Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009, n. 17
Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264, concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2008, recante ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2008 e in data 20 novembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Ritenuto di non doversi uniformare al parere del Consiglio di Stato in merito alla necessita' di creare un ruolo ad esaurimento dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso gli uffici scolastici provinciali in quanto tali dirigenti non appartengono ad un ruolo a se stante, ma al ruolo nazionale del Ministero, indipendentemente dall'incarico ricoperto;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme per il federalismo;

E m a n a
il seguente regolamento:

Art. 1.
Organizzazione
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.
- La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante
Modifiche al titolo V della parte seconda della
Costituzione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24
ottobre 2001, n. 248.
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante
Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento
ordinario.
- Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante
Codice dell'amministrazione digitale e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento
ordinario.
- Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233
recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
dei Ministeri e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
maggio 2006, n. 114.
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 404 a 416
della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
Stato (legge finanziaria 2007):
«404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare
l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento
dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30
aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello
dirigenziale generale e non generale, procedendo alla
riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli
di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di
quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla
eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti,
garantendo comunque nell'ambito delle procedure
sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della
immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento
degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi
comuni anche mediante strumenti di innovazione
amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche,
prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la
costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione
presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove
risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base
dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di
valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle
finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le
riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la
realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni
logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni
e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di
proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni
ispettive e di controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi,
consulenza e studio di elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da
assicurare che il personale utilizzato per funzioni di
supporto (gestione delle risorse umane, sistemi
informativi, servizi manutentivi e logistici, affari
generali, provveditorati e contabilita') non ecceda
comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione,
mediante processi di riorganizzazione e di formazione e
riconversione del personale addetto alle predette funzioni
che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore
all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite
predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del
Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica,
consolare e degli istituti di cultura in considerazione del
mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in
particolare all'unificazione dei servizi contabili degli
uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa
citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli
articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano
svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di
tutte le rappresentanze medesime.».
«405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la
completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro
diciotto mesi dalla data della loro emanazione.».
«406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al
comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni
regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi
regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.».
«407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, trasmettono al
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle
finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il
cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro
ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai
fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che
specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le
riduzioni di spesa previste nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini
di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998,
n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con
indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle
azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.».
«408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma
404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle
assunzioni di cui alla normativa vigente, le
amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa
consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di
riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di
supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata
al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre
entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non
possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione
di cui al presente comma si applica anche alle Forze
armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili
del fuoco.».
«409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione verificano semestralmente lo stato di
attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416
e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di
tale verifica.».
«410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto
nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di
regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli
anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.».
«411. I competenti organi di controllo delle
amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive
attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio
sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e
alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404,
lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo
svolgimento delle funzioni di supporto.».
«412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti
il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze
e il Ministro dell'interno, emana linee guida per
l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
416.».
«413. Le direttive generali per l'attivita'
amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai
Ministri, contengono piani e programmi specifici sui
processi di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al
comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma
408.».
«414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti
nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei
piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini
della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di
risultato e della responsabilita' dirigenziale.».
«415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da
404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei
risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per
la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione,
dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera
anche come centro di monitoraggio delle attivita'
conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle
relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si
avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle
strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.».
«416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di
spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14
milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per
l'anno 2009.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»
(legge finanziaria 2008):
«376. A partire dal Governo successivo a quello in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge,
il numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di
cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel
testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei
componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi
Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari,
non puo' essere superiore a sessanta e la composizione del
Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal
secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della
Costituzione.».
«377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma
376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate
le disposizioni non compatibili con la riduzione dei
Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle
di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e
successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte
comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2,
2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12,
13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a),
22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181
del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233
del 2006, e successive modificazioni.».
- Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 121 recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle
strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376
e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114.
- Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria»:
«Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1.
Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei
Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui
agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli
enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche'
gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30
novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti:
a) a ridimensionare gli assetti organizzativi
esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed
economicita', operando la riduzione degli uffici
dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non
generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e
al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le
amministrazioni adottano misure volte:
alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni
istituzionali, attraverso il riordino delle competenze
degli uffici;
all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni
logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze
organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la
rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli
uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di
livello non generale adibiti allo svolgimento di tali
compiti.
Le dotazioni organiche del personale con qualifica
dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma
restando la possibilita' dell'immissione di nuovi
dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404,
lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) a ridurre il contingente di personale adibito allo
svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto
in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale
riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite
negli uffici che svolgono funzioni istituzionali;
c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del
personale non dirigenziale, apportando una riduzione non
inferiore al dieci per cento della spesa complessiva
relativa al numero dei posti di organico di tale personale.
2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma
1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante
appositi accordi, forme di esercizio unitario delle
funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del
personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane
in servizio presso le strutture centrali e periferiche.
3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le
amministrazioni dello Stato rideterminano la rete
periferica su base regionale o interregionale, oppure, in
alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle
esistenti strutture periferiche nell'ambito delle
prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto
delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera
c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal
comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere
computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti
emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art.
1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n.
296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti
anteriormente alla data di entrata in vigore del
decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni
caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i
predetti regolamenti resta salva la possibilita' di
provvedere alla copertura dei posti di funzione
dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative
disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario
successive alla data di entrata in vigore della citata
legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di
compatibilita' generali nonche' degli assetti
istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri
assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con
l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del
Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive
integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto
dei criteri e dei principi di cui al presente articolo.
5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma
1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate
in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre
2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di
mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della
disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva
proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici
periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli
enti previdenziali situati sul territorio della provincia
autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad
assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito
di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari
a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1,
comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a
quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di
procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e
con qualsiasi contratto.
6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente
articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze
armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi
restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente
articolo da conseguire da parte di ciascuna
amministrazione.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
2007, n. 264 recante Disposizioni di riorganizzazione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008, n. 21.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
2007, n. 260 recante Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della pubblica istruzione e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2008, n. 18.
- Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6
agosto 2008 recante «Ricognizione in via amministrativa
delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 1,
comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008,
n. 121» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre
2008, n. 262.



