Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2009 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 gennaio 2009, n. 17 |
Regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, recante modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione; Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'articolo 1, commi da 404 a 416; Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, e in particolare l'articolo 1, commi 376 e 377; Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121; Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in particolare l'articolo 74; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264, concernente il regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2008, recante ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008; Sentite le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2008 e in data 20 novembre 2008; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella sezione consultiva degli atti normativi nell'adunanza del 28 agosto 2008; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati; Ritenuto di non doversi uniformare al parere del Consiglio di Stato in merito alla necessita' di creare un ruolo ad esaurimento dei dirigenti di seconda fascia in servizio presso gli uffici scolastici provinciali in quanto tali dirigenti non appartengono ad un ruolo a se stante, ma al ruolo nazionale del Ministero, indipendentemente dall'incarico ricoperto; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008; Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme per il federalismo;
E m a n a il seguente regolamento:
Art. 1. Organizzazione 1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato: «Ministero», si articola nei dipartimenti di cui all'articolo 2.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operante il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - La legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 recante Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 24 ottobre 2001, n. 248. - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali.». - Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario. - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, supplemento ordinario. - Il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 recante Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 2006, n. 114. - Si riporta il testo dell'art. 1, commi da 404 a 416 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede: a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita' della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti assunti ai sensi dell'art. 28, commi 2, 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali; b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica; c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica; d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di controllo; e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di elevata specializzazione; f) alla riduzione delle dotazioni organiche in modo da assicurare che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e logistici, affari generali, provveditorati e contabilita') non ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al raggiungimento del limite predetto; g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico, soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le rappresentanze medesime.». «405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla data della loro emanazione.». «406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404 sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro puntuale ricognizione.». «407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla loro ricezione, corredati: a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste nel triennio; b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui all'art. 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e dei relativi tempi e termini.». «408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali, piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404, lettera f). I predetti piani, da predisporre entro il 31 marzo 2007, sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente comma si applica anche alle Forze armate, ai Corpi di polizia e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». «409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui risultati di tale verifica.». «410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al comma 404 e' fatto divieto, per gli anni 2007 e 2008, di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.». «411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni, nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio, verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle funzioni di supporto.». «412. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 416.». «413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.». «414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita' dirigenziale.». «415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414 e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati finanziari di cui al comma 416 dall'«Unita' per la riorganizzazione» composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti amministrazioni.». «416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno 2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.». - Si riporta il testo dell'art. 1, commi 376 e 377 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2008): «376. A partire dal Governo successivo a quello in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei Ministeri e' stabilito dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nel testo pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 203 del 30 agosto 1999. Il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non puo' essere superiore a sessanta e la composizione del Governo deve essere coerente con il principio stabilito dal secondo periodo del primo comma dell'art. 51 della Costituzione.». «377. A far data dall'applicazione, ai sensi del comma 376, del decreto legislativo n. 300 del 1999 sono abrogate le disposizioni non compatibili con la riduzione dei Ministeri di cui al citato comma 376, ivi comprese quelle di cui al decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, e successive modificazioni, e al decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e successive modificazioni, fatte comunque salve le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2, 2-bis, 2-ter, 2-quater, 2-quinquies, 10-bis, 10-ter, 12, 13-bis, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater, 22, lettera a), 22-bis, 22-ter e 25-bis, del medesimo decreto-legge n. 181 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2006, e successive modificazioni.». - Il testo del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121 recante Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2008, n. 114. - Si riporta il testo dell'art. 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»: «Art. 74 (Riduzione degli assetti organizzativi). - 1. Le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ivi inclusa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, nonche' gli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono entro il 30 novembre 2008, secondo i rispettivi ordinamenti: a) a ridimensionare gli assetti organizzativi esistenti, secondo principi di efficienza, razionalita' ed economicita', operando la riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale, in misura non inferiore, rispettivamente, al 20 e al 15 per cento di quelli esistenti. A tal fine le amministrazioni adottano misure volte: alla concentrazione dell'esercizio delle funzioni istituzionali, attraverso il riordino delle competenze degli uffici; all'unificazione delle strutture che svolgono funzioni logistiche e strumentali, salvo specifiche esigenze organizzative, derivanti anche dalle connessioni con la rete periferica, riducendo, in ogni caso, il numero degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale adibiti allo svolgimento di tali compiti. Le dotazioni organiche del personale con qualifica dirigenziale sono corrispondentemente ridotte, ferma restando la possibilita' dell'immissione di nuovi dirigenti, nei termini previsti dall'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296; b) a ridurre il contingente di personale adibito allo svolgimento di compiti logistico-strumentali e di supporto in misura non inferiore al dieci per cento con contestuale riallocazione delle risorse umane eccedenti tale limite negli uffici che svolgono funzioni istituzionali; c) alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando una riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. 2. Ai fini dell'attuazione delle misure di cui al comma 1, le amministrazioni possono disciplinare, mediante appositi accordi, forme di esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali, compresa la gestione del personale, nonche' l'utilizzo congiunto delle risorse umane in servizio presso le strutture centrali e periferiche. 3. Con i medesimi provvedimenti di cui al comma 1, le amministrazioni dello Stato rideterminano la rete periferica su base regionale o interregionale, oppure, in alternativa, provvedono alla riorganizzazione delle esistenti strutture periferiche nell'ambito delle prefetture-uffici territoriali del Governo nel rispetto delle procedure previste dall'art. 1, comma 404, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 4. Ai fini dell'attuazione delle misure previste dal comma 1, lettera a), da parte dei Ministeri possono essere computate altresi' le riduzioni derivanti dai regolamenti emanati, nei termini di cui al comma 1, ai sensi dell'art. 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, avuto riguardo anche ai Ministeri esistenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121. In ogni caso per le amministrazioni che hanno gia' adottato i predetti regolamenti resta salva la possibilita' di provvedere alla copertura dei posti di funzione dirigenziale generale previsti in attuazione delle relative disposizioni, nonche' nelle disposizioni di rango primario successive alla data di entrata in vigore della citata legge n. 296 del 2006. In considerazione delle esigenze di compatibilita' generali nonche' degli assetti istituzionali, la Presidenza del Consiglio dei Ministri assicura il conseguimento delle corrispondenti economie con l'adozione di provvedimenti specifici del Presidente del Consiglio dei Ministri adottati ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, e successive integrazioni e modificazioni, che tengono comunque conto dei criteri e dei principi di cui al presente articolo. 5. Sino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008. Sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' avviate alla data di entrata in vigore del presente decreto. 5-bis. Al fine di assicurare il rispetto della disciplina vigente sul bilinguismo e la riserva proporzionale di posti nel pubblico impiego, gli uffici periferici delle amministrazioni dello Stato, inclusi gli enti previdenziali situati sul territorio della provincia autonoma di Bolzano, sono autorizzati per l'anno 2008 ad assumere personale risultato vincitore o idoneo a seguito di procedure concorsuali pubbliche nel limite di spesa pari a 2 milioni di euro a valere sul fondo di cui all'art. 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 6. Alle amministrazioni che non abbiano adempiuto a quanto previsto dai commi 1 e 4 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. 6-bis. Restano escluse dall'applicazione del presente articolo le strutture del comparto sicurezza, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, fermi restando gli obiettivi fissati ai sensi del presente articolo da conseguire da parte di ciascuna amministrazione.». - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264 recante Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008, n. 21. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260 recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2008, n. 18. - Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 2008 recante «Ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 121» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 novembre 2008, n. 262.
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| Art. 2. Articolazione del Ministero 1. Il Ministero e' articolato a livello centrale nei seguenti tre dipartimenti: a) Dipartimento per l'istruzione; b) Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca; c) Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali. 2. Nell'ambito dei dipartimenti di cui al comma 1 sono individuati gli uffici di livello dirigenziale generale di cui agli articoli 5, 6 e 7. 3. Il Ministero e' articolato, a livello periferico, negli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «3. Relativamente alle competenze in materia di istruzione non universitaria, il Ministero ha organizzazione periferica, articolata in uffici scolastici regionali di livello dirigenziale generale, quali autonomi centri di responsabilita' amministrativa, che esercitano tra le funzioni residuate allo Stato in particolare quelle inerenti all'attivita' di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, ai rapporti con le amministrazioni regionali e con gli enti locali, ai rapporti con le universita' e le agenzie formative, al reclutamento e alla mobilita' del personale scolastico, ferma restando la dimensione provinciale dei ruoli del personale docente, amministrativo, tecnico e ausiliare, alla assegnazione delle risorse finanziarie e di personale alle istituzioni scolastiche. Ai fini di un coordinato esercizio delle funzioni pubbliche in materia di istruzione e' costituito presso ogni ufficio scolastico regionale un organo collegiale a composizione mista, con rappresentanti dello Stato, della regione e delle autonomie territoriali interessate, cui compete il coordinamento delle attivita' gestionali di tutti i soggetti interessati e la valutazione della realizzazione degli obiettivi programmati. Alla organizzazione degli uffici scolastici regionali e del relativo organo collegiale si provvede con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A decorrere dalla entrata in vigore del regolamento stesso, sono soppresse le sovrintendenze scolastiche regionali e, in relazione all'articolazione sul territorio provinciale, anche per funzioni, di servizi di consulenza e supporto alle istituzioni scolastiche, sono contestualmente soppressi i provveditorati agli studi.».
