Gazzetta n. 63 del 17 marzo 2009 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI CAMERINO |
DECRETO RETTORALE 25 febbraio 2009 |
Nuovo statuto. |
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IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989 n. 168 «Istituzione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica», in particolare gli articoli 6 «Autonomia delle Universita'» e 16 «Universita'»; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Camerino, emanato con decreto rettorale n. 333 del 2 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale - parte prima, serie generale - n. 26 del 1° febbraio 1996, e le successive modifiche ed integrazioni allo stesso; Vista la deliberazione del Senato accademico adottata nella seduta n. 368 del 26 novembre 2008 con la quale e' stato approvato il testo del nuovo Statuto dell'Universita' degli studi di Camerino; Vista la nota del 9 dicembre 2008 con la quale il rettore ha trasmesso il testo dello Statuto al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Tenuto conto delle osservazioni ministeriali, trasmesse a codesto Ateneo con nota prot. n. 521 del 9 febbraio 2009; Vista la nota, indirizzata al Ministero, n. prot. 1490 del 12 febbraio 2009, con la quale e' stato trasmesso il testo adeguato alle osservazioni ministeriali e successivamente approvato dal Senato Accademico nella seduta n. 371 del 24 febbraio 2009; Tenuto conto della presa d'atto del Ministero nei confronti dell'avvenuto adeguamento dello Statuto, come comunicato con nota prot. n. 776 del 20 febbraio 2009; Decreta:
Articolo unico
E' emanato, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, il nuovo Statuto dell'Universita' di Camerino, allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Lo Statuto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione. Camerino, 25 febbraio 2009 Il rettore: Esposito |
| Allegato
NUOVO STATUTO DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO
TITOLO I
Disposizioni generali
Art. 1.
Principi generali
1. L'Universita' degli studi di Camerino e' un'istituzione pubblica di alta cultura che partecipa alla costruzione dello spazio europeo della ricerca e dell'alta formazione. In conformita' ai principi della Costituzione italiana, e' dotata di una responsabile autonomia che s'impegna ad esercitare nell'interesse della societa' e nel rispetto dei diritti inviolabili della persona. 2. Ha per fine primario la promozione e lo sviluppo della ricerca e della cultura, attraverso l'alta formazione e l'apprendimento permanente, con il contributo - nelle rispettive responsabilita' - di tutte le sue componenti. (vedi nota 1) 3. Garantisce liberta' di ricerca e d'insegnamento e pari opportunita' nell'accesso agli studi e nei meccanismi di reclutamento e di carriera, indipendentemente dal genere, dalla religione, dall'etnia e dalle opinioni politiche, nel rispetto dei principi della Carta europea dei ricercatori, del Codice di condotta per il loro reclutamento e del Codice etico di Ateneo. 4. L'Ateneo pone a fondamento delle proprie attivita' di ricerca la pubblica disponibilita' dei risultati, attraverso la loro comunicazione alla comunita' scientifica ed al pubblico in generale. Nei casi di collaborazione con soggetti esterni, specifiche convenzioni regolano, ove opportuno, la brevettabilita' e lo sfruttamento economico dei risultati ottenuti. 5. Promuove collaborazioni nel campo della ricerca, della didattica e della cultura ed intrattiene rapporti con soggetti pubblici e privati, italiani, comunitari e internazionali, attraverso progetti, contratti, convenzioni e consulenze, stipulati direttamente o attraverso le proprie strutture, anche avvalendosi della collaborazione di personale esterno. Puo' svolgere attivita' editoriali, studi, indagini, prove, analisi, rilievi e certificazioni per conto di terzi. Art. 2.
Autonomia
1. In coerenza con i principi dell'art. 33 della Costituzione e nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato, l'Universita' stabilisce il proprio ordinamento autonomo con il presente Statuto e con i regolamenti dallo stesso previsti. Restano applicabili le norme di legge che disciplinano particolari aspetti dell'ordinamento universitario non previsti dallo Statuto o dai relativi regolamenti. 2. L'Universita' ha personalita' giuridica ed autonomia scientifica, didattica, amministrativa, patrimoniale, finanziaria e contabile. 3. Per il conseguimento delle proprie finalita', l'Universita' e' legittimata a porre in essere atti negoziali, anche a titolo oneroso, compresi gli atti di costituzione o di adesione a centri, anche di servizi, ad organismi associativi e consortili, anche interuniversitari. Puo' costituire fondazioni e societa' di capitali o parteciparvi, sia in Italia che all'estero. Art. 3.
Principio di uguaglianza
1. L'Universita' rifiuta qualsiasi forma di discriminazione, in particolare quelle fondate sul genere, la cittadinanza, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, le opinioni religiose, politiche o di qualsiasi altra natura, il censo, le disabilita', l'eta' o gli orientamenti sessuali. 2. L'Universita' riconosce pari dignita' alle varie componenti della comunita' universitaria (docenti, studenti e personale tecnico ed amministrativo) e promuove azioni positive volte ad evitare situazioni di discriminazione tra le componenti ed all'interno di esse. Art. 4.
Pari opportunita'
1. L'Universita' promuove, nel lavoro e nello studio, azioni positive per le pari opportunita' tra i generi e per garantirne l'effettiva uguaglianza, anche attraverso il Comitato pari opportunita'. 2. Negli organi universitari deve essere garantita la rappresentanza di genere. Le modalita' di attuazione di questo principio sono specificate nei regolamenti degli organi. Art. 5.
Ricerca e formazione
1. L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica e dell'alta formazione; coordina e promuove tali attivita', nel rispetto del principio della liberta' d'insegnamento e di ricerca. 2. L'Universita' considera inscindibili e sinergiche le attivita' di ricerca e di formazione, che insieme contribuiscono allo sviluppo della societa' della conoscenza. In conseguenza di cio': a) promuove la connessione fra le attivita' di ricerca e le attivita' formative; b) favorisce la collaborazione interdisciplinare; c) pone l'apprendimento al centro delle proprie attivita' formative, considerando il suo livello frutto diretto della qualita' della ricerca che nell'Ateneo si svolge; d) mette in atto azioni di monitoraggio e valutazione delle attivita' di formazione e di ricerca, al fine di perseguirne il continuo miglioramento, esaltarne i punti di forza, prevenirne e superarne eventuali criticita'. 3. Nel rispetto ed in coerenza con la propria pianificazione annuale e pluriennale, l'Universita' garantisce, ai singoli docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, ed alle loro aggregazioni, autonomia nella organizzazione della ricerca, sia per i temi sia per i metodi, nonche' per le possibilita' di accesso ai finanziamenti e di utilizzazione delle strutture, degli strumenti e di quanto altro necessario per lo svolgimento delle attivita', anche in base alla valutazione dei risultati ottenuti. 4. Per assicurare il diritto degli studenti all'apprendimento e garantire l'efficacia della didattica, i docenti-ricercatori hanno il dovere di adempiere ai compiti didattici e di partecipare agli organi collegiali. I docenti-ricercatori scelgono contenuti e metodi del proprio insegnamento, in coerenza con l'ordinamento degli studi ed in accordo con gli obiettivi formativi dei corsi di studio e con le deliberazioni e le valutazioni degli organismi preposti alla programmazione didattica e al coordinamento degli insegnamenti. 5. Gli studenti, attraverso i loro rappresentanti negli organi accademici, partecipano alla programmazione annuale e pluriennale dell'Ateneo. Essi, inoltre, valutano autonomamente lo svolgimento ed i risultati delle attivita' formative; di tale valutazione debbono tener conto gli organi accademici. Art. 6.
Attivita' formative e titoli universitari
1. L'Universita', anche in concorso con enti pubblici e privati, organizza, coordina e svolge corsi per il conseguimento dei titoli previsti dalla normativa vigente. L'offerta formativa dell'Ateneo comprende altresi' master universitari, corsi di perfezionamento, attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente, da realizzarsi anche attraverso la formazione a distanza. 2. L'ordinamento degli studi, dei corsi e delle attivita' formative e' disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo. Ulteriori criteri e modalita' di svolgimento sono deliberati dalle strutture interessate, nell'ambito dei rispettivi regolamenti. 3. Il regolamento didattico dei corsi di studio disciplina la gestione e le modalita' con cui le strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione destinano i docenti-ricercatori ad esse afferenti allo svolgimento delle attivita' formative. Disciplina inoltre il riconoscimento totale o parziale degli studi compiuti, al fine di consentire la loro prosecuzione ed il rilascio dei titoli universitari. Art. 7.
Qualita' delle attivita' svolte e loro valutazione
1. L'Universita' promuove azioni sistematiche per la valutazione e la verifica di tutte le proprie attivita' (formazione, ricerca, servizi per gli studenti e gestione amministrativa) attraverso un Sistema di assicurazione della qualita'. 2. Tale Sistema si basa su meccanismi di autovalutazione e di valutazione esterna idonei a garantire il continuo miglioramento delle attivita' svolte. 3. Il Sistema di assicurazione della qualita' e' diretto in particolare a garantire agli studenti una formazione adeguata alle esigenze della societa', a favorire un pronto inserimento nel mondo del lavoro, nonche' a rimuovere le criticita' emerse attraverso le indagini condotte tra gli studenti. Tale Sistema costituisce anche uno strumento per la modulazione delle risorse da attribuire alle strutture e per l'attivazione di meccanismi premiali che tengano conto del complesso delle attivita' richieste al personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo. 4. Per verificare la corretta gestione delle risorse, la produttivita' della ricerca, l'efficacia e l'efficienza della formazione, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa, nonche' l'adeguatezza delle proprie azioni, il Sistema di assicurazione della qualita' si avvale delle analisi e degli indirizzi formulati dal Nucleo di valutazione di Ateneo. Art. 8.
