IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo; Visto il regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio del 29 aprile 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti (CE) n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 ed abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini; Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante l'attuazione delle direttive (CE) 89/395 e 86/396 concernenti l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali del 4 giugno 1997, n. 256, recante norme sulle condizioni per consentire l'attivita' dei Consorzi volontari di tutela e dei Consigli interprofessionali delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2007 concernente le disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD), che abroga il decreto ministeriale 29 maggio 2001, il decreto ministeriale 31 luglio 2003 ed il decreto ministeriale 21 marzo 2002; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 13 luglio 2007 concernente l'approvazione dello schema del piano dei controlli, del prospetto tariffario e determinazione dei criteri per la verifica della rappresentativita' della filiera vitivinicola, in applicazione dell'art. 2, comma 2, del decreto 29 marzo 2007; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 17 luglio 2008 concernente la modifica dello schema di piano dei controlli e del prospetto tariffario di cui al decreto 13 luglio 2007, recante disposizioni applicative dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 29 marzo 2007, relativo alle disposizioni sul controllo della produzione dei vini di qualita' prodotti in regioni determinate (VQPRD); Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2002 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Bosco Eliceo» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Visto il decreto ministeriale 19 novembre 1996 e successive modifiche con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini «Colli di Rimini» ed approvato il relativo disciplinare di produzione; Vista la nota prot. 9/09 del 29 gennaio 2009 inoltrata dal Consorzio vini di Romagna con la quale si richiedeva la modifica dei piani di controllo approvati con decreto 22 gennaio 2009 per le denominazioni «Bosco Eliceo» e «Colli di Rimini», relativamente alla scelta, del numero di lotto delle partite da imbottigliare preventivamente comunicato dalle imprese utilizzatrici delle denominazioni in questione, come sistema di rintracciabilita'. Visto l'art. 9 comma 3 del decreto 29 marzo 2007, il quale prevede, a garanzia della rintracciabilita' delle DO ed in alternativa all'apposizione delle fascette identificative stampate dall'Istituto Poligrafico dello Stato, l'utilizzo del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato al soggetto autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita'; Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere all'emanazione del provvedimento di modifica dei piani di controllo presentati dal Consorzio vini di Romagna istante e del decreto ministeriale 22 gennaio 2008;
Decreta: Articolo unico
1. L'art. 2, comma 2, lettera d) del decreto 22 gennaio 2009, concernente il conferimento al Consorzio vini di Romagna dell'incarico a svolgere le funzioni di controllo previste dal decreto ministeriale 29 marzo 2007, per le DOC «Bosco Eliceo» e «Colli di Rimini», e' sostituito dal seguente: «limitatamente alle DOC indicate all'articolo 1 comma 1, le ditte imbottigliatrici devono apporre sulle bottiglie o sugli altri recipienti di capacita' non superiore a 60 litri l'indicazione del lotto - ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 - attribuito alla partita certificata dalla ditta imbottigliatrice e comunicato dalla medesima ditta all'Organismo di Controllo autorizzato al momento del conseguimento del parere di conformita', cosi' come indicato nel piano di controllo presentato dall'Organismo di Controllo autorizzato, ai sensi dell'art. 9 comma 4 del decreto ministeriale 29 marzo 2007». 2. I piani di controllo relativi alle DOC «Bosco Eliceo» e «Colli di Rimini» ed in particolare la Scheda 1 - Imbottigliatore, colonna 8, vengono adeguati secondo le prescrizioni di cui al comma 1. 3. L'autorizzazione, concessa all'Organismo di controllo con decreto ministeriale 22 gennaio 2009 e cosi' come modificato dai precedenti commi, comporta l'obbligo del rispetto delle prescrizioni previste dal decreto stesso e puo' essere sospesa o revocata con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 febbraio 2009 Il direttore generale: La Torre |