Gazzetta n. 73 del 28 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
COMUNICATO |
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» |
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Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha ricevuto, nel quadro della procedura prevista dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, l'istanza intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina», registrata con regolamento (CE) n. 492 del 18 marzo 2003. Considerato che la modifica e' stata presentata dal Consorzio di tutela della Sopressa Vicentina con sede in Via Garibaldi, 45 - Asiago (Vicenza), e che il predetto consorzio e' l'unico soggetto legittimato a presentare l'istanza di modifica del disciplinare di produzione ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999; Ritenuto che le modifiche apportate non alterano le caratteristiche del prodotto e non attenuano il legame con l'ambiente geografico; Considerato altresi', che l'art .9 del regolamento (CE) n. 510/2006 prevede la possibilita' da parte degli Stati membri, di chiedere la modifica ai disciplinari di produzione delle denominazioni registrate; Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali acquisito il parere della Regione Veneto circa la richiesta di modifica, ritiene di dover procedere alla pubblicazione del disciplinare di produzione della D.O.P. «Sopressa Vicentina», cosi' come modificato. Le eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente proposta, dovranno essere presentate, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo economico e rurale - Direzione Generale per lo sviluppo agroalimentare la qualita' e la tutela del consumatore - SACO7, Via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente proposta, dai soggetti interessati e costituiranno oggetto di opportuna valutazione da parte del predetto Ministero, prima della trasmissione della suddetta proposta di modifica alla Commissione europea.
Proposta di modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Sopressa Vicentina» Art. 1. Nome del prodotto La denominazione d'origine protetta «Sopressa Vicentina» e' riservata esclusivamente al prodotto di salumeria che risponde alle condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. |
| Art. 2. Descrizione del prodotto
2.1. Materie prime. Le carni devono provenire da animali nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza. Il peso dei suini macellati non deve essere inferiore a 130 Kg di peso morto. 2.1.1. Qualita' della carne. Sono escluse le carni di suini portatori di miopatie conclamate (PSE; DFD; postumi di evidenti processi infiammatori e traumatici pregressi) accertate dal medico veterinario in sede di macellazione. 2.1.2. Caratteristiche genetiche. Sono ammessi gli animali in purezza o d'incrocio, comunque non manipolati geneticamente, di razze tradizionali quali: Large White, Landrace e Duroc iscritte al Libro Genealogico Italiano o a Libri Genealogici Esteri riconosciuti dal Libro Genealogico Italiano e che presentano finalita' compatibili con il Libro Genealogico Italiano per la produzione del suino pesante. I suini allevati devono essere in grado di raggiungere pesi elevati alla macellazione (130 Kg di peso morto). 2.1.3. Eta' alla macellazione. L'eta' minima alla macellazione e' di nove mesi e puo' essere accertata sulla base dei dati riportati dal timbro, tatuato sulla coscia o sull'orecchio dei suini entro i primi 30 giorni dalla nascita. 2.1.4. Prescrizioni relative all'allevamento. Le fasi di allevamento sono cosi' definite:
Allattamento | da 0 a 30 giorni sotto scrofa Svezzamento | da 30 a 80 giorni Magronaggio | da 30 a 80 Kg di peso vivo Ingrasso | da 80 a 160 Kg di peso vivo ed oltre
Le strutture e attrezzature dell'allevamento devono risultare ben coibentate e ben areate in modo da garantire la giusta temperatura, il ricambio ottimale dell'aria e l'eliminazione dei gas nocivi. I pavimenti devono essere realizzati con materiali idrorepellenti, termici ed anti-sdrucciolevoli. In relazione alla tipologia dell'alimentazione, tutte le strutture ed attrezzature devono presentare adeguati requisiti di resistenza alla corrosione. Possono essere utilizzati anche suini allevati allo stato brado e semibrado. 2.1.5. Alimentazione degli animali fino alla fase di magronaggio. Dalla nascita al completamento della fase di magronaggio l'alimentazione degli animali e' quella definita nella tabella n. 1.
----> Vedere Tabella a pag. 41 <----
2.1.6. Alimentazione degli animali nella fase di ingrasso. Gli alimenti e le dosi consentite per l'alimentazione dei suini durante l'intera fase di ingrasso sono riportati nella successiva tabella 2. Per la fase di ingrasso e' vietato l'impiego di alimenti di origine animale non lattea. E' preferibile che l'alimento sia presentato sotto forma liquida o di pastone con l'aggiunta di acqua e dove e' possibile di siero di latte. Ai fini di ottenere un grasso di copertura di buona qualita' e' indicata la presenza massima di acido linoleico pari al 2% della sostanza secca della dieta. Siero e latticello insieme non devono superare i 15 litri capo/giorno. Per latticello si intende il sottoprodotto della lavorazione del burro e per siero di latte il sottoprodotto di cagliate.
