Gazzetta n. 60 del 13 marzo 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 2009, n. 16
Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 14, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, ed in particolare l'articolo 1, commi 5, 8, 11, 17 e 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57, recante norme di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259, recante norme di riorganizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della pubblica istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 2007, n. 260, recante il regolamento di riorganizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2007, n. 264, concernente regolamento recante disposizioni di riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca;
Visto, in particolare, l'articolo 1, comma 17, del citato decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, che prevede che l'onere relativo ai contingenti assegnati agli uffici di diretta collaborazione dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che abbiano subito modificazioni deve essere inferiore per non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del decreto-legge stesso;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 262 dell'8 novembre 2008, recante ricognizione in via amministrativa delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;
Sentite le organizzazioni sindacali in data 31 luglio 2008 ed in data 20 novembre 2008;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° agosto 2008;
Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, reso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 28 agosto 2008;
Acquisiti i pareri favorevoli delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 dicembre 2008;
Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.
Ministro e Sottosegretari
1. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministro» e' l'organo di direzione politica del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di seguito denominato «Ministero» ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Per lo svolgimento delle proprie funzioni di indirizzo politico-amministrativo, il Ministro si avvale degli Uffici di diretta collaborazione di cui all'articolo 2, comma 2.
3. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegati dal Ministro con proprio decreto.



