Gazzetta n. 68 del 23 marzo 2009 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2009, n. 23
Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 25 febbraio 2008, n. 34, ed, in particolare, l'articolo 22, commi 1, 2 e 3;
Vista la direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito;
Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, recante la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica ed Atti allegati;
Vista la legge 31 dicembre 1962, n. 1860, concernente impiego pacifico dell'energia nucleare, modificata e integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704, dalla legge 19 dicembre 1969, n. 1008, e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1975, n. 519;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, cosi' come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti e dal decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visti l'articolo 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, concernente il regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 febbraio 2006 recante linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 44 del 22 febbraio 2006;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, recante attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attivita' e delle sorgenti orfane;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ed in particolare l'articolo 28 istitutivo dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, (ISPRA);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 22 gennaio 2009;
Acquisiti i pareri delle Commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 febbraio 2009;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro, della salute e delle politiche sociali, degli affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.
Modifiche al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. Il titolo del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente: «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti.».
2. All'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nella rubrica, dopo la parola: «radioattivi» sono aggiunte le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
b) al comma 1, dopo la parola: «radioattivi» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
c) al comma 1, dopo le parole: «esportazioni dei rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
d) la lettera a) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di cui all'articolo 29 o dell'autorizzazione di cui all'articolo 30, sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le province autonome territorialmente competenti, ove queste ultime non siano autorita' competenti al rilascio dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito delle attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi di cui agli stessi articoli 29 o 30 o nell'ambito di attivita' esenti da detti provvedimenti. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede; »;
e) la lettera b) del comma 2 e' sostituita dalla seguente:
«b) Il Ministero dello sviluppo economico, sentito l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la regione o le province autonome di destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente decreto, nonche' nel caso di transito nel territorio italiano. Le regioni e le province autonome formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni, trascorso il quale l'autorita' procede.»;
f) al comma 3, secondo periodo, le parole: «o non abbia comunicato alla Commissione europea la propria mancata accettazione di tale procedura di approvazione automatica, ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 92/3/Euratom» sono soppresse;
g) al comma 4, secondo periodo, dopo le parole: «di rifiuti» sono inserite le seguenti: «e di combustibile nucleare esaurito»;
h) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. Con apposite prescrizioni da inserire nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei rifiuti radioattivi derivanti da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi introdotti nel territorio italiano destinati a tali operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di rifiuti radioattivi;
b) operazioni di ritrattamento sul combustibile nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano destinato a tali operazioni.
4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono essere rifiutate:
a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in precedenza spediti od esportati ai fini del loro trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;
b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti radioattivi e degli altri materiali prodotti dal ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della normativa applicabile;
c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la spedizione, nel caso in cui questa non possa essere ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4, se la rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 137 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4-bis dell'articolo 32 e' punito con l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da dieci a quarantamila euro.
4-ter. Chi non osserva le particolari prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a ventimila euro.».
4. Al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1».
5. L'Allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dall'Allegato al presente decreto. Restano ferme le disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 146 del medesimo decreto legislativo n. 230 del 1995.
6. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' inserito il seguente:

«Art. 7-bis. Particolari definizioni concernenti le spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare
esaurito

1. Ferme restando le definizioni del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, ai fini dell'applicazione dell'articolo 32 del presente decreto valgono le seguenti specifiche definizioni:
a) rifiuti radioattivi: materiali radioattivi in forma gassosa, liquida o solida per i quali non e' previsto un ulteriore uso da parte dei Paesi di origine e di destinazione o di una persona fisica o giuridica la cui decisione e' accettata da tali Paesi, e che sono oggetto di controlli in quanto rifiuti radioattivi da parte di un'Autorita' di regolamentazione, secondo le disposizioni legislative e regolamentari dei Paesi di origine e di destinazione;
b) combustibile esaurito: combustibile nucleare irraggiato e successivamente rimosso in modo definitivo dal nocciolo di un reattore; il combustibile esaurito puo' essere considerato come una risorsa usabile da ritrattare, oppure essere destinato allo smaltimento definitivo, senza che siano previsti altri utilizzi, ed essere trattato al pari di rifiuti radioattivi;
c) ritrattamento: un processo o un'operazione intesi ad estrarre gli isotopi radioattivi dal combustibile esaurito per un ulteriore uso;
d) smaltimento: il deposito di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto autorizzato, senza intenzione di recuperarli;
e) stoccaggio: la conservazione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito in un impianto equipaggiato per il loro confinamento, con l'intenzione di recuperarli successivamente;
f) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica che, prima di effettuare una spedizione di rifiuti radioattivi o di combustibile esaurito, e' responsabile conformemente alla normativa applicabile per tali materiali e preveda di effettuare una spedizione ad un destinatario;
g) domanda debitamente compilata: il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, relativa al documento uniforme per la sorveglianza e il controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito di cui alla direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio, del 20 novembre 2006, ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.».
7. L'articolo 157 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e' sostituito dal seguente:

«Art. 157. Sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati
metallici

1. I soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, sono tenuti ad effettuare una sorveglianza radiometrica sui predetti materiali o prodotti al fine di rilevare la presenza di livelli anomali di radioattivita' o di eventuali sorgenti dismesse. A tali obblighi sono altresi' tenuti i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivita' di importazione di prodotti semilavorati metallici. La disposizione non si applica ai soggetti che svolgono attivita' che comportano esclusivamente il trasporto.
2. Ferme restando le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 25, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di sorgenti o comunque livelli anomali di radioattivita', individuati secondo le norme di buona tecnica applicabili ovvero guide tecniche emanate ai sensi dell'articolo 153, qualora disponibili, i soggetti di cui al comma 1 debbono adottare, ai sensi dell'articolo 100, comma 3, le misure idonee ad evitare il rischio di esposizione delle persone e debbono darne immediata comunicazione al Prefetto ed agli organi del servizio sanitario nazionale competenti per territorio che, in relazione al livello del rischio, ne danno comunicazione all'ISPRA. Tale comunicazione deve essere altresi' effettuata al Comando provinciale dei Vigili del fuoco, alla regione o province autonome ed all'Agenzie delle regioni e delle province autonome per la protezione dell'ambiente competenti per territorio. Ai medesimi obblighi e' tenuto il vettore che, nel corso del trasporto, venga a conoscenza della presenza di livelli anomali di radioattivita' nei predetti materiali o prodotti trasportati.
3. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, nei casi in cui le misure radiometriche indichino la presenza di livelli anomali di radioattivita', i prefetti adottano, valutate le circostanze del caso in relazione alla necessita' di tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione, i provvedimenti opportuni ivi compreso il rinvio dell'intero carico o di parte di esso all'eventuale soggetto estero responsabile del suo invio, con oneri a carico del soggetto venditore. Il Ministero degli affari esteri provvedera' ad informare della restituzione dei carichi l'Autorita' competente dello Stato responsabile dell'invio.».



Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
(GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- Si riporta il testo dell'art. 22, commi 1, 2 e3 della
legge 25 febbraio 2008, n. 34, recante:
«Art. 22 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee. “Legge comunitaria 2007”). - 1. Il
Governo e' delegato ad adottare, entro il termine e con le
modalita' di cui all'art. 1, un decreto legislativo al fine
di dare organica attuazione alla direttiva 2006/117/EURATOM
del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla
sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti
radioattivi e di combustibile nucleare esaurito, ed allo
scopo di garantire l'adeguata protezione della popolazione
ai sensi dell'art. 1, paragrafo 1, della medesima
direttiva, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi:
a) apportare le necessarie modifiche al decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante attuazione delle
direttive 89/618/EURATOM, 90/641/EURATOM, 92/3/EURATOM e
96/29/EURATOM, in materia di radiazioni ionizzanti;
b) assicurare, nelle procedure autorizzative, di
sorveglianza e controllo di cui al presente articolo, la
previsione di misure atte a garantire il rispetto delle
eventuali prescrizioni o condizioni fissate, nonche' delle
disposizioni nazionali e comunitarie concernenti la
sicurezza dell'ambiente, l'adeguatezza delle condizioni di
smaltimento e stoccaggio del materiale a destinazione, la
tutela della salute dei lavoratori e delle popolazioni
interessate;
c) assicurare il pieno rispetto del principio di
informazione preventiva delle autorita' locali sulle misure
di sorveglianza e controllo adottate nei casi di
spedizione, trasferimento e transito del materiale
radioattivo, con particolare riferimento ai provvedimenti
di protezione ambientale e sanitaria e al comportamento in
caso di emergenza;
d) prevedere, ai fini del consenso, del diniego o della
fissazione di condizioni per l'autorizzazione, criteri e
prescrizioni atti a ridurre al minimo l'impatto ambientale
e sanitario del materiale e delle spedizioni, nonche'
sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive in caso di
violazione delle disposizioni attuative della direttiva
2006/117/EURATOM;
e) fermo restando quanto previsto dalla legislazione
vigente in materia, assicurare adeguate forme di
consultazione e informazione di regioni ed enti locali con
riguardo a quanto previsto dalla direttiva
2006/117/EURATOM, con particolare riferimento alle domande,
autorizzazioni e spedizioni che interessano il territorio
di loro competenza;
f) prevedere adeguate misure di controllo relative alla
destinazione dei rifiuti radioattivi e alle tipologie e
caratteristiche delle discariche a cui vengono inviati gli
stessi rifiuti, ai fini della salvaguardia della salute
umana.
2. Nel rispetto del termine di cui al comma 1, lo schema
di decreto legislativo e' trasmesso, oltre che alle
competenti Commissioni parlamentari, anche alla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini
dell'acquisizione del relativo parere.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
- La direttiva 2006/117/Euratom e' pubblicata nella
G.U.C.E. n. L.337 del 5 dicembre 2006.
- La legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 23 dicembre 1957, n. 317 S.O.
- La legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1963, n. 27.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre
1965, n. 1704 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9
maggio 1966, n. 112.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio
1975, n. 519, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6
novembre 1975, n. 294.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214 S.O.
- Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n.
136, S.O.
- La direttiva 89/618/ Euratom e' pubblicata nella
G.U.C.E. n. L. 357 del 7 dicembre 1989.
- La direttiva 90/641/Euratom e' pubblicata nella
G.U.C.E n. L. 349 del 13 dicembre 1990.
- La direttiva 92/3/Euratom e' pubblicata nella G.U.C.E.
n. L. 35 del 12 febbraio 1992.
- La direttiva 96/29/Euratom e' pubblicata nella
G.U.C.E. del 29 giugno 1996, n. 159.
- Il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 agosto 2000, n.
203 S.O.
- Il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 257, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 luglio 2001, n.
153.
- Il decreto legislativo 31 marzo1998, n. 112, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21 aprile 1998, n.
92 S.O.
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, recante: «Delega al
Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle
regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica
Amministrazione e per la semplificazione amministrativa.»
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997,
n. 63, S.O.
- L'art. 38 e l'art. 8, comma 4, del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
30 agosto 1999, n. 203 S.O., cosi' recitano:
«Art. 38 (Agenzia per la protezione dell'ambiente e per
i servizi tecnici) - 1. E' istituita l'Agenzia per la
protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici nelle
forme disciplinate dagli articoli 8 e 9.
2. L'Agenzia svolge i compiti e le attivita'
tecnico-scientifiche di interesse nazionale per la
protezione dell'ambiente, per la tutela delle risorse
idriche e della difesa del suolo, ivi compresi
l'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici
nazionali e interregionali.
3. All'Agenzia sono trasferite le attribuzioni
dell'agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente,
quelle dei servizi tecnici nazionali istituiti presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad eccezione di
quelle del servizio sismico nazionale.
4. Lo statuto dell'Agenzia, emanato ai sensi dell'art.
8, comma 4, prevede l'istituzione di un consiglio federale
rappresentativo delle agenzie regionali per la protezione
dell'ambiente, con funzioni consultive nei confronti del
direttore generale e del comitato direttivo. Lo statuto
prevede altresi' che il comitato direttivo sia composto di
quattro membri, di cui due designati dal Ministero
dell'ambiente e due designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. Lo statuto disciplina
inoltre le funzioni e le competenze degli organismi sopra
indicati e la loro durata, nell'ambito delle finalita'
indicate dagli articoli 3, comma 5, e 1, comma 1, lettera
b), del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,
con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.
5. Sono soppressi l'agenzia nazionale per la protezione
dell'ambiente, i servizi tecnici nazionali istituiti presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il relativo
personale e le relative risorse sono assegnate all'Agenzia
.».
«4. Con regolamenti emanati ai sensi dell'art. 17, comma
2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del
presidente del consiglio dei ministri e dei ministri
competenti, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, sono emanati gli
statuti delle agenzie istituite dal presente decreto
legislativo, in conformita' ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) definizione delle attribuzioni del direttore
generale dell'agenzia anche sulla base delle previsioni
contenute nel precedente art. 5 del presente decreto con
riferimento al capo del dipartimento;
b) attribuzione al direttore generale e ai dirigenti
dell'agenzia dei poteri e della responsabilita' della
gestione, nonche' della responsabilita' per il
conseguimento dei risultati fissati dal Ministro competente
nelle forme previste dal presente decreto; nell'ambito, ove
possibile, di massimali di spesa predeterminati dal
bilancio o, nell'ambito di questo, dal Ministro stesso;
c) previsione di un comitato direttivo, composto da
dirigenti dei principali settori di attivita' dell'Agenzia,
in numero non superiore a quattro, con il compito di
coadiuvare il direttore generale nell'esercizio delle
attribuzioni ad esso conferite;
d) definizione dei poteri ministeriali di vigilanza,
che devono comprendere, comunque, oltre a quelli
espressamente menzionati nel precedente comma 2:
d1) l'approvazione dei programmi di attivita'
dell'agenzia e di approvazione dei bilanci e rendiconti,
secondo modalita' idonee a garantire l'autonomia
dell'agenzia;
d2) l'emanazione di direttive con l'indicazione degli
obiettivi da raggiungere;
d3) l'acquisizione di dati e notizie e l'effettuazione
di ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni
impartite;
d4) l'indicazione di eventuali specifiche attivita' da
intraprendere;
e) definizione, tramite una apposita convenzione da
stipularsi tra il Ministro competente e il direttore
generale dell'agenzia, degli obiettivi specificamente
attribuiti a questa ultima, nell'ambito della missione ad
essa affidata dalla legge; dei risultati attesi in un arco
temporale determinato; dell'entita' e delle modalita' dei
finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; delle
strategie per il miglioramento dei servizi; delle modalita'
di verifica dei risultati di gestione; delle modalita'
necessarie ad assicurare al Ministero competente la
conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia,
quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse;
f) attribuzione all'agenzia di autonomia di bilancio,
nei limiti del fondo stanziato a tale scopo in apposita
unita' previsionale di base dello stato di previsione del
ministero competente; attribuzione altresi' all'agenzia di
autonomi poteri per la determinazione delle norme
concernenti la propria organizzazione ed il proprio
funzionamento, nei limiti fissati dalla successiva lettera
l);
g) regolazione su base convenzionale dei rapporti di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione tra l'agenzia ed altre pubbliche
amministrazioni, sulla base di convenzioni quadro da
deliberarsi da parte del Ministro competente;
h) previsione di un collegio dei revisori, nominato con
decreto del Ministro competente, composto di tre membri,
due dei quali scelti tra gli iscritti all'albo dei revisori
dei conti o tra persone in possesso di specifica
professionalita'; previsione di un membro supplente;
attribuzione dei relativi compensi, da determinare con
decreto del Ministro competente di concerto con quello del
tesoro;
i) istituzione di un apposito organismo preposto al
controllo di gestione ai sensi del decreto legislativo di
riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei
risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche;
l) determinazione di una organizzazione dell'Agenzia
rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed
efficacia dell'adozione amministrativa; attribuzione a
regolamenti interni di ciascuna agenzia, adottati dal
direttore generale dell'agenzia e approvati dal ministro
competente, della possibilita' di adeguare l'organizzazione
stessa, nei limiti delle disponibilita' finanziarie, alle
esigenze funzionali, e devoluzione ad atti di
organizzazione di livello inferiore di ogni altro potere di
organizzazione; applicazione dei criteri di mobilita'
professionale e territoriale previsti dal decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive
modificazioni e integrazioni;
m) facolta' del direttore generale dell'agenzia di
deliberare e proporre all'approvazione del Ministro
competente, di concerto con quello del tesoro, regolamenti
interni di contabilita' ispirati, ove richiesto
dall'attivita' dell'agenzia, a principi civilistici, anche
in deroga alle disposizioni sulla contabilita' pubblica
(10).».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto
2002, n. 207, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 21
settembre 2002, n. 222 S.O.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 maggio 2001, n.
106 S.O.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
10 febbraio 2006 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
22 febbraio 2006, n. 44.
- Si riporta il testo dell'art. 125 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 1995, n. 136 S.O.:
«Art. 125 (Trasporto di materie radioattive). - 1. Con
decreto del Ministro per il coordinamento della protezione
civile, di concerto con i Ministri dell'ambiente,
dell'interno, della difesa, della sanita', dei trasporti e
della navigazione, sentita l'ANPA, sono stabiliti i casi e
le modalita' di applicazione delle disposizioni del
presente capo alle attivita' di trasporto di materie
radioattive, anche in conformita' alla normativa
internazionale e comunitaria di settore.
2. Il decreto di cui al comma 1 deve in particolare
prevedere i casi per i quali i termini del trasporto e la
relativa autorizzazione debbono essere preventivamente
comunicati alle autorita' chiamate ad intervenire nel corso
dell'emergenza, nonche' le relative modalita' di
comunicazione.».
- Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2007, n.
95.
- La direttiva 2003/122/Euratom e' pubblicata nella
G.U.C. E. n. L.346 del 31 dicembre 2003.
- La legge 6 agosto 2008, n. 113, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e'
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 agosto 2008, n.
195 S.O.
Nota all'art. 1:

- Si riporta il testo del titolo del decreto legislativo
17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse, cosi' come
modificato dal presente decreto: «Attuazione delle
direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti».
- Si riporta il testo dell'art. 32 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 32 (Spedizioni, importazioni ed esportazioni di
rifiuti radioattivi “e di combustibile nucleare
esaurito''). - 1. Le spedizioni di rifiuti radioattivi
“e di combustibile nucleare esaurito“
provenienti da Stati membri dell'Unione europea o ad essi
destinate, le importazioni e le esportazioni dei rifiuti
“e di combustibile nucleare esaurito“ medesimi
da e verso altri Stati, nonche' il loro transito sul
territorio italiano debbono essere preventivamente
autorizzati.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata da:
a) l'autorita' preposta al rilascio del nulla osta di
cui all'art. 29 o dell'autorizzazione di cui all'art. 30,
sentiti i competenti organismi tecnici e le regioni o le
province autonome territorialmente competenti, ove queste
ultime non siano autorita' competenti al rilascio
dell'autorizzazione stessa, nei casi di spedizioni,di
importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito
delle attivita' soggette ai provvedimenti autorizzativi di
cui agli articoli 29 e 30 o nell'ambito di attivita' esenti
da detti provvedimenti: le regioni e le province autonome
formulano eventuali osservazioni entro il termine di dieci
giorni, trascorso il quale l'autorita' procede;
b) il Ministero dello sviluppo economico, sentito
l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali e la regione e le province autonome di
destinazione o provenienza, nei casi di spedizioni, di
importazioni o di esportazioni da effettuare nell'ambito
degli altri provvedimenti autorizzativi di cui al presente
decreto, nonche' nel caso di transito nel territorio
italiano. Le regioni e le province autonome formulano
eventuali osservazioni entro il termine di dieci giorni,
trascorso il quale l'autorita' procede.
3. Nei casi di spedizione verso Stati membri dell'Unione
europea e nei casi di importazione o di esportazione da o
verso altri Stati, l'autorizzazione e' soggetta
all'approvazione da parte delle autorita' competenti degli
Stati membri destinatari della spedizione o interessati dal
transito sul loro territorio. L'approvazione e' richiesta
dall'autorita' di cui al comma 2, competente al rilascio
dell'autorizzazione, e si intende concessa in caso di
mancata risposta entro due mesi dal ricevimento della
richiesta stessa, salvo che lo Stato membro interessato non
richieda una proroga, sino ad un mese, di tale termine .
4. Con decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, della
sanita' e dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono determinati i
criteri, le modalita', nonche' le disposizioni procedurali
per il rilascio dell'autorizzazione di cui al presente
articolo. Tale decreto puo' stabilire particolari esenzioni
dagli obblighi e particolari divieti per l'importazione e
l'esportazione di rifiuti, “di combustibile nucleare
esaurito“ anche in relazione ai paesi di origine o di
destinazione.
4-bis Con apposite prescrizioni da inserire
nell'autorizzazione di cui al comma 1, viene fatto obbligo
agli operatori della restituzione al Paese di origine, dei
rifiuti radioattivi derivanti da:
a) operazioni di trattamento su rifiuti radioattivi
introdotti nel territorio italiano destinati a tali
operazioni o su altri materiali ai fini del recupero di
rifiuti radioattivi;
b) operazioni di di ritrattamento sul combustibile
nucleare esaurito introdotto nel territorio italiano
destinato a tali operazioni.
4-ter. Le autorizzazioni di cui al comma 1 non possono
essere rifiutate:
a) per il ritorno al Paese di origine di rifiuti
radioattivi equivalenti a quelli che siano stati in
precedenza spediti od esportati ai fini del loro
trattamento, nel rispetto della normativa applicabile;
b) per il ritorno al Paese di origine dei rifiuti
radioattivi e degli altri materiali prodotti dal
ritrattamento di combustibile esaurito che sia stato
effettuato in un Paese diverso, nel rispetto della
normativa applicabile;
c) per il ritorno dei rifiuti radioattivi e del
combustibile esaurito al detentore che ha effettuato la
spedizione, nel caso in cui questa non possa essere
ultimata nei casi descritti nel decreto di cui al comma 4,
se la rispedizione e' effettuata nelle stesse condizioni e
specifiche e nel rispetto della normativa applicabile.».
- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse,
cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 137 (Contravvenzioni al capo VI). - 1. L'impiego
di sorgenti di radiazioni di categoria A senza il
nulla-osta di cui all'art. 28, comma 1, e' punito con
l'arresto da due a sei mesi o con l'ammenda da venti a
ottanta milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto
fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a venti milioni.
2. L'impiego di sorgenti di radiazioni di categoria B
senza il nulla-osta di cui all'art. 29, comma 1, e' punito
con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da cinque a
venti milioni; chi non osserva le particolari prescrizioni
di cui al nulla-osta e' punito con l'arresto fino a
quindici giorni o con l'ammenda da uno a cinque milioni.
3. Chi effettua lo smaltimento di rifiuti radioattivi
senza l'autorizzazione di cui all'art. 30, comma 1, e'
punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da
cinque a venti milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui all'autorizzazione e' punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a
cinque milioni.
4. Chi effettua le attivita' di cui agli articoli 31,
comma 1, e 32, comma 1, senza le richieste autorizzazioni
e' punito con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda
da venti a ottanta milioni.
4-bis Chi non ottempera agli obblighi di cui al comma 4
dell'art. 32 e' punito con l'arresto da due mesi o con
l'ammenda da dieci a quarantamila euro.
4-ter Chi non osserva le particolari prescrizioni
contenute nell'autorizzazione di cui al comma1 dell'art. 32
e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda
fino a ventimila euro.
5. Colui il quale effettua una delle attivita' di cui
all'art. 33, comma 1, senza il preventivo nulla-osta e'
punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da
venti a cento milioni; chi non osserva le particolari
prescrizioni di cui all'art. 33, comma 2, e' punito con
l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da venti a
ottanta milioni.
6. Chiunque viola gli obblighi di registrazione e di
riepilogo di cui all'art. 34, commi 1 e 2, e' punito con
l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda da uno a
cinque milioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 142, comma 1, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle
premesse, cosi' come modificato dal presente decreto:
«Art. 142 (Contravvenzioni al capo XII). - 1. Chiunque
viola l'obbligo di registrazione di cui all'art. 154, comma
3, o contravviene all'art. 157, “comma 1” e'
punito con l'arresto fino a quindici giorni o con l'ammenda
da uno a cinque milioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 146, comma 7, del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle
premesse:
«7. Sino all'emanazione del decreto di cui all'art. 32,
comma 4, valgono le disposizioni di cui all'allegato II.».
- Per il decreto legislativo n. 52 del 2007, si veda
nelle note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 153 del decreto
legislativo del 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle
premesse:
«Art. 153 (Guide tecniche). - 1. L'ANPA, sentiti gli
altri enti ed organismi interessati, puo' elaborare e
diffondere, a mezzo di guide, anche in relazione agli
standard internazionali, norme di buona tecnica in materia
di sicurezza nucleare e protezione sanitaria.».
- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto
legislativo 6 febbraio 2007, n. 52, citato nelle premesse:
«Art. 14 (Rinvenimento di sorgenti orfane ed
interventi). - 1. Il prefetto, nel rispetto del piano
nazionale di emergenza di cui all'art. 121 del decreto
legislativo n. 230 del 1995, predispone schemi di piano
d'intervento tipo per la messa in sicurezza in caso di
rinvenimento o di sospetto di presenza di sorgenti orfane
nel territorio della provincia, avvalendosi oltre che del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Agenzie
regionali per la protezione dell'ambiente, degli organi del
Servizio sanitario nazionale e per i profili di competenza
delle Direzioni provinciali del lavoro.
2. Il Comandante provinciale dei Vigili del fuoco attua,
ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, i primi interventi di
soccorso tecnico urgente nell'ambito del piano di
intervento di cui al comma 1.
3. L'ENEA e le Agenzie delle regioni e delle province
autonome per la protezione dell'ambiente, possono fornire
consulenza ed assistenza tecnica specialistica, al fine
della protezione dei lavoratori e della popolazione, a
persone esercenti attivita' non soggette alle disposizioni
di radioprotezione recate dal decreto legislativo n. 230
del 1995 e dal presente decreto, quando esse sospettino la
presenza di una sorgente orfana.
4. Nei casi in cui le misure radiometriche indichino la
presenza di una o piu' sorgenti orfane nei carichi di
rottami metallici o altri materiali metallici di risulta
introdotti in Italia da soggetti con sede o stabile
organizzazione fuori dal territorio italiano, anche
appartenenti a Stati membri della Unione europea, le
autorita' di cui al comma 1 dispongono, valutate le
circostanze del caso in relazione alla necessita' di
tutelare le persone e l'ambiente da rischi di esposizione,
che la sorgente orfana, o le sorgenti orfane, o l'intero
carico o parte di esso sia rinviato al soggetto
responsabile dell'invio del carico stesso in Italia. Il
soggetto estero e' responsabile anche per quanto riguarda
gli oneri inerenti il rinvio del carico medesimo. Il
Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'art. 18,
provvedera' ad informare del respingimento del carico la
competente autorita' dello Stato responsabile dell'invio
del carico.».



 
Art. 2.
Regime transitorio per i provvedimenti autorizzativi di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alle spedizioni oggetto della medesima domanda di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, debitamente approvata dall'Autorita' competente del Paese di origine od alla stessa trasmessa, prima della data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In sede di accettazione delle domande di autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 del decreto legislativo n. 230 del 1995, presentate prima della data di entrata in vigore del presente decreto, riguardanti piu' spedizioni verso un Paese terzo di destinazione, l'Autorita' competente italiana deve tenere conto di tutte le circostanze del caso, e in particolare:
a) del calendario previsto per l'effettuazione di tutte le spedizioni oggetto della medesima domanda debitamente compilata;
b) della giustificazione fornita a proposito dell'inclusione di tutte le spedizioni in un'unica domanda debitamente compilata;
c) dell'opportunita' di autorizzare per un numero di spedizioni inferiore a quello cui si riferisce la domanda debitamente compilata.



Nota all'art. 2:

- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art.
32, comma 1, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 3.
Regime transitorio per le disposizioni di cui all'articolo 157
del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230
1. Le disposizioni di cui all'articolo 157 ed al comma 1 dell'articolo 142 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, come modificate dai commi 4 e 7 dell'articolo 1, si applicano dodici mesi dopo la data di entrata in vigore del presente decreto.



Nota all'art. 3:

- Si riporta il testo dell'art. 157 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, citato nelle premesse:
«Art. 157 (Sorveglianza radiometrica su materiali). - 1.
I soggetti che, a scopo industriale o commerciale, compiono
operazioni di fusione di rottami o di altri materiali
metallici di risulta sono tenuti ad effettuare una
sorveglianza radiometrica sui predetti materiali e rottami,
al fine di rilevare la presenza in essi di eventuali
sorgenti dismesse. Nel caso di ritrovamento si applica
quanto disposto dall'art. 25, comma 3.
2. Agli obblighi di cui al comma 1 sono altresi' tenuti
i soggetti che esercitano attivita', a scopo commerciale,
comportanti la raccolta ed il deposito dei predetti
materiali e rottami. Sono escluse le attivita' che
comportano esclusivamente il trasporto.
3. Con decreto del Ministro della sanita', di concerto
con i Ministri dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, del lavoro e della previdenza sociale e
dell'ambiente, sentita l'ANPA, sono stabilite le condizioni
di applicazione del presente articolo, indipendentemente
dal verificarsi delle condizioni fissate ai sensi delle
disposizioni di cui all'art. 1, e le eventuali esenzioni.».
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, art.
142, comma 1, si veda nelle note all'art. 1.



 
Art. 4.
Invarianza degli oneri
1. Le Amministrazioni ed i soggetti pubblici provvedono all'attuazione del presente decreto senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e con le dotazioni umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 febbraio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Ronchi, Ministro per le politiche
europee
Scajola, Ministro dello sviluppo
economico
Prestigiacomo, Ministro
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare
Maroni, Ministro dell'interno
Sacconi, Ministro del lavoro, della
salute e delle politiche sociali
Frattini, Ministro degli affari
esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano
 
ALLEGATO
(Previsto dall'articolo 1, comma 5)

"ALLEGATO II SPEDIZIONI, IMPORTAZIONI ED ESPORTAZIONI DI RIFIUTI RADIOATTIVI E DI
COMBUSTIBILE NUCLEARE ESAURITO
1. Esenzioni
1.1.Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 32 del presente decreto non si applicano:
a) quando le quantita' e le concentrazioni di attivita' dei materiali spediti sono inferiori o uguali ai livelli di cui alla tabella VII-1 dell'allegato VII;
b) alle spedizioni di sorgenti dismesse destinate ad un fornitore o fabbricante di sorgenti radioattive o ad un impianto riconosciuto, e che non contengano materie fissili speciali;
c) alle spedizioni di materiali radioattivi recuperati mediante ritrattamento e destinati a ulteriori utilizzi;
d) alle spedizioni transfrontaliere di rifiuti che contengono soltanto materiale radioattivo allo stato naturale non proveniente da pratiche.
2. Invio di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito verso Stati membri dell'Unione europea
2.1. Il detentore di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito sul territorio italiano che intenda spedirli o farli spedire in altro Stato membro dell'Unione europea deve far pervenire all'Autorita' competente di cui al comma 2 dell'articolo 32, la domanda debitamente compilata per l'autorizzazione alla spedizione utilizzando la parte A-1, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-1, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Copia della domanda debitamente compilata deve essere inviata anche all'ISPRA ed al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali nei casi di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 32, ovvero nei casi di cui alla lettera a) comma 2 dell'articolo 32, agli organismi tecnici competenti e alla Regione o Provincia autonoma qualora non sia l'autorita' competente.
2.2. L'Autorita' competente italiana acquisisce, ove previsto, il parere dell'ISPRA, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della Regione o della Provincia autonoma di provenienza, ovvero ove previsto degli organismi tecnici competenti e della Regione o della Provincia autonoma di provenienza qualora non sia autorita' competente ed invia per l'approvazione la domanda debitamente compilata alle Autorita' competenti del Paese di destinazione e degli eventuali Paesi di transito.
2.2.1. L'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione o la Provincia autonoma di provenienza, ovvero ove previsto gli organismi tecnici competenti e la Regione o la Provincia autonoma di provenienza qualora non sia autorita' competente, al ricevimento della domanda debitamente compilata di cui al punto 2. 1, provvedono a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico ovvero all'autorita' competente il proprio parere, sia esso favorevole o negativo alla spedizione.
2.2.2. L'Autorita' competente italiana trasmette le eventuali informazioni richieste da parte delle Autorita' competenti interessate.
2.2.3. Qualora non sia pervenuta alcuna risposta delle Autorita' competenti dello Stato membro di destinazione e/o degli Stati membri di transito previsti, entro due mesi dalla data dell'avviso di ricevimento od entro il suddetto periodo piu' la durata dell'eventuale proroga richiesta, comunque non superiore ad un altro mese, si intende che tali Paesi abbiano comunque espresso il loro consenso ed approvato la spedizione oggetto della domanda debitamente compilata.
2.3. Se tutte le necessarie approvazioni previste per la spedizione sono state concesse, l'Autorita' competente italiana autorizza il detentore dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito a procedere all'invio degli stessi, trasmettendogli la parte A-4a, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-4a , nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme. In caso di mancata concessione delle autorizzazioni necessarie, l'Autorita' competente italiana esprime al detentore il diniego alla spedizione, trasmettendogli la parte A-4b, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-4b, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Copia del documento di autorizzazione viene trasmessa dall'Autorita' competente italiana alle Autorita' che hanno comunicato la loro approvazione, nonche' all'ISPRA ed al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico, ove quest'ultimo non sia l'Autorita' competente italiana, ovvero alla Regione o Provincia autonoma qualora non sia l'autorita' competente.
2.4. L'Autorita' competente italiana invia copia dell'attestato di ricevimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, trasmessogli dall'Autorita' competente del Paese di destinazione, al detentore che ha proceduto all'invio degli stessi.
3. Ricevimento di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito da Stati membri dell'Unione europea.
3.1. L'Autorita' competente italiana che ha ricevuto dall'Autorita' competente di un Paese membro dell'Unione europea la richiesta per la spedizione sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, sente ove previsto l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione o la Provincia autonoma di destinazione, ovvero ove previsto gli organismi tecnici competenti e la Regione o la Provincia autonoma di destinazione, qualora non sia autorita' competente.
3.1.1. L'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione o la Provincia autonoma di destinazione, ovvero ove previsto gli organismi tecnici competenti e la Regione o la Provincia autonoma di destinazione, qualora non sia autorita' competente, al ricevimento della richiesta di cui al punto 3.1, trasmettono all'autorita' competente italiana il proprio parere, sia esso favorevole o negativo alla spedizione.
3.1.2. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto 3.1, l'Autorita' competente italiana verifica che la richiesta sia una domanda debitamente compilata.
3.1.3. L'Autorita' competente italiana invia un avviso di ricevimento all'Autorita' competente dello Stato membro richiedente ed una copia alle altre Autorita' competenti interessate, entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di venti giorni stabilito al punto 3.1.2 utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.
3.1.4. Se l'Autorita' competente italiana ritiene che la richiesta non sia una domanda debitamente compilata, essa chiede all'Autorita' competente dello Stato membro richiedente le informazioni mancanti, dandone informazione anche alle altre Autorita' competenti. Questa richiesta e' fatta al piu' tardi alla scadenza del periodo stabilito al punto 3.1.2 utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.
3.1.5. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle informazioni mancanti e non prima della scadenza del periodo di venti giorni stabilito al punto 3.1.2., l'Autorita' competente italiana invia un avviso di ricevimento all'Autorita' competente dello Stato membro richiedente ed una copia alle altre Autorita' competenti interessate utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. 3.1.6. Entro due mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, l'Autorita' competente italiana comunica all'Autorita' competente dello Stato membro richiedente il proprio consenso o le condizioni che considera necessarie per dare il proprio consenso, oppure il proprio rifiuto di dare il consenso, trasmettendole la parte A-3, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-3, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ISPRA ed al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico, ove quest'ultimo non sia l'Autorita' competente italiana, ovvero alla Regione o Provincia autonoma qualora non sia l'autorita' competente.
3.1.7. Tuttavia, l'Autorita' competente italiana, puo' chiedere, per far conoscere la propria posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al punto 3.1.6.
3.1.8. In assenza della comunicazione di cui al punto 3.1.6 nei tempi previsti dai punti 3.1.6 e 3.1.7, l'Autorita' competente italiana reputa di aver comunque espresso il proprio consenso ed approvato la spedizione oggetto della domanda debitamente compilata.
3.2. Entro quindici giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, il destinatario sul territorio italiano trasmette all'Autorita' competente italiana, all'ISPRA l'attestato di ricevimento, utilizzando la parte A-6, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-6, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.
3.3. L'Autorita' competente italiana invia copia dell'attestato alle Autorita' degli altri Paesi coinvolti
nell'operazione.
4. Transito per spedizioni tra Stati membri dell'Unione europea
4.1. Il Ministero dello sviluppo economico che ha ricevuto dall'Autorita' competente di un Paese membro dell'Unione europea la richiesta, inviata anche all'ISPRA, per il transito sul territorio nazionale di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, sente l'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni o le Province autonome di transito.
4.1.1. L'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e le Regioni o le Province autonome di transito, al ricevimento della richiesta di cui al punto 4.1, trasmettono al Ministero dello sviluppo economico il proprio parere sia esso favorevole o negativo alla spedizione. 4.1.2. Entro venti giorni dal ricevimento della richiesta di cui al punto 4. 1, il Ministero dello sviluppo economico verifica che la richiesta sia una domanda debitamente compilata.
4.1.3. Il Ministero dello sviluppo economico invia un avviso di ricevimento all'Autorita' competente dello Stato membro richiedente ed una copia alle altre Autorita' competenti interessate, entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di venti giorni stabilito al punto 4.1.2 utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.
4.1.4. Se il Ministero dello sviluppo economico ritiene che la richiesta di cui al punto 4.1 non sia una domanda debitamente compilata, chiede all'Autorita' competente dello Stato membro richiedente le informazioni mancanti, dandone informazione anche alle altre Autorita' competenti. Questa richiesta e' fatta al piu' tardi alla scadenza del periodo stabilito al punto 4.1.2 utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.
4.1.5. Entro dieci giorni dalla data di ricevimento delle informazioni mancanti e non prima della scadenza del periodo di venti giorni stabilito al punto 4.1.2., il Ministero dello sviluppo economico invia un avviso di ricevimento all'Autorita' competente dello Stato membro richiedente ed una copia alle altre Autorita' competenti interessate utilizzando la parte A-2, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-2, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.
4.1.6. Entro due mesi dalla data dell'avviso di ricevimento, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Autorita' competente dello Stato membro richiedente il proprio consenso o le condizioni che considera necessarie per dare il proprio consenso, oppure il proprio rifiuto di dare il consenso, trasmettendole la parte A-3, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-3, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato.
4.1.7. Tuttavia, il Ministero dello sviluppo economico puo' chiedere, per far conoscere la propria posizione, una proroga non superiore ad un mese del termine di cui al punto 4.1.6.
4.1.8. In assenza della comunicazione di cui al punto 4.1.6 nei tempi previsti dai punti 4.1.6 e 4.1.7, l'Autorita' competente italiana reputa di aver comunque espresso il proprio consenso ed approvato la spedizione oggetto della domanda debitamente compilata.
4.2. Copia del documento di cui al punto 4.1.6 viene trasmessa all'ISPRA ed al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e alle Regioni o Province autonome di transito.
5. Importazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito nell'Unione europea
5.1. Per l'importazione sul territorio italiano di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito provenienti da un Paese esterno all'Unione europea, si segue la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. Al destinatario sul territorio italiano si applicano le disposizioni previste per il detentore dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito.
5.2. L'Autorita' competente italiana verifica preventivamente che il destinatario dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito abbia negoziato un accordo con il detentore nel Paese terzo, il quale obblighi il detentore stesso a riprendere i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere ultimata come previsto al punto 9.8.
5.3. L'accordo di cui al punto 5.2 deve specificare di essere stato accettato dalle Autorita' competenti di detto Paese terzo.
5.4. Quando la spedizione non puo' essere portata a termine o non e' stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del destinatario.
6. Esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito dall'Unione europea
6.1. Per l'esportazione di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito dal territorio italiano verso un Paese esterno all'Unione europea, il detentore presenta una domanda debitamente compilata di autorizzazione alla spedizione all'Autorita' competente italiana, utilizzando la parte A-1, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-1, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Copia della domanda debitamente compilata deve essere inviata anche all'ISPRA, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e alla Regione o alla Provincia autonoma di provenienza nei casi di cui alla lettera b) comma 2 dell'articolo 32, ovvero nei casi di cui alla lettera a) comma 2 dell'articolo 32, agli organismi tecnici competenti e alla Regione o Provincia autonoma qualora non sia l'autorita' competente. L'Autorita' competente italiana, acquisito, ove previsto, il parere dell'ISPRA, del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e della Regione o della Provincia autonoma di provenienza, ovvero degli organismi tecnici competenti e della Regione o Provincia autonoma qualora non sia l'autorita' competente, trasmette la domanda debitamente compilata all'Autorita' del Paese di destinazione ed alle Autorita' degli eventuali Paesi di transito.
6.1.1. L'ISPRA, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e la Regione o la Provincia autonoma di provenienza, ovvero ove previsto gli organismi tecnici competenti e la Regione o la Provincia autonoma di provenienza qualora non sia autorita' competente, al ricevimento della domanda debitamente compilata di cui al punto 6.1, provvedono a trasmettere al Ministero dello sviluppo economico ovvero all'autorita' competente il proprio parere, sia esso favorevole o negativo alla spedizione.
6.2. L'Autorita' competente italiana verifica preventivamente che il detentore dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito abbia negoziato con il destinatario degli stessi un accordo che obblighi quest'ultimo a rendere tempestivamente una dichiarazione o un attestato dell'avvenuto arrivo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, indicante altresi' il valico di frontiera d'ingresso nel Paese di destinazione.
6.2.1. Tra l'Autorita' competente italiana e gli eventuali Paesi di transito dell'Unione europea, si
applicano le procedure indicate ai punti: 2.2.2 e 2.2.3.
6.3. Acquisite le approvazioni dell'autorita' competente del paese di destinazione e degli eventuali Paesi di transito, l'Autorita' competente italiana autorizza il detentore ad effettuare la spedizione, trasmettendogli la parte A-4a, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-4a, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. In caso di mancata concessione delle autorizzazioni necessarie, l'Autorita' competente italiana esprime al detentore il diniego alla spedizione, trasmettendogli la parte A-4b, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-4b, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Copia del documento di autorizzazione viene inviata dall'Autorita' competente italiana all'Autorita' del Paese di destinazione ed alle Autorita' degli eventuali Paesi di transito. Copia dello stesso documento viene trasmessa all'ISPRA ed al Ministero dell'interno, al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed al Ministero dello sviluppo economico, ove quest'ultimo non sia l'Autorita' competente italiana, ovvero alla Regione o Provincia autonoma qualora non sia l'autorita' competente.
6.4. Entro quindici giorni a decorrere dalla data di arrivo a destinazione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, il detentore iniziale dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito stesso, utilizzando la parte A-6, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-6, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato, notifica all'Autorita' competente italiana che i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito hanno raggiunto la loro destinazione, indicando l'ultimo valico di frontiera dell'Unione europea attraversato.
6.5. La notifica di cui al punto 6.4 deve essere corredata di dichiarazione o certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista, con indicazione del valico di frontiera di ingresso nel Paese terzo.
7. Transito di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito provenienti e destinati ad un Paese non facente parte dell'Unione europea
7.1. Per il transito sul territorio italiano di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito provenienti e destinati verso un Paese non facente parte dell'Unione europea, per i quali l'Italia e' il Paese d'ingresso nell'Unione ("primo Stato membro di transito") va seguita la procedura indicata al paragrafo 2, con esclusione del punto 2.4. E' considerato detentore il responsabile della gestione della spedizione sul territorio italiano.
7.2. Il Ministero dello sviluppo economico verifica preventivamente che il destinatario stabilito nel Paese terzo abbia concluso con il detentore stabilito nel Paese terzo un accordo che e' stato accettato dalle Autorita' competenti di tale Paese terzo e che obbliga detto detentore a riprendere in carico i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito qualora la spedizione non possa essere ultimata.
7.3. Entro quindici giorni dalla data di arrivo, il responsabile della gestione della spedizione sul territorio italiano notifica all'Autorita' competente italiana l'avvenuto arrivo a destinazione nel Paese terzo dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, indicando l'ultimo posto doganale dell'Unione europea attraverso il quale la spedizione e' transitata. Tale notifica deve essere corredata di una dichiarazione o di un certificato del destinatario attestante che i rifiuti radioattivi ed il combustibile esaurito hanno raggiunto la destinazione prevista con l'indicazione del posto doganale d'ingresso nel Paese terzo.
8. Documentazione di accompagnamento delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito
8.1. Il detentore di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito, prima di ciascuna spedizione, compila un elenco dei colli oggetto della spedizione stessa, utilizzando la parte A-5, nel caso di rifiuti radioattivi, e la parte B-5, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme di cui al paragrafo 10 del presente allegato. Detto elenco deve accompagnare, sia insieme alla parte A-1, nel caso di rifiuti radioattivi, ed alla parte B-1, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme, che insieme alla parte A-4a, nel caso di rifiuti radioattivi, ed alla parte B-4a, nel caso di combustibile esaurito, del documento uniforme, i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito durante la spedizione e dovra' essere allegato all'attestato di ricevimento.
9. Criteri per le autorizzazioni
9.1. Non possono essere autorizzate esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile esaurito:
a) con destinazione situate a sud del 60° parallelo sud; oppure
b) verso uno Stato parte dell'accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e l'Unione europea ed i suoi Stati membri, dall'altro, (accordo ACP-CE firmato a Cotonou) che non sia Stato membro, salvo quanto previsto al punto 9.2., lettere a) e b); oppure
c) verso un Paese esterno all'Unione europea che, in base ai criteri definiti dalla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2006/117/Euratom, secondo il parere di opportunita' del Ministero degli affari esteri e secondo il parere tecnico dell'ISPRA, non disponga di risorse tecniche, giuridiche o amministrative atte a garantire una gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, come indicato nella convenzione comune.
9.1.1. Nel formare il proprio avviso sulla questione di cui alla lettera c), punto 9.1, l'Autorita' competente italiana tiene in debito conto di ogni pertinente informazione a tale riguardo che provenga da altri Stati membri.
9.2. Trova applicazione il comma 4-bis ed il comma 4-ter dell'articolo 32.
9.3. Una domanda debitamente compilata (stessa autorizzazione) puo' riguardare piu' di una spedizione, purche':
a) i residui radioattivi e il combustibile esaurito a cui essa si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive, e
b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse Autorita' competenti, e
c) c) gli inoltri previsti, qualora le spedizioni interessino Paesi terzi, siano effettuati attraverso lo stesso valico di frontiera di entrata e/o di uscita dall'Unione europea ed attraverso lo stesso valico di frontiera del Paese terzo o dei Paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le Autorita' competenti interessate.
9.4. L'autorizzazione e' valida per un periodo non superiore a tre anni.
9.4.1. Nello stabilire questo periodo di validita', l'Autorita' competente italiana tiene conto delle
eventuali condizioni definite ai fini del consenso dagli Stati membri di destinazione o di transito.
9.5. Le condizioni di cui ai punti 3.1.6 e 4.1.6 eventualmente definite dall'Autorita' competente italiana non possono essere piu' gravose di quelle previste per analoghe spedizioni nazionali.
9.6. I termini stabiliti ai paragrafi 3 e 4 per l'invio dell'avviso di ricevimento possono essere ridotti se l'Autorita' competente italiana ritiene che la domanda sia debitamente compilata.
9.7. L' Autorita' competente italiana, nel caso di Stato di destinazione, origine o transito, deve debitamente motivare il rifiuto del consenso o la fissazione di condizioni alle quali e' subordinato il consenso sulla base della pertinente normativa applicabile alla gestione di rifiuti radioattivi e combustibile esaurito o della normativa nazionale, comunitaria od internazionale applicabile al trasporto di materiale radioattivo. 9.8. L' Autorita' competente italiana, nel caso di Stato di destinazione, origine o transito, puo' decidere che la spedizione non puo' essere portata a termine se le condizioni applicabili alle spedizioni non sono piu' soddisfatte conformemente al presente decreto o non sono conformi alle autorizzazioni o consensi rilasciati in applicazione dello stesso decreto.
9.8.1. Detta Autorita' informa immediatamente della sua decisione le Autorita' competenti degli altri Stati membri coinvolti nella spedizione in causa.
9.8.2. Se una spedizione non puo' essere portata a termine o le condizioni di spedizione non sono rispettate, l'Autorita' competente italiana, nel caso sia Stato membro di origine, provvede a che:
a) i rifiuti radioattivi e il combustibile esaurito siano ripresi dal loro detentore, a meno che non sia possibile concludere un accordo alternativo sicuro;
b) la persona responsabile della spedizione adotti le misure correttive di sicurezza eventualmente necessarie.
c) Nei casi in cui la spedizione non puo' essere portata a termine o non e' stata autorizzata, i costi risultanti sono a carico del detentore.
9.9. L'autorizzazione di cui al comma 1 dell'articolo 32 lascia impregiudicata la responsabilita' del detentore, dei vettori, del proprietario, del destinatario e di qualsiasi altra persona fisica o giuridica coinvolta nella spedizione.
9.10. L'Autorita' competente italiana e' tenuta a segnalare alla Commissione europea ogni ritardo ingiustificato e mancanza di cooperazione da parte delle Autorita' competenti di un altro Stato membro.
10. Utilizzo del documento uniforme
10.1. La domanda debitamente compilata, secondo il documento uniforme di cui alla decisione della Commissione del 5 marzo 2008, deve essere redatta nella lingua italiana.
10.2. Il documento uniforme di cui al punto 10.1 e' riportato nell'Appendice 1 al presente allegato ed e', insieme ad i suoi allegati, reso disponibile dalla Commissione in forma elettronica e, se necessario, aggiornato a cura della stessa Commissione.
10.3. Le eventuali ulteriori condizioni previste per l'autorizzazione alla spedizione devono essere allegate al documento uniforme.
10.4. Fatti salvi gli eventuali altri documenti di accompagnamento richiesti da altre disposizioni giuridiche in materia, il documento uniforme debitamente compilato attestante il rispetto della procedura di autorizzazione deve accompagnare ciascuna spedizione contemplata dal presente decreto, anche nei casi in cui l'autorizzazione si riferisca a piu' di una spedizione in un unico documento.
10.5. Questi documenti devono essere a disposizione delle Autorita' competenti dei Paesi di origine e di destinazione, cosi' come di qualsiasi eventuale Paese di transito.
 