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| Art. 3. Attribuzioni dei capi dei dipartimenti 1. I capi dei dipartimenti di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano l'esercizio organico, coordinato ed integrato delle funzioni del Ministero. 2. I capi dei dipartimenti svolgono compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento e sono responsabili, a norma dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, dei risultati complessivamente raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro. Essi svolgono i compiti previsti dall'articolo 5, comma 5, del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, e provvedono, in particolare, all'assegnazione delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel Dipartimento. 3. Dal capo del dipartimento dipendono funzionalmente gli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso. Il capo del dipartimento puo' promuovere progetti che coinvolgono le competenze di piu' uffici dirigenziali generali compresi nel dipartimento, affidandone il coordinamento ad uno dei dirigenti preposti a tali uffici. Gli uffici scolastici regionali di cui all'articolo 8 dipendono funzionalmente dai capi dipartimento in relazione alle specifiche materie da trattare. 4. I capi dei dipartimenti possono promuovere la realizzazione di progetti comuni mediante il coordinamento delle rispettive strutture.
Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «3. Il capo del dipartimento svolge compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione ed e' responsabile dei risultati complessivamente raggiunti dagli uffici da esso dipendenti, in attuazione degli indirizzi del Ministro.». - Si riporta il testo dell'art. 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: «Art. 21 (Responsabilita' dirigenziale). (Art. 21, commi 1, 2 e 5 del decreto legislativo n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 12 del decreto legislativo n. 546 del 1993 e poi dall'art. 14 del decreto legislativo n. 80 del 1998, e successivamente modificati dall'art. 7 del decreto legislativo n. 387 del 1998). - 1. Il mancato raggiungimento degli obiettivi, ovvero l'inosservanza delle direttive imputabili al dirigente, valutati con i sistemi e le garanzie di cui all'art. 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, comportano, ferma restando l'eventuale responsabilita' disciplinare secondo la disciplina contenuta nel contratto collettivo, l'impossibilita' di rinnovo dello stesso incarico dirigenziale. In relazione alla gravita' dei casi, l'amministrazione puo', inoltre, revocare l'incarico collocando il dirigente a disposizione dei ruoli di cui all'art. 23, ovvero recedere dal rapporto di lavoro secondo le disposizioni del contratto collettivo. 2. Abrogato. 3. Restano ferme le disposizioni vigenti per il personale delle qualifiche dirigenziali delle Forze di polizia, delle carriere diplomatica e prefettizia e delle Forze armate nonche' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.». - Si riporta il testo dell'art. 5, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «5. Nell'esercizio dei poteri di cui ai precedenti commi 3 e 4, in particolare, il capo del dipartimento: a) determina i programmi per dare attuazione agli indirizzi del Ministro; b) alloca le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili per l'attuazione dei programmi secondo principi di economicita', efficacia ed efficienza, nonche' di rispondenza del servizio al pubblico interesse; c) svolge funzioni di propulsione, di coordinamento, di controllo e di vigilanza nei confronti degli uffici del dipartimento; d) promuove e mantiene relazioni con gli organi competenti dell'Unione europea per la trattazione di questioni e problemi attinenti al proprio dipartimento; e) adotta gli atti per l'utilizzazione ottimale del personale secondo criteri di efficienza, disponendo gli opportuni trasferimenti di personale all'interno del dipartimento; f) e' sentito dal Ministro ai fini dell'esercizio del potere di proposta per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; g) puo' proporre al Ministro l'adozione dei provvedimenti di revoca degli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale, ai sensi dell'art. 19, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e, comunque, viene sentito nel relativo procedimento; h) e' sentito dal Ministro per l'esercizio delle attribuzioni a questi conferite dall'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.».
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| Art. 4. Conferenza permanente dei capi dipartimento e dei direttori generali 1. I capi dei dipartimenti e i dirigenti preposti agli uffici di livello dirigenziale generale compresi nei dipartimenti e agli uffici scolastici regionali si riuniscono in conferenza per trattare le questioni attinenti al coordinamento dell'attivita' dei rispettivi uffici e per formulare al Ministro proposte per l'emanazione di indirizzi e direttive per assicurare il raccordo operativo fra i dipartimenti e lo svolgimento coordinato delle relative funzioni. La conferenza e' presieduta, in ragione delle materie, dai capi dei dipartimenti, che provvedono a convocarla periodicamente in adunanza plenaria, almeno ogni sei mesi. 2. Il capo dipartimento, o i capi dipartimento, in relazione alla specificita' dei temi da trattare, possono indire adunanze ristrette su specifiche tematiche di loro competenza. 3. L'ordine del giorno delle adunanze della conferenza deve essere preventivamente trasmesso al Ministro e al capo di Gabinetto. Il Ministro e il Capo di Gabinetto possono partecipare alle sedute della conferenza, qualora lo ritengano opportuno. 4. Il servizio di segreteria necessario per i lavori della conferenza e' assicurato dalla direzione generale di cui all'articolo 7, comma 4. |
| Art. 5 Dipartimento per l'istruzione
1. Il dipartimento svolge le funzioni nelle seguenti aree: definizione degli obiettivi formativi nei diversi gradi e tipologie di istruzione; organizzazione generale dell'istruzione scolastica, ordinamenti, curricula e programmi scolastici; stato giuridico del personale della scuola; definizione degli indirizzi per l'organizzazione dei servizi nel territorio al fine di garantire livelli di prestazioni uniformi su tutto il territorio nazionale; valutazione dell'efficienza dell'erogazione dei servizi nel territorio; definizione dei criteri e parametri per l'attuazione di interventi sociali nella scuola; definizione di interventi a sostegno delle aree depresse per il riequilibrio territoriale della qualita' del servizio scolastico ed educativo; ricerca e sperimentazione delle innovazioni funzionali alle esigenze formative; riconoscimento dei titoli di studio e delle certificazioni in ambito europeo ed internazionale ed attuazione di politiche dell'educazione comuni ai Paesi dell'Unione europea; assetto complessivo dell'intero sistema formativo; individuazione degli obiettivi e degli standard e percorsi formativi in materia di istruzione superiore e di formazione tecnica superiore; consulenza e supporto all'attivita' delle istituzioni scolastiche autonome; definizione degli indirizzi in materia di scuole paritarie e di scuole e corsi di istruzione non statale; cura delle attivita' relative all'associazionismo degli studenti e dei genitori; promozione dello status dello studente della scuola e della sua condizione; competenze in materia di edilizia scolastica, riservate al Ministero, a norma della legge 11 gennaio 1996, n. 23; competenze riservate all'amministrazione scolastica relativamente alle istituzioni di cui all'articolo 137, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; rapporti con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e con la Conferenza unificata per le materie di propria competenza; attivita' di comunicazione istituzionale nonche' attivita' e convenzioni editoriali e campagne di comunicazione; campagne di sensibilizzazione e promozione di eventi; coordinamento del sito web del Ministero. 2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 5 uffici dirigenziali non generali, n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10, e n. 40 posizioni dirigenziali non generali di funzione tecnico-ispettiva. 3. Il dipartimento si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica; b) direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni; c) direzione generale per il personale scolastico; d) direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione. 4. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) ordinamenti, curricula e programmi scolastici; b) definizione delle classi di concorso e di abilitazione, nonche' dei programmi delle prove concorsuali del personale docente della scuola; c) sistema delle scuole paritarie e non paritarie; d) ricerca e innovazione nei diversi gradi e settori dell'istruzione avvalendosi a tale fine della collaborazione dell'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; e) determinazione del calendario scolastico per la parte di competenza statale; f) indirizzi in materia di libri di testo; g) esami di Stato della scuola secondaria di I e di II grado con riferimento anche alle problematiche attinenti alla predisposizione e alla somministrazione delle prove degli esami stessi; h) certificazioni e riconoscimento dei titoli di studio stranieri; i) adempimenti ministeriali per il conseguimento delle abilitazioni all'esercizio delle professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale; l) attivita' preliminari alla adozione delle direttive di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258; m) vigilanza sull'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione e sull'Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica; n) vigilanza sulla Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258, e vigilanza e sorveglianza di cui all'articolo 605, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relativa alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, nei confronti degli altri enti ivi previsti. 