IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 9, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, che attribuisce al Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il potere di sospendere o differire con proprio decreto, il termine per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti interessati da eventi eccezionali ed imprevedibili; Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze e allo stesso sono state trasferite le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2008, con il quale e' stato dichiarato, fino al 31 dicembre 2009, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito tutto il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 gennaio 2009, n. 3734, riguardante i primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai predetti eventi atmosferici con la quale, tra l'altro, i Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sono stati nominati Commissari delegati per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza; Vista la delibera della Giunta del Comune di Roma n. 458 del 23 dicembre 2008 che, a seguito degli ingenti danni provocati alle strutture pubbliche e private dall'alluvione dell'11 dicembre 2008 che ha interessato il comune di Roma, differisce al 30 giugno 2009 i termini per il pagamento dell'imposta comunale sugli immobili, della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani, del canone occupazione spazio ed aree pubbliche e del canone di iniziativa pubblicitaria, che scadono nel periodo dall'11 dicembre 2008 al 31 maggio 2009 e rinvia a successivi provvedimenti dirigenziali l'individuazione specifica delle aree e dei soggetti interessati dal predetto evento; Vista la nota 10 febbraio 2009, n. 749, con la quale l'Assessore ai lavori pubblici e alle periferie del comune di Roma ha chiesto un analogo provvedimento di sospensione dei termini relativi ai versamenti tributari per le imprese che hanno sede nell'area principalmente colpita dall'evento alluvionale; Vista la nota 24 febbraio 2009, n. 47, del presidente della Regione Lazio che in qualita' di Commissario delegato per il superamento dell'emergenza ha comunicato che le imprese maggiormente interessate dall'alluvione del giorno 11 dicembre 2008 sono quelle ubicate nelle strade ed ai numeri civici di seguito indicati: via Anticoli Corrado dal civico 1 al civico 35, via degli Alberini civico 44, via di Scorticabove dal civico 138 al civico 161, via di Vannina civico 84, via Licenza civico 30, via Monteleone di Fermo dal civico 13 al civico 39, via Pennabilli civico 10, via Pieve Torina dal civico 32 al civico 82, via Tiburtina dal civico 1093 al civico 1166 e via Tivoli civico 40; Considerato che sussiste l'impossibilita' per le aziende che hanno sede nelle predette aree di rispettare i termini relativi agli adempimenti degli obblighi tributari; Ritenuta la necessita' di sospendere, limitatamente alle imprese con sede nelle predette aree, i termini degli adempimenti e dei versamenti tributari che scadono nel periodo dall'11 dicembre 2008 al 30 maggio 2009;
Decreta: Art. 1.
1. Nei confronti dei soggetti titolari di reddito d'impresa, che alla data dell'11 dicembre 2008 avevano la sede legale o operativa nelle aree indicate in premessa, sono sospesi, dalla stessa data dell'11 dicembre 2008 al 31 maggio 2009, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti relativi ai tributi erariali. Nel caso di imprese che hanno nelle predette aree la sola sede operativa, la sospensione si applica limitatamente agli adempimenti ed ai versamenti tributari relativi alle attivita' svolte nello stesso territorio. Gli adempimenti ed i versamenti, i cui termini scadono nel periodo di sospensione, sono effettuati entro il 30 giugno 2009. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato. 2. Con riguardo al differimento dei tributi di competenza comunale, resta ferma la disciplina di cui alla delibera della Giunta del Comune di Roma 23 dicembre 2008, n. 458. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 marzo 2009
Il Ministro : Tremonti |