 
Art. 2.
Articolazione del Ministero
1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti tre dipartimenti:
a) Dipartimento per l'istruzione;
b) Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca;
c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali.
2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7.
3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.



Nota all'art. 2:
- Si riporta il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
«3. Relativamente alle competenze in materia di
istruzione non universitaria, il Ministero ha
organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici
regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi
centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano
tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle
inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni
scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni
regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le
universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla
mobilita' del personale scolastico, ferma restando la
dimensione provinciale dei ruoli del personale docente,
amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione
delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni
scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle
funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito
presso ogni ufficio scolastico regionale un organo
collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello
Stato, della regione e delle autonomie territoriali
interessate, cui compete il coordinamento delle attivita'
gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione
della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla
organizzazione degli uffici scolastici regionali e del
relativo organo collegiale si provvede con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore
del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze
scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul
territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di
consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono
contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.».



 
Art. 3.
Attribuzioni dei capi dei dipartimenti
1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero.
2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento.
3. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare.
4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
«3. Il capo del dipartimento svolge compiti di
coordinamento, direzione e controllo degli uffici di
livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento
stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni
dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati
complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti,
in attuazione degli indirizzi del Ministro.».
- Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
«Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). (Art. 21, commi
1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come
sostituiti prima dall'art. 12 del decreto legislativo n.
546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n.
80 del 1998, e successivamente modificati dall'art. 7 del
decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Il mancato
raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle
direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e
le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale
responsabilita' disciplinare secondo la disciplina
contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di
rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione
alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre,
revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione
dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto
di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo.
2. Abrogato.
3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il
personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di
polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle
Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.».
- Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
«5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi
3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento:
a) determina i programmi per dare attuazione agli
indirizzi del Ministro;
b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali
disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi
di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di
rispondenza del servizio al pubblico interesse;
c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di
controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del
dipartimento;
d) promuove e mantiene relazioni con gli organi
competenti dell'Unione europea per la trattazione di
questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento;
e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del
personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli
opportuni trasferimenti di personale all'interno del
dipartimento;
f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del
potere di proposta per il conferimento degli incarichi di
direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai
sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29;
g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei
provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli
uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art.
19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29
e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento;
h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle
attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».



 
Art. 4.
Conferenza permanente dei capi dipartimento
e dei direttori generali
1. I capi dei dipartimenti e i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e' presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni sei mesi.
2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla specificita' dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza.
3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno.
4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza e' assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 7, comma 4.
 
