Gazzetta n. 62 del 16 marzo 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2009 |
Autorizzazione alle amministrazioni e agli enti pubblici non economici ad assumere unita' di personale a tempo indeterminato, ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e, in particolare, il comma 3-ter del medesimo articolo; Vista la legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005) ed in particolare l'art. 1, comma 47, che disciplina la mobilita' tra amministrazioni in regime di limitazione alle assunzioni di personale a tempo indeterminato; Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006); Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007); Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008); Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 recante disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; Visto l'art. 1, comma 527, della predetta legge n. 296 del 2006, cosi' come sostituito dall'art. 66, comma 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che, per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e' istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno 2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009; Visto l'art. 4-bis, comma 3, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il quale prevede che, essendo il termine per il completamento delle procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009, per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga all'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, ed all'art. 66, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, il reclutamento di magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni; Visto il decreto-legge del 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, ed in particolare l'art. 14-bis, il quale prevede che i dirigenti risultati idonei nel concorso a ventitre posti di dirigente nel ruolo del personale dirigenziale dell'amministrazione giudiziaria, indetto con provvedimento del direttore generale 13 giugno 1997, e assunti in via provvisoria in esecuzione di ordinanze del giudice del lavoro, che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto abbiano gia' sottoscritto i relativi contratti, previa rinuncia espressa ad ogni contenzioso giudiziario, sono inquadrati in via definitiva nel ruolo dirigenziale del Ministero della giustizia, a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, per un onere che risulta essere per l'anno 2008 pari a euro 534.698,00 ed a regime a euro 641.639,00; Visto l'art. 4, comma 1, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129, il quale prevede l'autorizzazione al completamento del programma straordinario di reclutamento di personale previsto dal quarto periodo dell'art. 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attuato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2007, mediante l'utilizzo integrale, entro il 30 settembre 2008, della graduatoria, anche a valere sulle disponibilita' del Fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 per un onere che risulta essere per l'anno 2008 pari a euro 450.000,00 ed a regime a euro 1.800.000,00; Visto l'art. 2, comma 63, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244 il quale prevede che, al fine di assicurare l'adempimento degli impegni internazionali derivanti dalla partecipazione ai fori internazionali in particolare dall'esercizio della presidenza italiana del «G8», il Ministero degli affari esteri e' autorizzato a procedere, per gli anni 2008 e 2009, nel limite di spesa di 1.5 milioni di euro per l'anno 2008 e di 3 milioni di euro a decorrere dal 2009, a valere sul Fondo di cui al predetto art. 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato; Visto in particolare l'art. 74, comma 5-bis, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, il quale prevede che, al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui al predetto art. 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006; Visto il comunicato della seduta del Consiglio dei Ministri n. 26 del 13 novembre 2008 nel corso della quale e' stato, tra l'altro, affrontato il problema della sicurezza negli aeroporti e le connesse difficolta' operative dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo, che presenta carenza negli organici e problemi di funzionalita' dando incarico al Ministro Brunetta di intervenire in tal senso; Visto l'art. 28, comma 4-bis, del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, il quale, nel determinare in quarantacinque unita', di cui tre dirigenti di seconda fascia, la dotazione organica del personale dell'Agenzia nazionale per i giovani, di cui all'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15, stabilisce che nell'ambito delle procedure di autorizzazione all'assunzione, mediante utilizzo dell'apposito fondo previsto dall'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' prioritariamente considerata l'immissione in servizio del personale dell'Agenzia per i giovani, previo l'effettivo svolgimento di procedure di mobilita'; Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98 in materia di «Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunita' atlantica» che prevede l'assunzione a tempo indeterminato, a domanda, con inquadramento anche in soprannumero in quanto occorra, nei ruoli organici del personale delle amministrazioni dello Stato, nei confronti di cittadini italiani che prestavano la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi, se in possesso dei prescritti requisiti, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte; Vista la nota del 9 ottobre 2008, n. 355183, con la quale il Ministero degli affari esteri ha chiesto, ai sensi dell'art. 2, comma 63, della predetta legge 24 dicembre 2007, n. 244, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive cinquantadue unita' di personale; Vista le note del 4 giugno 2008, n. 08/0001358 e del 4 dicembre 2008, n. 18169 con le quali il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano ha chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-bis, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive trentasette unita' di personale; Vista la nota del 27 febbraio 2008, n. 233/S, con la quale l'INPDAP ha chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-bis, del predetto decreto legge n. 112 del 2008, per le esigenze della Direzione provinciale di Bolzano, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive quindici unita' di personale; Vista la nota del 10 giugno 2008, n. 10847, con la quale l'INAIL ha chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-bis, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, per le esigenze della Direzione provinciale di Bolzano, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive tre unita' di personale; Vista la nota del 17 novembre 2008, n. 27977, con la quale l'INPS ha chiesto, ai sensi dell'art. 74, comma 5-bis, del predetto decreto-legge n. 112 del 2008, per le esigenze della Direzione provinciale di Bolzano, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive undici unita' di personale; Viste la nota del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro del 3 ottobre 2008, n. 3542 e le ragioni di urgenza connesse con le assunzioni richieste e tenuto anche conto di quanto gia' previsto dall'art. 3, comma 88, della legge n. 244 del 2007; Vista la nota del 14 novembre 2008, n. 2218, con la quale il Club Alpino Italiano ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 527, del decreto n. 296 del 2006, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive tre unita' di personale; Vista la nota del 13 maggio 2008, n. 8677, con la quale l'Aero Club d'Italia ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione alla mobilita' intercompartimentale di una unita' di personale; Vista la nota del 29 novembre 2008, n. 3837, con la quale l'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo ha chiesto, ai sensi dell'art. 1, comma 527, del decreto n. 296 del 2006, l'assunzione a tempo indeterminato per complessive nove unita' di personale; Vista la nota dell'Agenzia nazionale per i giovani del 4 dicembre 2008, n. 7654, ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006 e dell'art. 