Gazzetta n. 64 del 18 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO |
DECRETO 8 gennaio 2009 |
Agevolazioni ai sensi della legge n. 181/1989 e successive estensioni. Attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008. |
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IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Vista la legge 15 maggio 1989, n. 181 e successive modifiche e integrazioni, recante misure di sostegno e di reindustrializzazione per le aree di crisi siderurgica, in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e, in particolare, gli articoli 5 e 8, nei quali, fra l'altro, e' affidata alla SPI la realizzazione di un Programma di promozione industriale; Considerato che il soggetto gestore e' ora l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. (cosi' denominata ai sensi dell'art. 1, comma 460 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006) ex Sviluppo Italia S.p.A., subentrata alla SPI/IRI a seguito di fusione per incorporazione dal mese di luglio 2000; Vista la nota di autorizzazione SG (96) D/5815 del 26 giugno 1996, con la quale la Commissione UE ha informato le autorita' italiane di non sollevare obiezioni nei confronti del regime di aiuti sopra citato, a norma degli articoli 92 e 93 del trattato CE, nonche' degli articoli 61 e 62 dell'accordo sullo Spazio economico europeo; Vista la nota della Commissione europea del 14 dicembre 2000, con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'aiuto di cui sopra, avendo le autorita' italiane adottato le opportune misure sensi dell'art. 88, paragrafo 1, del trattato; Vista la successiva nota di autorizzazione della Commissione europea del 18 settembre 2003 C(2003) 3365 con la quale viene comunicato di considerare compatibile con il mercato comune l'estensione del sistema agevolativo ex lege n. 181/1989 a nuove aree di crisi industriale diverse da quella siderurgica, come previsto dall'art. 73 della legge n. 289/2002 (legge finanziaria 2003), e quindi potenzialmente a tutto il territorio nazionale, in presenza di crisi settoriali localizzate; Viste le ulteriori estensioni degli incentivi ex lege n. 181/1989 riconducibili all'autorizzazione comunitaria di cui al precedente paragrafo e approvate con: l'art. 1, commi 265-268 della legge n. 311 del 30 dicembre 2004; con l'art. 11, commi 8 e 9 della legge n. 80 del 14 maggio 2005; con l'art. 1, comma 30 della legge n. 266 del 23 dicembre 2005; con l'art. 37 della legge n. 51 del 23 febbraio 2006; con delibera CIPE n. 29 del 22 marzo 2006; Visto regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 214 del 9 agosto 2008 (in seguito denominato regolamento 800/2008), relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato per gli investimenti a finalita' regionale e agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese (in seguito denominate PMI); Preso atto che la Commissione europea ha approvato in data 28 novembre 2007 la Carta di aiuti a finalita' regionale 2007-2013 (in seguito denominata Carta degli aiuti) recepita nel decreto ministeriale 27 marzo 2008, recante l'elenco delle aree ammesse agli aiuti di Stato a finalita' regionale per il periodo 2007-2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 aprile 2008; Considerato, inoltre, che l'applicazione del regime di aiuti di cui alla legge n. 181/1989 risulta soggetta alle regole sul cumulo degli aiuti sia nel caso di aiuti per finalita' diverse, sia che si tratti di aiuti per la stessa finalita' finanziati da regimi diversi adottati da uno stesso ente o da vari enti, dovendosi, in tal caso, rispettare il massimale piu' elevato dei vari regimi interessati; Considerato, altresi', che il regime di cui trattasi e' specificatamente soggetto alle disposizioni e alle norme comunitarie concernenti taluni settori di attivita' tra cui quelli soggetti al trattato CECA, i trasporti, la pesca e l'agricoltura, compreso il settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli; Considerato che con decreto ministeriale del 3 dicembre 2007, registrato alla Corte dei conti il 20 dicembre 2007, registro n. 4, foglio n. 267, e' stata approvata la nuova base giuridica del sistema agevolativo ex legge n. 181/1989, per l'attuazione in regime di esenzione ai sensi del regolamento (CE) n. 1628/2006 per gli aiuti a finalita' regionale da concedere nelle aree di crisi comprese nella Carta degli aiuti 2007/2013, e ai sensi del regolamento (CE) n. 70/2001 per la concessione degli aiuti alle PMI consentiti nelle restanti aree del territorio nazionale; Ritenuto di dover emanare all'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., di seguito denominata Agenzia, direttive per l'adeguamento del regime di aiuti ex lege n. 181/1989 e successive estensioni al nuovo regolamento (CE) n. 800/2008, che sostituisce i sopra citati regolamenti n. 70/2001 e n. 1628/2006;
Decreta: Art. 1.
Ambito di intervento
1. L'Agenzia, nell'ambito della realizzazione del Programma di promozione industriale di cui alle leggi n. 181/1989, n. 513/1993 e alle ulteriori estensioni approvate con le disposizioni normative di cui alle premesse, dovra' operare nel rispetto dei principi generali contenuti nel regolamento n. 800/2008 ed in particolare: a) per la concessione degli aiuti a finalita' regionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 13 del medesimo Regolamento, limitatamente alle aree comprese nella nuova Carta degli aiuti 2007-2013; b) per la concessione degli aiuti alle PMI, consentita nelle restanti aree del territorio nazionale, nel rispetto dei principi contenuti nell'art. 15 dello stesso regolamento. |
| Art. 2.
Aree ammesse e tipologia degli aiuti
1. Le zone di intervento del citato Programma di promozione industriale sono quelle relative all'elenco completo e tassativo dei comuni ricadenti nelle aree di crisi di cui alla delibera CIPI del 13 ottobre 1989 come integrati dalle successive estensioni della legge n. 181/1989 richiamate nelle premesse, tutti riportati nell'allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Nelle aree di crisi di cui all'elenco allegato 1 non ricomprese nella Carta degli aiuti 2007-2013, gli interventi agevolativi sono limitati alla concessione di aiuti alle PMI come disciplinati dal sopra richiamato regolamento n. 800/2008, art. 15. 3. Le misure agevolative massime ammesse agli aiuti a finalita' regionale sono quelle consentite, in rapporto sia alla localizzazione dell'investimento in aree 87, 3 a e 87, 3 c, sia alla dimensione dell'impresa (piccola, media o grande) calcolate in ESL, secondo le intensita' previste dalla Carta degli aiuti 2007-2013. 4. In deroga ai precedenti paragrafi 2 e 3, l'intensita' massima di aiuto agli investimenti nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli puo' essere fissata conformemente a quanto stabilito dall'art. 13, punto 9 e dall'art. 15, punto 4 del regolamento n. 800/2008. 5. I massimali d'aiuto di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano all'importo totale del sostegno pubblico a favore del progetto beneficiario di aiuti, indipendentemente dal fatto che il sostegno sia finanziato mediante fondi locali, regionali, nazionali o comunitari. Gli aiuti concessi ai sensi della legge n. 181/1989 non possono essere cumulati con altri aiuti di Stato ai sensi dell'art. 87, paragrafo 1, del trattato, ne' con altre misure di finanziamento comunitario o nazionale - anche a titolo «de minimis» - in relazione agli stessi costi ammissibili, qualora tale cumulo dia luogo a un'intensita' d'aiuto superiore al livello fissato dalla Carta degli aiuti. 6. L'apporto minimo necessario per l'accesso alle agevolazioni da parte del beneficiario al finanziamento deve essere realizzato con mezzi propri, in misura pari o superiore al 30% dell'investimento complessivo programmato. |
| Art. 3.
Settori e progetti ammessi
1. Il regime in oggetto non puo' essere applicato ai settori della produzione agricola primaria, della pesca e dell'acquacoltura, fermo restando la possibilita' di applicazione al comparto della trasformazione agricola nel pieno rispetto del regolamento (CE) n. 800/2008. 2. Il regime non puo' essere applicato altresi' ai settori del trasporto, dell'industria carboniera, dell'industria siderurgica, della costruzione navale e delle fibre sintetiche. 3. Sono esclusi dal regime gli aiuti alle imprese in difficolta' e/o alla ristrutturazione finanziaria di imprese in difficolta', secondo la definizione degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta', pubblicata nella Gazzetta Ufficiale C 244 del 1° ottobre 2004. 4. Sono inoltre esclusi dal regime gli aiuti ad imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune (art. 1, comma 6, lettera a) regolamento 800/2008). 5. Per l'elencazione dei settori produttivi di applicabilita' del regime nonche' di quelli esclusi si fa rinvio ai criteri riportati nell'allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto. 6. I progetti, ai sensi delle disposizioni contenute all'art. 8 del regolamento n. 800/2008, devono essere avviati successivamente alla presentazione domanda. Per avvio del progetto si intende la data del primo titolo di spesa ammissibile. 7. Per quanto riguarda la disciplina degli aiuti ai grandi progetti di investimento secondo la definizione contenuta all'art. 2, punto 12 del regolamento n. 800/2008, l'Agenzia, quale soggetto gestore, dovra' osservare le indicazioni di cui all'art. 6, comma 2 del regolamento 800/2008 relative alla notifica alla U.E. e all'art. 9, comma 4 relativo alla comunicazione delle informazioni alla UE stessa. 8. Per i progetti relativi ad investimenti proposti da PMI in aree diverse da quelle di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato, comportanti agevolazioni di importo totale lordo superiore a 7,5 milioni di euro, la concessione delle agevolazioni stesse e' subordinata alla notifica individuale ed alla successiva autorizzazione da parte della Commissione europea (art. 6, comma 1, lettera a) regolamento n. 800/2008). 9. In tutti i casi in cui la concessione delle agevolazioni finanziarie e' subordinata alla preventiva notifica alla Commissione europea ed alla relativa approvazione, il Ministero provvede ad ottemperare a tale obbligo e la concessione medesima e' condizionata all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dalla stessa Commissione europea. |
| Art. 4.