APPENDICE 1

Documento uniforme per la sorveglianza e il controllo
delle spedizioni di residui radioattivi
e di combustibile nucleare esaurito
(Direttiva 2006/117/Euratom del Consiglio)

Istruzioni generali

Parti da A-1 a A-6: da compilare in caso di spedizioni di rifiuti radioattivi.
Parti da B-1 a B-6: da compilare in caso di spedizioni di combustibile nucleare esaurito (ivi compreso il combustibile esaurito destinato allo smaltimento finale e, in quanto tale, classificato come rifiuto).
Parte A-1 o B-1 (domanda di autorizzazione alla spedizione): riservata al richiedente, che, a seconda del tipo di spedizione, puo' essere:
- il detentore, in caso di spedizioni tra Stati membri (tipo MM) o di esportazione al di fuori della Comunita' verso un paese terzo (tipo ME),
- il destinatario, in caso di importazione nella Comunita' da un paese terzo (tipo IM),
- la persona responsabile della spedizione nello Stato membro nel quale i rifiuti radioattivi o il combustibile nucleare esaurito entrano nella Comunita', in caso di transito nella Comunita' (tipo TT).
Parte A-2 o B-2 (attestato di ricevimento della domanda): riservata alle autorita' competenti interessate, che, a seconda del tipo di spedizione, sono le autorita' dei paesi:
- di origine, nel caso di spedizioni di tipo MM o ME,
- di destinazione, nel caso di spedizioni di tipo IM,
- del luogo nel quale la spedizione entra per la prima volta nella Comunita', in caso di spedizioni di tipo TT, e, se del caso, a tutte le altre autorita' competenti degli Stati membri di transito.
Parte A-3 o B-3 (diniego o consenso): riservata a tutte le autorita' competenti interessate.
Parte A-4a/A-4b o B-4a/B-4b (autorizzazione o diniego della spedizione): riservata alle autorita' competenti responsabili del rilascio dell'autorizzazione, che, a seconda del tipo di spedizione, sono:
- le autorita' dello Stato membro di origine, in caso di spedizioni di tipo MM e ME,
- le autorita' dello Stato membro di destinazione, in caso di spedizioni tipo IM, o
- le autorita' del primo Stato membro di transito nel quale la spedizione entra nella Comunita', nel caso di spedizioni di tipo TT.
Parte A-5 o B-5 (descrizione della partita/elenco dei colli): riservata al richiedente indicato nella parte A-1 o B 1.
Parte A-6 o B-6 (attestato di ricevimento della spedizione): riservata al destinatario (in caso di spedizioni di tipo MM e IM), al detentore (in caso di spedizioni di tipo ME) o alla persona responsabile della spedizione (in caso di spedizioni di tipo TT).

----> Vedere immagini da pag. 12 a pag. 31 <----

Note esplicative relative ai singoli punti delle parti
da A-1 a A-6 e da B-1 a B-6 del documento uniforme

Definizione di domanda debitamente compilata: una domanda di autorizzazione alla spedizione di residui radioattivi o di combustibile nucleare esaurito e' considerata debitamente compilata conformemente alla direttiva 2006/117/Euratom se in ogni punto della parte A-1, nel caso di spedizioni di residui radioattivi, o in ogni punto della parte B-1, nel caso di spedizioni di combustibile nucleare esaurito, sono inserite le informazioni richieste, o barrando la casella appropriata o cancellando la menzione inutile o inserendo i dati e i valori richiesti. Se si tratta di una domanda riguardante varie spedizioni, i punti 8 e 9 possono contenere stime.
1. Il richiedente deve debitamente compilare tutti i punti da 1 a 14. Al punto 1, barrare la casella corrispondente al tipo di spedizione e indicare i valichi di frontiera interessati nei casi in cui la spedizione interessi paesi terzi:
a) barrare la casella corrispondente al tipo MM per le spedizioni tra Stati membri, con transito eventuale in uno o piu' altri Stati membri o paesi terzi;
b) barrare la casella corrispondente al tipo IM per spedizioni da un paese terzo verso uno Stato membro (= importazione nella Comunita'), tenendo presente che la domanda deve contenere elementi che dimostrino che il destinatario ha concluso con il detentore con sede nel paese terzo un accordo, accettato dall'autorita' competente del paese terzo, che obbliga il detentore a riprendere i rifiuti radioattivi o il combustibile nucleare esaurito qualora la spedizione non possa essere completata;
c) barrare la casella corrispondente al tipo ME per spedizioni da uno Stato membro verso un paese terzo (= esportazione al di fuori della Comunita'); o
d) barrare la casella corrispondente al tipo TT per spedizioni da un paese terzo verso un altro paese terzo che attraversano uno o piu' Stati membri, tenendo conto del fatto che la domanda deve comprendere elementi che dimostrino che il destinatario con sede nel paese terzo ha concluso con il detentore con sede nel paese terzo un accordo, accettato dall'autorita' competente del paese terzo, che obbliga il detentore a riprendere i rifiuti radioattivi o il combustibile nucleare esaurito qualora la spedizione non possa essere completata.
2. Il richiedente deve indicare chiaramente, barando la casella appropriata, se la domanda riguarda una sola spedizione in un dato periodo di tempo (ad esempio, 05/2010, 2009 o 2010-2011) o se si riferisce a piu' spedizioni in un dato periodo di tempo, che non deve pero' superare i tre anni a decorrere dalla data dell'autorizzazione. E' possibile presentare una domanda unica relativa a piu' spedizioni, purche' siano rispettate le seguenti condizioni enunciate all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom:
a) i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito a cui si riferisce presentino essenzialmente le stesse caratteristiche fisiche, chimiche e radioattive; e
b) si tratti di spedizioni dal medesimo detentore al medesimo destinatario e siano coinvolte le stesse autorita' competenti; e
c) qualora le spedizioni comportino il transito in paesi terzi, detto transito avvenga attraverso lo stesso valico di frontiera di ingresso e/o di uscita dalla Comunita' e attraverso lo stesso valico (o gli stessi valichi) di frontiera del paese terzo o dei paesi terzi interessati, salvo diverso accordo tra le autorita' competenti interessate.
3. Il richiedente deve indicare i valichi di frontiera pertinenti nei casi in cui uno o piu' paesi terzi siano interessati alla spedizione. I valichi di frontiera devono essere identici per tutte le spedizioni oggetto dalla domanda, salvo diverso accordo tra le autorita' competenti.
4. Il richiedente deve indicare il suo nome commerciale, il suo indirizzo e le sue coordinate. Il nome commerciale e' il nome con cui l'impresa esercita le sue attivita' commerciali, anche se la denominazione sociale utilizzata per i contratti o per altre formalita' puo' essere diversa. Il richiedente deve barrare la casella appropriata corrispondente alla sua funzione, che, a seconda del tipo di spedizione, sara' la seguente:
a) detentore, in caso di spedizioni tra Stati membri (tipo MM) o di esportazione al di fuori della Comunita' verso un paese terzo (tipo ME);
b) destinatario, in caso di importazione nella Comunita' da un paese terzo (tipo IM);
c) persona responsabile della spedizione nello Stato membro nel quale i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito entrano nella Comunita', in caso di transito nella Comunita' (tipo TT).
5. Il richiedente deve indicare il nome commerciale, l'indirizzo e le coordinate del luogo in cui i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito sono detenuti prima della spedizione, che possono essere diversi dall'indirizzo del richiedente.
6. Il richiedente deve indicare il nome commerciale, l'indirizzo e le coordinate del destinatario. In caso di spedizioni di tipo IM, queste informazioni sono identiche a quelle indicate al punto 4.
7. Il richiedente deve indicare il nome commerciale, l'indirizzo e le coordinate del luogo in cui i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito sono detenuti dopo la spedizione, che possono essere diversi dall'indirizzo del destinatario.
8. Il richiedente deve compilare tutti i punti o barrando la casella appropriata (e' possibile barrare piu' di una casella) o indicando i valori e le caratteristiche specifiche dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito. In caso di varie spedizioni i valori possono essere stimati.
9. Il richiedente deve compilare il punto 9. I valori possono essere stimati.
10. Il richiedente deve barrare la casella corrispondente al tipo di attivita' che genera i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito oppure barrare la casella "altre attivita'" e specificare la relativa attivita'. E' possibile barrare piu' di una casella.
11. Il richiedente deve indicare lo scopo della spedizione barrando la casella appropriata (si puo' barrare una sola casella) o specificare ogni altro eventuale scopo.
12. Il richiedente deve elencare i diversi modi di trasporto previsti per la spedizione (strada, ferrovia, marittimo, aereo, vie navigabili) indicando anche il punto di partenza, il punto di arrivo e il vettore previsto (se noto). Modifiche al programma nel corso della procedura di domanda sono possibili. Le modifiche devono essere comunicate alle autorita' competenti, ma non richiedono la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione.
13. Il richiedente deve elencare tutti i paesi interessati dalla spedizione, cominciando con il primo Stato membro o paese terzo nel quale i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito sono detenuti e finendo con lo Stato membro o il paese terzo nel quale saranno detenuti dopo il completamento della spedizione. Se desidera modificare l'elenco sequenziale dei paesi, il richiedente deve presentare una nuova domanda.
14. Il richiedente deve indicare il soggetto che ha ripreso i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito qualora la/le spedizione/i non puo/possono avere luogo o se le condizioni per la spedizione non possono essere soddisfatte. In caso di spedizioni tipo IM o TT, il richiedente deve allegare alla domanda la prova dell'accordo, approvato dalle autorita' competenti del paese terzo, concluso tra il destinatario nello Stato membro o nel paese terzo di destinazione e il detentore dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito nel paese terzo.
Dopo avere compilato i punti da 1 a 14, il richiedente deve inviare la parte 1 del documento uniforme all'autorita' competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione.
L'autorita' competente responsabile del rilascio o del diniego dell'autorizzazione alla spedizione e', a seconda del tipo di spedizione:
- l'autorita' competente dello Stato membro di origine, in caso di spedizioni tra Stati membri (tipo MM) o in caso di esportazioni al di fuori della Comunita' (tipo ME),
- I dati sulle persone con cui prendere contatto possono essere ottenuti consultando la piattaforma di comunicazione elettronica creata e gestita dalla Commissione o l'elenco pubblicato delle autorita' competenti.
- l'autorita' competente dello Stato membro di destinazione, in caso di importazioni nella Comunita' (tipo IM),
- l'autorita' competente del primo Stato membro di transito nel quale la spedizione entra per la prima volta nella Comunita', in caso di transito nella Comunita' (tipo TT).
15. Subito dopo il ricevimento della domanda, l'autorita' competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione deve:
a) apporre il numero di registrazione in alto in ogni parte del documento uniforme, cominciando con la parte 1;
b) verificare che tutti i punti della parte 1 siano stati debitamente compilati dal richiedente;
c) compilare il punto 15 della parte 2 e riprodurre in un numero sufficiente di copie le parti 1, 2 e 3 per ogni Stato membro o paese interessato. I paesi terzi di transito sono consultati soltanto a titolo informativo.
16. L'autorita' competente responsabile dell'autorizzazione deve:
a) compilare, se del caso, il punto 16 della parte 2 (e il punto 18 della parte 3) per ogni autorita' competente degli Stati membri o dei paesi terzi interessati elencati al punto 13, il cui consenso e' richiesto per il rilascio dell'autorizzazione alla spedizione; e
b) trasmettere immediatamente la domanda debitamente compilata (parte 1) assieme alla parte 2 ad ogni autorita' competente interessata elencata al punto 16 per il relativo consenso.
17. Il punto 17 deve essere compilato dall'autorita' competente dello Stato membro o degli Stati membri interessati. La data della domanda e la data di ricevimento devono essere inserite all'atto del ricevimento della domanda. Entro 20 giorni dalla data di ricevimento, l'autorita' competente degli Stati membri interessati deve verificare che la domanda sia debitamente compilata (tutti i punti da 1 a 14 devono essere compilati e non deve mancare nessuna informazione; alcuni valori possono essere stimati). Si applica solo uno dei punti 17a) o 17b). Cancellare la menzione inutile.
a) Se ritiene che la domanda non sia debitamente compilata, l'autorita' competente dello Stato membro o degli Stati membri di transito, se ve ne sono, o di destinazione compila il punto 17a), cancella il punto 17b) e comunica la richiesta di informazioni mancanti all'autorita' competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione (indicata al punto 15). Essa deve indicare chiaramente le informazioni mancanti (compilare o allegare documento). Entro 20 giorni dalla data di ricevimento della domanda, l'autorita' competente che richiede le informazioni mancanti deve inviare copia della parte 2 a tutte le altre autorita' competenti degli Stati membri interessati indicati al punto 13. I dati sulle persone con cui prendere contatto possono essere ottenuti consultando la piattaforma di comunicazione elettronica creata e gestita dalla Commissione o l'elenco pubblicato delle autorita' competenti. Se uno degli Stati membri interessati ritiene che la domanda non sia debitamente compilata, la procedura e' sospesa. In tal caso, anche se ritiene che la domanda sia debitamente compilata, l'autorita' competente dello Stato membro di destinazione non puo' inviare l'attestato di ricevimento prima di avere ricevuto le informazioni richieste e fintanto che non sia stata inviata alcuna nuova richiesta nei 10 giorni successivi al ricevimento delle informazioni mancanti. La procedura puo' essere ripetuta fino a che tutte le informazioni mancanti siano state ricevute e fintanto che non venga inviata alcuna nuova richiesta di informazioni mancanti.
Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di 20 giorni dal ricevimento della domanda, se non riceve alcuna richiesta di informazioni mancanti nel termine di 20 giorni e se ritiene che la domanda sia debitamente compilata, l'autorita' competente dello Stato membro interessato deve inviare la parte 2 all'autorita' competente responsabile per il rilascio dell'autorizzazione indicata al punto 15, trasmettendone copia a tutte le altre autorita' competenti degli Stati membri interessati indicate al punto 13. I dati sulle persone con cui prendere contatto possono essere ottenuti consultando la piattaforma di comunicazione elettronica creata e gestita dalla Commissione o l'elenco pubblicato delle autorita' competenti.
