni referendarie, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati,
rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;
b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati,
rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;
c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.
6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei
rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli
onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione
sono determinati come segue:
a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati,
rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;
b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati,
rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.».
- Si riporta il testo dell'art. 53 del decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 (Testo
unico delle leggi per la composizione e la elezione degli
organi delle Amministrazioni comunali):
«Art. 53 (Testo unico 5 aprile 1951, n. 203, art. 45, e
legge 23 marzo 1956, n. 136, art. 28). - Decorsa l'ora
prevista dall'articolo precedente come termine per la
votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti
non necessari per lo scrutinio, il presidente:
1) dichiara chiusa la votazione;
2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista
autenticata dalla Commissione elettorale mandamentale
nonche' da quelle di cui agli articoli 43 e 44 e dai
tagliandi dei certificati elettorali.
Le liste, prima che si inizi lo spoglio dei voti, devono
essere vidimate in ciascun foglio dal presidente e da due
scrutatori e chiuse in piego sigillato, insieme con il
plico dei tagliandi dei certificati elettorali con facolta'
a qualunque elettore presente di apporre la propria firma
sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al
Pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;
3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o
nell'apposita cassetta e riscontra se, calcolati come
votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non
l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza
appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello
scrutatore, corrispondano al numero degli elettori scritti
che non hanno votato. Tali schede, nonche' quelle rimaste
nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono,
con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al Pretore
del mandamento.
Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine
indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di
esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si
prendera' anche nota di tutti i reclami presentati, delle
proteste fatte e delle decisioni prese.».



 
(( Art. 1-bis
Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali
1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: «mm 20», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «mm 30».
3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».))




Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 15 della legge 24
gennaio 1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento
europeo spettanti all'Italia), cosi' come modificato dalla
presente legge:
«Art. 15. - Le schede, di colore diverso per ciascuna
circoscrizione, debbono avere le caratteristiche essenziali
del modello descritto nelle allegate tabelle B e C, e
debbono riprodurre in fac-simile i contrassegni di tutte le
liste ammesse secondo il numero progressivo attribuito
dall'ufficio elettorale circoscrizionale. I contrassegni
devono essere riprodotti sulle schede con diametro di
centimetri 3.
Accanto ad ogni contrassegno sono tracciate le linee
orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza
che l'elettore ha facolta' di esprimere per i candidati
della lista votata.».
- Si riporta il testo degli articoli 72, 73 e 74 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico
delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), cosi' come
modificato dalla presente legge:
«Art. 72 (Elezione del sindaco nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti). - 1. Nei comuni
con popolazione superiore a 15.000 abitanti, il sindaco e'
eletto a suffragio universale e diretto, contestualmente
all'elezione del consiglio comunale.
2. Ciascun candidato alla carica di sindaco deve
dichiarare all'atto della presentazione della candidatura
il collegamento con una o piu' liste presentate per
l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha
efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione
resa dai delegati delle liste interessate.
3. La scheda per l'elezione del sindaco e' quella stessa
utilizzata per l'elezione del consiglio. La scheda reca i
nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco,
scritti entro un apposito rettangolo, al cui fianco sono
riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui
il candidato e' collegato. Tali contrassegni devono essere
riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.
Ciascun elettore puo', con un unico voto, votare per un
candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad
esso collegate, tracciando un segno sul contrassegno di una
di tali liste. Ciascun elettore puo' altresi' votare per un
candidato alla carica di sindaco, anche non collegato alla
lista prescelta, tracciando un segno sul relativo
rettangolo.
4. E' proclamato eletto sindaco il candidato alla carica
che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi.
5. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di
cui al comma 4, si procede ad un secondo turno elettorale
che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del
primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla
carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il
maggior numero di voti. In caso di parita' di voti tra i
candidati, e' ammesso al ballottaggio il candidato
collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione
del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra
elettorale complessiva. A parita' di cifra elettorale,
partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano di
eta'.
6. In caso di impedimento permanente o decesso di uno
dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 5,
secondo periodo, partecipa al ballottaggio il candidato che
segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la
domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi
dell'evento.
7. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono
fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del
consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al
ballottaggio hanno tuttavia facolta', entro sette giorni
dalla prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori liste rispetto a quelle con cui e' stato
effettuato il collegamento nel primo turno. Tutte le
dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se
convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati
delle liste interessate.
8. La scheda per il ballottaggio comprende il nome e il
cognome dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro
l'apposito rettangolo, sotto il quale sono riprodotti i
simboli delle liste collegate. Il voto si esprime
tracciando un segno sul rettangolo entro il quale e'
scritto il nome del candidato prescelto.
9. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto sindaco il
candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi.
In caso di parita' di voti, e' proclamato eletto sindaco il
candidato collegato, ai sensi del comma 7, con la lista o
il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale
che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva.
A parita' di cifra elettorale, e' proclamato eletto sindaco
il candidato piu' anziano d'eta'.».
«Art. 73 (Elezione del consiglio comunale nei comuni con
popolazione superiore a 15.000 abitanti). - 1. Le liste per
l'elezione del consiglio comunale devono comprendere un
numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri
da eleggere e non inferiore ai due terzi, con
arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei
consiglieri da comprendere nella lista contenga una cifra
decimale superiore a 50 centesimi.
2. Con la lista di candidati al consiglio comunale deve
essere anche presentato il nome e cognome del candidato
alla carica di sindaco e il programma amministrativo da
affiggere all'albo pretorio. Piu' liste possono presentare
lo stesso candidato alla carica di sindaco. In tal caso le
liste debbono presentare il medesimo programma
amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
3. Il voto alla lista viene espresso, ai sensi del comma
3 dell'art. 72, tracciando un segno sul contrassegno della
lista prescelta. Ciascun elettore puo' esprimere inoltre un
voto di preferenza per un candidato della lista da lui
votata, scrivendone il cognome sull'apposita riga posta a
fianco del contrassegno. I contrassegni devono essere
riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3.
4. L'attribuzione dei seggi alle liste e' effettuata
successivamente alla proclamazione dell'elezione del
sindaco al termine del primo o del secondo turno.
5. La cifra elettorale di una lista e' costituita dalla
somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte
le sezioni del comune.
6. La cifra individuale di ciascun candidato a
consigliere comunale e' costituita dalla cifra di lista
aumentata dei voti di preferenza.
7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi quelle
liste che abbiano ottenuto al primo turno meno del 3 per
cento dei voti validi e che non appartengano a nessun
gruppo di liste che abbia superato tale soglia.
8. Salvo quanto disposto dal comma 10, per
l'assegnazione del numero dei consiglieri a ciascuna lista
o a ciascun gruppo di liste collegate, nel turno di
elezione del sindaco, con i rispettivi candidati alla
carica di sindaco si divide la cifra elettorale di ciascuna
lista o gruppo di liste collegate successivamente per 1, 2,
3, 4,... sino a concorrenza del numero dei consiglieri da
eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti cosi'
ottenuti, i piu' alti, in numero eguale a quello dei
consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria
decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste avra' tanti
rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti
compresi nella graduatoria. A parita' di quoziente, nelle
cifre intere e decimali, il posto e' attribuito alla lista
o gruppo di liste che ha ottenuto la maggiore cifra
elettorale e, a parita' di quest'ultima, per sorteggio. Se
ad una lista spettano piu' posti di quanti sono i suoi
candidati, i posti eccedenti sono distribuiti, fra le altre
liste, secondo l'ordine dei quozienti.
9. Nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate la
cifra elettorale di ciascuna di esse, corrispondente ai
voti riportati nel primo turno, e' divisa per 1, 2, 3, 4,
..... sino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al
gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti
piu' alti e, quindi, il numero dei seggi spettanti ad ogni
lista.
10. Qualora un candidato alla carica di sindaco sia
proclamato eletto al primo turno, alla lista o al gruppo di
liste a lui collegate che non abbia gia' conseguito, ai
sensi del comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del
consiglio, ma abbia ottenuto almeno il 40 per cento dei
voti validi, viene assegnato il 60 per cento dei seggi,
sempreche' nessuna altra lista o altro gruppo di liste
collegate abbia superato il 50 per cento dei voti validi.
Qualora un candidato alla carica di sindaco sia proclamato
eletto al secondo turno, alla lista o al gruppo di liste ad
esso collegate che non abbia gia' conseguito, ai sensi del
comma 8, almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio,
viene assegnato il 60 per cento dei seggi, sempreche'
nessuna altra lista o altro gruppo di liste collegate al
primo turno abbia gia' superato nel turno medesimo il 50
per cento dei voti validi. I restanti seggi vengono
assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai
sensi del comma 8.
11. Una volta determinato il numero dei seggi spettanti
a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, sono in primo
luogo proclamati eletti alla carica di consigliere i
candidati alla carica di sindaco, non risultati eletti,
collegati a ciascuna lista che abbia ottenuto almeno un
seggio. In caso di collegamento di piu' liste al medesimo
candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il
seggio spettante a quest'ultimo e' detratto dai seggi
complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate.
12. Compiute le operazioni di cui al comma 11 sono
proclamati eletti consiglieri comunali i candidati di
ciascuna lista secondo l'ordine delle rispettive cifre
individuali. In caso di parita' di cifra individuale, sono
proclamati eletti i candidati che precedono nell'ordine di
lista.».
«Art. 74 (Elezione del presidente della provincia). - 1.
Il presidente della provincia e' eletto a suffragio
universale e diretto, contestualmente alla elezione del
consiglio provinciale. La circoscrizione per l'elezione del
presidente della provincia coincide con il territorio
provinciale.
2. Oltre a quanto previsto dall'art. 14 della legge 8
marzo 1951, n. 122, e successive modificazioni, il
deposito, l'affissione presso l'albo pretorio della
provincia e la presentazione delle candidature alla carica
di consigliere provinciale e di presidente della provincia
sono disciplinati dalle disposizioni di cui all'art. 3,
commi 3 e 4, della legge 25 marzo 1993, n. 81, in quanto
compatibili.
3. All'atto di presentare la propria candidatura ciascun
candidato alla carica di presidente della provincia deve
dichiarare di collegarsi ad almeno uno dei gruppi di
candidati per l'elezione del consiglio provinciale. La
dichiarazione di collegamento ha efficacia solo se
convergente con analoga dichiarazione resa dai delegati dei
gruppi interessati.
4. La scheda per l'elezione del presidente della
provincia e' quella stessa utilizzata per l'elezione del
consiglio e reca, alla destra del nome e cognome di ciascun
candidato alla carica di presidente della provincia, il
contrassegno o i contrassegni del gruppo o dei gruppi di
candidati al consiglio cui il candidato ha dichiarato di
collegarsi. Alla destra di ciascun contrassegno e'
riportato il nome e cognome del candidato al consiglio
provinciale facente parte del gruppo di candidati
contraddistinto da quel contrassegno. I contrassegni devono
essere riprodotti sulle schede con il diametro di
centimetri 3.
5. Ciascun elettore puo' votare per uno dei candidati al
consiglio provinciale tracciando un segno sul relativo
contrassegno. Ciascun elettore puo', altresi', votare sia
per un candidato alla carica di presidente della provincia,
tracciando un segno sul relativo rettangolo, sia per uno
dei candidati al consiglio provinciale ad esso collegato,
tracciando anche un segno sul relativo contrassegno. Il
voto espresso nei modi suindicati si intende attribuito sia
al candidato alla carica di consigliere provinciale
corrispondente al contrassegno votato sia al candidato alla
carica di presidente della provincia. Ciascun elettore
puo', infine, votare per un candidato alla carica di
presidente della provincia tracciando un segno sul relativo
rettangolo. Il voto in tal modo espresso si intende
attribuito solo al candidato alla carica di presidente
della provincia.
6. E' proclamato eletto presidente della provincia il
candidato alla carica che ottiene la maggioranza assoluta
dei voti validi.
7. Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza di
cui al comma 6, si procede ad un secondo turno elettorale
che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del
primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla
carica di presidente della provincia che hanno ottenuto al
primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita'
di voti fra il secondo ed il terzo candidato e' ammesso al
ballottaggio il piu' anziano di eta'.
8. In caso di impedimento permanente o decesso di uno
dei candidati ammessi al ballottaggio, partecipa al secondo
turno il candidato che segue nella graduatoria. Detto
ballottaggio dovra' aver luogo la domenica successiva al
decimo giorno dal verificarsi dell'evento.
9. I candidati ammessi al ballottaggio mantengono i
collegamenti con i gruppi di candidati al consiglio
provinciale dichiarati al primo turno. I candidati ammessi
al ballottaggio hanno facolta', entro sette giorni dalla
prima votazione, di dichiarare il collegamento con
ulteriori gruppi di candidati rispetto a quelli con cui e'
stato effettuato il collegamento nel primo turno. La
dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga
dichiarazione resa dai delegati dei gruppi interessati.
10. La scheda per il ballottaggio comprende il nome ed
il cognome dei candidati alla carica di presidente della
provincia, scritti entro l'apposito rettangolo, sotto il
quale sono riprodotti i simboli dei gruppi di candidati
collegati. Il voto si esprime tracciando un segno sul
rettangolo entro il quale e' scritto il nome del candidato
prescelto.
11. Dopo il secondo turno e' proclamato eletto
presidente della provincia il candidato che ha ottenuto il
maggior numero di voti validi. In caso di parita' di voti,
e' proclamato eletto presidente della provincia il
candidato collegato con il gruppo o i gruppi di candidati
per il consiglio provinciale che abbiano conseguito la
maggiore cifra elettorale complessiva. A parita' di cifra
elettorale, e' proclamato eletto il candidato piu' anziano
di eta'.».



 
Art. 2.

Voto dei cittadini temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia
dell'anno 2009

1. In occasione delle elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia dell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per le circoscrizioni del territorio nazionale, secondo le modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente fuori dal territorio dell'Unione europea per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio fuori dal territorio dell'Unione europea presso istituti universitari e di ricerca per una durata complessiva all'estero di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonche', qualora non iscritti nelle anagrafi dei cittadini italiani all'estero, i loro familiari conviventi.
2. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), appartenenti alle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, se gia' effettivi sul territorio nazionale di grandi unita', reggimenti, battaglioni e equivalenti, o unita' navali, impiegati organicamente in missioni internazionali esercitano il diritto di voto per corrispondenza per la circoscrizione in cui e' compreso il comune ove hanno sede i citati enti di appartenenza. I rimanenti elettori di cui alla stessa lettera a), nonche' quelli di cui alle lettere b) e c) del medesimo comma 1 esercitano il diritto di voto per corrispondenza all'estero per la circoscrizione in cui e' compreso il comune di Roma.
3. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a) e b), presentano dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, che deve pervenire al comando o amministrazione di appartenenza entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, indicando il nome ed il cognome, il cognome del coniuge per le donne coniugate o vedove, il luogo e la data di nascita, il sesso, l'indirizzo di residenza, il comune di iscrizione nelle liste elettorali, l'indirizzo del proprio reparto o dimora all'estero e, ove possibile, i recapiti telefonici, telematici e telefax all'estero. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera b), entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fanno pervenire la dichiarazione all'amministrazione di appartenenza del proprio familiare ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente del dipendente. Il comando o amministrazione di appartenenza o di impiego, entro e non oltre il trentesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, fa pervenire all'ufficio consolare i nominativi dei dichiaranti, in elenchi distinti per comune di residenza e comprensivi dei dati di cui al primo periodo, unitamente all'attestazione della presentazione delle rispettive dichiarazioni entro il termine prescritto e della sussistenza, in capo ad ognuno di essi, delle condizioni previste al comma 1.
4. Gli elettori di cui al comma 1, lettera c), fanno pervenire direttamente all'ufficio consolare la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, entro e non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, ed unitamente ad essa rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che attesti sia il servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi, sia la presenza all'estero da almeno tre mesi alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi. I familiari conviventi degli elettori di cui al comma 1, lettera c), unitamente alla dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, comprensiva dei dati di cui al primo periodo del comma 3, rendono, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' in ordine allo stato di familiare convivente del professore o ricercatore.
5. L'ufficio consolare, entro il venticinquesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, trasmette a ciascun comune, tramite telefax o per via telematica, l'elenco dei nominativi, con luogo e data di nascita, dei residenti nel comune che hanno fatto pervenire le dichiarazioni di cui ai commi 3 e 4. Ciascun comune, entro le successive ventiquattro ore, con le stesse modalita', invia all'ufficio consolare l'attestazione dell'ufficiale elettorale, anche cumulativa, in ordine alla mancanza di cause ostative al godimento dell'elettorato attivo da parte di ciascuno degli elettori compresi nell'elenco di cui al primo periodo. Nei due giorni successivi alla scadenza del termine di cui al secondo periodo, l'ufficiale elettorale redige l'elenco degli elettori per i quali e' stata rilasciata l'attestazione di mancanza di cause ostative all'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e lo trasmette alla commissione elettorale circondariale, che provvede a depennare, entro il ventesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, i medesimi elettori dalle liste destinate alle sezioni in cui essi risultano iscritti, ovvero, in caso di svolgimento contestuale di altra consultazione in cui non trova applicazione la modalita' del voto per corrispondenza, ad apporre apposita annotazione sulle medesime liste. Nei casi in cui vi siano cause ostative al godimento dell'elettorato attivo, l'ufficiale elettorale non rilascia la relativa attestazione ed il comune trasmette, tramite telefax o per via telematica, apposita comunicazione all'ufficio consolare entro il medesimo termine previsto al secondo periodo. L'ufficio consolare iscrive i nominativi degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza in apposito elenco.
6. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), che hanno fatto pervenire la dichiarazione ai fini dell'iscrizione nell'elenco previsto dal comma 5, quinto periodo, possono revocarla mediante espressa dichiarazione di revoca, datata e sottoscritta dall'interessato, che deve pervenire direttamente all'ufficio consolare entro e non oltre il ventitreesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia. L'ufficio consolare, entro il giorno successivo, provvede a trasmettere la dichiarazione di revoca, tramite telefax o per via telematica, al comune di residenza del dichiarante.
7. Gli elettori che hanno presentato dichiarazione di revoca ai sensi del comma 6 e gli elettori che, pur essendo nelle condizioni previste al comma 1, lettere a), b) e c), non hanno fatto pervenire la dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti dai commi 3 e 4, restano iscritti nelle liste della sezione del comune di residenza ed ivi esercitano il proprio diritto di voto per la circoscrizione del territorio nazionale in cui e' compresa la sezione di assegnazione. Gli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza, che non hanno revocato la relativa dichiarazione nei termini e con le modalita' previsti al comma 6, non possono esercitare il proprio diritto di voto nel territorio nazionale. Gli elettori di cui al comma 1, lettera a), aventi diritto al voto per corrispondenza, esercitano il diritto di voto in Italia, qualora presentino al comune apposita attestazione del comandante del reparto di appartenenza o di impiego dalla quale risulti che, per cause di forza maggiore, non hanno potuto esercitare il diritto di voto per corrispondenza all'estero.
8. Il Ministero dell'interno, entro il ventiseiesimo giorno antecedente alla data della votazione in Italia, consegna al Ministero degli affari esteri, per gli elettori che esercitano il diritto di voto per la circoscrizione in cui e' compreso il comune di Roma, le liste dei candidati e il modello della scheda elettorale relativi alla medesima circoscrizione. Sulla base delle istruzioni fornite dal Ministero degli affari esteri, le rappresentanze diplomatiche e consolari, preposte a tale fine dallo stesso Ministero, provvedono alla stampa del materiale elettorale da inserire nel plico che viene inviato all'elettore temporaneamente all'estero che esercita il diritto di voto per corrispondenza. Non oltre diciotto giorni prima della data stabilita per le votazioni in Italia, gli uffici consolari inviano agli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza il plico contenente il certificato elettorale, la scheda elettorale della circoscrizione indicata al primo periodo e la relativa busta, le liste dei candidati, la matita copiativa nonche' una busta affrancata recante l'indirizzo del competente ufficio consolare. Un plico non puo' contenere i documenti elettorali di piu' di un elettore. Una volta espresso il proprio voto sulla scheda elettorale mediante la matita copiativa, l'elettore introduce nell'apposita busta la scheda, sigilla la busta, la introduce nella busta affrancata unitamente alla matita copiativa e al tagliando staccato dal certificato elettorale comprovante l'esercizio del diritto di voto e la spedisce non oltre il decimo giorno antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia. Le schede e le buste che le contengono non devono recare alcun segno di riconoscimento.
9. I comandanti dei reparti militari e di polizia impegnati nello svolgimento di missioni internazionali ed i titolari degli uffici diplomatici e consolari, o loro delegati, adottano ogni utile iniziativa al fine di garantire il rispetto dei principi costituzionali di liberta', personalita' e segretezza del voto.
10. Le schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono scrutinate dai seggi costituiti presso gli uffici elettorali circoscrizionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483.
11. I responsabili degli uffici consolari inviano, senza ritardo, al presidente dell'Ufficio elettorale circoscrizionale costituito presso la Corte d'appello di Roma, le buste comunque pervenute non oltre le ore 16, ora locale, del giovedi' antecedente alla data stabilita per le votazioni in Italia, unitamente all'elenco di cui al comma 5, quinto periodo. Le buste sono inviate con una spedizione unica, per via aerea e con valigia diplomatica. I responsabili degli uffici consolari provvedono, dopo l'invio dei plichi in Italia, all'immediato incenerimento delle schede pervenute dopo la scadenza del termine di cui al primo periodo e di quelle non utilizzate per i casi di mancato recapito del plico all'elettore. Di tali operazioni viene redatto apposito verbale, che viene trasmesso al Ministero degli affari esteri.
12. Per gli elettori che esercitano il diritto di voto per circoscrizioni diverse da quella di Roma di cui al comma 2, primo periodo, sono definite, in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito all'elettore all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonche' quelle di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, ai presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali costituiti presso la Corte d'appello nella cui giurisdizione e' il capoluogo della circoscrizione, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e della tabella A allegata alla medesima legge. Le intese di cui al presente comma sono effettuate, ove necessario, anche per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al comma 1, lettera a), che votano per corrispondenza per la circoscrizione in cui e' compreso il comune di Roma, nonche' agli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e ai loro familiari conviventi. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, non trova applicazione l'articolo 19 della legge 27 dicembre 2001, n. 459.
13. L'assegnazione dei plichi, contenenti le buste con le schede votate dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), e' effettuata, a cura dei presidenti dei rispettivi uffici elettorali circoscrizionali, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalita' tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna, lo scrutinio congiunto e la verbalizzazione unica previsti dai commi 15, lettera d), e 16.
14. Insieme ai plichi contenenti le buste inviate dagli elettori, i presidenti degli uffici elettorali circoscrizionali consegnano ai presidenti dei seggi copie, autenticate dagli stessi presidenti, degli elenchi degli elettori temporaneamente all'estero che esercitano il diritto di voto per corrispondenza di cui al comma 5, quinto periodo.
15. A partire dalle ore 15 della domenica fissata per la votazione nel territorio nazionale, i presidenti dei seggi procedono alle operazioni di apertura dei plichi assegnati al seggio. Ciascun presidente, coadiuvato dal segretario:
a) apre i plichi e accerta che il numero delle buste ricevute corrisponda al numero delle buste indicato nel verbale di consegna dei plichi;
b) procede all'apertura di ciascuna delle buste esterne, compiendo per ciascuna di esse le seguenti operazioni:
1) accerta che la busta esterna contenga sia il tagliando del certificato elettorale di un solo elettore, sia la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto;
2) accerta che il tagliando incluso nella busta esterna appartenga ad un elettore incluso negli elenchi consolari degli elettori temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza;
3) accerta che la busta interna, destinata a contenere la scheda con l'espressione del voto, sia chiusa, integra e non rechi alcun segno di riconoscimento;
4) annulla la scheda inclusa in una busta che contiene piu' di un tagliando del certificato elettorale, o un tagliando di un elettore che ha votato piu' di una volta, o di un elettore non inserito negli elenchi consolari, ovvero contenuta in una busta aperta, lacerata o che reca segni di riconoscimento; in ogni caso, separa dal relativo tagliando del certificato elettorale la busta interna recante la scheda annullata, in modo che non sia possibile procedere alla identificazione del voto;
c) successivamente, procede all'apertura delle singole buste interne, accertandosi, in ogni caso, che nessuno apra le schede ed imprimendo il bollo della sezione sul retro di ciascuna scheda, nell'apposito spazio;
d) incarica uno scrutatore di apporre la propria firma sul retro di ciascuna scheda e di inserirla immediatamente nell'urna in uso presso il seggio anche per contenere le schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea.
16. A partire dalle ore 22 dello stesso giorno di domenica, i seggi procedono allo scrutinio congiunto delle schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e delle schede votate dagli elettori residenti negli altri Paesi dell'Unione europea, effettuando anche la verbalizzazione unica del risultato di tale scrutinio congiunto.
17. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero e per le operazioni preliminari allo scrutinio trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili. Per lo svolgimento delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, fermo restando che il termine orario previsto dal comma 6 del medesimo articolo e' anticipato alle ore 14 del giorno fissato per la votazione.
(( 17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettori da assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non puo' essere superiore a 3.000.))



