Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 23 dicembre 2008
Progetti attuativi del Piano sanitario nazionale - Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano. Anno 2008.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 117, comma 2, lettera m), della Costituzione che attribuisce allo Stato la competenza di determinare i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ed il comma 3 che individua tra la materie di legislazione concorrente la tutela della salute;
Visto il piano sanitario nazionale 2006-2008, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 aprile 2006 che individua gli obiettivi da raggiungere per attuare la garanzia costituzionale del diritto alla salute e degli altri diritti sociali e civili in ambito sanitario e che prevede che i suddetti obiettivi si intendono conseguibili nel rispetto dell'accordo del 23 marzo 2005 ai sensi dell'art. 1, comma 173, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e nei limiti e in coerenza con le risorse programmate nei documenti di finanza pubblica per il concorso dello Stato al finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale;
Vista l'intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, del 23 marzo 2005 (repertorio atti n. 2271) pubblicata nel suppl. ord. n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005;
Visto il Protocollo d'intesa tra Governo, regioni e province autonome di Trento e Bolzano sul «Patto per la Salute del 28 settembre 2006»;
Visto il decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n .405 che all'art. 6 ha previsto la definizione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 novembre 2001, dei livelli essenziali di assistenza, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 novembre 2001 di definizione dei livelli essenziali di assistenza, e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2007), art. 1, comma 805, che istituisce, per il triennio 2007-2009, un Fondo per il cofinanziamento di progetti attuativi del piano sanitario nazionale, al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali nelle attivita' realizzative del piano sanitario nazionale;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) art. 2, comma 374 che, nel riconfermare per gli anni 2008-2009 lo stanziamento di 60,5 milioni di euro all'anno gia' previsto dall'art. 1, comma 806, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, modifica ed integra le linee progettuali prioritarie ai fini del cofinanziamento dei progetti regionali;
Visto il decreto ministeriale 10 luglio 2007 «Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano»;
Visto il decreto ministeriale 15 luglio 2008 «Delega di attribuzioni del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali al Sottosegretario di Stato prof. Ferruccio Fazio, per taluni atti di competenza dell'amministrazione»;
Considerato che il piano sanitario nazionale 2006-2008 vede impegnati lo Stato e le regioni in azioni concertate e coordinate che possono generare programmi specifici nella realizzazione di attivita' finalizzate a promuovere e tutelare lo stato di salute dei cittadini;
Considerato che il piano sanitario nazionale assume la necessita' che lo Stato e le regioni si impegnino in una cooperazione sinergica per individuare le strategie condivise al fine di superare le disuguaglianze ancora presenti in termini di risultati di salute, di accessibilita' e di promozione di una sempre maggiore qualita' dei servizi, nel rispetto delle autonomie regionali e delle diversita' territoriali;
Considerato che nell'attuale quadro di federalismo sanitario, il piano sanitario nazionale indica la necessita' che Governo e regioni concordino linee di indirizzo perche' le strategie individuate possano declinarsi in programmi attuativi, nel rispetto delle autonomie regionali e delle diversita' territoriali;
Decreta:
Art. 1.

L'accesso al fondo di cofinanziamento per l'anno 2008 dei progetti attuativi del piano sanitario nazionale di cui all' art. 2, comma 374, della legge n. 244/2007 (legge finanziaria 2008) e' consentito alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano che presentino, con riferimento alle materie di cui al citato comma 374, progettualita' specifiche per singole linee progettuali coerenti con le linee indicate nell'allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto.
 
Art. 2.

Le quote del Fondo di 60,5 milioni di euro per l'anno 2008 vengono ripartite sulle singole linee progettuali come segue:
a) sperimentazione del modello assistenziale Casa della Salute: 30,5 milioni di euro;
b) malattie rare: 5 milioni di euro;
c) implementazione delle reti delle unita' spinali e delle strutture per pazienti gravi cerebrolesi: 5 milioni di euro;
d) attuazione del patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro: 10 milioni di euro;
e) promozione di attivita' di integrazione tra dipartimenti di salute mentale e ospedali psichiatrici giudiziari: 5 milioni di euro;
f) attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute - rendere facili le scelte salutari»: 5 milioni di euro.
 
Art. 3.

I progetti per essere ammessi al cofinanziamento dovranno essere approvati con formale delibera della giunta regionale e possedere tutti gli elementi valutativi di cui all'allegato B, anch'esso parte integrante del presente decreto. Per i progetti pluriennali l'ammissione al cofinanziamento presuppone la presentazione di una relazione sui risultati raggiunti nell'anno precedente e sugli eventuali scostamenti tra questi e le previsioni iniziali.
 
