Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2009 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
DECRETO 2 febbraio 2009 |
Riconoscimento, al sig. Brotza Christian Giovanni Felice, di titolo professionale estero, quale titolo valido per l'iscrizione in Italia all'albo degli avvocati. |
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IL DIRETTORE GENERALE della giustizia civile
Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva n. 2005/36/CE del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali; Visto il decreto ministeriale 28 maggio 2003 n. 191, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo sopra citato, in materia di prova attitudinale per l'esercizio della professione di avvocato; Vista l'istanza del sig. Brotza Christian Giovanni Felice, nato il 16 giugno 1972 ad Alghero (Italia), cittadino italiano, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 206/2007, il riconoscimento del titolo professionale di «Advocat» - rilasciato nel luglio 2008 dal «Il.lustre Col.legi d'Advocats» di Barcellona (Spagna) - ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato»; Considerato che il richiedente e' in possesso del titolo accademico di «dottore in Giurisprudenza» conseguito presso la Universita' degli studi di Sassari nell'ottobre 2001, omologato in Spagna nel marzo 2006; Considerato inoltre che ha documentato con opportune certificazioni di aver completato la pratica forense in Italia nell'ottobre 2003; Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nella seduta del 25 novembre 2008; Sentito il conforme parere del rappresentante di categoria nella seduta sopra indicata; Visto l'art. 22 n. 2 del decreto legislativo n. 206/2007; Decreta: Art. 1. Al sig. Brotza Christian Giovanni Felice, nato il 16 giugno 1972 ad Alghero (Italia), cittadino italiano, e' riconosciuto il titolo professionale di «Advocat» di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli «avvocati». |
| Art. 2. Detto riconoscimento e' subordinato al superamento di una prova attitudinale orale da svolgersi in lingua italiana. Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Roma, 2 febbraio 2009
Il direttore generale: Frunzio |
| Allegato A a) Il candidato, per essere ammesso a sostenere la prova attitudinale, dovra' presentare al Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione, istituita presso il Consiglio nazionale, si riunisce su convocazione del presidente per lo svolgimento delle prove di esame, fissandone il calendario. Della convocazione della commissione e del calendario fissato per le prove e' data immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda. b) La prova orale e' unica e verte su: 1) discussione di un caso pratico su una a scelta tra le seguenti materie diritto processuale civile, diritto processuale penale o diritto amministrativo (processuale); 2) elementi su una a scelta del candidato tra le seguenti materie: diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo (sostanziale); 3) Elementi di deontologia e ordinamento professionale. c) La commissione rilascia all'interessato certificazione dell' avvenuto superamento dell'esame, al fine dell'iscrizione all'albo degli avvocati. |
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