IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 5, commi 2 e 3, della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123; Visto il decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210; Visto, in particolare, l'art. 5, commi 1 e 2, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone che, al fine di consentire il pieno rientro dall'emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, in deroga al parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale in data 9 febbraio 2005, fatte salve le indicazioni a tutela dell'ambiente e quelle concernenti le implementazioni impiantistiche migliorative contenute nel medesimo parere e nel rispetto dei limiti di emissione ivi previsti, sono autorizzati, presso il termovalorizzatore di Acerra, il conferimento ed il trattamento dei rifiuti aventi i seguenti codici CER: 19.05.01; 19.05.03; 19.12.12; 19.12.10; 20.03.01; 20.03.99, per un quantitativo massimo complessivo annuo pari a 600.000 tonnellate, e che, ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, e successive modificazioni, e tenuto conto del parere della Commissione di valutazione di impatto ambientale, nonche' della consultazione gia' intervenuta con la popolazione interessata, e' autorizzato l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, fatti salvi i rinnovi autorizzativi periodici previsti dal citato decreto legislativo; Visto, in particolare, l'art. 6-bis, comma 4, del predetto decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, che dispone l'obbligo del completamento del termovalorizzatore di Acerra per le societa' gia' affidatarie del servizio di gestione dei rifiuti nella regione Campania; Visto l'art. 33, comma 1-octies, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha previsto che per l'impianto di termovalorizzazione di Acerra spettano, in deroga ai commi 1117 e 1118 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i finanziamenti e gli incentivi pubblici previsti dalla deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi n. 6 del 29 aprile 1992; Visto l'art. 2, comma 137, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come successivamente modificato e integrato dal decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, che prevede che «la procedura del riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi di cui al comma 1118 dell'art. 1 della citata legge n. 296 del 2006, per gli impianti autorizzati e non ancora in esercizio, e, in via prioritaria, per quelli in costruzione o entrati in esercizio fino alla data del 31 dicembre 2008, con riferimento alla parte organica dei rifiuti, e' completata dal Ministro dello sviluppo economico, sentite le Commissioni parlamentari competenti, inderogabilmente entro il 31 dicembre 2009. Sono comunque fatti salvi i finanziamenti e gli incentivi di cui al secondo periodo del comma 1117 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per gli impianti, senza distinzione fra parte organica ed inorganica, ammessi ad accedere agli stessi per motivi connessi alla situazione di emergenza rifiuti che sia stata, prima della data di entrata in vigore della medesima legge, dichiarata con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri»; Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3369/2004, n. 3682/2008, n. 3705/2008 e n. 3730/2009; Visto il provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008, con cui vengono adottati gli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e contenenti prescrizioni volte a dare compiuta attuazione alle esigenze di tutela della salute pubblica e dell'ambiente; Ritenuto che l'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra debba necessariamente avvenire con caratteri di somma urgenza, onde consentire il definitivo superamento della situazione di emergenza in atto nella regione Campania nell'ambito del quadro di interventi di infrastrutturazione del territorio, volti a consentire il corretto e proficuo esercizio delle attivita' di gestione del complessivo ciclo dei rifiuti e la conseguente tutela della salute delle popolazioni della regione; Considerato il prossimo avvio dell'esercizio del termovalorizzatore di Acerra, all'atto delle operazioni di messa a punto e verifica di funzionamento delle tre linee produttive di cui si compone l'impianto, e la conseguente necessita' di garantire il corretto ed efficace esercizio del termovalorizzatore stesso, con particolare riguardo agli aspetti connessi alla tutela della salute della popolazione e dell'ambiente; Ravvisata, quindi, la necessita' di porre in essere, nell'ambito della complessiva azione di monitoraggio riguardante l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilita' ambientale, ogni utile iniziativa per la verifica dei parametri di funzionamento dell'impianto, nonche' per la verifica della realizzazione e delle messa in funzione della rete di monitoraggio della qualita' dell'aria; Considerato che, sempre in relazione all'impianto di termovalorizzazione di Acerra, si rende necessario provvedere alla stipula della convenzione preliminare con il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale Prezzi n. 6 del 29 aprile 1992 e del decreto ministeriale 25 settembre 1992 («Approvazione della convenzione-tipo prevista dall'art. 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, recante norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale»), al fine di regolare la cessione dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore; Su proposta del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123;
Dispone: Art. 1.
1. In attuazione di quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, che prevede l'autorizzazione all'esercizio del termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilita' ambientale e nel rispetto dei limiti di emissione contenuti negli elaborati di progetto dell'impianto, e tenuto conto della avvenuta attuazione delle prescrizioni impiantistiche contenute nel parere reso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 2004, n. 3369, ivi compresa l'esecuzione degli interventi volti ad aumentare l'affidabilita' dell'impianto di termovalorizzazione, e' disposto, in termini di somma urgenza, l'avviamento e l'esercizio provvisorio dell'impianto stesso, fermo restando l'obbligo di provvedere, entro il termine di completamento delle operazioni di collaudo, ed ai fini dell'esercizio a regime del termovalorizzatore, all'integrazione del sistema di controllo delle emissioni dell'impianto mediante l'installazione di un sistema di monitoraggio in continuo del mercurio, di un sistema di prelievo in continuo di microinquinanti organici e di un ulteriore sistema di monitoraggio delle emissioni al camino. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, l'autorizzazione legislativa delle fasi di avviamento, di esercizio provvisorio nelle fasi di collaudo e di esercizio a regime dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, e' integrata con le prescrizioni di cui agli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo», redatti in termini funzionali all'esercizio dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra, ed adottati con provvedimento n. 44 in data 26 febbraio 2009 del Soggetto Vicario del Sottosegretario di Stato all'emergenza rifiuti in Campania, ex art. 1 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3705/2008. 3. Alla stregua di quanto disposto dall'art. 5 del decreto-legge del 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e con riferimento all'esercizio legislativamente autorizzato del termovalorizzatore di Acerra, resta a carico del costruttore la responsabilita' della conduzione delle fasi di avviamento e di esercizio provvisorio dell'impianto di Acerra fino ad avvenuta ultimazione delle prove di collaudo con esito positivo; in tali fasi la Missione tecnico-operativa di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3705/2008 e' incaricata della redazione e della tenuta dei documenti amministrativi inerenti al complessivo ciclo di gestione dei rifiuti in entrata ed in uscita dall'impianto di Acerra. 4. In attuazione di quanto previsto dal comma 3 del presente articolo, il costruttore e' tenuto a disporre per le fasi di accensione e di taratura dell'impianto di termovalorizzazione di Acerra e per la successiva fase di funzionamento, con conferimento, da parte della Missione tecnico-operativa di cui all'art. 1, comma 1, lett. b) dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3705/2008, dei rifiuti di cui all'art. 5, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, nonche' di messa a punto, verifica delle prestazioni ed effettuazione di prove e collaudi. 5. L'Agenzia regionale protezione ambiente della Campania e' incaricata, nell'ambito della complessiva azione di monitoraggio riguardante l'esercizio del termovalorizzatore di Acerra in termini di compatibilita' ambientale, dell'esecuzione delle seguenti attivita': a) verifica dei parametri di funzionamento secondo quanto stabilito negli elaborati tecnici denominati «Contenuti e modalita' dell'autorizzazione integrata ambientale» e «Piano di monitoraggio e controllo» e di cui al precedente comma 2; b) verifica della realizzazione e della messa in funzione della rete di monitoraggio della qualita' dell'aria. 6. Per le fasi di avviamento e di esercizio provvisorio del termovalorizzatore di Acerra, il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, ed il Gestore dei Servizi Elettrici (GSE), sottoscrivono, entro il 30 marzo 2009, apposita convenzione preliminare al fine di regolare la cessione dell'energia elettrica prodotta dal termovalorizzatore, e prevedente, specificamente, l'attribuzione delle risorse conseguenti alla cessione della quota di energia prodotta a favore del Fondo di protezione civile per il successivo impiego per le esigenze connesse all'emergenza rifiuti in Campania. 