Gazzetta n. 42 del 20 febbraio 2009 (vai al sommario) |
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LEGGE 18 febbraio 2009, n. 9 |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa. |
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1. 1. Il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di semplificazione normativa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 18 febbraio 2009 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Alfano, Ministro della giustizia Visto, il Guardasigilli: Alfano LAVORI PREPARATORI
Camera dei deputati (atto n. 2044): Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (Berlusconi) e dal Ministro per la semplificazione normativa (Calderoli) e dal Ministro della Giustizia (Alfano) il 30 dicembre 2008. Assegnato alla I commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 30 dicembre 2008 con pareri del Comitato per la legislazione e delle commissioni II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII e Questioni regionali. Esaminato dalla I commissione il 13, 15, 20 e 22 gennaio 2009. Esaminato in aula il 15 e 26 gennaio 2009 e approvato il 27 gennaio 2009. Senato della Repubblica (atto n. 1342): Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede referente, il 29 gennaio 2009 con parere della commissione 1ª per presupposti di costituzionalita', e delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 7ª, 8ª, 9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª e Questioni regionali. Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalita' il 3 febbraio 2009. Esaminato dalla 1ª commissione il 3 e 10 febbraio 2009. Esaminato in aula il 5 febbraio 2009 e approvato il 17 febbraio 2009.
Avvertenza: Il decreto-legge 22 dicembre 2008, n. 200, e' stato pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 298 del 22 dicembre 2008. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questo stesso supplemento ordinario alla pag. 16.
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| Allegato
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 22 DICEMBRE 2008, N. 200
All'articolo 1:
al comma 1: al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", secondo le finalita' di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000, n. 388"; al secondo periodo, la parola: "Assicura" e' sostituita dalle seguenti: "Le Amministrazioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sulla base delle medesime intese, collaborano per l'attuazione delle suddette iniziative. Il Ministro per la semplificazione normativa assicura"; e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per quanto riguarda la normativa regionale, la convergenza e' realizzata in cooperazione con la Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome"; al comma 2, lettera a), dopo le parole: "degli enti" e' inserita la seguente: "statali" e dopo le parole: "pubbliche amministrazioni" e' inserita la seguente: "statali"; al comma 3 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non e' in alcun caso consentito il finanziamento, a carico di bilanci pubblici, di progetti di classificazione e di accesso alla normativa vigente non rientranti nell'ambito delle attivita' coordinate ai sensi del presente decreto".
All'articolo 2: il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 16 dicembre 2009 sono o restano abrogate le disposizioni elencate nell'Allegato 1, salva l'applicazione dei commi 14 e 15 dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246";
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: "1-bis. Ai fini dell'adozione dei decreti legislativi di cui all'articolo 14, comma 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, il Ministro per la semplificazione normativa, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, verifica la natura e le finalita' dei soggetti che ricevono finanziamenti a carico del bilancio dello Stato. Ai fini di tale verifica, il Ministro per la semplificazione normativa puo' chiedere ai singoli soggetti indicazioni puntuali circa l'utilizzo di tali fondi. All'esito di tali verifiche, il Ministro per la semplificazione normativa, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, tiene conto di tali risultanze in sede di adozione dei decreti legislativi di cui al primo periodo. 1-ter. Entro il 30 giugno 2009, il Ministro per la semplificazione normativa trasmette alle Camere una relazione motivata concernente l'impatto delle abrogazioni previste dal comma 1 sull'ordinamento vigente, con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri"; al comma 2 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'atto ricognitivo di cui al precedente periodo, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Al comma 1-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'atto ricognitivo di cui al presente comma, da adottare entro il 16 dicembre 2009, e' trasmesso alle Camere corredato di una relazione volta ad illustrare i criteri adottati nella ricognizione e i risultati della medesima con riferimento ai diversi settori di competenza dei singoli Ministeri"".