Internazionalizzazione e mobilita'
1. L'Universita' favorisce la dimensione internazionale delle attivita' di ricerca e di formazione, anche attraverso la mobilita' di tutte le sue componenti, i contatti e gli accordi con istituzioni accademiche di tutto il mondo, l'adesione a network e consorzi, lo scambio di conoscenze scientifiche e di esperienze formative, il reclutamento di studenti, ricercatori in formazione, docenti-ricercatori provenienti da altri Stati. 2. L'Universita' riconosce il valore della mobilita' come strumento fondamentale di rafforzamento delle conoscenze scientifiche e di sviluppo professionale in tutte le fasi della carriera del personale. A tal fine, promuove e favorisce la mobilita' geografica, intersettoriale, inter- e trans-disciplinare, nonche' quella tra il settore pubblico e privato. In particolare, l'Universita' si impegna a promuovere la cooperazione internazionale con i paesi meno sviluppati, anche attraverso strumenti di diritto allo studio riservati a studenti e dottorandi di ricerca provenienti da tali paesi. 3. L'Universita' assume e promuove la caratterizzazione internazionale dei propri programmi di ricerca e formazione, anche attraverso la revisione dei curricula formativi e l'impiego diffuso di lingue diverse dall'italiano, in particolare l'inglese. Adotta strumenti tecnologici in grado di favorire la diffusione internazionale delle proprie attivita' formative. 4. L'Universita' cura la semplificazione di tutte le procedure amministrative, al fine di favorire l'accesso alle proprie attivita' di ricerca e formazione da parte di persone ed istituzioni di altri Stati. Art. 9.
Responsabilita' sociale, trasparenza delle informazioni, trasferimento di conoscenze e competenze, sviluppo e innovazione
1. L'Universita' partecipa ai processi di innovazione culturale, istituzionale, educativa, tecnologica e organizzativa della societa'. In particolare: a) provvede a rendere pubbliche le informazioni nelle forme piu' idonee a raggiungere i potenziali interessati, utilizzando tutti i canali e gli strumenti di comunicazione e informazione a disposizione, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati; b) sviluppa le proprie attivita' interpretando i bisogni della societa' e del mondo produttivo; c) promuove lo sviluppo dell'educazione e della formazione attraverso l'interazione con le altre strutture responsabili delle attivita' educative e formative; d) si dota di forme trasparenti di rendicontazione che rendano evidenti i risultati del proprio impegno ai referenti istituzionali, economici e sociali. 2. Cura la diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, attraverso processi di trasferimento di conoscenze e competenze verso il sistema della produzione e dei servizi. Costituisce vivaio di talenti ed idee creative, sperimenta forme nuove di partecipazione allo sviluppo di processi e prodotti innovativi, sostenendone le fasi pre-competitive, e favorisce percio' lo sviluppo di iniziative imprenditoriali autonome o partecipate da studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione (attivita' di spin-off e start-up). 3. L'Universita' individua nella comunicazione e nell'informazione le condizioni essenziali per assicurare la partecipazione di tutte le sue componenti alla vita dell'Istituzione, facilitandone l'accesso e la fruizione mediante strumenti convenzionali, informatici e multimediali. Art. 10.
Diritto allo studio
1. L'Universita', in attuazione degli artt. 2, 3 e 34 della Costituzione, adotta i provvedimenti necessari per assicurare la realizzazione del diritto allo studio e si impegna a migliorare le condizioni di vita e di studio degli studenti nell'Ateneo, la loro formazione culturale ed il loro inserimento nel mondo del lavoro. 2. Al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale alla concreta realizzazione del diritto allo studio, l'Universita', tra l'altro: a) concede l'esonero totale o parziale dal pagamento delle tasse e dei contributi, nel rispetto delle norme vigenti; b) assume i provvedimenti atti a consentire agli studenti non a tempo pieno una adeguata fruizione dell'offerta didattica, sia con specifiche attivita' didattiche e tutoriali, sia attraverso la redistribuzione dell'importo dei contributi sulla maggior durata programmata per gli studi; c) attribuisce, mediante concorso, borse di studio per la frequenza ai corsi universitari; in collaborazione con gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati puo' attivare sussidi di studio per laureati e studenti per attivita' di studio, di ricerca e tirocini pratici, anche all'estero; d) organizza attivita' culturali, sportive e ricreative, anche attraverso l'istituzione di strutture e servizi collettivi, d'intesa con enti pubblici e privati, italiani, stranieri, comunitari e internazionali, avvalendosi delle associazioni studentesche; e) sostiene attivita' formative autogestite dagli studenti. 3. Nel rispetto delle norme vigenti, l'Universita' instaura forme di collaborazione con gli studenti, o con loro associazioni e cooperative, per i servizi di supporto alle strutture universitarie. 4. L'Universita' organizza per i propri studenti attivita' di stage e tirocini pre e post-laurea in settori pubblici e privati e promuove attivita' per diffondere i profili professionali dei propri laureati al fine di facilitarne l'inserimento nel mondo del lavoro. Art. 11.
Orientamento
1. L'Universita' organizza attivita' di orientamento al fine di sviluppare nei giovani capacita' che permettano scelte consapevoli ed efficaci per il proprio futuro ed una partecipazione attiva negli ambienti di studio e di lavoro. 2. Le attivita' di orientamento sono mirate in particolare a: a) guidare gli studenti verso il percorso universitario piu' adeguato alle loro potenzialita' ed aspettative culturali e professionali; b) fornire tutte le informazioni su percorsi di studio, caratteristiche dell'Universita', mercato del lavoro e figure professionali; c) contribuire ad adeguare la preparazione rispetto alle conoscenze richieste per l'accesso ai corsi di laurea; d) fornire le informazioni e gli strumenti necessari ai fini dell'inserimento nelle attivita' lavorative o della ulteriore prosecuzione degli studi. 3. Per un'efficace organizzazione delle attivita' di orientamento, l'Universita' instaura collaborazioni e promuove iniziative comuni con le istituzioni educative, gli enti locali e tutti gli altri soggetti, pubblici o privati, che abbiano fra le loro competenze e finalita' l'acquisizione e la diffusione di conoscenze sulla societa' e sulle attivita' economiche. Art. 12.
Tutorato
1. L'Universita' organizza attivita' di tutorato volte ad accompagnare gli studenti lungo tutto il corso degli studi ed a renderli partecipi del processo formativo. 2. Le attivita' di tutorato sono mirate in particolare a: a) rimuovere eventuali ostacoli alla formazione, mediante iniziative calibrate sulle attitudini e sulle esigenze di singoli o di gruppi di studenti; b) fornire assistenza di carattere personale, volta a superare i problemi di adattamento e di inserimento nell'ambiente degli studi universitari; c) assistere gli studenti nell'elaborazione dei piani di studio, nella partecipazione a stage e tirocini, nella mobilita' internazionale e nell'iscrizione a ulteriori percorsi formativi. Art. 13.
Strategie di sviluppo e gestione delle risorse umane
1. L'Universita' si dota di una strategia di reclutamento e sviluppo delle risorse umane anche al fine di dare piena attuazione ai principi della Carta europea dei ricercatori, del relativo codice di condotta e del codice etico di Ateneo. Nell'ambito di tale strategia, l'Universita' favorisce la crescita scientifica e promuove la qualificazione professionale e culturale nonche' la formazione continua del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo, in tutte le fasi delle rispettive carriere. A tal fine, definisce piani e programmi per la formazione e l'aggiornamento professionale, in attuazione dei quali organizza incontri, corsi di preparazione e perfezionamento, conferenze. 2. Assume iniziative per l'istituzione e il potenziamento, anche al suo interno, di servizi per il tempo libero, culturali, di mensa e di asilo nido, nel rispetto delle specificita' connesse allo stato giuridico del personale tecnico-amministrativo e docente-ricercatore. 3. La gestione degli interventi e dei servizi puo' essere svolta inoltre sulla base di convenzioni con associazioni del personale. Art. 14.
Relazioni sindacali, sicurezza, prevenzione e protezione sui luoghi di studio e di lavoro
1. L'Universita', nell'ambito della propria autonomia organizzativa, s'impegna a realizzare un sistema di relazioni sindacali improntato alla correttezza e trasparenza dei comportamenti delle parti, attraverso la valorizzazione e la promozione di forme di contrattazione integrativa, che tengano conto delle particolarita' e specificita' dell'istituzione. 2. Assume come valore fondamentale il benessere sui luoghi di studio e di lavoro e predispone strategie di prevenzione per migliorare la sicurezza e la qualita' complessiva delle attivita'. 3. Favorisce la circolazione d'informazioni e di buone pratiche utili alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, con l'intento di diffondere un'adeguata cultura della prevenzione, anche attraverso specifiche attivita' formative destinate al personale ed agli studenti. TITOLO II
Organi di Governo dell'Universita'
Art. 15.
Organi di governo
1. Sono organi di governo dell'Universita': il rettore, il senato delle rappresentanze, il consiglio di amministrazione, il comitato di Ateneo. Art. 16.