5. La direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica svolge le funzioni di segreteria del Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 6. La direzione generale per l'istruzione e formazione tecnica superiore e per i rapporti con i sistemi formativi delle regioni, che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) sostegno allo sviluppo dell'area dell'istruzione tecnico-professionale, ivi compresi gli aspetti riguardanti l'innovazione degli indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali; b) ordinamento dell'istruzione degli adulti nell'ambito dell'apprendimento permanente; c) predisposizione delle linee guida in materia di alternanza scuola-lavoro e di orientamento al lavoro ed alle professioni, fatte salve le competenze delle regioni e degli enti locali in materia; d) cura delle attivita' istruttorie per i provvedimenti da sottoporre all'esame della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, della Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e della Conferenza unificata in materia di istruzione e formazione professionale, di istruzione e formazione tecnica superiore, nel quadro dell'alta formazione professionale e del rafforzamento della filiera tecnico-scientifica non universitaria, con particolare riferimento agli istituti tecnici superiori e ai poli tecnico-professionali; e) cura delle attivita' istruttorie riguardanti il rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale, ivi compreso l'assolvimento dell'obbligo di istruzione. 7. La direzione generale per il personale della scuola, che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 3 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) definizione degli indirizzi generali della organizzazione del lavoro; b) disciplina giuridica ed economica del rapporto di lavoro e relativa contrattazione; c) indirizzo e coordinamento con altre amministrazioni in materia di quiescenza e previdenza; d) indirizzi in materia di reclutamento e selezione dei dirigenti scolastici, rapporto di lavoro e relativa contrattazione; e) definizione delle dotazioni organiche nazionali del personale docente ed educativo e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, e definizione dei parametri per la ripartizione a livello regionale; f) definizione delle linee di indirizzo e coordinamento della formazione e aggiornamento del personale della scuola, ivi compresa la formazione a distanza, e programmazione delle politiche formative a livello nazionale; g) indirizzi in materia di riconversione e riqualificazione del personale docente ed educativo; h) cura delle attivita' connesse alla sicurezza nelle scuole e all'edilizia scolastica con particolare riguardo alla gestione degli adempimenti di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, ed alla normativa collegata in raccordo con le competenze delle regioni e degli enti locali in materia; i) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali. 8. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione, che si articola in n. 9 uffici dirigenziali non generali e in n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) disciplina ed indirizzo in materia di status dello studente; b) cura dei servizi per l'integrazione degli studenti in situazione di handicap, in situazioni di ospedalizzazione e di assistenza domiciliare, anche con l'ausilio delle nuove tecnologie; c) cura dei servizi di accoglienza e integrazione degli studenti immigrati; d) elaborazione degli indirizzi e delle strategie nazionali in materia di rapporti delle scuole con lo sport; e) elaborazione delle strategie sulle attivita' e sull'associazionismo degli studenti; f) cura delle politiche sociali a favore dei giovani e, in particolare, delle azioni di prevenzione e contrasto del disagio giovanile nelle scuole, anche attraverso la promozione di manifestazioni, eventi ed azioni a favore degli studenti; g) attivita' di orientamento e raccordo con il sistema universitario; h) interventi di orientamento e promozione del successo formativo e relativo monitoraggio; i) supporto delle attivita' della conferenza nazionale dei presidenti delle consulte provinciali degli studenti; l) cura dei rapporti con le associazioni dei genitori e al supporto della loro attivita'; m) cura dei rapporti con altri enti e organizzazioni che sviluppano politiche e azioni a favore degli studenti; n) cura delle azioni di contrasto della dispersione scolastica rispetto alle quali cura il coordinamento con ogni altra competenza in materia attribuita ad altri uffici dell'Amministrazione; o) cura delle attivita' di educazione alla sicurezza stradale, alla salute e alla legalita'; p) cura dei rapporti con il Dipartimento dell'informazione e dell'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri e con gli altri enti ed organi di informazione; q) coordinamento della comunicazione istituzionale, anche con riguardo agli strumenti multimediali e alla rete intranet; r) elaborazione e gestione del piano di comunicazione in coordinamento con i Dipartimenti del Ministero; s) coordinamento del sito Web dell'am- ministrazione; t) promozione di attivita' e convenzioni editoriali e di campagne di comunicazione; u) analisi delle domande di servizi e prestazioni attinenti l'informazione e la relativa divulgazione; v) promozione di monitoraggi e indagini demoscopiche, nonche' campagne di sensibilizzazione nelle tematiche di competenza del Ministero. 10. La direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione e' responsabile dell'ufficio relazioni con il pubblico a livello centrale e indirizza l'attivita' degli uffici relazioni con il pubblico a livello periferico.
Nota all'art. 5: - La legge 11 gennaio 1996, n. 23 recante Norme per l'edilizia scolastica e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1996, n. 15. - Si riporta il testo dell'art. 137 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59": "Art. 137 (Competenze dello Stato). - 1. Restano allo Stato, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, i compiti e le funzioni concernenti i criteri e i parametri per l'organizzazione della rete scolastica, previo parere della Conferenza unificata, le funzioni di valutazione del sistema scolastico, le funzioni relative alla determinazione e all'assegnazione delle risorse finanziarie a carico del bilancio dello Stato e del personale alle istituzioni scolastiche, le funzioni di cui all'art. 138, comma 3, del presente decreto legislativo. 2. Restano altresi' allo Stato i compiti e le funzioni amministrative relativi alle scuole militari ed ai corsi scolastici organizzati, con il patrocinio dello Stato, nell'ambito delle attivita' attinenti alla difesa e alla sicurezza pubblica, nonche' i provvedimenti relativi agli organismi scolastici istituiti da soggetti extracomunitari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 389.". - Si riporta il testo degli articoli, 1, 2 e 4 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 recante Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: "Art. 1 (Trasformazione del Centro europeo dell'educazione in Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione). - 1. Il Centro europeo dell'educazione, di cui all'art. 290 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con sede in Frascati, e' trasformato in "Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione", di seguito denominato Istituto. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le priorita' strategiche delle quali l'Istituto dovra' tenere conto per programmare l'attivita' di valutazione. 2. L'Istituto, al quale sono trasferite le risorse del Centro europeo dell'educazione, mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6. 3. In particolare, l'Istituto valuta l'efficienza e l'efficacia del sistema di istruzione nel suo complesso ed analiticamente, ove opportuno anche per singola istituzione scolastica, inquadrando la valutazione nazionale nel contesto internazionale; studia le cause dell'insuccesso e della dispersione scolastica con riferimento al contesto sociale ed alle tipologie dell'offerta formativa; conduce attivita' di valutazione sulla soddisfazione dell'utenza; fornisce supporto e assistenza tecnica all'amministrazione per la realizzazione di autonome iniziative di valutazione e supporto alle singole istituzioni scolastiche anche mediante la predisposizione di archivi informatici liberamente consultabili; valuta gli effetti degli esiti applicativi delle iniziative legislative che riguardano la scuola; valuta gli esiti dei progetti e delle iniziative di innovazione promossi in ambito nazionale; assicura la partecipazione italiana a progetti di ricerca internazionale in campo valutativo e nei settori connessi dell'innovazione organizzativa e didattica. 4. All'Istituto sono altresi' trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dall'Osservatorio sulla dispersione scolastica, che e' contestualmente soppresso. 5. Ai fini della realizzazione di iniziative che comportino attivita' di valutazione e di promozione della cultura dell'autovalutazione da parte delle scuole l'Istituto si avvale, sulla base della direttiva di cui al comma 1, anche dei servizi dell'amministrazione della pubblica istruzione istituiti sul territorio provinciale e delle specifiche professionalita' degli ispettori tecnici dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione.". "Art. 2 (Trasformazione della biblioteca di documentazione pedagogica in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa). - 1. La biblioteca di documentazione pedagogica, di cui all'art. 292 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e' trasformata in Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa. L'Istituto e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione. Il Ministro della pubblica istruzione con propria direttiva individua le proprieta' strategiche alle quali l'Istituto si uniforma. 2. L'Istituto mantiene personalita' giuridica di diritto pubblico ed autonomia amministrativa, ed e' dotato di autonomia contabile, patrimoniale, regolamentare e di autonomia finanziaria come definita dal regolamento di cui all'art. 3, comma 6. 3. All'Istituto sono trasferiti, con le inerenti risorse, i compiti svolti dalla biblioteca di documentazione pedagogica, con sede in Firenze. 4. L'Istituto, in collegamento con gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (I.R.R.S.A.E.), cura lo sviluppo di un sistema di documentazione finalizzato alle esperienze di ricerca e innovazione didattica e pedagogica in ambito nazionale e internazionale oltre che alla creazione di servizi e materiali a sostegno dell'attivita' didattica e del processo di autonomia; rileva i bisogni formativi con riferimento ai risultati della ricerca; sostiene le strategie di ricerca e formazione riferite allo sviluppo dei sistemi tecnologici e documentari ed elabora e realizza coerenti progetti nazionali di ricerca coordinandosi con le universita' e con gli organismi formativi nazionali e internazionali, curando la diffusione dei relativi risultati; collabora con il Ministero della pubblica istruzione per la gestione dei programmi e dei progetti della Unione europea. 