IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Visto l'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto l'art. 20, comma 2, dello statuto del comune di Casalmaggiore (Cremona) approvato con deliberazione consiliare n. 84 del 28 settembre 2007, che estende il diritto di elettorato nell'elezione del sindaco e del consiglio comunale ai cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti nel comune da almeno cinque anni; Udito il parere del Consiglio di Stato, sez. I, n. 3714/2008 del 17 dicembre 2008, il cui testo e' allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 2009; Sulla proposta del Ministro dell'interno;
Decreta:
E disposto l'annullamento straordinario, per illegittimita' e a tutela dell'unita' dell'ordinamento, dell'art. 20, comma 2 dello statuto del comune di Casalmaggiore (Cremona), approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 84 in data 28 settembre 2007. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 13 febbraio 2009
NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri |