Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2009 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITA'
COMUNICATO
Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - Programmi di assistenza e di integrazione sociale. (Avviso n. 10 del 10 febbraio 2009).

Il Ministro per le pari opportunita' emana il seguente avviso per la presentazione dei progetti: 1. Premessa
Con il presente avviso si intende dare attuazione ai programmi di assistenza ed integrazione sociale previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina sull'immigrazione e norme sulle condizioni dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, cosi' come modificato con decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con legge 26 febbraio 2007, n. 17, e dagli articoli 25 e 26 del regolamento di attuazione del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e definiti dall'art. 2, comma 3, del decreto interministeriale del 23 novembre 1999.
La Commissione interministeriale prevista dall'art. 25, comma 2, del regolamento di attuazione del testo unico predetto, ridenominata «Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento» a seguito dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 102, valutera' i progetti presentati sulla base dei criteri e delle modalita' previsti dal decreto interministeriale del 23 novembre 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 291 - serie generale - del 13 dicembre 1999. 2. Obiettivi
Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti rivolti specificamente ad assicurare un percorso di assistenza e integrazione sociale, ivi compresa l'attivita' per ottenere lo speciale permesso di soggiorno di cui all'art. 18 del testo unico sopra citato, alle vittime che intendano sottrarsi alla violenza e ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento.
In particolare i progetti dovranno prevedere, come minimo, le seguenti fasi:
Attivita' pro-attive e attivita' di primo contatto volte all'emersione delle persone trafficate a scopo di sfruttamento (unita' di strada, sportello, altri servizi a bassa soglia);
Accoglienza abitativa;
Protezione (assistenza sanitaria, psicologica, legale e consulenze varie);
Attivita' mirate all'ottenimento del permesso di soggiorno ex art. 18;
Formazione (alfabetizzazione linguistica, informatica, ecc. e corsi di formazione professionale;
Attivita' mirate all'inserimento socio-lavorativo (borse lavoro, tirocini lavorativi, ecc.).
I progetti possono essere presentati da Regioni, Enti locali, o da soggetti privati convenzionati con tali enti ed iscritti, alla data di presentazione della domanda dei progetti stessi, nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato, secondo le disposizioni che verranno di seguito indicate. 3. Risorse programmate
L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di cui al presente avviso e' di € 4.600.000,00 a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari opportunita', ai sensi dell'art. 18, comma 7, del testo unico indicato e dell'art. 25, comma 1, del regolamento di attuazione del testo unico gia' menzionato.
Le iniziative saranno finanziate come segue:
Nella misura del 70% del totale della spesa a valere sulle risorse statali;
Nella misura del 30% del totale della spesa a valere sulle risorse della regione o dell'Ente locale.
Si precisa che la quota del 30% a carico della regione o dell'Ente locale puo' essere corrisposta in denaro e/o in valorizzazione di: personale, beni, mezzi e attrezzature. Queste ultime voci dovranno essere, in ogni caso, quantificate nel preventivo economico (Allegato 3).
Al fine di assicurare una equa distribuzione delle risorse su tutto il territorio nazionale nessun progetto potra' essere finanziato con risorse statali per un importo superiore ai seguenti massimali:
€. 460.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente superiore a 3.000.000 di abitanti;
€. 350.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente dai 2.000.000 ai 3.000.000 di abitanti;
€. 230.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente da 1.000.000 ai 2.000.000 abitanti;
€. 115.000 per i progetti che coprono un'area territoriale con popolazione residente inferiore a 1.000.000.
A tal fine faranno fede i dati Istat relativi all'anno 2008, consultabili sul sito http://demo.istat.it.
Si precisa che tali massimali sono riferiti alla quota finanziabile dallo Stato (70%) che non potranno essere, in ogni caso, superati. 4. Destinatari
Sono destinatari dei progetti, ai sensi dell'art. 18, decreto legislativo n. 286/1998, comma 1 e comma 6-bis, introdotto dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, le persone straniere nonche' i cittadini di Stati membri dell'Unione europea che intendano sottrarsi alla violenza ed ai condizionamenti di soggetti dediti al traffico di persone a scopo di sfruttamento. 5. Proponenti ed attuatori
Per proponente si intende il soggetto che presenta il progetto e lo realizza.
Il proponente e' responsabile della realizzazione del progetto presentato.
Ove l'attuazione del progetto o parte di esso venga affidata a soggetti terzi, da indicare specificamente nel progetto stesso, i proponenti ne rimangono comunque responsabili e mantengono il coordinamento delle azioni previste.
I soggetti privati, proponenti od attuatori, a pena di inammissibilita' dell'intero progetto, debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati, di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato, alla data di scadenza per la presentazione della domanda di cui al presente avviso. Tale iscrizione deve essere idoneamente documentata anche in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127.
Il progetto puo' altresi' prevedere piu' soggetti attuatori, indicando dettagliatamente il riparto di compiti e competenze.
Ciascun proponente puo' presentare un solo progetto.
L'ente proponente non puo' essere indicato quale soggetto attuatore in altro progetto che insista sul medesimo territorio di riferimento. Nel caso in cui cio' si verifichi, tale ultimo progetto sara' considerato inammissibile.
Di conseguenza, ai fini dell' ammissibilita' del progetto, l'Ente proponente deve presentare una dichiarazione ove attesti l'esistenza di tale condizione (Allegato 4).
Possono essere indicate forme di partenariato o di collaborazione istituzionale con soggetti pubblici, appositamente documentate attraverso lettere d'intento e/o protocolli d'intesa.
L'Ente proponente puo' altresi' avvalersi di forme di collaborazione con enti privati, diversi dall'eventuale/i ente/i attuatore/i, per la fornitura di servizi e/o per la realizzazione di specifiche attivita' necessarie alla completa realizzazione del progetto, (es.: formazione linguistica, informatica, tirocini, trasporti, ecc.). In ogni caso la responsabilita' della gestione dell'intervento ricade esclusivamente sull'Ente proponente. 6. Dimensione territoriale dei progetti
Deve essere chiaramente indicato il territorio di riferimento delle attivita' e degli interventi previsti nel progetto, mediante l'allegazione di elementi concreti concernenti:
L'impegno assunto tramite il cofinanziamento da singoli enti territoriali;
L'esistenza di protocolli operativi con gli attori presenti sul territorio (Questure, Comandi Carabinieri, ASL, ecc.);
L'operativita' dei partner formalmente coinvolti nelle attivita' del progetto in quei territori, comprovata da documentazione allegata al progetto. 7. Durata dei progetti
Ai fini del presente avviso saranno ammessi alla valutazione progetti della durata di 1 anno. 8. Documentazione richiesta per la presentazione dei progetti
8.1 L'Ente proponente dovra' presentare la seguente documentazione:
a) la domanda di candidatura, firmata dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (allegato 1);
b) il formulario compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Legale Rappresentante del Soggetto proponente (allegato 2);
c) una dichiarazione sottoscritta dal Legale Rappresentante dell'Ente locale o Regione, dalla quale emerga in maniera espressa ed inequivoca che il progetto presentato e' beneficiario del co-finanziamento nella misura del 30%, cosi' come previsto dall'art. 25, comma 1 del regolamento di attuazione del testo unico richiamato;
d) una analisi costi-benefici relativa alle finalita' da perseguire, con particolare riferimento alla dimensione territoriale del progetto e/o alla diffusione locale del fenomeno, definita attraverso i seguenti indicatori: numero di persone destinatarie, effetto moltiplicatore, trasferibilita' dei risultati, promozione delle buone pratiche, valutazione degli interventi;
e) un preventivo economico, compilato analiticamente secondo lo schema di cui all'Allegato 3, suddiviso nelle seguenti categorie di spesa:
personale (non puo' superare il 60% del costo complessivo);
mezzi e attrezzature per i servizi di assistenza (non puo' superare il 10% del costo complessivo);
spese di gestione per i servizi di assistenza;
spese per inserimento sociale;
costi generali (non puo' superare il 7% del costo complessivo);
spese di produzione e divulgazione materiale (non puo' superare il 3% del costo complessivo);
f) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze degli eventuali soggetti attuatori, se privati;
g) l'indicazione della rete dei soggetti pubblici e privati coinvolti nel progetto e le modalita' di collegamento tra i diversi attori dell'intervento, definite e attestate da appositi accordi di collaborazione;
h) la dichiarazione, da parte dell'Ente proponente, di aver presentato un unico progetto e, in quanto tale, di non insistere, in qualita' di soggetto attuatore, nel medesimo territorio di riferimento (Allegato 4);
i) dichiarazione sulla dimensione territoriale del progetto.
