Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 5 novembre 2008 |
Atto d'intesa finalizzato a regolare i rapporti tra l'E.N.A.C. e l'Aeronautica militare. |
|
|
IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELLA DIFESA
e
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto il Codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, recante «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, recante «Istitutuzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo; Visto il regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo; Visto il regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo; Visto il regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004, sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo; Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265 recante «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile. Delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del Codice della navigazione»; Visto in particolare l'art. 1, primo comma, del menzionato decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, come modificato dalla predetta legge di conversione 9 novembre 2004, n. 265, ove si prevede che l'E.N.A.C. svolga, «quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme (…) le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea»; Visto il successivo comma 3 del medesimo art. 1 del richiamato decreto-legge n. 237/2004, ove si statuisce che l'E.N.A.C., per il corretto esercizio delle funzioni ad esso affidate, «promuove la stipula di appositi atti di intesa (…) con l'Aeronautica militare, da sottoporre all'approvazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa (…) e con il Ministro dell'economia e delle finanze»; Visto il nulla osta del Ministero della difesa - Gabinetto del Ministro, comunicato con nota prot. n. 2/32215/2-4-10-8/2007 del 18 luglio 2007; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze - Ufficio del coordinamento legislativo prot. n. 1665/varie/10643 del 24 luglio 2007; Vista la nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica prot. n. DFP-0035731 in data 20 settembre 2007; Vista la nota della Direzione generale per la navigazione aerea prot. n. 003771 del 12 ottobre 2007; Vista la nota dell'E.N.A.C., prot. n. 0068997/DIRIGEN/VDG del 5 novembre 2007, di trasmissione dell'atto d'intesa sottoscritto tra il Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare e il Presidente dell'E.N.A.C. medesimo;
Decreta:
Art. 1.
E' approvato l'allegato atto d'intesa, stipulato in data 22 ottobre 2007, finalizzato a regolare i rapporti tra l'E.N.A.C. e l'Aeronautica militare. |
| Art. 2.
L'allegato atto d'intesa ha durata quadriennale, a decorrere dalla data del presente decreto. |
| Art. 3.
Il presente decreto e l'allegato atto di intesa sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 novembre 2008 Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteoli
Il Ministro della difesa La Russa
Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti
Registrato alla Corte dei conti il 23 gennaio 2009 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 62 |
| Allegato ATTO D'INTESA
tra
l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, in questo atto rappresentata dal presidente prof. on. Vito Riggio
e
l'Aeronautica Militare, in questo atto rappresentata dal Capo di stato maggiore gen. S.A. Vincenzo Camporini, finalizzato a regolare i rapporti tra l'Ente nazionale per l'Aviazione civile e l'Aeronautica Militare
Premesso che
il D.L. n. 237/2004 convertito con la legge 9 novembre 2004, n. 265, all'art. 1, 1° comma prevede che l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile (ENAC) svolga, quale unico ente regolatore e garante dell'uniforme applicazione delle norme, in applicazione dell'art. 4 del Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, le funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea; il 3° comma del citato art. 1 del decreto-legge n. 237/2004, prevede che per il corretto esercizio delle funzioni di cui al comma 1, l'ENAC promuova la stipula di apposito atto d'intesa con l'Aeronautica Militare (A.M.); l'art. 691-bis del Codice della navigazione prevede che l'Aeronautica Militare svolge i servizi della navigazione aerea stipulando, se del caso, specifici atti d'intesa con l'ENAC; al fine di dare piena attuazione al predetto decreto-legge ed al Codice della navigazione e' necessario disciplinare i rapporti esistenti e futuri tra l'ENAC e l'AM.; e' interesse dell'ENAC e dell'A.M. coordinare le attivita' nel settore dei servizi di navigazione aerea al traffico aereo generale, allo scopo di: perseguire l'armonizzazione delle funzioni di alta direzione tecnica, operativa e di controllo dei Servizi della Navigazione Aerea forniti sugli aeroporti militari e sugli aeroporti militari aperti al traffico aereo civile, in attuazione delle attribuzioni particolari del Capo di SMA di cui alla legge n. 25/97 ed al decreto n. 556/99; perseguire la completa compatibilita' della regolamentazione comune rispetto alle peculiari e specifiche esigenze delle operazioni di volo militari, specificatamente attraverso la individuazione di opportune