Gazzetta n. 56 del 9 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 18 dicembre 2008
Aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera e per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto l'art. 58 della legge 23 dicembre 1978 n. 833 che stabilisce di definire con decreto del Ministro della sanita' i criteri per la rilevazione, la standardizzazione e la comparazione dei dati del sistema informativo sanitario;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 dicembre 1991, con il quale e' stata istituita, sensi dell'art. 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 la scheda di dimissione ospedaliera quale strumento ordinario per la raccolta delle informazioni relative ad ogni paziente dimesso dagli istituti di ricovero pubblici e privati esistenti sul territorio nazionale;
Visto in particolare l'art. 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 1991 con il quale si prevede che con successivi decreti ministeriali saranno specificati i sistemi di codifica da adottare per le informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 15 aprile 1994 recante «Determinazione dei criteri generali per la fissazione delle tariffe delle prestazioni di assistenza specialistica, riabilitativa e ospedaliera»;
Visto l'art. 8-sexies del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 recante «Norme per la razionalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale, a norma dell'art. 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419», che al comma demanda al Ministro della sanita' l'individuazione dei sistemi di classificazione che definiscono l'unita' di prestazione o di servizio da remunerare e la determinazione delle tariffe massime da corrispondere alle strutture accreditate e al comma 6 dispone la revisione periodica del sistema di classificazione delle prestazioni e l'aggiornamento delle relative tariffe;
Visto il disciplinare tecnico del decreto ministeriale 27 ottobre 2000, n. 380 che prevede l'applicazione della versione italiana 1997 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinacal Modification (ICD9CM) e dei suoi successivi aggiornamenti per la codifica delle informazioni contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale di dimissione, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli altri interventi chirurgici o procedure diagnostiche e terapeutiche;
Visto il decreto del Ministro della salute del 21 novembre 2005, ed, in particolare:
l'art. 1, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2006, le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera devono essere codificate utilizzando la Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi e degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2002 della ICD9CM;
l'art. 2, a mente del quale e' adottata la versione 19 del sistema di classificazione Diagnosis Related Group (DRG);
l'art. 3, secondo il quale i sistemi di classificazione sopramenzionati sono aggiornati con periodicita' biennale;
Ritenuto di dover aggiornare periodicamente, in conseguenza della naturale evoluzione dei sistemi di classificazione e codifica, sia il sistema di classificazione per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, sia il sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, ai fini della relativa remunerazione;
Considerata la rilevanza che la raccolta di informazioni avvenga in modo omogeneo ai fini della comparabilita' dei dati e degli indicatori rilevati, anche per la corretta applicazione del «Sistema di garanzie per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria» disciplinato dal decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 12 dicembre 2001;
Considerato che la omogeneita' delle definizioni informative assume una specifica rilevanza alla luce del DPCM 29 novembre 2001, «Definizione dei livelli essenziali di assistenza» e successive modificazioni e integrazioni;
Considerata la necessita' di mantenere allineato il sistema di classificazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (DRG) al relativo sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche (ICD9CM), nelle successive modificazioni;
Considerata inoltre la necessita' di adottare i suddetti sistemi di classificazione in modo uniforme ed omogeneo su tutto il territorio nazionale;
Decreta:
Art. 1.

Le informazioni di carattere clinico contenute nella scheda di dimissione ospedaliera, quali la diagnosi principale, le diagnosi secondarie, l'intervento chirurgico principale o parto, gli interventi chirurgici secondari o le procedure diagnostiche e terapeutiche secondarie devono essere codificate utilizzando Classificazione internazionale delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche, versione italiana 2007 della International Classification of Diseases - 9th revision - Clinical Modification (ICD9CM), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.
 
Art. 2.

Ai fini della remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera e' adottata la versione 24 del sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere Diagnosis Related Groups (DRG), e le successive modificazioni ed integrazioni, o le eventuali revisioni.
Nell'allegato 1, parte integrante del presente decreto, e' riportato l'elenco dei DRG della versione 24 e per ciascuno di essi, la definizione, la categoria diagnostica principale (MDC: Major Diagnostic Category), la tipologia del DRG, medico (M) o chirurgico (C) il peso relativo e i valori soglia per l'identificazione dei casi outliers.
 
Art. 3.

Il sistema di classificazione delle malattie, dei traumatismi, degli interventi chirurgici e delle procedure diagnostiche e terapeutiche ed il sistema di classificazione delle prestazioni ospedaliere che vi fa riferimento sono aggiornati con periodicita' biennale a decorrere dal 1° gennaio 2009.
 
Art. 4.

Le disposizioni contenute nel presente decreto, di cui l'allegato 1 e' parte integrante, entrano in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2009.
 
Art. 5.

Il presente decreto ministeriale sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 dicembre 2008

p. Il Ministro
il Sottosegretario delegato
Fazio

Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2008 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 6, foglio n. 246
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 8 a pag. 21 <----
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone