Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 2009
Definizione di materiale pornografico e di trasmissioni volte a sollecitare la credulita' popolare, nonche' relative disposizioni di carattere fiscale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 dicembre 2005, n.266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)» ed in particolare l'art. 1, comma 466;
Visto l'art. 31 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
Su proposta del Ministro per i beni e le attivita' culturali;

A d o t t a

il seguente decreto:
Art. 1.
O g g e t t o
1. Ai sensi dell'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonche' ai sensi dell'art. 31, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2:
a) per «materiale pornografico» si intendono i giornali quotidiani o periodici, con i relativi supporti integrativi, e ogni opera teatrale, letteraria, cinematografica, audiovisiva o multimediale, anche realizzata o riprodotta su supporto informatico o telematico, in cui siano presenti immagini o scene contenenti atti sessuali espliciti e non simulati tra adulti consenzienti;
b) per «trasmissioni volte a sollecitare la credulita' popolare» si intendono le trasmissioni, accessibili attraverso servizi telefonici a pagamento o nelle quali sia prevista, a carico dell'utente, ogni altra dazione economica, in qualunque forma corrisposta in relazione alla prestazione, nell'ambito della trasmissione stessa, resa da cartomanti, indovini, taumaturghi e medium o comunque da soggetti che fanno riferimento a credenze magiche, astrologiche, divinatorie e analoghe.
 
Art. 2.
Modalita' di determinazione dell'addizionale all'imposta
sul reddito ed altre disposizioni di carattere fiscale
1. Al fine della determinazione della addizionale all'imposta sul reddito di cui al combinato disposto dell'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell'art. 31, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i soggetti ivi indicati, che esercitano l'attivita' di produzione, distribuzione, vendita e rappresentazione del materiale pornografico individuato ai sensi dell'art. 1 del presente decreto, nonche' le emittenti che effettuano le trasmissioni di tale materiale, provvedono alla compilazione di apposito prospetto della dichiarazione relativa all'imposta sui redditi.
2. Per quanto non diversamente disposto dall'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, e dal presente decreto, per la dichiarazione, gli acconti, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione dell'imposta dovuta, nonche' per il contenzioso, le sanzioni, e ogni altro aspetto, si applicano le disposizioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 466, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, possono essere sottoscritti accordi di collaborazione, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, tra l'Agenzia delle entrate e il Dipartimento per l'informazione e l'editoria, la Direzione generale per il cinema e la Direzione generale per lo spettacolo dal vivo del Ministero per i beni e le attivita' culturali, il Ministero dello sviluppo economico - Settore comunicazioni e l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni.
Roma, 13 marzo 2009
Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Berlusconi

Il Ministro per i beni e le attivita' culturali
Bondi
 
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