deroghe a salvaguardia delle finalita' operative e addestrative degli aeromobili di stato; conseguire la massima interoperabilita' dei sistemi civili e militari di controllo dello spazio aereo, anche per i fini del dispositivo posto a salvaguardia della sovranita' nazionale e dell'integrita' del relativo spazio aereo; sviluppare un coordinamento civile/militare avanzato nell'uso integrato dello spazio aereo nazionale al fine di garantire un ottimale uso comune dello spazio aereo nel rispetto sia delle esigenze dell'aviazione civile sia di quelle correlate allo svolgimento delle operazioni di volo militari e di Stato; creare sinergie nel settore aeronautico; favorire lo scambio di «know how» e valorizzare le esperienze maturate sul piano interno ed internazionale; contribuire al miglioramento dei livelli di sicurezza nel settore dei servizi della navigazione aerea e del trasporto aereo; favorire, con una regolamentazione unitaria, l'utilizzo, delle infrastrutture aeroportuali di uso comune e degli apparati e sistemi di assistenza al volo civili e militari. Visto il Codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, come modificato dal decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 «Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'art. 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265» e come corretto ed integrato dal decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 «Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 recante la revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione»; Visto il decreto legislativo 6 marzo 1948 n. 616 «Approvazione della Convenzione Internazionale per l'aviazione civile, stipulata a Chicago il 7 dicembre 1944; Vista la legge 21 novembre 1950, n. 1237 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale conclusa a Washington l'11 ottobre 1947»; Vista la legge 13 aprile 1977, n. 216 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'istituzione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (CEPMMT), con allegato e protocollo sui privilegi e le immunita', firmati a Bruxelles l'11 ottobre 1973; Vista la legge 14 giugno 1986, n. 265 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione istitutiva di una Organizzazione europea per l'esercizio di satelliti meteorologici (Eumetsat) con atto finale, adottata a Ginevra il 24 maggio 1983; Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e succ. mod. «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed in particolare l'art. 15 che prevede la possibilita' tra pubbliche amministrazioni di concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attivita' di interesse comune; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994 n. 367, «Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili»; Vista la legge 18 febbraio 1997 n. 25, «Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»; Vista la legge 3 aprile 1997, n. 94 «Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato»; Visto il decreto legislativo 25 luglio 1997 n. 250 «Istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile»; Visto il decreto legislativo 4 agosto 1997, n. 279 «Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato»; Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997 n. 464 «Riforma strutturale delle Forze Armate», a norma dell'art. 1 comma 1, lett. a), d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Vista la legge 27 dicembre 1997 n. 449 «Misure per la stabilizzazione delle finanze pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 recante «Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'art. 1, comma 97, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1999 n. 556 «Regolamento di attuazione dell'art. 10 della legge 18 febbraio 1997 n. 25, concernente le attribuzioni dei vertici militari; Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331 «Norme per l'istituzione del servizio militare professionale»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il Regolamento (CE) n. 549/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo; Visto il Regolamento (CE) n. 550/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sulla fornitura di servizi di navigazione aerea nel cielo unico europeo; Visto il Regolamento (CE) n. 551/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'organizzazione e l'uso dello spazio aereo nel cielo unico europeo; Visto il Regolamento (CE) n. 552/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2004 sull'interoperabilita' della rete europea di gestione del traffico aereo; Visto il decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237 convertito con la legge 9 novembre 2004, n. 265 recante: «Interventi urgenti nel settore dell'aviazione civile e delega al Governo per l'emanazione di disposizioni correttive ed integrative del Codice della Navigazione»; Visto il foglio n. 0000057/PRE del 10 maggio 2007 dell'ENAC; Visto il parere espresso dallo Stato maggiore difesa con foglio prot. n. 111/01648/1263.1 dell'8 luglio 2007; Visto il nulla-osta del Ministero della difesa-Gabinetto del Ministro comunicato con il foglio prot. n. 2/32215/2-4-10-8/2007 del 18 luglio 2007. Art. 1.
Generalita'
1. La premessa costituisce parte integrante del presente atto d'intesa. 2. Il presente atto d'intesa disciplina i rapporti tra l'A.M. e l'ENAC in ordine al corretto esercizio delle funzioni di regolazione tecnica, controllo, certificazione e rilascio di licenze in materia di fornitura dei servizi di navigazione aerea al traffico aereo generale e nell'ambito di specifiche collaborazioni in settori di comune interesse. Esso costituisce lo strumento attraverso il quale si attuano le relazioni tra l'ENAC in qualita di soggetto regolatore unico e autorita' nazionale di vigilanza e l'A.M. quale fornitore di servizi della navigazione aerea, previste dalla legge n. 265/04. Inoltre il presente atto d'intesa costituisce la cornice di riferimento, in materia di aviazione e trasporto aereo, per la realizzazione di specifiche collaborazioni di reciproco interesse, con particolare riguardo: - all'uso comune delle infrastrutture aeroportuali; - al rilascio di certificazioni mediche per il personale impiegato nei servizi di aeronavigazione; - all'utilizzo di personale militare medico nella formazione di commissioni d'esame; - all'utilizzo di personale militare del ruolo navigante per le attivita' di sorveglianza - alla consulenza tecnica e nel supporto addestrativo (collaudo e sperimentazione) all'attivita' di certificazione degli aeromobili civili; - alla produzione di cartografia aeronautica; - al rilascio di licenze aeronautiche civili al personale militare in possesso di brevetto di pilota militare; - al rilascio di licenze A.T.M. al personale militare; - allo scambio di esperienze nel campo della sicurezza del volo; - alla formazione e all'addestramento nei settori aeronautici; - ai settori aeronautici di comune interesse; - al finanziamento delle spese per gli impianti, gli apparati e le infrastrutture aeroportuali poste negli aeroporti militari per le esigenze dell'Aviazione Civile 3. L'A.M. assicura le attivita' di cui al presente atto d'intesa subordinatamente e compatibilmente ai propri compiti istituzionali. Tutte le attivita' di collaborazione sono preventivamente concordate e regolamentate tra le Parti nell'ambito di specifici accordi tecnici. 4. Quanto prescritto nel presente atto d'intesa si applica esclusivamente nei confronti dei servizi della navigazione aerea che l'A.M. fornisce al traffico aereo generale sugli aeroporti e negli spazi aerei di propria giurisdizione, nei limiti stabiliti nelle apposite autorizzazioni rilasciate all'ENAC dalla Forza Armata. Art. 2.
Fornitura dei Servizi di Navigazione Aerea per il Traffico Aereo Generale (GAT)
1. Il presente articolo si applica ai servizi di navigazione aerea, come definiti all'art. 2 del regolamento (CE) n. 549/2004 forniti al traffico aereo generale. 2. Nel fornire i servizi di navigazione aerea al traffico aereo generale, l'A.M., conformemente a quanto stabilito al successivo art. 12, si conforma alle norme e ai regolamenti nazionali ed internazionali vigenti in materia, in particolare per quanto riguarda: a. la modalita' di fornitura dei servizi; b. la qualificazione e certificazione del personale; c. i requisiti di interoperabilita'. 3. In applicazione del comma 5 dell'art. 7 del Regolamento (CE) n. 550/2004, l'A.M. e' autorizzata a fornire i servizi di navigazione aerea nei confronti del traffico aereo generale, garantendo la conformita' alle norme e regolamentazioni tecniche nazionali e internazionali, senza specifica certificazione da parte dell'ENAC. Art. 3.
Supervisione della fornitura dei Servizi di Navigazione Aerea
1. L'A.M., attraverso un proprio idoneo assetto organizzativo, garantisce la supervisione e la rispondenza agli standard applicabili della fornitura dei Servizi di Navigazione Aerea al traffico aereo generale. 2. Nell'effettuare l'attivita' di supervisione relativa alla fornitura dei servizi di Navigazione Aerea al traffico aereo generale l'A.M.: a. si conforma alle disposizioni emanate in materia dall'ENAC; b. assicura la separazione funzionale delle proprie strutture preposte all'effettuazione dell'attivita' di supervisione e del personale che effettua i relativi controlli; c. sviluppa, attua e mantiene un sistema interno di qualita'; d. fornisce le pertinenti informazioni all'ENAC. Art. 4.