----> Vedere Tabella a pag. 42 <----
2.2. Caratteristiche fisiche. La «Sopressa Vicentina» presenta le seguenti caratteristiche: 2.2.1. Aspetto esterno. L'aspetto esterno e' di forma cilindrica. La legatura e' caratterizzata da uno spago non colorato, che puo' essere elasticizzato, posto in verticale (imbragatura) e da una serie di anelli dello stesso materiale, posti in orizzontale sopra l'imbragatura che coprono tutta la lunghezza della Sopressa. Per la legatura non e' ammesso l'uso di reti. Per il prodotto con aglio e' consentito l'utilizzo di spago colorato solo per la parte terminale (asola). Gli anelli hanno tra di loro una distanza di circa 2-4 cm e devono essere presenti in un numero minimo di tre. La superficie esterna si presenta ricoperta da una patina chiara che si sviluppa naturalmente in fase di stagionatura. 2.2.2. Aspetto al taglio. La pasta appare compatta e allo stesso tempo tenera. La fetta presenta un impasto con particelle di grasso distribuite in modo da avvolgere le frazioni muscolari lasciando il prodotto morbido anche dopo lunghi tempi di stagionatura. La fetta appare con colori leggermente opachi, il grasso e il magro non presentano confini ben definiti, di grana medio grossa. 2.3. Caratteristiche chimiche: Proteine totali: superiore 15 %; Grassi: compresa tra il 30% e il 43%; Sali minerali (ceneri): compresi tra il 3,5% e il 5%; Umidita': inferiore al 55%; Ph: compreso tra 5,4 e 6,2. 2.4. Caratteristiche microbiologiche. Carica microbica mesofila: prevalenza di Batteri lattici e Micrococcacee. 2.5. Caratteristiche organolettiche: Profumo: speziato, con eventuale fragranza di erbe aromatiche con o senza aglio; Sapore: delicato, leggermente dolce e pepato o di aglio; Colore: rosato, tendente al rosso; Consistenza: grana medio grossa, poca resistenza alla masticazione. |
| Art. 3. Zona di produzione La zona di produzione della «Sopressa Vicentina» comprende il territorio dell'intera provincia di Vicenza. 3.1. Allevamento suini. Devono essere utilizzati i suini nati e allevati in aziende zootecniche localizzate nel territorio della provincia di Vicenza. 3.2. Macellazione dei suini. La macellazione deve avvenire in stabilimenti in possesso delle autorizzazioni igienico-sanitarie previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E. e ubicate nell'ambito del territorio riconosciuto DOP. 3.3. Trasformazione delle carni. La lavorazione delle carni e la stagionatura dei prodotti deve avvenire in stabilimenti situati all'interno del territorio medesimo. Gli stabilimenti di trasformazione devono essere in possesso di autorizzazione igienico-sanitaria previste dalla normativa nazionale e dalla normativa U.E. |
| Art. 4. Elementi che comprovano l'origine Gli elementi che comprovano l'origine della Sopressa Vicentina sono costituiti: da precisi riferimenti storici che attestano l'origine e il legame di questa realta' produttiva con il territorio e la sua presenza nelle ricette e nelle tradizioni gastronomiche e alimentari del territorio Vicentino; dal punto di vista culturale il prodotto tipico e di qualita' e' fortemente legato al territorio, con lo svolgimento di tradizionali manifestazioni e feste popolari che sin dagli anni 50 sono dedicate alla «Sopressa Vicentina». Attualmente la manifestazione che piu' ha risonanza a livello provinciale e regionale si svolge nel Comune di Valli del Pasubio nella seconda settimana di agosto; dalla presenza di trasformatori con piccoli stabilimenti di macellazione e di lavorazione che utilizzano suini delle aziende zootecniche locali, mantenendo negli anni il tradizionale metodo di produzione della Sopressa Vicentina, tipico della tradizione contadina vicentina. Anche a livello di allevamenti, la formulazione della dieta di ingrasso risulta tradizionale, utilizzandosi quasi esclusivamente cereali nobili. Il ricorso ad alimenti derivanti da sottoprodotti delle lavorazioni industriali e' praticamente insignificante. |
| Art. 5. Metodo di ottenimento del prodotto