8.2 L'Ente proponente, se soggetto privato dovra' presentare, oltre alla documentazione sopra elencata, anche la seguente:
j) una scheda contenente tutti gli elementi relativi alla natura, alle caratteristiche e alle esperienze del soggetto proponente;
k) la convenzione eventualmente gia' stipulata, ovvero lo schema tipo di convenzione che l'ente privato, proponente o attuatore, intende stipulare con gli Enti locali o le regioni, per la realizzazione del progetto, ai sensi dell'art. 26 comma 2 DPR 31 agosto 1999 n. 394. A tal fine si fa presente che la convenzione di cui sopra deve essere firmata dal Legale rappresentante della regione o dell'Ente locale, ovvero, in sua vece da un responsabile espressamente delegato per funzione o materia;
l) una dichiarazione, in forma di autocertificazione ai sensi dell'art. 2 della legge 15 maggio 1997, n. 127, attestante l'avvenuta iscrizione nell'apposita sezione del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attivita' a favore di stranieri immigrati di cui all'art. 52, comma 1, lettera b) del regolamento di attuazione del testo unico gia' citato.
8.3 Requisiti di ammissibilita'.
Non saranno ammessi alla valutazione, e percio' saranno considerati INAMMISSIBILI, i progetti non corredati dalla seguente documentazione:
lettere : A), B), C), E), H), I);
Inoltre per l'Ente proponente privato, lettere: J), K), L).
Inoltre, a pena di inammissibilita', i progetti dovranno essere inviati o consegnati al Dipartimento entro e non oltre quarantacinque giorni dalla pubblicazione del presente avviso.
L'ammissibilita' dei progetti verra' riscontrata preventivamente alla valutazione.
La convenzione di cui alla lettera K) del punto 8.2 del presente bando, qualora sia formalizzata successivamente all'approvazione del progetto, dovra' pervenire al Dipartimento entro e non oltre sessanta giorni dalla data della comunicazione dell'approvazione del progetto. 9. Assistenza tecnica per la definizione delle domande
Il testo del presente avviso, nonche' tutti i relativi allegati, saranno disponibili sul sito http://www.pariopportunita.gov.it.
I soggetti interessati potranno contattare, inoltre, la Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime della tratta: tel. 06/67792450, e-mail: progettiarticolo18@palazzochigi.it. 10. Valutazione dei progetti
La valutazione dei progetti e' svolta dalla Commissione interministeriale di cui in premessa.
La Commissione provvede alla valutazione dei progetti tramite apposite griglie tecniche di attribuzione di punteggio sulla base dei seguenti indicatori e criteri di cui al comma 4 dell'art. 4 del decreto ministeriale 23 novembre 1999.
La Commissione procede ad un esame di merito dei progetti presentati, sulla base di una scheda tecnica di cui al punto precedente, con una scala di punteggio da 0 a 100. La Commissione stabilisce, altresi', una soglia minima di qualita', esplicitata dal punteggio ottenuto, al di sotto della quale i progetti, seppur ammissibili dal punto di vista formale, non sono ritenuti finanziabili: la soglia minima e' fissata in 55 punti.
Il punteggio assegnato dalla Commissione e' cosi' ripartito:
Area 1 - Competenze e capacita' organizzativa - punti da 0 a 22:
esperienza e capacita' organizzativa del proponente e dell'eventuale ente attuatore, anche in relazione ai risultati conseguiti, comprovata da idonea documentazione attestante il numero delle vittime assistite ed il numero di inserimenti lavorativi effettuati nell'ambito dei precedenti progetti finanziati dal Dipartimento per le pari opportunita', nonche' in relazione alla puntualita' nell'invio delle rendicontazioni economiche, delle relazioni d'attivita' ed alla qualita' di tale documentazione.
Ente proponente:
titolarita' o gestione di progetti ex. art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 4);
titolarita' o gestione di progetti ex. art. 13, legge n. 228/2003 (punti da 0 a 3);
titolarita' o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1).