Esercizio da parte dell'ENAC della funzione di Autorita' di vigilanza
1. L'A.M., nel rispetto delle norme sul segreto di Stato, fornisce ad ENAC i risultati della propria attivita' di supervisione affinche' ENAC valuti la congruita' della documentazione rispetto agli standard applicabili in armonia alla legge n. 265/04. 2. L'ENAC redige un rapporto annuale sullo stato di rispondenza desumibile dalla documentazione presentata. Il rapporto viene trasmesso al Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica ed al Ministro dei trasporti. 3. La responsabilita' dell'ENAC e' limitata alla valutazione della documentazione fornita dall'A.M. come riportato in questo articolo. Art. 5.
Applicazione dei regolamenti sull'interoperabilita'
1. In accordo all'art. 8 del Regolamento (CE) n. 552/2004, l'A.M., per svolgere i compiti descritti all'art. 6 del Regolamento sull'interoperabilita', si conforma ai requisiti contenuti nell'Allegato 5 del Regolamento (CE) n. 552/2004. Art. 6.
Servizio meteorologico
In materia di servizi di meteorologia aeronautica, come parte dei servizi di navigazione aerea, oltre a quanto specificato all'art. 2 ed in armonia con quanto previsto dall'art. 691-bis comma quarto del Codice della navigazione come modificato dal decreto legislativo n. 96/2005 e corretto ed integrato dal decreto legislativo n. 151/2006, restano ferme le attribuzioni dei competenti organi dell'A.M. quali rappresentanti nazionali in seno agli organismi europei della meteorologia, all'Organizzazione Meteorologica Mondiale ed all'I.C.A.O. Art. 7.
Servizi di medicina aeronautica
1. L'ENAC si avvale, quali Centri Aeromedici, anche delle strutture sanitarie dell'A.M. per le certificazioni mediche d'idoneita' per il conseguimento ed il mantenimento delle licenze e degli attestati aeronautici del personale civile navigante e di quello addetto ai servizi di navigazione aerea. 2. L'A.M. garantisce la conformita' alle regolamentazioni emanate dall'ENAC delle proprie strutture sanitarie (Istituti Medico Legali) e delle metodologie per gli accertamenti sanitari da queste adottate. 3. L'A.M. comunica all'ENAC ogni tre anni l'elenco delle proprie strutture sanitarie che, avendone i requisiti, sono inserite tra i centri aeromedici da accreditare presso i competenti organismi internazionali. 4. L'ENAC, inoltre, puo' avvalersi del personale medico dell'A.M. per la costituzione e l'attivazione dei servizi di medicina aeronautica. 5. L'ENAC, ai sensi della legge 2 marzo 1974 n. 72, si avvale di personale medico dell'A.M. per la formazione della commissione d'esame per la materia «medicina-pronto soccorso» per il rilascio dell'attestato professionale per svolgere il servizio di pronto soccorso e di emergenza a bordo degli aeromobili civili. 6. La collaborazione in tale settore e' disciplinata da un apposito accordo tecnico. Art. 8.
Licenze aeronautiche
Con le modalita' stabilite in apposito accordo tecnico, l'ENAC provvede al rilascio delle pertinenti Licenze aeronautiche civili al personale militare in possesso di: a. brevetto di pilota militare; b. certificato di competenza e di abilitazione di controllore del traffico aereo. Art. 9.
Uso comune delle infrastrutture aeroportuali
L'utilizzo in favore dell'Aviazione Civile delle infrastrutture, impianti, apparati e sistemi dell'A.M. viene disciplinato da appositi accordi tecnico-operativi. Art. 10.
Altre aree di interesse comune
1. Specifici accordi tecnici disciplinano le ulteriori aree di collaborazione tra l'ENAC e l'A.M. ed in particolare quelle: a. della consulenza tecnica e del supporto addestrativo (collaudo e sperimentazione) all'attivita' di certificazione degli aeromobili civili svolta dal Centro Sperimentale Volo dell'A.M. di Pratica di Mare; b. della produzione di cartografia aeronautica da parte del Centro Informazioni Geotopografiche Aeronautiche dell'A.M. di Pratica di Mare; c. dello scambio di esperienze nel campo della sicurezza del volo; d. della partecipazione di personale dell'ENAC (con rapporto di dipendenza o di collaborazione) a corsi di formazione e addestramento nei settori aeronautici organizzati dall'A.M. presso proprie strutture, e viceversa. Art. 11.
Responsabilita'
Gli specifici accordi tecnici che regolano le attivita' di collaborazione tra l'ENAC e l'A.M. prevedono apposite clausole disciplinanti le responsabilita' derivanti dalle attivita' dagli stessi previsti e l'eventuale stipula di idonee polizze assicurative. Art. 12.
Aspetti finanziari e funzionali
1. Al fine di garantire la conformita' alle norme e ai regolamenti tecnici nazionali ed internazionali vigenti in materia di cui all'art. 2 del presente atto d'intesa, gli oneri per l'ammodernamento, la gestione, il mantenimento, la sostituzione degli apparati e sistemi di radionavigazione e meteo, nonche' delle infrastrutture ad essi asservite sono sostenuti con fondi stanziati sui capitoli del bilancio del Ministero della Difesa relativi ai servizi erogati in favore dell'Aviazione civile. In relazione agli eventuali ulteriori oneri, che potrebbero derivare dall'esigenza di preminente interesse dell'Aviazione Civile, l'ENAC e l'A.M. presentano, in via preventiva, congiuntamente e annualmente ai Ministeri dei trasporti, della Difesa, dell'Economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica una relazione tecnico-funzionale-economica in cui sono dettagliatamente evidenziate le necessita' derivanti dall'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1 del decreto legge n. 237/2004 convertito in legge n. 265/2004, concretamente esercitate tramite il presente atto d'intesa. Tali necessita' trovano copertura nelle risorse di parte corrente derivante da trasferimenti statali disponibili nel bilancio dell'ENAC, fatte salve le somme destinate a spese obbligatorie. 2. Gli oneri connessi con la gestione, il mantenimento, l'ammodernamento e la sostituzione delle infrastrutture e degli impianti di cui all'art. 9 del presente atto d'intesa sono sostenuti con fondi stanziati sui capitoli del bilancio del Ministero della difesa relativi ai servizi erogati in favore dell'Aviazione civile. In relazione agli eventuali ulteriori oneri, che potrebbero derivare dall'esigenza di preminente interesse dell'Aviazione, l'ENAC e l'A.M. presentano in via preventiva, congiuntamente e annualmente ai Ministeri dei trasporti, della difesa, dell'economia e delle finanze e del Dipartimento della funzione pubblica una relazione tecnico-economica in cui sono dettagliatamente evidenziate le necessita' derivanti dall'assolvimento delle funzioni di cui all'art. 1 del decreto legge n. 237/2004 convertito in legge n. 265/2004, concretamente esercitate tramite il presente atto d'intesa. Tali necessita' trovano copertura nelle risorse di parte corrente derivante da trasferimenti statali disponibili nel bilancio dell'ENAC, fatte salve le somme destinate a spese obbligatorie. 3. Gli oneri, diversi da quelli indicati ai precedenti commi 1 e 2, derivanti dall'esecuzione delle attivita' indicate nel presente atto d'intesa, o derivanti dallo stesso, sono ripartiti tra il Ministero della Difesa e l'ENAC conformemente a quanto stabilito dalla normativa vigente di cui alle premesse, sulla base di appositi accordi tecnici, nell'ambito dei quali vengono regolamentate anche le modalita' di conferimento all'A.M. delle quote a carico dell'ENAC per i servizi forniti dalla Forza Armata. Art. 13.
Comitato per la cooperazione ENAC-AM
1. Al fine di consentire la gestione coordinata dell'applicazione della presente intesa viene costituito un Comitato, il cui funzionamento non comporta oneri, composto: a. dal Direttore centrale delegato alla supervisione dei servizi di navigazione aerea; b. dall'Ufficiale Generale deputato in F.A. alla supervisione dei servizi di navigazione aerea in favore dell'Aviazione Civile; c. da 3 funzionari nominati dall'ENAC; d. da 3 Ufficiali nominati dall'A.M. Il Comitato, che si riunisce periodicamente, si dota di un proprio regolamento recante le modalita' di funzionamento dello stesso. La Presidenza del Comitato viene assunta a rotazione dalle parti, con cadenza annuale, mentre i servizi di segreteria sono assicurati dall'ENAC. 2. Il Comitato e' competente a: a. definire gli orientamenti per le attivita' di interesse comune di cui alla presente intesa; b. sviluppare la collaborazione tra ENAC ed A.M. nei settori della regolamentazione tecnica, della supervisione e del controllo dei servizi della navigazione aerea e della security, inclusa la rappresentanza nazionale in seno a comitati e gruppi di lavoro internazionali; c. determinare le linee guida per disciplinare l'impiego e le funzioni del personale militare presso l'ENAC. d. verificare, con cadenza semestrale, lo stato degli accordi e delle attivita' discendenti dal presente atto d'intesa; e. redigere annualmente la relazione tecnico-economica di cui al precedente art. 12. Art. 14.
