Gazzetta n. 66 del 20 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 9 marzo 2009
Ulteriori caratteristiche e modalita' di emissione dei titoli di Stato da emettere in attuazione dell'articolo 1-bis, secondo comma, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155 (operazioni temporanee di scambio titoli).

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 2008, n.190, recante misure urgenti per garantire la stabilita' del sistema creditizio e la continuita' nell'erogazione del credito alle imprese e ai consumatori, nell'attuale situazione di crisi dei mercati finanziari internazionali;
Visto, in particolare, l'art. 1-bis, comma 2, del suddetto decreto-legge n.155 del 2008, ove si prevede, tra l'altro, che il Ministero dell'economia e delle finanze, fino al 31 dicembre 2009, e' autorizzato a effettuare operazioni temporanee di scambio tra titoli di Stato e strumenti finanziari detenuti dalle banche italiane, o passivita' delle banche italiane controparti, aventi scadenza fino a cinque anni e di emissione successiva alla data del 13 ottobre 2008;
Visto, altresi', l'art. 1, secondo comma, della citata legge n. 190 del 2008, ove si dispone l'abrogazione del decreto-legge 13 ottobre 2008, n. 157, e si prevede che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e che sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorto sulla base del medesimo decreto-legge n.157 del 2008;
Visto il decreto ministeriale del 27 novembre 2008, emanato in attuazione del citato decreto-legge n. 157 del 2008, registrato alla Corte dei conti il 4 dicembre 2008, registro n. 5 economia e finanze, foglio n. 229, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 2008, con cui sono stati stabiliti criteri, modalita' e condizioni, fra l'altro, delle suddette operazioni temporanee di scambio fra titoli di Stato e passivita' delle banche italiane e, in particolare, l'art. 3, ove si definiscono le operazioni temporanee di scambio e le modalita' di utilizzazione dei titoli, l'art. 6, sulla corresponsione di una commissione, e l'art. 8, con cui si definiscono le procedure e le condizioni per l'effettuazione delle operazioni temporanee di scambio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico e, in particolare, l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita';
Visto il decreto ministeriale n. 118249 del 30 dicembre 2008, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si prevede, fra l'altro, che le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo vengano disposte dal direttore generale del tesoro o, per sua delega, dal direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro;
Vista la determinazione n. 2670 del 10 gennaio 2007, con la quale il direttore generale del tesoro ha delegato il direttore della direzione seconda del dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003;
Visti, altresi', gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;
Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;
Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 204 del 1° settembre 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.A. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;
Ritenuto opportuno, al fine di dare attuazione alle operazioni temporanee di scambio fra titoli di Stato e passivita' delle banche italiane, previste dall'art. 1-bis, comma 2, del citato decreto-legge n. 155 del 2008, prevedere che, per le operazioni predette, verranno emessi nuovi titoli di Stato denominati «Certificati di scambio del tesoro», e di determinarne alcune caratteristiche e condizioni, non contemplate dal citato decreto ministeriale del 27 novembre 2008;

Decreta:

Art. 1.

1. Con il presente decreto vengono determinate alcune caratteristiche e condizioni dei titoli di Stato da emettere ed assegnare per l'attuazione delle operazioni temporanee di scambio fra i titoli medesimi e passivita' delle banche italiane, previste dall'art. 1-bis, secondo comma, del decreto-legge 9 ottobre 2008, n. 155, convertito nella legge 4 dicembre 2008, n. 190, nonche' dall'art. 3 del decreto ministeriale del 27 novembre 2008, tutti citati nelle premesse.
2. Per tali finalita' il dipartimento del tesoro emettera' certificati di scambio del tesoro (di seguito indicati come «CST»); l'emissione, l'attribuzione e la gestione dei predetti CST avverranno secondo le disposizioni contenute nei provvedimenti sopra citati, che qui si intendono integralmente richiamate, e con le specificazioni di cui al presente decreto.
 