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo del comma 10, dell'art. 1 della
legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni
concernenti i professori e i ricercatori universitari e
delega al Governo per il riordino del reclutamento dei
professori universitari):
«10. Sulla base delle proprie esigenze didattiche e
nell'ambito delle relative disponibilita' di bilancio,
previo espletamento di procedure, disciplinate con propri
regolamenti, che assicurino la valutazione comparativa dei
candidati e la pubblicita' degli atti, le universita'
possono conferire incarichi di insegnamento gratuiti o
retribuiti, anche pluriennali, nei corsi di studio di cui
all'art. 3 del regolamento di cui al decreto ministeriale
22 ottobre 2004, n. 270, del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, a soggetti italiani e
stranieri, ad esclusione del personale tecnico
amministrativo delle universita', in possesso di adeguati
requisiti scientifici e professionali e a soggetti
incaricati all'interno di strutture universitarie che
abbiano svolto adeguata attivita' di ricerca debitamente
documentata, sulla base di criteri e modalita' definiti dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca
con proprio decreto, sentiti la Conferenza dei rettori
delle universita' italiane (CRUI) e il CUN. Il relativo
trattamento economico e' determinato da ciascuna
universita' nei limiti delle compatibilita' di bilancio
sulla base di parametri stabiliti con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentito il Ministro per la funzione pubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 47 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa):
«Art. 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di
notorieta'). - 1. L'atto di notorieta' concernente stati,
qualita' personali o fatti che siano a diretta conoscenza
dell'interessato e' sostituito da dichiarazione resa e
sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
di cui all'art. 38.
2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del
dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia
diretta conoscenza.
3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per
legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le
qualita' personali e i fatti non espressamente indicati
nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato mediante la
dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'.
4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente
che la denuncia all'Autorita' di Polizia giudiziaria e'
presupposto necessario per attivare il procedimento
amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di
riconoscimento o comunque attestanti stati e qualita'
personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti
medesimi e' comprovato da chi ne richiede il duplicato
mediante dichiarazione sostitutiva.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 del decreto-legge 24
giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni dalla
legge 3 agosto 1994, n. 483 (Disposizioni urgenti in
materia di elezioni al Parlamento europeo):
«Art. 6 (Operazioni di scrutinio). - 1. Presso ogni
ufficio elettorale circoscrizionale e' costituito un seggio
elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero,
con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e
di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a
norma dell'art. 5.
2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni e'
fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.
3. Il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente
quello della votazione, provvede a richiedere,
rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al
sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa,
la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori
per ogni seggio.
4. Per il segretario del seggio si applicano le
disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei
deputati.
5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal
presente articolo spetta un onorario fisso pari,
rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti
dei seggi istituiti a norma dell'art. 34 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il
termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio
elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di
materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha
sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da
istituire.
6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i
presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a
norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono
da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale
circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo
della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle
liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del
sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli
scrutatori.
7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al
comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale provvede a far consegnare il plico
sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici
consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del
numero delle schede contenute.
8. Il presidente del seggio da' quindi inizio, alle ore
22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano
l'art. 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18
, nonche', in quanto applicabili, le norme del titolo V del
testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di
cui al primo comma dell'art. 75 del testo unico il
presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a
trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il
plico di cui all'art. 17 della citata legge n. 18 del
1979.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 24 gennaio
1979, n. 18 (Elezione dei membri del Parlamento europeo
spettanti all'Italia):
«Art. 9. - Presso la corte d'appello nella cui
giurisdizione e' il capoluogo della circoscrizione, e'
costituito entro cinque giorni dalla data di pubblicazione
del decreto di convocazione dei comizi l'ufficio elettorale
circoscrizionale composto da tre magistrati, dei quali uno
con funzioni di presidente, nominati dal presidente della
corte d'appello. Sono nominati anche magistrati supplenti
per sostituire i titolari in caso di assenza o impedimento.
Un cancelliere della corte d'appello e' designato ad
esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.».
- Si riporta il testo dell'art. 19 della legge 27
dicembre 2001, n. 459 (Norme per l'esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero):
«Art. 19. - 1. Le rappresentanze diplomatiche italiane
concludono intese in forma semplificata con i Governi degli
Stati ove risiedono cittadini italiani per garantire:
a) che l'esercizio del voto per corrispondenza si
svolga in condizioni di eguaglianza, di liberta' e di
segretezza;
b) che nessun pregiudizio possa derivare per il posto
di lavoro e per i diritti individuali degli elettori e
degli altri cittadini italiani in conseguenza della loro
partecipazione a tutte le attivita' previste dalla presente
legge.
2. Il Ministro degli affari esteri informa il Presidente
del Consiglio dei ministri e il Ministro dell'interno delle
intese in forma semplificata concluse, che entrano in
vigore, in accordo con la controparte, all'atto della
firma.
3. Le disposizioni della presente legge riguardanti il
voto per corrispondenza non si applicano ai cittadini
italiani residenti negli Stati con i cui Governi non sia
possibile concludere le intese in forma semplificata di cui
al comma 1. Ad essi si applicano le disposizioni relative
all'esercizio del voto in Italia.
