Con decreto ministeriale 557/P.A.S.18043-XV.J(3583) del 6 febbraio 2009 i manufatti esplosivi denominati: «Sfera Ruocco cal.10» (massa attiva g 365); «Sfera Ruocco cal.21» (massa attiva g 2773); «Sfera Ruocco cal.30» (massa attiva g 7763); «Tonante corto Ruocco cal.80» (massa attiva g 135); «Spaccatella Ruocco cal.90» (massa attiva g 430); «Fermata Ruocco cal.160» (massa attiva g 3515); «Stutata Ruocco cal.210» (massa attiva g 5220); sono riconosciuti, su istanza del sig. Ruocco Carmine - titolare di fabbrica di fuochi d'artificio sito in via Spinola (loc. Castello) - Gragnano (Napoli), ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 7 e dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, e classificati nella IV categoria dell'Allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico. Inoltre le etichette di questi manufatti, come richiesto dall'istante, devono chiaramente contenere l'indicazione che «i prodotti possono essere forniti solo a persone munite di abilitazione tecnica, che li possono utilizzare alle condizioni previste dalle relative autorizzazioni di pubblica sicurezza». La produzione, l'importazione, il deposito e l'immissione in commercio dei predetti manufatti sono soggetti agli obblighi di etichettatura previsti, oltre che dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e dalle conseguenti disposizioni, anche dalla normativa generale in materia di sicurezza dei prodotti. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro sessanta o centoventi giorni dalla notifica. |