Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2009 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 10 febbraio 2009
Aggiornamento del valore del fattore di correzione specifico aziendale dei ricavi ammessi a copertura dei costi di distribuzione di cui alla deliberazione 11 dicembre 2007, n. 316/07, relativo alle societa' Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche per l'anno 2006 e rettifica di errori materiali nella deliberazione 22 dicembre 2008, n. ARG/elt 196/08. (Deliberazione ARG/elt 14/09).

L'AUTORITA'
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 10 febbraio 2009;
Viste:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
la legge 23 agosto 2004, n. 239;
la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 21 dicembre 2001, n. 310/01;
la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/04;
il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/04 (di seguito: Testo integrato);
la deliberazione dell'Autorita' 22 giugno 2004, n. 96/04 come successivamente modificata e integrata (di seguito: deliberazione n. 96/04);
le Modalita' applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007, approvate con deliberazione n. 96/04;
la deliberazione dell'Autorita' 9 maggio 2007, n. 109/07;
la deliberazione dell'Autorita' 18 giugno 2007, n. 136/07;
la deliberazione dell'Autorita' 11 dicembre 2007, n. 316/07 (di seguito: deliberazione n. 316/07);
la deliberazione dell'Autorita' 25 febbraio 2008 ARG/elt 21/08;
la deliberazione dell'Autorita' 6 maggio 2008 ARG/elt 54/08;
la deliberazione dell'Autorita' 20 maggio 2008 ARG/elt 62/08;
la deliberazione dell'Autorita' 17 giugno 2008 ARG/elt 78/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 78/08);
la deliberazione dell'Autorita' 15 dicembre 2008 ARG/elt 183/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 183/08);
la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 2008 ARG/elt 196/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 196/08);
Considerato che:
il comma 49.1 del Testo integrato ha istituito il regime di perequazione specifico aziendale, destinato a coprire gli scostamenti dei costi di distribuzione effettivi dai costi di distribuzione riconosciuti dai vincoli tariffari, non coperti dai meccanismi del regime generale di perequazione, di cui alla parte III, sezione I, del medesimo Testo integrato;
la deliberazione n. 96/04 ha definito le modalita' applicative del regime di perequazione specifico aziendale di cui all'art. 49 del Testo integrato - Periodo di regolazione 2004-2007;
ai fini della determinazione dell'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale, ai sensi del comma 49.3 del Testo integrato sono state condotte specifiche istruttorie;
il comma 49.3 del Testo integrato ha stabilito che in ciascun anno l'ammontare relativo alla perequazione specifica aziendale e' pari al fattore Csa moltiplicato per il ricavo ammesso perequato di ciascun anno;
il comma 49.5 del Testo integrato ha stabilito che il fattore di correzione Csa sia aggiornato annualmente in coerenza con le modalita' di aggiornamento della quota parte delle componenti tariffarie a copertura della remunerazione del capitale investito;
l'art. 1 della deliberazione n. 316/07 ha stabilito le modalita' per l'aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2005, 2006 e 2007;
l'art. 1 della deliberazione ARG/elt 62/08 ha disposto che, a titolo di acconto e salvo conguaglio, la Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) versi alle imprese beneficiarie della perequazione specifica aziendale, entro il 30 giugno 2008, gli importi spettanti per gli anni 2005, 2006 e 2007, pari ciascuno all'80% dell'ammontare liquidato per l'anno 2004;
i dati fisici necessari all'aggiornamento del fattore di correzione Csa per l'anno 2006 e relativi alle societa' Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche sono stati trasmessi alla Direzione Tariffe ai fini della comunicazione dei ricavi eccedentari il vincolo V1 e della perequazione generale;
i dati degli investimenti relativi agli anni 2004 e 2005 delle societa' Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche necessari all'aggiornamento del fattore di correzione Csa per gli anni 2006 e 2007 sono stati acquisiti mediante apposita modulistica inviata dalla Direzione tariffe nel mese di dicembre 2008;
la deliberazione ARG/elt 78/08 ha differito i termini in materia di vincolo V1 per l'anno 2007 necessari all'aggiornamento del fattore di correzione Csa per il medesimo anno;
la deliberazione ARG/elt 183/08 ha riavviato la perequazione generale per l'anno 2007, i cui dati, raccolti dalla Cassa, saranno utilizzati anche ai fini dell'aggiornamento del fattore di correzione Csa per il medesimo anno;
la deliberazione ARG/elt 196/08 ha fissato l'aggiornamento del fattore di correzione Csa per la societa' Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG per gli anni 2005 e 2006;
la deliberazione ARG/elt 196/08 ha aggiornato il fattore di correzione Csa per l'anno 2005 per le societa' Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche;
Considerato inoltre che:
sono stato riscontrati alcuni errori nella deliberazione ARG/elt 196/08. Nello specifico e' stato riscontrato un errato addebito delle partite relative agli investimenti dell'anno 2005 per la societa' Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG ed e' stato rilevato un erroneo riferimento al Csa dell'anno base utilizzato per l'aggiornamento del fattore di Csa per l'anno 2005 per la societa' Amaie Sanremo S.p.A.;
Ritenuto opportuno:
sulla base dei dati forniti dalle societa' Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche, aggiornare il coefficiente Csa per l'anno 2006 nella misura pari a:

===================================================================== Societa' | Csa2006 ===================================================================== Amaie Sanremo S.p.A. | 0,1408 ASSEM S.p.A. di San Severino Marche | 0,2352

Ritenuto inoltre opportuno:
rettificare il fattore Csa per gli anni 2005 e 2006, relativo alla societa' Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, approvato con deliberazione ARG/elt 196/08, nella misura pari, rispettivamente, a «0,0299» e «0,0377»;
rettificare il fattore Csa per l'anno 2005, relativo alla societa' Amaie Sanremo S.p.A., approvato con deliberazione ARG/elt 196/08, nella misura pari a «0,1285»;

Delibera:

1. Di rettificare l'art. 2 della deliberazione ARG/elt 196/08, sostituendo il valore del fattore Csa per gli anni 2005 e 2006, relativo alla societa' Azienda Energetica S.p.A. Etschwerke AG, con il valore pari a, rispettivamente, «0,0299» e «0,0377»;
2. Di rettificare l'art. 3 della deliberazione ARG/elt 196/08, sostituendo il valore del fattore Csa per l'anno 2005 relativo alla societa' Amaie Sanremo S.p.A., con il valore pari a «0,1285»;
3. Di determinare per le societa' Amaie Sanremo S.p.A. e ASSEM S.p.A. di San Severino Marche l'aggiornamento del fattore Csa, di cui all'art. 1 della deliberazione n. 316/07, per l'anno 2006 in misura pari, rispettivamente a:

===================================================================== Societa' |Csa2006 ===================================================================== Amaie Sanremo S.p.A. |0,1408 ASSEM S.p.A. di San Severino Marche |0,2352

4. Di disporre che la Cassa corrisponda alle societa' di cui sopra gli ammontari relativi alla perequazione specifica aziendale per l'anno indicato sulla base dei fattori di cui ai precedenti punti e del ricavo ammesso perequato, comunicato dall'Autorita';
5. Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) la presente deliberazione, che entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione.
Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481, puo' essere proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.
Milano, 10 febbraio 2009

Il presidente: Ortis
 
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