Art. 4.

I progetti presentati saranno ammessi al finanziamento con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali su proposta del Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di assistenza di cui all'art. 9 dell'Intesa del 23 marzo 2005, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
 
Art. 5.


Ai fini della verifica dell'attuazione dei progetti finanziati, entro sei mesi dalla conclusione del progetto, le regioni presentano una relazione sui risultati raggiunti anche in termini di miglioramento della qualita' dei servizi e delle prestazioni.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2008

Il Ministro : Sacconi

Registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali registro n. 1, foglio n. 61
 
Allegato A

PROGETTI ATTUATIVI DEL PIANO SANITARIO NAZIONALE

Linee guida per l'accesso al cofinanziamento alle regioni e alle
province autonome di Trento e Bolzano
(Legge 24 dicembre 2007, n. 244, art. 2, comma 374)

Il presente documento, facendo riferimento alla normativa nazionale relativa alle singole tematiche, si propone di fornire alle Regioni indicazioni sugli aspetti rilevanti che devono essere contenuti nei singoli progetti per aver accesso al fondo del cofinanziamento per l'anno 2008. 1) Sperimentazione del modello assistenziale casa della salute.
Si confermano per l'anno 2008 le indicazioni relative alla linea progettuale «Casa della Salute» contenute nel decreto ministeriale 10 luglio 2007.
Inoltre, nell'ambito di questa linea progettuale possono essere ritenuti validi ai fini dell'accesso al cofinanziamento, progetti inerenti lo sviluppo di modalita' organizzative che consentano la riduzione degli accessi impropri nelle strutture di emergenza ed il miglioramento della rete assistenziale territoriale, garantendo l'assistenza sanitaria nelle 24 ore. 2) Malattie rare.
Le indicazioni relative alla linea progettuale sono quelle contenute nel decreto ministeriale 10 luglio 2007 intese come riproposizione degli indirizzi a cui ispirare i singoli progetti, fatta eccezione per la ripartizione percentuale delle quote di finanziamento assegnate ai singoli obiettivi. 3) Implementazione della rete delle unita' spinali unipolari e delle
strutture per pazienti gravi cerebrolesi.
Le indicazioni relative alla linea progettuale sono contenute nel decreto ministeriale 10 luglio 2007 e si confermano per l'anno 2008. 4) Attuazione del patto per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro costituiscono il tema che Governo, istituzioni centrali, regionali e locali, parti sociali e operatori del settore hanno considerato di assoluta priorita', sia per l'inaccettabile impatto umano e sociale rivestito dal fenomeno degli infortuni e delle malattie correlate al lavoro che per gli altissimi costi economici che ne discendono.
Questa attenzione ha condotto alla sottoscrizione di un «Patto per la tutela della salute e la prevenzione nei luoghi di lavoro tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano» (Accordo 1° agosto 2007, n. 165/CSR) che, nell'ambito delle linee strategiche generali, individua una serie di obiettivi ed attivita' per un progressivo miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Pertanto, le regioni e le province autonome ai fini dell'accesso al cofinanziamento devono presentare progetti finalizzati a:
razionalizzare i servizi delle ASL in modo da raggiungere una copertura di almeno il 5% delle unita' locali oggetto di intervento ispettivo;
predisporre piani di aggiornamento continuo degli operatori;
creare e diffondere una cultura della sicurezza e della salute nei luoghi di lavoro;
promuovere la partecipazione dei vari soggetti del sistema, realizzando un adeguato sostegno rivolto prevalentemente alle micro e piccole imprese;
realizzare campagne informative su situazioni di particolare rilevanza ed interesse per la prevenzione e promozione della salute e della sicurezza;
raccordarsi con il mondo della scuola tramite programmi di informazione sulla tutela della propria salute per i giovani che si affacciano sul mondo del lavoro;
implementare i flussi informativi esistenti e produrre report periodici;
individuare una serie di indicatori con cui monitorare le attivita' di prevenzione. 5) Promozione di attivita' di integrazione tra dipartimenti di salute
mentale e ospedali psichiatrici giudiziari.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° aprile 2008 (pubblicato in G.U il 30 maggio, n. 126), disciplina le «Modalita' e criteri per il trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle risorse finanziarie e delle attrezzature e beni strumentali in materia di sanita' penitenziaria», precedentemente afferenti al Ministero della giustizia.
Tale decreto, nell'allegato C, reca le «Linee di indirizzo per gli interventi negli ospedali psichiatrici giudiziari (O.P.G.) e nelle case di cura e custodia (C.C.C.)», fissando gli obiettivi finali, definendo il percorso per raggiungerli ed i tempi di ciascuna fase intermedia, tracciando i modelli organizzativi ottimali e tratteggiando i meccanismi di monitoraggio e valutazione.
Questo complesso meccanismo, in ciascuna delle fasi attuative in cui si articola, impone precisi impegni sia alle regioni nel cui territorio di competenza insistono gli O.P.G. (Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana, Campania e Sicilia), sia alle altre che, al termine del periodo transitorio, dovranno farsi carico dei pazienti di provenienza dai loro territori ed inserirli in programmi e strutture terapeutiche e riabilitative idonee al loro futuro reinserimento nel contesto sociale di appartenenza.
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ai fini dell'accesso al cofinanziamento devono presentare progetti coerenti con il documento sopra citato, finalizzati a:
definire programmi operativi, tra DSM della ASL e l'OPG che insiste nel territorio di competenza, che prevedano la dimissione degli internati che hanno concluso la misura di sicurezza;
attivare una struttura autonoma organizzativa, nell'ambito del DSM della ASL dove e' presente l'OPG, che svolga funzioni di raccordo con le ASL regionali ed extraregionali di provenienza dei singoli internati ospitati presso l'OPG. L'attivita' della struttura e' finalizzata alla predisposizione di piani di trattamento concordati per il reinserimento degli internati nel territorio di provenienza;
definire, tra regione titolare di OPG e regioni limitrofe, programmi di cura, di riabilitazione e recupero sociale per ciascun internato, prevedendo rapporti con i servizi sociali e sanitari per realizzare il programma di ulteriore decentramento nelle regioni di provenienza;
avviare, all'interno dell'osservatorio regionale, attivita' di monitoraggio della fase di passaggio di competenza dalla Sanita' penitenziaria al SSN. 6) Attuazione del documento programmatico «Guadagnare salute-rendere
facili le scelte salutari» di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007.
Il documento «Guadagnare salute: rendere facili le scelte di vita salutari» ampiamente concertato tra livelli istituzionali e di Governo, si propone l'obiettivo di diffondere una nuova cultura della salute con il necessario coinvolgimento, oltre che dell'individuo, protagonista e responsabile della propria qualita' di vita, anche delle amministrazioni nazionali, regionali e locali, del servizio sanitario, del mondo della scuola, con un'azione necessariamente intersettoriale che garantisca a tutti la possibilita' di «essere o tornare ad essere liberi da dipendenze e fattori di rischio che li affliggerebbero per lunghi anni».
Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, gia' da tempo impegnate a promuovere attivita' di comunicazione sugli stili di vita salutari anche attraverso i Piani regionali di prevenzione, dovranno assicurare tramite la propria progettualita' l'adesione al programma con attivita' rivolte a:
ridurre l'iniziazione dei giovani al fumo e facilitare i percorsi per smettere di fumare;
diffondere corretti comportamenti alimentari incrementando, tra l'altro, il consumo di frutta e verdura;
combattere l'abuso di alcool;
promuovere abitudini ad una sana attivita' fisica.
Il documento «Guadagnare salute», allegato al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 maggio 2007, fornisce alle regioni e alle province autonome anche innumerevoli spunti per inserirsi con progetti mirati nell'ampio contesto di queste azioni preventive.
 
Allegato B

Ogni Progetto presentato deve essere corredato dalle seguenti informazioni, da considerarsi essenziali ai fini dell'ammissione al finanziamento:
1. Generalita':
regione/provincia autonoma proponente;
estremi della delibera;
linea progettuale entro la quale il progetto si colloca;
titolo e durata del progetto;
referente (nome, indirizzo, telefono, fax, struttura).
2. Aspetti finanziari:
costo annuale e complessivo del progetto;
quota finanziata dalla regione/provincia autonoma;
cofinanziamento atteso.
3. Articolazione del progetto:
obiettivi del progetto;
contesto in cui il progetto si colloca;
risultati attesi;
indicatori numerici di efficacia/efficienza in termini di: struttura, processo, risultato.
4. Sintesi del contenuto del progetto.
5. Progetti pluriennali:
Relazione sui risultati anno precedente.
 
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