Gazzetta n. 44 del 23 febbraio 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 20 febbraio 2009, n. 10 |
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernente l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. Al primo comma dell'articolo 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il numero 1) e' inserito il seguente: "1-bis) individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi"; b) il numero 2) e' sostituito dal seguente: "2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale". 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 20 febbraio 2009 NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, il Guardasigilli: Alfano
LAVORI PREPARATORI Camera dei deputati (atto n. 22): Presentato dall'on. Zeller ed altri il 29 aprile 2008. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 10 giugno 2008 con pareri delle commissioni XIV e Questioni regionali. Esaminato dalla I commissione il 16, 17, 18, 23 e 30 settembre; 1, 2, 8, 9, 14, 15, 16, 20 e 23 ottobre 2008. Relazione scritta presentata il 29 aprile 2008 (atto n. 22 - 646 - 1070 - 1449 - 1491 - 1507 - 1692 - 1733-A) relatore on. Calderisi. Esaminato in aula il 27 ottobre 2008 e approvato il 3 febbraio 2009 in un testo unificato con gli atti nn. 646 (Cicu ed altri), 1070 (Palomba), 1449 (Gozi e Zaccaria), 1491 (Bocchino ed altri), 1507 (Soro ed altri), 1692 (Lo Monte ed altri), 1733 (Zeller ed altri), 2023 (Melis ed altri). Senato della Repubblica (atto n. 1360): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 4 febbraio 2009 con parere della commissione 14ª. Esaminato dalla 1ª commissione l'11 febbraio 2009. Relazione scritta annunciata il 13 febbraio 2009 (atto n. 1360-A) relatori sen. Ceccanti e Malan. Esaminato in aula il 5 e 17 febbraio 2009 e approvato il 18 febbraio 2009.
Avvertenza: Il testo della nota qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge modificata e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Note all'art. 1: Note all'art. 1, comma 1: Si riporta il testo dell'art. 21 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, cosi' come modificato dalla presente legge:
"Art. 21.
L'Ufficio elettorale nazionale ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali di cui al n. 2) del precedente articolo, facendosi assistere ove lo creda da uno o piu' esperti scelti dal presidente; 1) determina la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. Tale cifra e' data dalla somma dei voti riportati nelle singole circoscrizioni dalle liste aventi il medesimo contrassegno e, per le circoscrizioni nelle quali sono stati costituiti, a norma dell'art. 12 gruppi di liste, dei voti riportati dal gruppo nel quale e' collegata la lista del partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno; 1-bis) Individua le liste che abbiano conseguito sul piano nazionale almeno il 4 per cento dei voti validi espressi"; 2) procede al riparto dei seggi tra le liste di cui al numero 1-bis) in base alla cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. A tal fine divide il totale delle cifre elettorali nazionali delle liste ammesse alla ripartizione dei seggi da attribuire, ottenendo cosi' il quoziente elettorale nazionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Divide, poi, la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per tale quoziente. Attribuisce quindi ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale nazionale risulti contenuto nella cifra elettorale nazionale di ciascuna lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati alle liste per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti e, in caso di parita' di resti, a quelle liste che abbiano avuto la maggiore cifra elettorale nazionale; a parita' di cifra elettorale nazionale si procede per sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali nazionali delle liste che non hanno raggiunto il quoziente elettorale nazionale; 3) procede alla distribuzione nelle singole circoscrizioni dei seggi cosi' assegnati alle varie liste. A tal fine divide la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista per il numero dei seggi attribuiti alla lista stessa con le modalita' di cui al precedente n. 2) ottenendo cosi' il quoziente elettorale di lista. Nell'effettuare la divisione trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, poi, alla lista, sia essa singola sia formata da liste collegate a norma dell'art. 12, nelle varie circoscrizioni, tanti seggi quante volte il rispettivo quoziente elettorale di lista risulti contenuto nella cifra elettorale circoscrizionale della lista. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati, rispettivamente nelle circoscrizioni per le quali le ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parita' di resti, a quelle circoscrizioni nelle quali si' e' ottenuta la maggiore cifra elettorale circoscrizionale; a parita' di cifra elettorale circoscrizionale, si procede a sorteggio. Si considerano resti anche le cifre elettorali che non hanno raggiunto il quoziente elettorale di' lista. Se alla lista in una circoscrizione spettano piu' seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si' procede ad un nuovo riparto dei seggi nei riguardi di tutte le altre circoscrizioni sulla base di un secondo quoziente ottenuto dividendo il totale dei voti validi attribuiti alla lista nelle circoscrizioni stesse, per il numero dei seggi che sono rimasti da assegnare. Si effettua, poi, l'attribuzione dei seggi tra le varie liste con le modalita' sopra previste. L'ufficio elettorale nazionale provvede a comunicare ai singoli uffici elettorali circoscrizionali il numero dei seggi assegnati a ciascuna lista. Di tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale nazionale viene redatto, in duplice esemplare, apposito verbale: un esemplare e' rimesso alla segreteria del Parlamento europeo la quale ne rilascia ricevuta; l'altro esemplare e' depositato nella cancelleria della Corte di cassazione.".
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