Art. 5
Dipartimento per l'istruzione

1. Il dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; attivita' di comunicazione istituzionale nonche' attivita' e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; campagne di sensibilizzazione e promozione di eventi; coordinamento del sito web del Ministero.
2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non generali, n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10, e n. 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva.
3. Il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per
l'autonomia scolastica; b) direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore
e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni; c) direzione generale per il personale scolastico; d) direzione generale per lo studente, l'integrazione, la
partecipazione e la comunicazione.
4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) ordinamenti, curricula e programmi scolastici; b) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonche'
dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della
scuola; c) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; d) ricerca e innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione
avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Agenzia
nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; e) determinazione del calendario scolastico per la parte di
competenza statale; f) indirizzi in materia di libri di testo; g) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con
riferimento anche alle problematiche attinenti alla
predisposizione e alla somministrazione delle prove degli esami
stessi; h) certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio stranieri; i) adempimenti ministeriali per il conseguimento delle abilitazioni
all'esercizio delle professioni di agrotecnico, geometra, perito
agrario e perito industriale; l) attivita' preliminari alla adozione delle direttive di cui agli
articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; m) vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema
educativo di istruzione e di formazione e sull'Agenzia nazionale
per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; n) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della
tecnica "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto
legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza di
cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione,
relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti
ivi previsti.
5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica svolge le funzioni di segreteria del Consiglio nazionale della pubblica istruzione.
6. La direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) sostegno allo sviluppo dell'area dell'istruzione
tecnico-professionale, ivi compresi gli aspetti riguardanti
l'innovazione degli indirizzi di studio degli istituti tecnici e
degli istituti professionali; b) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito
dell'apprendimento permanente; c) predisposizione delle linee guida in materia di alternanza
scuola-lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni,
fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in
materia; d) cura delle attivita' istruttorie per i provvedimenti da sottoporre
all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza
unificata in materia di istruzione e formazione professionale, di
istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro dell'alta
formazione professionale e del rafforzamento della filiera
tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento
agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali; e) cura delle attivita' istruttorie riguardanti il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e
formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo
di istruzione.
7. La direzione generale per il personale della scuola, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del
lavoro; b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e
relativa contrattazione; c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di
quiescenza e previdenza; d) indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti
scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale
docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e
ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a
livello regionale; f) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della
formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi
compresa la formazione a distanza, e programmazione delle
politiche formative a livello nazionale; g) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del
personale docente ed educativo; h) cura delle attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e
all'edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione
degli adempimenti di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed
alla normativa collegata in raccordo con le competenze delle
regioni e degli enti locali in materia; i) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere
generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione
del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali.
8. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente; b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione
di handicap, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza
domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti
immigrati; d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in
materia di rapporti delle scuole con lo sport; e) elaborazione delle strategie sulle attivita' e
sull'associazionismo degli studenti; f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in
particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio
giovanile nelle scuole, anche attraverso la promozione di
manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti; g) attivita' di orientamento e raccordo con il sistema universitario; h) interventi di orientamento e promozione del successo formativo e
relativo monitoraggio; i) supporto delle attivita' della conferenza nazionale dei presidenti
delle consulte provinciali degli studenti; l) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto
della loro attivita'; m) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano
politiche e azioni a favore degli studenti; n) cura delle azioni di contrasto della dispersione scolastica
rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni altra
competenza in materia attribuita ad altri uffici
dell'Amministrazione; o) cura delle attivita' di educazione alla sicurezza stradale, alla
salute e alla legalita'; p) cura dei rapporti con il Dipartimento dell'informazione e
dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con
gli altri enti ed organi di informazione; q) coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con
riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; r) elaborazione e gestione del piano di comunicazione in
coordinamento con i Dipartimenti del Ministero; s) coordinamento del sito Web dell'am- ministrazione; t) promozione di attivita' e convenzioni editoriali e di campagne di
comunicazione; u) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti
l'informazione e la relativa divulgazione; v) promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche, nonche'
campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di competenza del
Ministero.
10. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione e' responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attivita' degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.



Nota all'art. 5:
- La legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante Norme per
l'edilizia scolastica e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15.
- Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni
ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge
15 marzo 1997, n. 59":
"Art. 137 (Competenze dello Stato). - 1. Restano allo
Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della
legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni
concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione
della rete scolastica, previo parere della Conferenza
unificata, le funzioni di valutazione del sistema
scolastico, le funzioni relative alla determinazione e
all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del
bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni
scolastiche, le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del
presente decreto legislativo.
2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni
amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi
scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato,
nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla
sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli
organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18
aprile 1994, n. 389.".
- Si riporta il testo degli articoli, 1, 2 e 4 del
decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 recante Riordino
del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di
documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione
del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo
da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997,
n. 59:
"Art. 1 (Trasformazione del Centro europeo
dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione). - 1. Il Centro europeo
dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati,
e' trasformato in "Istituto nazionale per la valutazione
del sistema dell'istruzione", di seguito denominato
Istituto. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della
pubblica istruzione con propria direttiva individua le
priorita' strategiche delle quali l'Istituto dovra' tenere
conto per programmare l'attivita' di valutazione.
2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del
Centro europeo dell'educazione, mantiene personalita'
giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa
ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale,
regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal
regolamento di cui all'art. 3, comma 6.
3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e
l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed
analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione
scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel
contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e
della dispersione scolastica con riferimento al contesto
sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce
attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza;
fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione
per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione
e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche
mediante la predisposizione di archivi informatici
liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti
applicativi delle iniziative legislative che riguardano la
scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di
innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la
partecipazione italiana a progetti di ricerca
internazionale in campo valutativo e nei settori connessi
dell'innovazione organizzativa e didattica.
4. All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le
inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla
dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso.
5. Ai fini della realizzazione di iniziative che
comportino attivita' di valutazione e di promozione della
cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole
l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al
comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della
pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e
delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici
dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.".
"Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di
documentazione pedagogica in Istituto nazionale di
documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). -
1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui
all'art. 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n.
297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione
per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica
istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con
propria direttiva individua le proprieta' strategiche alle
quali l'Istituto si uniforma.
2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di diritto
pubblico ed autonomia amministrativa, ed e' dotato di
autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di
autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui
all'art. 3, comma 6.
3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti
risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di
documentazione pedagogica, con sede in Firenze.
4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti
regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento
educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di
documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e
innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e
internazionale oltre che alla creazione di servizi e
materiali a sostegno dell'attivita' didattica e del
processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con
riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le
strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo
dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza
coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le
universita' e con gli organismi formativi nazionali e
internazionali, curando la diffusione dei relativi
risultati; collabora con il Ministero della pubblica
istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti
della Unione europea.
5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di
raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione
dell'informazione e di produzione della documentazione a
sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia;
sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie
dell'informazione, della documentazione e della
comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del
patrimonio bibliografico e documentario gia' appartenente
alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un
settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di
banche dati.".
"Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il
Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da
Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2
aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del
Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1°
gennaio 2000 e' trasformato nella "Fondazione Museo
nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da
Vinci", ed acquista personalita' giuridica di diritto
privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice
civile, alla data di pubblicazione dello statuto.
2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale
della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" adotta a
maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore
del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova
fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del
tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve
intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il
Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino
all'elezione del primo consiglio di amministrazione
successivo all'entrata in vigore dello statuto della
fondazione.
3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al
comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un
commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni
successivi.
4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura
organizzativa della fondazione, ne individua le categorie
di partecipanti, gli organi di amministrazione e
scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi
poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i
controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del
consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di
enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche
che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita
della fondazione, facciano parte rappresentanti del
Ministero della pubblica istruzione, del Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica
e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere
riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della
fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate
con la procedura di cui al comma 2.
5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto
individua in particolare:
a) la diffusione della conoscenza della cultura
scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e
interazioni con altri settori del sapere, anche con
riferimento alla dinamica storica della scienza, della
tecnica e della tecnologia ed alle prospettive
contemporanee e future;
b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione
e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed
esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali
della scienza, della tecnica e della tecnologia con
riferimento al passato e alla contemporaneita', in una
prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio
museale.
6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni
mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e della
fondazione preesistente, la quale e' incorporata a tutti
gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, nonche' da
lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o
privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze
connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione
puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del
valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con
l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due
esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione
uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del
presente decreto legislativo procede alla designazione di
uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti
tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima
del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni
dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione
sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle
singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore
attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti.
7. La "Fondazione nazionale Museo della scienza e delle
tecnica Leonardo da Vinci", provvede ai suoi compiti con:
a) i redditi del suo patrimonio;
b) i contributi ordinari dello Stato;
c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di
enti pubblici;
d) eventuali proventi della gestione delle attivita';
e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo
di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e
privati, italiani e stranieri;
f) eventuali altre entrate, anche derivanti
dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le
finalita' della fondazione.
8. Ai fini della determinazione del contributo statale
da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le
disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1958,
n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105.
9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la
parte relativa agli enti non commerciali.
10. I rapporti di lavoro del personale attualmente
dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di
Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati
dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di
diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto
collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i
contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data
di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I
dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli
relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti
dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione
del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla
stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il
personale puo' optare per la permanenza nel pubblico
impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra
amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per
la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della
pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli
istituti di cui agli articoli 1 e 2.".
- Si riporta il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 605,
del "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine
e grado" approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, sono i seguenti:
"2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza
sui seguenti enti:
a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della
Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge 1°
giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente;
b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza
magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346,
ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive
modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente;
sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla
ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo
del Capo provvisorio dello Stato e successive
modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole
elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne
statali e i direttori didattici;
c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta
contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto
dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle
disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di
sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre
accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da
parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello
Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della
predetta legge;
d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo
quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16
febbraio 1987, n. 46;
e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della
scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", ai sensi
dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.".
"3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri
enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.".



 
Art. 6.

Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale
e coreutica e per la ricerca
1. Il dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle universita'; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; status dello studente universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita'; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attivita'; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita' e sistema produttivo; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cura altresi' l'attivita' di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Nell'ambito del dipartimento opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.
2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non generali e n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10.
3. Il dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario;
b) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
c) direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
d) direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca.
4. La direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) programmazione degli interventi relativi al sistema universitario;
b) definizione delle modalita' di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria;
c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale;
d) esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo adottati dalle universita' e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;
e) attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari;
f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita', in coordinamento con la direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca;
g) raccordo con la direzione generale per il personale della scuola in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti;
h) attivita' inerenti all'ammissione agli ordini professionali;
i) attivita' statale volta all'attuazione del diritto allo studio universitario, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti;
l) coordinamento, promozione e sostegno dell'attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita';
m) cura della banca dati sull'offerta formativa delle universita';
n) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e disposizioni relative alle immatricolazioni degli studenti stranieri;
o) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie;
p) cura di attivita' di orientamento allo studio e di tutoraggio, sia durante la frequenza degli anni di corso universitari che volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni;
q) predisposizione di indirizzi e di strategie nazionali in materia di rapporti delle universita' con lo sport;
r) supporto allo svolgimento dell'attivita' del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, anche attraverso appositi servizi di segreteria.
5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
b) promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
c) vigilanza sulle relative istituzioni;
d) sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica;
e) raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni;
f) attivita' statale volta all'attuazione del diritto allo studio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica;
g) rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione per gli atti di competenza.
6. La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, che si articola in n.7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale;
b) indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali;
c) sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca;
d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;
e) vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca;
f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali;
g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate;
h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca;
i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento;
l) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata;
m) promozione della cultura scientifica;
n) esami degli Statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali;
o) sostegno alla ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero;
p) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonche' della gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea;
q) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi;
r) monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo;
s) cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche nazionali;
t) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca.
7. La direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti:
a) attivita' di promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito internazionale ed europeo;
b) elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica della ricerca nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca nell'ambito dell'Unione europea, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Agenzia spaziale europea, delle Nazioni unite e di organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e finanziamento dell'Agenzia spaziale ialiana;
c) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale;
d) promozione della cooperazione internazionale in materia di ricerca;
e) promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca;
f) partecipazione a commissioni dell'Unione europea e ad organismi comunitari operanti in tema di ricerca;
g) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca;
h) agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, nonche' programmi comunitari;
i) attivita' preliminari per la definizione della posizione nazionale nel programma quadro sulla ricerca;
l) analisi e diffusione della normativa comunitaria e delle modalita' di interazione con gli organismi comunitari;
m) individuazione di opportunita' di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo;
n) assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi comunitari.



Nota all'art. 6:
- La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante Riforma
delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di
danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli
Istituti superiori per le industrie artistiche, dei
Conservatori di musica e degli Istituti musicali
pareggiati, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4
gennaio 2000, n. 2.
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 870, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2007):
«870. Al fine di garantire la massima efficacia degli
interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello
stato di previsione del Ministero dell'universita' e della
ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca
scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse
nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del
decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per
gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di
competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca,
del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 giugno
2000, n. 150 recante Disciplina delle attivita' di
informazione e di comunicazione delle pubbliche
amministrazioni:
«Art. 6 (Strutture). - l. In conformita' alla disciplina
dettata dal presente capo e, ove compatibili, in
conformita' alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, e relative disposizioni attuative, le
attivita' di informazione si realizzano attraverso il
portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione
attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico,
nonche' attraverso analoghe strutture quali gli sportelli
per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica
amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli
sportelli per le imprese.
2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del
proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei
limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi
finalizzati alle attivita' di informazione e comunicazione
e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima
applicazione della presente legge, le funzioni di
comunicazione e di informazione al personale che gia' le
svolge.».
- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto
legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante Disposizioni per
il coordinamento, la programmazione e la valutazione della
politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e
tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d),
della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una
segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito
della potesta' regolamentare di organizzazione di detto
Ministero. La segreteria opera anche come supporto della
commissione e delle strutture ad essa collegate. Con
decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita'
per l'utilizzazione di personale comandato da altre
amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti
numerici per il ricorso a personale qualificato con
contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il
bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita'
di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte
del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli
scientifici nazionali e della assemblea di cui al
successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte
anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e
privati, nonche' organismi di consulenza tecnico
scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.».
- La legge 2 agosto 1999, n. 264 recante Norme in
materia di accessi ai corsi universitari e' pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.