Rettore
1. Il rettore rappresenta l'Universita' ad ogni effetto di legge ed esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento e di attuazione. 2. Il rettore: a) presiede il consiglio di amministrazione (CDA) e il comitato di Ateneo, svolgendo attivita' propositiva e di impulso; b) presiede la seduta per l'elezione del presidente del senato delle rappresentanze (SER); c) sovraintende all'esecuzione delle deliberazioni del senato delle rappresentanze, del consiglio di amministrazione, del comitato di Ateneo; d) presiede l'assemblea della comunita' universitaria; e) garantisce l'autonomia didattica e di ricerca dei docenti-ricercatori, assegnisti di ricerca e dottorandi, in base ai principi della Carta europea dei ricercatori e del codice di condotta per il loro reclutamento, assicurandone la coerenza con le finalita' istituzionali dell'Universita'; f) emana lo Statuto, i regolamenti e le loro modificazioni ed integrazioni; g) in casi di necessita' ed urgenza, puo' assumere i provvedimenti amministrativi di competenza del consiglio di amministrazione, sottoponendoli a ratifica nella prima seduta successiva; h) in situazioni di emergenza assume i provvedimenti amministrativi necessari a fronteggiarle, sottoponendoli a ratifica degli organi competenti nella prima seduta successiva; i) stipula convenzioni e contratti, fatti salvi gli atti riservati alla competenza delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione; l) esercita l'azione disciplinare secondo le modalita' previste dalla legge, fatti salvi gli atti riservati alla competenza del Direttore amministrativo; m) emana le direttive per il buon andamento delle attivita' dell'Universita', in particolare di quelle che riguardano la didattica e la ricerca, e per la corretta applicazione delle norme dell'ordinamento didattico universitario, dello Statuto e dei regolamenti; n) ha potere di annullamento, per ragioni di legittimita', degli atti degli organi e delle strutture dell'Universita'; o) conferisce i titoli conseguiti nelle strutture didattiche dell'Ateneo; p) presenta, all'inizio di ogni anno accademico, la relazione annuale sullo stato dell'Ateneo; q) presenta almeno una volta l'anno al comitato dei sostenitori una relazione sull'utilizzazione delle risorse; r) presenta al Ministero competente le relazioni periodiche sull'attivita' didattica e di ricerca dell'Ateneo previste dalla legge; s) adempie ad ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti. 3. La funzione di rettore e' incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche o di valutazione dell'Ateneo. Il rettore non esercita l'elettorato attivo nell'elezione dei componenti del senato delle rappresentanze e del consiglio di amministrazione. 4. Il rettore viene eletto tra i professori di ruolo che ne hanno diritto ai sensi della normativa vigente. Dura in carica sei anni e non e' immediatamente rieleggibile. La cessazione dalla carica del rettore determina la decadenza dei prorettori e dei membri del consiglio di amministrazione dallo stesso designati, ad eccezione del prorettore vicario, che resta in carica fino all'insediamento del nuovo rettore. 5. L'elettorato attivo e' costituito: a) dal personale docente-ricercatore di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; b) dal personale tecnico-amministrativo, con rapporto di durata almeno biennale, nella misura del 33% dei voti validamente espressi; c) dai rappresentanti degli studenti nel SER, nel CDA, nel CPO, nel consiglio di amministrazione dell'ERSU, nel comitato per lo sport universitario e nei consigli delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, delle scuole di specializzazione e della School of Advanced Studies. 6. Sei mesi prima della scadenza del mandato, sono indette le elezioni del rettore, che si svolgono non prima di quaranta e non oltre sessanta giorni dall'indizione. Almeno venti giorni prima delle votazioni viene convocata l'assemblea della comunita' universitaria. Agli adempimenti suddetti provvede il decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianita'), che costituisce e presiede il seggio elettorale. Nel corso dell'assemblea della comunita' universitaria, i candidati presentano i programmi ed indicano il prorettore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualita' dell'Ateneo e debbono definire obiettivi e risultati da raggiungere nonche' promuovere l'adeguamento dell'organizzazione ai processi innovativi in atto nella societa', in modo da corrispondere alle esigenze di tutte le parti interessate, esterne ed interne. 7. Nel caso di vacanza della carica prima della cessazione del mandato, la convocazione del corpo elettorale e' effettuata dal Decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, da chi lo segue in ordine di anzianita') entro quindici giorni dal verificarsi della vacanza. Le elezioni devono essere tenute tra il ventesimo e il quarantesimo giorno dalla convocazione. 8. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti o equivalenti nelle prime tre votazioni da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede al ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione hanno riportato il maggior numero di voti. In tale ipotesi, e' eletto chi ottiene il maggior numero di voti o equivalenti. A parita' di voti, viene ripetuto il ballottaggio. Per la validita' della elezione, nelle prime due votazioni occorre che voti la maggioranza degli aventi diritto al voto o equivalenti; nelle votazioni successive e' sufficiente che voti un terzo degli aventi diritto o equivalenti. 9. Il rettore e' proclamato eletto dal decano ed e' nominato con decreto del Ministro competente. 10. Il rettore entra in carica all'inizio dell'anno accademico. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del precedente rettore, il nuovo eletto entra in carica all'atto della nomina. In tal caso, lo scorcio d'anno accademico non viene computato ai fini della durata del mandato. 11. Non prima di un biennio dall'insediamento, puo' essere deliberata dal SER, su richiesta della meta' dei suoi componenti in carica, una verifica della fiducia nel rettore da parte del corpo elettorale. La richiesta e' motivata anche in relazione al mantenimento dei requisiti di qualita' dell'Ateneo, al raggiungimento degli obiettivi e risultati programmati, all'adeguamento dell'organizzazione ai processi innovativi in atto nella societa'. Se la richiesta e' approvata dalla maggioranza di due terzi dei componenti del SER in carica, viene convocato il corpo elettorale, con le modalita' previste dal comma 7. Il corpo elettorale e' altresi' convocato se la richiesta di verifica e' deliberata, a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, dalla maggioranza delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, entro e non oltre 60 giorni dalla data della prima deliberazione. Se la conferma della fiducia non viene approvata dalla meta' piu' uno dei voti espressi, conteggiati come nel caso dell'elezione, il mandato s'interrompe e si procede a nuove elezioni. Art. 17.
Prorettori e deleghe
1. Il rettore nomina tra i professori di ruolo non piu' di quattro prorettori, di cui uno con funzioni di vicario, che lo sostituisce nei casi di impedimento o di assenza. 2. La carica di prorettore e' incompatibile con qualunque altra carica nelle strutture didattico-scientifiche o di valutazione dell'Ateneo. 3. Il rettore puo' delegare specifiche funzioni ad altri professori. I prorettori possono nominare, nell'ambito delle rispettive deleghe, dei responsabili di obiettivo. Art. 18.
Senato delle rappresentanze
1. Il senato delle rappresentanze: a) definisce la caratterizzazione dell'Ateneo nell'ambito del sistema nazionale, comunitario ed internazionale; b) approva lo statuto, i regolamenti di Ateneo in tema di ricerca, di didattica e di attivita' autogestite degli studenti, nonche' i regolamenti elaborati dalle strutture didattiche e di ricerca e le relative modifiche, anche su proposta degli altri organi collegiali dell'Universita'; fissa i principi e i criteri generali per l'approvazione da parte del consiglio di amministrazione del regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; c) puo' proporre al consiglio di amministrazione l'istituzione o la disattivazione delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione; d) approva il conferimento delle lauree ad honorem, su proposta delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione; e) formula le linee di indirizzo sui criteri e le modalita' di verifica dell'attivita' dei docenti-ricercatori, degli assegnisti di ricerca e dei dottorandi, del personale tecnico-amministrativo; f) definisce le regole generali per la programmazione delle attivita' autogestite dagli studenti; g) esprime pareri sui temi che il rettore sottopone al suo esame. 2. Il senato delle rappresentanze (SER) e' composto da: a) nove rappresentanti del personale docente-ricercatore di ruolo; (vedi nota 2) b) sei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; c) sei rappresentanti degli studenti (compresi gli specializzandi, in numero non superiore a 2 e non inferiore a 1); d) tre rappresentanti dei ricercatori a tempo determinato, dei dottorandi e degli assegnisti di ricerca; e) il direttore amministrativo partecipa alle sedute con voto consultivo ed ha funzioni di segretario verbalizzante. 3. Il rettore puo' partecipare alle sedute su invito del presidente del SER. 4. Il SER dura in carica 4 anni ed i suoi componenti elettivi possono essere immediatamente rieletti una sola volta. 5. Le modalita' per l'elezione delle rappresentanze sono definite nel regolamento generale di Ateneo, garantendo le rappresentanze previste dalla normativa vigente (2). 6. Il rettore presiede la prima seduta, durante la quale viene eletto il Presidente del SER. 7. Il presidente viene eletto dai componenti del SER tra i soggetti di cui alla lettera a) del comma 2. L'elezione, a scrutinio segreto, avviene nella prima seduta con la maggioranza dei componenti. 8. Il presidente dirige le sedute, ne coordina le iniziative, svolge attivita' propositiva e di impulso nei confronti del SER. 9. Il presidente e' tenuto a convocare il SER in seguito ad espressa richiesta di almeno un quarto dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno le relative proposte. 10. Il SER e' validamente riunito con l'intervento della maggioranza dei componenti detratti gli assenti giustificati, purche' gli stessi non superino 1/3 dei membri. 11. Il SER delibera a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 12. I componenti elettivi che non intervengano a tre sedute consecutive, senza giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dallo stesso SER. Art. 19.
Consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione (CDA) e' l'organo che sovraintende, con finalita' di efficienza ed equilibrio finanziario, alle attivita' ed alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale e del personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo. Sono fatti salvi i poteri di gestione delle strutture dotate di autonomia gestionale e le funzioni del direttore amministrativo e quelle attribuite dallo Statuto agli altri organi di governo dell'Universita'. 2. Il CDA assume, anche su proposta delle strutture interessate o del comitato di Ateneo, le delibere relative alle attivita' d'Ateneo. In particolare: a) approva il budget previsionale, in coerenza con le proposte delle strutture interessate e sulla base delle indicazioni del SER; b) approva il budget consolidato; c) delibera sull'attivazione o disattivazione di tutte le strutture responsabili della ricerca e della formazione e di tutte le altre strutture organizzative dell'Ateneo; d) definisce, su base pluriennale e con rimodulazione annuale, la programmazione di Ateneo ed il fabbisogno di risorse, strumentali e umane, in coerenza con le proposte avanzate dalle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, dalle aree amministrative, dal Comitato di Ateneo, ed autorizza l'attivazione delle procedure di reclutamento; e) verifica la sostenibilita' economica del Manifesto degli studi e la sua coerenza con la programmazione di cui al punto precedente; f) autorizza la chiamata dei docenti-ricercatori, previa verifica della coerenza della chiamata con la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento e con i criteri predeterminati nella proposta stessa; g) determina i criteri per l'organizzazione delle aree amministrative e per il controllo della gestione in relazione agli obiettivi programmatici; h) individua gli strumenti per la verifica dell'efficienza e della compatibilita' finanziaria delle attivita' istituzionali e di quelle tecnico-amministrative dell'Universita'; i) affida l'incarico di Direttore amministrativo, su proposta del rettore; l) attribuisce e revoca le funzioni dirigenziali; m) autorizza il rettore a contrarre mutui e prestiti; n) ha competenza in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni; o) autorizza l'uso dei marchi e dello stemma dell'Universita' da parte di soggetti pubblici e privati, definendone le modalita'; p) esamina le proposte di convenzioni, di contratti, di programmi e di progetti e di ogni altro atto negoziale che impegni l'Universita' o singole strutture verso l'esterno e approva detti atti, salvo i poteri di approvazione espressamente riservati ai centri di gestione e ai dirigenti; approva inoltre l'adesione dell'Ateneo o di singole strutture a centri, consorzi, enti pubblici e privati; q) designa, nomina e revoca i rappresentanti dell'Universita' presso enti pubblici e privati; r) approva il programma annuale delle attivita' autogestite dagli studenti; s) approva il regolamento che disciplina l'amministrazione, la finanza e la contabilita', acquisito il parere del SER e delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione; t) approva il Regolamento didattico di Ateneo, limitatamente agli aspetti che implicano investimento e impiego di risorse; u) determina, sentite le strutture interessate ed acquisito il parere del Consiglio degli Studenti, l'ammontare e la ripartizione di tasse e contributi relativi all'iscrizione ed alla frequenza dei corsi. 3. Il CDA e' composto da: a) il Rettore, che lo presiede; b) il Prorettore vicario; c) il Direttore amministrativo; d) il Presidente e due componenti del Comitato dei Sostenitori, di cui all'art. 21; e) un garante del Consiglio del polo scientifico-didattico Piceno, di cui all'art. 31, designato da quest'ultimo; f) un garante degli studenti; g) un garante del personale tecnico-amministrativo; h) un garante del personale docente-ricercatore. 4. I componenti del CDA non possono essere contemporaneamente componenti del SER. I componenti di cui alle lettere d), e), f), g) ed h) non possono essere contemporaneamente componenti del NVA. I componenti di cui alle lettere f), g) ed h) sono eletti a suffragio diretto dalle rispettive componenti la Comunita' Universitaria, con modalita' definite nel Regolamento generale di Ateneo. I componenti di cui alle lettere f), g) ed h) non sono immediatamente rieleggibili. 5. Il CDA e' convocato dal Rettore almeno 4 volte l'anno. 6. Il CDA delibera con l'intervento di almeno la meta' dei componenti in carica ed a maggioranza dei presenti. 7. Il CDA dura in carica 6 anni e viene rinnovato contestualmente all'elezione del rettore. 8. Ciascun componente resta in carica per il periodo in cui mantiene l'appartenenza alla categoria o all'organo che lo ha espresso e puo' essere revocato solo per giustificati motivi. 9. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Rettore. Art. 20.
Comitato di Ateneo
1. Il Comitato di Ateneo svolge funzioni di impulso e consultive nei confronti delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione e delle altre strutture di Ateneo per quanto riguarda: a) la programmazione ed i piani di strategici di sviluppo; b) il fabbisogno di risorse umane e strumentali; c) le afferenze dei docenti-ricercatori alle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, deliberando in secondo grado le richieste di afferenza eventualmente non accolte dai relativi consigli; d) le attivita' di ricerca, di formazione e trasferimento di conoscenze e competenze, con particolare riferimento a quelle interdisciplinari; e) le attivita' di orientamento e tutorato. 2. Coordina i processi di monitoraggio e valutazione delle strutture universitarie e promuove la diffusione dei risultati. 3. Approva il Manifesto annuale degli studi, sulla base delle proposte delle SARFF. 4. Rilascia il nulla osta a docenti-ricercatori per lo svolgimento di attivita' o per la fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca. 5. Del Comitato di Ateneo fanno parte: a) il Rettore, che lo presiede; b) il Prorettore vicario; c) il Direttore amministrativo; d) i Direttori delle SARRF; e) il Direttore della School of Advanced Studies; f) i responsabili dei macro-settori organizzativi, individuati nel Regolamento Generale d'Ateneo. 6. Il Comitato si riunisce, di norma, una volta al mese e, comunque, ogniqualvolta lo ritenga opportuno il rettore o lo richiedano quattro dei suoi componenti. TITOLO III
Organi dell'Universita'
Art. 21.
Comitato dei Sostenitori dell'Universita' di Camerino
1. Il Comitato dei Sostenitori dell'Universita' di Camerino ha lo scopo di promuovere un efficace collegamento con le realta' istituzionali, culturali, educative, sociali ed economiche della collettivita'. In particolare: a) contribuisce alla programmazione ed alla realizzazione delle attivita' didattiche, scientifiche e di trasferimento di conoscenze e competenze dell'Universita', attraverso iniziative di sostegno logistico e finanziario; b) rappresenta un permanente collegamento dell'Universita' con il contesto socio-economico, anche per realizzare l'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro; c) fornisce pareri e proposte per valorizzare la presenza dell'Universita' nel territorio; d) contribuisce, attraverso gruppi di lavoro, alla progettazione ed alla definizione dei curricula dei Corsi di studio, in modo da favorire il dialogo tra la domanda proveniente dal mondo della produzione, delle professioni e dei servizi e l'offerta formativa dell'Ateneo. 2. Il Comitato e' costituito da rappresentanti del mondo dell'impresa e del lavoro, della cultura e delle professioni, di enti, istituzioni ed associazioni, di fondazioni bancarie ed istituti di credito, di aziende di servizi pubblici, di associazioni di categoria, dei consumatori, delle associazioni dei marchigiani nel mondo, dei laureati dell'Ateneo (Alumni), che si impegnano a favorire l'attivita' dell'Ateneo, anche tramite contributi finanziari. 3. Un regolamento, approvato dal SER, su proposta del Consiglio di amministrazione, prevede i requisiti di partecipazione al Comitato, le modalita' di costituzione, di funzionamento e l'eventuale articolazione dello stesso. 4. Il rettore convoca la prima riunione del Comitato per l'elezione del Presidente tra i componenti del Comitato stesso. 5. Il Presidente rappresenta il Comitato nel CDA, insieme ad altri due componenti designati dal Comitato stesso. 6. Al Comitato partecipano con funzione consultiva il Presidente del Nucleo di Valutazione ed il Direttore amministrativo o un suo delegato, che ne assicura la Segreteria. 7. Il Comitato dura in carica sei anni. Art. 22.
Comitato pari opportunita'
1. E' istituito il Comitato per le pari opportunita' (CPO), con i seguenti compiti: a) garantire pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e per il trattamento sul lavoro; b) formulare ed attuare azioni positive, rivolte in particolare alla formazione professionale, alla progressione di carriera, alla mobilita', alla organizzazione del lavoro, all'equilibrio tra responsabilita' familiari e professionali; c) attuare le direttive dell'Unione europea per l'affermazione della pari dignita' delle persone, al fine di rimuovere comportamenti molesti e lesivi della liberta' e dignita' personale dei singoli; d) stabilire rapporti di collaborazione con gli altri organismi di parita'. 2. Il Comitato e' costituito in maniera paritetica da: a) quattro rappresentanti del personale docente-ricercatore; b) quattro rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; c) quattro rappresentanti della componente studentesca. Le rappresentanze sono elette a suffragio universale dalle rispettive componenti. 3. Il Presidente viene eletto nella prima seduta plenaria successiva al decreto rettorale di nomina dei componenti il Comitato stesso, convocata dal rettore e presieduta dal rettore o suo/a delegato/a. Il presidente del Comitato convoca le sedute plenarie, ne coordina i lavori, ne assume la rappresentanza. Art. 23.
Consiglio degli studenti
1. Il Consiglio degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture dell'Universita' e di coordinamento dell'attivita' dei rappresentanti degli studenti. 2. In particolare il Consiglio degli studenti: a) esprime proposte su questioni attinenti all'attivita' didattica, ai servizi per gli studenti e al diritto allo studio; b) puo' chiedere che nelle riunioni del SER o del CDA o del Comitato di Ateneo, nell'ambito delle rispettive competenze, vengano inseriti specifici punti all'ordine del giorno; c) esprime parere obbligatorio: in merito alle variazioni delle contribuzioni studentesche ed alla regolamentazione della concessione di borse di studio e sussidi agli studenti; sulla disciplina degli accessi ai corsi di studio; sull'organizzazione delle prestazioni degli studenti e loro associazioni per attivita' di supporto alla didattica, alla ricerca e al diritto allo studio; d) esprime parere sul Regolamento didattico di Ateneo; e) propone al SER le regole generali per la programmazione delle attivita' autogestite degli studenti e delle loro associazioni e per la ripartizione dei fondi. 3. Il Consiglio degli studenti e' composto dai rappresentanti degli studenti nel SER, dagli studenti eletti nei Consigli delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, nel Comitato per lo Sport Universitario, nel Consiglio di Amministrazione dell'Ente Regionale per il Diritto allo studio (ERSU), dal garante degli studenti nel CDA. 4. Elegge, al proprio interno un Presidente e un Vice Presidente che restano in carica 2 anni. La seduta per l'elezione del Presidente e' convocata e presieduta dal Rettore. Art. 24.
Assemblea della Comunita' universitaria
1. L'Assemblea della Comunita' universitaria e' composta da tutto il personale strutturato, da quello con rapporto di durata almeno biennale nonche' dai componenti del Consiglio degli Studenti. 2. L'Assemblea dev'essere convocata per formulare indicazioni circa le modifiche dello Statuto riguardanti gli Organi di Governo dell'Universita' e le strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione. Di tali indicazioni il SER tiene motivatamente conto. 3. L'Assemblea e' convocata inoltre per la presentazione delle candidature per l'elezione del rettore. 4. L'Assemblea e' convocata e presieduta dal decano dei professori di prima fascia. La convocazione, recante l'ordine del giorno, e' effettuata, anche solo in forma telematica, con almeno quindici giorni di anticipo. 5. L'Assemblea e' valida, in prima convocazione con la presenza di almeno un terzo dei componenti, in seconda convocazione, da tenersi ad almeno un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno il 25% dei componenti. Delibera con la maggioranza dei presenti. Art. 25.
Nucleo di valutazione di Ateneo
1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo (NVA) ha il compito di verificare, mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la fattibilita', la sostenibilita' e la realizzazione degli obiettivi e dei programmi, l'efficacia e l'efficienza della gestione delle risorse, i risultati conseguiti dalle strutture responsabili di ricerca e formazione, nonche' l'imparzialita', il buon andamento e la trasparenza delle attivita' dell'Universita'. 2. Il NVA e' formato da 5 componenti, almeno 3 esterni all'istituzione, dei quali almeno 2 non appartenenti al mondo accademico. 3. I componenti del NVA eleggono al loro interno il presidente, che partecipa con funzione consultiva alle sedute del SER, del CDA e del Comitato dei sostenitori. 4. Per le funzioni relative alla programmazione di Ateneo ed al fabbisogno di risorse umane e per quelle relative alla istituzione o disattivazione delle strutture di Ateneo responsabili della ricerca e della formazione, il NVA e' integrato da un Comitato formato da tre rettori o ex rettori (o loro delegati) di Universita' non italiane, che puo' essere consultato anche in modalita' telematica. 5. Il NVA, compreso il Comitato che lo integra, e' nominato dal SER e presenta i risultati della propria attivita' agli organi di governo dell'Universita' almeno una volta l'anno ed ogniqualvolta ne ricorra la necessita'; dura in carica sino al completamento del mandato del SER che lo ha nominato. 6. L'Ateneo garantisce ai componenti del NVA l'accessibilita' a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. Art. 26.
Comitato per lo sport universitario
1. L'Universita' agevola e sostiene le attivita' sportive degli studenti, del personale universitario, dei giovani e dei cittadini in genere, avvalendosi del Comitato per lo sport universitario. 2. Il Comitato per lo sport universitario: a) promuove e incrementa la pratica sportiva degli studenti universitari, anche attraverso l'organizzazione di corsi di avviamento e perfezionamento nelle varie discipline e l'attivita' agonistica a carattere universitario, avvalendosi del Centro universitario sportivo (CUS) di Camerino e/o di altre associazioni convenzionate, operanti nell'ambito dello sport universitario; b) definisce le modalita' di utilizzazione degli impianti sportivi; c) formula proposte e pareri sui programmi di edilizia sportiva. 3. Il Comitato per lo sport universitario e' composto dal rettore, o suo delegato, con funzioni di presidente, dal direttore amministrativo, o suo delegato, con funzioni di segretario, da tre rappresentanti eletti dagli studenti, di cui almeno uno espresso dalla sede picena, da due rappresentanti designati dal CDA su proposta del CUS e delle altre associazioni operanti nell'ambito dello sport universitario, con le quali esista un rapporto convenzionale. Art. 27.
Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti esercita la vigilanza sulla regolarita' contabile, finanziaria, economica e patrimoniale della gestione ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della stessa, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del budget consuntivo. Esprime parere sul budget preventivo e relative variazioni. 2. I suoi membri durano in carica sei anni e non sono revocabili, salvo inadempienza. 3. E' composto da tre revisori di cui due nominati dal Consiglio di amministrazione ed uno indicato dal Ministero competente. Qualora quest'ultima designazione non pervenga entro trenta giorni dalla richiesta, alla nomina provvede il CDA. Il CDA nomina il presidente scegliendolo tra i tre componenti. 4. I componenti del Collegio sono scelti fra appartenenti alla magistratura contabile, alla Ragioneria generale dello Stato, al Ministero di riferimento dell'Universita', iscritti all'albo dei revisori contabili o altri soggetti esperti della materia. 5. Il Collegio, qualora riscontri irregolarita' nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al rettore e al CDA. 6. L'Ateneo garantisce ai componenti del Collegio l'accessibilita' a tutti i dati e le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni. TITOLO IV
Strutture di ricerca e formazione
Art. 28.
Strutture autonome responsabili di ricerca e formazione (SARRF)
1. Le articolazioni fondamentali dell'Ateneo sono le Strutture autonome responsabili dello svolgimento e del coordinamento delle attivita' di ricerca, di formazione, di trasferimento di competenze e conoscenze, di servizi (SARRF). Tali strutture possono assumere la denominazione di «Scuole di Ateneo». 2. Il personale docente-ricercatore dell'Ateneo e' assegnato alle SARRF (ed eventualmente alle Sezioni nelle quali esse possono articolarsi) in base ad una richiesta di afferenza che deve essere approvata dal Consiglio della stessa SARRF con adeguata motivazione. 3. Le SARRF hanno autonomia scientifica, didattica, organizzativa e, nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', hanno autonomia finanziaria, gestionale e contabile. 4. Nelle materie non previste dal presente Statuto, spettano alle SARRF i compiti e le funzioni che la legislazione vigente attribuisce a facolta' e dipartimenti. 5. Sono in particolare di competenza delle SARRF, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell'Ateneo e fermo restando quanto stabilito dall'art. 19, comma 2, lettera p): a) la proposta di programmazione annuale e pluriennale, in coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale; b) la formulazione, entro il 30 giugno, della proposta di budget per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio precedente; c) la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento di docenti-ricercatori e la chiamata dei vincitori, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettere d) e f); d) la collaborazione alle attivita' in materia di orientamento e tutorato; e) la promozione di intese con altre SARRF per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attivita' formative comuni; f) la proposta di modifiche dello Statuto e del regolamento didattico di Ateneo; g) per quanto concerne la ricerca: g1. la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attivita'; g2. la creazione ed il mantenimento di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il piu' stimolante possibile e ricco di opportunita', attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali e la promozione della mobilita' geografica, interdisciplinare, intersettoriale, virtuale; g3. lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualita'; h) per quanto concerne la formazione: h1. la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attivita', compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio; h2. la valorizzazione dell'apprendimento quale obiettivo centrale della propria attivita'; h3. il miglioramento continuo delle attivita' formative, basato sullo sviluppo dei punti di forza e sul superamento delle criticita'; h4. la predisposizione delle parti di propria competenza del Manifesto annuale degli studi; h5. l'attribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori e ai ricercatori, sulla base della valutazione delle attivita' formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati; h6. l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti all'estero, secondo le modalita' stabilite nel Regolamento didattico di Ateneo; i) per quanto concerne il contributo dell'Universita' allo sviluppo sociale ed economico: i1. la promozione di processi di innovazione educativa, culturale e tecnologica della societa', anche attraverso intese con enti esterni all'Universita' di Camerino; i2. la cura della diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema della produzione e dei servizi; i3. la promozione di autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti, giovani laureati, ricercatori in formazione (attivita' di spin off e start up). 6. Le SARRF, anche d'intesa fra loro, possono proporre al CDA l'istituzione di strutture didattiche a supporto di specifiche iniziative quali: master, corsi di perfezionamento, attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza. 7. Entro il 30 aprile, ciascuna SARRF approva la relazione annuale sulle attivita' di formazione e di ricerca dell'anno precedente, che comprende l'autovalutazione delle attivita' svolte, tenendo conto degli obiettivi e dei relativi indicatori prefissati dall'Ateneo e dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione. 8. A ciascuna SARRF e' associata una struttura amministrativa, denominata Polo amministrativo, che ne supporta l'organizzazione e le attivita'. 9. Le SARRF possono articolarsi in Sezioni, che promuovono, coordinano ed organizzano le attivita' di ricerca e formazione riferibili ad uno o piu' macrosettori scientifico-disciplinari, omogenei per fini o per metodo. 10. La proposta di istituzione di una Sezione e' avanzata al CDA dal Consiglio della SARRF. Nello stesso modo si procede per la fusione di piu' Sezioni e/o per la loro disattivazione. 11. Le Sezioni sono prive di autonomia gestionale, ma la SARRF puo' assegnare loro uno specifico budget. Art. 29.