Personale
1. In aderenza al decreto-legge n. 237/2004 convertito in legge n. 265/2004, ed in esecuzione della presente intesa, l'ENAC individua il fabbisogno di figure professionali da soddisfare temporaneamente con personale dell'A.M. secondo i profili professionali indicati dall'ENAC stesso (come da tabella «A» allegata). 2. Il personale dell'A.M. viene utilizzato presso l'ENAC in attuazione dell'art. 1 del decreto legge 8 settembre 2004, n. 237 convertito in legge con modificazioni dalla legge 9 novembre 2004 n. 265. 3. L'Ufficiale piu' elevato in grado tra il personale di cui ai commi precedenti coordina l'impiego del restante personale A.M. presso l'ENAC nel rispetto delle finalita' del presente atto d'intesa. Il personale dell'A.M. e' inquadrato sotto il profilo matricolare e disciplinare secondo le disposizioni stabilite nell'ordinamento militare. 4. Fatto salvo quanto riportato nel precedente comma 3 di questo articolo, il personale militare ha la dipendenza di servizio dalla Direzione dell'ENAC a cui e' assegnato. Quando il personale dell'A.M. venga impiegato nella esecuzione di attivita' rientranti nei compiti istituzionali dell'ENAC, l'Ente rimane responsabile a tutti gli effetti di legge nei confronti di terzi. 5. L'ENAC garantisce che il personale dell'A.M. presso l'Ente possa svolgere le attivita' connesse al mantenimento delle abilitazioni/qualifiche/specializzazioni professionali conseguite dallo stesso, secondo quanto previsto dall'ordinamento militare. 6. La ripartizione degli oneri per gli emolumenti da corrispondere al personale militare presso l'ENAC e' fissata come segue: a. gli emolumenti fissi e continuativi sono corrisposti dall'A.M.; b. gli emolumenti eventuali ed accessori sono a carico dell'ENAC. Le spese per il predetto personale trovano copertura nell'apposito capitolo di bilancio dell'ENAC istituito ai sensi dell'art. 4, comma 2 del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2004, n. 265. 7. Le figure professionali necessarie presso l'ENAC vengono modularmente alimentate con il personale dell'A.M., secondo piani concordati tra la F.A. e l'ENAC in funzione dell'effettiva attivazione dei servizi previsti, della disponibilita' in A.M. di personale militare avente il profilo professionale richiesto e nel rispetto le disposizioni vigenti nell'ambito del Ministero della Difesa. Art. 15.
Verifica periodica e durata
1. L'ENAC e l'A.M. verificano, tramite il Comitato di cui all'art. 13, con cadenza semestrale, lo stato degli accordi e delle attivita' discendenti dal presente atto d'intesa. 2. Il presente atto d'intesa ha durata quadriennale, con decorrenza iniziale dalla data della sua approvazione da parte dei Ministri competenti. 3. L'atto d'intesa puo' essere soggetto a revisione su richiesta di una delle Parti ovvero in conseguenza di eventuali disposizioni legislative, accordi internazionali, regolamenti e direttive comunitarie che influiscano sull'attivita' dell'ENAC e dell'Aeronautica Militare. Fatto, letto e sottoscritto a Roma in data 22 ottobre 2008 Per l'Ente nazionale aviazione civile Il presidente (prof. on. Vito Riggio)
Per l'Aeronautica Militare Il Capo di stato maggiore A.M. (gen. S.A. Vincenzo Camporini)
----> Vedere da pag. 45 a pag. 46 <---- |
|
|
|