Gazzetta n. 54 del 6 marzo 2009 (vai al sommario) |
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS |
DELIBERAZIONE 28 gennaio 2009 |
Determinazione delle modalita' di adeguamento del prezzo di assegnazione di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2008. (Deliberazione ARG/elt 11/09). |
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L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
Nella riunione del 28 gennaio 2009; Visti: la legge 14 novembre 1995, n. 481; il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79; il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 novembre 2000 (di seguito: decreto 21 novembre 2000); il decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico (di seguito: decreto 19 dicembre 2003); il decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 novembre 2007 (di seguito: decreto 15 novembre 2007); il decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2008 (di seguito: decreto 25 novembre 2008); la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') 9 giugno 2006, n. 111/06, come successivamente integrata e modificata (di seguito: deliberazione n. 111/06); la deliberazione dell'Autorita' 19 dicembre 2007, n. 331/07 (di seguito: deliberazione n. 331/07); Considerato che: l'art. 2 del decreto 25 novembre 2008 prevede che l'energia elettrica ritirata dal Gestore dei servizi elettrici S.p.A. (di seguito: il GSE) ai sensi del decreto 21 novembre 2000 sia ceduta agli operatori tramite procedure di assegnazione, effettuate dal medesimo GSE; l'art. 3 del decreto 25 novembre 2008 prevede che il prezzo di assegnazione dell'energia elettrica di cui al precedente alinea (di seguito: prezzo CIP6), per il primo trimestre dell'anno 2009, sia pari a 78 euro/MWh e venga adeguato in corso d'anno dall'Autorita' con modalita' analoghe a quelle adottate per il 2008, in funzione dell'andamento, calcolato su base trimestrale, dell'indice dei prezzi, di cui all'art. 5 del decreto 19 dicembre 2003; con la deliberazione n. 331/07, ai sensi del decreto 15 novembre 2007, l'Autorita' ha adottato un meccanismo di aggiornamento del prezzo CIP6 per l'anno 2008 che: adegua in corso d'anno il prezzo CIP6 sulla base dell'andamento trimestrale dei prezzi registrati nel mercato del giorno prima ed in particolare del prezzo di acquisto di cui al comma 30.4, lettera c), dell'allegato A alla deliberazione n. 111/06 (di seguito: PUN); fissa come riferimento il valore della media del PUN nell'ultimo trimestre dell'anno precedente a quello per il quale si calcola l'aggiornamento; Ritenuto che: in applicazione di quanto previsto dall'art. 3 del decreto 25 novembre 2008, sia opportuno adottare per l'anno 2009 un meccanismo di aggiornamento del prezzo CIP6 analogo a quello utilizzato per l'anno 2008;
Delibera:
1. Di prevedere che il prezzo CIP6 per ciascun trimestre dell'anno 2009, a partire dal secondo, sia determinato a partire dal corrispondente prezzo per il primo trimestre del medesimo anno con la seguente formula:
----> Vedere formula a pag. 47 <----
2. Di prevedere che il GSE pubblichi sul proprio sito internet, entro il decimo giorno del primo mese di ciascun trimestre dell'anno 2009, a partire dal secondo, il prezzo CIP6 determinato sulla base della presente deliberazione; 3. Di pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita.energia.it) il presente provvedimento, che entra in vigore dalla data della sua prima pubblicazione. Milano, 28 gennaio 2009
Il presidente: Ortis |
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