Art. 2.

1. I CST di cui all'art. 1 vengono emessi mediante apposite comunicazioni scritte del direttore della direzione II del dipartimento del tesoro. Tali comunicazioni sono inviate alla Banca d'Italia anche tramite fax; la Banca d'Italia stessa cura l'esecuzione delle operazioni. Le emissioni sono disposte una volta espletata la procedura di cui all'art. 8 del decreto ministeriale 27 novembre 2008, a seguito delle richieste avanzate dalle banche.
2. Il prezzo di emissione ed il valore di rimborso dei CST sono alla pari, cioe' del 100% dell'importo nominale emesso; ad essi viene attribuito uno specifico codice ISIN; i CST hanno godimento dal giorno di regolamento dell'operazione di scambio, che e' il terzo giorno lavorativo successivo a quello dell'operazione. Per ciascuna data di regolamento si procede all'emissione ed all'attribuzione di nuovi e distinti CST.
3. I CST recano un'unica cedola di interesse, da corrispondersi alla scadenza dei medesimi, con tasso allineato a quello vigente sul mercato alle ore 10 del giorno dell'operazione di scambio; tale tasso viene determinato dal direttore della direzione II del dipartimento del tesoro e viene indicato nelle comunicazioni di cui sopra. Il taglio minimo dei CST di cui al presente decreto e' di mille euro nominali.
4. A fronte dell'emissione dei CST il dipartimento del tesoro riceve, da parte delle banche, certificati di deposito con identiche caratteristiche finanziarie dei medesimi CST.
5. Tutti i CST hanno scadenza 30 giugno 2010, in considerazione della possibilita', prevista dall'art. 3, punto 6, del citato decreto ministeriale 27 novembre 2008, di rinnovare le operazioni di scambio fino al 31 dicembre 2009, per una durata massima di sei mesi; qualora il rinnovo non venga effettuato, o non venga effettuato fino alla predetta data del 30 giugno 2010, i CST vengono annullati alla data di scadenza dell'operazione; a tale data vengono calcolati gli interessi recati reciprocamente dai CST e dai certificati di deposito delle banche. I ratei di interesse maturati sono calcolati pro rata temporis sulla base della convenzione di calcolo giorni effettivi/giorni effettivi. Ai fini del pagamento il valore cosi' determinato viene arrotondato al secondo decimale.
6. In caso di rinnovo dell'operazione, non si procede ad una nuova emissione, e si intende prorogato fino alla nuova scadenza lo scambio dei titoli originariamente effettuato. In tal caso non si procede al calcolo e al pagamento degli interessi. La domanda di rinnovo deve essere proposta entro il termine di dieci giorni lavorativi prima della data di scadenza iniziale dell'operazione.
7. Per le singole emissioni di CST viene richiesto, a cura della Banca d'Italia, l'inserimento nel sistema di quotazione di Bondvision, il mercato regolamentato all'ingrosso dedicato alle contrattazioni tra operatori principali e investitori istituzionali.
8. Le modalita' di pagamento e di incasso dei flussi finanziari e delle commissioni possono essere definite direttamente dalla Banca d'Italia con gli operatori ammessi alle operazioni di scambio.
 
Art. 3.

1. Qualora si verifichino situazioni che rendano preferibile procedere all'emissione di nuove tranche di titoli di Stato gia' in circolazione anziche' dei CST di cui ai precedenti articoli, il dipartimento del tesoro provvede all'attuazione delle operazioni temporanee di scambio, in forza dell'art. 3, punto 5, del citato decreto 27 novembre 2008, tramite l'emissione di tali nuove tranche.
2. Inoltre, qualora si verifichino difficolta' o impedimenti all'attribuzione di CST con scadenza 30 giugno 2010, il medesimo dipartimento potra' procedere all'emissione di CST con scadenza limitata alla data di scadenza dell'operazione di scambio.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 9 marzo 2009
p. Il direttore generale: Cannata
 
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