Gazzetta n. 52 del 4 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO, DELLA SALUTE E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 29 gennaio 2009
Attuazione di un piano straordinario di verifica delle invalidita' civili.

IL MINISTRO DEL LAVORO, DELLA SALUTE
E DELLE POLITICHE SOCIALI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293 concernente «Regolamento recante i criteri e le modalita' per le verifiche di cui al comma 10 dell'art. 3 della legge 26 luglio 1988, n. 291, relativa alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, recante misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988, nonche' delega al Governo per la revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti e dei relativi benefici»;
Visto l'art. 1, comma 9, della legge 15 ottobre 1990, n. 295, recante «Modifiche ed integrazioni all'art. 3 del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti»;
Visto l'art. 3, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro 5 agosto 1991, n. 387, concernente «Regolamento recante le norme di coordinamento per l'esecuzione delle disposizioni contenute nella legge 15 ottobre 1990, n. 295 in materia di accertamento dell'invalidita' civile»;
Visto l'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698, concernente «Regolamento recante norme sul riordinamento dei procedimenti in materia di riconoscimento delle minorazioni civili e sulla concessione dei benefici economici»;
Visto l'art. 4 della legge 8 agosto 1996, n. 425, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, recante «Disposizioni urgenti per il risanamento della finanza pubblica»;
Visto l'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante «Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo»;
Visto l'art. 52 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica»;
Visto l'art. 42 della legge 24 novembre 2003, n. 326, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo»;
Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria»;
Visto l'art. 6, comma 3, della legge 9 marzo 2006, n. 80, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2007, recante «Attuazione dell'art. 10 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, concernente il trasferimento di competenze residue dal Ministero dell'economia e delle finanze all'INPS»;
Visto il decreto interministeriale in data 2 agosto 2007, concernente l'individuazione delle patologie rispetto alle quali sono escluse visite di controllo sulla permanenza dello stato invalidante;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, recante «Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244», ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, che istituisce, tra gli altri, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali;
Visto l'art. 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»;
Acquisito in data 18 dicembre 2008 il parere favorevole espresso dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano

A d o t t a
il seguente decreto:
Art. 1.

1. In attuazione dell'art. 80 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono stabiliti termini e modalita' di realizzazione di un piano straordinario per l'effettuazione di 200.000 accertamenti di verifica da espletarsi nei confronti di titolari di benefici economici di invalidita' civile, cecita' civile e sordita' civile.
2. I controlli sono attuati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale nel periodo dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009 e sono finalizzati a verificare, per 200.000 soggetti, la permanenza dello stato invalidante nonche' dei requisiti reddituali previsti dalla legge per poter fruire delle provvidenze economiche di cui sono percettori.
3. La permanenza nei beneficiari del possesso dei requisiti sanitari prescritti per usufruire dei trattamenti economici di invalidita' civile, cecita' civile e sordita' civile viene accertata dalla Commissione medica superiore ovvero, su delega di questa, dalle Commissioni mediche di verifica provinciali di invalidita' civile presso l'I.N.P.S. Le visite mediche verranno effettuate presso il Centro medico legale I.N.P.S. della provincia di residenza dell'interessato. Le verifiche dei requisiti reddituali vengono effettuate dall'I.N.P.S. attraverso l'incrocio delle informazioni contenute negli archivi del Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalita' di cui all'art. 5 del presente decreto.
4. L'I.N.P.S. informa i soggetti interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da recapitarsi con almeno trenta giorni di anticipo, sulle modalita' con cui si procedera' all'accertamento di verifica, facendo espresso riferimento alle conseguenze derivanti dalla mancata presentazione alla visita medica.
5. I controlli non riguardano le prestazioni assistenziali sostitutive riconosciute agli invalidi civili e ai sordi civili ultrasessantacinquenni, rispettivamente ai sensi dell'art. 19 della legge 30 marzo 1971, n. 118 e dell'art. 10 della legge 26 maggio 1970, n. 381.
6. I soggetti portatori di menomazioni o patologie stabilizzate o ingravescenti di cui al decreto interministeriale 2 agosto 2007, inclusi quelli affetti da sindrome da talidomide, che abbiano ottenuto il riconoscimento dell'indennita' di accompagnamento o di comunicazione, sono esonerati da ogni visita medica finalizzata all'accertamento della permanenza della minorazione, previo esame della documentazione agli atti.
 
