Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2009 |
Scioglimento del consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro, e nomina della commissione straordinaria. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Considerato che nel comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, sussistono forme di ingerenza della criminalita' organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi; Considerato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Pago del Vallo di Lauro; Rilevato, altresi', che la permeabilita' dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalita' organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilita' degli organi istituzionali; Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Pago del Vallo di Lauro, per il ripristino dei principi democratici e di liberta' collettiva; Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione e' allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 marzo 2009 ;
Decreta: Art. 1.
Il consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) e' sciolto per la durata di diciotto mesi. |
| Art. 2.
La gestione del comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino) e' affidata alla commissione straordinaria composta da: dott.ssa Caterina Valente - viceprefetto; dott. Vincenzo Troisi - viceprefetto aggiunto; dott. Franco Evangelista - direttore amministrativo contabile. |
| Art. 3.
La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonche' ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche. Dato a Roma, addi' 13 marzo 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Maroni, Ministro dell'interno |
| Allegato
Al Presidente della Repubblica
Il comune di Pago del Vallo di Lauro (Avellino), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 12 e 13 giugno 2004, presenta forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' degli organi elettivi, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio per lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Invero, l'ente in parola, il cui consiglio comunale e' gia' stato sciolto per condizionamenti da parte della criminalita' organizzata con decreto del Presidente della Repubblica del 23 giugno 1993, e' ricompreso in un ambito territoriale storicamente collegato alla malavita nolano-vesuviana e segnatamente all'egemonia di un locale sodalizio criminale. A seguito di attivita' investigative, che hanno evidenziato situazioni di diffusa illegalita' riconducibili a forme di condizionamento e di infiltrazione delle locali consorterie nei confronti degli amministratori dell'ente, il prefetto di Avellino ha disposto, con provvedimento del 4 settembre 2008, l'accesso presso il comune di Pago del Vallo di Lauro ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, per gli accertamenti di rito. L'esito degli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso ha messo in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente ad ambienti malavitosi, avvalorando l'ipotesi dell'esistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa favorito anche da una fitta ed intricata rete di parentele tra alcuni amministratori ed esponenti delle locali consorterie criminali o soggetti ad esse contigue. In particolare, gli aspetti di condizionamento risultano evidenti in una serie di elementi quali: a) episodi di intimidazione che, ad un'analisi successiva, hanno denotato l'assoggettamento degli organi elettivi alle scelte operate dai sodalizi criminali; b) numerose illegittimita' poste in essere dall'amministrazione in riferimento al piano urbanistico comunale, con indubbi vantaggi per taluni esponenti della criminalita' locale; c) permessi di costruire privi dei necessari presupposti legittimanti, rilasciati in favore di soggetti controindicati. In ordine al primo degli aspetti evidenziati, il potere di condizionamento che la locale consorteria esercita sull'attivita' amministrativa dell'ente risulta essere particolarmente significativo nella richiesta di assunzione presso la struttura comunale del figlio di un noto esponente del locale «clan», assunzione regolarmente avvenuta dopo l'azione intimidatoria subita da un amministratore locale. Un ulteriore atto di intimidazione, sintomatico delle capacita' persuasive della locale consorteria, e' quello effettuato ai danni di un altro amministratore locale, riconducibile alla posizione dallo stesso assunta in seno al consiglio comunale nell'ambito dell'approvazione del piano urbanistico comunale, posizione che successivamente e' stata completamente ribaltata dopo il verificarsi del fatto intimidatorio. In relazione al secondo dei punti su menzionati, elementi indicativi del condizionamento degli organi di governo dell'ente e delle cointeressenze con ambienti controindicati possono essere ricavati dall'avviso di deposito della conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 40 persone, tra le quali numerosi esponenti della maggioranza consiliare della locale consorteria, dal quale emergono una serie di illegittimita' che sarebbero state poste in essere dall'amministrazione comunale in riferimento alla delibera di approvazione del piano urbanistico comunale, con ricadute non solo a favore degli stessi amministratori ma anche e, soprattutto, con rilevanti vantaggi per esponenti della criminalita' organizzata. Inoltre una serie di esposti, nonche' il contenuto della relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato dal P.M. della D.D.A. della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli mettono in rilievo, in relazione alla delibera di approvazione del piano urbanistico comunale, il grave snaturamento del territorio comunale, gli interessi di privati e le collusioni dell'amministrazione. L'attenzione della commissione d'accesso si sofferma, in particolare, sull'acquisto di diverse aree non edificabili ed a destinazione agricola da parte di amministratori comunali o parenti degli stessi, in epoca antecedente all'adozione del predetto piano, senza che gli stessi amministratori si siano astenuti in occasione della relativa discussione consiliare, cosi' come invece richiesto dall'art. 78 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nella stessa documentazione depositata dal menzionato C.T.U. viene ribadito l'ingiustificato mutamento della destinazione urbanistica da inedificabile a edificabile; inoltre, nella relazione suppletiva disposta dal P.M. al fine di verificare chi siano i proprietari maggiormente favoriti dalle previsioni del piano e se essi siano divenuti proprietari in tempo immediatamente prossimo all'adozione del piano stesso, vengono indicati quali proprietari soggetti che risultano legati da vincoli di parentela o frequentazione con la locale compagine malavitosa e che direttamente o indirettamente hanno acquistato i terreni antecedentemente alla rivalutazione prodottasi con l'adozione del PUC. Il deposito della conclusione delle indagini preliminari sopra citato ha evidenziato anche un'altra vicenda amministrativa dalla quale risulta un evidente sintomo del potere di condizionamento esercitato dalla criminalita'. Si tratta del permesso di costruire rilasciato dall'amministrazione comunale ad una stretta congiunta di un noto esponente della locale cosca. Le indagini hanno infatti accertato che il permesso, rilasciato per la costruzione di un edificio e successiva variante, e' stato emesso con la consapevolezza di agevolare appartenenti ad ambienti controindicati ed in violazione del vigente programma di fabbricazione, in quanto e' stata consentita la realizzazione di volumetrie eccedenti i limiti ammissibili al punto da far ritenere le nuove opere come «variazioni essenziali». L'inosservanza del principio di legalita' nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni incide in modo fortemente negativo nelle legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni. Pertanto il prefetto di Avellino, con relazione del 16 gennaio 2009, ha proposto l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Ritenuto pertanto che ricorrano le condizioni indicate per l'adozione del provvedimento di cui all'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si formula rituale proposta per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Pago del Vallo di Lauro (Avellino). Roma, 12 marzo 2009
Il Ministro dell'interno: Maroni |
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