All'articolo 3: alla rubrica, le parole: "del decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "annesso al decreto-legge" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133"; al comma 1, le parole: "del decreto-legge" sono sostituite dalle seguenti: "annesso al decreto legge"; e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "1-bis. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del presente decreto, all'Allegato A annesso al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono altresi' soppresse: a) la voce n. 224, relativa al regio decreto 30 aprile 1924, n. 965; b) la voce n. 328, relativa al regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577; c) la voce n. 423, relativa alla legge 15 dicembre 1930, n. 1798; d) la voce n. 431, relativa alla legge 16 febbraio 1931, n. 188; e) la voce n. 526, relativa alla legge 4 aprile 1935, n. 911; f) la voce n. 835, relativa alla legge 9 febbraio 1942, n. 96; g) la voce n. 974, relativa al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 1242; h) la voce n. 1076, relativa alla legge 23 maggio 1950, n. 253; i) la voce n. 1123, relativa alla legge 14 febbraio 1951, n. 144; l) la voce n. 1179, relativa alla legge 11 gennaio 1952, n. 33; m) la voce n. 1406, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1510; n) la voce n. 1832, relativa alla legge 28 luglio 1961, n. 830; o) la voce n. 2021, relativa al decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1964, n. 655; p) la voce n. 2878, relativa alla legge 29 aprile 1976, n. 178; q) la voce n. 2904, relativa alla legge 18 dicembre 1976, n. 859".
All'Allegato 1:
sono soppresse le seguenti voci: n. 156, n. 164, n. 367, n. 447, n. 454, n. 468, n. 606, n. 641, n. 686, n. 707, n. 720, n. 722, n. 732, n. 905, n. 943, n. 977, n. 1157, n. 1629, n. 1955, n. 2002, n. 2052, n. 2132, n. 2192, n. 2294, n. 2384, n. 2525, n. 2840, n. 3062, n. 3386, n. 4220, n. 4353, n. 4520, n. 4563,. n. 4935, n. 5373, n. 6414, n. 6688, n. 6823, n. 7116, n. 7495, n. 7507, n. 7601, n. 7762, n. 8033, n. 8457, n. 8609, n. 9144, n. 9850, n. 9859, n. 9861, n. 9865, n. 9871, n. 9932, n. 10178, n. 10183, n. 10188, n. 10259, n. 10285, n. 10371, n. 10423, n. 10513, n. 10518, n. 10569, n. 10646, n. 10735, n. 10736, n. 10737, n. 10738, n. 10740, n. 10741, n. 10744, n. 10881, n. 11039, n. 11123, n. 11140, n. 11163, n. 11237, n. 11456, n. 11582, n. 11958, n. 11968, n. 12014, n. 12191, n. 12304, n. 12378, n. 13249, n. 13455, n. 13866, n. 13906, n. 14000, n. 14294, n. 14369, n. 14730, n. 15011, n. 15189, n. 15213, n. 15218, n. 15505, n. 15506, n. 15583, n. 15801, n. 15802, n. 15895, n. 15985, n. 16155, n. 16412, n. 16544, n. 16567, n. 16636, n. 16613, n. 16824, n. 16924, n. 16962, n. 17420, n. 17580, n. 17654, n. 17781, n. 17831, n. 17854, n. 17971, n. 18133, n. 18567, n. 18772, n. 18809, n. 19010, n. 19142, n. 19548, n. 19769, n. 19812, n. 19874, n. 19884, n. 19970, n. 20006, n. 20115, n. 20238, n. 20346, n. 20455, n. 20530, n. 21467, n. 21776, n. 21797, n. 21816, n. 21817, n. 21976, n. 22003, n. 22023, n. 22097, n. 22124, n. 22377, n. 22445, n. 22510, n. 22523, n. 22611, n. 22629, n. 22773, n. 22793, n. 22818, n. 22884, n. 22986, n. 23105, n. 23144, n. 23177, n. 23316, n. 23336, n. 23340, n. 23362, n. 23402, n. 23494, n. 23715, n. 23736, n. 23887, n. 24214, n. 24262, n. 24288, n. 24447, n. 24475, n. 24528, n. 24538, n. 24771, n. 24868, n. 24931, n. 24982, n. 25122, n. 25150, n. 25153, n. 25178, n. 25275, n. 25361, n. 25417, n. 25478, n. 25508, n. 25531, n. 25557, n. 25624, n. 25687, n. 25709, n. 25716, n. 25728, n. 25732, n. 25749, n. 25750, n. 25759, n. 25774, n. 25790, n. 25798, n. 25812, n. 25813, n. 25820, n. 25829, n. 25947, n. 25977, n. 26168, n. 26228, n. 26262, n. 26335, n. 26362, n. 26416, n. 26514, n. 26555, n. 26670, n. 26671, n. 26672, n. 26673, n. 26675, n. 26676, n. 26677, n. 26680, n. 26681, n. 26688, n. 26689, n. 26690, n. 26696, n. 