Gazzetta n. 51 del 3 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 12 febbraio 2009 |
Proroga dell'autorizzazione rilasciata alle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Basilico Genovese». |
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IL DIRETTORE GENERALE del controllo della qualita' e dei sistemi di qualita'
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera d);
Visto il regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il regolamento (CEE) n. 2081/92;
Visto l'art. 17, comma 1 del predetto regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del regolamento stesso figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 e quelle che figurano nell'allegato del regolamento (CE) n. 2400/96, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;
Visti gli articoli 10 e 11 del predetto regolamento (CE) n. 510/06, concernente i controlli;
Visto il regolamento (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005, con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione, fra le altre, della denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;
Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999, ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;
Visto il decreto 14 febbraio 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 2006, con il quale le «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» sono state autorizzate ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Basilico Genovese»;
Considerato che la predetta autorizzazione ha validita' triennale a decorrere dal 14 febbraio 2006, data di emanazione del decreto di autorizzazione in precedenza citato;
Considerato che non e' ancora pervenuta da parte della regione Liguria la segnalazione sulla conferma delle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» ovvero la segnalazione di un nuovo organismo di controllo da parte del Consorzio per la tutela DOP Basilico Genovese per il triennio successivo alla data di scadenza dell'autorizzazione sopra citata;
Considerata la necessita' di garantire l'efficienza del sistema di controllo concernente la denominazione di origine protetta «Basilico Genovese» anche nella fase intercorrente tra la scadenza della predetta autorizzazione e il rinnovo della stessa oppure l'autorizzazione all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Ritenuto per i motivi sopra esposti di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 febbraio 2006, fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria» oppure all'eventuale nuovo organismo di controllo;
Decreta:
Art. 1.
L'autorizzazione rilasciata alle «Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Genova, Savona, Imperia e La Spezia, coordinate dalla Unioncamere Liguria», con decreto 14 febbraio 2006, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Basilico Genovese», registrata con regolamento della Commissione (CE) n. 1623/2005 del 4 ottobre 2005, e' prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo dell'autorizzazione all'Ente camerale stesso oppure all'eventuale autorizzazione di altra struttura di controllo. |
| Art. 2.
Nell'ambito del periodo di validita' della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo e' obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il decreto 14 febbraio 2006.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 febbraio 2009 Il direttore generale: La Torre |
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