Note alla premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 87, della Costituzione:
«Art. 87 - Il Presidente della Repubblica e' il capo
dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale.
Puo' inviare messaggi alle Camere.
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la
prima riunione.
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di
legge di iniziativa del Governo.
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla
Costituzione.
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari
dello Stato.
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici,
ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
l'autorizzazione delle Camere.
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo
stato di guerra deliberato dalle Camere.
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.
Puo' concedere grazia e commutare le pene.
Conferisce le onorificenze della Repubblica.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4-bis, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis).
4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei
Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono:
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con
i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della consistenza
delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali.».
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 recante:
«Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni
pubbliche» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18
agosto 1999, n. 193.
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante:
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art.
11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). -
(Omissis).
2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il
Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione,
aventi esclusive competenze di supporto e di raccordo con
l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento
adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23
agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei
limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti
pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o
comando; collaboratori assunti con contratti a tempo
determinato disciplinati dalle norme di diritto privato;
esperti e consulenti per particolari professionalita' e
specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata
e continuativa. All'atto del giuramento del Ministro, tutte
le assegnazioni di personale, ivi compresi gli incarichi
anche di livello dirigenziale e le consulenze e i
contratti, anche a termine, conferiti nell'ambito degli
uffici di cui al presente comma, decadono automaticamente
ove non confermati entro trenta giorni dal giuramento del
nuovo Ministro. Per i dipendenti pubblici si applica la
disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15
maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede
al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari
di Stato. Con decreto adottato dall'autorita' di governo
competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del
bilancio e della programmazione economica, e' determinato,
in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n) della legge
15 marzo 1997, n. 59, senza aggravi di spesa e, per il
personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali
di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale,
il trattamento economico accessorio, da corrispondere
mensilmente, a fronte delle responsabilita', degli obblighi
di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli,
ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un
unico emolumento, e' sostitutivo dei compensi per il lavoro
straordinario, per la produttivita' collettiva e per la
qualita' della prestazione individuale. Con effetto
dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente
comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10
luglio 1924, n.1100, e successive modificazioni ed
integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la
costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e
delle segretarie particolari dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 5, 8, 11, 17 e
20 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121
(Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di
Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244):
«5. Le funzioni del Ministero dell'universita' e della
ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e
di personale, sono trasferite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca.
(Omissis).
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione, sentiti i Ministri interessati, si procede
all'immediata ricognizione in via amministrativa delle
strutture trasferite ai sensi del presente decreto. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su
proposta dei Ministri competenti, sono apportate le
variazioni di bilancio occorrenti per l'adeguamento del
bilancio di previsione dello Stato alla nuova struttura del
Governo (8).
(Omissis).
11. La denominazione: "Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca" sostituisce, ad ogni
effetto e ovunque presente, la denominazione: "Ministero
della pubblica istruzione".
(Omissis).
17. L'onere relativo ai contingenti assegnati agli
uffici di diretta collaborazione dei Ministri, dei Vice
Ministri e dei Sottosegretari di Stato nelle strutture che
abbiano subito modificazioni ai sensi delle disposizioni
del presente decreto, deve essere, comunque, inferiore per
non meno del 20 per cento al limite di spesa complessivo
riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore
dello stesso decreto.
(Omissis).
20. Con riferimento ai Ministeri per i quali sono
previsti accorpamenti, in via provvisoria e, comunque, per
un periodo massimo di sei mesi a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, nelle more dell'approvazione del regolamento di
organizzazione dei relativi uffici funzionali, strumentali
e di diretta collaborazione con le autorita' di Governo, la
struttura di tali uffici e' definita, nel rispetto delle
leggi vigenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il
Ministro dell'economia e delle finanze. Fino alla data di
entrata in vigore di tale decreto si applicano
transitoriamente i provvedimenti organizzativi vigenti,
purche' resti ferma l'unicita' degli uffici di diretta
collaborazione di vertice. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri
competenti, sono apportate le variazioni di bilancio
occorrenti per l'adeguamento del bilancio di previsione
dello Stato alla nuova struttura del Governo.».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio
2007, n. 57 recante: «Regolamento di organizzazione degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro
dell'universita' e della ricerca» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 maggio 2007, n. 104.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre
2007, n. 259 recante: «Regolamento di riorganizzazione
degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della
pubblica istruzione» e' stato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 22 gennaio 2008, n. 18.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
2007, n. 260 recante: «Regolamento di riorganizzazione del
Ministero della pubblica istruzione» e' stato pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2008, n. 18.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre
2007, n. 264 recante «Regolamento recante "Disposizioni di
riorganizzazione del Ministero dell'universita' e della
ricerca"» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25
gennaio 2008, n. 21.
- Il testo del decreto del Presidente della Repubblica 6
agosto 2008 recante: «Ricognizione, in via amministrativa
delle strutture trasferite al Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 1,
comma 8, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008,
n. 121» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8
novembre 2008, n. 262.
Nota all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1 e dell'art.
14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165
(Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche):
«Art. 4 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilita'). - 1. Gli organi di governo esercitano le
funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo
gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli
altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e
verificano la rispondenza dei risultati dell'attivita'
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.
Ad essi spettano, in particolare:
a) le decisioni in materia di atti normativi e
l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed
applicativo;
b) la definizione di obiettivi, priorita', piani,
programmi e direttive generali per l'azione amministrativa
e per la gestione;
c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed
economico-finanziarie da destinare alle diverse finalita' e
la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale
generale;
d) la definizione dei criteri generali in materia di
ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe,
canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi
attribuiti da specifiche disposizioni;
f) le richieste di pareri alle autorita' amministrative
indipendenti ed al Consiglio di Stato;
g) gli altri atti indicati dal presente decreto.
(Omissis).».
«Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo). - 1. Il
Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A
tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci
giorni (14) dalla pubblicazione della legge di bilancio,
anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui
all'art. 16:
a) definisce obiettivi, priorita', piani e programmi da
attuare ed emana le conseguenti direttive generali per
l'attivita' amministrativa e per la gestione;
b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti
definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai
dirigenti preposti ai centri di responsabilita' delle
rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4,
comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese
quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad
esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento
degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni
delle assegnazioni con le modalita' previste dal medesimo
decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresi'
conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed
adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.».