 
Art. 7
Dipartimento per la programmazione e la gestione
delle risorse umane, finanziarie e strumentali

1. Il dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle universita', degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; affari e relazioni internazionali dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali.
2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, 4 uffici dirigenziali non generali e 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10.
3. Il dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e
affari generali; b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio; c) direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi
informativi; d) direzione generale per gli affari internazionali.
4. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 4 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche
del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del
Ministero; b) reclutamento, formazione generale e amministrazione del personale; c) relazioni sindacali e contrattazione; d) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per
l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi
decentrati; e) mobilita' e trattamento di quiescenza e previdenza; f) pianificazione e allocazione delle risorse umane; g) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita'
strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale,
comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; h) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale; i) servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione
centrale; l) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali
su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; m) cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere
organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza
agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe
azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; n) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere
generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione
del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; o) gestione del contenzioso del lavoro del personale ai sensi
dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001; p) responsabilita' e sanzioni disciplinari del personale; q) elaborazione del piano acquisti annuale.
5. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che si articola in 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi
dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici
regionali; b) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa
del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento,
della redazione delle proposte per la legge finanziaria e per la
legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento
e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del
Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti; c) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse
finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in
relazione alle destinazioni per esse previste; d) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle
risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri
di costo; e) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse
finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di
finanziamento; f) analisi e monitoraggio dei flussi finanziari; g) assegnazione alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei
capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, delle risorse
finanziarie; h) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione
amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; i) attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili
di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; l) cura della redazione delle proposte per il documento di
programmazione economica e finanziaria; m) supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella
formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE,
nonche' nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del
Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE)
relativi ai settori di competenza del Ministero; n) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti
normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici
competenti.
6. La direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi che si articola in 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione e svolgimento delle attivita' di indagine, studio e
documentazione per le materie di competenza del Ministero; b) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del
Ministero; c) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attivita' dei
dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti
inerenti le tematiche di rispettiva competenza e valutazione dei
dati raccolti; d) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la
valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed
in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti
scolastici e per l'autonomia scolastica, alla valutazione del
sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle
istituzioni scolastiche ed educative; e) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice
dell'amministrazione digitale; f) cura dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi
concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli
adempimenti contrattuali relativi; g) cura dei rapporti con il Centro nazionale per l'informatica nella
pubblica amministrazione; h) garanzia della coerenza con gli standard tecnici e organizzativi
comuni e consulenza alle scuole in materia di strutture
informatiche e tecnologiche destinate alla didattica; i) creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture
necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali
ed altri soggetti pubblici e privati; l) attuazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati e
partecipazione ad iniziative comuni con altri ministeri ed
organismi anche internazionali; m) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati in collaborazione
con la direzione generale per l'universita', lo studente e il
diritto allo studio; n) cura dell'anagrafe della ricerca.
7. Nell'ambito della direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero.
8. La direzione generale per gli affari internazionali, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, ferme restando le competenze della direzione generale di cui all'articolo 6, comma 7, nei seguenti ambiti: a) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e
multilaterale, in materia di istruzione scolastica, universitaria
e dell'alta formazione artistica e musicale; b) collaborazione alla definizione dei protocolli culturali
bilaterali; c) organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua
straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; d) cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in
materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta
formazione artistica e musicale; e) coordinamento delle attivita' di promozione e gestione dei
programmi di cooperazione comunitaria; f) cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni
di supporto gestionale dei programmi comunitari in materia di
istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione
artistica e musicale; g) promozione, in collaborazione con le altre direzioni generali, di
elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi
comunitari e internazionali; h) promozione di intese con gli enti locali per la realizzazione di
progetti ed iniziative di carattere internazionale; i) coordinamento e monitoraggio degli obiettivi europei; l) individuazione delle opportunita' di finanziamento a valere su
fondi internazionali e comunitari ivi compresa la partecipazione
ad avvisi europei e progetti pilota; m) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei
Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed
all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al
settore dell'istruzione; n) controllo, monitoraggio e certificazione finanziaria sulla base
dei regolamenti europei; o) cura della pianificazione e gestione delle risorse nazionali
connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore
dell'istruzione.



