Gazzetta n. 58 del 11 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 5 novembre 2008
Inclusione delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, in attuazione della direttiva 2008/69/CE del 1° luglio 2008 della Commissione.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE del 15 luglio 1991, in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari ed in particolare l'art. 6, paragrafo 1 e l'art. 13;
Visti i regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 e n. 1490/2002 che stabiliscono le modalita' attuative della terza fase del programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare, ai fini della loro eventuale iscrizione nell'allegato I della citata direttiva che comprende anche le sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen;
Visto il regolamento (CE) n. 1095/2007 della Commissione che modifica gli articoli 11 e 12 del regolamento (CE) n. 1490/2002 e modifica gli articoli 24 e 25 del regolamento n. 2229/2004 che stabilisce le modalita' attuative della quarta fase del citato programma di lavoro di cui all'art. 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE;
Visto in particolare che la Commissione ha esaminato ai sensi dell'art. 11, lettera b), del regolamento (CE) n. 1490/2002 gli effetti sulla salute umana e animale e sull'ambiente, per una serie di usi proposti ed ha concluso che le sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, rispondono ai requisiti previsti dal citato regolamento;
Considerato che la Commissione ha sottoposto, ai sensi dell'art. 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1490/2002, le relazioni di riesame provvisorie relative alle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, all'esame del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali;
Considerato che ai sensi dell'art. 12, lettera a) del regolamento (CE) n. 1490/2002 l'Agenzia europea per la sicurezza alimentare (EFSA) e' tenuta ad esprimere un parere tecnico-scientifico, dietro richiesta della Commissione, sulle relazioni di riesame provvisorie delle citate sostanze attive entro il 31 dicembre 2010;
Considerato che sulla base dei citati rapporti di riesame e' emerso che i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, soddisfano, in linea di massima, le prescrizioni di cui all'art. 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE in particolare per quanto riguarda gli usi presi in considerazione e specificati nei rapporti di riesame della Commissione;
Considerato che deve essere concesso un adeguato periodo di tempo agli Stati membri per rivedere le vigenti autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, per garantire il rispetto delle disposizioni della direttiva 91/414/CEE ed in particolare dell'art. 13;
Ritenuto di dover procedere al recepimento della direttiva 2008/69/CE della Commissione, con l'inserimento delle sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, nell'allegato I del decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194, che ha recepito la direttiva 91/414/CEE;
Visto il decreto ministeriale 23 maggio 2008, recante: «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per taluni atti di competenza dell'Amministrazione, al Sottosegretario di Stato On. Francesca Martini», ed in particolare l'art. 1, comma 2, lettera b);
Decreta:
Art. 1.

1. Le sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, sono iscritte, fino al 31 dicembre 2018, nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, con la definizione chimica ed alle condizioni riportate nell'allegato al presente decreto.
 
Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali adotta, entro il 30 giugno 2009, i provvedimenti amministrativi necessari ad adeguare alle disposizioni del presente decreto le autorizzazioni all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, verificando in particolare che:
a) i prodotti fitosanitari in questione rispettino le limitazioni e le condizioni riportate nell'allegato al presente decreto, ad eccezione di quelle di cui alla parte B;
b) i titolari di autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, posseggano o possano accedere ad un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
2. Ai fini di cui al comma 1, i titolari di autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre 2008 in alternativa:
a) un fascicolo rispondente ai requisiti di cui all'allegato II del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;
b) l'autorizzazione rilasciata da altro titolare per l'accesso al proprio fascicolo, avente comunque i requisiti di cui all'allegato II del citato decreto.
3. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, per le quali le imprese interessate non avranno ottemperato, entro il 31 dicembre 2008, agli adempimenti di cui al comma 2, si intendono revocate automaticamente a decorrere dal 1° gennaio 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
4. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui al comma 1, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° luglio 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
Art. 3.

1. Ogni prodotto fitosanitario autorizzato contenente le sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen come unica sostanza attiva o associate ad altre sostanze attive, iscritte entro il 31 dicembre 2008 nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, forma oggetto di riesame alla luce dei principi uniformi di cui all'allegato VI del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, sulla base di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del suddetto decreto e tenendo conto delle limitazioni e delle condizioni riportate nella parte B dell'allegato al presente decreto.
2. A tal fine, i titolari di autorizzazioni dei prodotti fitosanitari di cui al comma 1, presentano al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, per ogni prodotto fitosanitario, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, entro il 31 dicembre 2011. Tali autorizzazioni saranno adeguate o revocate entro il 31 dicembre 2013 a conclusione della valutazione effettuata secondo i principi uniformi e dando applicazione alle disposizioni specifiche della parte B dell'allegato al presente decreto.
3. I prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen in associazione con altre sostanze attive che saranno inserite nell'allegato I della direttiva successivamente al 31 dicembre 2008, saranno valutati secondo le modalita' indicate nelle emanande direttive di inclusione.
4. Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari, per le quali le imprese interessate non avranno presentato il fascicolo di cui al comma 2, entro il 31 dicembre 2011, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° gennaio 2012; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
5. I prodotti fitosanitari risultati non conformi al termine delle verifiche di cui ai commi 1 e 2, si intendono revocati automaticamente a partire dal 1° gennaio 2014; il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali provvedera' poi a pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana l'elenco dei prodotti che risultano revocati.
 
Art. 4.

1. Il rapporto di riesame, e' messo a disposizione degli interessati a seguito di specifica richiesta, con l'esclusione delle informazioni riservate ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194.
 
Art. 5.

1. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 3, del presente decreto e' consentita fino al 31 dicembre 2009.
2. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 2, comma 4, del presente decreto e' consentita fino al 30 giugno 2010.
3. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 4, del presente decreto, e' consentita fino al 31 dicembre 2012.
4. La vendita e l'utilizzazione delle giacenze esistenti dei prodotti fitosanitari revocati ai sensi dell'art. 3, comma 5, del presente decreto, e' consentita fino al 31dicembre 2014.
5. I titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive clofentezina, dicamba, difenoconazolo, diflubenzurone, imazaquin, lenacil, ossadiazone, picloram e piriprossifen, sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti medesimi dell'avvenuta revoca o delle modifiche di etichettatura approvate in conformita' con le nuove condizioni d'impiego fissate per le sostanze attive sopra citate a seguito della loro iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle relative giacenze.
Il presente decreto, trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Roma, 5 novembre 2008

p. Il Ministro
Il Sottosegretario di Stato
Martini

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 199
 
Allegato

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