5.1. Ricetta e ingredienti. Per la produzione della «Sopressa Vicentina» si parte dalla mezzena selezionata e si utilizzano tutte le parti piu' pregiate quali: prosciutti, coppa, spalla, pancetta, grasso di gola, lombo. Gli ingredienti aggiunti, consentiti nella dose massima sono: sale: 2700 gr in 100 Kg di impasto, pepe ¼ di grano: 300 gr in 100 Kg di impasto, miscela di spezie macinate fine (cannella, chiodi di garofano e rosmarino) 50 gr in 100 kg di impasto, aglio 100 gr in 100 Kg di impasto, zuccheri 150 gr in 100 Kg di impasto; nitrato di potassio nei limiti consentiti. 5.2. Metodo di elaborazione. Il metodo di elaborazione e' il seguente: le mezzene dei suini vengono sezionate, quindi i vari tagli sono raffreddati a una temperatura compresa tra 0°C e +3°C per un minimo di 24 ore. Segue il disosso, la mondatura, la snervatura. I tagli di carne selezionati vengono sottoposti a macinatura in tritacarne utilizzando stampi con fori di diametro compreso tra 6 e 7 mm. Alla carne macinata, portata a temperatura compresa tra +3°C e +6°C, vengono aggiunti gli ingredienti preventivamente miscelati. Possono inoltre essere aggiunti preparati di colture microbiche specifiche autoctone, di avviamento alla fermentazione. Quindi il tutto viene ben amalgamato in modo che il grasso sia miscelato con il magro fino al limite della smelmatura. L'impasto cosi' ottenuto viene insaccato utilizzando budelli naturali con diametro minimo di 8 cm. Le pezzature sono
1 - 1,5Kg | Peso del prodotto all'insacco 1,5 - 2,5 Kg | Peso del prodotto all'insacco 2,5 - 3,5 Kg | Peso del prodotto all'insacco 3,5 Kg - 8 Kg | Peso del prodotto all'insacco
5.3. Asciugatura. L'asciugamento e' il seguente: a) sgocciolamento per 12 ore, a temperature comprese tra i 20 - 24°C; b) asciugatura per 4 - 5 giorni con temperature decrescenti da 22 - 24°C sino ad arrivare a 12 - 14°C. 5.4. Stagionatura. Il tempo di stagionatura della «Sopressa Vicentina», comprensivo del periodo di sgocciolamento e asciugatura, varia in funzione della pezzatura, come indicato nella seguente tabella:
Sopressa Vicentina del peso | all'insacco compreso tra 1 - 1,5 | Stagionatura non inferiore a 60 Kg | giorni --------------------------------------------------------------------- Sopressa Vicentina del peso | all'insacco compreso tra 1,5 - 2,5| Stagionatura non inferiore a 80 Kg | giorni --------------------------------------------------------------------- Sopressa Vicentina del peso | all'insacco compreso tra 2,5 - 3,5| Stagionatura non inferiore a 90 Kg | giorni --------------------------------------------------------------------- Sopressa Vicentina del peso | all'insacco compreso tra 3,5 Kg - | Stagionatura non inferiore a 120 8 Kg | giorni |
| Art. 6. Legame con l'ambiente Il prodotto Sopressa Vicentina presenta un profondo legame con l'ambiente in tutte le fasi della sua produzione. L'allevamento dei suini in aziende zootecniche del territorio vicentino caratterizza la materia prima grazie alla dieta che risulta essere preferibilmente sotto forma di pastone con l'aggiunta di acqua e/o siero, sottoprodotto delle lavorazioni del latte tipiche della provincia di Vicenza. Il clima e le caratteristiche dell'aria di questa zona geografica, contornata dalle Piccole Dolomiti, dai Colli Berici e dall'Altopiano di Asiago, concorrono sia sulle fasi di allevamento degli animali che sulla fase di stagionatura dei prodotti, caratterizzando la Sopressa Vicentina nel gusto, nel profumo e nell'aroma tipico ed esclusivo. Le fasi di stagionatura sono caratterizzate dalle condizioni di umidita' dell'aria che seguono l'alternanza delle temperature. Sono da imputare a tali condizioni, i processi di prima e seconda fermentazione che avvengono a carico del prodotto insaccato. La predetta connessione con l'ambiente ha determinato un prodotto peculiare, le cui particolari caratteristiche distinguevano e distinguono tuttora la Sopressa prodotta nel vicentino rispetto ai prodotti insaccati analoghi di altre zone. Cio' e' attestato dalla bibliografia storica. |
| Art. 7. Controlli Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione e' svolto da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del Regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992. |
| Art. 8. Etichettatura La designazione «Sopressa Vicentina D.O.P.» e' intraducibile e deve essere apposta sull'etichetta in caratteri chiari e indelebili. Il marchio della «Sopressa Vicentina DOP» deve essere applicato in etichetta seguendo le indicazioni descritte nel manuale grafico: Allegato A. |
| Allegato A ----> Vedere Allegato da pag. 44 a pag. 53 <---- |
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