Organi della Struttura autonoma responsabile di ricerca e formazione (SARRF)
1. Sono organi delle SARRF: il direttore, il consiglio, la giunta. 2. Il direttore rappresenta la SARRF, presiede il consiglio e la giunta e ne attua le deliberazioni. Esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attivita' della SARRF. 3. Dura in carica 4 anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. Puo' delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo e, subito dopo l'elezione, designa un direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza. 4. Il direttore viene eletto fra i docenti-ricercatori di prima fascia, membri del consiglio della SARRF. E' nominato con decreto del rettore. 5. L'elettorato attivo e' costituito dai componenti il consiglio della SARRF. 6. Le elezioni del direttore sono indette dal decano della SARRF due mesi prima della scadenza del mandato. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e, almeno dieci giorni prima delle votazioni, convoca l'assemblea dei componenti il consiglio della SARRF. Nel corso dell'assemblea, i candidati alla carica di direttore presentano i programmi ed indicano il direttore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualita' dell'Ateneo, per promuovere le attivita' formative e di ricerca ed il loro coordinamento con la programmazione strategica dell'Ateneo. Questo al fine di consentire agli elettori di valutare l'esperienza dei candidati nelle attivita' di ricerca in almeno una delle aree scientifiche interessate alla SARRF, la conoscenza delle metodologie didattiche e di organizzazione interna per la progettazione e gestione dei corsi di studio, la capacita' di definire obiettivi, risultati attesi, fabbisogni e budget, nonche' l'attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate. 7. Il direttore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nella prime tre votazioni da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. A parita' di voti, e' eletto direttore il piu' giovane di eta'. Per la validita' dell'elezione, nelle prime due votazioni occorre che voti la maggioranza degli aventi diritto; nelle votazioni successive e' sufficiente che voti un terzo degli aventi diritto. 8. In caso di cessazione anticipata del direttore, il decano della SARRF indice le elezioni entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione. 9. Ulteriori modalita' per lo svolgimento delle elezioni del direttore sono contenute nel regolamento della SARRF. 10. La carica di direttore e' incompatibile con quella di rettore, prorettore , coordinatore di Scuola di specializzazione, direttore della School of advanced studies, componente del SER o del NVA. 11. Il consiglio della SARRF e' composto: a) dai docenti-ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato; b) da un rappresentante degli studenti per ciascun corso di studio alla cui organizzazione la SARRF partecipi in misura eguale o superiore a 60 crediti. I rappresentanti degli studenti nel consiglio della SARRF sono componenti della Commissione didattica paritetica di cui al successivo comma 14; c) da rappresentanti dei dottorandi, degli specializzandi e dei titolari di assegni di ricerca che per la loro attivita' operano nei laboratori di cui la SARRF e' responsabile, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore; d) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla SARRF, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore. 12. Il consiglio: a) delibera con l'intervento di almeno la meta' dei componenti, detratti gli assenti giustificati, purche' il loro numero non sia superiore ad 1/3 dei membri, ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. I docenti in aspettativa non hanno diritto di partecipare alle sedute; b) e' convocato dal direttore almeno 6 volte l'anno. Il direttore e' tenuto a convocare il consiglio della SARRF, in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti. 13. Il consiglio della SARRF definisce la composizione della giunta, organo con funzioni istruttorie e di esecuzione delle deliberazioni consiliari, che coadiuva il direttore. 14. Ciascuna SARRF istituisce una Commissione didattica paritetica con funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione dell'attivita' didattica e dei servizi connessi. La Commissione e' composta dai rappresentanti degli studenti nel consiglio della SARRF e da un uguale numero di docenti-ricercatori designati dal consiglio stesso. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli argomenti previsti dalla normativa vigente; in particolare sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attivita' formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento. Art. 30.
School of advanced studies
1. L'Universita' svolge le attivita' formative di terzo ciclo che conducono al dottorato di ricerca e al diploma di specializzazione nell'ambito di una struttura d'Ateneo denominata School of advanced studies (SAS). 2. La SAS: a) promuove il dottorato di ricerca quale strumento essenziale di diffusione e perfezionamento delle metodologie di ricerca e quale sede privilegiata di elaborazione e approfondimento di nuove conoscenze; b) coordina la progettazione, l'organizzazione e la valutazione dei curricula per il conseguimento del titolo di «Dottore di ricerca». Il regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca disciplina le modalita' di istituzione, attivazione e funzionamento dei curricula; c) definisce e coordina l'ordinamento dei corsi delle Scuole di specializzazione; la durata degli studi, incluse le forme e i modi di tirocinio pratico, ove previsti; il numero massimo degli studenti da ammettere; le risorse umane e strutturali; le fonti di finanziamento. Alle Scuole di specializzazione si applica quanto previsto dal regolamento di Ateneo in materia di dottorato di ricerca a proposito dell'istituzione, attivazione e funzionamento dei curricula di dottorato di ricerca, ai quali sono equiparati i corsi di specializzazione. 3. La SAS ha autonomia scientifica, didattica, organizzativa e, nei limiti fissati dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', ha autonomia finanziaria, gestionale e contabile. 4. Le Scuole di specializzazione sono prive di autonomia gestionale, ma la SAS puo' assegnare loro uno specifico budget. 5. Organi della SAS sono: il direttore e il consiglio. 6. Il direttore rappresenta la SAS, ha funzioni di impulso e promozione e sovrintende alle attivita' della stessa. La carica di direttore e' incompatibile con quella di rettore, prorettore, direttore di SARRF, componente del SER o del NVA. Dura in carica quattro anni e puo' essere rieletto consecutivamente una sola volta. 7. Il direttore viene eletto dal consiglio fra i propri componenti, con esclusione dei rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi. L'elettorato attivo e' costituito da tutti i componenti il consiglio. Per l'elezione si applicano le disposizioni del comma 7, dell'art. 29. 8. Almeno dieci giorni prima delle votazioni, il decano della SAS convoca l'assemblea dei componenti il consiglio della Scuola. Nel corso dell'assemblea, i candidati alla carica di direttore presentano i programmi ed indicano il direttore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualita' dell'Ateneo, per promuovere le attivita' formative e di ricerca ed il loro coordinamento con la programmazione strategica dell'Ateneo. Questo al fine di consentire agli elettori di valutare la conoscenza dei candidati dell'organizzazione interna dell'Ateneo e della SAS, la capacita' di promuovere le attivita' formative e di ricerca dei dottorandi e degli specializzandi ed il coordinamento delle stesse con la programmazione strategica dell'Ateneo, l'esperienza nelle attivita' di ricerca in almeno una delle aree scientifiche interessate alla SAS, la capacita' di definire obiettivi, risultati attesi, fabbisogni e budget, l'attenzione alle esigenze dei dottorandi e degli specializzandi e di tutte le altre parti interessate. 9. Il consiglio e' l'organo di programmazione e d'indirizzo delle attivita' della Scuola. 10. Sono membri del Consiglio: i Coordinatori dei curricula di dottorato attivati nell'ambito della SAS e i coordinatori dei corsi delle Scuole di Specializzazione; i rappresentanti dei dottorandi e degli specializzandi in numero di uno ogni trenta con arrotondamento all'intero superiore. Deve comunque essere garantita la presenza di almeno un rappresentante degli specializzandi. L'elettorato attivo e passivo e' costituito da tutti i dottorandi e specializzandi iscritti ai corsi nel momento dell'elezione. 11. I membri del Consiglio durano in carica 3 anni, purche' permanga il titolo in base al quale ne fanno parte, ed il mandato e' rinnovabile consecutivamente una sola volta. Art. 31.
Polo scientifico-didattico Piceno
1. Il Polo scientifico-didattico Piceno (PSDP) e' costituito dall'insieme delle attivita' di ricerca e formazione dell'Universita' di Camerino nel territorio Piceno. 2. Tutte le attivita' che si svolgono nel PSDP sono coordinate dal Consiglio del Polo. 3. Il Consiglio del Polo e' formato da: a) il Presidente; b) il Direttore amministrativo o un suo delegato; c) i Direttori ed un rappresentante per ciascuna SARRF che abbia attivi percorsi formativi di primo o di secondo ciclo nel Piceno; d) due rappresentanti degli studenti, eletti dai rappresentanti degli studenti nei Consigli delle SARRF di cui al precedente punto c); e) un rappresentante del personale tecnico-amministrativo, eletto dai rappresentanti di detto personale nei Consigli delle SARRF di cui al precedente punto c); f) due rappresentanti nominati dall'Ente di coordinamento delle attivita' universitarie del territorio. 4. Il Presidente del Consiglio del PSDP e' eletto dal Consiglio stesso tra i componenti di cui alla lettera c) che siano professori di prima fascia. La carica di Presidente del Consiglio del PSDP e' incompatibile con le cariche di Rettore, Prorettore, Direttore di SARRF, SAS o Coordinatori Scuola di specializzazione, componente del SER o del NVA. 5. Il Presidente del Consiglio del Polo: a) convoca e presiede il Consiglio; b) indirizza le attivita' organizzative di competenza del Polo; c) puo' essere stabilmente delegato a svolgere funzioni da parte degli organi di governo dell'Ateneo. 6. Nell'ambito degli obiettivi stabiliti dalla programmazione strategica di Ateneo e delle linee guida approvate dagli Organi di Ateneo, le competenze del Consiglio del PSDP comprendono: a) il coordinamento organizzativo delle attivita' didattiche e scientifiche svolte nella sede; b) la programmazione dei progetti e dei servizi in materia di diritto allo studio rivolti agli studenti iscritti ai corsi di studio del Polo, in accordo con l'Ente Regionale per il Diritto allo studio di Camerino; c) la formulazione di proposte relativamente alle attivita' di ricerca e formazione, che favoriscano l'armonico sviluppo del Polo. In particolare spetta al Consiglio del Polo: d) monitorare e valutare l'andamento delle attivita' didattiche e scientifiche svolte nelle strutture del Polo; e) individuare e verificare la realizzazione degli interventi previsti dal piano di sviluppo edilizio dell'Ateneo. 7. La prima seduta del Consiglio, nella quale viene eletto il Presidente, e' convocata e presieduta dal Rettore. 8. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la meta' dei componenti in carica ed a maggioranza dei presenti. 9. Il Consiglio dura in carica 4 anni. Ciascun componente resta in carica per il periodo in cui mantiene l'appartenenza alla categoria o all'organo che lo ha espresso e puo' essere revocato solo per giustificati motivi. 10. I componenti che non intervengano a tre sedute consecutive, senza gravi e giustificati motivi, sono dichiarati decaduti. La decadenza e' pronunciata dal Rettore. Art. 32.
