Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 22 gennaio 2009 |
Recepimento della decisione della Commissione U.E. n. 2008/826/CE del 30 ottobre 2008 concernente le misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone. |
|
|
IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la direttiva del Consiglio dell'8 maggio 2000, n. 2000/29/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione negli Stati membri di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 215, pubblicato nel supplemento ordinario n. 169/L alla Gazzetta Ufficiale n. 248 del 24 ottobre 2005, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunita' di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali; Visto il decreto 28 settembre 2007, n. 16894, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2007, concernente le misure fitosanitarie per l'importazione di vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente del tipo bonsai, originari del Giappone; Vista la decisione della Commissione n. 2008/826/CE del 30 ottobre 2008 recante modifica della decisione n. 2002/887/CE dell'8 novembre 2002 che autorizza gli Stati membri a prevedere deroghe a talune disposizioni della direttiva n. 2000/29/CE sopraindicata per quanto riguarda i vegetali dei generi Chamaecyparis Spach, Juniperus L. e Pinus L., nanizzati naturalmente o artificialmente, originari del Giappone; Acquisito il parere favorevole della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 18 dicembre 2008; Decreta:
Articolo unico
Il decreto ministeriale 28 settembre 2007 e' cosi' di seguito modificato: a) all'art. 1 il periodo «Pinus L. e Chamaecyparis Spach sino al 31 dicembre 2008» e sostituito dal periodo «Pinus L. e Chamaecyparis Spach sino al 31 dicembre 2010»; b) all'art. 1 il periodo «Juniperus L. dal 1° novembre 2007 al 21 marzo 2008» e' sostituito dal periodo «Juniperus L. dal 1° novembre 2008 al 31 marzo 2009 e dal 1° novembre 2009 al 31 marzo 2010»; c) all'art. 8, paragrafo 1, il periodo «1° luglio 2007 e il 1° luglio 2008» e' sostituito dal periodo «1° luglio 2009 e il 1° luglio 2010». Il presente decreto sara inviato alla Corte dei conti per la registrazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 gennaio 2009
Il Ministro : Zaia
Registrato alla Corte dei conti il 2 febbraio 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 58 |
|
|
|