26697, n. 26735, n. 26736, n. 26750, n. 26751, n. 26752, n. 26753, n. 26754, n. 26755, n. 26756, n. 26757, n. 26758, n. 26759, n. 26760, n. 26761, n. 26762, n. 26763, n. 26764, n. 26765, n. 26766, n. 26767, n. 26768, n. 26769, n. 26770, n. 26771, n. 26772, n. 26773, n. 26774, n. 26776, n. 26777, n. 26778, n. 26779, n. 26780, n. 26781, n. 26782, n. 26783, n. 26784, n. 26785, n. 26786, n. 26787, n. 26788, n. 26789, n. 26790, n. 26791, n. 26792, n. 26793, n. 26794, n. 26795, n. 26796, n. 26797, n. 26798, n. 26799, n. 26800, n. 26801, n. 26802, n. 26803, n. 26804, n. 26805, n. 26806, n. 26856, n. 26874, n. 26875, n. 26876, n. 26877, n. 26878, n. 26879, n. 26893, n. 26894, n. 26895, n. 26896, n. 26897, n. 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27515, n. 27547, n. 27569, n. 27570, n. 27608, n. 27609, n. 27610, n. 27625, n. 27635, n. 27640, n. 27719, n. 27740, n. 27741, n. 27742, n. 27785, n. 27786, n. 27801, n. 27807, n. 27878, n. 27879, n. 27880, n. 27881, n. 27882, n. 27883, n. 27898, n. 27899, n. 27900, n. 27901, n. 27902, n. 27912, n. 27924, n. 27943, n. 27946, n. 27949, n. 27977, n. 27996, n. 28004, n. 28063, n. 28065, n. 28066, n. 28067, n. 28068, n. 28069, n. 28070, n. 28071, n. 28072, n. 28075, n. 28076, n. 28078, n. 28079, n. 28080, n. 28081, n. 28088, n. 28096, n. 28097, n. 28098, n. 28099, n. 28121, n. 28145, n. 28146, n. 28193, n. 28195, n. 28226, n. 28228, n. 28229, n. 28230, n. 28231, n. 28232, n. 28233, n. 28274, n. 28275, n. 28276, n. 28279, n. 28291, n. 28292, n. 28386, n. 28401, n. 28404, n. 28405, n. 28406, n. 28407, n. 28422, n. 28445, n. 28529, n. 28531, n. 28532, n. 28533, n. 28534, n. 28535, n. 28538, n. 28539, n. 28540, n. 28541, n. 28542, n. 28543, n. 28544, n. 28545, n. 28546, n. 28548, n. 28549, n. 28568, n. 28573, n. 28576, n. 28577, n. 28578, n. 28579, n. 28580, n. 28581, n. 28582, n. 28583, n. 28584, n. 28585, n. 28586, n. 28587, n. 28588, n. 28599, n. 28623, n. 28624, n. 28625, n. 28626, n. 28627, n. 28637, n. 28638, n. 28639, n. 28640, n. 28641, n. 28642, n. 28643, n. 28644, n. 28648, n. 28670, n. 28673, n. 28674, n. 28676, n. 28705, n. 28731, n. 28732, n. 28733, n. 28734, n. 28735, n. 28736, n. 28737, n. 28738, n. 28739, n. 28813, n. 28814, n. 28815, n. 28816, n. 28817, n. 28818, n. 28819, n. 28822, n. 28823, n. 28830, n. 28831 e n. 28867;
dopo la voce n. 4279 e' inserita la seguente: "n. 4279-bis - Regio decreto 3 settembre 1906, n. 622 - Che approva l'annesso regolamento di polizia, d'igiene e per le scuole rurali dell'Agro romano";
dopo la voce n. 4772 e' inserita la seguente: "n. 4772-bis - Legge 9 luglio 1908, n. 445 - Concernente i provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria";
dopo la voce n. 5226 e' inserita la seguente: "n. 5226-bis - Legge 13 aprile 1911, n. 311 - Conversione in legge del regio decreto-legge 18 settembre 1910, n. 684, per le Puglie e per autorizzazione di spese e provvedimenti urgenti per lavori pubblici";
dopo la voce n. 5845 e' inserita la seguente: "n. 5845-bis - Regio decreto 25 luglio 1913, n. 998 - Approvazione delle norme per assicurare il buon governo igienico nei cantieri delle grandi opere pubbliche";
dopo la voce n. 9841 e' inserita la seguente: "n. 9841-bis - Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290 - Contenente le tabelle degli stipendi nonche' le relative norme di carriera per il personale contemplato dalla legge 13 agosto 1921, n. 1080, sulla riforma dell'amministrazione dello Stato, la semplificazione dei servizi e la riduzione del personale";
dopo la voce n. 9961 e' inserita la seguente: "n. 9961-bis - Regio decreto 31 dicembre 1922, n. 1809 - Provvedimenti sulla riforma dei servizi nel Ministero dei lavori pubblici";
dopo la voce n. 10136 e' inserita la seguente: "n. 10136-bis - Regio decreto 29 marzo 1923, n. 800 - Lezione ufficiale dei nomi dei comuni e di altre localita' dei territori annessi, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473";