Sistema Biblioteconomico Museale
1. Il sistema Biblioteconomico museale dell'Ateneo e' dedicato alle esigenze della ricerca e della formazione ed e' inserito funzionalmente in sistemi informativi locali, nazionali e internazionali. Svolge funzioni di pubblico interesse attinenti alla tutela, alla fruizione e valorizzazione dei beni che raccoglie, nonche' alla ricerca scientifica e alla didattica. 2. Il Sistema ha il compito di: a) garantire agli studenti, ai professori, ai ricercatori e, secondo regole definite, al pubblico, l'accesso diretto alle fonti bibliografiche di informazione mediante la ricerca, l'acquisizione, la conservazione, lo sviluppo del patrimonio di testi, documenti e beni; b) sostenere e promuovere le attivita' museali presenti nell'Ateneo finalizzate alla ricerca scientifica, alla promozione e diffusione della cultura, alla conservazione, restauro, catalogazione ed esposizione di beni culturali, all'incremento delle collezioni, all'attivita' didattica ed espositiva per le scuole di ogni ordine e grado. TITOLO V
Organizzazione amministrativa e autonomia finanziaria, contabile e organizzativa
Art. 33.
Organizzazione amministrativa
1. Il Regolamento Generale di Ateneo specifica l'organizzazione funzionale dei servizi, delle aree e degli uffici e individua le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilita'. 2. Sotto il profilo gestionale, l'Ateneo e' organizzato in centri di gestione autonoma, che provvedono ad assicurare un'amministrazione efficiente ed efficace rispetto agli obiettivi generali definiti dagli organi di governo dell'Universita'. 3. L'amministrazione centrale dell'Ateneo e' costituita in centro di gestione autonoma, sotto la responsabilita' del Direttore amministrativo. Art. 34.
Direttore amministrativo
1. La struttura amministrativa dell'Universita' fa capo al Direttore amministrativo. I rapporti tra organi di governo dell'Universita' e dirigenza amministrativa sono disciplinati dall'art. 4 e dalle altre disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il conferimento degli incarichi dirigenziali, le responsabilita' dei dirigenti, il mancato rinnovo e la revoca degli incarichi stessi, nonche' l'eventuale recesso dal rapporto di lavoro sono disciplinati dagli artt. 19 e seguenti del decreto legislativo n. 165/2001 e dalle disposizioni ivi richiamate. 2. Il Direttore amministrativo ha il compito di dare attuazione ai programmi e ai provvedimenti deliberati dagli organi accademici. E' responsabile dell'attivita' dell'Universita', della gestione e dei relativi risultati sotto il profilo amministrativo. 3. In particolare, competono al Direttore amministrativo: a) la vigilanza sulle attivita' amministrative e gestionali degli uffici e servizi dell'Universita'; b) l'assegnazione del personale tecnico-amministrativo alle strutture, sulla base delle proposte delle Scuole, del Comitato di Ateneo e delle Aree tecnico-amministrative e sulla base delle indicazioni del CDA; c) la verifica e il coordinamento dell'attivita' dei dirigenti e dei funzionari responsabili delle varie aree dell'amministrazione; d) tutte le altre funzioni attribuitegli dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti. 4. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal CDA su proposta del Rettore, scegliendo tra i soggetti di cui all'art. 17, comma 110, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. Per favorire il mantenimento dei requisiti di qualita' dell'Ateneo, e' auspicabile che i candidati alla carica di Direttore Amministrativo sappiano: dare attuazione agli obiettivi e agli indirizzi politici degli Organi dell'Ateneo; definire e gestire a tal fine un budget; gestire i processi organizzativi; gestire le relazioni con il personale; utilizzare dati quantitativi e qualitativi per definire strategie di intervento; manifestare attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate. 6. L'incarico non puo' avere durata inferiore a tre anni ne' eccedere il termine di cinque ed e' rinnovabile. La retribuzione e' stabilita dal CDA, in base alle leggi vigenti. 7. Il Direttore amministrativo puo' proporre al CDA la nomina di un funzionario che lo sostituisce in caso d'impedimento o assenza; al funzionario possono essere affidate dal CDA, di volta in volta o in maniera stabile, ulteriori specifiche funzioni. 8. Decorsi novanta giorni dall'insediamento del Rettore, cessa l'incarico del Direttore amministrativo. Art. 35.
Funzioni dirigenziali
1. Le funzioni di dirigente sono attribuite dal CDA a tempo determinato, con possibilita' di rinnovo, a dipendenti di ruolo in possesso di adeguata qualifica funzionale o a personale esterno secondo quanto stabilito dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. I titolari delle funzioni dirigenziali sono responsabili dei risultati dell'attivita' svolta dalle strutture alle quali sono preposti - compresi i centri di gestione autonoma, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della ricerca e dell'insegnamento. 4. Gli uffici che comportano l'esercizio di poteri e responsabilita' dirigenziali sono individuati con apposita delibera del CDA. 5. La revoca delle funzioni dirigenziali e' disposta dal CDA, nel rispetto delle norme vigenti. 6. Decorsi novanta giorni dall'insediamento del Rettore, cessano tutti gl'incarichi dirigenziali. Art. 36.
Pareri sulle deliberazioni e loro attuazione
1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta agli Organi di Governo dell'Universita' deve essere corredata dal parere, in ordine alla regolarita' tecnica e contabile, rispettivamente del responsabile dell'area interessata e del responsabile dell'area finanziaria, nonche' del Direttore amministrativo sotto il profilo della legittimita'. I pareri sono inseriti nella deliberazione. 2. Il Direttore amministrativo e' responsabile degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni di cui al comma 1, unitamente al funzionario preposto. TITOLO VI
Norme comuni
Art. 37.
Regolamenti
1. Le modalita' attuative delle disposizioni statutarie sono contenute nei regolamenti di Ateneo, dei vari organi e delle singole strutture. 2. I regolamenti e le loro modifiche sono deliberati, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, dagli organi competenti. Sono emanati, previa verifica della loro conformita' allo Statuto e alla legge, con decreto del Rettore, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione e sono immediatamente resi pubblici mediante pubblicazione nell'apposita sezione del sito internet dell'Ateneo. 3. Il Regolamento Generale di Ateneo (RGA) contiene le norme relative: a) all'organizzazione dell'Universita'; b) alle modalita' di elezione e funzionamento degli organi dell'Ateneo. 4. Il Regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' disciplina i criteri gestionali finalizzati alla redazione del budget e al controllo della gestione, nonche' le connesse responsabilita'. E' deliberato dal Consiglio di amministrazione sulla base dei principi e criteri generali fissati dal SER. 5. Il Regolamento didattico di Ateneo disciplina lo svolgimento dei Corsi di studi dell'Universita'. E' approvato dal SER, sentito il parere del CDA limitatamente agli aspetti che implicano investimento e impiego di risorse. 6. Il Regolamento del Consiglio degli Studenti fissa le modalita' di convocazione dello stesso e di elezione del suo Presidente. E' deliberato dal Consiglio degli Studenti nella prima riunione dopo la costituzione. 7. I regolamenti delle strutture dell'Ateneo disciplinano il funzionamento delle stesse, dei servizi di supporto e degli organi di governo. Sono approvati dai rispettivi Consigli. 8. Tutti i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la loro emanazione a meno che non sia diversamente disposto dal regolamento stesso. 9. Ogni organo collegiale adotta un regolamento interno per il proprio funzionamento. Art. 38.
