Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
DECRETO 27 febbraio 2009 |
Autorizzazione all' «Istituto di psicoterapia familiare e relazionale» di Bari ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'Universita'
Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti; Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989; Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario; Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature; Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»; Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento; Visti il proprio decreto in data 6 dicembre 1994, con il quale l'«Istituto appulo lucano di terapia familiare» e' stato abilitato ad attivare nelle sedi di Bari e Potenza, corsi di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56; Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale e' stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall' «Istituto di psicoterapia familiare e relazionale» (gia' Istituto Appulo Lucano) di Bari e Potenza, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998; Visto il decreto in data 2 agosto 2001 con il quale si autorizzava il predetto istituto ad attivare la sede periferica di Taranto; Visto il decreto in data 21 ottobre 2004 con il quale si autorizzava il trasferimento della sede periferica di Potenza; Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare nella sede principale di Bari il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unita' e per l'intero corso a 80 unita'; Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 21 novembre 2008; Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 4 febbraio 2009 trasmessa con nota n. 44 del 4 febbraio 2009; Decreta: Art. 1.
1. L' «Istituto di psicoterapia familiare e relazionale» abilitato ad istituire e ad attivare con decreti 6 dicembre 1994 e 25 maggio 2001, nella sede principale di Bari, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato ad aumentare, nella predetta sede, il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 27 febbraio 2009
Il direttore generale: Masia |
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