Gazzetta n. 45 del 24 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 5 febbraio 2009 |
Riconoscimento, alla sig.ra Da Fonseca Anchieta Lilion Carla, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero e successive integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 recante norme di attuazione del citato decreto legislativo n. 286/1998, a norma dell'art. 1, comma 6 e successive integrazioni; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 - relativa a riconoscimento delle qualifiche professionali; Vista l'istanza della sig.ra Da Fonseca Anchieta Lilian Carla, nata a Porto Alegre (Brasile) il 5 settembre 1981, cittadina brasiliana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 in combinato disposto con l'art. 16 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «Advogado», di cui e' in possesso, conseguito in Brasile, ai fini dell'accesso all'albo ed esercizio in Italia della professione di «Avvocato»; Considerato che la richiedente e' in possesso del titolo accademico di «Bacharel em Direito», conseguito presso il « Centro Universitario Ritter dos Reis» come attestato in data 19 gennaio 2006; Considerato che l'istante e' iscritta presso l' «Ordem dos Advogados do Brasil Conselho Seccional do Rio Grande do Sul» dal 5 marzo 2007; Viste le conformi determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 23 maggio 2008 nella quale e' stato espresso parere favorevole; Considerato il conforme parere del Consiglio nazionale forense nella conferenza di cui sopra; Considerato che la richiedente possiede un permesso di soggiorno rilasciato dalla Questura di Lucca in data 16 giugno 2008 con scadenza il 16 giugno 2013; Visto l'art. 49 comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007, sopra indicato; Decreta: Art. 1.
Alla sig.ra Da Fonseca Anchieta Lilion Carla, nata a Porto Alegre (Brasile) il 5 settembre 1981, cittadina brasiliana e' riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «Avvocati» e l'esercizio della professione in Italia, fatta salva la perdurante validita' del permesso di soggiorno e il rispetto delle quote dei flussi migratori. |
| Art. 2.
Il riconoscimento di cui al precedente articolo e' subordinato al superamento di una prova attitudinale sulle seguenti materie: 1) diritto penale, 2) diritto civile 3) diritto costituzionale, 4) diritto commerciale, 5) diritto del lavoro, 6) diritto amministrativo, 7) diritto processuale civile, 8) diritto processuale penale, 9) diritto internazionale privato, 10) deontologia e ordinamento forense. |
| Art. 3.
La prova si compone di un esame scritto e orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento dell'uno e dell'altro sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 5 febbraio 2009 Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A
a) La candidata, per essere ammessa a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessata, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova scritta consiste nello svolgimento di elaborati sulle seguenti materie: 1) diritto civile, 2) diritto penale e una a scelta della candidata tra le restanti materie ad esclusione di deontologia e ordinamento professionale; c) La prova orale verte nella discussione di brevi questioni pratiche su cinque materie scelte dall'interessata tra quelle sopra elencate oltre che su deontologia e ordinamento professionale. La candidata potra' accedere a questo secondo esame solo se abbia superato con successo la prova scritta; d) La commissione rilascia all'interessata certificazione dell'avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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