Norme generali per il funzionamento degli organi
1. Chi assume le funzioni di Rettore, di Prorettore, di Presidente del SER, di Direttore di SARRF o della SAS, deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina. 2. Gli organi collegiali sono validamente costituiti con la nomina di almeno due terzi dei componenti. La mancata designazione di rappresentanti di una o piu' componenti, per mancato raggiungimento del numero minimo di votanti o di eletti previsto o per altre cause, non pregiudica la validita' della composizione degli organi. 3. Gli organi collegiali sono convocati da chi li presiede, o, in caso di impedimento, da chi ne fa le veci, ovvero, in mancanza di questi, dal decano dei suoi componenti. Il presidente di un organo collegiale e' altresi' tenuto alla sua convocazione ogni qualvolta lo richieda almeno un terzo dei componenti con la contestuale presentazione di un ordine del giorno. Sono fatte salve le diverse maggioranze richieste dal presente Statuto. 4. In caso di parita' nel risultato di un'elezione, e' proclamato eletto il candidato appartenente al genere meno rappresentato nell'elettorato passivo e, in caso di ulteriore parita', il piu' giovane d'eta'. 5. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno. 6. La convocazione e' fatta in forma cartacea o telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza, salvo diverse specifiche previsioni dello Statuto o dei Regolamenti. 7. In caso di urgenza, la convocazione puo' essere fatta per telegramma o telefax o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza. 8. I componenti degli organi collegiali contemplati nel titolo II sono nominati con decreto del Rettore. 9. Le sedute degli organi sono pubbliche, salvo i casi previsti dalle leggi e dai regolamenti. 10. Le deliberazioni sono assunte con l'intervento di almeno la meta' dei componenti in carica ed a maggioranza dei votanti, salve le diverse maggioranze richieste dalle leggi, dallo Statuto o dai regolamenti. 11. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti. Nei casi in cui, nelle votazioni palesi validamente espresse, il computo dei voti risulti in parita', e' il voto del presidente che determina la maggioranza. 12. Ove siano previsti limiti numerici, l'eventuale arrotondamento si attua all'unita' superiore. 13. Per le deliberazioni che concernono casi in cui la persona viene in rilievo non solo come destinatario degli effetti dell'atto, ma anche come portatore di qualita' e valori individuali da apprezzarsi discrezionalmente, il voto e' segreto e la seduta e' segreta. 14. I componenti degli organi devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione su questioni che riguardino loro stessi o loro parenti o affini sino al quarto grado. E' cura di chi presiede l'organo informare l'assemblea dell'obbligo di astensione. 15. Di ogni seduta e' redatto, a cura di chi svolge le funzioni di segretario, un verbale. Il verbale contiene l'oggetto delle deliberazioni e degli atti adottati e, per le discussioni, la sintesi degli interventi ed i nomi di coloro che vi hanno partecipato. Gli eventuali interessati possono fornire il testo integrale del loro intervento da allegare al verbale. 16. Nel sito web dell'Ateneo e' prevista un'apposita sezione nella quale vengono resi pubblici, in forma elettronica, i verbali delle sedute degli Organi di governo dell'Ateneo, fatto salvo quanto previsto dal comma 13. Entro una settimana dalla seduta alla quale si riferiscono, vengono resi pubblici, attraverso la home page del sito web dell'Universita', estratti delle principali decisioni assunte dal SER, dal CDA e dal Comitato di Ateneo. 17. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive. 18. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o piu' rappresentanti eletti in organi collegiali, subentra il primo dei non eletti, lo scorcio di mandato non viene considerato ai fini dell'immediata rieleggibilita'. Per quanto riguarda i soggetti ricoprenti funzioni individuali o designati in organi collegiali, si procede al rinnovo entro 60 giorni. Nelle more della ricostituzione delle rappresentanze non e' pregiudicata la validita' della composizione dell'organo collegiale. Art. 39.
Mozione di sfiducia per i presidenti degli organi
1. In caso di approvazione di una mozione di sfiducia, con il voto palese dalla maggioranza assoluta dei relativi componenti, cessano dalla carica il presidente o il direttore dei seguenti organi collegiali: a) Senato delle rappresentanze di cui all'art. 18; b) Comitato dei sostenitori dell'Universita' di Camerino di cui all'art. 21; c) Comitato pari opportunita' di cui all'art. 22; d) Consiglio degli studenti di cui all'art. 23; e) Nucleo di valutazione di Ateneo di cui all'art. 25; f) SARRF di cui all'art. 28; g) School of advanced studies di cui all'art. 30; h) Polo scientifico didattico Piceno di cui all'art. 31. 2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. 3. Se la mozione viene approvata, il Decano dell'organo, entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del nuovo presidente. Ai fini del presente articolo e dell'art. 38, comma 3, per Decano si intende: il Decano dei professori di prima fascia (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianita') per gli organi di cui alle lettere a), f), g) e h) del comma 1; il piu' anziano di eta' (o, in caso di impedimento, chi lo segue in ordine di anzianita') per gli organi di cui alle lettere b), c), d) ed e) del comma 1. 4. Il voto di un organo collegiale contrario ad una proposta del suo presidente non comporta le dimissioni dello stesso. 5. Per il Rettore si osserva quanto stabilito dall'art. 16, comma 11. Art. 40.
Silenzio assenso
1. In tutti i casi in cui sia previsto un parere di uno degli organi disciplinati dal presente Statuto, questo e' da ritenersi favorevole qualora non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Art. 41.
Afferenze e trasferimenti dei docenti-ricercatori
1. Ogni docente-ricercatore deve afferire ad una SARRF. 2. Il trasferimento ad una SARRF da parte di soggetti gia' afferenti ad altra SARRF dell'Universita', ha luogo dall'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui e' stata accolta la richiesta. Art. 42.
Inizio dell'anno accademico
1. Fatte salve eventuali disposizioni dirette a soddisfare vincoli di carattere nazionale, l'anno accademico ha inizio il primo novembre. Le SARRF possono deliberare un inizio anticipato dell'attivita' didattica. TITOLO VII
Norme finali e transitorie
Art. 43.
Entrata in vigore
1. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo. 2. Con l'entrata in vigore dello Statuto, cessano di avere efficacia le norme con lo stesso incompatibili. Art. 44.
Norme transitorie
1. Con l'entrata in vigore del presente Statuto, gli organi di governo dell'Ateneo e delle strutture di ricerca e formazione restano in carica fino alla scadenza naturale del mandato, salvo i casi di disattivazione della struttura o di insediamento di un nuovo organo di diversa composizione. 2. Gli attuali Presidi e Direttori di dipartimento che, al momento dell'entrata in vigore del presente Statuto, si trovino nel secondo mandato consecutivo, possono essere eletti alla carica di Direttore della SARRF per un solo mandato. Il rettore in carica non puo' essere rieletto nella carica. 3. Il Consiglio di amministrazione ed il Senato accademico restano in carica fino a che non vengono completate le procedure per l'insediamento degli organi che li andranno a sostituire (CDA e SER). Per quanto riguarda il CDA, il rettore, entro un mese dall'entrata in vigore dello Statuto, provvede all'indizione delle votazioni per l'elezione dei garanti di cui alle lettere f) (studenti), g) (personale tecnico-amministrativo) e h) (docenti-ricercatori) del comma 3 dell'art. 19. 4. Il Senato accademico viene sciolto non appena nominati i componenti del SER di cui alle lettere a) (rappresentanti del personale docente-ricercatore di ruolo), b) (rappresentanti del personale tecnico-amministrativo), c) (rappresentanti degli studenti) e d) (rappresentanti dei ricercatori non di ruolo) dell'art. 18, comma 2 - le cui elezioni sono indette dal rettore entro sei mesi dall'entrata in vigore dello Statuto. 5. Entro un mese dalla data di entrata in vigore dello Statuto, il Senato Accademico in carica, indica, sulla base dell'art. 21, comma 2, i criteri per la composizione del Comitato dei sostenitori, le modalita' di primo funzionamento e la durata del primo mandato (non superiore a un anno). Il rettore provvede quindi al primo insediamento del Comitato stesso e convoca la prima riunione per l'elezione del Presidente e per la nomina degli altri due componenti che entreranno a far parte del Consiglio di amministrazione, non appena costituito ai sensi del presente Statuto. Completato questo adempimento, il rettore provvede all'insediamento del nuovo CDA. 6. Contestualmente all'avvio delle procedure per l'insediamento del CDA, il rettore provvede all'insediamento di un Comitato di Ateneo provvisorio, composto dai Presidi di Facolta', dal Presidente del Consiglio dei Direttori di Dipartimento, dal rappresentante dei Direttori di Dipartimento in Senato accademico, dal Direttore amministrativo e dal rettore che lo presiede. I pro rettori partecipano al Comitato con funzione consultiva. 7. Al Comitato viene affidato il compito di elaborare il piano di istituzione delle SARRF che, entro tre mesi, deve essere inviato al NVA. Per consentire al Comitato questo adempimento, il personale docente-ricercatore e tecnico-amministrativo che intende costituire una SARRF ed afferire ad essa deve far pervenire al Comitato stesso, entro il termine di 2 settimane dalla sua costituzione, un progetto di fattibilita' che includa: a) le eventuali afferenze, b) le ipotesi di responsabilita' sulle attivita' di ricerca e formazione, c) una stima della sostenibilita' della struttura in termini di risorse disponibili ed acquisibili, d) ogni altro elemento idoneo a valutare la fattibilita' del progetto. Il NVA, entro 45 giorni dal ricevimento, esprime il proprio parere sulla fattibilita' e sostenibilita' del piano di istituzione delle SARRF, fornendo anche suggerimenti per eventuali modifiche o rimodulazioni. Per l'espressione del proprio parere il NVA puo' far ricorso ad una valutazione esterna, anche internazionale. 8. Il Comitato di Ateneo provvisorio, tenuto conto del parere del NVA, elabora entro un mese il piano finale d'istituzione delle SARRF, da presentare al CDA. Il CDA, anche nell'ipotesi di inutile decorso del termine per l'elaborazione della proposta finale, decide in ordine all'istituzione delle SARRF e delle eventuali sezioni.
(1) Studenti (compresi gli specializzandi); docenti ricercatori; assegnisti di ricerca; dottorandi e borsisti; personale tecnico e amministrativo. (2) Art. 16, comma 4, lettera b), della legge n. 168/1989: Gli statuti devono comunque prevedere: una composizione del senato accademico rappresentativa delle facolta' istituite nell'Ateneo. |
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