5. L'Istituto cura lo sviluppo delle attivita' di raccolta, elaborazione, valorizzazione e diffusione dell'informazione e di produzione della documentazione a sostegno dell'innovazione didattica e dell'autonomia; sostiene lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie dell'informazione, della documentazione e della comunicazione nelle scuole; cura la valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario gia' appartenente alla biblioteca pedagogica nazionale e lo sviluppo di un settore bibliotecario interno funzionale alla creazione di banche dati.". "Art. 4 (Museo della scienza e della tecnica). - 1. Il Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, ente pubblico istituito con legge 2 aprile 1958, n. 332, sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione a decorrere dal 1° gennaio 2000 e' trasformato nella "Fondazione Museo nazionale della scienza e della tecnologia Leonardo da Vinci", ed acquista personalita' giuridica di diritto privato a norma degli articoli 12 e seguenti del codice civile, alla data di pubblicazione dello statuto. 2. Il consiglio di amministrazione del Museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci" adotta a maggioranza assoluta, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo, lo Statuto della nuova fondazione, che e' sottoposto all'approvazione del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica, che deve intervenire entro sessanta giorni dalla sua ricezione ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Il Consiglio di amministrazione dell'Ente resta in carica fino all'elezione del primo consiglio di amministrazione successivo all'entrata in vigore dello statuto della fondazione. 3. Ove lo statuto non sia adottato nel termine di cui al comma 2, il Ministro della pubblica istruzione nomina un commissario che provvede ad adottarlo nei novanta giorni successivi. 4. Lo statuto disciplina i compiti e la struttura organizzativa della fondazione, ne individua le categorie di partecipanti, gli organi di amministrazione e scientifici, le modalita' della loro elezione e i relativi poteri, la loro durata, gli ambiti di attivita' e i controlli di gestione e di risultato; esso prevede che del consiglio di amministrazione, oltre a rappresentanti di enti pubblici e privati, alle persone fisiche e giuridiche che intendano dare il loro costruttivo apporto alla vita della fondazione, facciano parte rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del Ministero dei beni culturali. Le successive delibere riguardanti modifiche statutarie, lo scioglimento della fondazione e la devoluzione del patrimonio sono adottate con la procedura di cui al comma 2. 5. Tra le finalita' della Fondazione lo statuto individua in particolare: a) la diffusione della conoscenza della cultura scientifica in tutte le sue manifestazioni, implicazioni e interazioni con altri settori del sapere, anche con riferimento alla dinamica storica della scienza, della tecnica e della tecnologia ed alle prospettive contemporanee e future; b) la conservazione, il reperimento, la valorizzazione e la illustrazione al pubblico, anche in forma attiva ed esemplificativa, delle produzioni materiali e immateriali della scienza, della tecnica e della tecnologia con riferimento al passato e alla contemporaneita', in una prospettiva di costante aggiornamento del patrimonio museale. 6. Il patrimonio della fondazione e' costituito dai beni mobili e immobili di proprieta' dell'ente pubblico e della fondazione preesistente, la quale e' incorporata a tutti gli effetti dalla nuova fondazione alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonche' da lasciti, donazioni ed erogazioni destinati da enti o privati ad incremento del patrimonio stesso. Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione puo' disporre del proprio patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di procedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi. Il consiglio di amministrazione uscente, entro venti giorni dalla pubblicazione del presente decreto legislativo procede alla designazione di uno o piu' esperti iscritti nel registro dei consulenti tecnici del tribunale di Milano per la redazione di stima del patrimonio; ad essi si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile. La relazione sulla stima del patrimonio contiene la descrizione delle singole componenti patrimoniali, l'indicazione del valore attribuito a ciascuna e dei criteri di valutazione seguiti. 7. La "Fondazione nazionale Museo della scienza e delle tecnica Leonardo da Vinci", provvede ai suoi compiti con: a) i redditi del suo patrimonio; b) i contributi ordinari dello Stato; c) eventuali contributi straordinari dello Stato e di enti pubblici; d) eventuali proventi della gestione delle attivita'; e) eventuali contributi ed assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, da parte di soggetti o enti pubblici e privati, italiani e stranieri; f) eventuali altre entrate, anche derivanti dall'esercizio di attivita' commerciali coerenti con le finalita' della fondazione. 8. Ai fini della determinazione del contributo statale da erogare annualmente alla fondazione restano in vigore le disposizioni di cui all'art. 3 della legge 2 aprile 1958, n. 332, come modificate dalla legge 2 maggio 1984, n. 105. 9. La Fondazione e' tenuta agli adempimenti contabili di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, per la parte relativa agli enti non commerciali. 10. I rapporti di lavoro del personale attualmente dipendente dal Museo della scienza e della tecnica di Milano sono trasferiti alla Fondazione e sono disciplinati dal codice civile e dalla contrattazione collettiva di diritto privato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro al personale seguitano ad applicarsi i contratti collettivi del comparto di appartenenza alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. I dipendenti conservano comunque i diritti, compresi quelli relativi al trattamento di fine rapporto, loro derivanti dall'anzianita' raggiunta anteriormente alla stipulazione del primo contratto collettivo. Entro tre mesi dalla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro il personale puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego e conseguentemente viene trasferito ad altra amministrazione ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con precedenza per la collocazione nei ruoli dell'amministrazione della pubblica istruzione o dei beni culturali o nei ruoli degli istituti di cui agli articoli 1 e 2.". - Si riporta il testo dei commi 2 e 3, dell'art. 605, del "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado" approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono i seguenti: "2. Il Ministero esercita la vigilanza o la sorveglianza sui seguenti enti: a) vigilanza sull'Ente per le scuole materne della Sardegna, secondo le modalita' stabilite dalla legge 1° giugno 1942, n. 901, istitutiva dell'ente; b) vigilanza sull'Ente nazionale di assistenza magistrale, secondo le disposizioni del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 ottobre 1947, n. 1346, ratificato con la legge 21 marzo 1953, n. 100, e successive modificazioni e secondo le norme dello statuto dell'ente; sono iscritti d'ufficio all'Ente, e sottoposti alla ritenuta di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato e successive modificazioni, gli insegnanti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole elementari statali, i docenti di ruolo delle scuole materne statali e i direttori didattici; c) sorveglianza sull'Unione nazionale per la lotta contro l'analfabetismo nei limiti conseguenti al disposto dell'art. 2 della legge 2 aprile 1968, n. 470 e delle disposizioni dello statuto dell'ente; nel potere di sorveglianza e' compresa la facolta' di disporre accertamenti e ispezioni relativamente all'impiego, da parte dell'ente, del contributo annuo, a carico dello Stato, di lire 150 milioni, previsto dall'art. 1 della predetta legge; d) vigilanza sull'Opera nazionale Montessori, secondo quanto previsto dalle leggi 3 marzo 1983, n. 66, e 16 febbraio 1987, n. 46; e) vigilanza sull'Ente per il museo nazionale della scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", ai sensi dell'art. 1 della legge 2 aprile 1958, n. 332.". "3. Il Ministero esercita altresi' la vigilanza su altri enti quando sia previsto dal rispettivo ordinamento.".
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| Art. 6.
Dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca 1. Il dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca svolge funzioni nelle seguenti aree: istruzione universitaria, programmazione degli interventi sul sistema universitario; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento delle universita'; monitoraggio e valutazione, anche mediante specifico organismo, in materia universitaria e di alta formazione artistica, musicale e coreutica; status dello studente universitario e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; attuazione delle norme comunitarie e internazionali in materia di istruzione universitaria, armonizzazione europea e integrazione internazionale del sistema universitario; razionalizzazione delle condizioni di accesso all'istruzione universitaria; partecipazione alle attivita' relative all'accesso alle amministrazioni e alle professioni, al raccordo dell'istruzione universitaria e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica con l'istruzione scolastica e con la formazione professionale; valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita'; competenze relative agli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508; indirizzo, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale, internazionale e comunitario; cura dei rapporti tra il Ministero e l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca; programmazione degli interventi degli enti di ricerca non strumentali; indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali e relativo monitoraggio delle attivita'; valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca; monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema delle universita' e sistema produttivo; integrazione tra ricerca applicata e ricerca pubblica; coordinamento della partecipazione italiana a programmi nazionali ed internazionali di ricerca; indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; cooperazione scientifica in ambito nazionale, comunitario e internazionale; promozione e sostegno della ricerca delle imprese ivi compresa la gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Cura altresi' l'attivita' di comunicazione istituzionale per la parte di rispettiva competenza ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150. Nell'ambito del dipartimento opera la segreteria tecnica di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204. 