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2007, n. 15; Vista la richiesta del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali diretta ad ottenere, ai sensi della legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 527, della legge n. 296 del 2006, l'autorizzazione ad assumere complessivamente sette unita' di personale proveniente dalle ex basi Nato, di cui una unita' inquadrata nella posizione economica C1, due inquadrate nella posizione economica B2 e quattro in quella di B1; Considerato che l'onere finanziario per le assunzioni del personale del Club Alpino Italiano e dell'Aero Club d'Italia non grava sul fondo di cui al comma 527, del citato art. 1 della legge n. 296 del 2006, in quanto dette amministrazioni non rientrano nell'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art. 1, della legge 30 dicembre 2004, n. 311; Vista l'istruttoria sulle richieste pervenute dalle amministrazioni interessate, ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, Ritenuto che, ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda solo nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente della medesima amministrazione; Ritenuto di autorizzare in favore delle amministrazioni richiedenti un contingente di centosettantacinque unita' corrispondente ad una spesa annua lorda pari a 5.719.242,00 euro a regime a decorrere dall'anno 2009, compreso il personale gia' dipendente da organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte; Visto il citato art. 74, commi 1, 5 e 6, del decreto-legge n. 112 del 2008, concernenti, rispettivamente, la riduzione degli assetti organizzativi, la dotazione organica provvisoria e le sanzioni previste in caso di mancato adempimento di quanto sancito dai commi 1 e 4 dello stesso articolo; Visto l'art. 6, comma 1, del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi del quale nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumerarieta' di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale; Tenuto conto che le assunzioni sono subordinate alla disponibilita' di posti in dotazione organica, salvo quanto previsto dalla citata legge n. 98 del 1971; Tenuto conto che, detratte le risorse previste dalle disposizioni normative sopra richiamate, nonche' quelle necessarie per le autorizzazioni previste dal presente decreto, il fondo disponibile per le ulteriori assunzioni ai sensi dell'art. 1, comma 527 della legge n. 296 del 2006, sara' pari a 36.839.119,00 euro a regime; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta: Art. 1. 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ed a valere sul fondo ivi previsto, sono autorizzate le assunzioni di cui alla tabella allegata al presente decreto, per un contingente di personale a tempo indeterminato pari a complessive centosettantacinque unita', di cui quattro progressioni verticali dall'area B all'area C, corrispondente ad una spesa complessiva annua lorda pari a 5.719.242,00 euro a decorrere dall'anno 2009 ripartito, per ciascuna amministrazione, secondo le indicazioni di cui alla medesima tabella. 2. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1, e' autorizzata l'assunzione di tre unita' di personale a tempo indeterminato presso il Club Alpino Italiano (CAI) e di una unita' di personale presso l'Aeroclub d'Italia. 3. Nell'ambito del contingente di personale di cui al comma 1 e', altresi', autorizzata l'assunzione di una C1, due B2, quattro B1 di personale provenienti dalle ex Basi Nato per le esigenze del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per una spesa complessiva annua lorda pari ad euro 220.901,00 a decorrere dall'anno 2009. 4. Le amministrazioni che non hanno provveduto agli adempimenti previsti dall'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, secondo le prescrizioni di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e di cui all'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non possono procedere alle assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto. 5. Ai fini della determinazione e del calcolo dell'onere finanziario complessivo, si tiene conto del differenziale concernente la spesa annua lorda esclusivamente nel caso di assunzioni di personale gia' dipendente della medesima amministrazione. Pertanto il relativo onere viene valutato in termini di differenziale di costo tra le qualifiche di provenienza e di destinazione nel solo caso di richieste di assunzione di personale gia' dipendente della stessa amministrazione. 6. L'autorizzazione di cui al presente decreto relativa ad assunzioni di personale riferite allo scorrimento o all'utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni di cui al comma 1, e' subordinata, ove previsto, alla condizione dell'espletamento del procedimento di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 7. Alla copertura dell'onere a carico delle amministrazioni interessate si provvede mediante utilizzo delle risorse iscritte nell'ambito della Missione «Fondi da ripartire» - Programma «Fondi da assegnare» - UPB 25.1.3. - capitolo 3032, dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008 e corrispondenti capitoli per esercizi successivi. 8. Le amministrazioni di cui al comma 1 che intendano avviare assunzioni per unita' di personale appartenenti a categorie e professionalita' diverse rispetto a quelle autorizzate con il presente decreto, fermo restando il limite delle risorse finanziarie assegnate a ciascuna amministrazione, non possono procedere senza la preventiva autorizzazione da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP. E' ammessa un'unica richiesta di rimodulazione. 9. Le amministrazioni di cui al comma 1 sono tenute, entro il 30 giugno 2009 o comunque entro il completamento delle procedure di assunzione, a trasmettere per le necessarie verifiche alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica, Ufficio per il personale delle pubbliche amministrazioni, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, IGOP, i dati concernenti il numero dei dipendenti assunti e in corso di assunzione, distinti per profili professionali ed area di appartenenza, specificando se a tempo pieno o ridotto, indicando in tale caso la tipologia e la quota percentuale del part-time, nonche' l'eventuale amministrazione di provenienza, ivi inclusa la relativa qualifica funzionale o area professionale, la spesa annua lorda a regime effettivamente da sostenere, fornendo, altresi', dimostrazione del rispetto dei limiti di spesa previsti dal presente decreto. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2009 Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 2, foglio n. 12 |
| Allegato
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