Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2009 (vai al sommario)
UNIVERSITA' DI TRIESTE
DECRETO RETTORALE 5 febbraio 2009
Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare gli articoli 6 e 16;
Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste ed in particolare l'art. 38 relativo alle modifiche di Statuto;
Preso atto dei pareri espressi dal Consiglio degli Studenti, adunanze del 22 settembre e del 2 ottobre 2008 e dal Consiglio delle Strutture Scientifiche, adunanza del 18 settembre 2008;
Vista la deliberazione del Senato accademico di data 21 ottobre 2008 con cui, acquisito il parere conforme del Consiglio di amministrazione, adunanze del 24 settembre e del 16 ottobre 2008, sono state approvate le modifiche dell'art. 9, dell'art. 21 comma 4 e dell'art. 24 comma 1 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste;
Vista la nota rettorale del 17 novembre 2008, prot. n. 32587, di trasmissione al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca delle deliberazioni del Senato accademico del 21 ottobre 2008 e del Consiglio di amministrazione del 24 settembre e del 16 ottobre 2008 di approvazione delle succitate modifiche;
Preso atto che il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca con nota di data 17 dicembre 2008, prot. n. 5086, ha espresso rilievi circa la modifica all'art. 24 comma 1 dello Statuto;
Vista la deliberazione del Senato accademico del 20 gennaio 2009 con cui e' stata nuovamente approvata all'unanimita' la modifica all'art. 24, comma 1 dello Statuto;
Ritenuto che sia stato utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per la modificazione dello Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste;
Decreta:

1. E' approvata la modifica all'art. 9 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste che pertanto viene riformulato come segue:
«art. 9 (Il Senato accademico / composizione). - «1. Il Senato accademico e' composto da: il Rettore, Presidente; il Direttore amministrativo, con funzioni di segretario verbalizzante con voto consultivo; i Presidi delle Facolta'; un rappresentante per ciascuna delle aree scientifiche individuate a norma del successivo comma tre; due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; quattro rappresentanti degli studenti, di cui uno eletto tra i dottorandi di ricerca. Del Senato accademico fa parte altresi' il Presidente del Consiglio delle strutture scientifiche, il quale rappresenta anche l'area scientifica di appartenenza.
2. Ai fini della rappresentanza delle aree scientifiche di cui al comma precedente, l'elettorato passivo e' attribuito ai professori di prima e seconda fascia, nonche' ai ricercatori.
3. L'elettorato passivo, determinato ai sensi del comma precedente e l'elettorato attivo, composto da professori di prima e seconda fascia e ricercatori (confermati e non), viene suddiviso nelle aree scientifico-disciplinari previste in apposito allegato A (che fa parte integrante dello Statuto) in base al settore scientifico-disciplinare in cui e' inquadrato il singolo elettore.
4. I componenti elettivi del Senato accademico durano in carica tre anni, salvo quanto previsto dal Regolamento per l'elezione dei rappresentanti di area in Senato accademico per l'ipotesi di avvicendamento del Presidente delle Strutture Scientifiche.
5. La componente studentesca nel Senato accademico dura in carica due anni e le elezioni si tengono contemporaneamente alle elezioni degli altri organi collegiali. L'elettorato attivo e passivo per i rappresentanti degli studenti nel Senato accademico spetta a tutti gli studenti regolarmente iscritti».
2. E' approvata la modifica all'art. 21 comma 4 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste che pertanto viene riformulato come segue:
«art. 21, comma 4 (Il Preside). - Il Preside dura in carica tre anni e non puo' essere eletto per piu' di due trienni consecutivi».
3. E' approvata la modifica all'art. 24 comma 1 dello Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste che pertanto viene riformulato come segue:
«art. 24, comma 1 (Consigli dei corsi di studio). - 1. Per ogni corso di studio puo' essere costituito, con delibera del Consiglio di Facolta', un relativo consiglio con almeno tre professori di ruolo secondo le norme seguenti:
l'eventuale Consiglio e' costituito da tutti gli affidatari degli insegnamenti ufficiali che afferiscono al corso di studio, dalle rappresentanze dei ricercatori, del personale tecnico-amministrativo e degli studenti;
la consistenza e le modalita' di elezione delle rappresentanze nonche' la durata dei mandati sono stabiliti nella delibera istitutiva o nell'eventuale regolamento di Facolta';
il Presidente viene eletto dal Consiglio tra i professori di prima e seconda fascia a tempo pieno; l'elezione e la durata in carica sono disciplinate in analogia a quanto previsto per il Preside;
il Presidente sovrintende e coordina le attivita' del corso di studio, cura i rapporti con la Facolta' e l'esecuzione delle delibere del Consiglio».
4. Le summenzionate modifiche allo Statuto dell'Universita' degli studi di Trieste entrano in vigore il giorno successivo alla sottoscrizione del presente decreto.
5. Il presente decreto viene trasmesso al Ministero della Giustizia per la sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, ai sensi dell'art. 6, comma 11, della legge 9 maggio 1989, n. 168 nonche' al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per conoscenza.
Trieste, 5 febbraio 2009

Il rettore: Peroni
 
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