2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, n. 4 uffici dirigenziali non generali e n. 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10. 3. Il dipartimento per l'universita', l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario; b) direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca; d) direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca. 4. La direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio universitario che si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) programmazione degli interventi relativi al sistema universitario; b) definizione delle modalita' di finanziamento del sistema universitario, ivi compreso il finanziamento relativo all'edilizia universitaria; c) attuazione delle norme internazionali e dell'Unione europea in materia di istruzione universitaria, in particolare curando la promozione, l'armonizzazione e l'integrazione del sistema universitario a livello europeo e internazionale; d) esame degli statuti e dei regolamenti di ateneo adottati dalle universita' e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali; e) attivita' inerenti agli ordinamenti didattici universitari e allo status dei professori e ricercatori universitari; f) valorizzazione e sostegno della ricerca libera nelle universita', in coordinamento con la direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca; g) raccordo con la direzione generale per il personale della scuola in materia di formazione continua, permanente e ricorrente degli insegnanti; h) attivita' inerenti all'ammissione agli ordini professionali; i) attivita' statale volta all'attuazione del diritto allo studio universitario, tenuto conto delle diverse tipologie di studenti; l) coordinamento, promozione e sostegno dell'attivita' di formazione continua, permanente e ricorrente nelle universita'; m) cura della banca dati sull'offerta formativa delle universita'; n) programmazione e razionalizzazione degli accessi ai corsi di studi universitari, di cui alla legge 2 agosto 1999, n. 264, e disposizioni relative alle immatricolazioni degli studenti stranieri; o) svolgimento dei compiti, attribuiti allo Stato, in materia di collegi universitari e residenze universitarie; p) cura di attivita' di orientamento allo studio e di tutoraggio, sia durante la frequenza degli anni di corso universitari che volte all'inserimento nel mondo del lavoro e delle professioni; q) predisposizione di indirizzi e di strategie nazionali in materia di rapporti delle universita' con lo sport; r) supporto allo svolgimento dell'attivita' del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio nazionale degli studenti universitari, anche attraverso appositi servizi di segreteria. 5. La direzione generale per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica che si articola in n. 5 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) finanziamento, programmazione e sviluppo dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; b) promozione e sviluppo dell'autonomia del sistema dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica; c) vigilanza sulle relative istituzioni; d) sviluppo dell'offerta formativa e della produzione artistica; e) raccordo con il sistema scolastico e universitario, con gli altri sistemi formativi, con il sistema produttivo e delle professioni e con le pubbliche amministrazioni; f) attivita' statale volta all'attuazione del diritto allo studio nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica; g) rapporto con il Consiglio nazionale per l'alta formazione per gli atti di competenza. 6. La direzione generale per il coordinamento e lo sviluppo della ricerca, che si articola in n.7 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito nazionale; b) indirizzo e coordinamento, normazione generale e finanziamento degli enti di ricerca non strumentali; c) sviluppo dell'autonomia e razionalizzazione della rete degli enti di ricerca; d) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca; e) vigilanza e controllo sulle attivita' degli enti di ricerca; f) promozione della ricerca finanziata con fondi nazionali; g) predisposizione e attuazione dei programmi operativi nazionali per la ricerca e l'alta formazione cofinanziati dai fondi strutturali e dal fondo aree sottoutilizzate; h) cooperazione scientifica nazionale in materia di ricerca; i) cura dei rapporti con gli altri Ministeri e con le Regioni in materia di ricerca, assicurandone il coordinamento; l) valorizzazione e sostegno della ricerca libera negli enti di ricerca e sua integrazione con la ricerca privata; m) promozione della cultura scientifica; n) esami degli Statuti degli enti vigilati e delle modifiche agli stessi, proponendo al Ministro le determinazioni finali; o) sostegno alla ricerca privata nell'ambito della competenza del Ministero; p) cura e gestione del Fondo unico per la ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nel rispetto delle disposizioni del relativo regolamento, nonche' della gestione dei fondi strutturali dell'Unione europea; q) incentivazione e agevolazione della ricerca nelle imprese e negli altri soggetti pubblici e privati e gestione dei relativi fondi; r) monitoraggio e sostegno del grado di interazione tra sistema della ricerca e sistema produttivo; s) cura dell'anagrafe nazionale delle ricerche nazionali; t) supporto allo svolgimento delle funzioni del Comitato di esperti per la politica della ricerca. 7. La direzione generale per l'internazionalizzazione della ricerca che si articola in n. 6 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) attivita' di promozione, programmazione e coordinamento della ricerca in ambito internazionale ed europeo; b) elaborazione dell'indirizzo unitario e coordinamento della politica della ricerca nei comitati di gestione delle convenzioni, dei protocolli, delle direttive e degli accordi in materia di ricerca nell'ambito dell'Unione europea, dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, dell'Agenzia spaziale europea, delle Nazioni unite e di organismi internazionali; indirizzo, normazione generale e finanziamento dell'Agenzia spaziale ialiana; c) indirizzo e sostegno alla ricerca spaziale e aerospaziale; d) promozione della cooperazione internazionale in materia di ricerca; e) promozione della partecipazione italiana ai programmi comunitari di ricerca; f) partecipazione a commissioni dell'Unione europea e ad organismi comunitari operanti in tema di ricerca; g) supporto alla redazione del Programma nazionale per la ricerca; h) agevolazione della ricerca nelle imprese e in altri soggetti pubblici e privati nell'ambito di accordi internazionali di cooperazione, nonche' programmi comunitari; i) attivita' preliminari per la definizione della posizione nazionale nel programma quadro sulla ricerca; l) analisi e diffusione della normativa comunitaria e delle modalita' di interazione con gli organismi comunitari; m) individuazione di opportunita' di finanziamento a valere su fondi internazionali pubblici e privati e relativo utilizzo; n) assistenza alle imprese che decidono di accedere a fondi comunitari.
Nota all'art. 6: - La legge 21 dicembre 1999, n. 508 recante Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 gennaio 2000, n. 2. - Si riporta il testo dell'art. 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007): «870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'art. 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni.». - Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 7 giugno 2000, n. 150 recante Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni: «Art. 6 (Strutture). - l. In conformita' alla disciplina dettata dal presente capo e, ove compatibili, in conformita' alle norme degli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e relative disposizioni attuative, le attivita' di informazione si realizzano attraverso il portavoce e l'ufficio stampa e quelle di comunicazione attraverso l'ufficio per le relazioni con il pubblico, nonche' attraverso analoghe strutture quali gli sportelli per il cittadino, gli sportelli unici della pubblica amministrazione, gli sportelli polifunzionali e gli sportelli per le imprese. 2. Ciascuna amministrazione definisce, nell'ambito del proprio ordinamento degli uffici e del personale e nei limiti delle risorse disponibili, le strutture e i servizi finalizzati alle attivita' di informazione e comunicazione e al loro coordinamento, confermando, in sede di prima applicazione della presente legge, le funzioni di comunicazione e di informazione al personale che gia' le svolge.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 3 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 recante Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59: «3. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica si avvale come supporto di una segreteria tecnica istituita presso il MURST, nell'ambito della potesta' regolamentare di organizzazione di detto Ministero. La segreteria opera anche come supporto della commissione e delle strutture ad essa collegate. Con decreto ministeriale sono altresi' determinate le modalita' per l'utilizzazione di personale comandato da altre amministrazioni, enti e istituzioni, nonche' i limiti numerici per il ricorso a personale qualificato con contratto a tempo determinato senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, ai fini delle attivita' di cui al comma 2, puo' acquisire osservazioni e proposte del comitato di esperti di cui all'art. 3, dei consigli scientifici nazionali e della assemblea di cui al successivo art. 4. Al Ministro possono inviare proposte anche universita', enti di ricerca, ricercatori pubblici e privati, nonche' organismi di consulenza tecnico scientifica afferenti alle amministrazioni pubbliche.». - La legge 2 agosto 1999, n. 264 recante Norme in materia di accessi ai corsi universitari e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 6 agosto 1999, n. 183.
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| Art. 7 Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
1. Il dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali e per la comunicazione svolge funzioni nelle seguenti aree: studi e programmazione ministeriale; politica finanziaria, bilancio e monitoraggio del fabbisogno finanziario del Ministero; definizione degli indirizzi generali in materia di gestione delle risorse umane del Ministero, di disciplina giuridica ed economica del relativo rapporto di lavoro, di reclutamento e formazione, di relazioni sindacali e di contrattazione; acquisti e affari generali; gestione e sviluppo dei sistemi informativi del Ministero e connessione con i sistemi informativi delle universita', degli enti di ricerca e dei consorzi interuniversitari; elaborazioni statistiche; affari e relazioni internazionali dell'istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale, inclusa la collaborazione con l'Unione europea e con gli organismi internazionali. 2. Al dipartimento sono assegnati, per l'espletamento dei compiti di supporto, 4 uffici dirigenziali non generali e 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, i cui compiti sono definiti con il decreto ministeriale di cui all'articolo 10. 3. Il dipartimento per la programmazione ministeriale e per la gestione ministeriale del bilancio, delle risorse umane e dell'informazione comprende i seguenti uffici di livello dirigenziale generale: a) direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali; b) direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio; c) direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi; d) direzione generale per gli affari internazionali. 4. La direzione generale per le risorse umane del Ministero, acquisti e affari generali, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 4 uffici dirigenziali non generali di studio, ricerca e consulenza svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) attuazione delle direttive del Ministro in materia di politiche del personale amministrativo e tecnico, dirigente e non, del Ministero; b) reclutamento, formazione generale e amministrazione del personale; c) relazioni sindacali e contrattazione; d) emanazione di indirizzi alle direzioni regionali per l'applicazione dei contratti collettivi e la stipula di accordi decentrati; e) mobilita' e trattamento di quiescenza e previdenza; f) pianificazione e allocazione delle risorse umane; g) cura della gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione centrale; h) consulenza all'amministrazione periferica in materia contrattuale; i) servizi, strutture e compiti strumentali dell'amministrazione centrale; l) consulenza alle strutture dipartimentali e alle direzioni generali su contrattualistica ed elaborazione di capitolati; m) cura dell'adozione di misure finalizzate a promuovere il benessere organizzativo dei lavoratori del Ministero e a fornire consulenza agli uffici scolastici regionali per lo svolgimento di analoghe azioni con riferimento al contesto territoriale di competenza; n) gestione del contenzioso per provvedimenti aventi carattere generale e definizione delle linee di indirizzo per la gestione del contenzioso di competenza delle articolazioni territoriali; o) gestione del contenzioso del lavoro del personale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 165 del 2001; p) responsabilita' e sanzioni disciplinari del personale; q) elaborazione del piano acquisti annuale. 5. La direzione generale per la politica finanziaria e per il bilancio, che si articola in 9 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) rilevazione del fabbisogno finanziario del Ministero avvalendosi dei dati forniti dai dipartimenti e dagli uffici scolastici regionali; b) cura della predisposizione dello stato di previsione della spesa del Ministero, delle operazioni di variazione e assestamento, della redazione delle proposte per la legge finanziaria e per la legge di bilancio, dell'attivita' di rendicontazione al Parlamento e agli organi di controllo in attuazione delle direttive del Ministro, e in coordinamento con gli altri dipartimenti; c) predisposizione dei programmi di ripartizione delle risorse finanziarie rivenienti da leggi, fondi e provvedimenti, in relazione alle destinazioni per esse previste; d) predisposizione degli atti connessi con l'assegnazione delle risorse finanziarie ai vari centri di responsabilita' e ai centri di costo; e) coordinamento dei programmi di acquisizione delle risorse finanziarie nazionali, in relazione alle diverse fonti di finanziamento; f) analisi e monitoraggio dei flussi finanziari; g) assegnazione alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, delle risorse finanziarie; h) elaborazione delle istruzioni generali per la gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche; i) attivita' di assistenza tecnica sulle materie giuridico-contabili di competenza dei diversi uffici centrali e periferici; l) cura della redazione delle proposte per il documento di programmazione economica e finanziaria; m) supporto all'istruttoria nella predisposizione degli atti e nella formulazione delle proposte che il Ministero sottopone al CIPE, nonche' nell'esame degli argomenti all'ordine del giorno del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) relativi ai settori di competenza del Ministero; n) predisposizione delle relazioni tecniche sui provvedimenti normativi anche sulla base dei dati forniti dagli uffici competenti. 6. La direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi che si articola in 10 uffici dirigenziali non generali, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero nei seguenti ambiti: a) promozione e svolgimento delle attivita' di indagine, studio e documentazione per le materie di competenza del Ministero; b) pianificazione, gestione e sviluppo del sistema informativo del Ministero; c) elaborazione di studi ed analisi funzionali all'attivita' dei dipartimenti e delle direzioni generali relativamente ad aspetti inerenti le tematiche di rispettiva competenza e valutazione dei dati raccolti; d) concorso, in collaborazione con l'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione ed in raccordo con la direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, alla valutazione del sistema dell'istruzione e al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche ed educative; e) svolgimento dei compiti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; f) cura dei rapporti con i soggetti che forniscono i servizi concernenti il sistema informativo, svolgendo tutti gli adempimenti contrattuali relativi; g) cura dei rapporti con il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione; h) garanzia della coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni e consulenza alle scuole in materia di strutture informatiche e tecnologiche destinate alla didattica; i) creazione di servizi in rete per le scuole e delle infrastrutture necessarie anche in collaborazione con le regioni, gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati; l) attuazione di convenzioni con soggetti pubblici e privati e partecipazione ad iniziative comuni con altri ministeri ed organismi anche internazionali; m) cura dell'anagrafe degli studenti e dei laureati in collaborazione con la direzione generale per l'universita', lo studente e il diritto allo studio; n) cura dell'anagrafe della ricerca. 7. Nell'ambito della direzione generale per gli studi, la statistica e i sistemi informativi opera il servizio di statistica istituito a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come struttura di servizio per tutte le articolazioni organizzative, centrali e periferiche, del Ministero. 8. La direzione generale per gli affari internazionali, che si articola in 7 uffici dirigenziali non generali e in 1 ufficio dirigenziale non generale di studio, ricerca e consulenza, svolge le funzioni e i compiti di spettanza del Ministero, ferme restando le competenze della direzione generale di cui all'articolo 6, comma 7, nei seguenti ambiti: a) cura delle relazioni internazionali, in ambito bilaterale e multilaterale, in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; b) collaborazione alla definizione dei protocolli culturali bilaterali; c) organizzazione e cura degli scambi di assistenti di lingua straniera in Italia e di lingua italiana all'estero; d) cura dei rapporti con le organizzazioni internazionali operanti in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; e) coordinamento delle attivita' di promozione e gestione dei programmi di cooperazione comunitaria; f) cura dei rapporti con le agenzie nazionali designate alle funzioni di supporto gestionale dei programmi comunitari in materia di istruzione scolastica, universitaria e dell'alta formazione artistica e musicale; g) promozione, in collaborazione con le altre direzioni generali, di elaborazioni e di analisi comparative rispetto a modelli e sistemi comunitari e internazionali; h) promozione di intese con gli enti locali per la realizzazione di progetti ed iniziative di carattere internazionale; i) coordinamento e monitoraggio degli obiettivi europei; l) individuazione delle opportunita' di finanziamento a valere su fondi internazionali e comunitari ivi compresa la partecipazione ad avvisi europei e progetti pilota; m) predisposizione della programmazione e cura della gestione dei Fondi strutturali europei finalizzati allo sviluppo ed all'attuazione delle politiche di coesione sociale relative al settore dell'istruzione; n) controllo, monitoraggio e certificazione finanziaria sulla base dei regolamenti europei; o) cura della pianificazione e gestione delle risorse nazionali connesse alle politiche unitarie per la coesione nel settore dell'istruzione.
Nota all'art. 7: - Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche: "Art. 12 (Uffici per la gestione del contenzioso del lavoro). (Art. 12-bis del decreto legislativo n. 29 del 1999, aggiunto dall'art. 7 del decreto legislativo n. 80 del 1998). - 1. Le amministrazioni pubbliche provvedono, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, ad organizzare la gestione del contenzioso del lavoro, anche creando appositi uffici, in modo da assicurare l'efficace svolgimento di tutte le attivita' stragiudiziali e giudiziali inerenti alle controversie. Piu' amministrazioni omogenee o affini possono istituire, mediante convenzione che ne regoli le modalita' di costituzione e di funzionamento, un unico ufficio per la gestione di tutto o parte del contenzioso comune.". - Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 recante Codice dell'amministrazione digitale: "Art. 17 (Strutture per l'organizzazione, l'innovazione e le tecnologie). - 1. Le pubbliche amministrazioni centrali garantiscono l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e digitalizzazione dell'amministrazione definite dal Governo. A tale fine le predette amministrazioni individuano un centro di competenza cui afferiscono i compiti relativi a: a) coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni; b) indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi dell'amministrazione; c) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica; d) accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e promozione dell'accessibilita' anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4; e) analisi della coerenza tra l'organizzazione dell'amministrazione e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualita' dei servizi nonche' di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa; f) cooperazione alla revisione della riorganizzazione dell'amministrazione ai fini di cui alla lettera e); g) indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi; h) progettazione e coordinamento delle iniziative rilevanti ai fini di una piu' efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi; i) promozione delle iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie; j) pianificazione e coordinamento del processo di diffusione, all'interno dell'amministrazione, dei sistemi di posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale e mandato informatico, e delle norme in materia di sicurezza, accessibilita' e fruibilita'. 1-bis. Ciascun Ministero istituisce un unico centro di competenza, salva la facolta' delle Agenzie di istituire un proprio centro.". - Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 recante Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400: "Art. 3 (Uffici di statistica). - 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT. 2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio e' preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT. 3. Le attivita' e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonche' dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unita' sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con piu' di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale. 4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT. 5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attivita' secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17.".
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| Art. 8. Uffici scolastici regionali 1. In ciascun capoluogo di regione ha sede l'Ufficio scolastico regionale di livello dirigenziale generale che costituisce un autonomo centro di responsabilita' amministrativa, al quale sono assegnate le funzioni individuate nei commi 2 e 3. Il numero complessivo degli uffici scolastici regionali e' di 18. 2. L'Ufficio scolastico regionale vigila sul rispetto delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni, sull'attuazione degli ordinamenti scolastici, sui livelli di efficacia dell'azione formativa e sull'osservanza degli standard programmati; cura l'attuazione, nell'ambito territoriale di propria competenza, delle politiche nazionali per gli studenti; provvede alla costituzione della segreteria del consiglio regionale dell'istruzione a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233. Il dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale adotta, per i dirigenti di seconda fascia, gli atti di incarico e stipula i contratti individuali di lavoro. Formula al dipartimento di cui all'articolo 7 proposte per le proprie necessita' di risorse finanziarie, strumentali e di personale. Provvede alla gestione amministrativa e contabile delle attivita' strumentali, contrattuali e convenzionali di carattere generale, comuni agli uffici dell'amministrazione regionale. Nella prospettiva della graduale attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione ed al fine di assicurare la continuita' istituzionale del servizio scolastico a salvaguardia dei diritti fondamentali dei cittadini, attiva la politica scolastica nazionale sul territorio supportando la flessibilita' organizzativa, didattica e di ricerca delle istituzioni scolastiche; integra la sua azione con quella dei comuni, delle province e della regione nell'esercizio delle competenze loro attribuite dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; promuove la ricognizione delle esigenze formative e lo sviluppo della relativa offerta sul territorio in collaborazione con la regione e gli enti locali; cura i rapporti con l'amministrazione regionale e con gli enti locali, per quanto di competenza statale, per l'offerta formativa integrata, l'educazione degli adulti, nonche' l'istruzione e formazione tecnica superiore e i rapporti scuola-lavoro; esercita la vigilanza sulle scuole non statali paritarie e non paritarie, nonche' sulle scuole straniere in Italia; assegna alle istituzioni scolastiche, nell'ambito dei capitoli di bilancio affidati alla sua gestione, le risorse finanziarie; svolge attivita' di verifica e di vigilanza al fine di rilevare l'efficienza dell'attivita' delle istituzioni scolastiche e di valutare il grado di realizzazione del piano per l'offerta formativa; assegna alle istituzioni scolastiche ed educative le risorse di personale ed esercita tutte le competenze, ivi comprese le relazioni sindacali, non attribuite alle istituzioni scolastiche o non riservate all'Amministrazione centrale; assicura la diffusione delle informazioni; esercita le attribuzioni, assumendo legittimazione passiva nei relativi giudizi, in materia di contenzioso del personale della scuola, nonche' del personale amministrativo in servizio presso gli uffici scolastici periferici. 3. L'Ufficio scolastico regionale e' organizzato in uffici dirigenziali di livello non generale per funzioni e per articolazioni sul territorio con compiti di supporto alle scuole, amministrativi e di monitoraggio. Tali uffici svolgono, in particolare, le funzioni relative alla assistenza, alla consulenza e al supporto, agli istituti scolastici autonomi per le procedure amministrative e amministrativo-contabili; alla gestione delle graduatorie e alla formulazione di proposte al direttore regionale ai fini dell'assegnazione delle risorse umane ai singoli istituti scolastici autonomi; al supporto e alla consulenza agli istituti scolastici per la progettazione e innovazione della offerta formativa e alla integrazione con gli altri attori locali; al supporto e allo sviluppo delle reti di scuole; al monitoraggio dell'edilizia scolastica e della sicurezza degli edifici; allo stato di integrazione degli alunni immigrati; all'utilizzo da parte delle scuole dei fondi europei; al raccordo ed interazione con le autonomie locali per la migliore realizzazione dell'integrazione scolastica dei diversamente abili, alla promozione ed incentivazione della partecipazione studentesca; al raccordo con i comuni per la verifica dell'osservanza dell'obbligo scolastico; alla cura delle relazioni con le RSU e con le organizzazioni sindacali territoriali. 4. Presso ciascun ufficio scolastico regionale e' costituito l'organo collegiale di cui all'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. 5. Le proposte di cui all'articolo 5, comma 5, lettere f) e g), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nei confronti di dirigenti preposti agli Uffici scolastici regionali sono formulate dal capo del Dipartimento per la programmazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, sentito il capo del Dipartimento per l'istruzione. 6. Nella regione Valle d'Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano continuano ad applicarsi, per quanto concerne l'organizzazione dell'amministrazione scolastica, le disposizioni previste dai rispettivi statuti e relative norme di attuazione o in base ad essi adottate. Nella Regione Siciliana continua ad applicarsi l'articolo 9 delle norme di attuazione dello statuto in materia di pubblica istruzione adottate con decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246. 7. Gli Uffici scolastici regionali sotto elencati si articolano negli uffici dirigenziali non generali per ciascuno indicati, i cui compiti sono definiti con il decreto di cui al comma 8: a) l'Ufficio scolastico regionale per l'Abruzzo si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 10 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; b) l'Ufficio scolastico regionale per la Basilicata si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; c) l'Ufficio scolastico regionale per la Calabria si articola in n. 10 uffici dirigenziali non generali e in n. 14 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; d) l'Ufficio scolastico regionale per la Campania si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 28 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; e) l'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna si articola in n. 17 uffici dirigenziali non generali e in n. 21 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; f) l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; g) l'Ufficio scolastico regionale per il Lazio si articola in n. 14 uffici dirigenziali non generali e in n. 27 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; h) l'Ufficio scolastico regionale per la Liguria si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; i) l'Ufficio scolastico regionale per la Lombardia si articola in n. 21 uffici dirigenziali non generali e in n. 29 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; l) l'Ufficio scolastico regionale per le Marche si articola in n. 7 uffici dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; m) l'Ufficio scolastico regionale per il Molise si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; n) l'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte si articola in n. 15 uffici dirigenziali non generali e in n. 20 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; o) l'Ufficio scolastico regionale per la Puglia si articola in n. 11 uffici dirigenziali non generali e in n. 16 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; p) l'Ufficio scolastico regionale per la Sardegna si articola in n. 8 uffici dirigenziali non generali e in n. 11 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; q) l'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia si articola in n. 18 uffici dirigenziali non generali e in n. 23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; r) l'Ufficio scolastico regionale per la Toscana si articola in n. 18 uffici dirigenziali non generali e in n. 23 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; s) l'Ufficio scolastico regionale per l'Umbria si articola in n. 4 uffici dirigenziali non generali e in n. 7 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; t) l'Ufficio scolastico regionale per il Veneto si articola in n. 13 uffici dirigenziali non generali e in n. 19 posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive. 8. Su proposta avanzata dal dirigente generale preposto all'Ufficio scolastico regionale, previa informativa alle organizzazioni sindacali di categoria, il Ministro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali aventi titolo a partecipare alla contrattazione, adotta, il decreto ministeriale di natura non regolamentare per la definizione organizzativa e dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale istituiti presso ciascun ufficio regionale.
Nota all'art. 8: - Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 1999, n. 233 recante Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «Art. 4 (Consigli regionali dell'istruzione). - 1. E' istituito, presso ogni ufficio periferico regionale dell'amministrazione della pubblica istruzione, il consiglio regionale dell'istruzione. Il consiglio dura in carica tre anni ed ha competenze consultive e di supporto all'amministrazione a livello regionale. Esso esprime pareri obbligatori in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, di attuazione delle innovazioni ordinamentali, di distribuzione dell'offerta formativa e di integrazione tra istruzione e formazione professionale, di educazione permanente, di politiche compensative con particolare riferimento all'obbligo formativo e al diritto allo studio, di reclutamento e mobilita' del personale, di attuazione degli organici funzionali di istituto. 2. Il consiglio esprime all'organo competente parere obbligatorio sui provvedimenti relativi al personale docente per i quali la disciplina sullo stato giuridico preveda il parere di un organo collegiale a tutela della liberta' di insegnamento. 3. Il consiglio e' costituito dai presidenti dei consigli scolastici locali, da componenti eletti dalla rappresentanza del personale della scuola statale nei consigli scolastici locali e da tre componenti eletti dai rappresentanti delle scuole pareggiate, parificate e legalmente riconosciute nei consigli locali e da cinque rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Del consiglio fa parte di diritto il dirigente dell'ufficio periferico regionale. 4. Il numero complessivo dei componenti eletti dai consigli scolastici locali in rappresentanza del personale scolastico in servizio nella regione e' determinato in proporzione al numero degli appartenenti al personale dirigente, docente, amministrativo tecnico e ausiliario in servizio nelle scuole statali: 14 e 16 seggi quando il suddetto personale sia rispettivamente in numero non superiore e superiore a 50.000. E' garantita la rappresentanza di tre ovvero quattro unita' di personale docente per ciascun grado di istruzione nonche' di almeno un dirigente scolastico e di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario. 5. Il consiglio elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il presidente; qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il presidente e' eletto a maggioranza relativa dei votanti. 6. All'interno del consiglio e' istituita un'apposita sezione, della quale fanno parte i docenti eletti dal personale della scuola, per l'esercizio delle competenze consultive di cui al comma 2. 7. Le deliberazioni adottate dal consiglio in assemblea generale sono valide se e' presente un terzo dei componenti. Tutti i pareri, ivi compresi quelli obbligatori, sono resi nel termine di trenta giorni. In casi di particolare urgenza il dirigente dell'ufficio periferico regionale puo' assegnare un termine diverso, non inferiore a quindici giorni. Decorso il termine di trenta o quello inferiore assegnato dal dirigente, si puo' prescindere dal parere. 8. Il consiglio, nella prima seduta successiva al suo insediamento, adotta un regolamento nel quale disciplina la organizzazione dei propri lavori e l'attribuzione di specifiche competenze ad apposite commissioni. Il regolamento puo' prevedere la composizione e il funzionamento di una giunta esecutiva presieduta dal dirigente dell'ufficio periferico regionale. 9. Il dirigente dell'ufficio periferico regionale provvede alla costituzione di una segreteria del consiglio regionale dell'istruzione. 10. Presso l'ufficio periferico regionale avente sede nella regione Friuli-Venezia Giulia e' istituito un consiglio regionale dell'istruzione per le scuole con lingua di insegnamento slovena, composto dai rappresentanti del personale delle predette scuole statali, pareggiate, parificate e legalmente riconosciute eletti nei consigli scolastici locali, nonche' da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori. Ai predetti consigli si applicano le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9 e 11. 11. I termini e le modalita' per l'elezione dei componenti dei consigli regionali sono stabiliti con l'ordinanza di cui all'art. 2, comma 9.». - Si riporta il testo dell'art. 117, secondo comma, lettera «m» della Costituzione: «m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; ». - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, supplemento ordinario. - Per il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 5, comma 5, lettere f) e g) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note all'art. 3. - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985 n. 246 recante Norme di attuazione dello statuto della regione siciliana in materia di pubblica istruzione e' il seguente: «Art. 9. - Fino a quando non sara' diversamente provveduto, per l'esercizio delle attribuzioni di cui al presente decreto l'amministrazione regionale si avvale degli organi e degli uffici periferici del Ministero della pubblica istruzione esistenti nel territorio della regione e del personale ivi in servizio, il quale nello svolgimento delle funzioni attribuite alla regione ha l'obbligo di seguire le direttive dell'amministrazione regionale. Le piante organiche degli uffici e degli organi periferici, di cui la regione si avvale per l'esercizio delle funzioni trasferite con il presente decreto, sono stabilite dallo Stato, sentita la regione. L'amministrazione regionale esercita nei confronti del personale di cui al presente articolo, relativamente all'utilizzazione, le attribuzioni del Ministero della pubblica istruzione, salvo i casi in cui, in base alle vigenti disposizioni, il provvedimento ministeriale debba essere preceduto da deliberazioni di organi collegiali istituiti presso il Ministero. I provvedimenti adottati dall'amministrazione regionale ai sensi del comma precedente devono essere comunicati al Ministero della pubblica istruzione, il quale puo', entro il termine di trenta giorni dal ricevimento, chiederne il riesame. Trascorso tale termine il provvedimento diventa esecutivo.».