Spese ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni le spese relative a terreni, fabbricati ed impianti purche' sostenute successivamente alla presentazione della domanda da parte del beneficiario. 2. Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione, ne' quelli che hanno gia' beneficiato di un aiuto pubblico a valere su norme comunitarie, nazionali o regionali. Per tutte le imprese le spese ammissibili per immobilizzazioni tecniche immateriali possono riguardare esclusivamente spese legate al trasferimento di tecnologie, nel limite del 50% della base tipo dell'investimento complessivamente ammissibile. In tutti i casi le immobilizzazioni tecniche immateriali dovranno soddisfare le seguenti condizioni: siano utilizzate esclusivamente nello stabilimento beneficiario per almeno 5 anni; siano elementi patrimonialmente ammortizzabili; siano acquisite da un terzo alle condizioni di mercato; figurino nell'attivo dell'impresa. 3. Per quanto riguarda i criteri di ammissibilita' delle spese per investimenti materiali ed immateriali si fa comunque rinvio all'elenco e alle modalita' riportate nell'allegato 3, che costituisce parte integrante del presente decreto. |
| Art. 5.
Revoche
1. Le agevolazioni sono revocate ed i relativi contratti risolti dall'Agenzia, la quale provvede a pretendere il rimborso dei contributi e dei finanziamenti erogati ed il pagamento delle penalita' previste in caso di cessazione definitiva dell'attivita' per la quale siano state concesse, o nel caso in cui l'impresa beneficiaria sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima del completamento del programma degli investimenti ed occupazionale. 2. Inoltre, sono revocate le agevolazioni e risolti i relativi contratti qualora l'impresa beneficiaria: a) non porti a conclusione entro il termine stabilito il programma degli investimenti ammesso alle agevolazioni, salvo i casi di forza maggiore e proroghe autorizzate dall'Agenzia; b) riduca il programma degli investimenti per oltre il 5% senza autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico; c) non realizzi il programma occupazionale connesso al proprio programma di investimenti entro il termine stabilito, salvo cause di forza maggiore e proroghe autorizzate dall'Agenzia; d) riduca il programma occupazionale per oltre il 5% senza l'autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico; e) trasferisca altrove, alieni o destini ad usi diversi da quelli previsti nel programma degli investimenti, senza l'autorizzazione dell'Agenzia, beni mobili ed i diritti aziendali, ovvero beni immobili, ammessi alle agevolazioni prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti; sono esclusi dall'obbligo del mantenimento quegli impianti o attrezzature divenuti obsoleti a causa del rapido cambiamento tecnologico, fermo restando il mantenimento dell'attivita' economica all'interno dell'area di crisi per il periodo minimo previsto al successivo punto f); f) alieni l'azienda in tutto o in parte ovvero trasferisca l'attivita' produttiva in un ambito territoriale diverso dalla propria area di crisi prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti; g) non consenta i controlli dell'Agenzia o del Ministero dello sviluppo economico circa l'andamento dell'attivita' sociale e la progressiva realizzazione del programma degli investimenti e del programma occupazionale; h) modifichi il proprio indirizzo produttivo con la conseguenza che i prodotti o i servizi finali siano diversi da quelli presi in esame per la valutazione dell'iniziativa, fatta salva l'eventuale autorizzazione del Ministero dello sviluppo economico; i) sia posta in liquidazione o sia ammessa o sottoposta a procedure concorsuali prima che siano trascorsi cinque anni dal completamento degli investimenti; j) non impieghi capitale proprio in misura almeno pari al 30% di quanto necessario per l'effettuazione degli investimenti; k) applichi nei confronti dei dipendenti, in violazione di quanto previsto dall'art. 36 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che regolamenta i rapporti di lavoro, condizioni inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro di categoria e della zona; l) ometta di rispettare ogni altra condizione prevista dal provvedimento di concessione e/o nel contratto e finalizzata a garantire che le agevolazioni concesse siano correttamente impiegate per il raggiungimento degli scopi perseguiti dalla legge n. 181/1989 e successive estensioni. |
| Art. 6.
Disposizioni finali
1. La presente direttiva integra e/o sostituisce i precedenti indirizzi adeguandoli alle disposizioni comunitarie sul regime di aiuto in questione. 2. Il presente decreto autorizza il recepimento negli indirizzi attuativi della legge n. 181/1989 delle future deliberazioni comunitarie comportanti ulteriori modifiche del regime di aiuti in questione, con disposizioni all'uopo emanate dal Ministro dello sviluppo economico all'Agenzia. 3. Il presente decreto verra' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, 8 gennaio 2009 Il Ministro : Scajola
Registrato alla Corte dei conti il 16 febbraio 2009 Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1, foglio n. 77 |
| Allegato 1
----> Vedere allegato da pag. 78 a pag. 129 <---- |
| Allegato 2
----> Vedere allegato da pag. 130 a pag. 132 <---- |
| Allegato 3
----> Vedere allegato da pag. 133 a pag. 135 <---- |
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