Termini piu' brevi possono essere concordati tra tutte le autorita' competenti degli Stati membri interessati.
b) Per permettere alle autorita' competenti di richiedere le informazioni mancanti entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della domanda, l'autorita' competente dello Stato membro di destinazione non puo' rilasciare l'atte- stato di ricevimento prima della scadenza del termine di 20 giorni. Scaduto il termine di 20 giorni, se ritiene che la domanda sia debitamente compilata e se non vi sono altri Stati membri interessati ovvero se nessun'altra autorita' competente interessata ha richiesto informazioni mancanti, l'autorita' competente dello Stato membro di destinazione compila il punto 17b).
18. Subito dopo il ricevimento dell'attestato di ricevimento da parte dell'autorita' competente dello Stato membro di destinazione di una domanda debitamente compilata, l'autorita' competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione verifica che i termini siano stati rispettati e completa il punto 18 della parte 3 per ogni autorita' competente interessata elencata al punto 13 il cui consenso e' richiesto per l'autorizzazione alla spedizione.
L'autorita' competente interessata deve inserire i necessari dati aggiuntivi al punto 18.
19. L'autorita' competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione deve compilare il campo relativo al termine generale per l'approvazione automatica valido per tutti gli Stati membri interessati. Tale termine e' generalmente di due mesi a decorrere dalla data dell'attestato di ricevimento da parte dello Stato membro di destinazione indicato al punto 17b). Essa deve quindi trasmettere la parte 3 sul consenso o diniego a tutti gli Stati membri o paesi interessati.
Subito dopo il ricevimento della parte 3, ogni autorita' competente interessata decide se prorogare il termine per l'adozione della decisione sul consenso o sul diniego della spedizione. Puo' essere richiesta una proroga fino ad un mese cancellando il termine generale di cui al punto 19 e inserendo il nuovo termine, che deve essere notificato a tutte le autorita' competenti interessate.
20. L'autorita' competente interessata deve esaminare debitamente la domanda. Alla scadenza del termine di approvazione automatica, l'autorita' competente interessata deve compilare il punto 20 e restituire l'originale della parte 3 (in formato elettronico se inviato per posta elettronica) all'autorita' competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione (indicata al punto 15). Ogni eventuale diniego deve essere motivato e deve essere basato (per gli Stati membri di transito) sulla pertinente normativa nazionale, comunitaria o internazionale in materia di trasporto di materie radioattive o (per gli Stati membri di destinazione) sulla pertinente legislazione in materia di gestione dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito o sulla legislazione nazionale, comunitaria e internazionale in materia di trasporto di materie radioattive. Le condizioni eventualmente imposte non devono essere piu' rigorose di quelle fissate per spedizioni analoghe effettuate negli Stati membri. Se il documento uniforme non e' compilato e rispedito entro il termine, il consenso alla spedizione si riterra' accordato, fatto salvo l'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom.
21. Una volta ottenuto il consenso alla spedizione da parte di tutte le autorita' competenti interessate, l'autorita' competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione deve compilare i punti da 21 a 23, tenendo conto del fatto che il consenso tacito e' considerato accordato soltanto se:
a) abbia ricevuto (almeno) l'attestato di ricevimento dall'autorita' competente dello Stato membro di destinazione [indicato al punto 17b)]; e
b) nessuna richiesta di informazioni mancanti sia rimasta senza risposta; e
c) non sia pervenuta alcuna risposta (ne' di consenso ne' di diniego) da parte delle autorita' competenti interessate entro il termine di cui al punto 19.
22. L'autorita' competente indicata al punto 21 deve elencare, o qualora lo spazio disponibile sia insufficiente, allegare l'elenco di tutti i consensi (comprese le condizioni) e i dinieghi (compresi i motivi) ricevuti da parte di tutte le autorita' competenti interessate.
23. L'autorita' competente indicata al punto 21 deve:
a) compilare il punto 23 tenendo conto del fatto che il periodo massimo di validita' dell'autorizzazione e' di tre anni e che un'unica autorizzazione puo' riferirsi a piu' di una spedizione se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 2006/117/Euratom;
b) trasmettere l'originale della parte 4a al richiedente assieme alle parti 1, 4a, 5 e 6; e
c) trasmettere copia della parte 4a a tutte le altre autorita' competenti interessate.
24. L'autorita' competente responsabile del rilascio dell'autorizzazione alla spedizione deve compilare i punti 24 e 25 se almeno una delle autorita' competenti interessate non ha dato il suo consenso alla spedizione.
25. L'autorita' competente indicata al punto 24 indica tutti i consensi e dinieghi ricevuti, o ne allega l'elenco, ivi comprese tutte le condizioni e i motivi del diniego, e trasmette l'originale della parte 4b al richiedente e copia della stessa a tutte le altre autorita' competenti interessate.
26. Il richiedente, se le spedizioni sono state autorizzate e ha ricevuto le parti 4a, 5 e 6, deve debitamente compilare il punto 26. Se la domanda riguarda varie spedizioni, il richiedente deve, per ogni spedizione, riprodurre in un numero sufficiente di copie la parte 5.
27. Il richiedente deve barrare la casella appropriata, indicando se l'autorizzazione riguarda una sola o varie spedizioni. In caso di varie spedizioni, occorre indicare il pertinente numero cronologico.
28. Prima di ogni spedizione, il richiedente deve debitamente compilare i punti da 28 a 30 (anche se l'autorizzazione riguarda varie spedizioni). I valori indicati in questa parte non possono essere stime!
29. Il richiedente deve debitamente compilare il punto 29 (elenco dei colli) e indicare in basso i totali del numero di colli, di ogni tipo di collo, della massa netta, della massa lorda e dell'attivita' (GBq) di tutti i colli. Se lo spazio previsto nel documento e' insufficiente, occorre allegare un elenco distinto contenente le informazioni richieste.
30. Il richiedente deve compilare il punto 30 (data di invio e della dichiarazione) prima di ogni spedizione di residui radioattivi o di combustibile esaurito (anche se l'autorizzazione riguarda varie spedizioni). La parte 5, assieme alle parti 1 e 4a, accompagna i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito per tutta la durata della spedizione. La descrizione della partita e l'elenco dei colli (parte 5) e' allegata alla parte 6 (attestato di ricevimento).
31. Il destinatario (in caso di spedizioni di tipo MM e IM), il detentore (in caso di spedizioni di tipo ME) o la persona responsabile della spedizione (in caso di spedizioni di tipo TT) deve debitamente compilare i punti da 31 a 35 (e 36, se del caso), mentre ogni eventuale aggiunta viene effettuata dal richiedente. Tuttavia, un destinatario situato fuori della Comunita' europea puo' attestare il ricevimento dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito tramite una dichiarazione distinta allegata al documento uniforme.
32. Il destinatario deve debitamente indicare il nome, l'indirizzo e le coordinate del luogo in cui i rifiuti radioattivi o il combustibile esaurito sono detenuti dopo la spedizione.
33. Il destinatario deve compilare il punto 33 (come indicato al punto 23) e indicare se la spedizione ricevuta e' l'ultima spedizione oggetto dell'autorizzazione.
a) Quando l'autorizzazione si riferisce ad una sola spedizione di tipo MM o IM, il destinatario deve compilare la parte 6 entro 15 giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito e presentare le parti 5 e 6 all'autorita' competente dello Stato membro di destinazione. L'autorita' competente dello Stato membro di destinazione invia quindi una copia delle parti 5 e 6 alle altre autorita' competenti interessate (e, se del caso, gli originali delle due parti all'autorita' competente che ha rilasciato l'autorizzazione). In caso di spedizioni di tipo MM, l'autorita' competente dello Stato membro di origine deve inviare copia dell'attestato di ricevimento al detentore.
b) Quando l'autorizzazione si riferisce ad una sola spedizione di tipo ME o TT, il richiedente deve assicurare che il destinatario con sede fuori della Comunita' europea gli invii le parti 5 e 6 debitamente compilate subito dopo il ricevimento dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito. La parte 6 puo' essere sostituita da una dichiarazione del destinatario contenente almeno le informazioni di cui ai punti da 31 a 36. Entro 15 giorni dal ricevimento dei rifiuti radioattivi o del combustibile esaurito, il richiedente deve trasmettere la parte 5, la parte 6 (se il destinatario non ha utilizzato la parte 6, il richiedente la completa) e, se del caso, la dichiarazione del destinatario, all'autorita' competente che ha rilasciato l'autorizzazione. La predetta autorita' invia quindi copia delle parti 5 e 6 e, se del caso, della dichiarazione del destinatario alle altre autorita' competenti interessate.
c) Quando l'autorizzazione si riferisce a varie spedizioni di tipo MM o IM, il destinatario deve compilare la parte 6 dopo ogni spedizione (a tale scopo avra' provveduto a fare diverse copie in bianco della parte 6) e trasmetterla direttamente all'autorita' competente che ha rilasciato l'autorizzazione, allegando anche la parte 5 relativa alla stessa spedizione.
d) Nei casi in cui l'autorizzazione si riferisce a varie spedizioni di tipo ME o TT, il richiedente deve assicurare che dopo ogni spedizione il destinatario con sede fuori della Comunita' europea completi per ogni spedizione una copia (in bianco) della parte 6 e gliela invii allegandola alla corrispondente parte 5.
34. Il destinatario deve barrare la casella "non applicabile" o compilare il punto 34 per le spedizioni di tipo ME o TT o allegare una dichiarazione distinta, indicando il riferimento all'allegato.
35. Il destinatario deve compilare il punto 35 quando la singola spedizione o tutte le spedizioni oggetto dall'autorizzazione sono state effettuate. Quando l'autorizzazione si riferisce a varie spedizioni, l'attestato finale di ricevimento deve essere compilato e trasmesso come nel caso dell'autorizzazione valida per una sola spedizione, salvo che:
a) al punto 30 della parte 6 occorre indicare che si tratta dell'ultima spedizione oggetto dell'autorizzazione;
b) la dichiarazione redatta dal destinatario con sede fuori della Comunita' europea deve precisare che tutti i rifiuti radioattivi o tutto il combustibile esaurito oggetto dell'autorizzazione alla spedizione sono effettivamente arrivati.
In funzione del tipo di spedizione, il destinatario deve inviare la parte 6 (attestato di ricevimento) assieme alla parte 5, all'autorita' competente dello Stato membro di destinazione in caso di spedizione di tipo MM o IM o al richiedente indicato al punto 5 (parte 1) in caso di spedizioni di tipo ME o TT. A fini ricapitolativi, all'attestato finale di ricevimento deve essere allegata la parte 6 relativa ad ogni singola spedizione oggetto dall'autorizzazione.
36. Il destinatario deve barrare la casella "non applicabile" o compilare il punto 36 per le spedizioni di tipo ME o TT o allegare una dichiarazione distinta, indicando il riferimento all'allegato. Il richiedente trasmette le parti 5 e 6 all'autorita' che ha rilasciato l'autorizzazione. A fini ricapitolativi, all'attestato finale di ricevimento deve essere allegata la parte 6 relativa ad ogni singola spedizione oggetto dell'autorizzazione.
 
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