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| Art. 9. Corpo ispettivo 1. Il corpo ispettivo, composto dai dirigenti che svolgono la funzione ispettiva tecnica, e' collocato, a livello di amministrazione centrale, in posizione di dipendenza funzionale dal capo del Dipartimento per l'istruzione, e, a livello periferico, in posizione di dipendenza funzionale dai dirigenti preposti agli uffici scolastici regionali. Le modalita' di esercizio della funzione ispettiva tecnica sono determinate con apposito atto di indirizzo del Ministro. |
| Art. 10. Uffici di livello dirigenziale non generale 1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale, nonche' alla definizione dei relativi compiti, si provvede entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento su proposta dei capi dipartimento interessati, sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e) della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, e dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni.
Nota all'art. 10: - Per il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), si vedano le note alle premesse. - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «4. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale di ciascun Ministero e alla definizione dei relativi compiti si provvede con decreto ministeriale di natura non regolamentare.».
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| Art. 11. Posti di funzione dirigenziale e dotazioni organiche del personale non dirigenziale 1. I posti di funzione dirigenziale del Ministero e la dotazione organica del personale non dirigenziale del Ministero sono individuati nella tabella A, allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante. 2. E' istituito il ruolo unico del personale non dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca nel quale confluisce il personale gia' in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca, fatto comunque salvo l'espletamento dei concorsi di riqualificazione gia' indetti alla data di entrata in vigore del presente regolamento. 3. E' istituito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, il ruolo del personale dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nel quale confluiscono i dirigenti gia' in servizio presso il Ministero della pubblica istruzione e il Ministero dell'universita' e della ricerca.
Nota all'art. 11: - Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108 recante Regolamento recante disciplina per l'istituzione, l'organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 aprile 2004, n. 100.
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| Art. 12. Disposizioni sull'organizzazione 1. Ogni due anni, l'organizzazione del Ministero e' sottoposta a verifica, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e tenuto conto di quanto disposto dall'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo, al fine di accertarne funzionalita' ed efficienza e di adeguarne le funzioni ai processi di attuazione dell'articolo 117 della Costituzione. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca non procede all'apertura di nuovi uffici scolastici provinciali. 3. In relazione a quanto disposto dall'articolo 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si procede entro il termine dell'anno scolastico 2008 - 2009 all'avvio dell'elaborazione di un piano operativo che, fermo restando il mantenimento dei servizi assicurati a livello provinciale, definisca, con apposito regolamento da adottarsi, sentite le organizzazioni sindacali, entro due anni dall'emanazione del presente decreto, un modello organizzativo su base regionale. 4. In sede di predisposizione del piano di cui al comma 3, si tiene conto dei seguenti criteri: a) bacino di utenza dei servizi resi in relazione alle funzioni svolte; b) popolazione residente; c) grado di raccordo e di interazione con le autonomie locali; d) distanza tra le sedi, conformazione geografica del territorio e sistema dei trasporti; e) consistenza del personale; f) evoluzione del sistema di istruzione in particolare per quanto concerne il personale della scuola.
Nota all'art. 12: - Si riporta il testo dell'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59: «5. Con le medesime modalita' di cui al precedente comma 1 si procede alla revisione periodica dell'organizzazione ministeriale, con cadenza almeno biennale.». - Per il testo dell'art. 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note all'art. 2. - Per il testo dell'art. 117 della Costituzione, si vedano le note all'art. 8. - Per il testo dell'art. 74, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria», si vedano le note alle premesse.
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| Art. 13. Organismi operanti nell'ambito del Ministero 1. Nell'ambito del Ministero operano gli organismi collegiali individuati per il Ministero della pubblica istruzione e per il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
Nota all'art. 13: - Si riporta il testo dell'art. 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 recante «Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale»: «Art. 29 (Contenimento spesa per commissioni comitati ed altri organismi). - 1. Fermo restando il divieto previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, operanti nelle predette amministrazioni, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Ai suddetti fini le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Tale riduzione si aggiunge a quella prevista dall'art. 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. 2. Per realizzare le finalita' di contenimento delle spese di cui al comma 1, per le amministrazioni statali si procede, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al riordino degli organismi, anche mediante soppressione o accorpamento delle strutture, con regolamenti da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per gli organismi previsti dalla legge o da regolamento e, per i restanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro competente. I provvedimenti tengono conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle duplicazioni organizzative e funzionali; b) razionalizzazione delle competenze delle strutture che svolgono funzioni omogenee; c) limitazione del numero delle strutture di supporto a quelle strettamente indispensabili al funzionamento degli organismi; d) diminuzione del numero dei componenti degli organismi; e) riduzione dei compensi spettanti ai componenti degli organismi; e-bis) indicazione di un termine di durata, non superiore a tre anni, con la previsione che alla scadenza l'organismo e' da intendersi automaticamente soppresso; e-ter) previsione di una relazione di fine mandato sugli obiettivi realizzati dagli organismi, da presentare all'amministrazione competente e alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2-bis. La Presidenza del Consiglio dei Ministri valuta, prima della scadenza del termine di durata degli organismi individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3, di concerto con l'amministrazione di settore competente, la perdurante utilita' dell'organismo proponendo le conseguenti iniziative per l'eventuale proroga della durata dello stesso. 3. Le amministrazioni non statali sono tenute a provvedere, entro lo stesso termine e sulla base degli stessi criteri di cui al comma 2, con atti di natura regolamentare previsti dai rispettivi ordinamenti, da sottoporre alla verifica degli organi interni di controllo e all'approvazione dell'amministrazione vigilante, ove prevista. Nelle more dell'adozione dei predetti regolamenti le stesse amministrazioni assicurano il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1 entro il termine ivi previsto. 4. Ferma restando la realizzazione degli obiettivi di risparmio di spesa di cui al comma 1, gli organismi non individuati dai provvedimenti previsti dai commi 2 e 3 entro il 15 maggio 2007 sono soppressi. A tale fine, i regolamenti ed i decreti di cui al comma 2, nonche' gli atti di natura regolamentare di cui al comma 3, devono essere trasmessi per l'acquisizione dei prescritti pareri, ovvero per la verifica da parte degli organi interni di controllo e per l'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante, ove prevista, entro il 28 febbraio 2007. 5. Scaduti i termini di cui ai commi 1, 2 e 3 senza che si sia provveduto agli adempimenti ivi previsti e' fatto divieto alle amministrazioni di corrispondere compensi ai componenti degli organismi di cui al comma 1. 6. Le disposizioni del presente articolo non trovano diretta applicazione alle regioni, alle province autonome, agli enti locali e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. 7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e agli organi di direzione, amministrazione e controllo.».
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| Art. 14. Disposizioni finali e abrogazioni 1. Quando leggi, regolamenti, decreti, norme o provvedimenti fanno riferimento ai Ministri e ai Ministeri della pubblica istruzione o dell'universita' e della ricerca, il riferimento si intende rispettivamente al Ministro e al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: a) decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260; b) decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 20 gennaio 2009
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Gelmini, Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca Brunetta, Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Bossi, Ministro per le riforme per il federalismo
Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 105
Nota all'art. 14: - Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264 recante Disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 2008, n. 21. - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260 recante Regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2008, n. 18.
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| Allegato - Tabella A (prevista dall'articolo 11, comma 1)
Personale dirigenziale:
Dirigente di prima fascia 34* Dirigenti di seconda fascia, amministrativi 337** Dirigenti di seconda fascia, tecnici 335 Totale 706 * compreso un posto dirigenziale di livello generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. ** compresi 15 posti dirigenziali di livello non generale presso gli uffici di diretta collaborazione del Ministro. Dotazione organica complessiva del personale non dirigenziale:
AREA III n. 3638 AREA II n. 4593 AREA I n. 538 Totale aree n. 8769 Totale complessivo 9475 |
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