Gazzetta n. 65 del 19 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 25 febbraio 2009 |
Procedure per la individuazione degli enti e delle associazioni nautiche di livello nazionale. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, «Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172» e, in particolare, l'art. 65, comma 2; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, «Regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto» e, in particolare, gli articoli 43 e 93, comma 1, punto 5, in relazione alla abrogazione dell'art. 29 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n. 431; Considerata pertanto la necessita' di definire i requisiti che gli enti e le associazioni nautiche devono avere per essere considerati a livello nazionale, in attuazione dell'art. 43 del citato decreto n. 146/08;
Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti redige un elenco degli enti e delle associazioni nautiche considerati a livello nazionale. Di tale elenco viene data comunicazione agli Uffici periferici dell'amministrazione. 2. Per essere considerati a livello nazionale, gli enti e le associazioni nautiche devono possedere i seguenti requisiti all'atto della domanda di inserimento nell'elenco di cui al comma 1: a) avere lo scopo, previsto dallo statuto o dall'atto costitutivo, di diffondere la pratica di attivita' sportive e ricreative non a fine di lucro; b) avere svolto attivita' d'istruzione nel campo della nautica da diporto da almeno cinque anni; c) operare sul territorio nazionale con un minimo di cinque sezioni o delegazioni costituite da almeno tre anni; ciascuna sezione o delegazione deve avere almeno cinquanta soci e disporre di una sede in prossimita' delle acque marittime od interne, idonea allo svolgimento dell'attivita' nautica. |
| Art. 2. 1. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco di cui all'art. 1, gli enti e le associazioni nautiche interessate devono inoltrare istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 2. Alla istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente o dell'associazione e presentata in duplice copia di cui una in bollo, deve essere allegata idonea documentazione dalla quale risulti il possesso dei requisiti previsti dall'art. 1, comma 2. 3. Sull'accoglimento dell'istanza esprime il proprio parere una commissione presieduta dal dirigente della divisione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avente competenza in materia di nautica da diporto e composta da due funzionari del Ministero stesso. 4. La commissione puo' compiere tutti gli atti istruttori necessari ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti previsti. |
| Art. 3. 1. Gli enti e le associazioni nautiche a livello nazionale iscritte nell'elenco devono comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ogni variazione relativa al possesso dei requisiti richiesti. Roma, 25 febbraio 2009 Il Ministro : Matteoli |
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