 
Art. 2.
Uffici di diretta collaborazione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione esercitano i compiti di supporto all'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e le strutture dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.
2. Sono Uffici di diretta collaborazione del Ministro:
a) l'Ufficio di Gabinetto;
b) la Segreteria del Ministro e il Segretario particolare del Ministro;
c) l'Ufficio legislativo;
d) l'Ufficio stampa;
e) il Servizio di controllo interno;
f) la Segreteria tecnica del Ministro;
g) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.
3. I Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico che opera presso l'Ufficio di Gabinetto.



Nota all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) si vedano le note alle premesse.



 
Art. 3.
Ufficio di Gabinetto
1. Il Capo di Gabinetto coordina le attivita' affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, ed assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro e i compiti dei Dipartimenti e delle Direzioni generali; verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro; cura gli affari e gli atti la cui conoscenza e' sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Servizio di controllo interno.
2. Il Capo di Gabinetto e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, professori universitari, nonche' tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso delle capacita' adeguate alle funzioni da svolgere, avuto riguardo ai titoli professionali, culturali e scientifici e alle esperienze maturate.
3. Il Capo di gabinetto puo' avvalersi di tre Vice Capi di Gabinetto, di cui uno con funzioni vicarie, scelti tra dirigenti di seconda fascia appartenenti ai ruoli di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, e in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
4. L'Ufficio di Gabinetto supporta il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie funzioni o di quelle delegate dal Ministro.
5. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto opera il Consigliere diplomatico del Ministro, scelto tra funzionari appartenenti alla carriera diplomatica, che assiste il Ministro nelle iniziative in campo internazionale e comunitario. Il Consigliere diplomatico promuove e assicura la partecipazione del Ministro agli Organismi internazionali e dell'Unione europea e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.



Nota all'art. 3:
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche):
«23. (Ruolo dei dirigenti). - 1. In ogni amministrazione
dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e' istituito il
ruolo dei dirigenti, che si articola nella prima e nella
seconda fascia, nel cui ambito sono definite apposite
sezioni in modo da garantire la eventuale specificita'
tecnica. I dirigenti della seconda fascia sono reclutati
attraverso i meccanismi di accesso di cui all'art. 28. I
dirigenti della seconda fascia transitano nella prima
qualora abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici
dirigenziali generali o equivalenti, in base ai particolari
ordinamenti di cui all'art. 19, comma 11, per un periodo
pari almeno a tre anni senza essere incorsi nelle misure
previste dall'art. 21 per le ipotesi di responsabilita'
dirigenziale.
2. E' assicurata la mobilita' dei dirigenti, nei limiti
dei posti disponibili, in base all'art. 30 del presente
decreto. I contratti o accordi collettivi nazionali
disciplinano, secondo il criterio della continuita' dei
rapporti e privilegiando la libera scelta del dirigente,
gli effetti connessi ai trasferimenti e alla mobilita' in
generale in ordine al mantenimento del rapporto
assicurativo con l'ente di previdenza, al trattamento di
fine rapporto e allo stato giuridico legato all'anzianita'
di servizio e al fondo di previdenza complementare. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica cura una banca dati informatica
contenente i dati relativi ai ruoli delle amministrazioni
dello Stato.»



 
Art. 4.
Segreteria del Ministro
1. La Segreteria del Ministro svolge attivita' di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed e' coordinata da un Capo della segreteria.
2. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti personali dello stesso nello svolgimento dei propri compiti politico-istituzionali, in particolare curandone l'agenda e la tenuta della corrispondenza.
3. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare sono nominati dal Ministro tra soggetti anche estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.
 
Art. 5.
Ufficio legislativo
1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attivita' normativa nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini della progettazione normativa, dei competenti Uffici dirigenziali generali, garantendo la qualita' del linguaggio normativo e l'analisi dell'impatto e della fattibilita' della regolamentazione, lo snellimento e la semplificazione normativa. Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli di iniziativa parlamentare; cura, in particolare, il raccordo permanente con l'attivita' normativa del Parlamento, i conseguenti rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea e la legislazione regionale. Cura i rapporti di natura tecnico-giuridica con le autorita' amministrative indipendenti, con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, e le province autonome di Trento e di Bolzano, la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e la Conferenza unificata, con l'Avvocatura dello Stato e con il Consiglio di Stato. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale. Cura le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo riguardanti il Ministero ed il seguito dato agli stessi e svolge attivita' di consulenza giuridica per il Ministro e i Sottosegretari di Stato.
2. All'Ufficio legislativo e' preposto il Capo dell'Ufficio legislativo, il quale e' nominato dal Ministro tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato e consiglieri parlamentari, dirigenti delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra professori universitari in materie giuridiche e avvocati in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza legislativa e della produzione normativa.
3. Il Capo dell'Ufficio legislativo puo' avvalersi di due Vice Capi dell'Ufficio legislativo, scelti tra i dirigenti di seconda dei ruoli dell'amministrazione in servizio presso gli Uffici di diretta collaborazione ai sensi dell'articolo 10, comma 2.
 
Art. 6.
Ufficio stampa
1. L'Ufficio stampa, costituito ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero.
2. All'Ufficio stampa e' preposto il Capo dell'Ufficio stampa, il quale e' nominato dal Ministro tra operatori del settore dell'informazione o comunque tra soggetti, anche appartenenti alle pubbliche amministrazioni, in possesso di comprovata esperienza maturata nel campo della comunicazione istituzionale o dell'editoria, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 422.
3. Il Ministro, inoltre, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, puo' nominare un portavoce, che, in collaborazione con l'Ufficio stampa, cura i rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione.



Nota all'art. 6:
- Il testo dell'art. 9 della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e' il
seguente:
«Art. 9 (Uffici stampa). - 1. Le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche
in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita'
e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione
di massa.
2. Gli uffici stampa sono costituiti da personale
iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione
di personale e' costituita da dipendenti delle
amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o
fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica
amministrazione in possesso dei titoli individuati dal
regolamento di cui all'art. 5, utilizzato con le modalita'
di cui all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei
limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.
3. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che
assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla
base delle direttive impartite dall'organo di vertice
dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di
informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza,
chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire
nelle materie di interesse dell'amministrazione.
4. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non
possono esercitare, per tutta la durata dei relativi
incarichi, attivita' professionali nei settori
radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle
relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere
previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5.
5. Negli uffici stampa l'individuazione e la
regolamentazione dei profili professionali sono affidate
alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale
area di contrattazione, con l'intervento delle
organizzazioni rappresentative della categoria dei
giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono
derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 422 recante «Regolamento recante norme
per l'individuazione dei titoli professionali del personale
da utilizzare presso le pubbliche amministrazioni per le
attivita' di informazione e di comunicazione e disciplina
degli interventi formativi» e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 4 dicembre 2001, n. 282.
- Il testo dell'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150
(Disciplina delle attivita' di informazione e di
comunicazione delle pubbliche amministrazioni) e' il
seguente:
«Art. 7 (Portavoce). - 1. L'organo di vertice
dell'amministrazione pubblica puo' essere coadiuvato da un
portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti
di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere
politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il
portavoce, incaricato dal medesimo organo, non puo', per
tutta la durata del relativo incarico, esercitare attivita'
nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa
e delle relazioni pubbliche.
2. Al portavoce e' attribuita una indennita' determinata
dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili
appositamente iscritte in bilancio da ciascuna
amministrazione per le medesime finalita'.».



 
Art. 7.
Servizio di controllo interno
1. Il Servizio di controllo interno, previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, come modificato dall'articolo 31 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico ivi indicate, operando in posizione di autonomia operativa e valutativa.
2. Le attivita' di controllo interno sono svolte da un collegio di tre componenti. Il Ministro, con proprio decreto, nomina il Presidente del collegio, scelto tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti generali delle pubbliche amministrazioni, nonche' tra professori universitari esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo, e sceglie i due componenti rispettivamente uno tra i dirigenti di prima fascia delle pubbliche amministrazioni, che puo' essere collocato fuori ruolo, e uno tra i dirigenti di seconda fascia appartenenti al ruolo del Ministero, che siano esperti in materia di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo.
3. Il Servizio redige, con cadenza almeno semestrale, una relazione riservata agli organi di indirizzo politico sui risultati delle analisi effettuate, con proposte motivate di miglioramento della funzionalita' dell'amministrazione.
4. Il Servizio opera in collegamento con l'Ufficio di statistica di cui al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; si avvale del sistema informativo automatizzato del Ministero e coordina la propria attivita' con il comitato tecnico-scientifico operante presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 2006, n. 315, nonche' con le altre unita' o strutture del controllo interno, ai fini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.
5. Il Servizio, ai fini dello svolgimento dei propri compiti, ha accesso agli atti ed ai documenti che si trovano nella disponibilita' dell'amministrazione.
6. In attuazione dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e nell'ambito del contingente di personale di cui all'articolo 10, comma 1, al Servizio di controllo interno e' assegnato un apposito contingente di personale costituito complessivamente fino ad un massimo di 15 unita', di cui due di qualifica dirigenziale non generale.



Nota all'art. 7:
- Il testo dell'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286, come modificato dall'art. 31 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con
modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per il
rilancio economico e sociale, per il contenimento e la
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi
in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale)
e' il seguente:
«Art. 6 (La valutazione e il controllo strategico). - 1.
L'attivita' di valutazione e controllo strategico mira a
verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di
indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva
attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri
atti di indirizzo politico. L'attivita' stessa consiste
nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o
degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle
norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte
operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e
materiali assegnate, nonche' nella identificazione degli
eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilita'
per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.
2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attivita' di
valutazione e controllo strategico riferiscono in via
riservata agli organi di indirizzo politico, con le
relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi
effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo
politico anche per la valutazione dei dirigenti che
rispondono direttamente all'organo medesimo per il
conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.
3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui
ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante
nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2,
del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno
e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione
dell'ufficio puo' essere dal Ministro affidata ad un organo
monocratico o composto da tre componenti. In caso di
previsione di un organo con tre componenti viene nominato
un presidente, ferma restando la possibilita' di ricorrere,
anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla
pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14,
comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno
operano in collegamento con gli uffici di statistica
istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre
1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una
relazione sui risultati delle analisi effettuate, con
proposte di miglioramento della funzionalita' delle
amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del
Ministro, analisi su politiche e programmi specifici
dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni
e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni
nell'amministrazione.».
- Il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,
recante: «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai
sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400» e'
stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre
1989, n. 222.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre
2006, n. 315, recante: «Norme in materia di reclutamento
del personale della scuola», e' stato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 15 febbraio 2007, n. 38.
- Il testo dell'art. 1, comma 2, lettera d), del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche), e'
il seguente:
«Art. 1 (Principi generali del controllo interno). -
(Omissis).
2. La progettazione d'insieme dei controlli interni
rispetta i seguenti principi generali, obbligatori per i
Ministeri, applicabili dalle regioni nell'ambito della
propria autonomia organizzativa e legislativa e derogabili
da parte di altre amministrazioni pubbliche, fermo restando
il principio di cui all'art. 3 del decreto legislativo 3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed
integrazioni, di qui in poi denominato "decreto n. 29":
(Omissis);
d) le funzioni di cui alle precedenti lettere sono
esercitate in modo integrato; ».
- Il testo dell'art. 31, comma 2, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla
legge 4 agosto 2006, n. 248 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della
spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e
di contrasto all'evasione fiscale) e' il seguente:
«Art. 31 (Riorganizzazione del servizio di controllo
interno). - (Omissis).
2. Il contingente di personale addetto agli uffici
preposti all'attivita' di valutazione e controllo
strategico, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non puo' superare il
numero massimo di unita' pari al 10 per cento di quello
complessivamente assegnato agli uffici di diretta
collaborazione degli organi di indirizzo politico.».



 
Art. 8.
Segreteria tecnica del Ministro
1. La Segreteria tecnica assicura al Ministro il supporto conoscitivo specialistico per la elaborazione ed il monitoraggio delle linee di indirizzo delle politiche riguardanti le attivita' del Ministero. Tale attivita' di supporto viene svolta sia nella fase di rilevazione delle problematiche da affrontare che in quella dell'elaborazione delle direttive e delle decisioni di competenza del Ministro, nonche' mediante la promozione di nuove attivita' ed iniziative, anche attraverso l'elaborazione di documenti, indagini e rapporti.
2. Il responsabile della Segreteria tecnica e' scelto tra soggetti, anche estranei alla pubblica amministrazione, in possesso di comprovati titoli professionali e culturali attinenti ai settori di competenza del Ministero.
 
Art. 9.
Segreterie dei Sottosegretari di Stato
1. Le Segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari.
2. I Capi segreteria ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati, anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto di natura fiduciaria.
3. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria ed al Segretario particolare, e' assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di otto unita'; in sostituzione di non piu' di due delle predette unita' possono essere nominati estranei all'amministrazione, nell'ambito dei contingenti fissati all'articolo 10, comma 2, assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario di Stato.
 
Art. 10.
Personale degli Uffici di diretta collaborazione
1. Il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione e' stabilito complessivamente in duecentotrentasei unita'. Nei limiti del contingente complessivo di duecentotrentasei unita', il Ministro, con proprio provvedimento, individua i dipendenti da inserire nel decreto degli Uffici di diretta collaborazione scegliendoli prioritariamente tra i dipendenti del Ministero ovvero di altre amministrazioni pubbliche.
2. Nell'ambito del contingente complessivo di cui al comma 1, sono compresi un numero di quindici incarichi di livello dirigenziale non generale e di un incarico dirigenziale generale conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 maggio 2001, n. 165 e successive modificazioni. Il contingente di personale con qualifica dirigenziale fa parte del contingente complessivo del personale con qualifica dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca.
3. Il Ministro individua altresi' collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a venti, nonche' esperti o consulenti di particolare professionalita' o specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative, desumibili da specifici attestati culturali e professionali, in numero non superiore a quindici, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni. La durata massima di tali incarichi e' limitata alla permanenza in carica del Ministro che ne ha disposto la nomina, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata per il venir meno del rapporto fiduciario.
4. Le posizioni dei responsabili degli Uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Segretario particolare del Ministro, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Capo dell'Ufficio stampa, dai Capi delle Segreterie del Vice Ministro e dei Sottosegretari di Stato, dai componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.
5. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, e' posto in posizione di comando, fuori ruolo o aspettativa retribuita, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317. Nei limiti del contingente di personale di cui al comma 1, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
6. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione e' disposta con atti del Capo di Gabinetto.



Nota all'art. 10:
- Il testo dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche) e' il seguente:
«Art. 19 (Incarichi di funzioni dirigenziali). -
(Omissis).
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello
generale sono conferiti con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui
all'art. 23 o, in misura non superiore al 70 per cento
della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti
ai medesimi ruoli ovvero, con contratto a tempo
determinato, a persone in possesso delle specifiche
qualita' professionali richieste dal comma 6.».
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si vedano le note alle
premesse.
- Il testo dell'art. 13 del decreto legge 12 giugno
2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2001, n. 317 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217,
recante modificazioni al decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, nonche' alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in
materia di organizzazione del Governo) e' il seguente:
«Art. 13. - 1. Gli incarichi di diretta collaborazione
con il Presidente del Consiglio dei Ministri o con i
singoli Ministri, anche senza portafoglio, possono essere
attribuiti anche a dipendenti di ogni ordine, grado e
qualifica delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto
dell'autonomia statutaria degli enti territoriali e di
quelli dotati di autonomia funzionale. In tal caso essi, su
richiesta degli organi interessati, sono collocati, con il
loro consenso, in posizione di fuori ruolo o di aspettativa
retribuita, per l'intera durata dell'incarico, anche in
deroga ai limiti di carattere temporale previsti dai
rispettivi ordinamenti di appartenenza e in ogni caso non
oltre il limite di cinque anni consecutivi, senza oneri a
carico degli enti di appartenenza qualora non si tratti di
amministrazioni dello Stato.
2. Nelle ipotesi indicate al comma 1, gli attuali
contingenti numerici eventualmente previsti dai rispettivi
ordinamenti di appartenenza dei soggetti interessati ed
ostativi al loro collocamento fuori ruolo o in aspettativa
retribuita sono aumentati fino al 30 per cento e, comunque,
non oltre il massimo di trenta unita' aggiuntive per
ciascun ordinamento.
3. Per i magistrati ordinari, amministrativi e contabili
e per gli avvocati e procuratori dello Stato, nonche' per
il personale di livello dirigenziale o comunque apicale
delle regioni, delle province, delle citta' metropolitane e
dei comuni, gli organi competenti deliberano il
collocamento fuori ruolo o in aspettativa retribuita, ai
sensi di quanto disposto dai commi precedenti, fatta salva
per i medesimi la facolta' di valutare motivate ragioni
ostative al suo accoglimento.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nel
rispetto di quanto previsto, dall'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, in
materia di programmazione delle assunzioni del personale
delle amministrazioni pubbliche.»
- Il testo dell'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio
1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di
decisione e di controllo) e' il seguente:
«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione dell'attivita' amministrativa e di
snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo).
- (Omissis).
14. Nel caso in cui disposizioni di legge o
regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le
amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni
di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla
richiesta.».



 
Art. 11.
Trattamento economico
1. Ai responsabili degli Uffici di diretta collaborazione spetta un trattamento economico omnicomprensivo, determinato con la modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ed articolato:
a) per il Capo di Gabinetto, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti agli Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo equivalente alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante al Capo Dipartimento del Ministero;
b) per il Capo dell'Ufficio legislativo, per il Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie, per il Presidente del collegio preposto al Servizio di controllo interno, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Uffici di livello dirigenziale generale del Ministero, incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio, ivi compresa l'indennita' di risultato, spettante ai dirigenti di Uffici dirigenziali generali dello stesso Ministero;
c) per il Segretario particolare del Ministro, per il Capo della Segreteria del Ministro, per il Consigliere diplomatico, per il responsabile della Segreteria tecnica, per i Capi delle Segreterie dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad Ufficio dirigenziale di livello non generale ed in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di Uffici dirigenziali non generali del Ministero;
d) al Capo dell'Ufficio stampa del Ministro o, ove nominato, al portavoce del Ministro, e' corrisposto un trattamento economico conforme a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo.
2. Ai dirigenti di seconda fascia, assegnati agli Uffici di diretta collaborazione, e' corrisposta una retribuzione di posizione correlata alle responsabilita' connesse allo specifico incarico conferito a ciascuno di essi, il cui importo e' determinato, previo specifico atto d'indirizzo del Ministro, all'esito della concertazione presso l'amministrazione prevista dal contratto collettivo nazionale di lavoro del personale dirigente dell'Area I. Ai medesimi e' altresi' attribuita un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione attribuita, in rapporto alla specifica preparazione professionale posseduta, alla disponibilita' ad orari disagevoli ed alla qualita' delle prestazioni individuali.
3. Al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' ad orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche' dalle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli Uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttivita' ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennita' e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli Uffici stessi. La misura dell'indennita' e' determinata ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, con decreto del Ministro, nell'ambito delle disponibilita' di bilancio.
4. Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unita' previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero.
5. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal presente articolo, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli Uffici di diretta collaborazione, di cui alle lettere a), b) e c), del comma 1, dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico complessivo spettante, rispettivamente, al Capo Dipartimento del Ministero, ai dirigenti degli Uffici dirigenziali di livello generale ed ai dirigenti degli Uffici di livello dirigenziale non generale dello stesso Ministero.



Nota all'art. 11:
- Per il testo dell'art. 14, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si vedano le note alle
premesse.
- Per il testo dell'art. 19, comma 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si vedano le note all'art. 10.



 
Art. 12.
Modalita' di gestione
1. Gli Uffici di diretta collaborazione costituiscono ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita'.
2. La gestione degli stanziamenti di bilancio per i trattamenti economici individuali e le indennita' spettanti al personale assegnato agli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, per le spese di viaggio e di rappresentanza del Ministro e dei Sottosegretari di Stato, per l'acquisto di beni e servizi e per ogni altra spesa occorrente per le esigenze dei predetti Uffici, nonche' la gestione delle risorse umane e strumentali, e' attribuita, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, alla responsabilita' del Capo di Gabinetto, che puo' delegare i relativi adempimenti al dirigente generale per l'Ufficio di Gabinetto o al Vice Capo di Gabinetto con funzioni vicarie. Con provvedimento del Ministro i relativi adempimenti, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, possono essere delegati agli Uffici del Ministero per la liquidazione e l'erogazione delle spese da imputare ai fondi predetti.



Nota all'art. 12:
- Il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante:
«Individuazione delle unita' previsionali di base del
bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria
unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello
Stato.» e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22
agosto 1997, n. 195, S.O.
- Per il testo dell'art. 14, comma 1, lettera b), del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche), si vedano le note all'art. 1.
- Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 7 agosto
1997, n. 279 recante: «Individuazione delle unita'
previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del
rendiconto generale dello Stato» e' il seguente:
«Art. 4 (Gestione unificata delle spese strumentali). -
1. Al fine del contenimento dei costi e di evitare
duplicazioni di strutture, la gestione di talune spese a
carattere strumentale, comuni a piu' centri di
responsabilita' amministrativa nell'ambito dello stesso
Ministero, puo' essere affidata ad un unico ufficio o
struttura di servizio.
2. L'individuazione delle spese che sono svolte con le
modalita' di cui al comma 1, nonche' degli uffici o
strutture di gestione unificata, e' effettuata dal Ministro
competente, con proprio decreto, di concerto con il
Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica.
3. I titolari dei centri di responsabilita'
amministrativa ai quali le spese comuni sono riferite
provvedono a quanto necessario affinche' l'ufficio di
gestione unificata, possa procedere, anche in via
continuativa, all'esecuzione delle spese e all'imputazione
delle stesse all'unita' previsionale di rispettiva
pertinenza.».



 
Art. 13.
Disposizioni finali
1. Dall'attuazione del presente decreto devono derivare i risparmi previsti dall'articolo 1, comma 17, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, rispetto al limite di spesa complessivo riferito all'assetto vigente alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge.
2. All'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 2, e all'articolo 11, comma 1, lettera b), si provvede mediante soppressione di quattro posti di dirigenti di seconda fascia dell'amministrazione effettivamente coperti.
3. A decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57;
b) il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2007, n. 259.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 14 gennaio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Gelmini, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Brunetta, Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione

Visto, il Guardasigilli: Alfano Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 163



Nota all'art. 13:
- Per il testo dell'art. 1, comma 17, del decreto-legge
16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla
legge 14 luglio 2008, n. 121 recante: «Disposizioni urgenti
per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24
dicembre 2007, n. 244», si vedano le note alle premesse.
- Per i testi dei decreti del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 2007, n. 57 e 29 novembre 2007, n.
259, si vedano le note alle premesse.



 
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