Gazzetta n. 47 del 26 febbraio 2009 (vai al sommario)
LEGGE 24 febbraio 2009, n. 12
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 24 febbraio 2009

NAPOLITANO

Berlusconi, Presidente del
Consiglio dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari
esteri
La Russa, Ministro della difesa
Maroni, Ministro dell'interno
Alfano, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Alfano

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2047):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri
(Berlusconi) e Ministro degli affari esteri (Frattini),
Ministro della difesa (La Russa), Ministro dell'interno
(Maroni), Ministro della giustizia (Alfano) e Ministro
dell'economia e finanze (Tremonti) il 31 dicembre 2008.
Assegnato alle commissioni riunite III (Affari esteri e
comunitari) e IV (Difesa), in sede referente, il 5 gennaio
2009 con pareri del Comitato per la legislazione e delle
commissioni I, II, V, VI, XI, XII e XIV.
Esaminato dalle commissioni riunite III e IV il 15 e 20
gennaio 2009.
Esaminato in aula il 20 gennaio 2009 e approvato il 21
gennaio 2009.
Senato della Repubblica (atto n. 1334):
Assegnato alle commissioni riunite 3ª (Affari esteri,
emigrazione) e 4ª (Difesa), in sede referente, il 22
gennaio 2009 con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 5ª, 6ª e
14ª.
Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali),
in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 27 gennaio 2009.
Esaminato in aula sull'esistenza dei presupposti di
costituzionalita' il 27 gennaio 2009.
Esaminato dalle commissioni riunite 3ª e 4ª il 29
gennaio 2009; il 3, 10 e 12 febbraio 2009.
Esaminato in aula e approvato il 18 febbraio 2009.

Avvertenza:
Il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 209, e' stato
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n.
304 del 31 dicembre 2008.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto
1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri),
le modifiche apportate dalla presente legge di conversione
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta
Ufficiale alla pag. 35.
 
Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2008, N. 209

All'articolo 1 e' premesso il seguente:
"Art. 01. - (Interventi di cooperazione allo sviluppo). - 1. Per la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di cooperazione in Afghanistan, Iraq, Libano, Sudan e Somalia, volte ad assicurare il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e dei rifugiati nei Paesi limitrofi nonche' il sostegno alla ricostruzione civile, e' autorizzata, fino al 30 giugno 2009, la spesa di euro 45.000.000 ad integrazione degli stanziamenti di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come determinati nella Tabella C allegata alla legge 22 dicembre 2008, n. 203. Le somme di cui al presente comma non impegnate nell'esercizio di competenza possono essere impegnate nell'esercizio successivo.
2. Per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri e' autorizzato, nei casi di necessita' e urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilita' generale dello Stato, assegnando priorita' assoluta all'impiego di risorse locali sia umane sia materiali.
3. Per la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 e per le finalita' e nei limiti temporali di cui al presente articolo e all'articolo 2, il Ministero degli affari esteri, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, per esigenze cui non e' possibile provvedere con il personale in servizio, puo' conferire incarichi temporanei ad enti e organismi specializzati nonche' a personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso di specifiche professionalita'. Gli incarichi di cui al presente comma sono affidati, nel rispetto del principio di pari opportunita' tra uomo e donna, a persone di nazionalita' locale, ovvero di nazionalita' italiana o di altri Paesi a condizione che il Ministero degli affari esteri abbia escluso che localmente esistano le professionalita' richieste.
4. E' autorizzata la spesa di euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009 per il potenziamento delle attivita' di analisi e documentazione in materia di politica internazionale, con particolare riferimento alla partecipazione italiana, negli aspetti sia civili sia militari, alle missioni internazionali, nell'ambito delle procedure di collegamento tra Governo e Parlamento.
5. Al personale di cui all'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, inviato in breve missione per la realizzazione delle attivita' e delle iniziative di cui al comma 1 del presente articolo, e' corrisposta l'indennita' di missione di cui al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura intera incrementata del 30 per cento, calcolata sulla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman. Nell'ambito delle risorse di cui al medesimo comma 1, per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di euro 96.073 fino al 30 giugno 2009.
6. Per quanto non diversamente previsto, alle attivita' e agli interventi di cui al presente articolo si applicano l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, e l'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219.
7. In relazione a quanto previsto dal presente articolo, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono convalidati gli atti adottati, le attivita' svolte e le prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2009 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

All'articolo 5:
al comma 2, dopo le parole: "nei territori" sono inserite le seguenti: "o nell'alto mare";

il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. I reati previsti dagli articoli 1135 e 1136 del codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, inclusi i reati a danno dello Stato o dei cittadini italiani che partecipano alla missione di cui all'articolo 3, comma 14, commessi in alto mare o in acque territoriali altrui e accertati durante la medesima missione, sono puniti ai sensi dell'articolo 7 del codice penale e la competenza e' attribuita al tribunale di Roma";

al comma 5:
il primo periodo e' soppresso;
al secondo periodo, dopo le parole: "o fermo" sono inserite le seguenti: "ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere" e le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 5 e 6".

All'articolo 7, al comma 1, le parole da: "763.135.522 per l'anno 2009" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "808.385.522 per l'anno 2009 e a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede:
a) quanto a euro 808.135.522 per l'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
b) quanto a euro 250.000 a decorrere dall'anno 2009, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri".
 
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