7. Al fine di assicurare che il collaudo del termovalorizzatore di Acerra venga posto in essere secondo modalita' atte a garantirne la congruenza rispetto alle norme tecniche vigenti in materia, nonche' a quelle afferenti alla sicurezza ed alla compatibilita' ambientale per quanto previsto dai precedenti commi del presente articolo, la Commissione di collaudo del termovalorizzatore di Acerra e' incaricata, nell'ambito dei compiti di verifica in corso d'opera e di collaudo finale delle opere e degli impianti afferenti al termovalorizzatore stesso, di svolgere le seguenti attivita': a) controllo, prima dell'avviamento, del corretto funzionamento e taratura del sistema di monitoraggio dell'impianto di termovalorizzazione, con l'impiego delle strumentazioni esistenti e con l'osservanza delle procedure standard previste per tali tipologie di impianti; b) controllo della messa a punto di tutti i sistemi elettromeccanici e di controllo che compongono il termovalorizzatore; c) verifica che il termovalorizzatore soddisfi tutte le condizioni e prescrizioni, alla stregua di quanto disposto ai commi 1 e 2 del presente articolo, con particolare riferimento all'accertamento dell'avvenuta esecuzione delle prescrizioni impiantistiche contenute nel parere reso dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 agosto 2004, n. 3369, ed in coerenza con il quadro normativo di riferimento recato dalle ordinanze di protezione civile adottate in materia; d) prove di avviamento, che avranno lo scopo di mettere progressivamente in servizio le diverse parti dell'impianto (sistemi di impianto), controllando le sequenze di avviamento e i modi operativi, fino al funzionamento a pieno carico dei diversi sistemi che compongono l'impianto medesimo; e) prove funzionali, che avranno lo scopo di verificare che l'impianto e' in grado di rispettare tutti i requisiti ed i parametri funzionali ai diversi carichi operativi, con particolare attenzione al rispetto delle concentrazioni massime autorizzate delle emissioni in atmosfera ed al rispetto delle concentrazioni massime autorizzate degli scarichi idrici, secondo quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo; f) prove di affidabilita', che consisteranno nella verifica dell'esercizio industriale continuo dell'impianto e che saranno condotte per un periodo di trenta giorni per ciascuna delle tre linee che compongono l'impianto. Al fine della conduzione delle richiamate prove di affidabilita', la Commissione di collaudo e' incaricata della predisposizione di apposito disciplinare tecnico atto a caratterizzare l'esecuzione delle prove con l'obiettivo di conseguire, nell'arco temporale in cui si svolgeranno le operazioni di collaudo, il piu' elevato indice di attendibilita' dei risultati; detto disciplinare verra' sottoposto all'approvazione del Capo della Missione aree, siti ed impianti di cui all'art. 7-bis dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3682/2008. Le attivita' di cui alle precedenti lettere da a) a e) dovranno essere eseguite entro e non oltre il 6 marzo 2009. Rimane invariato l'onere complessivo concernente la Commissione di collaudo anche a seguito delle previsioni contenute nell'ordinanza commissariale n. 812 del 12 gennaio 2009. 8. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, tenuto conto dell'esigenza di definire le procedure per il superamento dello stato emergenziale con il ritorno al regime ordinario previo trasferimento delle funzioni agli enti territorialmente competenti, e considerata, altresi', la stretta strumentalita' degli impianti di cui al citato art. 6 al corretto funzionamento del ciclo di smaltimento dei rifiuti, in ragione del contesto di somma urgenza la valutazione degli impianti stessi e' resa entro e non oltre il 6 marzo 2009 secondo i criteri di cui al citato art. 6 e prescindendo dal completamento delle relative infrastrutture in valutazione nonche' dalle successive operazioni di collaudo finale. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 marzo 2009
Il Presidente: Berlusconi |