4. Le disposizioni relative all'esercizio del voto in
Italia si applicano anche agli elettori di cui all'articolo
1, comma 1, residenti in Stati la cui situazione politica o
sociale non garantisce, anche temporaneamente, l'esercizio
del diritto di voto secondo le condizioni di cui alle
lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo. A tale
fine, il Ministro degli affari esteri informa il Presidente
del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno del
verificarsi, nei diversi Stati, di tali situazioni
affinche' siano adottate le misure che consentano
l'esercizio del diritto di voto in Italia.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile
2003, n. 104, pubblicato in Gazzetta Ufficiale - serie
generale - n. 109 del 13 maggio 2003, reca: (Regolamento di
attuazione della legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante
disciplina per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero).
- Si riporta il testo degli articoli 4 e 6 del
decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483
(Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento
europeo):
«Art. 4 (Adempimenti preliminari). - 1. La Direzione
centrale per i servizi elettorali del Ministero
dell'interno, sulla base delle comunicazioni pervenute dai
sindaci dei comuni di ultima iscrizione, provvede alla
formazione, revisione e conservazione degli elenchi degli
elettori italiani residenti all'estero.
2. Ai fini di cui al comma 1, i comuni, a seguito degli
adempimenti effettuati dalle commissioni elettorali
circondariali in sede di revisione delle liste elettorali,
provvedono a trasmettere immediatamente al Ministero
dell'interno l'elenco delle variazioni apportate.
3. Le variazioni non vengono piu' riportate sugli
elenchi di cui al comma 1 a partire dal settantesimo giorno
anteriore a quello fissato per le votazioni.
4. Dagli elenchi di cui al comma 1 sono depennati i
nominativi degli elettori per i quali sia pervenuta
comunicazione da parte del Ministero degli affari esteri
della presentazione della domanda con la quale l'elettore
ha chiesto di votare nello Stato membro di residenza.
5. La Direzione centrale per i servizi elettorali, entro
il decimo giorno precedente la data delle elezioni,
trasmette al Ministero degli affari esteri, per il
successivo inoltro ai singoli uffici consolari, un elenco
degli elettori che votano all'estero diviso per uffici
consolari e per sezioni estere, sulla base delle
indicazioni fornite, per ciascun elettore, dal Ministero
degli affari esteri. Nel suddividere gli aventi diritto al
voto di ciascuna localita' in sezioni, il Ministero
dell'interno, sulla base delle indicazioni fornite dal
Ministero degli affari esteri, assegna ad ogni sezione un
numero di elettori non superiore a 1.600 e non inferiore a
200.
6. La Direzione centrale per i servizi elettorali
provvede, altresi', entro il quindicesimo giorno precedente
la data della votazione, a spedire il certificato
elettorale agli elettori di cui all'art. 3, comma 1, ed a
quelli di cui al comma 3 dello stesso articolo che abbiano
fatto pervenire tempestiva domanda, dando loro notizia del
giorno e degli orari della votazione, nonche' della
localita' della votazione.
7. Della spedizione del certificato elettorale agli
elettori di cui al comma 3 dell'art. 3 e' data
comunicazione alla commissione elettorale circondariale
perche' apporti apposita annotazione sulle liste sezionali.
8. Gli elettori di cui al presente articolo che, entro
il quinto giorno precedente quello della votazione, non
hanno ricevuto a domicilio il certificato elettorale
possono farne richiesta al capo dell'ufficio consolare
della circoscrizione, il quale, accertato preventivamente
che il nominativo dell'elettore richiedente e' incluso
negli elenchi trasmessi dal Ministero dell'interno a norma
del comma 5, rilascia apposita certificazione per
l'ammissione al voto e provvede ad includere i nomi degli
elettori interessati in appositi elenchi, aggiunti a quelli
previsti dal comma 5, distinti per sezione, da consegnare
ai presidenti delle sezioni alle quali gli elettori stessi
sono assegnati.
9. Gli elettori di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 3
iscritti nelle liste elettorali, a norma del quarto comma
dell'art. 32 del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali, approvato con decreto del Presidente
della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, come sostituito
dall'art. 2 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, dopo la
compilazione degli elenchi di cui al comma 5 o che per
qualsiasi motivo siano stati omessi da detti elenchi,
devono essere immediatamente segnalati dal comune nelle cui
liste risultano iscritti all'ufficio consolare della
circoscrizione in cui si trovano per il rilascio della
certificazione di ammissione al voto e per la conseguente
inclusione dei relativi nominativi negli appositi elenchi
di cui al comma 8.».
«Art. 6 (Operazioni di scrutinio). - 1. Presso ogni
ufficio elettorale circoscrizionale e' costituito un seggio
elettorale per ogni duemila elettori residenti all'estero,
con il compito di provvedere alle operazioni di spoglio e
di scrutinio dei voti inviati dagli uffici consolari a
norma dell'art. 5.
2. L'assegnazione dei plichi alle singole sezioni e'
fatta a cura dell'ufficio elettorale circoscrizionale.
3. Il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale, entro il quindicesimo giorno antecedente
quello della votazione, provvede a richiedere,
rispettivamente, al presidente della corte d'appello e al
sindaco del comune, ove ha sede la corte d'appello stessa,
la nomina dei presidenti di seggio e di quattro scrutatori
per ogni seggio.
4. Per il segretario del seggio si applicano le
disposizioni vigenti per l'elezione della Camera dei
deputati.
5. Al presidente ed ai componenti dei seggi previsti dal
presente articolo spetta un onorario fisso pari,
rispettivamente, a quello del presidente e dei componenti
dei seggi istituiti a norma dell'art. 34 del testo unico
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30
marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni. Entro il
termine di cui al comma 3, il presidente dell'ufficio
elettorale circoscrizionale, ai fini della dotazione di
materiale e stampati occorrenti, comunica al comune ove ha
sede l'ufficio stesso il numero delle sezioni speciali da
istituire.
6. Alle ore 21 del giorno fissato per la votazione i
presidenti degli uffici elettorali di sezione, istituiti a
norma del comma 1, costituiti i rispettivi uffici, ricevono
da parte del comune ove ha sede l'ufficio elettorale
circoscrizionale il plico sigillato contenente il bollo
della sezione e le designazioni dei rappresentanti delle
liste dei candidati. Alla stessa ora ricevono da parte del
sindaco del comune medesimo i verbali di nomina degli
scrutatori.
7. Inoltre, a ciascun presidente dei seggi di cui al
comma 1, il presidente dell'ufficio elettorale
circoscrizionale provvede a far consegnare il plico
sigillato contenente le schede pervenute dagli uffici
consolari con l'indicazione, sull'involucro esterno, del
numero delle schede contenute.
8. Il presidente del seggio da' quindi inizio, alle ore
22, alle operazioni di scrutinio per le quali si applicano
l'articolo 16, terzo comma, della legge 24 gennaio 1979, n.
18, nonche', in quanto applicabili, le norme del titolo V
del testo unico approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 30 marzo 1957, n. 361. Compiute le operazioni di
cui al primo comma dell'art. 75 del testo unico il
presidente dell'ufficio elettorale di sezione provvede a
trasmettere all'ufficio elettorale circoscrizionale il
plico di cui all'art. 17 della citata legge n. 18 del
1979.».



 
Art. 3.

Voto dei cittadini temporaneamente all'estero per motivi di servizio o missioni internazionali in occasione dei referendum previsti
dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009

1. In occasione dei referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione che si svolgono nell'anno 2009, esercitano il diritto di voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero, secondo le modalita' indicate nel presente articolo, i seguenti elettori:
a) appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia temporaneamente all'estero in quanto impegnati nello svolgimento di missioni internazionali;
b) dipendenti di Amministrazioni dello Stato, di regioni o di province autonome, temporaneamente all'estero per motivi di servizio, qualora la durata prevista della loro permanenza all'estero, secondo quanto attestato dall'Amministrazione di appartenenza, sia superiore a tre mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi;
c) professori universitari, ordinari ed associati, ricercatori e professori aggregati, di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 4 novembre 2005, n. 230, che si trovano in servizio presso istituti universitari e di ricerca all'estero per una durata complessiva di almeno sei mesi e che, alla data del decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi, si trovano all'estero da almeno tre mesi, nonche', qualora non iscritti alle anagrafi dei cittadini italiani residenti all'estero, i loro familiari conviventi.
2. A tali fini, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Per l'esercizio del diritto di voto per corrispondenza all'estero, nonche' per lo svolgimento delle operazioni preliminari allo scrutinio, delle operazioni di scrutinio e di proclamazione dei risultati, trovano applicazione le disposizioni di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, ed al relativo regolamento di attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2003, n. 104, in quanto compatibili.
3. Negli Stati in cui le Forze armate e di polizia sono impegnate nello svolgimento di attivita' istituzionali, per gli elettori di cui al comma 1, lettera a), nonche' per gli elettori in servizio presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e loro familiari conviventi, sono definite, ove necessario in considerazione delle particolari situazioni locali, di intesa tra il Ministero della difesa e i Ministeri degli affari esteri e dell'interno, le modalita' tecnico-organizzative di formazione dei plichi, del loro recapito ai suddetti elettori all'estero, di raccolta dei plichi all'estero, nonche' di consegna dei plichi stessi, a cura del Ministero della difesa, all'Ufficio centrale per la circoscrizione estero. Tali intese sono effettuate anche per consentire comunque l'esercizio del diritto di voto agli elettori di cui al presente comma, nel caso in cui non siano state concluse le intese in forma semplificata di cui all'articolo 19, comma 1, della legge 27 dicembre 2001, n. 459, ovvero vi sia la situazione politica o sociale di cui al comma 4 del medesimo articolo 19.
4. Ai fini dello scrutinio congiunto delle schede votate per corrispondenza dagli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), con le schede votate dagli elettori residenti all'estero, l'assegnazione dei relativi plichi e' effettuata, a cura del presidente dell'ufficio centrale per la circoscrizione Estero, ai singoli seggi in modo proporzionale, in numero almeno pari a venti buste e, in ogni caso, con modalita' tali da garantire la segretezza del voto, l'inserimento in una medesima urna e la verbalizzazione unica delle risultanze di tale scrutinio congiunto tra schede votate dagli elettori temporaneamente all'estero e schede votate da elettori residenti all'estero, anche provenienti da altro ufficio consolare o Stato della medesima ripartizione.
5. Nel caso in cui le date fissate per le votazioni nel territorio nazionale per i referendum previsti dall'articolo 75 della Costituzione e per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia non siano distanti piu' di quindici giorni, fuori dal territorio dell'Unione europea la dichiarazione pervenuta, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, non oltre il trentacinquesimo giorno antecedente alla data della prima votazione e' valida anche per la seconda votazione, salvo espressa volonta' contraria e fatta salva la facolta' di revoca entro il ventitreesimo giorno antecedente alla data della relativa votazione. Ove possibile, agli elettori di cui al comma 1, lettere a), b) e c), aventi diritto al voto per corrispondenza per i due diversi tipi di consultazioni, viene inviato un plico unico con buste distinte per ciascun tipo di consultazione, contenenti le schede ed il restante materiale previsto dalla legge per l'esercizio del voto per corrispondenza in ciascuna consultazione.



Riferimenti normativi:
- Per il comma 10, dell'art. 1 della legge 4 novembre
2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e
i ricercatori universitari e delega al Governo per il
riordino del reclutamento dei professori universitari), si
veda nei riferimenti normativi dell'art. 2.
- La legge 27 dicembre 2001, n. 459 pubblicata in
Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 2 del 5 gennaio
2002 reca:(Norme per l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero), per l'art. 19 si
veda nei riferimenti normativi dell'art. 2.
- Per il decreto del Presidente della Repubblica 2
aprile 2003, n. 104 (Regolamento di attuazione della legge
27 dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per
l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani
residenti all'estero), si veda nei riferimenti normativi
dell'art. 2.



 
Art. 4.

Disposizioni per assicurare la funzionalita' delle commissioni e
sottocommissioni elettorali circondariali
1. In previsione degli adempimenti affidati dalla legge alle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali nell'anno 2009, il prefetto, al fine di assicurare comunque il quorum alle medesime commissioni, designa al presidente della Corte d'appello, (( senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica )), funzionari statali da nominare componenti aggiunti. Tali funzionari partecipano ai lavori in caso di assenza degli altri componenti titolari o supplenti e nelle more dell'eventuale procedimento di decadenza previsto dall'articolo 23 del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223.



Riferimenti normativi:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223
(Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina
dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle
liste elettorali):
«Art. 23 (Legge 7 ottobre 1947, n. 1058, art. 18, comma
5, e legge 22 gennaio 1966, n. 1, art. 16, commi 12, 13, 14
e 15). - I membri della Commissione elettorale mandamentale
che senza giustificato motivo, non prendono parte a tre
sedute consecutive, sono dichiarati decaduti.
La dichiarazione di decadenza e' pronunciata dal
presidente della Corte d'appello, decorso il termine di
dieci giorni dalla notificazione giudiziale all'interessato
della proposta di decadenza.
Qualsiasi cittadino dei Comuni del mandamento puo'
promuovere la dichiarazione di decadenza.
Quando, per qualsiasi causa, i membri effettivi e
supplenti della Commissione elettorale mandamentale si
siano ridotti in numero inferiore a quello richiesto per la
validita' delle riunioni, la Commissione decade e gli
organi competenti devono procedere alla rinnovazione delle
designazioni entro un mese dall'ultima vacanza. In attesa
della costituzione della nuova Commissione, le relative
funzioni sono esercitate, con l'assistenza del segretario,
dal magistrato presidente.».



 
(( Art. 4-bis
Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione.))
 
Art. 5.
Copertura finanziaria
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a 1.451.850 euro per l'anno 2009, si provvede mediante utilizzo del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento europeo e dall'attuazione dei referendum, iscritto nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2009, alla missione «Fondi da ripartire», programma «Fondi da assegnare».
 
Art. 6.
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone