Gazzetta n. 50 del 2 marzo 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 5 febbraio 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Barbiera Mara, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005, relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003, n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza della sig.ra Barbiera Mara, cittadina italiana, nata a Udine il 16 gennaio 1973, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, cosi' come modificato dal decreto ministeriale n. 277/2003, il riconoscimento del titolo professionale di «Abogado» conseguito in Spagna ai fini dell'accesso all'albo e l'esercizio della professione di avvocato; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico laurea in giurisprudenza conseguito presso l'«Alma Mater Studiorum - Universita' di Bologna» in data 22 marzo 2001 e che detto titolo e' stato omologato con il corrispondente titolo accademico spagnolo in data 31 agosto 2007 dal «Ministerio de Educacion y Ciencia»; Considerato che e' iscritto all'«Illustre Colegio de Abogados de Madrid» dal 3 novembre 2007; Preso atto altresi' che l'istante ha dimostrato di aver svolto pratica forense presso uno studio legale italiano come da attestato dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Udine del 2 maggio 2003; Preso atto che l'istante ha dimostrato di aver superato le prove scritte dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato nella sessione 2003 presso la Corte d'appello di Messina; Viste le conformi determinazioni della Conferenza dei servizi nella seduta del 24 ottobre 2008; Considerato il conforme parere del rappresentante di categoria nella Conferenza sopra citata; Considerato che comunque sussistono differenze tra la formazione professionale richiesta in Italia per l'esercizio della professione di avvocato, e quella di cui e' in possesso l'istante; Visto l'art. 22, n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato;
Decreta:
Art. 1.
Alla sig.ra Barbiera Mara, cittadina italiana, nata a Udine il 16 gennaio 1973, e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati, e l'esercizio della professione in Italia. |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale solo orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 5 febbraio 2009 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente, per lo svolgimento della prova di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per la prova e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su: deontologia e ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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