Art. 2.

1. In sede di verifica sono valutate le patologie riscontrate all'atto dell'accertamento, tenendo conto anche di quelle insorte successivamente all'originaria concessione. La valutazione medico legale sara' effettuata utilizzando i riferimenti normativi vigenti all'atto della verifica. Le verifiche straordinarie non permettono di riconoscere una condizione di invalidita' superiore a quella in precedenza determinata, secondo quanto disposto dagli articoli 2 e 3 del decreto del Ministro del tesoro 20 luglio 1989, n. 293.
2. Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, l'I.N.P.S. richiede alle Aziende sanitarie locali la documentazione sanitaria relativa ai soggetti selezionati sulla base dei criteri di cui all'art. 3, con cadenza periodica secondo criteri di gradualita' che tengano conto del flusso informativo complessivo. Le Aziende sanitarie locali trasmettono alla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data di richiesta, la documentazione in loro possesso.
3. Per consentire l'effettuazione delle verifiche di cui al presente decreto secondo principi di economicita' ed efficienza, l'I.N.P.S. promuove la definizione di appositi accordi operativi tra le proprie articolazioni regionali e le regioni, da concludersi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto. Con tali accordi vengono definite le modalita' di realizzazione degli accertamenti di verifica a livello regionale e di trasmissione e consultazione della documentazione in possesso delle Aziende sanitarie locali prevedendone, ove possibile, la trasmissione telematica. In assenza di tali accordi ovvero nelle more della loro definizione, trova applicazione la procedura di cui al comma 2.
4. In sede di verifica, ulteriori accertamenti specialistici potranno essere richiesti solo se ritenuti indispensabili ai fini del giudizio finale e saranno effettuati presso le strutture specialistiche interne dell'I.N.P.S.
5. Nei procedimenti di verifica, compresi quelli in corso, qualora l'interessato cui sia stata notificata la convocazione, non si presenti a visita medica senza giustificato motivo, l'I.N.P.S. dispone la sospensione dei relativi pagamenti. L'interessato e' tenuto a fornire entro novanta giorni dalla data del provvedimento di sospensione, idonee giustificazioni in ordine alla mancata presentazione a visita, da valutarsi da parte della Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente. In carenza di tale adempimento ovvero nel caso in cui le giustificazioni fornite non siano ritenute valide, verra' assunto il provvedimento di revoca della provvidenza economica con decorrenza dalla data di sospensione. Qualora invece le giustificazioni siano ritenute valide, sara' fissata una nuova data di visita medica; ove l'interessato non si presenti neppure a questa visita, verra' adottato il provvedimento di revoca con decorrenza dalla data di sospensione, qualora non ricorrano situazioni di carattere eccezionale da valutarsi da parte della Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente.
6. Per i minori affetti da persistenti difficolta' a svolgere le funzioni e i compiti propri dell'eta' nonche' per i soggetti ultrasettantenni che, convocati a visita, non si presentino e comunichino di non potersi presentare, la Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente procede obbligatoriamente alla visita domiciliare. La visita domiciliare e' disposta altresi' per i soggetti affetti da patologie irreversibili tali da determinare la non trasportabilita', i quali, convocati a visita, non si presentino e comunichino di non potersi presentare. La non trasportabilita' sara' valutata dalla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, sulla base della documentazione sanitaria esibita.
7. Per coloro che si trovino nell'impossibilita' fisica di raggiungere la sede di verifica e presentino idonea documentazione medica attestante la non trasportabilita', viene disposta la visita domiciliare. La non trasportabilita' sara' valutata dalla Commissione medica superiore presso il Centro medico legale provinciale I.N.P.S. territorialmente competente, sulla base della documentazione sanitaria esibita.
8. Qualora l'interessato non si sottoponga agli ulteriori accertamenti specialistici, eventualmente richiesti nel corso della procedura di verifica, la stessa si concludera' sulla base degli elementi clinico-documentali acquisiti e potra' comportare la sospensione dei pagamenti e la revoca del beneficio economico secondo quanto previsto dall'art. 80, comma 2, del citato decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
9. In caso di accertata insussistenza dei requisiti sanitari prescritti per il godimento dei benefici l'I.N.P.S. dispone, ai sensi dell'art. 5, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 1994, n. 698 e dell'art. 37, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento, da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo provvedimento formale di revoca da adottarsi entro i novanta giorni successivi, produce effetti dalla data della verifica che ha accertato la insussistenza dei requisiti sanitari.
10. Oltre che all'interessato l'I.N.P.S. comunichera' la revoca del beneficio anche all'ente concessorio.
 
Art. 3.

1. La programmazione delle attivita' di verifica di cui all'art. 1 del presente decreto, e' effettuata secondo criteri selettivi che tengano conto:
a) dell'incidenza territoriale, a livello sub-regionale, dei benefici concessi in rapporto alla popolazione residente, secondo tassi standardizzati per fasce d'eta';
b) della recente dinamica territoriale degli andamenti nella concessione dei benefici per data di decorrenza degli stessi;
c) del tipo di prestazione, della sua onerosita' e dell'eta' dei beneficiari;
d) della distribuzione temporale delle revisioni in base alle scadenze programmate;
e) delle evidenze risultanti dall'incrocio degli archivi informatici di cui all'art. 4 del presente decreto.
2. I dati necessari per il piano di verifiche saranno elaborati dall'I.N.P.S. sulla base delle risultanze degli archivi informatici in suo possesso.
3. Prima dell'avvio delle attivita', l'I.N.P.S. trasmette al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze uno schema di intervento, dal quale risultino le verifiche programmate sulla base dei dati elaborati e la distribuzione territoriale delle stesse.
 
Art. 4.

1. L'I.N.P.S. e la Motorizzazione civile, sulla base di accordi da definire tra i due enti entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, scambiano in via telematica le informazioni utili all'individuazione dei soggetti titolari di provvidenze economiche di invalidita' civile e in possesso di patente di guida in corso di validita', al fine di accertare eventuali incompatibilita', tenuto comunque conto delle patenti speciali o che prevedano adattamenti ai dispositivi di guida.
2. Nel caso in cui dalla visita medica emergano elementi per ritenere che possa essere venuta meno l'idoneita' psico-fisica alla guida, l'I.N.P.S. comunica alla Motorizzazione civile l'esito degli accertamenti per gli eventuali provvedimenti di competenza.
 
Art. 5.

1. Fermo restando che l'I.N.P.S. effettua annualmente l'acquisizione delle dichiarazioni reddituali di tutti i titolari di prestazioni legate al reddito, i controlli di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto sono finalizzati anche a verificare la sussistenza dei requisiti reddituali relativamente agli anni 2005, 2006 e 2007 nei confronti dei beneficiari di pensioni o assegni di invalidita' civile.
2. Le verifiche dei requisiti reddituali, saranno attuate con modalita' telematiche, attraverso l'incrocio dei dati reddituali del Ministero dell'economia e delle finanze con quelli contenuti nel Casellario centrale dei pensionati gestito dall'I.N.P.S., istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, come modificato dall'art. 6 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85. Le modalita' tecniche saranno oggetto di appositi accordi fra le amministrazioni interessate, da definirsi entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.
3. Qualora dagli accertamenti risulti che il titolare di pensione o di assegno sia possessore di redditi superiori ai limiti annuali prescritti, l'erogazione del beneficio economico verra' immediatamente sospesa e si procedera' alla revoca della provvidenza dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello con riferimento al quale i redditi accertati risultino superiori ai limiti di legge. Resta salvo il diritto al ripristino della provvidenza sospesa, qualora il superamento dei limiti reddituali rivesta carattere temporaneo.
 
Art. 6.

1. Nel corso del periodo di attuazione del piano straordinario di verifica, l'I.N.P.S. trasmette mensilmente al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, secondo le indicazioni da essi ricevute, la rendicontazione delle verifiche effettuate, dalla quale risultino i risultati finanziari conseguiti. Al termine del piano straordinario, l'I.N.P.S. trasmette altresi' una relazione conclusiva contenente gli esiti degli accertamenti e gli aspetti finanziari che ne derivano.
2. Le disposizioni del presente decreto non si applicano alla Regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e Bolzano che provvedono alle verifiche secondo quanto previsto dai rispettivi statuti e dalla relative norme di attuazione.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previo visto e registrazione della Corte dei conti.
Roma, 29 gennaio 2009

Il Ministro del lavoro, della salute
e delle politiche sociali
Sacconi

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Tremonti

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2009 Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla
persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 91
 
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