dopo la voce n. 10227 e' inserita la seguente: "n. 10227-bis - Regio decreto 26 giugno 1923, n. 1413 - Norme per l'applicazione del regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relativo all'ordinamento della istruzione media e dei convitti nazionali";
dopo la voce n. 10362 e' inserita la seguente: "n. 10362-bis - Regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Ordinamento della istruzione superiore";
dopo la voce n. 10765 e' inserita la seguente: "n. 10765-bis - Regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 - Approvazione del regolamento generale universitario";
dopo la voce n. 10936 e' inserita la seguente: "n. 10936-bis - Regio decreto 3 giugno 1924, n. 969 - Approvazione del regolamento per l'istruzione industriale in applicazione del regio decreto 31 ottobre 1923, n. 2523";
dopo la voce n. 11089 e' inserita la seguente: "n. 11089-bis - Regio decreto 2 ottobre 1924, n. 1625 - Approvazione dello statuto del Consiglio nazionale di ricerche, in Roma";
dopo la voce n. 11245 e' inserita la seguente: "n. 11245-bis - Regio decreto 27 novembre 1924, n. 2367 - Regolamento sullo stato dei presidi, dei professori e del personale assistente, di segreteria e subalterno dei regi istituti medi d'istruzione";
dopo la voce n. 11248 e' inserita la seguente: "n. 11248-bis - Regio decreto 11 dicembre 1924, n. 2174 - Modificazioni al regolamento 3 giugno 1924, n. 969, sull'istruzione industriale";
dopo la voce n. 11577 e' inserita la seguente: "n. 11577-bis - Regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 - Regolamento sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione";
dopo la voce n. 11691 e' inserita la seguente: "n. 11691-bis - Regio decreto 28 maggio 1925, n. 1190 - Approvazione del regolamento sull'istruzione media commerciale";
dopo la voce n. 11707 e' inserita la seguente: "n. 11707-bis - Regio decreto 6 giugno 1925, n. 1084 - Regolamento per gli istituti privati e pareggiati di istruzione media e per la creazione, regificazione e trasformazione di scuole";
dopo la voce n. 12583 e' inserita la seguente: "n. 12583-bis - Regio decreto 25 febbraio 1926, n. 422 - Norme per il trasferimento all'amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare";
dopo la voce n. 12591 e' inserita la seguente: "n. 12591-bis - Regio decreto 4 marzo 1926, n. 650 - Modificazioni al regolamento 3 giugno 1924, n. 969, per l'istruzione industriale";
dopo la voce n. 13086 e' inserita la seguente: "n. 13086-bis - Regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 - Regolamento per i concorsi a cattedre nei regi istituti medi d'istruzione e per le abilitazioni all'esercizio professionale dell'insegnamento medio";
dopo la voce n. 13437 sono inserite le seguenti: "n. 13437-bis - Regio decreto 5 maggio 1927, n. 740 - Modificazioni alle norme contenute nel regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, relative agli esami negli istituti medi d'istruzione; n. 13437-ter - Regio decreto 5 maggio 1927, n. 741 - Modificazioni al regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi d'istruzione";
dopo la voce n. 14683 e' inserita la seguente: "n. 14683-bis - Regio decreto 1° novembre 1928, n. 2653 - Disposizioni per l'applicazione del regio decreto 25 febbraio 1926, n. 422, contenente norme per il passaggio all'amministrazione dei lavori pubblici di taluni servizi di competenza del genio militare";
dopo la voce n. 15198 e' inserita la seguente: "n. 15198-bis - Regio decreto 18 aprile 1929, n. 673 - Norme per gli esami di maturita' classica e scientifica e per quelli di abilitazione magistrale e tecnica";
dopo la voce n. 15231 e' inserita la seguente: "n. 15231-bis - Regio decreto 14 giugno 1929, n. 960 - Norme per la riassunzione da parte dell'Amministrazione della guerra dei lavori di stabilita' e grande trasformazione dei fabbricati militari";
dopo la voce n. 15362 e' inserita la seguente: "n. 15362-bis - Legge 2 luglio 1929, n. 1272 - Provvedimenti per l'istruzione magistrale";
dopo la voce n. 15534 e' inserita la seguente: "n. 15534-bis - Regio decreto 21 novembre 1929, n. 2049 - Modificazioni al regolamento sugli esami per gli istituti medi d'istruzione, circa la suddivisione dell'anno scolastico";
dopo la voce n. 15567 e' inserita la seguente: "n. 15567-bis - Regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392 - Riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile";
dopo la voce n. 15663 e' inserita la seguente: "n. 15663-bis - Regio decreto 17 marzo 1930, n. 727 - Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare, post-elementare e sulle sue opere integrative, approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577";
dopo la voce n. 15809 e' inserita la seguente: "n. 15809-bis - Regio decreto 15 maggio 1930, n. 1170 - Norme per il pareggiamento degli istituti musicali";
dopo la voce n. 15942 e' inserita la seguente: "n. 15942-bis - Regio decreto 10 luglio 1930, n. 1015 - Approvazione dei programmi per l'insegnamento della religione nelle scuole medie";
dopo la voce n. 16276 e' inserita la seguente: "n. 16276-bis - Regio decreto 23 marzo 1931, n. 707 - Approvazione del testo unico delle leggi sul monte pensioni per gli insegnanti elementari";
dopo la voce n. 16329 e' inserita la seguente: "n. 16329-bis - Regio decreto 9 aprile 1931, n. 425 - Preferenza, dopo gli orfani di guerra, ai figli dei mutilati ed invalidi di guerra, per l'iscrizione nelle scuole medie";
dopo la voce n. 16471 e' inserita la seguente: "n. 16471-bis - Legge 15 giugno 1931, n. 889 - Riordinamento dell'istruzione media tecnica";
dopo la voce n. 16520 e' inserita la seguente: "n. 16520-bis - Regio decreto 25 giugno 1931, n. 945 - Disposizioni in materia d'istruzione elementare";
dopo la voce n. 16608 e' inserita la seguente: "n. 16608-bis - Regio decreto 1° ottobre 1931, n. 1312 - Approvazione delle norme modificative, integrative ed interpretative del regio decreto 23 dicembre 1929, n. 2392, concernente il riordinamento degli istituti pubblici di educazione femminile";
dopo la voce n. 16641 e' inserita la seguente: "n. 16641-bis - Regio decreto 13 novembre 1931, n. 1747 - Passaggio di insegnanti delle scuole di avviamento al lavoro ad altri istituti d'istruzione media e viceversa";
dopo la voce n. 16860 e' inserita la seguente: "n. 16860-bis - Regio decreto 3 marzo 1932, n. 304 - Modificazioni all'articolo 40 del regolamento 1° settembre 1925, n. 2009, sui convitti nazionali, relativo alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi ai posti di istitutore, di maestro elementare e di vice-economo";
dopo la voce n. 17109 sono inserite le seguenti: "n. 17109-bis - Regio decreto 18 luglio 1932, n. 946 - Abrogazione del secondo comma dell'articolo 126 del regolamento 27 novembre 1924, n. 2367, sullo stato giuridico dei presidi e professori delle scuole medie; n. 17109-ter - Regio decreto 18 luglio 1932, n. 1045 - Sostituzione dei vincitori rinunziatari nei concorsi a cattedre di scuole medie";
dopo la voce n. 17139 e' inserita la seguente: "n. 17139-bis - Regio decreto 27 agosto 1932, n. 1127 - Disposizioni per le scuole elementari della Venezia Tridentina";
dopo la voce n. 17163 e' inserita la seguente: "n. 17163-bis - Regio decreto 24 settembre 1932, n. 1335 - Cambiamento di denominazione dell'Associazione nazionale fascista per le biblioteche delle scuole italiane in Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche e trasferimento della sede in Roma";
dopo la voce n. 17177 e' inserita la seguente: "n. 17177-bis - Regio decreto 27 ottobre 1932, n. 1451 - Estensione ad alcuni istituti privati di istruzione delle disposizioni dell'articolo 51 del regolamento 4 maggio 1925, n. 653, sugli alunni, gli esami e le tasse negli istituti medi di istruzione";
dopo la voce n. 17226 e' inserita la seguente: "n. 17226-bis - Regio decreto 15 dicembre 1932, n. 1821 - Regolamento per il personale dell'amministrazione centrale dell'educazione nazionale e dell'amministrazione scolastica regionale";
dopo la voce n. 17400 e' inserita la seguente: "n. 17400-bis - Regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153 - Approvazione del regolamento per i concorsi ai posti di direttore, insegnante ed istruttore pratico nelle regie scuole e nei regi corsi secondari di avviamento professionale";
dopo la voce n. 17504 e' inserita la seguente: "n. 17504-bis - Legge 13 aprile 1933, n. 298 - Modificazioni di aggiornamento e perfezionamento alla legge sull'Opera nazionale per la protezione della maternita' e dell'infanzia";
dopo la voce n. 17561 e' inserita la seguente: "n. 17561-bis - Regio decreto 29 maggio 1933, n. 687 - Disposizioni per i trasferimenti del personale delle scuole e dei corsi secondari di avviamento professionale";
dopo la voce n. 17574 e' inserita la seguente: "n. 17574-bis - Regio decreto 1° giugno 1933, n. 828 - Esenzione dalle tasse postali col sistema del canone all'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche";
dopo la voce n. 17677 e' inserita la seguente: "n. 17677-bis - Regio decreto 1° luglio 1933, n. 786 - Passaggio allo Stato delle scuole elementari dei comuni autonomi";
dopo la voce n. 17709 e' inserita la seguente: "n. 17709-bis - Regio decreto 29 luglio 1933, n. 1150 - Riapertura dei termini per la presentazione delle domande intese ad ottenere il riconoscimento della qualifica di specialista nei vari rami professionali";
dopo la voce n. 17719 e' inserita la seguente: "n. 17719-bis - Regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286 - Modificazioni ed aggiunte al testo unico delle leggi sulla istruzione elementare circa l'ordinamento degli istituti per la formazione delle insegnanti per le scuole del grado preparatorio";
dopo la voce n. 17725 e' inserita la seguente: "n. 17725-bis - Regio decreto 24 agosto 1933, n. 1306 - Organizzazione e funzionamento del Consiglio nazionale delle ricerche";
dopo la voce n. 17728 e' inserita la seguente: "n. 17728-bis - Regio decreto 31 agosto 1933, n. 1885 - Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche";
dopo la voce n. 18159 e' inserita la seguente: "n. 18159-bis - Regio decreto 5 febbraio 1934, n. 439 - Modificazioni alle disposizioni sui concorsi a posti di direttore didattico governativo contenute nel regolamento generale sui servizi della istruzione elementare";
dopo la voce n. 18437 e' inserita la seguente: "n. 18437-bis - Regio decreto 5 luglio 1934, n. 1185 - Regolamento per i concorsi a cattedre nelle regie scuole e nei regi istituti d'istruzione media tecnica";
dopo la voce n. 18468 e' inserita la seguente: "n. 18468-bis - Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1307 - Istituzioni di economati scolastici da parte dell'Opera nazionale Balilla";
dopo la voce n. 18476 e' inserita la seguente: "n. 18476-bis - Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1186 - Programmi per i concorsi a cattedre di regie scuole e di regi istituti d'istruzione tecnica";
dopo la voce n. 18484 e' inserita la seguente: "n. 18484-bis - Regio decreto 20 luglio 1934, n. 1536 - Approvazione del regolamento per l'amministrazione dei patronati scolastici";
dopo la voce n. 18530 e' inserita la seguente: "n. 18530-bis - Regio decreto 28 settembre 1934, n. 1680 - Norme per la nomina dei presidi e direttori dei regi istituti e delle regie scuole d'istruzione media tecnica";
dopo la voce n. 18568 e' inserita la seguente: "n. 18568-bis - Regio decreto 11 ottobre 1934, n. 2107 - Norme circa i passaggi dei presidi, direttori e professori dei regi istituti d'istruzione media tecnica alle presidenze e alle cattedre dei regi istituti medi d'istruzione classica, scientifica e magistrale, e viceversa";
dopo la voce n. 18569 e' inserita la seguente: "n. 18569-bis - Regio decreto 16 ottobre 1934, n. 1840 - Norme per l'assunzione del personale tecnico amministrativo e di vigilanza nei regi istituti e nelle regie scuole d'istruzione media tecnica";
dopo la voce n. 18580 e' inserita la seguente: "n. 18580-bis - Regio decreto 18 ottobre 1934, n. 1808 - Disposizioni per la nomina a scelta dei direttori nelle scuole secondarie di avviamento professionale";
dopo la voce n. 18771 e' inserita la seguente: "n. 18771-bis - Regio decreto 7 febbraio 1935, n. 131 - Modifica dell'articolo 52 del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297, concernente la facolta' di scelta per la presidenza della Commissione giudicatrice nei concorsi a posti di direttore didattico governativo";
dopo la voce n. 18826 e' inserita la seguente: "n. 18826-bis - Regio decreto 21 marzo 1935, n. 1118 - Nuove norme per la nomina dei professori di ruolo nelle scuole medie pareggiate";
dopo la voce n. 19366 e' inserita la seguente: "n. 19366-bis - Regio decreto 12 settembre 1935, n. 1776 - Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche";
dopo la voce n. 22065 e' inserita la seguente: "n. 22065-bis - Regio decreto 17 maggio 1938, n. 998 - Modificazioni al regio decreto 6 aprile 1924-IV, n. 674, che approva il regolamento generale universitario";
dopo la voce n. 22251 e' inserita la seguente: "n. 22251-bis - Regio decreto 23 giugno 1938, n. 1224 - Regolamento per i servizi di ragioneria dei regi provveditorati agli studi";
dopo la voce n. 22997 e' inserita la seguente: "n. 22997-bis - Regio decreto 9 maggio 1939, n. 1373 - Approvazione del nuovo statuto dell'Ente nazionale per le biblioteche popolari e scolastiche";
dopo la voce n. 23468 e' inserita la seguente: "n. 23468-bis - Regio decreto 14 marzo 1940, n. 248 - Istituzione di borse di studio presso le facolta' di magistero delle regie universita' di Cagliari, Firenze, Messina, Roma e Torino";
dopo la voce n. 23575 e' inserita la seguente: "n. 23575-bis - Regio decreto 15 aprile 1940, n. 462 - Modificazioni all'articolo 92 del regolamento per la direzione, contabilita' e collaudazione dei lavori di Stato";
dopo la voce n. 24891 sono inserite le seguenti: "n. 24891-bis - Regio decreto 26 maggio 1942, n. 738 - Estensione agli orfani di guerra o di caduti per la causa nazionale dei benefici previsti dai vigenti regolamenti per i concorsi a cattedre negli istituti d'istruzione media e superiore, a favore degli ex combattenti e categorie assimilate; n. 24891-ter - Regio decreto 26 maggio 1942, n. 739 - Modificazione del numero dei membri delle commissioni giudicatrici dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento negli istituti dell'ordine medio e degli ordini superiori tecnico e classico";
dopo la voce n. 25063 e' inserita la seguente: "n. 25063-bis - Regio decreto 18 settembre 1942, n. 1661 - Regolamento per il funzionamento delle scuole per l'insegnamento pratico delle lingue straniere moderne";
dopo la voce n. 25153 e' inserita la seguente: "n. 25153-bis - Regio decreto 23 novembre 1942, n. 1609 - Regolamento concernente le scuole di perfezionamento e di specializzazione in medicina e chirurgia";
dopo la voce n. 25395 sono inserite le seguenti: "n. 25395-bis - Regio decreto 22 aprile 1943, n. 438 - Modificazione delle tabelle nn. 2, 3, 4, annesse al regio decreto 1° ottobre 1931- IX, n. 1312, concernente il riordinamento degli Istituti pubblici di educazione femminile; n. 25395-ter - Regio decreto 22 aprile 1943, n. 478 - Approvazione delle nuove tabelle organiche del personale insegnante dei regi conservatori di musica, delle regie accademie di belle arti e dei regi licei artistici";
dopo la voce n. 25430 e' inserita la seguente: "n. 25430-bis - Regio decreto 17 maggio 1943, n. 648 - Istituzione presso la regia universita' di Milano di un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della biblioteconomia e bibliografia". |
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