Ente/Enti attuatore/i:
titolarita' o gestione di progetti ex. art. 18, decreto legislativo n. 286/1998 (punti da 0 a 4);
titolarita' o gestione di progetti ex. art. 13, legge 228/2003 (punti da 0 a 3);
titolarita' o gestione di altri progetti o iniziative sulla tratta (punti da 0 a 1);
cantierabilita' del progetto (punti da 0 a 1);
disponibilita' di personale in possesso di adeguata professionalita' e/o di competenze specialistiche In particolare saranno tenute in considerazione la formazione e l'esperienza specifica sulla tratta, l'adeguatezza della copertura dei servizi assicurata dal personale previsto, la diversificazione dei ruoli e delle figure professionali, documentata attraverso curricula. Tali figure potrebbero includere: Coordinatore, Psicologo, Operatore/Operatrice pari di origine straniera, Operatore/Operatrice pari transessuale, Educatore professionale, Mediatore sociale, Assistente sociale, Mediatore linguistico e/o interculturale. Inoltre sara' tenuta in considerazione la previsione di una consulenza legale e sanitaria (punti da 0 a 4);
equilibrio tra personale amministrativo e operatori adibiti all'assistenza delle vittime (punti da 0 a 1);
Area 2 - Impatto sul contesto territoriale di riferimento - punti da 0 a 21:
dimensione del territorio di riferimento, considerata in base ai parametri indicati al punto 6 del presente avviso (punti da 0 a 8);
unicita' del progetto sul territorio di riferimento (punti da 0 a 3);
diffusione del fenomeno sul territorio di riferimento (punti da 0 a 5);
localizzazione e/o estensione del progetto in zone dove non sono stati ancora realizzati interventi strutturati (punti da 0 a 5);
Area 3 - Impatto e qualita' del progetto rispetto ai destinatari, in relazione al costo complessivo del progetto - punti da 0 a 20:
diversificazione e qualita' degli interventi in relazione alle tipologie di sfruttamento e alle caratteristiche delle vittime (punti da 0 a 4);
numero delle vittime che si prevede accedano ai progetti di protezione sociale (punti da 0 a 2);
qualita' degli interventi di inserimento socio-lavorativo (0 - 5);
diversificazione delle strutture e numero dei posti dedicati alle vittime di tratta inserite nel progetto (punti da 0 a 4):
altri servizi a disposizione dei destinatari (punti da 0 a 2);
metodologia di intervento per l'emersione delle potenziali vittime e per la realizzazione dei progetti di protezione e assistenza (punti da 0 a 3);
Area 4 - Impatto e qualita' delle forme di collaborazione in rete, in relazione al costo complessivo del progetto - punti da 0 a 22:
previsione di forme di partenariato o collaborazione con regioni ed enti locali (punti da 0 a 4);
previsione di forme di partenariato o collaborazione con Prefetture, Forze dell'Ordine, Autorita' Giudiziarie, Sindacati (punti da 0 a 5);
previsione di forme di partenariato o collaborazione con Enti competenti in materia sanitaria (punti da 0 a 3);
previsione di forme di partenariato o collaborazione con Enti in grado di realizzare programmi di rimpatrio volontario assistito (punti da 0 a 2);
previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 18 e art. 13 sul territorio di riferimento del progetto (punti da 0 a 4);
previsione di forme di partenariato o collaborazione con altri progetti art. 18 e art. 13 fuori dal territorio di riferimento del progetto (punti da 0 a 4);
Area 5 - Ulteriori elementi di qualita' e analisi costi/benefici - punti da 0 a 15:
effetto moltiplicatore, trasferibilita' dei risultati, promozione delle buon pratiche previsti (punti da 0 a 2);
attivita' di formazione e sistema di valutazione (punti da 0 a 2);
congruita' complessiva del budget di spesa (punti da 0 a 7);
equilibrio nella distribuzione tra voci di costo (punti da 0 a 4). 11. Obblighi del soggetto ammesso a finanziamento e ammissibilita' delle spese
Gli obblighi del soggetto ammesso al finanziamento e le spese ammissibili saranno precisati nell'apposito atto di concessione di contributo che verra' stipulato tra l'ente proponente e il Dipartimento per le pari opportunita'. 12. Modalita' e termini di presentazione della domanda
I soggetti interessati alla presentazione dei progetti relativi ai programmi di protezione sociale dovranno inoltrare una domanda sulla base delle indicazioni contenute nel presente avviso, nell'Allegato 1 (domanda di candidatura), nell'Allegato 2 (formulario), nell'Allegato 3 (preventivo economico) e nell'Allegato 4 (dichiarazione).
Le buste contenenti le proposte (un originale piu' una copia) con indicazione del riferimento in calce a destra: «Progetti di protezione sociale - art. 18 del testo unico sull'immigrazione», con la dicitura «non aprire» dovranno pervenire al Dipartimento per le pari opportunita' - Segreteria tecnica della Commissione interministeriale per il sostegno alle vittime di tratta, violenza e grave sfruttamento, Largo Chigi n. 19 - 00187 Roma, entro e non oltre quarantacinque giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Le domande possono essere spedite con raccomandata a/r, nel qual caso fa fede il timbro postale di spedizione.
La consegna a mano potra' effettuarsi dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9,00 alle ore 13,00 presso il Dipartimento per le pari opportunita', Segreteria tecnica della commissione interministeriale, Largo Chigi n. 9 - Roma - 4° piano, stanza 4090.
 
----> Vedere Allegato a pag. 69 <----
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 70 a pag. 80 <----
 
Allegato

----> Vedere Allegato da pag. 81 a pag. 84 <----
 
Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 85 <----
 
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