Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2009 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 11 febbraio 2009
Autorizzazione all'«Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici ISeRDiP», di Milano, ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'.

IL DIRETTORE GENERALE
per l'universita'

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attivita' psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attivita' all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
Visto l'art. 17, comma 96, lettera b) della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;
Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;
Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonche' alle strutture ed attrezzature;
Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;
Visto il decreto in data 24 marzo 2006, con il quale e' stata costituita la commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;
Visti il proprio decreto in data 21 giugno 2001, con il quale l'«Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici ISeRDiP» e' stato abilitato ad attivare nella sede principale di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia, ai sensi del richiamato decreto ministeriale n. 509 del 1998;
Visto il decreto in data 30 ottobre 2006 con il quale si autorizzava il trasferimento della sede principale di Milano in via Clerici n. 10;
Vista l'istanza con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili al primo anno di corso da 15 a 20 unita' e per l'intero corso a 80 unita';
Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del regolamento, nella seduta del 27 giugno 2008;
Vista la favorevole valutazione tecnica di congruita' in merito all'istanza presentata dall'Istituto sopra indicato, espressa dal predetto Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario nella riunione del 21 gennaio 2009 trasmessa con nota n. 20 del 21 gennaio 2009;

Decreta:

Art. 1.

1. L'«Istituto per lo studio e la ricerca sui disturbi psichici ISeRDiP» abilitato ad istituire e ad attivare con decreto 21 giugno 2001, nella sede di Milano, un corso di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto ministeriale 11 dicembre 1998, n. 509, e' autorizzato ad aumentare il numero massimo di allievi ammissibili a ciascun anno di corso a 20 unita' e, per l'intero corso, a 80 unita'.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 febbraio 2009
Il direttore generale: Masia
 
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