Nota all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche:
"Art. 12 (Uffici per la gestione del contenzioso del
lavoro). (Art. 12-bis del decreto legislativo n. 29 del
1999, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 80
del 1998). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono,
nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la
gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi
uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di
tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti
alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini
possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le
modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico
ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso
comune.".
- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice
dell'amministrazione digitale:
"Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione
e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni
centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche
per la riorganizzazione e digitalizzazione
dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le
predette amministrazioni individuano un centro di
competenza cui afferiscono i compiti relativi a:
a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi
informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con
gli standard tecnici e organizzativi comuni;
b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei
servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi
informativi dell'amministrazione;
c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
sicurezza informatica;
d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti
informatici e promozione dell'accessibilita' anche in
attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004,
n. 4;
e) analisi della coerenza tra l'organizzazione
dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, al fine di
migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei
servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione
amministrativa;
f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione
dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e);
g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della
pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei
sistemi informativi;
h) progettazione e coordinamento delle iniziative
rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di
servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli
strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche
amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e
l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per
la realizzazione e compartecipazione dei sistemi
informativi cooperativi;
i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione
delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le
tecnologie;
j) pianificazione e coordinamento del processo di
diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi
di posta elettronica, protocollo informatico, firma
digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di
sicurezza, accessibilita' e fruibilita'.
1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di
competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un
proprio centro.".
- Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto
legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante Norme sul
Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione
dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art.
24 della legge 23 agosto 1988, n. 400:
"Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le
amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende
autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle
dipendenze funzionali dell'ISTAT.
2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo
le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad
ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario
designato dal Ministro competente, sentito il presidente
dell'ISTAT.
3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici
delle province, dei comuni e delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla
legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di
attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte
applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le
unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora
provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in
forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000
abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di
statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.
4. Gli uffici di statistica costituiti presso le
prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello
regionale del commissario del Governo previste dall'art.
13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n.
400, anche il coordinamento, il collegamento e
l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti
pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei
dati statistici, come individuate dall'ISTAT.
5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4
esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli
atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art.
17.".



 
Art. 8.
Uffici scolastici regionali
1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilita' amministrativa, al quale sono assegnate le funzioni individuate nei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18.
2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Formula al dipartimento di cui all'articolo 7 proposte per le proprie necessita' di risorse finanziarie, strumentali e di personale. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione ed al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici.
3. L'Ufficio scolastico regionale e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali.
4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del Dipartimento per l'istruzione.
6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione Siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246.
7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8:
a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 28 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si articola in n. 17 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n. 21 uffici dirigenziali non generali e in n. 29 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 18 uffici dirigenziali non generali e in n. 23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 18 uffici dirigenziali non generali e in n. 23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive;
t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n. 13 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive.
8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.



Nota all'art. 8:
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto
legislativo 30 giugno 1999, n. 233 recante Riforma degli
organi collegiali territoriali della scuola, a norma
dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59:
«Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E'
istituito, presso ogni ufficio periferico regionale
dell'amministrazione della pubblica istruzione, il
consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in
carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto
all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime
pareri obbligatori in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni
ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di
integrazione tra istruzione e formazione professionale, di
educazione permanente, di politiche compensative con
particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto
allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale, di
attuazione degli organici funzionali di istituto.
2. Il consiglio esprime all'organo competente parere
obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale
docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico
preveda il parere di un organo collegiale a tutela della
liberta' di insegnamento.
3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei
consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla
rappresentanza del personale della scuola statale nei
consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai
rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e
legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque
rappresentanti designati dalle organizzazioni
rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del
consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio
periferico regionale.
4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai
consigli scolastici locali in rappresentanza del personale
scolastico in servizio nella regione e' determinato in
proporzione al numero degli appartenenti al personale
dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in
servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il
suddetto personale sia rispettivamente in numero non
superiore e superiore a 50.000. E' garantita la
rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale
docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno
un dirigente scolastico e di un rappresentante del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario.
5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza
assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella
prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza,
il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti.
6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita
sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal
personale della scuola, per l'esercizio delle competenze
consultive di cui al comma 2.
7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea
generale sono valide se e' presente un terzo dei
componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli
obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In
casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio
periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non
inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o
quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo'
prescindere dal parere.
8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo
insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la
organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di
specifiche competenze ad apposite commissioni. Il
regolamento puo' prevedere la composizione e il
funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal
dirigente dell'ufficio periferico regionale.
9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale
provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio
regionale dell'istruzione.
10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede
nella regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un
consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con
lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti
del personale delle predette scuole statali, pareggiate,
parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli
scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati
dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e
dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le
disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11.
11. I termini e le modalita' per l'elezione dei
componenti dei consigli regionali sono stabiliti con
l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.».
- Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma,
lettera «m» della Costituzione:
«m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
».
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante
Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento
ordinario.
- Per il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 5, comma 5, lettere f) e g) del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note all'art. 3.
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n. 246 recante
Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana
in materia di pubblica istruzione e' il seguente:
«Art. 9. - Fino a quando non sara' diversamente
provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al
presente decreto l'amministrazione regionale si avvale
degli organi e degli uffici periferici del Ministero della
pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione
e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento
delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di
seguire le direttive dell'amministrazione regionale.
Le piante organiche degli uffici e degli organi
periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio
delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono
stabilite dallo Stato, sentita la regione.
L'amministrazione regionale esercita nei confronti del
personale di cui al presente articolo, relativamente
all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della
pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle
vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba
essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali
istituiti presso il Ministero.
I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale
ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al
Ministero della pubblica istruzione, il quale puo', entro
il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il
riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa
esecutivo.».



 
Art. 9.
Corpo ispettivo
1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, e' collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per l'istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro.
 
Art. 10.
Uffici di livello dirigenziale non generale
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei capi dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.



Nota all'art. 10:
- Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
si vedano le note alle premesse.
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
«4. All'individuazione degli uffici di livello
dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla
definizione dei relativi compiti si provvede con decreto
ministeriale di natura non regolamentare.».



 
Art. 11.
Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche
del personale non dirigenziale
1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero e la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero sono individuati nella tabella A, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante.
2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel quale confluisce il personale gia' in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, fatto comunque salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione gia' indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. E' istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel quale confluiscono i dirigenti gia' in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca.



Nota all'art. 11:
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2004, n. 108 recante Regolamento recante
disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il
funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n.
100.



 
Art. 12.
Disposizioni sull'organizzazione
1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione.
2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca non procede all'apertura di nuovi uffici scolastici provinciali.
3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si procede entro il termine dell'anno scolastico 2008 - 2009 all'avvio dell'elaborazione di un piano operativo che, fermo restando il mantenimento dei servizi assicurati a livello provinciale, definisca, con apposito regolamento da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali, entro due anni dall'emanazione del presente decreto, un modello organizzativo su base regionale.
4. In sede di predisposizione del piano di cui al comma 3, si tiene conto dei seguenti criteri:
a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni svolte;
b) popolazione residente;
c) grado di raccordo e di interazione con le autonomie locali;
d) distanza tra le sedi, conformazione geografica del territorio e sistema dei trasporti;
e) consistenza del personale;
f) evoluzione del sistema di istruzione in particolare per quanto concerne il personale della scuola.



Nota all'art. 12:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59:
«5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma
1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione
ministeriale, con cadenza almeno biennale.».
- Per il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note all'art. 2.
- Per il testo dell'art. 117 della Costituzione, si
vedano le note all'art. 8.
- Per il testo dell'art. 74, comma 3, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla
legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la
competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e
la perequazione tributaria», si vedano le note alle
premesse.



 
Art. 13.
Organismi operanti nell'ambito del Ministero
1. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati per il Ministero della pubblica istruzione e per il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.



Nota all'art. 13:
- Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n.
248 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico
e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale»:
«Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed
altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto
dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n.
448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, per organi collegiali e altri organismi,
anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle
predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento
rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti
fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e
comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, le necessarie misure di
adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si
aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266.
2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle
spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si
procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, al riordino degli organismi,
anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture,
con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi
previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono
conto dei seguenti criteri:
a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e
funzionali;
b) razionalizzazione delle competenze delle strutture
che svolgono funzioni omogenee;
c) limitazione del numero delle strutture di supporto a
quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli
organismi;
d) diminuzione del numero dei componenti degli
organismi;
e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli
organismi;
e-bis) indicazione di un termine di durata, non
superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza
l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso;
e-ter) previsione di una relazione di fine mandato
sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare
all'amministrazione competente e alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri.
2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta,
prima della scadenza del termine di durata degli organismi
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di
concerto con l'amministrazione di settore competente, la
perdurante utilita' dell'organismo proponendo le
conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata
dello stesso.
3. Le amministrazioni non statali sono tenute a
provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli
stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura
regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da
sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo
e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove
prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti
le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite
di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto.
4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di
risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non
individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3
entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i
regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli
atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono
essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri,
ovvero per la verifica da parte degli organi interni di
controllo e per l'approvazione da parte
dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28
febbraio 2007.
5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che
si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto
divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai
componenti degli organismi di cui al comma 1.
6. Le disposizioni del presente articolo non trovano
diretta applicazione alle regioni, alle province autonome,
agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario
nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di
principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.
7. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano ai commissari straordinari del Governo di cui
all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli
organi di direzione, amministrazione e controllo.».



 
Art. 14.
Disposizioni finali e abrogazioni
1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri della pubblica istruzione o dell'universita' e della ricerca, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260;
b) decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 20 gennaio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Bossi, Ministro per le riforme per
il federalismo

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 105



Nota all'art. 14:
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
2007, n. 264 recante Disposizioni di riorganizzazione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008, n. 21.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
2007, n. 260 recante Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della pubblica istruzione e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2008, n. 18.



 
Allegato -
Tabella A
(prevista dall'articolo 11, comma 1)

Personale dirigenziale:

Dirigente di prima fascia 34*
Dirigenti di seconda fascia, amministrativi 337**
Dirigenti di seconda fascia, tecnici 335
Totale 706
* compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
** compresi 15 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro.
Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale:

AREA III n. 3638
AREA II n. 4593
AREA I n. 538
Totale aree n. 8769
Totale complessivo 9475
 
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